COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO - Provincia di Belluno - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

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1 COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO - Provincia di Belluno - REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 1

2 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del Modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 28 del , n. 50 del e n. 71 del

3 REGOLAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILARE Art. 1 Istituzione e Finalità Il Comune di Cortina d'ampezzo attua il Servizio di Assistenza Domiciliare in favore delle persone anziane e inabili in età lavorativa ai sensi dell'art. 6 2^ comma della L.R , n. 55; Usufruiscono del servizio anche le persone di età inferiore ai 65 anni che, per motivi di isolamento, di necessità economiche o di salute siano comunque incapaci di provvedere a se stessi qualora non usufruiscano di altre forme di assistenza previste dalla legge e le persone che presentino rischi di emarginazione; In questi casi, le persone con problematiche rientranti nelle specifiche competenze di altri enti o servizi (handicap, tossicodipendenza, alcolismo, disagio psichico..), l eventuale presa in carico da parte del servizio domiciliare sarà vincolata alla valutazione del caso ed alla sua successiva programmazione degli interventi, formulate in modo congiunto con il servizio competente. Art. 2 Funzioni Il Servizio svolge la sua attività con l'erogazione di prestazioni economiche, socio-assistenziali tendenti a garantire all'utente la tranquillità nel bisogno ed il controllo delle condizioni igieniche. Esso tende inoltre a creare le occasioni di svago e di recupero fisico e psichico, nonché i contatti sociali anche mediante l'organizzazione di soggiorni climatici; Ricerca la partecipazione attiva degli anziani nella società (art. 1 L.R. n. 72) Si avvale della loro collaborazione nella gestione; Art. 3 Modalità di Intervento Il Servizio Domiciliare si attua mediante i seguenti interventi: a) di carattere economico, mediante l'erogazione di contributi rivolti a fronteggiare situazioni di particolare contingenza che tengano al raggiungimento del minimo vitale; b) igiene e cura della persona; c) di carattere assistenziale mediante attività anche di aiuto domestico, inerenti alle esigenze dell'utente e della sua famiglia; Distribuzione di pasti caldi e organizzazione di un servizio di lavanderia; d) servizio trasporto e accompagnamento; e) visite domiciliari con valenza di socializzazione; 3

4 f) disbrigo pratiche e piccole commissioni; g) svolgimento di altre minute attività all'esterno dell'abitazione dell'assistito; h) costituzione di un centro di appoggio del Servizio di Assistenza Domiciliare e punto d'incontro per la vita di relazione fra tutti i cittadini; i) di carattere sociale mediante l'organizzazione e la promozione di soggiorni climatici, di incontri, di visite guidate e attività ricreative e culturali; l) di carattere promozionale, favorendo iniziative locali e la formazione di operatori per l'animazione; m) ogni altra prestazione idonea a consentire il mantenimento dell'assistito nella vita di relazione. Art. 4 Personale Per raggiungere gli obbiettivi previsti dall'art. 3 del presente regolamento, il Comune di Cortina d'ampezzo si avvale della collaborazione di n. 1 Assistente Sociale con compiti di coordinamento e di un numero di operatori addetti all'assistenza e pulizie stabilito dalla Giunta Comunale in funzione delle reali necessità del servizio. Il Comune, ai sensi della Legge 104 del , art. 9 e art. 38, sulla base di precisi programmi o attività, può avvalersi dell'opera aggiuntiva di altri servizi socio-assistenziali esistenti sul territorio come: a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta; b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato. Art. 5 Interventi Sociali I soggiorni climatici previsti dall'art. 3 del presente Regolamento verranno organizzati su proposta dell'assessore incaricato. Le visite guidate, le attività ricreative, culturali ecc. sono realizzate nell'ambito di un programma approvato dalla Giunta Comunale. Il programma deve prevedere il consolidamento di rapporti costanti con l'ambiente sociale; lo scambio di incontri che diano all'utente motivo di allargare le proprie conoscenze; lo stimolo all'approfondimento delle capacità di relazione. Per garantire alla persona che vive sola e che veramente necessita di comunicare con l'esterno, quel minimo di tranquillità in caso di bisogno, si prevede: 4

5 a) la possibilità di installare un apparecchio telefonico collaborando nel disbrigo delle pratiche conseguenti; b) l'installazione del Servizio di Telesoccorso, già esistente sul territorio. Art. 6 Interventi Promozionali Per quanto previsto dall'art. 3 lettera l) del presente regolamento il Comune di Cortina d'ampezzo incoraggia anche con contributi economici, le iniziative locali rivolte a rimuovere le cause del semi abbandono degli anziani più compromessi nella propria autosufficienza, specialmente quando esse tendono a superare l'isolamento e l'emarginazione. Il Comune appoggia anche l'aggiornamento e la qualificazione degli operatori con la frequenza a corsi o seminari ed agevolando l'arricchimento culturale individuale; Art. 7 Compilazione Scheda per Prestazioni Domiciliari Ogni operatore provvederà alla compilazione di una scheda personale per ogni utente, in modo tale da avere un ampio prospetto informativo riguardante le prestazioni attuate per ogni singola persona. Art. 8 Destinatari del Servizio Hanno diritto di usufruire del servizio di assistenza domiciliare le persone aventi domicilio di soccorso nel Comune di Cortina d'ampezzo. Il diritto del cittadino-utente si concretizza all'atto del manifestarsi di un bisogno assistenziale analizzato ed accertato dall'assistente Sociale coordinatrice del servizio, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel presente regolamento; Possono essere ammessi ad usufruire del servizio di assistenza domiciliare anche i residenti che non abbiano maturato il domicilio di soccorso nonché i non residenti in presenza di motivi di necessità ed urgenza. Le richieste in questi casi vanno formulate dalle singole amministrazioni comunali competenti per territorio e soggetto a separata contabilizzazione (art. 13 L.R. 28/84, sulla competenza dei comuni per l'assistenza agli emigrati ed agli immigrati); Art. 9 Modalita' di Accesso al Servizio La domanda per richiedere le prestazioni di carattere domiciliare deve essere inoltrata, tramite la compilazione di un apposito modello, dall'interessato oppure da un suo familiare. 5

6 Il modulo contiene: - i dati anagrafici della persona per la quale si richiede il servizio; - notizie riguardanti le condizioni di salute e di autosufficienza; - notizie sulla condizione abitativa del destinatario del servizio; - motivazioni per cui si richiede il servizio; - le prestazioni richieste - la sottoscrizione dell impegno a versare la quota di contribuzione per le prestazioni domiciliari ricevute. - Allegati alla domanda: - dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni agevolate. La valutazione globale dello stato di bisogno e la conseguente presa in carico del caso avviene attraverso: - il colloquio preliminare con la persona che presenta la domanda, nel corso del quale si raccoglie ogni informazione utile a comprendere la situazione del potenziale utente ed, eventualmente predisporre il piano di intervento; - una visita domiciliare; - l eventuale contatto con il medico di base o con altri operatori socio-sanitari che conoscono e/o seguono l utente; - la stesura di una relazione socio/economica dell'ufficio di Servizio Sociale, sulle condizioni di vita del richiedente. Tale valutazione tiene conto: - delle condizioni di autosufficienza del destinatario del servizio; - della struttura della sua rete sociale e familiare; - dalla situazione economica del nucleo familiare (ISE) (indicazione della situazione economica) - delle disponibilità operative del Servizio. L ammissione alle prestazioni domiciliari è disposta dal responsabile del servizio su proposta del coordinatore dei servizi domiciliari; Nei casi complessi che richiedono l integrazione tra prestazioni sociali e sanitarie l accesso è valutato preventivamente dalla Unità Operativa Distrettuale. Art. 10 Parametrizzazione dei Servizi e Distribuzione delle Risorse Compatibilmente con le risorse disponibili, per ogni fascia di utenti viene assegnato un quantitativo ottimale di assistenza, quantificato in ore settimanali, dando priorità di intervento alla categoria di utenti più gravi, che richiedono più ore, procedendo poi verso livelli di gravità inferiori fino ad esaurimento delle risorse e disponibilità esistenti. 6

7 Art. 11 Temporaneità del Servizio Il servizio domiciliare ha in generale carattere temporaneo essendo finalizzato a rimuovere particolari difficoltà superate le quali il servizio cessa. Fanno eccezione le situazioni di bisogno che richiedono interventi prolungati nel tempo e quindi assumono carattere di stabilità. E` necessario tuttavia attuare i necessari accorgimenti affinché il servizio non venga a sostituirsi nei confronti dell'utente e della famiglia come fonte di deresponsabilizzazione e di atteggiamenti passivi, sottolineando il dovere morale dei figli ad occuparsi dei propri genitori; Art. 12 L'integrazione Economica Il servizio di integrazione dei mezzi di sussistenza (per assicurare il minimo vitale) costituisce un momento di particolare rilievo nei confronti dell'assistenza domiciliare, assumendo funzioni di complementarità. Alla erogazione delle prestazioni economiche si provvederà in ottemperanza al Regolamento Comunale vigente in materia; Art. 13 Costo del Servizio Il costo del servizio e la partecipazione alla spesa a carico dell utente saranno regolate da fasce valore ISE che verranno stabilite dal Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni di legge, in modo da assicurare esenzione o trattamento agevolato ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate e con criterio di progressività per le altre situazioni. L'ammissione al Servizio con partecipazione alla spesa può essere revocata, con preavviso di almeno trenta giorni, qualora si riduca la disponibilità operativa del Servizio, oppure sopraggiungano richieste di casi più gravi non altrimenti risolvibili. Art. 14 Norme Finali Il presente regolamento abroga quello attualmente in vigore e può essere modificato dal Consiglio Comunale sentito il parere della competente Commissione Consiliare o a seguito di emanazione di nuove disposizioni legislative. 7

8 COSTO PRESTAZIONI DEL SERVIZIO DOMICILIARE ANNO 2001 FASCE REDDITO* TARIFFA ORARIA DA A 1 zero Esente L L L L L L L OLTRE L Costo del pasto fornito a domicilio: L (dal ) fino al momento di adozione di apposito regolamento l Indicatore della Situazione Economica equivalente è determinato con riferimento all intero nucleo familiare quale risulta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all art. 9; Il nucleo familiare è composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai soggetti con cui convive, da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF e dalle persone tenute a prestare gli alimenti di cui all art. 433 del C.C. limitatamente alle persone entro il primo grado di parentela in linea retta; In deroga al comma precedente, qualora su specifica relazione dell assistente sociale, sia dimostrata l inesistenza di rapporti relazionali tra il richiedente la prestazione sociale agevolata e le persone tenute a prestare gli alimenti, si farà riferimento al solo reddito del richiedente; L ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando il reddito ed il patrimonio. Qualora l individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all intero nucleo familiare e con la seguente scala di equivalenza: a) n. componenti parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 8

9 b) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente: + 0,35 per ogni ulteriore componente; + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento; + 0,20 per i nuclei familiare con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa. Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Il reddito si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo familiare: - il reddito complessivo ai fini I.R.Pe.F. quale risulta dall' ultima dichiarazione presentata, o in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. Per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito; - il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare come definito successivamente (4,95% nel 1999); - redditi esenti da IRPEF; Dalla somma dei redditi dei familiari, si detrae l ammontare del canone di affitto pagato e documentato. Si detrae altresì l'ammontare delle rette pagate per: le case di riposo o altri istituti assistenziali a carico di uno o più componenti il nucleo familiare; centri residenziali per disabili. Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo: - il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a e persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini I.C.I. al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati; - il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica; - dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra,si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari a Lire per i nuclei che risultino pagare un canone di locazione e di qualora il nucleo familiare risieda in una abitazione di proprietà; il valore risultante da tale operazione viene considerato ai fini della determinazione dell'ise nella misura del 20%. 9

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