l'essenzialità del consenso informato, così come gli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia medica.

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "l'essenzialità del consenso informato, così come gli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia medica."

Transcript

1 Assemblea legislativa Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA ATTO N. 322 PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa dei Consiglieri ROMETTI e SOLINAS ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) SANITARIO Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 21/12/2015 Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 21/12/2015

2 n 111^' Palazzo Cesaroni llìlill Kegione Umbria piazza itaiia, Perugia lllllll HiHiia Assemblea legislativa RELAZIONE ILLUSTRATIVA "Registro regionale delle DichiarazioniAnticipate di IVattamento" (DAT) La proposta di legge "Registro regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento" (DAT) si propone di istituire e di regolamentare il Registro regionale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT). Per DAT si intende il documento con il quale una persona maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie capacità, manifesta espressamente ai propri medici curanti la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari a cui essere 0 non essere sottoposta nel momento in cui si trovasse in una situazione di perdita di coscienza ritenuta dai medici curanti non ragionevolmente reversibile. Tale proposta disciplina, inoltre, le modalità di accesso a tale registro da parte del medico curante del Dichiarante e da parte degli altri legittimati, indicati dal cittadino nella dichiarazione stessa. Il quadro storico incui si inserisce lapresente proposta è caratterizzato da un alto grado di sviluppo della scienza medica e delle tecnologie ad essa applicate. Le tecniche rianimatorie associate ad apparecchiature di sempre maggiore sofisticazione hanno strappato a morte certa un gran numero di pazienti. Nel contempo, tali tecniche possono generare nei pazienti particolari condizioni di sopravvivenza biologica che possono essere considerate non accettabili da parte del diretto interessato. Il mantenimento in vita, in tali condizioni artificiose è si tecnicamente possibile, ma non si ritiene possa essere giuridicamente miposto al cittadino. Esiste nel nostro ordinamento un diritto costituzionale a non essere sottoposti a trattamenti sanitari ai quali non si sia acconsentito. Si tratta di un diritto fondamentale esplicitato dall'articolo 32 della Carta costituzionale, ma ricavabile anche da combinato disposto degli articoli 2, 3 e 13 della stessa. Lo stesso diritto è assicurato dalla Convenzione di Oviedo, firmata il 4 aprile 1997 e recepita dall'italia con la Legge 28 marzo 2001 n. 145, che riconosce la centralità del consenso della persona al trattamento sanitario, affermando che un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la personainteressata abbia dato un consenso libero ed informato. Ugualmente l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione Europea conferma l'essenzialità del consenso informato, così come gli articoli 16, 35 e 38 del Codice di Deontologia medica. Il diritto al consenso informato si sostanzia anche nel diritto a rifiutare consapevolmente le cure mediche. Tale diritto è naturalmente proprio anche di chi, avendo definitivamente perduto la coscienza, e con ciò la capacità di esprimersi, abbia precedentemente dichiarato a quali trattamenti sanitari non intendeva essere sottoposto. Ritenere diversamente, ovvero sostenere che una volta perduta lacoscienza non si possa più rifiutare un trattamento medico, equivarrebbe a negare a chi si

3 iiihi ihb Il m Pdiszzo C6S3roni Tillil " 9lone Umbria Piazzaitaiia, Perugia ihin Al.. inilll Assemblealegislativa trovasse in tale condizione la dignità di persona umana. Il diritto a vedere rispettate le proprie volontà in ordine ai trattamenti sanitari, anche una volta che si sia perduta la capacità di intendere e volere, è da ritenersi, quindi, direttamente esigibile anche in assenza dì una legislazione nazionale che ne disciplini in dettaglio le modalità di esercizio. Da ciò discende che il medico che si trovi di fronte ad una documentata e inequivoca volontà espressa anticipatamente da un paziente successivamente divenuto incosciente è tenuto a rispettarla. In questo senso si è espressa molta autorevole giurisprudenza. In questo quadro la legge regionale può senza dubbio prevedere la predisposizione di una attività di servizio a supporto di una pretesa che risulta già pienamente esigibile alla luce dell'ordinamento costituzionale. Se il legislatore della regione non può introdurre disposizioni idonee a conformare 0 modificare siffatto diritto, è assolutamente competente nell'istituire e regolare un servizio che in quanto tale non attribuisce o modifica un diritto personale, ma offre unicamente un supporto operativo affinchè i titolari possano meglio e più agevolmente esercitarlo. I proponenti la presente Legge ritengono, pertanto, doveroso che una amministrazione come quella regionale, che ha importanti e decisive competenze in materia di salute, si faccia carico di consentire allepersone di rendere edotti i propri medici curanti delle loro volontà in ordine alle cure a cui essere 0 non essere sottoposti, anche laddove avessero perduto la possibilità di esprimere tali volontà direttamente e in maniera attuale. Questo servizio di supporto all'espressione piena della propria autodeterminazione in materia di salute può essere assicurato attraverso la creazione del Registro regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. La presente proposta dilegge non intende entrare nel merito delle scelte di ogni singolo individuo in un ambito così delicato. Tuttavia il rispetto del principio di laicità dello Stato riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale richiede che il legislatore, ivi compreso il legislatore regionale, senza aderire a particolari convinzioni ideologiche 0 religiose, si faccia interprete dei bisogni e delle richieste dei cittadini. Tale proposta si prefigge pertanto di riconoscere all'individuo la possibilità di esercitare concretamente la scelta legittimamente e liberamente espressa in relazione alle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, lasciando tuttavia al singolo la decisione circa il contenuto di tale scelta. Aquesto fine, la presente proposta dilegge prevede e disciplina il Registro regionale delle DAT e le relative modalità di accesso daparte dei soggetti legittimati e si prefigge di conseguire un'attuazione effettiva ed omogenea in tutto il territorio regionale, rimanendo il deposito della DAT assolutamente facoltativo per il cittadino ed il suo contenuto interamente affidato alla volontà del Dichiarante.

4 Illfll lllllll Regione Umbria UtXflI yjlill Assemblea legislativa Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA L'articolo 1 prevede l'istituzione del Trattamento (DAT). Registro regionale delle Dichiarazioni Anticipate di L'articolo 2 stabilisce le definizioni relative alla presente legge. L'articolo 3 prevede le modalità di redazione della DAT e l'ambito di riferimento della dichiarazione di volontà. L'articolo 4 disciplina la modifica, revoca e durata della DAT. L'articolo 5 stabilisce i compiti delle aziende sanitarie locali in relazione al procedimento della DAT L'articolo 6 definisce i soggetti aventi diritto ad accedere al Registro, con esclusione della possibilità di delega a terzi da parte dei soggetti legittimati. L'articolo 7 stabilisce l'adozione di un Regolamento attuativo della presente legge. L'articolo 8 prevede una invarianza finanziaria del bilancio regionale e degli enti strumentali. Perugia, 17/12/2015 I Cor lieri regionali >Solinas

5 r» I I i_ PalazzoCesaroni llillll Regione Umbria piazzaitaiia, Perugia hitìtì legislativa Art, 1 (Istituzione del Registro) 1. E' istituito presso le aziende unità sanitarie locali il Registro regionale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. 2. Qualunque persona capace e maggiore di età, che risieda 0 abbia eletto il proprio domicilio nella Regione può provvedere al deposito della propria Dichiarazione Anticipata di Trattamento sanitario nel Registro regionale. 3. Il Registro regionale, qualora costituito in modalità informatica, è realizzato in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7 e 34, nonché in conformità di quanto previsto al punto 24 dell'allegato B del suddetto Decreto. Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, s'intende: a)per"dichiarante" chiunque provveda al deposito della propria DAT presso il Registro regionale; b) per "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento" (DAT) il documento con il quale una persona, nel pieno possesso delle proprie capacità, manifesta la propria volontà relativamente ai trattamenti sanitari a cui essere 0 non essere sottoposta nel momento in cui si trovasse in una situazione di perdita di coscienza ritenuta dai medici curanti non ragionevolmente reversibile; c) per "Fiduciario" il soggetto, liberamente designato dal Dichiarante, che può accedere alle Dat al fine di conoscerle e portarle a conoscenza del medico curante del dichiarante. Art. 3 (Dichiarazione Anticipata di TVattamento) 1. La DATè liberamente e personalmente redatta in forma scritta dal Dichiarante ed è munita di sua sottoscrizione autenticata nelle forme di legge. 2. La DAT contiene le volontà del Dichiarante: a)relativamente ai trattamenti sanitari a cui essere o non essere sottoposto nel momento in cui si trovasse in unasituazione di perdita di coscienza ritenuta dai medici curanti nonragionevolmente reversibile; b) con riguardo alla donazione degli organi e dei tessuti, nel caso di decesso; c) con riguardo alle modalità di inumazione 0 cremazione 0 dispersione delle ceneri, nel caso di decesso. 3. La DAT può altresì contenere la designazione di uno 0 più Fiduciari, con l'indicazione analitica dei dati anagrafici e dei recapiti di corrispondenza, anche elettronica, e telefonici per l'immediata reperibilità. Il Fiduciario deve essere munito della capacità giuridica e di agire. Qualora il Fiduciario non sia personalmente presente all'atto del deposito presso il Registro di cui all'articolo 1, la DAT dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione del Fiduciario, munita di sottoscrizione autenticata nelle forme di legge.

6 CnXIXI, Palazzo Cesaroni llillll Regione Umbria piazza itaiia, Perugia iiinn ^ lljllll Assemblea legislativa BiAiAib 4. La conservazione delle DAT nel Registro regionale non conferisce alcuna validità giuridica ulteriore rispetto a quella che ad esse deriva dal fatto di essere dichiarazioni private di volontà. Art. 4 (Modifica, revoca e durata della DAT) 1. La DAT è liberamente modificabile o revocabile personalmente dal Dichiarante, con le modalità di cui airarticolo 3, c. 1, in ogni momento. 2. L'indicazione del Fiduciario può essere modificata 0 revocata personalmente dal Dichiarante, con le modalità di cui all'articolo 3, c. 1, in ogni momento. 3. Il trasferimento del Dichiarante al di fuori della Regione non comporta la cancellazione 0 la caducazione della DAT, salva diversa volontà del Dichiarante. 4.1 diritti riconosciuti al Dichiarante in base alla presente Legge Regionale non vengono meno in caso di trasferimento del Dichiarante ai sensi del c La DAT ha la durata di cinque anni. Alla scadenza del quinto anno dall'awenuto deposito della DAT, la dichiarazione viene eliminata dal Registro regionale, salvo espressa conferma della validità della stessa da parte del dichiarante. Art, 5 (Compiti dell'azienda sanitaria) 1. L'azienda unità sanitarialocale procede: a) alla iscrizione delladat nel Registro regionale; b) alla memorizzazione della DAI sulla tessera sanitaria del Dichiarante. 2. L'azienda unità sanitaria locale procede inoltre alla registrazione ed alla memorizzazione di ogni successiva modifica della DAT, nonché della sua eventuale revoca. 3. Presso ciascuna azienda unità sanitaria locale sono predisposti uno o piiì servizi a disposizione di coloro che vogliano acquisire informazioni utilialla consapevole formazione della propria volontà in materia di trattamenti sanitariprevistiin caso di perdita di coscienza non ritenuta riversibile. 4. Le aziende unità sanitarie locali provvedono alla informazione e formazione dei medici di base in relazione al servizio di Registro regionale e alla DAT. Art. 6 (Accesso al Registro) 1. L'accesso al Registro ed alla DAT memorizzata sulla tessera sanitaria è consentito esclusivamente: a) al Dichiarante personalmente, in ogni tempo; b) al Fiduciario, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, c. 1, lettera b); c)al medico curante del Dichiarante qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, c. 1,lettera 2. L'accesso alla DAT avviene nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali, del Codice in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni impartite dall'autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 7.

7 «««HiiJ Regione Umbria Iflnfl legislativa Palazzo Cesaroni Piazza Italia, PERUGIA 3. L'istanza e l'accesso non possono costituire oggetto di delega a terzi da parte dei soggetti legittimati. Art. 7 (Regolamento attuativo) 1. La giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare permanente disciplina con regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali e sanitari e dei provvedimenti dell'autorità Garante per la protezione dei dati personali, il funzionamento del Registro regionale e le modalità di deposito, revoca e accesso alle DAT da parte degli aventi diritto. Art. 8 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. L'attuazione della presente Legge Regionale non dovrà comportare alcuna spesa in capo al Dichiarante, ai Fiduciari ed ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi dell'articolo L'attuazione della presente Legge Regionale non dovrà comportare aumenti di spesa a carico del bilancio regionale e dei suoi enti strumentali. I Consiglieri regionali ttiho Solinas

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA CITTA METROPOLITANA DI TORINO REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2016 INDICE ART.

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTI BIOLOGICI) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27.. del 4 maggio 2015 INDICE

Dettagli

Petizione al Consiglio Regionale del Piemonte. a sostegno di una legge regionale che permetta ai cittadini piemontesi

Petizione al Consiglio Regionale del Piemonte. a sostegno di una legge regionale che permetta ai cittadini piemontesi Petizione al Consiglio Regionale del Piemonte a sostegno di una legge regionale che permetta ai cittadini piemontesi di depositare il proprio testamente biologico presso la propria Azienda Sanitaria Locale

Dettagli

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA

RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA RACCOLTA FIRMA PER L INTRODUZIONE DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI DEL COMUNE DI VERONA Premesso che: - l articolo 32 della Costituzione Italiana afferma che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI COMUNE DI LATERINA Provincia di Arezzo REGOLAMENTO PER LA TENUTA DEL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26/11/2014 INDICE ART. 1 Premesse ART.

Dettagli

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale Servizio Segreteria della Giunta Disciplinare sull utilizzo della posta elettronica certificata

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

DICHIARAZIONI ANTECIPATE DI VOLONTA NEI TRATTAMENTI SANITARI. Nella Regione Friuli Venezia Giulia POSSIBILI RISPOSTE E MODALITA OPERATIVE

DICHIARAZIONI ANTECIPATE DI VOLONTA NEI TRATTAMENTI SANITARI. Nella Regione Friuli Venezia Giulia POSSIBILI RISPOSTE E MODALITA OPERATIVE DICHIARAZIONI ANTECIPATE DI VOLONTA NEI TRATTAMENTI SANITARI POSSIBILI RISPOSTE E MODALITA OPERATIVE Nella Regione Friuli Venezia Giulia Dr.Antonella Bulfone Trento 12 settembre 2015 Situazione al luglio

Dettagli

Proposta di legge «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Istituzione e accesso al Registro Regionale»

Proposta di legge «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Istituzione e accesso al Registro Regionale» Proposta di legge «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Istituzione e accesso al Registro Regionale» La proposta di legge «Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). Istituzione e accesso

Dettagli

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI ARCO Provincia di Trento DISCIPLINARE PER LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI Articolo 1 Registro delle dichiarazioni (Testamenti Biologici) 1. Il Comune

Dettagli

PROPOSTA DI DELIBERA

PROPOSTA DI DELIBERA COMUNE DI COMO PROPOSTA DI DELIBERA Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA Il consiglio comunale di Como Premesso che: - Con l espressione testamento biologico (o anche

Dettagli

Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato

Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Ddl Calabrò 26 marzo 2009 - Senato Riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile

Dettagli

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO)

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI VOLONTA (cd. TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 26/09/2013 Entrato

Dettagli

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014

Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè. Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Regolamento della Consulta delle Associazioni del Comune di Villa d Almè Adozione testo definitivo del 02/05/2014 Art.1 RIFERIMENTI ALLO STATUTO COMUNALE 1 Il presente Regolamento si ispira al Titolo III

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTI SANITARI (Approvato 1 ART. 1 - Istituzione Il Registro dei Testamenti Biologici ha lo scopo di rendere accessibili

Dettagli

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI

RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI CONSIGLIO D EUROPA RACCOMANDAZIONE N. R (91) 10 DEL COMITATO DEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRI SULLA COMUNICAZIONE A TERZI DI DATI PERSONALI DETENUTI DA ORGANISMI PUBBLICI (adottata dal Comitato dei Ministri

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

Conservazione elettronica della fatturapa

Conservazione elettronica della fatturapa Conservazione elettronica della fatturapa Tanti i dubbi legati agli adempimenti amministrativi e in Unico 2015. Lo scorso 31.03.2015 si è realizzato il definitivo passaggio dalla fattura cartacea a quella

Dettagli

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo

Prefettura di Vicenza Ufficio Territoriale del Governo Fasc. n. 5/2015 Area II Prefettura di Vicenza CIRCOLARE N. 37/2015 Vicenza, data del protocollo Ai Sigg. SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI OGGETTO: Linee guida per l applicazione dell art. 3,

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE Articolo 1 Natura giuridica 1. L Associazione Amici della Scuola di musica di Fiesole, promossa dal Maestro Piero Farulli, è un istituzione

Dettagli

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05

Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Gli aggiornamenti della normativa italiana e Il Codice dell Amministrazione digitale dlgs 82/05 Comune di Nembro Progetti dematerializzazione del Comune di Bergamo 26/092011 Finalità e caratteristiche

Dettagli

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE

NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE Università degli Studi di Macerata NOTIFICAZIONE E PUBBLICITÀ LEGALE DEGLI ATTI NELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DIGITALE La società dell informazione e della conoscenza Tutte le organizzazioni, pubbliche

Dettagli

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione di CC n.15 del 10/03/2011 COMUNE DI CANTALUPA Provincia di Torino ALBO DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA INDICE Art. 1 Materia del Regolamento Art.

Dettagli

COMUNE DI ESCALAPLANO

COMUNE DI ESCALAPLANO COMUNE DI ESCALAPLANO Provincia di Cagliari STATUTO CONSULTA GIOVANI DI ESCALAPLANO CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI FONTI NORMATIVE Le disposizioni contenute nel presente statuto trovano il loro

Dettagli

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O Denominazione. sede e durata Art. 1 E costituita un associazione senza fini di lucro denominata RETE ITALIANA DI MICROFINANZA denominata

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD

REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD Soggetti aventi diritto all iscrizione all Associazione Art.1 Sono soggetti aventi diritto all iscrizione all Associazione tutte le persone fisiche

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA INTELLETTUALE (emanato con decreto rettorale 5 agosto 2011, n. 786) INDICE Articolo 1 (Ambito di applicazione) Articolo 2 (Titolarità dei diritti sull

Dettagli

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo in vigore dal 3 agosto 2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DECRETO LEGISLATIVO 2 luglio 2010, n. 110 Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0132) (GU n. 166 del 19-7-2010

Dettagli

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA

MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA MOZIONE : INTRODUZIONE TESTAMENTO BIOLOGICO AD ANCONA data 8 aprile 2015 4 MOZIONE In base all art. 23 e 27 del regolamento del consiglio comunale di Ancona Al sig. Sindaco e al sig. Presidente del Consiglio

Dettagli

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar

DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar DISPOSIZIONI A CAUSA DI MORTE ARTT. 24, 26 E 27 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI SUCCESSIONI Mojca Tavčar Pasar Regolamento in materia di successioni UE n. 650/20125 Per i casi di successione di persone con

Dettagli

Il quadro di riferimento

Il quadro di riferimento U 3 ivrea 31 ottobre 2015 Università Popolare della Terza Età e dell Educazione Permanente di Ivrea ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER ADOZIONE NUOVO STATUTO Il quadro di riferimento Così come le leggi dello

Dettagli

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 Il sito www.worky-italy.com (di seguito, il Sito ) tutela la privacy dei visitatori

Dettagli

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE Le Officine del Sapere Allegato A all Atto Costitutivo Articolo 1 È costituita l Associazione Culturale Le Officine del Sapere. L Associazione è apolitica, apartitica

Dettagli

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA

DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI IN MODALITÀ ELETTRONICA Approvato con Delibera di GC n. 133 del 10 luglio 2014 C O M U N E D I C O L L E F E R R O Provincia di Roma DISCIPLINARE PER LA STIPULAZIONE

Dettagli

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l adempimento della notificazione al Garante, ovvero

Dettagli

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE

COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA TICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE TE D.M. N. 164 DEL 31 MAGGIO 1999 Informativa ai sensi dell art. 13 del

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437. (Pubblicato sulla GU n. 277 del 25-11-1999) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 1999, n.437 Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta di identità elettronica e del documento di identità elettronico,

Dettagli

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE

DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE, PAGAMENTI, LIBRI E SCRITTURE Art 1 c. 1., q DEFINIZIONE DI DOCUMENTO INFORMATICO documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati

Dettagli

Simposio LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA Gruppo di studio SIGG. Dichiarazioni anticipate di trattamento R. Pegoraro

Simposio LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA Gruppo di studio SIGG. Dichiarazioni anticipate di trattamento R. Pegoraro Simposio LA CURA NELLA FASE TERMINALE DELLA VITA Gruppo di studio SIGG Dichiarazioni anticipate di trattamento R. Pegoraro CONVENZIONE SUI DIRITTI UMANI E LA BIOMEDICINA (CONVENZIONE DI OVIEDO, 4 aprile

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI COMUNE DI GUIGLIA Provincia di Modena REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE RELATIVE AI TRATTAMENTI SANITARI (TESTAMENTO BIOLOGICO) Approvato con Delibera

Dettagli

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

COMUNE DI LONDA Provincia di Firenze REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N. 35 del 29.04.2010 1 INDICE ART. 1: Oggetto del regolamento ART. 2: Valorizzazione della partecipazione

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

Info: Susanna Pietra-3406676706 susanna.pietra@gmail.com Ufficio stampa chiesa valdese di piazza Cavour

Info: Susanna Pietra-3406676706 susanna.pietra@gmail.com Ufficio stampa chiesa valdese di piazza Cavour APERTO AL PUBBLICO OGNI MERCOLEDÌ ORE 18 UNO SPORTELLO PER DEPOSITARE IL PROPRIO TESTAMENTO BIOLOGICO PRESSO LA CHIESA EVANGELICA VALDESE DI ROMA PIAZZA CAVOUR Il diritto alla vita comprende anche il diritto

Dettagli

1. Oggetto e struttura del disegno di legge

1. Oggetto e struttura del disegno di legge Delega al Governo per l attuazione dell articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, per l istituzione delle Città metropolitane e per l ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni

Dettagli

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA

C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA C O M U N E D I O L B I A REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 1 ( Istituzione, scopi e finalità della commissione) 1. La realizzazione delle pari opportunità

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI

TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI REGOLAMENTO ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI TITOLO I ISTITUZIONE ALBO COMUNALE E ISCRIZIONI Art. 1 Finalità 1. Il Comune di Badia Polesine riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela

Dettagli

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno Statuto iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell articolo 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000 n.361 su istanza del 23 agosto 2013 della Prefettura

Dettagli

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3

dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 STATUTO dell Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi amicizia e solidarietà (A.N.A.N.a.s.) Articolo 1 E costituita l A.N.A.N.a.s. Associazione Nazionale Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia

Dettagli

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE Delibera del Consiglio Nazionale del Notariato del 23 giugno 2006. Testamento biologico Il Consiglio Nazionale del Notariato RICORDANDO l attenzione della categoria

Dettagli

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>>

RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA. PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 <<Interventi per garantire l accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore>> RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D AULA sulle PROPOSTE DI LEGGE N. 117-127 Legge approvata nella seduta pomeridiana n. 207

Dettagli

FORM CLIENTI / FORNITORI

FORM CLIENTI / FORNITORI FORM CLIENTI / FORNITORI Da restituire, compilato in ognuna delle sue parti, a: Ditta Enrico Romita Via Spagna, 38 Tel. 0984.446868 Fax 0984.448041 87036 Mail to: amministrazione@calawin.it 1 Informativa

Dettagli

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14

Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Legge Regionale 28 aprile 2009, n. 14 Regolamentazione per la cremazione dei defunti e dei loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione ( B.U. REGIONE BASILICATA

Dettagli

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione:

1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione: Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento Art. 1. (Tutela della vita e della salute) 1. La presente legge, tenendo conto dei princìpi

Dettagli

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA L Associazione ABILMENTE CON TUTTI vuole essere una risposta alla situazione di profondo disagio in cui vengono a trovarsi le persone

Dettagli

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 1 DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE N. 122/DG DEL 25/11/2015 Oggetto: Nomina del Responsabile della conservazione dei documenti informatici

Dettagli

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 31-05-2004 Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA N. 21

Dettagli

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata)

Marca da bollo (l eventuale esenzione va motivata) Mod. DCV 6002 AL COMUNE di PERGINE VALSUGANA DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI U.R.P. Servizi Demografici Piazza Garibaldi, 4 38057 PERGINE VALSUGANA ( TN) PEC: protocollo@pec.comune.pergine.tn.it Marca da

Dettagli

Comune di Montagnareale Provincia di Messina

Comune di Montagnareale Provincia di Messina REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L ESAME DELLE NORME REGOLAMENTARI DELL ENTE INDICE Art. 1 - Oggetto del regolamento- definizioni. Art. 2 - Composizione,

Dettagli

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale

Sommario Preambolo. Preambolo. Il Consiglio regionale Proposta di legge di modifica della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) Sommario Preambolo Art. 1 Sostituzione

Dettagli

Adozione del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria. IL CONSIGLIO COMUNALE

Adozione del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria. IL CONSIGLIO COMUNALE Adozione del regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria. IL CONSIGLIO COMUNALE Vista l allegata relazione del Settore Relazioni esterne; Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 253

Dettagli

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE ART.1 - CONTESTO NORMATIVO 1.Il presente Regolamento disciplina le modalità di pubblicazione sul sito informatico dell Istituto Comprensivo Statale

Dettagli

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CITTA DI TERMINI IMERESE Provincia di Palermo 2 Settore - Servizio Ambiente - Ville e Giardini AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PREMESSA In esecuzione dell'atto

Dettagli

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione

La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione La figura del RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) IN AZIENDA quali prospettive di collaborazione Riferimenti normativi Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81: cd TESTO UNICO SULLA SALUTE

Dettagli

DOMANDA DI ADESIONE allegata alla nota informativa

DOMANDA DI ADESIONE allegata alla nota informativa COPIA PER IL FONDO Per il contributo a mio carico, DELEGO il mio datore di lavoro a:.. L AZIENDA DICHIARA DI APPLICARE IL SEGUENTE CCNL..... DI INOLTRO DELLA DOMANDA A D ARTIFOND TIMBRO E COPIA PER IL

Dettagli

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria

Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria GUIDA OPERATIVA PER UTENTI SSA NELLA GESTIONE DELLE DELEGHE PER LA RACCOLTA DELLE SPESE SANITARIE Pag. 1 di 14 INDICE 1. Introduzione... 3 2. Autenticazione...

Dettagli

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI BOTTICINO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE TRADIZIONALI LOCALI E DELLE RELATIVE INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. DENOMINAZIONE

Dettagli

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L.

FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. 1 FIDEURO MEDIAZIONE CREDITIZIA S.R.L. MANUALE DELLE PROCEDURE INTERNE PARTE GENERALE 2 INDICE 1. Informazioni sulla Società ed attività autorizzate 3 2. Autore del manuale delle procedure interne 3 3.

Dettagli

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5

SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 3 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE...5 SOMMARIO 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE...2 2 MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONSENSO INFORMATO...2 2.1 INFORMATIVA DA FORNIRE AL PAZIENTE AL FINE DEL CONSENSO... 2 2.2 CONSENSO INFORMATO... 3 3 STRUMENTI

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO

STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE SCUOLE AUTONOME DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA ASA.BO FINALITÀ E SCOPI Art. 1 L Associazione è costituita al fine di sostenere le scuole aderenti nel raggiungimento dei fini istituzionali

Dettagli

Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona

Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona Disciplinare sulla gestione dei reclami, suggerimenti e segnalazioni dei cittadini nei confronti dell Amministrazione Comunale di Ancona Approvato con Delibera di Giunta n 372 del 9 ottobre 2012 Art. 1

Dettagli

Provincia di Cremona

Provincia di Cremona Provincia di Cremona REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER IL COORDINAMENTO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI CREMONA Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale N 17 del

Dettagli

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico

Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Regolamento sulla tenuta dell Albo aziendale telematico Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le forme della pubblicità degli atti deliberativi e delle determinazioni dirigenziali

Dettagli

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d

DELIBERAZIONE N. 33/32. Istituzione della rete di cure palliative della d 32 Oggetto: Istituzione della rete di cure palliative della d Regione Sardegna. L Assessore dell'igiene e Sanità e dell'assistenza Sociale ricorda che la legge 15 marzo 2010, n. 38, tutela il diritto del

Dettagli

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE

CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA NAZIONALE CONFRONTO LEGGI REGIONALI NORMATIVA Ai fini di una riflessione sui criteri di rappresentatività delle associazioni dei consumatori sul territorio, si riportata il confronto tra la normativa regionale vigente

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 386 del 5 Ottobre 2012 INDICE 1. Oggetto 2. Caratteristiche e organizzazione delle pubblicazioni

Dettagli

Sottoscrizione dell accordo

Sottoscrizione dell accordo Sottoscrizione dell accordo Firma digitale D.P.R. 513/1997 Semplificare i rapporti tra cittadino e P.A. Identificazione del contraente Sottoscrizione delle dichiarazioni negoziali Firma Digitale «Firma»

Dettagli

RICHIESTA DI CONTRIBUTO

RICHIESTA DI CONTRIBUTO Spett.le Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia (luogo e data di sottoscrizione) RICHIESTA DI CONTRIBUTO Il sottoscritto (nome e cognome) nato a residente a il Via/Piazza in qualità di legale rappresentante

Dettagli

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------- ALLEGATO n. 2 A ROMA CAPITALE MUNICIPIO DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM DI 450 EURO PER OGNI FIGLIO NATO O ADOTTATO DAL IO GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011. (D.G.R. 272 del 10.06.20

Dettagli

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. COMUNE DI CARUGATE PROVINCIA DI MILANO REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D. DEL COMUNE DI CARUGATE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 62 DEL 25/07/2007 ART. 1 Il Comune di Carugate ha attivato,

Dettagli

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI COMUNE DI CARRARA Decorato di Medaglia d Oro al Merito Civile REGOLAMENTO DELLA CONSULTA ANZIANI Approvato in data con deliberazione consiliare n. 1. E istituita la Consulta Anziani. Art. 1 ISTITUZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD

REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD REGOLAMENTO PER L ADESIONE E L AFFILIAZIONE A SLOW FOOD (Allegato della bozza di Statuto Internazionale di Slow Food per il 5. Congresso Internazionale in data xx novembre 2007 Puebla, Messico in particolare

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE NIBBIOLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SCOLASTICO RELATIVO ALLA SCUOLA DELL INFANZIA TRA I COMUNI DI GARBAGNA NOVARESE E NIBBIOLA Ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000 Allegato alla deliberazione

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del 13.6.2007)

STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE. (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del 13.6.2007) STATUTO GENOA CLUB DIPENDENTI GRUPPO BANCA CARIGE (Modificato dall Assemblea Straordinaria in seduta del 13.6.2007) Art. 1 Su iniziativa di alcuni dipendenti della Cassa Di Risparmio di Genova e Imperia

Dettagli

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue.

3. Passando all illustrazione di dettaglio dell articolato si precisa quanto segue. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELL'ELENCO DEI FUNZIONARI INTERNAZIONALI DI CITTADINANZA ITALIANA, A NORMA DELL'ARTICOLO 2, COMMA 7, DELLA LEGGE 17 DICEMBRE

Dettagli

Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Comune di Spoleto Direzione Politiche della Viabilità Regol@mento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare Il Regolamento istitutivo del fondo di assistenza e previdenza complementare

Dettagli

L.R. 28 luglio 2008, n. 23. (Capo IV La dirigenza)

L.R. 28 luglio 2008, n. 23. (Capo IV La dirigenza) Normativa comparata L.R. 28 luglio 2008, n. 23. (Capo IV La dirigenza) Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale. Pubblicata nel B.U.

Dettagli

CARTA DEI SERVIZI. Premessa:

CARTA DEI SERVIZI. Premessa: CARTA DEI SERVIZI Premessa: La Carta dei Servizi è uno strumento utile al cittadino per essere informato sulle caratteristiche del servizio offerto, sulla organizzazione degli uffici comunali, sugli standards

Dettagli

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA

ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA ADOTTA UNA GUGLIA: SCOLPISCI SCHEDA DONATORE IL TUO NOME NELLA STORIA INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY AI FINI DELLA RACCOLTA DELLE DONAZIONI Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE. Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE Art. 1) Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 18 lettera 4 dello

Dettagli

ATTO N. 884. di iniziativa dei Consiglieri BARBERINI e SMACCHI

ATTO N. 884. di iniziativa dei Consiglieri BARBERINI e SMACCHI PROPOSTA DI LEGGE ATTO N. 884 http://www.consiglio.regione.umbria.it e-mail: atti@crumbria.it di iniziativa dei Consiglieri BARBERINI e SMACCHI MISURE PER IL SOCCORSO ED IL TRASPORTO SANITARIO - ULTERIORE

Dettagli

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO

DETERMINAZIONE. Estensore CAPRARI CARLO. Responsabile del procedimento CARLO CAPRARI. Responsabile dell' Area O. GUGLIELMINO REGIONE LAZIO Direzione Regionale: Area: LAVORO AFFARI GENERALI DETERMINAZIONE N. G07055 del 14/05/2014 Proposta n. 8233 del 08/05/2014 Oggetto: Rettifica dell'allegato 2 "Modello - Progetto formativo"

Dettagli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA ART. 1 - DENOMINAZIONE È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile e alle indicazioni

Dettagli

La prevenzione incendi

La prevenzione incendi Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Direzione Regionale Emilia-Romagna Stabilimenti a rischio di incidente rilevante Nuova scheda tecnica (D.G.R. 392/2009: Direttiva per l applicazionel dell art. 2 della

Dettagli