REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI
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1 COMUNE DI TORTORETO Provincia di Teramo REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER DISABILI Approvato con deliberazione Consiliare n. 24 del 29/02/2000 ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO II presente regolamento disciplina il servizio di assistenza domiciliare per disabili che ha l'obiettivo di assistere gli utenti senza ricorrere a soluzioni di tipo residenziale. Il servizio consente di dare risposta alle necessità assistenziali senza allontanare l'utente dal proprio contesto abituale di vita favorendone altresì le relazioni sociali. ART. 2 DESTINATARI DEL SERVIZIO Beneficiano dell'intervento di assistenza domiciliare i soggetti portatori di handicap gravi fisici, psichici o sensoriali non autosufficienti riconosciuti ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92, i quali siano privi di adeguata assistenza domiciliare o siano in nuclei familiari che, a causa di difficoltà transitorie o permanenti di natura socio-economica, non possano prestare al soggetto una assistenza soddisfacente. ART. 3 FINALITÀ' Nel progettare e nel gestire gli interventi di assistenza domiciliare, oggetto del presente Regolamento, i Comuni dell'ambito Val Vibrata perseguono le seguenti finalità: tutela della dignità e dell'autonomia delle persone disabili, prevenendo gli stati di disagio e promuovendone il benessere psico-fisico tramite una risposta personalizzata ai bisogni, nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita espressi dai singoli; prevenzione e rimozione di fenomeni e situazioni di emarginazione, di solitudine e di bisogno; la cura della persona e dell'ambiente domestico;
2 la socializzazione, l'informazione e la partecipazione a iniziative e attività culturali e ricreative; miglioramento della qualità della vita. ART. 4 TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI Il servizio prevede: cura e igiene della persona vestizione preparazione e somministrazione dei pasti pulizia, governo e riordino della casa svolgimento di pratiche amministrative accompagnamento presso presidi e/o servizi effettuazione della spesa tenuta di contatti con il medico di base e con i servizi sanitari interventi finalizzati a rimuovere situazione di emarginazione e a favorire rapporti sociali e svolgimento di piccole commissioni. Più in generale gli interventi sono caratterizzati dalla adozione di una metodologia finalizzata al mantenimento e allo sviluppo dell'autonomia personale e della vita di relazione. Ogni intervento deve essere personalizzato al fine di rispettare le diverse caratteristiche di ogni utente e, pertanto, per ogni situazione viene predisposto uno specifico progetto nel quale devono essere coinvolti la famiglia, la rete parentale, il vicinato ecc. ART.5 CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE DI AMMISSIBILITA I soggetti di cui all'art 2 sono considerati ammissibili quando si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal seguente Regolamento. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: incapacità di provvedere a se stessi; insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.
3 ART. 6 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE II servizio viene erogato gratuitamente quando ricorrono le seguenti condizioni; 1. Gravità dell' handicap risultante dal certificato rilasciato dalla commissione medica ASL competente per territorio ai sensi dell'art. 4 della L. 104/92, da cui risulti la non autosufficienza del soggetto richiedente. 2. Reddito del nucleo familiare inferiore a L ( quota base ). Negli altri casi le famiglie dei portatori di handicap sono ammesse al servizio, previa compartecipazione alla spesa occorrente per l'espletamento del servizio stesso, come illustrato nella seguente tabella: Eccedenza dalla quota base Quota oraria di contribuzione L Servizio gratuito Da L al L Da L a L L Da L a L L Da L a L L Da L a L L Da L a L L Da L in poi L II reddito considerato è al netto di eventuali imposte comunali (ICI, RSU), dell'affitto documentato e delle spese sanitarie (visite mediche specialistiche, terapie riabilitative, protesi). L'indennità di accompagnamento, se percepita, non viene considerata nella determinazione del reddito dell'utente. Per coloro che usufruiscono contemporaneamente di più servizi, le tariffe vengono aumentate del 50%.
4 ART. 7 ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO L'attivazione del servizio, oggetto del presente Regolamento, avviene: 1. su richiesta da parte del diretto interessato; 2. su richiesta da parte di un componente della famiglia; 3. sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio, nell'ambito della propria attività di prevenzione; 4. su segnalazione di altri servizi. ART. 8 DIRITTI DEI SOGGETTI RICHIEDENTI IL SERVIZIO L'accesso al servizio di assistenza domiciliare è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad esso destinate dai Comuni dell'ambito Val Vibrata. Le persone richiedenti il servizio in oggetto hanno diritto: ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenute anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso di risorse disponibili; ad una completa informazione sui servizi e sulle modalità per accedervi; alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento, qualora compatibile con le risorse; al controllo, da parte del Comune, sulla qualità sia del servizio erogato direttamente, sia di quello gestito dai soggetti accreditati (cooperative sociali, associazioni di volontariato, obiettori di coscienza); alla riservatezza. L'ufficio è strettamente tenuto alla riservatezza e al segreto professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali.
5 ART.9 OBBLIGHI DEI SOGGETI RICHIEDENTI IL SERVIZIO 1. Chiunque usufruisca del servizio in oggetto è tenuto, secondo un criterio di capacità economica determinato applicando l'art. 6 del presente Regolamento, a contribuire o a sostenere per intero il costo del servizio in oggetto,, sottoscrivendo apposite obbligazioni. 2. Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari obbligati (cioè coniuge-genitorinuclei familiare dei figli), questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno presso l'ufficio del Segretariato sociale. In caso di rifiuto di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni di tale diniego, che verranno valutate dall'organo decisionale in relazione alla situazione complessiva del richiedente. Nelle more di tale decisione, l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza, sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressi dal DPR 616/77. ART. 10 PROCEDURE E NORME PER LA DOCUMENTAZIONE Per l'accesso al servizio in oggetto occorre la documentazione di seguito specificata: 1. domanda dell'interessato o suo rappresentane al Comune di residenza; 2. stato di famiglia; 3. certificato rilasciato dalla commissione medica ASL (ART. 4 L. 104/92) competente per territorio, da cui risulti la non autosufficienza del soggetto richiedente; 4. dichiarazione dei redditi (mod. unico, mod. 730, mod. 1901, mod. 201) del nucleo familiare; 5. copia dell'eventuale contratto di locazione; 6. ricevute attestanti eventuali imposte comunali (ICI, RSU) e/o spese sanitarie. ART. 11 CONTROLLI Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l amministrazione comunale tramite l'ufficio di Segretariato sociale, effettua controlli anche a campione, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri Enti della pubblica
6 amministrazione. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione comunale segnala d'ufficio il fatto all'autorità giudiziaria, ridetermina l'entità dell'intervento economico integrativo e procede al recupero delle somme anticipate oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese, nonché all'applicazione di una sanzione amministrativa nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il recupero delle somme e delle sanzioni amministrative sono poste a carico dei responsabili delle dichiarazioni non veritiere.
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