T R A PREMESSO CHE. Integra con sede presso La Corte Berica in Via Carbonarolla, n Grancona

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1 ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DEL DSM NEL CASO DI INSERIMENTO DI PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI SERT E DSM PRESSO STRUTTURE GESTITE DALLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS T R A l'azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza, di seguito denominata ULSS, con sede legale in Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n , rappresentata dal Direttore Generale Ing. Ermanno Angonese E la Fondazione di partecipazione San Gaetano onlus con sede a Vicenza in via Btg. Monte Berico, 18 con P.IVA n e cod. fisc.le , nella persona del legale rappresentante prof. Iles Braghetto PREMESSO CHE -La Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus, svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti tossicodipendenti o con doppia diagnosi del SerT e del DSM; -La Fondazione esercita la propria attività nel rispetto dei requisiti prescritti per l iscrizione all albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all erogazione dei servizi secondo le tipologie di offerta autorizzate ai sensi della L.R. 22/2002; -Gli interventi coordinati per pazienti tossicodipendenti con gravi disturbi psichiatrici (con doppia diagnosi SerT e DSM) vengono effettuati nei seguenti servizi specialistici, entrambi autorizzati ed accreditati ai sensi della L.R. 22/2002: Integra con sede presso La Corte Berica in Via Carbonarolla, n Grancona Il Colle con sede in Via degli Ulivi, n Arquà Petrarca (PD), SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Oggetto Oggetto del presente accordo è la collaborazione per interventi specifici di inserimento residenziale nei servizi specialistici della Fondazione citati in premessa a favore di utenti con doppia diagnosi in carico al Dipartimento di Salute Mentale e al Dipartimento per le Dipendenze, secondo le modalità specificate negli articoli seguenti. I casi di doppia diagnosi sono quelli in cui vi è la compresenza di gravi disturbi da uso di sostanze e di gravi disturbi di tipo psicopatologico, tali da rendere necessaria la presa in carico contemporanea da parte di entrambi i Dipartimenti delle Dipendenze Patologiche e di Salute Mentale, come definito nel Protocollo d Intesa per i casi di Doppia Diagnosi tra il Dipartimento per le Dipendenze Patologiche ed il Dipartimento di Salute Mentale, approvato con delibera Ulss n. 282 del 14/04/

2 Art. 2 Requisiti autorizzativi e di accreditamento Le Strutture s impegnano a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento. Le Strutture s impegnano al mantenimento degli standard di personale, nonché al mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione e di accreditamento ed a presentare eventuale documentazione su specifiche richieste dell Azienda Ulss. Le Strutture si impegnano, inoltre, a prevedere la presenza di un responsabile in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente, al quale sono affidati i compiti di organizzazione delle attività e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli ospiti. Il responsabile inoltre rappresenta l interlocutore ed il punto di riferimento per i familiari degli ospiti e per i servizi sanitari e sociali che hanno in carico gli assistiti. In caso di inadempienze che comportino revoca del titolo autorizzativo o dell'accreditamento, il presente accordo s'intende automaticamente risolto e ne sarà data contestuale ed immediata notizia alla Regione Veneto, a tutte le Aziende U.L.S.S. venete ed al Comune in cui ha sede la struttura. Art. 3 Durata dell accordo Il presente accordo ha durata triennale, a partire dal 01/11/2014 fino al 31/10/2017, eventualmente rinnovabile su accordo delle parti. Le parti possono procedere all interruzione anticipata motivata dell accordo, previo formale preavviso di 60 giorni. Art. 4 Procedure di accoglienza dei pazienti con doppia diagnosi 1.L inserimento degli utenti avviene secondo la seguente procedura: 1) Proposta di esame congiunto del caso da parte del Dipartimento per le Dipendenze o del Dipartimento Salute mentale; 2) Valutazione congiunta tra Dipartimento per le Dipendenze e Dipartimento di Salute Mentale e predisposizione dell eventuale certificato di doppia diagnosi; 3) Richiesta di disponibilità all inserimento dell utente alla Fondazione S. Gaetano successivamente alla definizione di un accordo sulle valutazioni diagnostiche d ingresso ed alla definizione del progetto personalizzato stabilito da un equipe specialistica di cui fanno parte: -un responsabile della comunità terapeutica -il medico psichiatra del CSM di riferimento -il terapeuta di riferimento del SerT 4) Convocazione dell UVMD per la condivisione del progetto di intervento secondo quanto stabilito dal Protocollo per i pazienti con doppia diagnosi in carico al Dipartimento Salute Mentale e al Dipartimento per le Dipendenze Per procedere all inserimento di un utente la Fondazione deve essere in possesso di formale impegno di spesa da parte dell Ulss 6. La valutazione concorde della diagnosi di ingresso ha lo scopo di stabilire la rispondenza del servizio agli effettivi bisogni e condizioni dell utente quindi costituisce una condizione indispensabile per accedere al programma specialistico. 2

3 Art. 5 Permanenza nella struttura La Fondazione, mediante la propria equipe tecnico-operativa si impegna ad elaborare un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato tenendo conto delle indicazioni dei referenti del caso del CSM e del SerT e provvede ad inviare periodicamente relazioni aggiornate ai responsabili dei servizi con i quali vengono programmati incontri di verifica e valutazione dei percorsi terapeutici degli utenti. La Fondazione S. Gaetano si impegna a garantire: Art. 6 Impegni della Fondazione Il rispetto degli standards tecnici e delle norme di sicurezza; L applicazione delle norme contrattuali in materia di rapporto di lavoro; L assicurazione del personale; L osservanza delle disposizioni concernenti l assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo le modalità vigenti; Il trattamento con la dovuta riservatezza delle informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell attività oggetto della presente convenzione La Fondazione si impegna inoltre a comunicare con nota scritta all Ufficio Amministrativo del DSM le date di effettivo inserimento e dimissione degli utenti, nonché eventuali interruzioni del servizio per ricoveri, uscite, ecc. Art. 7 Corrispettivo Il costo giornaliero per l inserimento di pazienti con doppia diagnosi è pari ad 119,72 (iva incl.). Di tale importo 75,00/die (iva esclusa), come stabilito dalla normativa regionale di riferimento per le comunità terapeutiche di tipo C, sono a carico del SerT ed 43,00/die + iva 4% sono a carico del DSM quale quota aggiuntiva in considerazione della tipologia di utenza accolta nei servizi residenziali specialistici per doppia diagnosi, utenza che presenta elevati livelli di gravità. La quota aggiuntiva a carico del DSM è motivata dal fatto che gli interventi garantiti dalle equipe multidisciplinari hanno, considerato il target degli ospiti, caratteristiche di intensività e specializzazione del trattamento maggiori. Art. 8 Modalità di fatturazione e termini di pagamento La struttura s impegna ad emettere mensilmente fattura allegando l elenco nominativo dei pazienti ospitati con l indicazione del numero delle giornate di effettiva presenza. La fattura verrà liquidata, fatte salve le opportune verifiche circa la congruità e la rispondenza alle prestazioni erogate, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il pagamento delle fatture oltre i 60 giorni comporterà l applicazione degli interessi legali, come previsto dalla normativa vigente. E fatta salva la facoltà dell Azienda U.L.S.S. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. Art. 9 Assenze In caso di assenza temporanea per ricovero, per rientro in famiglia, ecc. il DSM corrisponderà l importo intero della retta per i primi tre giorni di assenza; dal quarto giorno fino al trentesimo giorno di assenza sarà 3

4 applicata alla retta giornaliera una riduzione del 25%. Trascorso un mese di assenza l inserimento è concluso. Il progetto di inserimento in struttura può comunque essere rivalutato da parte dei referenti del caso del SerT e del DSM per definire l eventuale prosecuzione dello stesso. In questo caso verrà prodotta in tempo utile una relazione con le motivazioni della necessità del proseguimento dell inserimento. La prosecuzione del progetto deve essere autorizzata dalla Direzione del Dipartimento per le Dipendenze e dalla Direzione del Dipartimento di Salute Mentale. I permessi di uscita concordati con l equipe della struttura non sono considerati assenze. Art. 10 Verifiche e monitoraggio L Azienda Ulss 6 Vicenza si riserva il diritto di effettuare a mezzo di propri funzionari, in qualsiasi momento, visite ed ispezioni presso le sedi operative della Fondazione S. Gaetano senza dare preavviso ed in qualsiasi parte dell edificio. L Azienda ULSS può, altresì, accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisirne copia allo scopo di verificare la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti. La violazione da parte della Fondazione S. Gaetano degli obblighi contenuti nel presente accordo darà diritto all Azienda Ulss 6, dopo la constatazione fatta dai propri funzionari e la conseguente contestazione alla Fondazione, alla rescissione immediata dall accordo. Art. 11 Controversie e cause di risoluzione Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente accordo e che non sia possibile comporre in via amichevole, sarà adito in via esclusiva un collegio arbitrale composto con la seguente modalità: un membro di fiducia nominato dall Ulss, un membro di fiducia nominato dalla Fondazione, un membro nominato di comune accordo tra le parti. Tali persone dovranno avere comprovata esperienza in materia legale. In caso di inadempimento degli obblighi assunti con il presente accordo, ciascuna delle parti dovrà diffidare l inadempiente al rispetto degli impegni assunti. In caso del persistere dell inadempimento sarà ammesso recesso con eventuale recupero di quanto erogato e non dovuto. Art. 12 Sanzioni Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile. L Azienda U.L.S.S. accertata l inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in caso di revoca del titolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell accreditamento 4

5 Art. 13 Spese di contratto 1.Il presente contratto, stipulato in forma di scrittura privata, con l applicazione del bollo, riguardo anche alle prestazioni soggette ad IVA e, in quanto tale, sarà registrato solo in caso d uso. Le spese di bollo sono a carico della Struttura e quelle di registrazione, in caso d uso, sono a carico della parte richiedente ai sensi dell art. 5 del D.P.R. n. 1331/1986. Art. 14 Privacy Le strutture sono tenute a garantire il rispetto del segreto d ufficio da parte degli operatori dipendenti e del personale volontario eventualmente impiegato, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 196/2006). In attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul trattamento dei dati fornite dal D. Lgs. 196/2006, con la presente convenzione l Ulss 6, titolare del trattamento dei dati personali, designa la Fondazione di Partecipazione San Gaetano onlus quale responsabile esterno preposto al trattamento dei dati. Letto, confermato e sottoscritto, Luogo e data Per la Fondazione San Gaetano onlus Per l Azienda Ulss 6 Vicenza 5

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