L armonizzazione contabile nella programmazione e nella gestione dei servizi socio-assistenziali. Bari, 15 se+embre 2016 Fiera del Levante

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1 L armonizzazione contabile nella programmazione e nella gestione dei servizi socio-assistenziali Bari, 15 se+embre 2016 Fiera del Levante

2 Il D.Lgs 91/2011 e il decreto legislativo 118/2011 introducono il principio della competenza finanziaria, cd. potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l obbligazione sorge ma con l imputazione all esercizio nel quale esse vengono a scadenza.

3 Il principio della competenza finanziaria stabilisce il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive)

4 Gli enti territoriali adottano a regime il principio della competenza potenziata a decorrere dal 1 gennaio La corretta applicazione di tale principio, consentirà di: conoscere i debiti effettivi delle amministrazioni pubbliche; evitare l accertamento di entrate future e di impegni inesistenti;

5 rafforzare la programmazione di bilancio; favorire la modulazione dei debiti secondo gli effettivi fabbisogni; avvicinare la competenza finanziaria a quella economica.

6 Impatti applicativi del principio di competenza finanziaria potenziata per gli Ambiti territoriali nella programmazione, nella gestione e nella attuazione dei servizi socio-assistenziali programmati nel Piano Sociale di Zona

7 L'accertamento dell'entrata

8 L accertamento costituisce la fase dell entrata attraverso la quale il Responsabile dell'ufficio di Piano verifica e attesta: 1) la ragione del credito; 2) il titolo giuridico che supporta il credito; 3) l individuazione del soggetto debitore; 4) l ammontare del credito; 5)la relativa scadenza. (La scadenza dell obbligazione è il momento in cui l obbligazione diventa esigibile)

9 L accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

10 L iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L accertamento delle entrate è effettuato nell esercizio in cui sorge l obbligazione attiva con imputazione contabile all esercizio in cui scade il credito.

11 L'accertamento delle diverse tipologie di Entrata

12 3) Compartecipazione derivanti dall erogazione dei servizi e degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona erogati anche mediante l affidamento a soggetti terzi. E' possibile suddividere le Entrate che alimentano il Fondo Unico di Ambito in tre tipologie: 1) Trasferimenti correnti dello Stato, Regione e Provincia/Città Metropolitana (come ad esempio Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Globale Socio Assistenziale e Fondo Nazionale non Autosufficienze); 2) Contributi a Rendicontazione derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia/Città Metropolitana (come ad esempio le risorse trasferite per l erogazione dei buoni servizio anziani e disabili e dei buoni servizio infanzia e le risorse per l attuazione dei Piani di Azione e Coesione)

13 Il Responsabile dell Ufficio di Piano provvede all accertamento delle entrate secondo le seguenti modalità:

14 Per i trasferimenti correnti dello Stato, Regione e Provincia/Città Metropolitana (per esempio FNPS-FNA- FGSA): l accertamento dovrà essere fatto nell esercizio finanziario in cui viene adottato l atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l atto amministrativo, dell Amministrazione erogante, preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l accertamento delle entrate è effettuato nell esercizio in cui sorge l obbligazione attiva con imputazione contabile negli esercizi in cui scade il credito in coerenza con le scadenza previste nell'atto dell'amministrazione erogante;

15 I Contributi a Rendicontazione derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia/Città Metropolitana: I Contributi a rendicontazione, sono costituiti da trasferimenti erogati in favore dell Ambito Territoriale sulla base della rendicontazione delle spese sostenute, e di una precedente formale deliberazione/determinazione dell ente erogante di voler finanziare la spesa a rendicontazione. In questo caso l accertamento è imputato secondo le seguenti modalità, definite distintamente per i trasferimenti erogati tra amministrazioni pubbliche che adottano il principio della competenza finanziaria potenziato e per i trasferimenti erogati da soggetti che non adottano tale principio:

16 In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, il Responsabile dell Ufficio di Piano accerterà l entrata con imputazione ai medesimi esercizi in cui l amministrazione erogante ha registrato i corrispondenti impegni. La delibera con cui un ente decide di erogare contributi a rendicontazione a favore di altri enti, per la realizzazione di determinate spese, costituisce un obbligazione giuridicamente perfezionata, anche se condizionata alla realizzazione della spesa, pertanto il Responsabile dell Ufficio di Piano ha titolo ad accertare le entrate, con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell Ente erogante.

17 Nel caso di trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, il Responsabile dell Ufficio di Piano accerterà l entrata a seguito della formale deliberazione, da parte dell ente erogante, di erogazione del contributo a proprio favore per la realizzazione di una determinata spesa. L entrata è imputata agli esercizi in cui l Ufficio di Piano prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa.

18 Per la Compartecipazione derivante dall erogazione dei servizi e degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona erogati anche mediante l affidamento a soggetti terzi: tali entrate sono accerta e imputate, dal Responsabile dell Ufficio di Piano all esercizio in cui servizio è reso all utenza.

19 L'impegno della spesa

20 L impegno contabile costituisce la fase della spesa attraverso il quale il Responsabile dell'ufficio di Piano verifica e attesta: - la ragione del debito; - l indicazione della somma da pagare; - il soggetto creditore; - la scadenza dell obbligazione;

21 Il Responsabile dell Ufficio di Piano ai fini della regolare erogazione dei servizi e degli interventi programmati nel Piano Sociale di Zona provvede ad impegnare la spesa secondo le seguenti modalità:

22 Per i servizi e gli interventi finanziati dai trasferimenti correnti dello Stato, Regione e Provincia/Città Metropolitana: il Responsabile dell Ufficio di Piano dovrà preliminarmente imputare la spesa in base al cronoprogramma di attuazione dei servizi e degli interventi cosi come programmati nel Piano Sociale di Zona e successivamente dovrà provvedere all impegno della spesa nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra

23 Per i servizi e gli interventi finanziati da Contributi a Rendicontazione derivanti da trasferimenti da parte dello Stato, Regione e Provincia/Città Metropolitana:

24 In caso di trasferimenti a rendicontazione erogati da un amministrazione che adotta il principio della competenza finanziaria potenziato, il Responsabile dell Ufficio di Piano impegnerà la spesa in base al cronoprogramma approvato dall Ente erogante il contributo a rendicontazione. Se nel corso della gestione, l attuazione della spesa ha un andamento differente rispetto a quello previsto il Responsabile dell Ufficio di Piano provvederà a dare tempestiva comunicazione all Ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il programma o cronoprogramma della spesa. A seguito di tali aggiornamenti, lo stesso provvedrà alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili.

25 Nel caso di trasferimenti erogati a rendicontazione da soggetti che non adottano il medesimo principio della competenza finanziaria potenziata, il Responsabile dell Ufficio di Piano impegnerà la spesa cui il trasferimento è destinato sulla base del crono programma approvato

26 Per i servizi e gli interventi finanziati dalla Compartecipazione degli utenti il Responsabile dell Ufficio di Piano dovrà preliminarmente imputare la spesa in base al cronoprogramma di attuazione dei servizi e degli interventi programmati e successivamente dovrà provvedere all impegno della spesa nel rispetto del cronoprogramma di cui sopra;

27 Con l'entrata in vigore della contabilità "armonizzata" il Responsabile dell'ufficio di Piano dovrà ogni anno procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi

28 Il riaccertamento ordinario è l operazione propedeutica alla predisposizione del conto del bilancio e consiste nella verifica dei residui attivi e passivi finalizzata alla revisione delle ragioni del mantenimento in bilancio, in tutto od in parte, degli stessi e della loro corretta imputazione secondo le modalità esplicitate dall articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il nuovo principio contabile non consente la registrazione di impegni ed accertamenti non assistiti da un obbligazione giuridica perfezionata. Non è ammesso mantenere in bilancio residui attivi e passivi privi del perfezionamento dell obbligazione

29 IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

30 Occorre procedere all eliminazione definitiva dei residui attivi non assistiti da obbligazione giuridica dal conto del bilancio

31 Un residuo attivo non divenuto esigibile, in tutto o in parte, al 31/12 deve essere immediatamente cancellato e reimputato all anno in cui diverrà esigibile. La re-imputazione consiste nell iscrizione dell anno in cui giunge a scadenza l obbligazione, attraverso un incremento della previsione per l importo re-imputato.

32 IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI

33 NON SONO AMMESSI IMPEGNI TECNICI I residui passivi privi di una obbligazione giuridicamente vincolante devono essere cancellati e confluiscono nell'avanzo vincolato di amministrazione

34 I residui passivi, sorretti da obbligazione giuridica, non scaduti vanno re-imputati attraverso la cancellazione e la successiva reimputazione nell esercizio in cui giungono a scadenza.

35 Le spese possono essere conservate a residuo passivo se entro il 31 dicembre è stata completata la prestazione o consegnata la fornitura. Sono considerate esigibili, e quindi liquidabili, le spese impegnate nell esercizio precedente, relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell anno di riferimento.

36 L interazione tra il nuovo pareggio di bilancio (legge 243/2012) e il decreto legislativo 118/2011

37 L articolo 1, comma 707, della legge di stabilità 2016, dispone che, a decorrere dall anno 2016, cessano di avere applicazione tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti Locali.

38 Dal 2016, ai fini del contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui all art. 9, comma 1, della legge 243/2012 devono conseguire un saldo non negativo tra le entrate e le spese finali. E nello specifico:

39 La sommatoria delle Entrate di cui ai Titoli I ( entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), II (trasferimenti correnti), III (entrate extratributarie), IV (entrate in conto capitale) e V (entrate da riduzione di attività finanziarie) dovrà essere maggiore o uguale alla sommatoria delle spese di cui ai titoli I (spese correnti), II (spese in conto capitale) e III (spese per incremento di attività finanziarie)

40 Limitatamente all anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza si computa il fondo pluriennale vincolato,di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all indebitamento. Per gli anni successivi al 2016 la presenza del fondo pluriennale vincolato tra gli aggregati utili al rispetto del saldo di competenza è demandata ad apposita legge ordinaria, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti per l anno di riferimento dalla legge di stabilità.

41 Incide negativamente sull equilibrio di bilancio l applicazione dell avanzo vincolato di Amministrazione. L avanzo di amministrazione può non alterare gli equilibri di bilancio se applicato nei limiti dello spazio creato da Fondo Contenzioso + Fondo Crediti di dubbia esigibilità + rate di mutuo (Tit. III della spesa) o in conseguenza di una contrazione della spesa corrente da parte dell Ente Locale

42 Le operazioni di Riaccertamento straordinario e ordinario dei residui hanno fatto confluire in avanzo vincolato di amministrazione gran parte delle risorse destinate alla attuazione dei servizi e degli interventi cosi come programmati nel Piano Sociale di Zona 2014/2016 oltre alle risorse relative al Piano di Azione e Coesione I riparto Infanzia e Anziani.

43 Alla luce di quanto detto in materia di equilibrio di bilancio l applicazione dell avanzo vincolato di amministrazione incide negativamente sull equilibrio di bilancio dei Comuni e quindi sul rispetto del Saldo Finanziario di Competenza. Tale incidenza negativa sugli equilibri di bilancio penalizza maggiormente i Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali che non possono più godere di quanto prevedeva la Legge n.183 del 2011 art 31 al comma 6-bis. Detta legge al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, prevedeva la riduzione degli obiettivi dei Comuni che gestivano, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

44 Detta legge permetteva al Comune capofila di comunicare gli obiettivi finanziari rimodulati dei Comuni associati non capofila (in aumento) ed il proprio obiettivo finanziario (in riduzione), sulla base di un accordo firmato da tutti i Comuni interessati dalla rimodulazione, dove si attestava il consenso alla variazione operata sottoscritta dai Sindaci e dai Responsabili finanziari dei Comuni. Grazie a questa legge i Comuni Capofila hanno avuto la possibilità di rimodulare gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per gli anni 2014 e 2015.

45 ANCI Puglia e il Progetto ATS stanno realizzando una rilevazione per quantificare sia l entità delle risorse che a seguito del riaccertamento straordinario e ordinario dei residui è confluito nell avanzo vincolato di amministrazione sia l entità degli spazi di applicazione a disposizione dei Comuni Capofila per l anno Ad oggi (hanno riscontrato solo 11 Comuni su 45) parliamo di un avanzo vincolato di amministrazione di complessivi ,60 contro spazi finanziari di complessivi ,42

46 Quindi l interazione tra l equilibrio di bilancio e quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011 rischia di compromettere sia l attuazione dei servizi e degli interventi previsti e programmati nel Piano Sociale di Zona 2014/2016 sia delle schede di intervento del Piano di Azione e Coesione Infanzia e Anziani I e II riparto con ricadute negative sia sui beneficiari degli interventi e servizi essenziali da erogare sia in termini occupazionali relativamente al tessuto economico locale.

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