PIANO E REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

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1 PIANO E REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (Legge Regionale 24 luglio 2001 n.18) 1

2 INDICE 1 Introduzione 2 Ricognizione delle aree attualmente destinate ai mercati 3 Le valutazioni sulla attuale rete mercatale 4 Ricognizione della rete degli esercizi commerciali 5 Le modifiche ALLEGATI Planimetrie aree mercatali 2

3 1. INTRODUZIONE. Il decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 ha innovato profondamente la normativa in materia di commercio, prevedendo un nuovo ruolo delle regioni a statuto ordinario assegnando non solo compiti di programmazione, ma anche di regolamentazione. In attuazione di tale normativa, la Regione Puglia, il Consiglio Regionale ha approvato, il 24 luglio 2001, la legge n.18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche " (B.U.R.P. n.111 del ). La legge regionale prevede, tra l altro, che i Comuni approvino il "Piano per il Commercio sulle aree pubbliche". Il Piano ha validità quadriennale, a partire dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione. Il presente Piano è redatto tenendo conto delle finalità indicate dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n 114 e cioè: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c) l efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva; d) il pluralismo e l equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita e la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale; Con il presente Piano si intendono realizzare i seguenti obiettivi prioritari: sostenere una crescita equilibrata del commercio su aree pubbliche, come componente dello sviluppo generale del territorio, in coerenza con la rete del commercio al dettaglio in sede fissa per assicurare la massima articolazione delle formule distributive; assicurare il miglior servizio al consumatore, anche in termini di contenimento dei prezzi, programmando e garantendo una adeguata ed equilibrata varietà della rete distributiva nel territorio comunale; creare elementi di attrattiva ed animazione commerciale con un equilibrato rapporto tra mercati e fiere. 2. RICOGNIZIONE DELLE AREE ATTUALMENTE DESTINATE AI MERCATI E' opportuno ricordare che attualmente la programmazione e la regolamentazione del commercio su aree pubbliche nel nostro territorio è disciplinata sulla base della delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 28/12/1999. Attualmente nel Comune di Putignano si svolgono: un mercato settimanale; un mercato giornaliero; n. 02 posteggi dei fiori giornaliero presso il cimitero; 3

4 la Sagra della Frisella ( mese di luglio); la Sagra di S. Michele (contrada S. Biagio); la Sagra del Fungo (mese di ottobre); il Mercatino di Natale (nel mese di dicembre); il Mercatino collegato alle manifestazioni del Carnevale; Sono, inoltre, istituiti quattro posteggi fuori mercato per la vendita di frutta secca, olive, lupini, nei giorni domenicali e festivi; Posteggi fuori mercato per il commercio in forma itinerante; Varie festività religiose (S. Stefano Madonna del Carmelo Madonna dell Addolorata e S. Michele C.da S. Biagio ) 4

5 La tavola A e la tavola B riportano la ricognizione, riveniente dal precedente regolamento comunale di commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Commissario Straordinario (con i poteri del Consiglio) n. 18 del 18/03/2004, di ciascuna area di mercato con l'individuazione delle differenti tipologie merceologiche, delle date e delle periodicità di svolgimento. TAVOLA A MERCATI Localizzazione Settore Cadenza Giorno/i N. posteggi P.za A. Moro Via Matteotti Corso Umberto I Estr. a Mezzogiorno Via Trento Via Amendola P.zza E. Berlinguer alimentare e non alimentare totale di cui riserv. ai produttori agricoli Superficie di ciascun posteggio e superficie totale di vendita settimanale mercoledì Dimensioni varie da 9 a 24 mq. Superficie totale di vendita mq. Superficie Totale mercato mq. TOTALI 307* 12 mq Mercato Coperto (Foro Boario) alimentare giornaliero Da Lunedì a Sabato 08 2 posteggi a sede fissa mq. 192 Posteggi fuori mercato: Posteggi fuori mercato: Piazza A. Moro Corso Umberto I Via M. di Savoia vendita prodotti vari vendita di frutta secca Giornaliero 8 Superficie m. 3 x 6 mq. 216 Festivi e domenicali 4 Superficie m. 3 x 6 mq. 72 * Posteggi comprensivi di: n. 03 posteggi x portatori di handicap; n. 02 posteggi per prodotti tipici pugliesi; n. 01 posteggio per commercio equo-solidale. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE Localizzazione Settore Cadenza Giorno/i C.da S. Biagio Prodotti alimentari e non Sagra di S. Michele tota le 29settembre 30 N. posteggi di cui riserv. ai produttori agricoli Superficie di ciascun posteggio e superficie totale di vendita Dimensione posteggi: da mq. 6,00 a mq. 18,00 Superficie Totale mercato Mq Piazza A. Moro Prodotti Festa del S Dimensione posteggi: Mq

6 Via Matteotti Piazza A. Moro Via Matteotti Piazza A. Moro Via Matteotti COMUNE DI PUTIGNANO alimentari e non Prodotti alimentari e non Prodotti alimentari e non Patrono Agosto da mq. 6,00 a mq. 18,00 Festa S.S. Madonna del Carmelo Festa S.S. Addolorata Mese di luglio Mese di settembre 40 Dimensione posteggi: da mq. 6,00 a mq. 18,00 30 Dimensione posteggi: da mq. 6,00 a mq. 18,00 Mq Mq. 500 SAGRE FIERE MANIFESTAZIONI VARIE Localizzazione Settore Cadenza Giorno/i Piazza A. Moro Corso Umberto I alimentare e non Manifestazioni collegate al Carnevale Ultime 3 domeniche ed il martedì grasso N. posteggi totale di cui riserv. ai produttori agricoli vari Superficie di ciascun posteggio e superficie totale di vendita Dimensione posteggi: da mq. 6,00 a mq. 18,00 Superficie Totale mercato mq Piazza A. Moro P.zza Aldo Moro Centro storico Prodotti alimentari Prodotti alimentari e non Prodotti non alimentari Sagra del Fungo Fiera di Natale Rassegna dell Antiquari ato Mese di Ottobre 18 Dimensione posteggi: mq. 8,00 Dicembre 30 Dimensione posteggi: da mq. 6,00 a mq. 24,00 2^ Domenica del mese 80 Dimensione posteggi: mq. 12,00 Mq. 250 Mq. 500 Mq TAVOLA B I MERCATI 1. Piazza A. Moro Estramurale a Mezzogiorno Corso Umberto I - Via Matteotti Via Trento Via Amendola P.zza Berlinguer. (Mercato settimanale del mercoledì) n. 307 posteggi di dimensioni che variano da mq 09,00 a mq. 24,00 (totale superficie di vendita mq ). Tipologia settore merceologico alimentare / non alimentare. Si svolge tutto l anno. 2. Mercato Coperto e/o Foro Boario (Mercato giornaliero) n. 08 posteggi di cui 2 riservati ai produttori agricoli (sede fissa) totale superficie di vendita mq Tipologia Settore alimentare. Si svolge tutto l anno. 6

7 3. Piazzale antistante il Cimitero - giornaliero N. 02 posteggi di mq. 09,00, totale superficie di vendita mq. 18,00. Tipologia: vendita di fiori. Si svolge tutto l anno. MANIFESTAZIONI RELIGIOSE Festa di S. Stefano annuale - 50 posteggi di dimensioni varie, da 06 a 18 mq., settore non alimentare - si tiene il 03 Agosto - Piazza A. Moro. Superficie totale dei posteggi mq Festa Madonna del Carmine annuale - 40 posteggi di dimensioni varie, da 06 a 18 mq., settore non alimentare mese di luglio - Piazza A. Moro. Superficie totale dei posteggi mq Festa Madonna dell Addolorata annuale - 30 posteggi di dimensioni varie, da 06 a 18 mq., settore non alimentare mese di settembre - Piazza A. Moro. Superficie totale dei posteggi mq Festa Madonna delle Grazie annuale - 30 posteggi di dimensioni varie, da 06 a 18 mq., settore non alimentare mese di Maggio - C.da Madonna delle Grazie. Superficie totale dei posteggi mq Festa di San Michele annuale - 30 posteggi di dimensioni varie, da 06 a 18 mq., settore non alimentare mese di settembre - C.da San Biagio. Superficie totale dei posteggi mq SAGRE, FIERE E MOSTRE COLLATERALI Rassegna dell Antiquariato mensile (seconda domenica del mese) 80 posteggi di dimensioni varie - settore non alimentare superficie mq Sagra della Frisella annuale 30 posteggi di mq. 8,00 settore alimentare e non - Superficie totale mq Sagra del Fungo annuale 18 posteggi di mq. 8,00 settore alimentare e non - Superficie totale mq Fiera di Natale annuale 30 posteggi Dimensioni varie da mq. 6,00 a mq. 24,00 settore alimentare e non - Superficie totale mq

8 3. VALUTAZIONI SULLA ATTUALE RETE MERCATALE La rete mercatale su aree pubbliche del Comune di Putignano è stata più volte regolamentata tramite Piano che, per definizione, è il luogo di confronto e di sintesi di interessi spesso contrastanti: da un lato gli operatori commerciali che diffidano dell inserimento nella rete di ampliamenti e di nuove localizzazioni aggiuntive dell esistente, che potrebbero compromettere o condizionare la loro posizione, dall altro i consumatori per i quali, in linea di massima, la rete mercatale dovrebbe risultare la più ampia e articolata possibile. Il luogo di sintesi è comunque evidente: è interesse degli stessi operatori far parte di una rete dinamica che accresca i suoi punti di forza. E interesse dei cittadini che esistano vincoli e programmi che garantiscano forme di articolazioni di commercio che assicurino il rispetto delle norme a tutela dell igiene, della professionalità e della qualità. Questo settore della distribuzione commerciale nella nostra realtà comunale è scomponibile sostanzialmente in due segmenti: 1. il mercato settimanale del mercoledì, che è di gran lunga la realtà più articolata e consistente del settore, e che ha per lo stesso un effetto di volano economico del settore; 2. i posteggi fuori mercato che fungeranno da traino di futura realizzazione dei mercati rionali. A. PREMESSA 4. MODIFICHE Nella formulazione delle modifiche si è tenuto conto, in particolare: del complesso della realtà commerciale della città, che non necessita di un ulteriore significativo incremento essendo già notevolmente sviluppata; di quanto disposto, dalla L.R. n. 18/2001 circa la individuazione dei posteggi riservati a soggetti portatori di handicap e alla vendita dei prodotti tipici locali e regionali e del commercio equosolidale; delle esigenze manifestate dalla popolazione residente per la dotazione di servizi commerciali di alcune zone della città, dalle associazioni di categoria e culturali per l istituzione di manifestazioni promozionali; dalla opportunità di sopprimere aree mercatali ritenute carenti dei requisiti necessari (strutture obsolete nonché contrasti con le norme del nuovo codice della strada) 8

9 B) MODIFICHE DEI MERCATI ESISTENTI Situazione dei posteggi del mercato settimanale del mercoledì (vengono ridotti a 307 rispetto ai 309 per soppressione di n. 02 posteggi. C) Istituzione nuovi mercati: Fiera di S. Stefano ultima domenica di luglio.; Festa del Crocifisso ( seconda domenica di settembre); Mercatino dell antiquariato. 9

10 ELENCO SITI DESTINATI A MERCATI, FIERE, FIERE PROMOZIONALI E POSTEGGI FUORI MERCATO oggetto del presente PIANO: POSTEGGI FUORI MERCATO Località Cadenza N. posteggi N. posteggi Riservati anche ai produttori agricoli, Tipologia Via Noci ang. S.Cataldo Lun.-mar. / gio. ven. - sab. 01 Settore non alimentare P.zza Beethoven/V.le Federico II Lunedì / sabato 01 SI Settore alimentare e non Via Verdi palazzina 26 Idem c.s. 01 Settore alimentare e non Via G.B. Carafa Balì (curvone) Idem c. s. 01 SI Settore alimentare Bivio Vie Gioia-Noci-Putignano Idem c.s. 01 SI Settore alimentare Viale Europa (S. Pietro Piturno) Idem c s. 01 SI Settore alimentare e non Largo Via Montegrappa Idem c. s. 01 SI Settore alimentare Via Castellana ang. Don P. Mazz. Idem c.s. 01 SI Settore non alimentare TAVOLA A Localizzazione Settore Cadenza Giorno/i N. posteggi totale di cui riservati ai produttori agricoli Superficie di ciascun posteggio e superficie totale di vendita Superficie Totale Mercato Mq. P.za A. Moro Non Ali. settimanale mercoledì 72 Da 20 a 36 mq. Via Matteotti Non Ali. settimanale mercoledì 45 Da 20 a 36 mq. C.so Umberto 1 Non Ali. settimanale mercoledì 26 Da 20 a 36 mq. Estr. a Mezzog. Non Ali. settimanale mercoledì 37 Da 20 a 36 mq. Via Trento-Amen Non Ali. settimanale mercoledì 14 Da 20 a 36 mq. Foro Boario Al. e non settimanale mercoledì Da 20 a 36 mq. Via St.da Putign. Non Ali. settimanale mercoledì 07 Da 20 a 36 mq. Foro Boario Alimen- giornaliero Lunedì a 08 2 Mq. 8 Mq

11 Rassegna dell antiquariato Sagra della Frisella Fiera S. Stefano Piazza A. Moro Estr. a Mezz. e Levante - C.so Umberto 1 Piazzale antistante il Cimitero COMUNE DI PUTIGNANO tare Non Alimen. Alimen. E non Alimen. E non Alimentare e Non Piazza A. Moro Festa S. patrono Prodotti alimenta ri e non Piazza A. Moro Festa S.S. Madonna del Carmelo Prodotti alimentar i e non Piazza A. Moro Festa S.S. Addolor ata Prodotti alimenta ri e non S.C. Spine Rossine. sabato Annuale 80 Mt. 3 x 6 Annuale Luglio 13 Mt. 3 x 6 Annuale Manifestazi one del Carnevale Ultima domenica di Luglio Ultime 3 domeniche ed il martedì grasso fiori giornaliero Dal lunedì alla domenica Festa del Crocifis so Annuale Agosto Annuale Annuale Annuale Alimentari Mese di luglio Mese di settembre Mese di Settembre Vari Mt. 3 x 6 Vari Mt. 3 x 6 mq Mt. 3 x 6 Mt. 3 x 6 Mt. 3 x 6 Mt. 3 x 6 Mt. 3 x 6 Posteggi fuori vendita Festivi e Mt. 3 x 6 mq. Mq. Mq. Mq. 11

12 mercato Piazza A. Moro C.so Umberto I Via M. di Savoia Piazza A. Moro COMUNE DI PUTIGNANO di frutta secca Sagra del Fungo Prodotti alimenta ri C.da S. Biagio Sagra di S. Michele domenicali Annuale Annuale Prodotti alimentari e non n. 04 Mese di Ottobre settembre 30 Mt. 3 x 6 Mt. 3 x 6 Mq. Mq. 12

13 DISPOSIZIONI TRANSITORIE 1 Eventuali variazioni di siti riferiti al mercato e/o altre manifestazioni innanzi richiamati nonché variazioni del numero dei posteggi, saranno stabilite con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale; 2 Uniche tavole allegate al presente piano sono quelle riferite al mercato settimanale e che costituiranno parte integrante; 3 Le altre manifestazioni, pur conservando il numero massimo di posteggi innanzi individuati, sono sprovviste di tavole perché condizionate dalle esigenze del momento e dal numero di domande di partecipazione. 13

14 REGOLAMENTO INDICE Titolo I NORME GENERALI Articolo 1 - Ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni Articolo 3 - Finalità del regolamento Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo Articolo 5 - Competenze degli uffici comunali Articolo 6 - Esercizio dell attività e orari Articolo 7 - Trasferimento Mercati, Fiere e Fiere promozionali Articolo 8 - Delega Articolo 9 - Durata delle concessioni Articolo 10 - Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche Articolo 11 - Normativa igienico - sanitaria Articolo 12 - Vendita a mezzo veicoli Articolo 13 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare Articolo 14 - Revoca e sospensione dell autorizzazione Titolo II MERCATI Capo I - Norme generali Articolo 15 - Definizioni Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati Articolo 17 - Autorizzazione dell esercizio dell attività. Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi Articolo 18 - Autorizzazione agli agricoltori Articolo 19 - Autorizzazione ai portatori di handicap ed alle associazioni del commercio equo e solidale Articolo 20 - Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi Articolo 21 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse Articolo 22 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze Articolo 23 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 14

15 Capo II Individuazione dei mercati COMUNE DI PUTIGNANO Articolo 24 - Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari Titolo III FIERE Capo I Norme generali Articolo 25 - Norme in materia di funzionamento delle fiere Articolo 26 - Criteri e modalità per l assegnazione dei posteggi Articolo 27 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Capo II Individuazione delle Fiere Articolo 28 - Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. Titolo IV FIERE PROMOZIONALI Capo I Norme generali Articolo 29 - Fiere Promozionali Articolo 30 - Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi Articolo 31 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti Articolo 32 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati Capo II Individuazione delle Fiere Promozionali Articolo 33 - Fiere promozionali: Localizzazione, caratteristiche. Specializzazioni merceologiche Titolo V POSTEGGI FUORI MERCATO Capo I Norme generali Articolo 34 - Posteggi fuori mercato Articolo 35 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi Articolo 36 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi Articolo 37 - Revoca dell autorizzazione e decadenza della concessione del posteggio 15

16 Capo II Individuazione dei Posteggi Fuori Mercato Articolo 38 - Posteggi fuori mercato: Localizzazione caratteristiche ed orari Titolo VI COMMERCIO ITINERANTE Articolo 39 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante. Articolo 40 - Divieto di svolgimento del commercio in forma itinerante Articolo 41 - Rappresentazione cartografica Articolo 42 - Determinazione degli orari Titolo VII NORME TRANSITORIE E FINALI Articolo 43 - Variazioni di settore dimensionamento e localizzazione dei posteggi Articolo 44 - Concessioni temporanee Articolo 45 - Validità delle presenze Articolo 46 - Produttori agricoli Articolo 47 - Attività stagionali Articolo 48 - Bandi comunali Articolo 49 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico Articolo 50 - Sanzioni Articolo 51 - Abrogazione precedenti disposizioni e norme di rinvio Articolo 52 - Modifiche 16

17 Titolo 1 Norme Generali Articolo 1 Ambito di applicazione 2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell articolo 13, della Legge Regionale 24 luglio 2001 n 18 Disciplina del commercio su aree pubbliche. 3. Il regolamento fa parte integrante e sostanziale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche che, viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello provinciale e quelle dei consumatori. 4. Il regolamento ha validità quadriennale e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intendono: a. per commercio su aree pubbliche, l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b. per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c. per mercato, l area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi; d. per mercato straordinario, l edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza rassegnazione di posteggi; e. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale; f. per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione; g. per fiera, la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad 17

18 esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; h. per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese; i. per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche, l atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti; j. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia; k. per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa; l. per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato. m. per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; n. per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap et. o. per settore merceologico, quanto previsto dall articolo 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n 114 per esercitare l attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; p. per spunta, l operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; q. per spuntista, l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato; r. per Piano il Piano per il Commercio sulle aree pubbliche di cui all art.13 della Legge Regionale 24 luglio 2001 n 18; s. per Legge Regionale la Legge Regionale 24 luglio 2001 n 18; t. per Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n

19 Articolo 3 Finalità del regolamento 1. Il presente regolamento, in applicazione del Piano, persegue le seguenti finalità: a. la riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori; b. la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci; c. la tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assortimento, all informazione e alla sicurezza dei prodotti; d. il pluralismo e l equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e. la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali, e la promozione del territorio e delle risorse comunali con particolare riguardo alle attività tipiche; f. l efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l evoluzione tecnologica dell offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. Articolo 4 Criteri generali di indirizzo 1. Gli indirizzi generali per l insediamento e l esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obbiettivi: a. valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano; b. favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione; c. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; d. riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale. e. favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore; 19

20 2 I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare: a. i limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all arredo urbano e, in particolare, nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; b. commercio su la correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l adeguamento degli spazi da destinare al aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità. Articolo 5 Competenze degli Uffici comunali 1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme indicate nei successivi titoli, spetta al Comune che la esercita attraverso i propri uffici assicurando l espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. 2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell Amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 3. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all articolo 12, comma 7, della Legge Regionale. Articolo 6 Esercizio dell attività, orari 1. La disciplina dell esercizio del commercio sulle aree pubbliche e delle relative autorizzazioni è fissata dalle disposizioni normative statali, regionali, del Piano e del presente Regolamento. 2. La cessione e l affidamento in gestione dell attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell art. 8 della Legge Regionale. Nell ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) (ex legge 112/1991) riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell articolo 15 della Legge Regionale, le presenze complessive maturate dall operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle 20

21 singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Nell ipotesi di trasferimento dell autorizzazione in gestione o in proprietà, il dante causa dovrà indicare, nell atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente trasferire al subentrante. 3. Per l esercizio dell attività vengono fissati i seguenti orari: a ) Mercati giornalieri: stessi orari degli esercenti il commercio al dettaglio; b) Mercato settimanale: apertura ore 06,00 chiusura ore 14,00 con esclusione dei mesi di luglio e agosto in cui gli orari saranno: apertura ore 15,00 chiusura ore 22,00; c) Fiere: apertura ore 7,00 chiusura ore 22,00; d) vendita dei fiori al Cimitero l orario di vendita seguirà quello di apertura e chiusura del Cimitero; e) Posteggi fuori mercato: antimeridiano apertura ore 8,00 chiusura ore 13,00; pomeridiano apertura ore 16, 00 chiusura ore 22,00; f) Gli orari dei mercatini di Natale, delle altre manifestazioni e delle Fiere promozionali saranno, di volta in volta, stabiliti dal Sindaco o dal Dirigente Responsabile della Ripartizione attività produttive. In caso di particolari circostanze potranno essere autorizzati orari diversi da effettuarsi con deliberazione di Giunta Comunale. Articolo 7 Trasferimenti di mercati, fiere e fiere promozionali Ai sensi della Legge Regionale, per lo spostamento definitivo in altra sede o la soppressione di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale il Comune, sentite le organizzazioni provinciali di categoria e le associazioni dei consumatori ed individuate le nuove aree ed i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno sei mesi per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra il Comune e la maggioranza degli operatori interessati, di prevedere termini diversi. 21

22 Articolo 8 Delega 1. Ai sensi dell articolo 4, comma 6, e dell articolo 6, comma 3, della Legge Regionale, in caso di assenza del titolare dell autorizzazione l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all associato in partecipazione (art del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, i soci stessi possono svolgere l attività senza la nomina del delegato. 2. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non sia indicato nell autorizzazione prevista dalla normativa vigente, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune interessato. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato. 3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all articolo 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n 114, nonché art. 6 della L.R. n. 11/2003. Articolo 9 Durata delle concessioni 1. Le concessioni hanno la validità decennale e possono essere rinnovate. 2. La concessione si intende tacitamente rinnovata per la medesime durata prevista dalla normativa, salvo il caso in cui venga disposto di non procedere al rinnovo, con motivato atto da comunicare all interessato almeno sei mesi prima della scadenza. 3. Nel caso in cui l area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell area da parte del Comune. 22

23 Articolo 10 Norme generali per lo svolgimento dell attività di commercio su aree pubbliche 1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione. 2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri e che, comunque, non siano di impedimento. 3. Le aste verticali di sostegno alle tende di protezione al banco di vendita non devono essere collocate oltre la superficie assegnata. La merce appesa ad apposite strutture di sostegno poste sotto le tende suindicate non deve essere collocata oltre la superficie assegnata. 4. A tutti gli operatori commerciali titolari di concessione del posteggio è vietato recare molestie per la vendita della merce, turbare l ordine e la disciplina del mercato, attirare clienti con rumori, utilizzare mezzi sonori, (fatto salvo l uso di apparecchi atti a consentire l ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi) usare parole o atti sconvenienti, gettare derrate avariate, rifiuti o qualsiasi oggetto sui luoghi di passaggio, contravvenire gli ordini dei funzionari comunali e degli agenti della Polizia Municipale; 5. Nell area mercatale è proibito esercitare giochi, anche se leciti, mestiere di indovino, saltimbanco, 6. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti. 7. Ai fini dell assegnazione temporanea dei posteggi, l operatore è considerato assente, e non può essere ammesso al posteggio per tale giornata, ove si presenti dopo l orario prefissato per l inizio delle vendite. 8. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione è assegnato, per la durata del periodo di non utilizzo, a soggetti inseriti negli elenchi di Spunta ; 9. E consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio (salvo divieti particolari per motivi di ordine pubblico). 23

24 Articolo 11 Normativa igienico sanitaria Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia. Articolo 12 Vendita a mezzo di veicoli 1. E consentita l attività di vendita a mezzo di veicoli, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. 2. L esercizio dell attività di vendita di prodotti alimentari mediante l uso di veicoli, è consentito solo se gli stessi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione. 3. Qualora il titolare del posteggio disponga di un veicolo attrezzato come punto vendita e la superficie del posteggio concesso sia insufficiente, tale superficie potrà essere ampliata, ove le condizioni del mercato lo consentano, fino alle dimensioni previste nel libretto di circolazione. Articolo 13 Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 1. L area di svolgimento del mercato, delle fiere e delle fiere promozionali, individuata ai sensi del presente regolamento, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato delle fiere e delle fiere promozionali e per gli orari prestabiliti per ogni mercato o fiera e fiera promozionale, viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell articolo 7 del vigente Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta. 2. L area di cui al comma 1 sarà accessibile ai mezzi degli operatori ed ai pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato, la fiera o la fiera promozionale o per i loro spostamenti. 24

25 Articolo 14 Revoca e sospensione dell autorizzazione - Le assenze dal mercato dei titolari di concessione sono giustificate solo laddove l interessato produca idonea documentazione attestante la causa della mancata presenza, ovvero: 1. Malattia; 2. Gravidanza; 3. Servizio Militare; 4. Lutti; 5. nascita figli. - La revoca e la sospensione dell autorizzazione sono disciplinate dall art. 9 della legge Regionale n 18/2001, con la revoca dell autorizzazione decade la concessione di posteggio. 25

26 Titolo 2 Mercati Capo I Norme generali Articolo 15 Definizioni Il mercato, come definito dalle vigenti normative, può avere cadenza giornaliera, settimanale, bisettimanale, quindicinale e mensile. Articolo 16 Norme in materia di funzionamento dei mercati 5. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all affidamento a soggetto esterno ai sensi dell art.12, comma 3 della Legge Regionale. In tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l attività sul mercato. 6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, è reso noto il calendario, oggetto di apposita disposizione sindacale, dei mercati anticipati o posticipati e delle aperture domenicali o festive. 7. Ove la data di svolgimento di mercati, fiere o fiere promozionali già istituiti alla data di approvazione del presente Regolamento ricada in giornate festive gli stessi verranno svolti nelle giornate previste con esclusione di quelli ricadenti nei giorni del 1 Gennaio, Pasqua, Lunedì dell Angelo, 03 Agosto (festa patronale), 25 e 26 dicembre; in questi casi il mercato verrà svolto nel giorno feriale antecedente. Articolo 17 Autorizzazione all esercizio dell attività. Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi 2. Il rilascio dell autorizzazione per l esercizio dell attività dovrà avvenire ai sensi degli artt.5, 6 e 7 della legge Regionale 18/2001, contestualmente all autorizzazione verrà rilasciata la concessione per il posteggio. 3. I bandi per la presentazione delle richieste di concessione devono osservare le modalità ed i termini di presentazione ed i contenuti previsti dalla normativa vigente. I bandi devono 26

27 essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data di inizio per la presentazione delle domande dovrà essere quella della pubblicazione sul BURP del Bando Comunale. 4. Prima della pubblicazione del bando comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie, ai sensi dell articolo12, comma 6 della Legge Regionale, sulla base delle priorità stabilite per la assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. 5. Per l assegnazione dei posteggi del Mercatino di Natale, per i soli giorni della manifestazione, si terrà conto, ai fini della graduatoria, del più alto numero di presenze dell operatore nell ambito della stessa manifestazione ed, in secondo luogo, all anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. Articolo 18 Autorizzazione agli agricoltori Gli agricoltori che, ai sensi del D.L.vo. 228/01e Legge 9 febbraio 1963 n 59, intendano effettuare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante dovranno presentare preventiva comunicazione al Comune sede dell azienda di produzione. La vendita potrà essere effettuata dopo trenta giorni dalla comunicazione. Qualora gli agricoltori intendano esercitare la vendita al dettaglio su aree pubbliche a mezzo posteggio, la comunicazione andrà indirizzata al Comune di Putignano entro il mese di novembre di ogni anno per l anno successivo, i produttori potranno avviare l attività a seguito di comunicazione comunale di avvenuta assegnazione del posteggio. Il comune assegnerà il posteggio, se disponibile, purchè il produttori nella comunicazione dichiarino: a il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese; b i prodotti oggetto della vendita, la loro quantità e provenienza, il periodo della vendita; c il mercato/i in cui si richiede il posteggio. d (per gli agricoltori non residenti) alla comunicazione dovranno allegare una certificazione del Sindaco del Comune di residenza attestante la qualifica di produttore agricolo, le colture praticate e l estensione dei fondi coltivati direttamente. Gli agricoltori già autorizzati potranno comunicare, entro il 30 novembre di ogni anno, la prosecuzione dell attività per l anno successivo (per gli stessi periodi e prodotti già autorizzati), confermando di essere iscritti al Registro Imprese. L ordine di priorità, per le comunicazioni concorrenti, sarà costituito dalla anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese, e, a parità di condizione, dal maggior numero di presenze. E consentita in aggiunta ai prodotti propri anche la vendita dei prodotti non propri alla condizione che i prodotti propri siano in proporzione maggiori di quelli non propri. L inosservanza della presente norma sarà considerata vendita abusiva e pertanto saranno applicate le sanzioni previste e 27

28 la revoca immediata dell autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni Articolo 19 Autorizzazioni ai portatori di handicap ed alle associazioni del commercio equo e solidale I portatori di handicap e le Associazioni per il Commercio equo e solidale potranno richiedere in qualsiasi momento l autorizzazione per l esercizio dell attività e la concessione decennale del posteggio con apposita istanza in bollo, da inviare al Comune di Putignano con le procedure previste dall art.6 della Legge Regionale 18/2001. Nell istanza dovrà essere indicato il mercato in cui si richiede il posteggio, la documentazione indicante lo stato di handicap ai sensi della Legge n. 104/92, l atto costitutivo e lo statuto per le associazioni del commercio equo e solidale, ogni altro requisito previsto dalla legge per l esercizio dell attività. Per le domande concorrenti si applicheranno i criteri di priorità previsti dal citato art.6. Articolo 20 Criteri di variazione per miglioria e scambio di posteggi 1. Il Comune entro il 30/4, e 30/9 di ciascun anno fa pervenire all Assessorato regionale al Commercio i propri Bandi da pubblicare sul BURP nei successivi 30 giorni. 2. Prima di dar corso a quanto previsto dal precedente comma 1 il Comune procede all emissione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie. 3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune, entro il settimo giorno della emissione del bando. 4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i medesimi di quelli previsti per l assegnazione ordinaria del posteggio di cui al precedente articolo 18, con la esclusione dell ordine di presentazione delle domande. 5. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, con firma congiunta, al Comune che provvederà, tramite l ufficio incaricato, all annotazione della variazione del posteggio sull autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. 28

29 Articolo 21 Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 2. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità: - nell ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione del bando; - nell ambito dell area di mercato mediante l istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo dei mercati ed il numero di posteggi in essi previsti; Il Comune terrà conto, ove possibile, delle scelte dell operatore. Articolo 22 Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 1. E confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge Regionale, tenuto conto dei successivi aggiornamenti. 2. L operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l orario previsto per l inizio delle vendite. 3. L operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l orario prefissato per l inizio delle vendite è considerato assente. Pertanto per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia. 4. Il Comune provvederà ad annotare in apposito registro le presenze che l operatore matura in quel mercato. Le graduatorie con l indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso il Servizio Commercio e il servizio di Polizia Municipale. Articolo 23 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 1. In relazione alle disposizioni di cui all art.16, comma 1, della Legge Regionale, l assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nella 29

30 fiera, il Comune, tiene conto dell anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, per l attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 2. L assegnazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in base alla normativa vigente e comunque secondo le modalità di cui al comma L assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in base alla normativa vigente e comunque secondo le modalità di cui al comma L assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune. Capo II Individuazione dei mercati Articolo 24 Mercati: Localizzazione, caratteristiche e orari. 1. La localizzazione e le caratteristiche dei mercati sono quelle riportate nelle planimetrie in dotazione presso il Comando di Polizia Municipale. 2. Le caratteristiche di ogni singolo mercato sono riportate nelle planimetrie in dotazione presso il Comando di Polizia Municipale nelle quali sono indicati: l ubicazione del mercato, la delimitazione dell area di pertinenza e la sua superficie complessiva; il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap; la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi. L accesso alle aree è consentito a partire da un ora prima dell inizio dell orario di vendita; Entro due ore dal termine dell orario di vendita le aree dovranno essere lasciate libere dai mezzi; La procedura dell assegnazione dei posteggi, nell ambito del mercato e non occupati dai rispettivi titolari, sarà effettuata a partire dalle ore 08,00 per il mercato antimeridiano e dalle ore 16,00 per il mercato pomeridiano. 30

31 Titolo III Fiere Capo I - Norme generali Articolo 25 Norme in materia di funzionamento delle Fiere 1. La fiera è gestita dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale 18/2001 art. 12 comma L incaricato del Comune per il servizio alla fiera provvede a comunicare all Ufficio commercio le presenze che l operatore matura nella fiera. 3. L operatore titolare di posteggio che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente sul posteggio entro l orario stabilito per l inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all assegnazione del posteggio ad altro operatore, tra quelli precedentemente esclusi. 4. E obbligatoria la permanenza dell operatore per tutta la durata della fiera. In caso contrario l operatore, salvo casi di forza maggiore (situazioni atmosferiche, urgenti incontestabili problemi etc.) è considerato assente a tutti gli effetti e non potrà chiedere il rimborso delle tasse pagate. Articolo 26 Criteri e modalità per l assegnazione dei posteggi 1. Nell ambito della Fiera le vendite e l esposizione sono riservate ai soli prodotti inerenti il tema fieristico per cui saranno privilegiati i seguenti settori merceologici dando priorità agli operatori che intendono vendere e/o esporre articoli esclusivi: Area espositiva per l artigianato Alimentari Frutta e Verdura Frutta secca Paninoteca Dolciumi Piante e Fiori Animali Casalinghi Calzature Abbigliamento Tessuti in genere - Dimostrativi Musicassette e CD; 2. Ai sensi dell art. 15 della L. Regionale 18/2001, il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione di posteggio per i soli giorni della fiera, a seguito di istanza, in competente bollo, presentata dall operatore almeno sessanta giorni prima della manifestazione, secondo un graduatoria,che sarà affissa all Albo comunale almeno quattordici giorni prima della fiera, formulata con le seguenti priorità: 31

32 a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal richiedente nell ambito della fiera; b) anzianità di iscrizione nel Registro delle imprese c) Ordine cronologico di spedizione delle domande. A parità di condizioni, il posteggio sarà assegnato all operatore più anziano di età. Se trattasi di associazioni per il commercio equo e solidale, all associazione prima costituita con atto pubblico. I portatori di handicap dovranno dimostrare il possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 104/ L operatore potrà richiedere la partecipazione a più fiere annuali con un unica domanda. 4. In conformità alla legge Regionale 18/2001, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera e sia stato presente per tutta la durata della stessa. Articolo 27 Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 1 In relazione alle disposizioni di cui all art.16, comma 1, della Legge Regionale, l assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato, il Comune, tiene conto dell anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese per l attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto. 2 L assegnazione dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in base alla normativa vigente e comunque secondo le modalità di cui al comma. 3 L assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune in base alla normativa vigente e comunque secondo le modalità di cui al comma 1. Capo II - Individuazione delle Fiere Articolo 28 Fiere: Localizzazione, caratteristiche e orari. Data e giorni di svolgimento. 3. La localizzazione e le caratteristiche delle fiere sono quelle indicate nel piano di cui il presente regolamento fa parte integrante. 32

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

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