3. LE TABELLE DEI CONTRIBUTI

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1 3. LE TABELLE DEI CONTRIBUTI XXIX

2 LE ALIQUOTE IN VIGORE NEL 2005 (*) Aliquote contributive INPS (1) Aziende industriali -operai e impiegati- Settore di attività IVS DS Cuaf C. I. G. Ord. Straord TFR Mobilità Inden. Malatt. Inden. Mater Totale (A) di cui a carico dip.(2) Az. AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI Operai-Intermedi 32,70 1,61 2,48 1, , ,22 0,46 41,57 8,89 32,68 Impiegati-Quadri 32,70 1,61 2,48 1, , ,46 39,35 8,89 30,46 Viaggiatori-Piazzisti 32,70 1,61 2,48 1, , ,24 39,13 8,89 30,24 Lavoratori domicilio a 32,70 1,61 2, , ,22 0,46 39,67 8,89 30,78 AZIENDE CON PIU DI 15 E FINO A 50 DIPENDENTI Operai-Intermedi 32,70 1,61 2,48 1,90 0,90 0,20 0,30 2,22 0,46 42,77 9,19 33,58 Impiegati-Quadri 32,70 1,61 2,48 1,90 0,90 0,20 0, ,46 40,55 9,19 31,36 Viaggiatori-Piazzisti 32,70 1,61 2,48 1,90 0,90 0,20 0, ,24 40,33 9,19 31,14 Lavoratori domicilio a 32,70 1,61 2, ,20 0,30 2,22 0,46 39,97 8,89 31,08 AZIENDE CON PIU DI 50 DIPENDENTI Operai-Intermedi 32,70 1,61 2,48 2,20 0,90 0,20 0,30 2,22 0,46 43,07 9,19 33,88 Impiegati-Quadri 32,70 1,61 2,48 2,20 0,90 0,20 0, ,46 40,85 9,19 31,66 Viaggiatori-Piazzisti 32,70 1,61 2,48 2,20 0,90 0,20 0, ,24 40,63 9,19 31,44 Lavoratori domicilio a 32,70 1,61 2, ,20 0,30 2,22 0,46 39,97 8,89 31,08 (1) Le aliquote contributive vanno calcolate sull intera retribuzione globale lorda con un minimale giornaliero pari a euro 39,94. (2) Il contributo I.V.S. a carico del dipendente aumenta di un punto percentuale sulla retribuzione imponibile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2005 è di euro ,00 annui; importo mensile arrotondato a euro 3.220,00. (*) Dal 1 febbraio 2001 le Aziende hanno diritto all esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF, con il codice R600 nel quadro D del mod. DM10/2. XXX

3 Aliquote contributive INPS (1) Aziende industriali - settore Lapideo - operai e impiegati- Settore di attività IVS DS Cuaf C. I. G. Ord. Straord TFR Mobili tà Inden. Malatt Inden. Mater Totale (A) di cui a carico dip.(2) Az. AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI Operai-Intermedi 32,70 1,61 2,48 3, , ,22 0,46 43,37 8,89 34,48 Impiegati-Quadri 32,70 1,61 2,48 1, , ,46 39,35 8,89 30,46 AZIENDE CON PIU DI 15 DIPENDENTI E FINO A 50 DIPENDENTI Operai-Intermedi 32,70 1,61 2,48 3,70 0,90 0,20 0,30 2,22 0,46 44,57 9,19 35,38 Impiegati-Quadri 32,70 1,61 2,48 1,90 0,90 0,20 0, ,46 40,55 9,19 31,36 AZIENDE CON PIU DI 50 DIPENDENTI Operai-intermedi 32,70 1,61 2,48 3,70 0,90 0,20 0,30 2,22 0,46 44,57 9,19 35,38 Impiegati-Quadri 32,70 1,61 2,48 2,20 0,90 0,20 0, ,46 40,85 9,19 31,66 (1) Le aliquote contributive vanno calcolate sull intera retribuzione globale lorda con un minimale giornaliero pari a euro 39,94. (2) Il contributo IVS a carico del dipendente aumenta di un punto percentuale sulla retribuzione imponibile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile che per il 2005 è di euro ,00 annui; importo mensile arrotondato: euro 3.220,00; (*) Dal 1 febbraio 2001 le Aziende hanno diritto all esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF, con il codice R600 nel quadro D del mod. DM10/2. XXXI

4 Aliquote contributive per i dirigenti di aziende industriali Ente Contributi Aziende fino a 15 dipendenti Aziende con + di 15 dipendenti Percettore a carico a carico Azienda Dirigente TOTALE Azienda Dirigente TOTALE I.V.S. 23,81% 8,89% (2) 32,70% 23,81% 8,89% (2) 32,70% TFR FONDO GARANZIA 0,40% --- 0,40% 0,40% --- 0,40% I.N.P.S. (1) DISOCCUPAZIONE 1,61% --- 1,61% 1,61% --- 1,61% C.U.A.F. 2,48% --- 2,48% 2,48% --- 2,48% MOBILITA ,30% -- 0,30% Totale 28,30% 8,89% 37,19% 28,60% 8,89% 37,49% PREVINDAI FONDO PREVID. INTEGRATIVA (*) - vecchi (3) iscritti (4) 3,00% 3,00% 6,00% 3,00% 3,00% 6,00% (5) 4,00% 4,00% 8,00% 4,00% 4,00% 8,00% - nuovi (6) iscritti (7) 3,00% 3,00% 6,00% 3,00% 3,00% 6,00% - di prima occupazione (8) (7) 3,00% 3,00% 6,00% 3,00% 3,00% 6,00% F.A.S.I.(**) (***) ASS. SAN. INTEGRATIVA per DIRIGENTI in servizio (9) 345,00 171,00 516,00 al trimestre 345,00 171,00 516,00 al trimestre ASS. SAN. INTEGRATIVA per DIRIGENTI Pensionati (10) 228, ,00 al trimestre XXXII 228, ,00 al trimestre (1) Le aliquote contributive vanno calcolate sull intera retribuzione globale lorda con un minimale giornaliero pari a euro 110,50. (2) Sulla retribuzione lorda eccedente euro ,00 pari a euro 3.220,00 mensili è dovuto a carico dei dirigenti il contributo aggiuntivo dell 1% previsto dall art. 3 ter del D.L. n. 384/1992. (3) Sono i dirigenti titolari di una posizione pensionistica complementare, costituita prima del 28 aprile 1993, e conservata, presso il Previndai o altro fondo pensione complementare istituito antecedentemente al 15 novembre In base a quanto disposto dall accordo , anche per i dirigenti vecchi iscritti (classe 1), è previsto il versamento al Previndai oltre ai contributi anche di una quota del TFR pari al 3% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita dal dirigente (cioè senza limiti di massimale). (4) Sulla retribuzione lorda fino a euro ,10 annui. (5) Sulla retribuzione lorda eccedente euro ,10 annui e fino a euro ,36 annui. (6) Sono i dirigenti assunti/nominati a partire dal 1 gennaio 1996 con occupazione di lavoro subordinato (a prescindere dalla qualifica e dal datore di lavoro) anteriore al 28 aprile Oltre ai contributi, l azienda deve trasferire al PREVINDAI una quota dell accantonamento annuale del TFR pari al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente (cioè senza limite di massimale). (7) Sulla retribuzione lorda fino a euro ,39. (8) Sono i dirigenti assunti/nominati a partire dal 1 gennaio 1996 ed il cui rapporto di lavoro dipendente (a prescindere dalla qualifica e dal datore di lavoro) sia iniziato dopo il 27 aprile L azienda deve trasferire al Previndai anche la quota integrale dell accantonamento annuale del TFR. (9) Non dovuto per i dirigenti che non hanno comunicato all azienda di aver aderito al FASI. (10) Dovuto per ogni dirigente in servizio aderente o meno al FASI. Sono esonerate dal versamento le sole aziende che concorrono economicamente ad altre iniziative che assicurino ai dirigenti pensionati prestazioni sanitarie integrative. (*) La contribuzione al Fondo non può superare i tetti di deducibilità fiscale previsti dal D.Lgs n. 47, art. 1, c. 1, lett. a), punti 1 e 4, c. 3. Peraltro, nell ambito della stipula del C:C.N.L: Confindustria e Federmanager hanno concordato che dal trimestre successivo a quello in cui entreranno in vigore le nuove norme fiscali relative alla previdenza complementare (che dovranno essere emanate nel corso del 2005, in attuazione della delega contenuta nell art. 1, c. 2, lett. c) della legge , n. 243) vengano modificate le aliquote ed i massimali secondo le misure già previste nel contratto stesso. La futura aliquota sarà, per tutti, il 4% a carico dell azienda ed il 4% a carico del dirigente; per i vecchi iscritti il massimale contributivo annuo sarà di euro, mentre per i nuovi sarà di euro. (**) I contributi vanno versati a cadenza trimestrale (28 febbraio per il primo trimestre; 31 maggio per il secondo; 31 agosto per il terzo; 30 novembre per il quarto). (***) Dal 1 gennaio 2006 la contribuzione sarà elevata come segue: a carico azienda, per dirigenti in servizio: euro 1.440,00 annui a carico dirigenti in servizio: euro 732,00 annui a carico azienda per dirigenti pensionati: euro 972,00 (*) Dal 1 febbraio 2001 le Aziende hanno diritto all esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF, con il codice R600 nel quadro D del mod. DM10/2.

5 Aliquote contributive INPS - settore Terziario -operai e impiegati- (legge n. 223/1991, art. 12, comma 3; legge n. 488/1999, art. 62, comma 1, lett. g) OPERAI-INTERMEDI-MPIEGATI VIAGGIATORI-PIAZZISTI CONTRIBUTI I.N.P.S. (1) A carico di a carico di Azienda Dipendente TOTALE Azienda Dipendente TOTALE I.V.S. 23,81% 8,89% (2) 32,70% 23,81% 8,89% (2) 32,70% Disoccupazione 1,61% -- 1,61% 1,61% -- 1,61% Fondo garanzia TFR 0,20% -- 0,20% 0,20% -- 0,20% CUAF 2,48% -- 2,48% 2,48% -- 2,48% Indennità economica di malattia 2,44% -- 2,44% Indennità maternità 0,24% -- 0,24% 0,24% -- 0,24% TOTALI ,78% ,89% (2) ,67% ,34% ,89% (2) ,23% C.I.G. Straordinaria (*) (3) 0,60% 0,30% 0,90% 0,60% 0,30% 0,90% Mobilità (*) (4) 0,30% -- 0,30% 0,30% -- 0,30% (1) Le aliquote contributive vanno calcolate sull intera retribuzione globale lorda con un minimale giornaliero pari a euro 39,94. (2) Il contributo I.V.S. a carico del dipendente aumenta di un punto percentuale sulla fascia delle retribuzioni eccedenti l importo di euro ,00, pari a euro mensili. (3) Il contributo è dovuto: a) dalle imprese con oltre 15 dipendenti appaltatrici di servizi mensa o ristorazione per i dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività presso imprese industriali; b) dalle imprese commerciali in senso stretto (C.S.C xx e 7.02.xx) che occupano più di 200 dipendenti; c) dalle imprese con oltre 15 dipendenti, appaltatrici dei servizi di pulizia inquadrate nel settore terziario, per i dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività presso aziende destinatarie della CIGS; (4) Il contributo è dovuto dalle imprese a), b), di cui alla precedente nota (3). (*) Tale contributo era dovuto dalle imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, dalle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, e dalle imprese di vigilanza sino al 31 dicembre Per l anno 2005 la legge finanziaria non ha disposto direttamente alcuna proroga. La legge 30 dicembre 2004 n. 311, art. 1, c. 155, prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può disporre, anche in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzioni di continuità, dei trattamenti di CIGS e di mobilità, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 giugno Il contributo non è quindi dovuto, ma potrà essere richiesto, per l anno in corso, a seguito di presumibili provvedimenti di proroga e/o di concessione (v. circ. INPS n. 43 del 14 marzo 2005). (*) Dal 1 febbraio 2001 le Aziende hanno diritto all esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF, con il codice R600 nel quadro D del mod. DM10/2. XXXIII

6 Aliquote contributive per i dirigenti di aziende del settore Terziario I.N.P.S. (1) Ente percettore Contributi (1) a carico Azienda Dirigente TOTALE I.V.S. 23,81% 8,89% (2) 32,70% Disoccupazione 1,61% Fondo garanzia T.F.R. 0,20% CUAF 2,48% TOTALI 28,10% 8,89% (2) 36,99% Mobilità (3) 0,30% FONDO PREVIDENZA MARIO NEGRI (8) Fondo Previdenza Integrativa (4) 11,66% 1,00% 12,66% FONDO ASS. SANITARIA MARIO BESUSSO Assistenza Sanitaria Integrativa (5) 5,70% 1,87% 7,57% ASS. ANTONIO PASTORE Previdenza Integrativa Individuale 10,00% (6) 10,00% (7) 20,00% (1) Le aliquote contributive vanno calcolate sull intera retribuzione globale lorda con un minimale giornaliero pari a euro 110,50. (2) Il contributo IVS a carico del dipendente aumenta di un punto percentuale sulla fascia delle retribuzioni eccedenti l importo di euro ,00 pari a euro 3.220,00 mensili. (3) Il contributo è dovuto: a) dalle imprese con oltre 15 dipendenti appaltatrici di servizi mensa o ristorazione per i dipendenti addetti in modo prevalente e continuativo a tale attività presso imprese industriali; b) dalle imprese commerciali in senso stretto (C.S.C xx e 7.02.xx) che occupano più di 200 dipendenti. (4) Sulla retribuzione convenzionale determinata dal contratto collettivo di settore (euro ,54). (5) Sulla retribuzione convenzionale di euro ,00. (6) Sulla retribuzione convenzionale determinata dai contratti collettivi di settore (euro ,50). (7) Sulla retribuzione convenzionale determinata dai contratti collettivi di settore (4.648,10). (8) E dovuto altresì un contributo per il finanziamento di corsi di aggiornamento professionale ( 258,23 suddiviso in misura paritetica tra azienda e dirigente). (*) Dal 1 febbraio 2001 le Aziende hanno diritto all esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF, con il codice R600 nel quadro D del mod. DM10/2. XXXIV

7 Aliquote contributive Aziende di fornitura di lavoro interinale Qualifiche Contributi INPS Operai e impiegati Prestatori di lavoro interinale Operai e impiegati per il funzionamento della struttura Dirigenti per il funzionamento della struttura I.V.S. 32,70% 32,70% 32,70% Disoccupazione 1,31% 1,61% 1,61% Fondo garanzia T.F.R. 0,20% 0,20% 0,20% C.U.A.F. 2,48% 2,48% 2,48% Indennità economica di malattia 2,44% 2,44% Indennità maternità 0,24% 0,24% TOTALE COMPLESSIVO 39,37% 39,67% 36,99 (1) A carico del lavoratore 8,89%. Tale contributo aumenta di un punto percentuale sulla retribuzione eccedente la fascia di euro ,00 annui pari a euro 3.220,00 mensili. Dal 1 febbraio 2001 le Aziende hanno diritto all esonero dello 0,80% da operare sul contributo CUAF, con il codice R600 nel quadro D del mod. DM10/ Contributi settimanali per gli apprendisti Ente percettore: INPS Contributi a carico Azienda Apprendista - FONDO PENSIONE LAVORATORI DIPENDENTI 2,7968 5,54% - C.U.A.F. 0, INDENNITA MATERNITÀ 0, TOTALE 2,85 (1) 5,54% (3) - INFORTUNI 0,0930 (2) -- TOTALE 2,94 (1) 5,54% (3) (1) In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato continua ad essere dovuto tale importo settimanale per un anno dalla trasformazione. (2) Contributo da versare solo per i dipendenti soggetti all obbligo dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. (3) Per gli apprendisti dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, il cui rapporto di lavoro sia trasformato a tempo indeterminato, l aliquota va aumentata dello 0,30% (per contributo CIGS). Essa, quindi, in tal caso e per un anno dalla trasformazione del rapporto è, complessivamente, pari al 5,84%. XXXV

8 Aliquote contributive dovute all INPS dalle aziende industriali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale (legge , n. 398, art. 4, comma 2; legge , n. 30, art. 27, comma 2 bis) Contributi assicurativi e previdenziali Settore di attività IVS (1) DS TFR Mobilità Inden. Malatt Inden. Mater. (2) Totale (A) di cui a carico Dip.(1) Az. AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI Operai-Intermedi 30,78 1,61 0, ,22 0,4 6 35,27 8,54 26,73 Impiegati-Quadri 30,78 1,61 0, ,46 33,05 8,54 24,51 AZIENDE CON PIU DI 15 DIPENDENTI Operai-Intermedi 30,78 1,61 0,20 0,30 2,22 0,46 35,57 8,54 27,03 Impiegati-Quadri 30,78 1,61 0,20 0, ,46 33,35 8,54 24,81 (1) Sulla retribuzione lorda eccedente euro ,00 annui pari a euro 3.220,00 mensili è dovuto a carico dei dipendenti il contributo aggiuntivo dell 1% previsto dall art. 3 ter del D.L. n. 384/1992. (2) L'art. 120, c. 2, della Legge n. 388/2000, dispone che ai datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta in misura inferiore allo 0,80%, spetta un esonero nella mis ura dello 0,40% a valere sul versamento di altri contributi sociali e prioritariamente su quelli per maternità e disoccupazione. Si veda in proposito la circolare INPS n. 52 del La retribuzione assoggettabile a contribuzione viene determinata annualmente con decreti ministeriali (v. par ). L aliquota complessiva a carico del datore di lavoro va ridotta di 10 punti Quota di retribuzione soggetta nell anno 2005 all aliquota aggiuntiva dell 1% (legge , n. 438, art. 3 - ter) Tale aliquota va applicata, sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, vale a dire:: Prima fascia di retribuzione pensionabile annua: ,00 Prima fascia di retribuzione pensionabile mensili: 3.220,00 INPS, circolare n. 21, punto 4 del 4 febbraio XXXVI

9 Contributo per lavoro straordinario (legge , n. 549, art. 2, comma 19) La misura del contributo per le ore di lavoro considerate lavoro straordinario, è così determinata: Imprese industriali Dimensioni aziendali Dalla 41 a alla 44 a ora Dalla 45 a alla 48 a ora Oltre la 48 a ora Fino a 15 dipendenti % Oltre 15 dipendenti 5% 10% 15% Imprese di altri settori Fino a 15 dipendenti -- Oltre 15 dipendenti (oltre la 40 a ora) 5% XXXVII

10 Contributo addizionale CIG e CIGS (legge , n. 164, art. 12 e 13; legge , n. 160, art. 8, comma 1; legge n. 223/1991, art. 1, commi 4 e 8) La Cassa integrazione guadagni è finanziata da un contributo di carattere generale, dovuto da tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione, e da un contributo addizionale dovuto dalle sole aziende che fanno ricorso ad essa. L entità di entrambi è diversa, a seconda del numero di dipendenti in forza all azienda. Per quanto riguarda, in particolare, il contributo addizionale dovuto dalle aziende che si avvalgono dell intervento della CIGO o della CIGS, esso varia a seconda che i dipendenti siano in numero inferiore o uguale a 50, ovvero superiore a 50. Nelle due tabelle che seguono riportiamo le misure del contributo addizionale, che si calcola sull importo delle integrazioni salariali corrisposte ai lavoratori ammessi al beneficio della cassa. Tab. 1 CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIGS (1) Imprese che attuano meccanismi di rotazione Fra i lavoratori sospesi o che non siano tenute a tale rotazione fl fl Aziende sino a 50 dipendenti (2): azienda con più di 50 dipendenti (2): 3% (6% dal 25 mese dall inizio dell intervento) 4,5% (9% dal 25 mese dall inizio dell intervento) Imprese che non ottemperino al decreto ministeriale sulla rotazione fl fl Aziende sino a 50 dipendenti (2): aziende con più di 50 dipendenti (2): 3% fino al giorno precedente l emanazione del D.M. sulla rotazione 4,5% fino al giorno precedente l emanazione del D.M. sulla rotazione 6% dal 1 giorno di emanazione del D.M. sulla rotazione 9% dal 1 giorno di emanazione del D.M. sulla rotazione 7,5% dal 25 mese dall inizio dell intervento 11,25% dal 25 mese dall inizio dell intervento (1) Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i contratti di solidarietà. (2) Nel numero dei dipendenti devono essere inclusi tutti i lavoratori in forza all imp resa che prestano la loro opera con vincolo di subordinazione, compresi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio. Non si tiene conto invece dei: lavoratori assunti con CFL e gli apprendisti; lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, legge n. 223/1991; lavoratori assenti temporaneamente (per servizio militare, maternità, ecc.) ed in sostituzione dei quali siano stati assunti altri lavoratori che, ovviamente, devono invece essere computati. Il numero dei dipendenti deve essere determinato complessivamente, tenendo cioè conto anche di quelli in forza presso separate dipendenze (stabilimenti, cantieri, filiali, ecc.), ancorché dislocati in provincie diverse. XXXVIII

11 Tab. 2 CONTRIBUTO ADDIZIONALE CIG (1) Aziende fino a 50 dipendenti (2) Aziende con più di 50 dipendenti (2) 4% 8% (1) Non dovuto nel caso in cui l intervento della CIG è dovuto a eventi oggettivamente non evitabili. N.B. Per il settore lapideo il contributo addizionale è pari al 5% (art. 8, c. 2, Legge n. 427) Contributo di ingresso alla mobilità (legge n. 223/ 91, art. 5, comma 4; legge n. 236/93, art. 8, comma 1; legge n. 451/ 94, art. 5, comma 8) Le imprese che avviano la procedura di mobilità devono versare all INPS un contributo specifico, in 30 rate mensili. Esso è pari a: a) in caso di accordo sindacale: - tre volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante ai lavoratori (a prescindere dalla esistenza dei requisiti soggettivi per il diritto alla prestazione), sia nel caso di mobilità da CIGS, sia nel caso di mobilità per riduzione del personale; b) in caso di mancanza di accordo sindacale: - sei volte il trattamento suddetto nel caso di mobilità da CIGS; - nove volte il trattamento suddetto nel caso di mobilità da riduzione del personale. A titolo di anticipazione, le imprese devono versare un importo pari al trattamento massimo mensile di CIGS (al lordo della riduzione del 5,54%, v. par. 2.1.), per ogni lavoratore ritenuto eccedente. XXXIX

12 Contributi dovuti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi (anno 2005) (legge n. 335/1995, art. 2, commi 26/29; Decreto n. 281 del , art. 1, comma 2; legge n. 449/1997, art. 59, comma 16; legge 488/1999, art. 51, comma 1; legge , n. 342; art. 44, comma 6; legge , n. 289; legge , n. 269, art. 44; legge , n. 311, art. 1, comma 157) Sono iscritti alla gestione separata dell INPS i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori e i sindaci di società, i professionisti privi di cassa di categoria, nonché gli incaricati di vendite a domicilio e i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a euro 5.000,00. Da ultimo la legge finanziaria 2005 ha fatto confluire nella gestione anche gli associati in partecipazione non iscritti in albi professionali (*). Per tutte le categorie di soggetti iscritti il contributo si applica sino ad un limite massimo di reddito pari, per l anno 2005, ad euro ,00 (1). L onere contributivo derivante dalle aliquote indicate in tabella è ripartito nella misura di due terzi a carico del committente e di un terzo a carico del collaboratore. Tale ripartizione vale anche per la aliquota dello 0,50% (finanziamento della tutela di maternità, dell assegno per il nucleo familiare e della malattia ospedalizzata) e per l aliquota aggiuntiva dell 1% (dovuta oltre il limite di reddito eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, per gli iscritti privi di altra copertura obbligatoria). Resta ferma la quota di rivalsa del 4% in favore dei lavoratori autonomi di cui all art. 53, comma 1, del TUIR. Situazione previdenziale dei soggetti iscritti alla Gestione Misura del contributo (*) I.V.S. MAT-A.F. TOTALE Soggetti contemporaneamente iscritti ad altro Fondo obbligatorio 10% 10% Titolari di pensione previdenziale diretta (vecchiaia, anzianità) (2) 15% - 15% Soggetti non iscritti ad altro Fondo obbligatorio 17,50%(3) (4) 18,50% (5) 0,50% 0,50% 18,00% 19,00% (*)La tabella di cui sopra non vale per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro per i quali la contribuzione è pari al 17,50% fino all importo di euro ,00 e del 18,50% oltre a tale limite e sino al massimale di euro ,00. Nel caso in cui gli associati non siano pensionati o iscritti ad altra gestione, è dovuto anche il contributo dello 0,50%. Inoltre l onere contributivo fa carico nella misura del 55% a carico dell associante e per il restante 45% a carico dell associato (INPS, circolare n. 30/2005). (1) I lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati di vendite a domicilio, sono esenti da contributo sui primi euro. (2) Anche se iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria. (3) Per gli anni successivi al 2004 si applicano gli stessi aumenti previsti dall art. 53, c. 15 della legge 23/12/1997, n. 449 (0,20% annuo fino al raggiungimento del 19%) per la gestione pensionistica dei commercianti, sino a raggiungere il 19% nel (4) Su importi sino al limite massimo di euro ,00. (5) Su importi compresi tra euro ,00 e euro ,00. XL

13 Contributi ENASARCO (anno 2005) (Regolamento ENASARCO, art. 4) Destinazione dei contributi a carico azienda Aliquote a carico agente o rappresentante TOTALE da versare FONDO DI PREVIDENZA (1) Sull importo delle provvigioni liquidate nell anno all agente o rappresentante plurimandatario sino al massimale di ,00 per ciascun preponente (2). 6,50% 6,50% 13,00%. Sull importo delle provvigioni liquidate nell anno fino al limite di ,00 per l agente o rappresentante monomandatario (2). 6,50% 6,50% 13,00% Nulla è dovuto al titolo di cui sopra nei casi in cui le attività di agenzia o rappresentanza siano esercitate da S.p.A. o da S.r.l.). FONDO DI ASSISTENZA SOCIALE (3) (Nel caso in cui l attività esercitata da S.p.A. o da S.r.l., in luogo del contributo al Fondo di Previdenza) - Fino a Euro ,00 - Da Euro ,01 a Euro ,00 - Da Euro ,01 a Euro ,00 - Da Euro ,01 in poi 2,00% 1,00% 0,50% 0,10% (1) Il regolamento prevede l aumento progressivo della contribuzione: per il 2006 il contributo salirà al 13,50% sempre in forma paritetica fra azienda e agente. (2) Il minimale, rivalutabile ogni biennio per inflazione, è di 700 euro per agente monomandatario e di 350 per agente plurimandatario. (3) I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1 trimestre 20 maggio 2 trimestre 20 agosto 3 trimestre 20 novembre 4 trimestre 20 febbraio dell anno successivo Il versamento va effettuato sul conto corrente postale n intestato a: ENASARCO Fondo Assistenza Via A. Usodimare, Roma. A tale bollettino va abbinata una distinta di ripartizione precompilata, che la Fondazione ENASARCO provvede ad inviare unitamente al bollettino di conto corrente postale, al fine di accreditare l importo versato sui conti dei singoli agenti. La dis tinta da utilizzare per il versamento è la stessa dove vengono riportati i versamenti al Fondo Previdenza. La somma versata deve corrispondere esattamente al totale della distinta. XLI

14 ALIQUOTE (a totale carico dell azienda) Destinazione dei contributi indennità base indennità integrativa TOTALE da versare F.I.R.R. INDENNITA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (1) (2) Per agenti o rappresentanti plurimandatario: Sulle provvigioni fino a ,00 annui 1% 3% 4% Sulla quota di provvigione da 6.200,01 a 9.300,00 annui 1% 1% 2% Sulla quota eccedente 9.300,00 annui 1% -- 1% Per agenti o rappresentanti monomandatari: Sulle provvigioni fino a ,00 annui 1% 3% 4% Sulla quota di provvigione da ,01 a ,00 annui 1% 1% 2% Sulla quota eccedente ,00 annui 1% -- 1% (1) Il contributo per l indennità risoluzione del rapporto è dovuto per tutti gli agenti e rappresentanti, anche per quelli che operano in forma di S.p:A. e di S.r.l.. (2) In caso di risoluzione del rapporto il F.I.R.R. maturato e non ancora versato deve essere erogato direttamente all agente dalla casa mandante. XLII

15 I MINIMALI E I MASSIMALI CONTRIBUTIVI IN VIGORE NEL Minimali contributivi INPS e INAIL (D.Lgs n.314, art.6; D.L , n.338, convertito in legge , n.389, art.1, comma1; legge , n. 549, art. 2, comma 25) A. INDUSTRIA E COMMERCIO operai impiegati dirigenti , ,50 B. SERVIZI DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE operai 3, 4 e 5 livello. 39,94 C. LAVORATORI A DOMICILIO. 39,94 Per i lavoratori a part-time, il minimale orario ai fini dei contributi INPS, si calcola moltiplicando il minimale giornaliero per il numero delle giornate di lavoro settimanale ad orario normale (che sono sei anche in caso di settimana corta) e dividendo il risultato per il numero di ore di orario normale di lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria. Ai fini del calcolo del premio dovuto all INAIL, il minimale orario si ottiene come segue: la retribuzione tabellare annua prevista dal contratto collettivo per i lavoratori a tempo pieno (comprensiva delle mensilità aggiuntive e con esclusione di ogni altro istituto economico contrattuale quale contingenza, scatti di anzianità, emolumenti previsti dalla contrattazione territoriale, aziendale, ecc.) va divisa per le ore annue stabilite dalla stessa contrattazione; l importo orario così determinato va confrontato con il minimale orario valido per l INPS, per i lavoratori a tempo parziale; l importo più elevato tra i due va moltiplicato per il numero delle ore di effettiva presenza al lavoro, intendendosi per tali non solo quelle di effettivo lavoro, ma anche quelle retribuite per legge o per contratto pur essendo il lavoratore assente (es. per ferie, festività riconosciute, permessi retribuiti, ecc.) riferite ad un massimo di 25 giorni nel mese e a 12 mensilità; il valore così determinato costituisce l imponibile per il calcolo dei premi assicurativi. Ciò sia nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale sia di tipo verticale. XLIII

16 Massimale annuo contributivo e pensionabile per i nuovi iscritti agli Enti di previdenza e per gli optanti per il sistema contributivo (legge n. 335/1995, art. 2, comma 18) Per i lavoratori iscritti per la prima volta dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie (INPS, ecc.), - e quindi privi di anzianità contributiva precedente a tale data - è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Esso viene rivalutato annualmente sulla base dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall ISTAT. Lo stesso massimale vale anche per coloro che optano per il sistema di calcolo contributivo della pensione (art. 1, comma 23, legge n. 335/1995), con effetto sui periodi successivi all opzione stessa. Si riepilogano gli importi del massimale in vigore nei vari anni per i lavoratori in argomento,:a partire dalla istituzione del massimale stesso. anno anno anno anno anno ( ,62) anno ( ,85) anno ,00 anno ,00 anno ,00 anno ,00 E opportuno ricordare che: - il massimale opera per la sola aliquota di contribuzione pensionistica, ivi compresa l aliquota aggiuntiva dell 1% di cui all art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438; il massimale non esiste invece per le altre contribuzioni di previdenza e assistenza sociale, che quindi vanno calcolate sull intera retribuzione lorda spettante al dipendente; - il massimale non è frazionabile a mese e ad esso occorre fare riferimento anche se l anno solare è solo parzialmente retribuito; - il massimale non si applica ai lavoratori che abbiano maturato prima dell' una anzianità contributiva in Paesi della U.E. o che siano legati all'italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale, anche qualora tale anzianità sia inferiore ai 18 anni (1). Il trattamento fiscale e contributivo da riservare alla parte di reddito eccedente i predetti massimali è disciplinato dal D.Lgs. n. 579 del Si vedano altresì le circolari INPS n. 177 del su Informazioni per le industrie. n. 39/1996 e n. 22 del 30 gennaio (1)INPS, circolari n. 21 del 29 gennaio.2001 e n. 54 del 25 marzo XLIV

17 Massimale e minimale contributivo per la gestione separata dei lavoratori autonomi Limite minimo di contribuzione per l accredito dell intero periodo assicurativo (D.M , n. 281, art. 1, comma 2). Il massimale annuo valido per il 2005 (euro ,00) di cui al precedente paragrafo vale anche per il calcolo del contributo dovuto alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi, ecc.) istituita presso l INPS ai sensi della Legge , n. 335, art. 2, comma 26. Per quanto riguarda il limite minimo di contribuzione utile per l accredito dell intero periodo assicurativo, l art. 2, c. 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dispone che gli iscritti alla gestione hanno diritto all accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, se hanno corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito per la gestione commercianti. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. Detto minimale di reddito, pari per l anno 2005 ad euro ,00, viene rivalutato annualmente. INPS, circolare n. 8 del 27 gennaio LE RETRIBUZIONI IMPONIBILI CONVENZIONALI Retribuzioni imponibili convenzionali per i lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari non legati all Italia da accordi in materia di sicurezza sociale D.L , n. 317, convertito in legge , n. 398, art. 4, comma 1; D.M ) I lavoratori italiani che operano all estero, in Paesi extracomunitari, con i quali l Italia non ha stipulato accordi di sicurezza sociale sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie. I contributi relativi devono essere calcolati su retribuzioni convenzionali che vengono determinate annualmente da un decreto ministeriale. Per l anno in corso ha provveduto il decreto interministeriale 17 gennaio 2005, secondo quanto previsto nelle tabelle seguenti. La retribuzione convenzionale imponibile è divisibile in ragione di 26 giornate in caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l estero del lavoratore nel corso del mese. Detta retribuzione costituisce base di riferimento anche per il calcolo delle pensioni e delle prestazioni economiche di malattia, maternità, tubercolosi (1). (1) INPS, circolare n. 41 del 4 marzo XLV

18 Settore Qualifiche Retribuzione Nazionale Retribuzione convenzionale I Fino a 1.563, ,82 II da 1.563, ,68 Operai a 1.632,68 III da 1.632, ,54 a 1.701,54 Industria Autotrasporto e spedizione merci Impiegati IV da 1.701, ,24 a In poi I Fino a , ,24 II da 1.839, ,76 a 2.185,76 III da 2.185, ,29 a 2.532,29 IV da , ,26 a 3.011,26 V da 3.011, ,33 a In poi Commercio Spettacolo Impiegati direttivi Impiegati con funzioni direttive I livello Impiegati di concetto II e III livello Altro personale di V livello 1.994, ,17 / 1.754, ,98 Personale d ordine IV livello Personale V livello Altro Personale VI livello 1.663, , ,27 Impiegati con funzioni direttive Impiegati di concetto Impiegati d ordine Operai specializzati Operai 1.963, , , , , ,89 Professori d orchestra Artisti del coro Tersicorei Personale artistico e tecnico 1.863, , , ,94 Artigianato Impiegati e Operai Impiegati d ordine e Operai Operai Specializzati Qualificati 1.852, , ,33 XLVI

19 QUADRI Settore Qualifiche Fascia Retribuzione Nazionale Retribuzione convenzionale I Fino a 3.225, ,33 II da 3.225, ,46 a 3.724,46 Industria Autotrasporto e spedizione merci Quadri III IV V VI da 3.724,47 a 4.223,58 da 4.223,59 a 4.795,97 da 4.795,98 a 5.368,33 da 5.368,34 In poi 4.223, , , ,18 Commercio I Fino a 1.939, ,74 II da 1.939, ,36 a 2.451,36 III da 2.451, ,53 In poi DIRIGENTI Settore Qualifiche Fascia Retribuzione Nazionale Retribuzione convenzionale I Fino a 4.795, ,97 II da 4.795, ,17 a 6.290,17 III da 6.290, ,00 a 7.212,00 Industria Autotrasporto e spedizione merci Dirigenti IV V VI VII VIII XLVII da 7.212,01 a 7.784,38 da 7.784,39 a 8.133,83 da 8.133,84 a 8.356,75 da 8.356,76 a 9.055,66 da 9.055,67 In poi 7.784, , , , ,97

20 DIRIGENTI Commercio I Fino a 4.484, ,24 II da 4.484, ,37 a 5.795,37 III da 5.795, ,79 a 7.083,79 IV da 7.083, In poi INAIL - Retribuzione convenzionale dei soci di società (prov. di Milano) (legge n. 160/1975, art. 22, comma 1) La retribuzione convenzionale ai fini del calcolo del premio per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i soci di società in qualunque forma costituita che prestino attività manuale o di sovraintendenza, è pari a euro ,00. XLVIII

21 IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE (D.Lgs , n. 314, art. 3; D.Lgs , n. 505, art. 13) Gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente vengono rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, supera il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell anno Per il 2005 detti importi continuano ad essere quelli fissati dal D.Lgs. n. 314/1997. Anno 2004 euro Erogazioni liberali (tetto) 258,23 Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa 5,29 Fringe benefit (tetto) 258,23 Indennità di trasferta intera Italia 46,48 Indennità di trasferta 2/3 Italia 30,99 Indennità di trasferta 1/3 Italia 15,49 Indennità di trasferta intera estero 77,47 Indennità di trasferta 2/3 estero 51,65 Indennità di trasferta 1/3 estero 25,82 Indennità di trasferimento Italia (tetto) 1.549,37 Indennità di trasferimento estero (tetto) 4.648,11 Azioni offerte ai dipendenti (tetto) 2.065,83 INPS: Circ n. 263;Circ (indennità sostitutiva mensa) n. 204; Circ , n. 11 (azioni ai dipendenti). XLIX

22 DECONTRIBUZIONE DELLE EROGAZIONI PREVISTE DA CONTRATTI COLLETTIVI AZIENDALI O DI SECONDO LIVELLO (D.L. n. 67/1997, convertito in legge , n. 135, art. 2; legge , n. 448, art. 43, comma 2, lett b)). Sono escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile le erogazioni (1) previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello, di cui siano incerti la corresponsione o l ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell andamento economico dell impresa. L esclusione dalla retribuzione imponibile opera nei limiti del 3% della retribuzione imponibile contrattuale percepita dai lavoratori interessati nell anno solare di riferimento (1 gennaio-31 dicembre dell anno in cui è intervenuta l erogazione). Agli effetti del calcolo del limite, si considera anche la parte annuale della erogazione non soggetta a decontribuzione. Ciò premesso, l INPS, ai fini della determinazione dell importo soggetto a decontribuzione, suggerisce la seguente formula (2): dove: X = R + E 34 X = importo da decontribuire R = retribuzione imponibile dell anno esclusa l erogazione E E = erogazione alla quale applicare il tetto Note (1) Le erogazioni in questione, escluse dal computo dei contributi ordinari, sono soggette ad un contributo di solidarietà pari al 10% a carico del datore di lavoro, qualora esse non siano destinate alla previdenza integrativa. Qualora invece siano destinate al finanziamento della previdenza integrativa, su di esse non è dovuto alcun contributo. (2) Vedi circolare INPS n. 224 del N.B. Ai fini dell applicazione del regime contributivo sopra descritto, i contratti in argomento devono essere depositati presso l U.P.L.M.O. entro 30 giorni dalla loro stipula, a cura del datore di lavoro o dell Associazione alla quale egli aderisce (vedi circ. Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 139 del , e circ. INPS n. 17 del ). L

23 GLI INTERESSI E IL RITARDATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI Interessi legali (legge , n. 662, art. 2, comma 185; D.M ) A decorrere dall il saggio degli interessi legali è fissato al 2,5% in ragione d anno. Il Ministro del Tesoro può modificarne annualmente la misura, con decreto che deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell anno precedente a quello cui il saggio si riferisce. Se entro tale data non viene fissata una nuova misura, il saggio rimane invariato anche per l anno successivo. Nel periodo 1991/1996, il saggio di interesse era pari al 10% in ragione d anno. Nel periodo 1997/1998 tale saggio era pari al 5%. Infine, è stato pari al 2,5% nel biennio , al 3,5% nel 2001 ed al 3% nel Tasso ufficiale di riferimento e interessi di dilazione e di differimento (legge n. 537, art. 13; legge , n. 402, art. 3, comma 4; legge n. 448, art. 14; Banca d Italia provv. del 6 giugno 2003) Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota del , ha autorizzato gli Enti di previdenza a procedere autonomamente e automaticamente all'aggiornamento del tasso di differimento e di dilazione sulla base delle determinazioni periodiche della Banca d'italia, senza che sia più necessaria la emanazione di un decreto interministeriale. La determinazione del tasso di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli Enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria avviene maggiorando il "tasso ufficiale di riferimento" fissato di volta in volta dalla Banca d'italia, di sei punti percentuali. Si riporta una tabella contenente le più recenti variazioni dell interesse di dilazione avvertendo che la misura è suscettibile di variazione in corso d anno. Decorrenza T.U.R. Interessi di dilazione ,00% 9,00% ,25% 9,25% ,50% 9,50% ,75% 9,75% ,25% 10,25% ,50% 10,50% ,75% 10,75% ,50% 10,50% ,25% 10,25% ,75% 9,75% ,25% 9,25% ,75% 8,75% ,50% 2,00% 8,50% 8,00% LI

24 Interessi di mora per ritardato pagamento dei contributi al Previndai e al Fasi Lo Statuto del Previndai prevede che: le aziende che ritardano il pagamento dei contributi, nonché -ove dovuto - il trasferimento della quota o dell intero TFR devono corrispondere al Fondo un interesse di mora su base annua, determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1 gennaio di ogni anno, maggiorato di 3,5 punti; qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due e sino al 36 mese successivo. L art. 10 dello Statuto/Regolamento del FASI prevede che in caso di ritardato versamento dei contributi rispetto ai termini previsti, l erogazione delle prestazioni è sospesa e sui contributi dovuti è applicato un interesse di mora su base annua. Per il 2005 detto interesse è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione in misura pari al tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell eurosistema in vigore dal gennaio 2005, maggiorato di tre punti Sanzioni civili La misura delle sanzioni civili si determina come segue: - per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al TUR (2%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 7,50% (1); - per il mancato pagamento dei contributi accertati dall Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo (2); - per le inadempienze previste al comma 10 dell art. 116 e sempreché il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo; - per le procedure concorsuali il riferimento al prime-rate, è sostituito da quello pari al tasso di riferimento (2 %). L importo della sanzione ridotta non può essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali (vedi par ). Per un ampio esame del sistema sanzionatorio in caso di omissione contributive, si fa rinvio ai numeri 2 e 3 del 2004 di questa Rassegna. (1) Ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo). (2) Ai sensi della L. 388/2000, art.116 c.8 lettera b). LII

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