Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento nella giurisprudenza recente. Avv. Massimo Simbula
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1 Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento nella giurisprudenza recente Avv. Massimo Simbula
2 I 4 casi italiani ENGLARO WELBY MORONI NUVOLI
3 Le due sentenze principali 1) Il Caso Welby Dichiarazione di un paziente consapevole e cosciente affetto da distrofia muscolare. Sentenza del 23 luglio 2007 G.U.P. Tribunale di Roma Non luogo a procedere nei confronti dell anestesista Mario Riccio (che si era autodenunciato) in ordine alla fattispecie di omicidio del consenziente (distacco del respiratore che ha determinato una insufficienza respiratoria e la morte del paziente il 20 dicembre 2006). Sussistenza della causa di giustificazione dell adempimento di un dovere. Il 1º febbraio 2007 l Ordine dei medici di Cremona aveva in precedenza stabilito che la condotta tenuta da Riccio è stata corretta e non era meritevole di alcuna sanzione.
4 Le due sentenze principali II) Il Caso Englaro Paziente incosciente in SVP conseguente ad un incidente stradale. Sentenza della Corte d Appello di Milano del 9 luglio Diritto del rappresentante legale del paziente a decidere l interruzione del trattamento sanitario con/per lui. Tale decisione deve rispettare le volontà del malato e la sua idea di dignità della persona. Morte cerebrale conseguente al distacco delle macchine avvenuta il 9 febbraio 2009
5 La sentenza della Corte d Appello di Milano del 9 luglio Englaro 1) LIBERTA DI AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA (32, II COMMA, COST.) 2) CONSENSO INFORMATO = FONDAMENTO E LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO SANITARIO 3) RISPETTO DELLE VOLONTA DEL PAZIENTE ANCHE PER TRAMITE DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE. 4) IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON SCEGLIE PER IL PAZIENTE MA RISPETTA LE SUE VOLONTA. IL DIRITTO ALLA SALUTE E INFATTI UN DIRITTO PERSONALISSIMO (sceglie con il paziente e non per il paziente) 5) POSSIBILITA DI INTERROMPRERE LA NUTRIZIONE E IDRATAZIONE FORZATA SE: a) SVP irreversibile; b) L interruzione rispetta le volontà del malato e la sua idea di dignità della persona. In assenza di questi due elementi prevale il diritto alla vita.
6 Gli altri due casi giudiziari III) Il Caso Moroni Paziente in coma irreversibile a seguito di edema cerebrale. Corte d Appello di Milano Aprile 2002: Assoluzione per il reato di omicidio (uxoricidio) nei confronti del marito Ettore Forzatti perché il fatto non sussiste poiché la donna era clinicamente morta al momento del distacco del respiratore. Fu però condannato per minacce per l uso di una pistola scarica all interno del reparto (fatto avvenuto il 21 giugno 1998). In precedenza era stato condannato in primo grado dalla Corte d Assise di Monza a 6 anni e 6 mesi di reclusione (la procura ne aveva chiesti 9).
7 Gli altri due casi giudiziari IV) Il caso Nuvoli Dichiarazione di un paziente consapevole e cosciente affetto da SLA. L 11 luglio 2007, un anestesista era pronto a staccare il respiratore, ma era stato bloccato dall'intervento dei carabinieri Il 17 luglio 2007,il medico anestesista radicale dell'associazione Luca Coscioni, Tommaso Ciacca, su richiesta reiterata di Nuvoli e dopo diverse visite di numerosi specialisti, si recò a casa sua per praticare il distacco del respiratore sotto sedazione, ma venne fermato dalle forze dell'ordine, su decisione della Procura e del Tribunale di Sassari. Il 23 luglio 2007 muore ad Alghero Giovanni Nuvoli, dopo avere rinunciato all alimentazione e idratazione.
8 Il Codice Penale art. 575 c.p. - Omicidio Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21 art. 579 c.p. - Omicidio del consenziente I comma - Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con reclusione da 6 a 15 anni. art. 580 c.p. - Istigazione o aiuto al suicidio I comma - Chiunque determina altrui al suicidio o rafforza l altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da 5 anni a 12 anni 51 c.p. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere I comma - L Esercizio di un diritto o l adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.
9 La Costituzione art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
10 La Costituzione Art. 13 (I) La libertà personale è inviolabile. (II) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. (IV) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà
11 La Costituzione Art. 32 (II) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana
12 La convenzione di Oviedo Convenzione di Oviedo sui diritti dell uomo e la biomedicina (aprile ratificata in Italia nel marzo 2001) Art. 6 Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l autorizzazione del suo rappresentante, di un autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Art. 9 I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà, saranno tenuti in considerazione
13 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" Art. 33 Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
14 Codice Civile art funzioni del tutore art. 404 e amministrazione di sostegno art 424 tutela dell interdetto e curatela dell inabilitato
15 Altre norme art. 4, d.lgs. 24 giugno 2003, n. 211 (di attuazione della Dir. 2001/20/CE), che subordina la sperimentazione clinica sugli adulti incapaci al consenso informato del legale rappresentante, il quale «deve rappresentare la presunta volontà del soggetto»; art. 13, l. 22 maggio 1978, n. 194, secondo il quale la richiesta di interruzione volontaria può riguardare anche una donna dichiarata incapace, e in tal caso la decisione dipende dalla volontà di quest ultima e da quella del tutore..
16 Codice deontologia medica 2006 L art. 35 vieta al medico di «intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente» e prevede che, «in presenza di documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona»
17 Le Dichiarazioni Anticipate di Trattamento nella giurisprudenza recente Avv. Massimo Simbula
18 Il caso Englaro l inizio 18 gennaio 1992 Incidente stradale ad Eluana Englaro (21) Trauma cranio-encefalico con lesione di tessuti cerebrali corticali-subcorticali da cui derivò prima uno stato di coma profondo e poi uno stato vegetativo con persistente tetraparesi spastica e perdita di ogni facoltà psichica superiore, quindi di ogni funzione percettiva e cognitiva e della capacità di avere contatti con l'ambiente esterno. 19 dicembre 1996 Il Tribunale di Lecco dichiara Eluana interdetta per assoluta incapacità e nomina tutore legale il padre Beppino Englaro
19 Il caso Englaro i procedimenti I PROCEDIMENTO 19 gennaio 1999 Deposito Ricorso di Beppino Englaro ex art. 732c.p.c. Con il quale, dedotta l'impossibilità per Eluana di riprendere conoscenza, nonché l'inguaribilità e irreversibilità della sua patologia e l'inconciliabilità di tale stato e del trattamento di sostegno forzato che le consentiva artificialmente di sopravvivere(sondino naso-gastrico) con le sue precedenti convinzioni sulla vita e sulla libertà individuale e più in generale con la sua personalità. 2 marzo 1999 Decreto del Tribunale di Lecco che dichiara inammissibile il ricorso perché' in contrasto con l'art.2 della costituzione letto ed inteso come norma implicante una tutela assoluta ed inderogabile del diritto alla vita. 31 dic Decreto corte appello Milano - sezione minori e famiglia che conferma il decreto del Tribunale di lecco. Il giudice ha ritenuto sussistente uno stato di incertezza normativa tale da non consentire l'adozione di una precisa decisione in merito all'istanza di interruzione dell'alimentazione idratazione forzata.
20 Il caso Englaro i procedimenti II PROCEDIMENTO 26 febbraio 2002 Nuovo e identico ricorso di Beppino Englaro al Tribunale di Lecco 20 luglio 2002 Decreto del Tribunale di Lecco che conferma la sua stessa decisione del 1999 e si ribadisce il principio di necessaria e inderogabile prevalenza della vita umana anche di fronte a qualunque condizione patologica e a qualunque volontà di espressione contraria del malato 17 ottobre 2003 Decreto corte appello Milano - sezione minori e famiglia che in sede di reclamo, conferma il decreto del tribunale di lecco ivi reputandosi comunque inopportuna una interpretazione integrativa volta ad attuare il principio di autodeterminazione della persona umana anche nel caso di paziente in SVP. 20 aprile 2005 La corte di cassazione, con ordinanza n.8291, dichiara inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 (contro i provvedimenti sulla libertà personale) della costituzione, presentato da Beppino Englaro. Il ricorso viene dichiarato inammissibile per difetto di partecipazione al procedimento di un contraddittore ritenuto necessario, e da individuarsi nella persona di un curatore speciale della rappresentata incapace ex art. 78 c.p.c.
21 Il caso Englaro i procedimenti III PROCEDIMENTO 30 settembre 2005 Depositato ricorso di Beppino Englaro al Tribunale di Lecco con previa richiesta della nomina di un curatore speciale che viene poi effettivamente nominato e che prestò adesione all'istanza del tutore. 2 febbraio 2006 Decreto del Tribunale di Lecco che dichiara inammissibile il nuovo ricorso perché' il tutore non sarebbe legittimato, nonostante la adesione al ricorso del curatore speciale, ad esprimere scelte per conto e nell'intesse dell'incapace in materia di diritti e atti personalissimi 16 dicembre 2006 Decreto corte appello Milano - sezione minori e famiglia che riforma il decreto del tribunale di lecco. La corte infatti, contrariamente al Tribunale, ha ritenuto ammissibile il ricorso in ragione del generale potere di cura della persona da riconoscersi in capo al rappresentante legale dell'incapace ex artt. 357 e 424 c.c. Passando poi al merito però la Corte ha giudicato l'istanza insuscettibile di accoglimento sul rilievo secondo cui l'attività istruttoria espletata non consentisse di attribuire alle idee espresse da Eluana all'epoca in cui era ancora pienamente cosciente una efficacia tale da renderle idonee anche nell'attualità a valere come volontà sicura della stessa contraria alla prosecuzione delle cure e dei trattamenti che la tengono in vita.
22 Il caso Englaro le sentenze definitive 6 marzo 2007 Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello del 2006 del tutore e ricorso incidentale adesivo autonomo del curatore speciale. 16 dicembre 2007 Cass. cassa con rinvio la sentenza della Corte App. Milano 9 luglio 2008 La Corte App. Milano accoglie il ricorso. Il Decreto della Corte d Appello ha statuito su un diritto e non ha gestito un interesse. Come tale esso non è un provvedimento di giurisdizione volontaria sempre modificabile o revocabile ex artt. 742 c.p.c., bensì è un provvedimento di giurisdizione contenziosa, con attitudine al giudicato sostanziale, cioè a dettare una disciplina immutabile del diritto che ne costituisce oggetto. Ed infatti la cassazione ha ammesso per ben 2 volte il ricorso straordinario ex art. 111 cost. rimedio di legittimità tipico di ogni decisione idonea al giudicato.
23 Il caso Englaro la reazione del Parlamento Luglio/agosto 2008 Camera e Senato approvano due distinti ricorsi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Cassazione e della Corte d Appello di Milano. Il conflitto parve sin da subito inammissibile oltre che temerario. Secondo il Parlamento i Giudici si sarebbero spinti in una attività di produzione normativa tipica del legislatore. Ma nel ricorso, in modo confuso e imprudente, il Parlamento contestava le conclusioni dei Giudici svolte sulla base di differenti letture delle norme costituzionali (con ciò implicitamente si afferma la scelta interpretativa dei giudici tipica del loro potere). 8 ottobre 2008 la Consulta respinge il ricorso nella preliminare fase di delibazione, evidenziando come il ricorrente non contestasse la riconducibilità degli atti alla funzione giurisdizionale bensì soltanto ad un presunto error in iudicando. Così facendo il conflitto diveniva un improprio nuovo appello.
24 Il caso Englaro la reazione della Procura di Milano Il procuratore generale di Milano impugna il Decreto della Corte d Appello ex artt c.p.c.. L ufficio imputava la Corte di avere ritenuta erroneamente coperta da giudicato l indagine sulla effettiva irreversibilità dello stato vegetativo in cui versava Eluana, senza entrare nel merito della questione. 13 novembre 2008 Cass. a sezioni unite rigetta ricorso- Il PM non può opporsi all esercizio di un diritto personalissimo quale il diritto di rifiutare le cure. Non vi è alcun contrastante interesse pubblico da far valere. Tale decisione rende definitiva la decisione della Corte d Appello e non più soggetta ad impugnazioni
25 Il Caso Englaro la reazione del Governo 16 dicembre 2008 lettera qualificata atto di indirizzo del Ministro Salute Sacconi con il quale questi intimava ai Presidenti delle Regioni e Province autonome di agire affinché nessuna struttura pubblica e privata si rendesse disponibile a sospendere l alimentazione/idratazione artificiale nei confronti dei pazienti in SVP. Desolante nella sua vacuità giuridica (non poteva incidere sulla cosa giudicata) la missiva ignorava la normativa in materia e le pronunce della Corte Costituzionale. La lettera si aggrappa a documenti privi di valore giuridico e a un trattato non ancora vigente (parere del Comitato Nazionale di Bioetica, richiamo a brani contenuti in un documento adottato da un gruppo di lavoro ministeriale, richiamo alla convenzione sui diritti delle persone con disabilità, approvata dall ONU ma non ancora ratificata quest ultima nemmeno in contrasto con la pronuncia della corte d Appello). Sulla base di queste illegittime pressioni diverse cliniche private (tra cui una di Milano) resesi disponibili per l interruzione, con comunicato ufficiale mutarono la loro scelta. 19 dicembre 2008 Denuncia a Sacconi per violenza privata e intimidazioni (ass. Luca Coscioni, Radicali e altri) 17 gennaio 2009 Sacconi iscritto nel registro degli indagati
26 Il Caso Englaro la reazione del Governo e il ruolo del Presidente della Repubblica 1) Il clou di questa serie di aberrazioni giuridiche e istituzionali si raggiunge con l annuncio da parte del Presidente del Consiglio Berlusconi di un Decreto legge che avrebbe impedito l attuazione di quanto stabilito dalla Corte d Appello di Milano. II) Lettera riservata del Presidente della Repubblica Napolitano rifiuto di emanare il decreto ai sensi dell art. 87 della Cost. per assenza dei presupposti di necessità ed urgenza ex art. 77 cost. e mirante ad introdurre una disciplina dichiaratamente provvisoria che concerne diritti costituzionali della persona che dovrebbe essere propria del Parlamento e di una disciplina organica in materia. III) Il Governo adotta il Decreto Legge e Berlusconi rende pubblica la lettera affermando che Napolitano avrebbe tentato di influire sul Governo e minacciando nuove elezioni. IV) Decreto bocciato dal Quirinale V) Berlusconi invoca ( ordina ) una convocazione ad oltranza del parlamento per approvare una legge avente contenuto identico al Decreto bocciato.
27 Il Caso Englaro la Reazione della Regione Lombardia Regione Lombardia A fronte della diffida del tutore di Eluana per l indicazione della struttura sanitaria ove poter dare seguito alla pronuncia della Corte d Appello, la Direzione della Sanità Regionale si rifiutava minacciando successivamente di sanzioni disciplinari i medici che avessero assecondato la richiesta del tutore 26 gennaio 2009 Tar Lombardia accoglie ricorso contro il diniego della regione Lombardi, intimando a quest ultima di individuare una struttura sanitaria idonea ad affrontare il caso clinico onde evitare all ammalata di indagare in prima persona quale struttura fosse meglio equipaggiata al riguardo. Il TAR individua così una innovaiva forma di responsabilità dell amministrazione e della struttura che che deve tutelare il malato che sceglie o rifiuta un determinato trattamento sanitario.
28 Il Caso Englaro l epilogo 9 febbraio 2009 Le battaglie politiche e mediatiche non impedirono ad un gruppo di coraggiosi medici ed infermieri di dare seguito alle legittime richieste del padre di Eluana, suo tutore legale, applicando il protocollo stabilito per interrompere l alimentazione idratazione artificiale della paziente che porteranno alla sua morte cerebrale il 9 febbraio febbraio 2009 Procura di Udine apre fascicolo contro Englaro, medici e infermieri che hanno interrotto l alimentazione 11 gennaio 2010 il Gip archivia l indagine della procura di Udine su richiesta della stessa procura
29 La sentenza della Corte d Appello di Milano del 9 luglio 2008 LIBERTA DI AUTODETERMINAZIONE TERAPEUTICA (32, II COMMA, COST.) in situazioni dove sono in gioco il diritto alla salute o il diritto alla vita, più in generale, assume rilievo critico il rapporto tra medico e paziente, il fondamento di ogni soluzione giuridica transita attraverso il riconoscimento di una regola presidiata da norme di rango costituzionale ( cost.) che colloca al primo posto la liberta' di autodeterminazione terapeutica. CONSENSO INFORMATO = FONDAMENTO E LEGITTIMAZIONE DEL TRATTAMENTO SANITARIO è la prestazione del consenso informato del malato, il quale ha come correlato la facoltà non solo di scegliere tra le diverse possibilità o modalità del trattamento medico, ma anche eventualmente di rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla in qualunque momento della sua vita a costituire di norma fattore di legittimazione e fondamento del trattamento sanitario.
30 La sentenza della Corte d Appello di Milano del 9 luglio 2008 RISPETTO DELLE VOLONTA DEL PAZIENTE ANCHE PER TRAMITE DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE Il riconoscimento al diritto all autodeterminazione terapeutica non può essere negato nemmeno nel caso in cui il soggetto adulto non sia più in grado di manifestare la propria volontà a causa del suo stato di totale incapacità, con la conseguenza che, nel caso in cui, prima di cadere in tale condizione egli non abbia specificamente indicato, attraverso dichiarazioni di volontà anticipate, quali terapie avrebbe desiderato ricevere e quali invece avrebbe inteso rifiutare nel caso in cui sarebbe venuto a trovarsi in uno stato di incoscienza, al posto dell incapace è legittimato a fare tale scelta il suo legale rappresentante (tutore o amministratore di sostegno), che potrà chiedere anche l interruzione dei trattamenti che tengano artificialmente in vita il rappresentato. IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON SCEGLIE PER IL PAZIENTE MA RISPETTA LE SUE VOLONTA. IL DIRITTO ALLA SALUTE E INFATTI UN DIRITTO PERSONALISSIMO Tuttavia, questo potere-dovere che fa capo al rappresentante legale dell incapace, non è incondizionato ma soffre dei limiti connaturati al fatto che la salute è un diritto personalissimo di chiunque, anche dell incapace e che la libertà di rifiutare le cure presuppone il ricorso a valutazioni della vita e della morte che trovano il loro fondamento in concezioni di natura etica o religiosa, e comunque (anche) extragiuridiche, quindi squisitamente soggettive che per ciò stesso devono essere pur sempre riferibili al soggetto-malato, anche se incapace. Un primo limite coessenziale alla scelta del rappresentante va in particolare ravvisato nella necessità che tale scelta sia sempre vincolata come attività rappresentativa e nella concretezza del caso al rispetto del miglior interesse del rappresentato.
31 La sentenza della Corte d Appello di Milano del 9 luglio 2008 POSSIBILITA DI INTERROMPRERE LA NUTRIZIONE E IDRATAZIONE FORZATA SE: a) SVP irreversibile; b) L interruzione rispetta le volontà del malato e la sua idea di dignità della persona. In assenza di questi due elementi prevale il diritto alla vita. Due ulteriori e indefettibili condizioni si riassumono poi nel seguente principio di diritto: Ove il malato giaccia da moltissimi anni (nella specie 15) in SVP con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita tramite un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta e nel contraddittorio con il curatore speciale, il Giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l applicazione di misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: Quando l SVP sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia -, secondo gli standard riconosciuti a livello internazionale - alcun fondamento medico che lasci supporre la benché minima possibilità di una sia pur flebile possibilità di recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno e sempre che tale istanza sia realmente espressiva in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni, ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti corrispondendo, a suo modo di concepire prima di cadere in stato di incoscienza, l idea stessa della dignità della persona. Ove l uno e l altro presupposto non sussistano, il Giudice deve negare l autorizzazione dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita, indipendentemente dal grado di salute di autonomia e di capacità di intendere e di volere del soggetto interessato e della percezione che altri possano avere della qualità della vita stessa.
32 Definizione di Persistent Vegetative State a cui si è riferita la sentenza Secondo la Multitask society task force on PVS nel lavoro pubblicato sul New England Journal of Medicine, vol. 330 n. 21 e 22 vanno distinti i concetti di persistenza e permanenza dello stato vegetativo. Lo stato vegetativo persistente può essere definita una diagnosi. Lo stato vegetativo permanente una prognosi Secondo la task force prima di dichiarare il paziente in stato vegetativo permanente, bisogna attendere almeno 12 mesi dalla data del trauma (nei casi in cui non è previsto un trauma bastano 3 mesi) Decorso questo lasso di tempo le probabilità di recupero sono pressoché insignificanti e il soggetto ha perso qualunque funzione che identifica l essenza umana e sono esseri puramente vegetativi.
33 Conclusioni Secondo i critici della sentenza della Corte d Appello relativa al caso Englaro, e i sostenitori del DDL Calabrò, i soggetti in SVP sono vivi e non possono essere «uccisi» negando loro le terapie; e questo anche se l interruzione di cure corrisponda alla loro volontà, precedentemente espressa. Si tratta di un rilievo che non ha altro scopo che quello di negare ancora una volta l esistenza dell autonomia del soggetto, quantomeno una volta che abbia perso conoscenza. Va inoltre evidenziata la differenza tra SVP e Stato di Coscienza Minima che fanno i critici della sentenza e i sostenitori del DDL Calabrò. Le due condizioni si prestano a essere fra loro confuse in sede di diagnosi. Non occorre un sforzo eccessivo di fantasia per comprendere come, per molti, lo Stato di Coscienza Minima potrebbe apparire una prospettiva ancor più drammatica e indesiderabile rispetto a quello di SVP.
34 Conclusioni Sulla base del DDL Calbrò, con l incapacità temporanea o permanente che sia l interessato verrà a perdere totalmente il controllo sul proprio destino. Nulla di ciò che egli è o è stato con la sua storia, i suoi valori, le proprie convinzioni religiose e filosofiche, la propria concezione di dignità conterà più nulla, e nemmeno ciò che egli può aver dichiarato nella maniera più formale: giunta l incapacità la personalità si annulla, e il malato diventa un oggetto nelle mani dei sanitari. Questi ultimi, a loro volta lungi dall esercitare il proprio mandato «in scienza e coscienza», sotto la guida delle regole dell arte e della deontologia, si troveranno costantemente sotto la minaccia di un azione penale tutte le volte in cui non siano in grado di dimostrare di aver operato «in applicazione del principio dell inviolabilità della vita umana e della tutela della salute e della vita, secondo i princìpi di precauzione, proporzionalità e prudenza». Al capo opposto, il rischio di un accusa legata all aver ecceduto nella cure appare davvero limitato: e ciò sia per l evanescenza di tale concetto (sempre proporzionata potrebbe essere considerata una cura in grado di prolungare anche di poco la vita biologica dell individuo, e magari di offrire una frazione di punto percentuale di speranza di guarigione), sia per l assenza di sanzioni specifiche per quanti non si astengano dai «trattamenti straordinari e sproporzionati».
35 Conclusioni L atteggiamento razionalmente difensivo da parte del medico potrebbe indurlo, poi, non soltanto a porre in campo ogni strumento a sua disposizione, per quanto di scarsa efficacia, ma pure a limitare le terapie del dolore. Il faro ribadito più e più volte nel testo del ddl è sempre e solo la salvaguardia della vita del paziente; non della sua volontà; e neppure della sua dignità, la cui tutela non compare tra gli obbiettivi perseguiti. Ove il dovere di alleviare la sofferenza pur menzionato nel ddl Calabrò dovesse entrare in contrasto con quello di tutelare la vita, il dilemma potrebbe risolversi a favore del secondo. È la questione del «doppio effetto», che si presenta allorché la somministrazione di adeguate terapie del dolore comporti l effetto collaterale di ridurre la speranza di vita del soggetto. Una volta approvato questo ddl, quale sarà la scelta del medico, posto di fronte all alternativa fra un accusa sostanzialmente priva di conseguenze di aver lesinato sugli oppiacei e quella, ben più grave, di aver cagionato con la loro somministrazione la dipartita anticipata del paziente, o persino di essersi reso colpevole di suicidio assistito?
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