CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, IL SOFTWARE E I DATI INFORMATICI FORMULA HIGH TECH

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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE, IL SOFTWARE E I DATI INFORMATICI EDIZIONE GENNAIO 2014 FORMULA HIGH TECH Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa e Glossario b) Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

2 FORMULA HIGH TECH NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1 gennaio 2014 Nota Informativa formula high tech 1di 8

3 Nota Informativa Contratto di Assicurazione per la copertura delle apparecchiature elettroniche, il software e i dati informatici La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A) Informazioni sull Impresa di assicurazione 1) INFORMAZIONI GENERALI a) Generali Italia S.p.A. (di seguito Società ) è una Società per Azioni appartenente al Gruppo Generali iscritto all albo dei gruppi assicurativi con il numero 026. b)la sede legale è in Via Marocchesa, Mogliano Veneto (TV) - Italia c) Recapito telefonico: ; sito internet: indirizzo di posta elettronica: info@lloyditalico.generali.com d) Generali Italia S.p.A. è una Società per Azioni autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato n. 289 del 2 dicembre 1927 ed è iscritta al n dell Albo delle imprese di assicurazione. Si rinvia al sito internet per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL IMPRESA Patrimonio netto Euro ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali Euro ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 - l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B) Informazioni sul contratto Avvertenza: In mancanza di disdetta data da una delle Parti, con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente. Il periodo di assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di assicurazione coincide con la durata stessa del contratto. In caso di durata pluriennale, il Contraente ha facoltà di recedere dal contratto ad ogni scadenza annuale senza oneri e con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all articolo 8 delle Norme che regolano l Assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio. 2di 8 formula high tech Nota Informativa

4 3) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI Il contratto è prestato sulla base delle Condizioni di Assicurazione parte integrante del presente Fascicolo Informativo Mod. S01L-426. Il contratto è destinato all assicurazione di impianti ed apparecchiature elettroniche, pronte per l uso, proprie o di terzi; la copertura assicurativa offerta è relativa all assicurazione dei danni materiali e diretti nella forma tutti i rischi così come indicato nell articolo 13 delle Condizioni Generali di assicurazione relativo alla Sezione I di polizza; detta polizza assicura altresì i danni materiali e diretti al software e ai dati così come indicato dagli artt. 20 e 21 delle Condizioni Generali di assicurazione relativamente alla Sezione II di polizza; quanto sopra è integrato dalle Sezione 3 e, su richiesta dell Assicurato, dalle Garanzie aggiuntive di cui alla Sezione 4 valide se espressamente richiamate in polizza, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell indennizzo. Le principali esclusioni sono riportate nell articolo 14 delle Condizioni Generali di assicurazione relative alla Sezione 1, nell art. 25 delle Condizioni Generali di assicurazione relative alla Sezione 3 ai quali si rimanda per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: La polizza prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo che sono indicati nel contratto. Diamo di seguito alcuni esempi delle modalità di applicazione di tali franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, avvertendo che le somme previste in contratto e sotto esemplificate possono essere modificate dalle Parti. Esempio di franchigia Ammontare del danno indennizzabile = Franchigia prevista nella garanzia = 250 L indennizzo sarà pari a Esempio di scoperto Ammontare del danno indennizzabile = Scoperto 10% (da applicare sul danno indennizzabile) = 500 L indennizzo sarà pari a Esempio di limite di indennizzo Somma assicurata = Ammontare del danno indennizzabile = Limite di indennizzo = 70% della somma assicurata, pari a L indennizzo sarà pari a Avvertenza: In assenza di deroga all art del Codice Civile, relativamente ad alcune partite assicurate, il contratto prevede l applicazione della regola proporzionale qualora la somma dichiarata risulti inferiore a quella effettiva al momento del sinistro; in tal caso la Società risponde del danno in proporzione di detto rapporto. Nota Informativa formula high tech 3di 8

5 Si rinvia all articolo 33 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4) DICHIARAZIONI DELL ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO NULLITÀ Avvertenza: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del Codice Civile: artt (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia all articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5) AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO L assicurato deve dare comunicazione scritta all Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla Condizioni Generali di assicurazione, nonché degli artt (Diminuzione del rischio) e 1898 (Aggravamento del rischio) del Codice Civile. Le ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio sono, a titolo esemplificativo, la modifica delle condizioni di utilizzo delle apparecchiature assicurate(particolare presenza di polvere, condizioni climatiche diverse), il cambiamento delle caratteristiche costruttive del luogo dove vengono utilizzate le apparecchiature o il cambiamento dell attività svolta. Si rinvia agli articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 6) PREMI Il premio viene determinato su base annuale, salvo diverso accordo tra le parti. Sono ammessi i seguenti frazionamenti per il pagamento del premio: annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale ed unico. La tipologia di frazionamento del premio è indicata sul modulo di polizza alla voce Rata. Il premio può essere soggetto ad indicizzazione. Si rinvia all apposito articolo delle Condizioni Generali di assicurazione denominato Adeguamento automatico per gli aspetti di dettaglio. Il pagamento del premio può essere effettuato con uno dei seguenti mezzi: - assegno (*) bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all impresa o intermediario, espressamente in tale qualità; - ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistema di pagamento elettronico (ove presente presso l intermediario); - denaro contante per importi fino a 750 euro, limite annuo per contratto. (*) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste. 7) RIVALSE Avvertenza: La rivalsa, ai sensi dell articolo 1916 del Codice Civile, è un diritto dell assicuratore in base al quale il medesimo, che ha pagato l indennità, è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. 4di 8 formula high tech Nota Informativa

6 8) DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO Avvertenza: Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o l Assicurato, qualora lo stesso sia qualificabile come consumatore così come definito all Art. 3 del Codice del Consumo, possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Si rinvia all articolo 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 9) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art (Prescrizione in materia di Assicurazione) del Codice Civile. Avvertenza: Resta fermo quanto previsto dall art (Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio) del Codice Civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennità, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 10) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11) REGIME FISCALE Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami C) 12) DENUNCIA DEI SINISTRI Avvertenza: Il Contraente o l Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed entro 3(5 per i danni da incendio, furto e rapina) giorni da quando è venuto a conoscenza dell evento, dare avviso del sinistro all Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati da incendio, furto, rapina e da Eventi sociopolitici e dolosi ove operante. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Si rinvia all articolo 27 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 13) RECLAMI Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Reclami Generali-Lloyd Italico - via Mazzini, Torino; fax: ; reclami@lloyditalico.generali.com Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) - Servizio Tutela degli Utenti - via del Quirinale Roma. Nota Informativa formula high tech 5di 8

7 I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: market/finservices-retail/finnet/index en.htm). Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. 14) ARBITRATO Il contratto prevede il ricorso all arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Avvertenza: Il contratto prevede il ricorso all arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti. Si rinvia agli articoli 18 e 19 delle Condizioni Generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Glossario Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Assicurazione Il contratto di assicurazione. Attrezzature d'ufficio Beni strumentali, diversi dalle apparecchiature elettroniche, compreso l'arredamento, utilizzati dall Assicurato per l'esercizio della propria attività. Contraente Il soggetto che stipula l'assicurazione. Conduttori esterni L insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo, sotterranei, aerei o posti all interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse. Contratto di assistenza tecnica Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'assicurato ed il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne. Copie di sicurezza Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in locale separato, ovvero, se poste all'interno del medesimo locale ove insistono le cose assicurate, dentro un armadio ignifugo, prodotte con la frequenza indicata in polizza e contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura. 6di 8 formula high tech Nota Informativa

8 Cose assicurate (apparecchiature elettroniche) Unità centrali, periferiche, apparecchiature di servizio "a corrente debole" elettricamente coordinate per l'espletamento di funzioni di elaborazione di dati, e comunque qualsiasi dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerare secondario rispetto alla finalità del risultato stesso. Dati Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi. Franchigia Importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Franchigia temporale Numero di giorni che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dell'impianto danneggiato, distrutto o sottratto. Indennizzo La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Massimale La somma che contrattualmente rappresenta il massimo esborso cui è tenuta l'impresa assicuratrice in caso di sinistro. Polizza Il documento che prova l'assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla società. Primo rischio assoluto Forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, sénza applicazione dell'art del Codice Civile. Procedura La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni. Programma d'utente Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che 1'Assicurato utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati. Programma standard in licenza d'uso Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente o l Assicurata utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti. Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Scoperto La percentuale dell'importo liquidabile che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato. Sinistro II verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Società Generali Italia S.p.A. Nota Informativa formula high tech 7di 8

9 Supporti di dati Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente. Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Generali Italia S.p.A. Amministratore Delegato e Direttore Generale Philippe Donnet 8di 8 formula high tech Nota Informativa

10 FORMULA HIGH TECH CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE I dati contenuti nel presente documento sono aggiornati al 1 gennaio 2014 Condizioni di Assicurazione formula high tech 1di 24

11 Indice Cosa è tutelato dalla sua polizza pag. 3 Norme che regolano l'assicurazione in generale " 4 Sezione 1 L'assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche " 6 - Garanzie aggiuntive relative all'assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche " 9 Sezione 2 L'assicurazione dei dati e del software " 10 Sezione 3 L'assicurazione dell'azienda " 11 Sezione 4 Garanzie aggiuntive (valide se sono valorizzate le relative partite di polizza) " 13 Cosa fare in caso di sinistro " 14 Condizioni speciali (valide solo se espressamente richiamate) " 17 Normativa di riferimento - Codice Civile " 19 Consigli utili in caso di sinistro " 22 La presente normativa contrattuale viene integrata a tutti gli effetti dal Glossario presente in Nota Informativa. Le definizioni riportate nel Glossario hanno valore convenzionale. In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni. 2di 24 formula high tech Condizioni di Assicurazione indice

12 Cosa è tutelato dalla sua polizza formula high tech è nata per offrirle una tutela dai danni economici che possono derivare da eventi negativi che interessino le sue apparecchiature elettroniche, i suoi dati e il suo software. Con formula high tech Lei può contare su un risarcimento economico adeguato per far fronte alle sue necessità, in caso di danneggiamento e perdita di efficienza delle apparecchiature che utilizza per la sua attività. formula high tech è una polizza assicurativa all risk - tutti i rischi - il che significa che noi le risarciremo tutti i danni ai beni assicurati, ad eccezione di quelli espressamente esclusi. Lei può scegliere l ampiezza della protezione che desidera selezionando, oltre alla tutela base su impianti e apparecchiature elettroniche, anche una o più sezioni aggiuntive. formula high tech tutela, tra l altro, apparecchiature d ufficio, personal computer, apparecchiature mediche, apparecchiature per l elaborazione di immagini o di suoni, macchinari per ricetrasmissioni e comunicazioni. formula high tech risarcisce i danni economici per il riacquisto di supporti elettronici di archiviazione dati o per la ricostruzione degli archivi danneggiati o perduti, oltre alle spese per riacquistare software o licenze d uso. formula high tech le consente di assicurare anche i locali e gli altri beni strumentali della sua azienda con la comodità di una sola polizza. Tra i danni risarcibili sono compresi, ad esempio, i sinistri causati da: imperizia e negligenza fumo e bruciature corto circuito o variazioni di corrente acqua e liquidi in genere incendio o esplosione furto e rapina Impianti e apparecchiature elettroniche Dati e software Azienda Per tutti i dettagli relativi alle tutele offerte da formula high tech e alle relative esclusioni, la invitiamo a consultare le pagine successive di questo documento. Condizioni di Assicurazione cosa è tutelato dalla sua polizza formula high tech 3di 24

13 Norme che regolano l'assicurazione in generale DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA MODIFICHE DELLA ASSICURAZIONE AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO DIMINUZIONE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell articolo 1901 del Codice Civile. Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere approvate per iscritto. Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell articolo 1898 del Codice Civile. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato ai sensi dell articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE RECESSO IN CASO DI SINISTRO PROROGA DELLA ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l Assicurato ha l obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società o l Assicurato, qualora lo stesso sia qualificabile come consumatore così come definito all Art. 3 del Codice del Consumo, possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. 4di 24 formula high tech Condizioni di Assicurazione norme che regolano l assicurazione in generale

14 Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all accertamento ed alla liquidazione dei danni. L accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell interesse assicurato. TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA 9. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ONERI FISCALI 10. Foro competente è quello del luogo di residenza, sede, o domicilio elettivo del Contraente o dell Assicurato. FORO COMPETENTE 11. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 12. Condizioni di Assicurazione norme che regolano l assicurazione in generale formula high tech 5di 24

15 Sezione 1 L assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche 13. OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate ed installate, se di tipo fisso, pronte per l uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. 14. LIMITAZIONI DI GARANZIA Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da atti dolosi, eccetto furto e rapina, da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche; f) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, o per smarrimento; g) dovuti all inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate; h) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; l) i guasti, i vizi, i difetti, i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientrerebbe nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica; m) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione ordinaria e revisione; n) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse; o) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; p) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza; q) ai supporti di suono o di immagine ed a parti accessorie ed intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione; r) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia. 6di 24 formula high tech Condizioni di Assicurazione sezione 1 - l assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche

16 Salva l applicazione delle Condizioni Speciali eventualmente richiamate nella Scheda di polizza, sono inoltre esclusi: s) i danni a conduttori esterni alle cose assicurate (Condizione Speciale B); t) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili (Condizione Speciale E); u) i danni a cose, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell Assicurato (Condizione Speciale A); I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che: a) l impianto elettrico e l impianto di messa a terra siano a norma di legge; b) tutte le condutture metalliche dei servizi di pertinenza e dell impiantistica in dotazione al fabbricato siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all impianto di messa a terra; c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro: 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori; 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione; 3) le interruzioni dell alimentazione elettrica, con gruppi di continuità; 4) disturbi elettrici provenienti dalle linee di comunicazione con dispositivo ad intervento rapido; 5) limitatamente alle apparecchiature da ufficio, telefax, telex, fotocopiatrici, centralini telefonici, personal computers, registratori di cassa e bilance elettroniche, sono parificati ai sistemi di protezione predetti i dispositivi, realizzati e regolarmente installati, contro i fenomeni rapidamente variabili (transitori), causati da sovratensioni. Nel caso in cui il fenomeno elettrico di origine esterna colpisca le apparecchiature senza danneggiare i sistemi di protezione sopra indicati, è applicato lo scoperto pari al 10% del danno, con il minimo di e 154. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l applicazione dello scoperto pari al 10% del danno, con il minimo di e 258. Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d aria, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazione dei valori dell umidità o della temperatura ambientali, causati da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica od acustica, completamente indipendente dall impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell orario di lavoro. FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA 15. IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 16. DANNI DA FURTO 17. I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: a) violandone le difese esterne mediante: 1. rottura o scasso; Condizioni di Assicurazione sezione 1 - l assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche formula high tech ALL INTERNO DEI LOCALI 7di

17 2. uso fraudolento di chiavi false od autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili; sono garantiti i danni perpetrati con l uso di chiavi autentiche sottratte o smarrite, sempreché sia stata presentata denuncia all autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro 24 ore dalla data di sottrazione o smarrimento, fermo restando che la garanzia rimarrà operante entro il termine di 4 giorni dalla data della denuncia stessa; 3. via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; 4. altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. La garanzia è prestata a condizione che ogni apertura verso l esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza l impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm 2 e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm 2. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm 2. Se i mezzi di chiusura non corrispondono ai requisiti sopra indicati, per singolo sinistro è applicato lo scoperto pari al 25% del danno, col minimo di e 516. ALL ESTERNO 17.2 DEI LOCALI 18. FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE La garanzia furto è operante anche per le cose poste all esterno dei locali a condizione che la cosa assicurata sia stabilmente ancorata al suolo o al fabbricato, sempreché l installazione all esterno dei locali sia consentita dalle norme di installazione e di utilizzo previste dal costruttore. La garanzia è prestata applicando uno scoperto pari al 10% del danno, col minimo di e 258. A parziale deroga dell articolo 31 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro od al numero di colpi effettuati, od altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto degli articoli 32 e 33 delle Condizioni di Assicurazione. 19. COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l indennizzo avverrà previa detrazione di un unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto. 8di 24 formula high tech Condizioni di Assicurazione sezione 1 - l assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche

18 Garanzie aggiuntive relative all'assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche (valide se sono valorizzate le relative partite di polizza) Gli impianti ed apparecchi compresi nella partita espressamente richiamata in polizza e collocati sul mezzo in essa indicato, sono assicurati anche durante la circolazione o la navigazione purché installati in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l impiego in punti diversi del mezzo stesso. Non vengono indennizzati i danni: di rottura dei filamenti di valvole e tubi; causati da mine, torpedini, bombe od altri ordigni esplosivi; conseguenti a sommersione od affondamento dell imbarcazione; conseguenti a danneggiamento o caduta dell aereo. Per ogni sinistro di furto, rapina, da fulmine o da qualsiasi altro evento atmosferico, è applicato lo scoperto del 25% con il minimo di e 516. La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate per la somma indicata in polizza con apposita partita, fermo il disposto dell articolo 14. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati ed in ogni caso i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili. IMPIANTI ED APPARECCHI INSTALLATI SU AUTOVEICOLI, IMBARCAZIONI ED AEREI CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE A) B) Condizioni di Assicurazione sezione 1 - l assicurazione degli impianti e delle apparecchiature elettroniche formula high tech 9di 24

19 Sezione 2 L assicurazione dei dati e del software 20. SUPPORTO DATI 21. SOFTWARE IN LICENZA D USO E PROGRAMMI D UTENTE ESCLUSIONE DEL RISCHIO CAMBIO 22. DI DATA La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti, a far data dall ultima copia di sicurezza effettuata con la frequenza indicata in polizza, purché l evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi del precedente articolo 13. Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista. Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro un anno dal giorno del sinistro, vengono indennizzate le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazioni. L assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita Supporto dati, è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l applicazione della regola proporzionale. A parziale deroga del disposto dell'articolo 27 il Contraente o l Assicurato deve immediatamente dare comunicazione alla Società od all Agenzia su cui è appoggiata la polizza di ogni danno di supporto di dati mediante telegramma o telefax. La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall Assicurato per la duplicazione, per il riacquisto o per la ricompilazione dei programmi distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale diretto ai supporti dove sono memorizzati, indennizzabile ai sensi della presente polizza, ferme restando le limitazioni di garanzia di cui all'articolo 14. Se la duplicazione, il riacquisto o la ricompilazione non sono necessari o comunque non avvengono entro un anno dal sinistro, l Assicurato decade dal diritto all indennizzo. L assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita Software in licenza d uso e Programmi d utente, è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l applicazione della regola proporzionale. L Assicurato, all acquisto dei programmi, deve ottenere dal fornitore degli stessi l obbligo della consegna di copie dei programmi nel caso di perdita da parte dell Assicurato, pena il decadimento dal diritto all indennizzo. A parziale deroga del disposto dell'articolo 27 il Contraente o l Assicurato deve immediatamente dare comunicazione alla Società od all Agenzia su cui è appoggiata la polizza di ogni danno mediante telegramma o telefax. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni la cui causa, concausa od occasione diretta od indiretta consista nell impossibilità od incapacità di acquisire, salvare, ritenere, interpretare, elaborare, comunque trattare correttamente qualsiasi dato, informazione, comando o istruzione in conseguenza dell errato riconoscimento o trattamento di qualsiasi data di calendario. 10 di 24 formula high tech Condizioni di Assicurazione sezione 2 - l assicurazione dei dati e del software

20 Sezione 3 L assicurazione dell'azienda La Società, nei casi di responsabilità dell Assicurato a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione che seguono, i danni diretti e materiali causati, anche con colpa grave dell Assicurato, da un evento garantito dalla presente polizza ai locali tenuti in locazione dall Assicurato medesimo. Il valore dei fabbricati al momento del sinistro è ottenuto stimando la spesa necessaria per l integrale ricostruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell area, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all ubicazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L ammontare del danno, per i fabbricati, si determina applicando il deprezzamento di cui al comma precedente alle spese necessarie per costruire a nuovo le parti distrutte o danneggiate, per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. In caso di sinistro indennizzabile, qualora la somma assicurata per il rischio locativo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto di cui all'articolo 33. La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle attrezzature d'ufficio, anche se di proprietà di terzi, pronte per l uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. RISCHIO LOCATIVO OGGETTO DELLA ASSICURAZIONE Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, o verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) causati da atti dolosi, eccetto furto e rapina, da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio; d) causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche; f) per ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, di smarrimento; g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; i) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate; Condizioni di Assicurazione sezione 3 - l assicurazione dell azienda LIMITAZIONI DI GARANZIA 25. formula high tech 11 di 24

21 l) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; m) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori dei luogo di installazione originaria per le cose fisse; n) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; o) attribuibili ad eventi il cui accadimento è certo o a difetti noti al Contraente o all Assicurato all atto della stipulazione della polizza; p) a cose, comunque non destinate al commercio, temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente o dell Assicurato (Condizione speciale A). L assicurazione, nei limiti della somma assicurata alla partita Attrezzature d ufficio, è prestata a primo rischio assoluto e cioè, senza l applicazione della regola proporzionale. L ammontare del danno, per le attrezzature d ufficio, si determina applicando il deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione, all uso ed a ogni altra circostanza concomitante alle spese necessarie per sostituire le cose distrutte o danneggiate, per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui. 26. RICORSO TERZI La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell Assicurato. L assicurazione non comprende i danni: a) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell acqua, dell aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; quando l Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le società le quali rispetto all Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell art del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, nonché gli amministratori delle medesime. L Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell Assicurato. L Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l art del Codice Civile. 12 di 24 formula high tech Condizioni di Assicurazione sezione 3 - l assicurazione dell azienda

22 Sezione 4 Garanzie aggiuntive (valide se sono valorizzate le relative partite di polizza) A parziale deroga del disposto degli articoli 14 e 25, nei limiti della somma assicurata all apposita partita, la garanzia viene estesa alle cose che per esigenze operative del Contraente o dell Assicurato siano temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento presso l Assicurato stesso. COSE IN DEPOSITO, GIACENZA, IMMAGAZZINAMENTO A) Sono indennizzabili, sino alla concorrenza della somma indicata in polizza con apposita partita e senza l applicazione della regola proporzionale (art del Codice Civile), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l interruzione totale o parziale dell attività assicurata, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma indicata nell apposita partita, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente e non inconsideratamente sostenute, per il proseguimento dell attività. L indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione delle attività, che sarebbero state comunque sostenute dall Assicurato in assenza di sinistro. La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell inattività causate da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall Autorità; difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, ad esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. La garanzia è prestata, con l applicazione di una franchigia temporale di 3 giorni dalla data di accadimento del sinistro, per il tempo strettamente necessario per la riparazione e/o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque per un periodo di tempo non superiore a 180 giorni naturali consecutivi. COSTI DI DEMOLIZIONE O DI SGOMBERO MAGGIORI COSTI B) C) Condizioni di Assicurazione sezione 4 - garanzie aggiuntive formula high tech 13 di 24

23 Cosa fare in caso di sinistro OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno: le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell articolo 1914 del Codice Civile; b) darne avviso all Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell articolo 1913 del Codice Civile. Il Contraente o l Assicurato deve altresì: c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l entità approssimativa del danno, inviando una copia di tale dichiarazione alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l Assicurato decade dal diritto all indennizzo; e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a). L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo ai sensi dell articolo 1915 del Codice Civile. La riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall Assicurato, non avviene entro otto giorni dall avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. Il Contraente o l Assicurato che esageri dolosamente l ammontare del danno, dichiari distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulti, sottragga o manometta cose salvate, adoperi a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, alteri dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o faciliti il progresso di questo, perde il diritto all indennizzo. 29. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 14 di 24 L ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l altro dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. formula high tech Condizioni di Assicurazione cosa fare in caso di sinistro

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