APPUNTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE

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1 ISTITUTO DI SCIENZE MILITARI AERONAUTICHE - FIRENZE - APPUNTI DI DIRITTO COSTITUZIONALE STORIA ED ISTITUZIONI Compilato a cura del Ten. Col. Renato PIOLA

2 P R E S E N T A Z I O N E Il contenuto del presente testo è costituito da essenziali, rapidi riferimenti alla nostra Costituzione, da un brevissimo excursus storico sulle origini dello stato italiano unitario, nonché da alcuni cenni sulle organizzazioni internazionali di maggior rilievo, cui l Italia partecipa attivamente. Esso è rivolto al personale militare frequentante i corsi promossi e realizzati dall Aeronautica e in veste modesta vuole avere lo scopo di contribuire al raggiungimento di una conoscenza indispensabile seppur sommaria dell ordinamento della Repubblica italiana. Ten. Col. Renato PIOLA Firenze, dicembre

3 REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI N. PROTOCOLLO E DATA DELLE VARIANTI DATA FIRMA 3

4 I N D I C E Capitolo I: Elementi costitutivi dello Stato - Tipi di Stato e forme di governo... pag. 4 Capitolo II: Dallo Statuto albertino alla Costituzione della repubblica... pag. 10 Capitolo III : Diritti e doveri dei cittadini... pag. 15 Capitolo IV: La Corte Costituzionale... pag. 21 Capitolo V: Il Parlamento... pag. 25 Capitolo VI: Il Presidente della Repubblica... pag. 36 Capitolo VII : Il Governo... pag. 43 Capitolo VIII: La Magistratura... pag. 54 Capitolo IX: Organi ausiliari di rilievo costituzionale... pag. 64 Capitolo X: Il referendum... pag. 70 Capitolo XI: Le autonomie locali (In fase di aggiornamento)... pag. 75 Capitolo XII: Le organizzazioni internazionali... pag. 76 Appendice I La Costituzione della Repubblica italiana... pag. 84 Appendice II Storia ed evoluzione istituzionale... pag. 110 Evoluzione degli ordinamenti sociali... pag. 112 I simboli della Repubblica... pag

5 CAPITOLO 1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO TIPI DI STATO E FORME DI GOVERNO La parola Stato sta a significare il fatto dello stare, cioè del permanere, nel tempo, dell assetto nel quale una comunità trova il proprio ordine. Il termine Stato, nel senso di società politicamente organizzata, è abbastanza recente (sembra che il primo ad usarlo sia stato il Machiavelli, nella sua opera Il Principe ). Più spesso tale termine servì ad indicare il potere, la signoria, o meglio l elemento più cospicuo di una società; la stessa realtà, nell antichità, fu espressa prima con il nome del popolo (ad es., i Medi, i Persiani, ecc.), poi con quello di polis, di civitas di res publica. Ma prima di affrontare più compiutamente l analisi degli elementi costitutivi dello Stato, è opportuno chiarire, definendone i contorni che li caratterizzano e che fra loro li distinguono, i concetti di: - Nazione ; - Patria; - Stato. 1. NAZIONE Il fondamento della Nazione risiede principalmente nell istinto di socialità dell uomo. Abbiamo in precedenza stabilito l esistenza nell uomo di un impulso verso la vita sociale, impulso che lo induce ad intrecciare relazioni e ad istituire comunanza di vita con altre persone alle quali egli si sente unito per particolari legami di origine, di cultura, di usi e costumi, di uguaglianza di sentimenti. Tutto questo contrassegna gli individui formatisi entro lo stesso ambiente sociale; ed è appunto questa unità di cultura e di civiltà, di razza e di lingua, di religione e di territorio che porta un popolo a esistere come Nazione. E fine proprio di una Nazione il mantenimento e l ampliamento dei suddetti valori, a beneficio del popolo, cui vengono tramandati costantemente come beni ereditari, e sono proprio questi stessi beni che a loro volta conferiscono alla Nazione medesima un preciso carattere essenzialmente spirituale. 2. PATRIA Quando una Nazione ha preso coscienza della propria personalità, che scaturisce dalla sua 4

6 storia intessuta di lotte, di glorie ed anche di insuccessi, essa diventa oggetto di culto da parte dei suoi membri; diventa, cioè, oggetto di un sentimento speciale, che nasce principalmente dal ricordo che i figli serbano per i lori padri morti per difenderli, un ricordo pieno di riconoscenza e di profondo amore, che porta i cittadini a considerare la loro Nazione come la loro Patria. La Patria è più significativamente definita la Terra dei Padri, e nessun legame è più forte di quello che lega i figli ai padri e quindi alla terra che ne custodisce le spoglie, alla terra che li ha visti nascere ed alla quale si collega pure il ricordo degli antenati, dei loro costumi, delle loro tradizioni e delle loro glorie. In questo senso, la Patria si può definire come quel particolare sentimento che lega ciascuno di noi alla nostra storia, alle nostre tradizioni, ai nostri costumi ed alle nostre usanze. 3. STATO Nell ambito dell aggregato sociale nazionale, l uomo cittadino riconosce che le forze naturali operano pressoché spontaneamente nel mettere in moto l istinto di solidarietà, facendo avvertire la necessità di una vita collettiva, al fine di operare secondo gli scopi della vita umana per il raggiungimento del benessere e dei suoi vantaggi. Queste forze, però, non sono in grado da sole di assicurare l ordine che occorre per ottenere più facilmente il bene comune; si arriva, dunque, alla determinazione che quanto è utile e necessario a questo scopo deve essere regolamentato: sono indispensabili, cioè, precise regole che indichino al cittadino quello che gli è permesso fare e non, e stabilire principi che regolino il suo rapporto con gli altri. Tutto ciò lo porta a darsi le leggi e, quindi, a darsi uno Stato organizzato, al quale Stato viene conferita l autorità necessaria per incanalare e controllare tutte le attività dell insieme, con un ordinamento giuridico coattivo che indichi le direttive di ogni azione ed elimini gli abusi che dovessero verificarsi in ogni manifestazione della vita collettiva.a differenza della Nazione, che manca di qualsiasi potere supremo coattivo, lo Stato è, invece, dotato di autorità sovrana. Gli elementi costitutivi dello Stato sono il Popolo, il Territorio e la Sovranità. a. Popolo E l elemento personale, di significato giuridico, ed è costituito da una comunità, i cui componenti vivono stabilmente su un dato territorio e sono legati allo Stato da un rapporto di cittadinanza. Ben diverso è il concetto di popolazione, che è di significato statistico. Per popolazione si intende l insieme degli individui che in un certo momento sono presenti nel territorio dello Stato, ivi inclusi gli stranieri (cittadini di altri Stati) e gli apolidi (coloro che sono sprovvisti di qualsiasi cittadinanza). Ma come si diventa cittadini di uno Stato? In base a quali criteri è possibile determinare la qualità di cittadino? In genere, tali criteri sono quattro: - rapporto di discendenza naturale ( jus sanguinis ), per cui è cittadino di uno Stato chi nasce da genitori cittadini di quello Stato; - nascita nel territorio di uno Stato ( jus soli ), per cui è cittadino chi nasce sul territorio di quello Stato; - rapporto matrimoniale, per cui si attribuisce al coniuge (non però in maniera automatica) la cittadinanza del marito o della moglie; - esplicito conferimento della cittadinanza da parte dello Stato, a seguito di varie circostanze. Posto che ogni Stato adotta criteri diversi, ne consegue la possibilità che si verifichino due ipotesi: 5

7 - doppia cittadinanza: quando un soggetto è cittadino di due Stati diversi (ad esempio, il figlio di un emigrato italiano nato in Argentina è cittadino italiano per il nostro ordinamento - jus sanguinis, - mentre è cittadino argentino per l ordinamento di quello Stato - jus soli -. Di solito, però, questa situazione si risolve nel momento in cui il soggetto è chiamato ad esercitare alcuni diritti civili o politici in uno dei due Paesi (o a sottostarne ai doveri), poiché molti ordinamenti collegano all esercizio di diritti in altri Stati la perdita della cittadinanza. - apolidia: quando una persona perde la propria cittadinanza senza acquisirne nessun altra.per quanto attiene alla cittadinanza italiana, occorre fare riferimento alla legge 5 febbraio 1992, n 91 che ha abrogato le precedenti leggi in materia (in particolare la l n 555, la l n 123 e la l n 180). Alla luce delle nuove norme, quindi, è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini, nonché chi è nato sul territorio della Repubblica, nel caso in cui entrambi i genitori siano ignoti o apolidi. Anche il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale di filiazione determinano la cittadinanza del figlio minorenne; se il figlio riconosciuto è maggiorenne, questo conserva la propria cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza e la conserva anche in caso di revoca dell adozione. Se la revoca riguarda un maggiorenne, questo può rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa. Lo straniero o l apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado (nonni) sono stati cittadini per nascita, diventa cittadino: - se presta servizio militare per lo Stato italiano; - se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano; - se, al raggiungimento della maggiore età, risiede da almeno due anni nel territorio della Repubblica. Anche lo straniero nato in Italia e che vi abbia risieduto ininterrottamente fino alla maggiore età diviene cittadino, se ne fa richiesta entro un anno.il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza se risiede da almeno sei mesi prima del matrimonio nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio. Non può acquistare la cittadinanza italiana chi viene condannato per delitti contro la personalità internazionale od interna dello Stato o per delitti non colposi per i quali la legge preveda una pena non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione. La cittadinanza italiana può essere, altresì, concessa, con Decreto del Presidente della Repubblica (DPR), su proposta del Ministro dell interno: - allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede sul territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all adozione; - allo straniero che ha prestato servizio, anche all estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; - all apolide che risiede da almeno cinque anni sul territorio della Repubblica; - al cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea, se risiede da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica; - allo straniero che risiede da almeno dieci anni sul territorio della Repubblica. Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare qualora stabilisca la residenza all estero. Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico o prestando servizio militare per uno Stato estero, non ottempera all intimazione che il Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l impiego o il servizio militare. L apolide che risiede sul territorio della Repubblica è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all esercizio dei diritti civili ed agli obblighi del servizio militare. Lo stesso vale per lo straniero al quale venga riconosciuto dallo Stato italiano lo status di rifugiato, con esclusione, però, degli obblighi inerenti al servizio militare. 6

8 Infine, il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi dello Stato. b. Territorio: E la sede su cui è organizzata la comunità statale e che costituisce l elemento spaziale o materiale dello Stato. Esso comprende: - la terraferma, delimitata da confini naturali (le coste) o convenzionali (stabiliti da trattati internazionali); - il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante ed il mare territoriale (solo, però, fino a dove possono essere fatti valere interessi concreti degli Stati). Per quanto riguarda il mare territoriale, cioè la fascia di mare costiero entro cui si esercita la sovranità dello Stato, bisogna ammettere che ogni Stato ne prevede una estensione diversa: di recente si è affermata una norma che fissa il limite esterno del mare territoriale ad una distanza massima di dodici miglia. Agli effetti del territorio si possono, inoltre, riscontrare situazioni particolari, che prendono il nome di extraterritorialità e di ultraterritorialità. Le prime sono caratterizzate dalla sottrazione di parti del territorio di uno Stato all esercizio pieno dei poteri che ad esso spetterebbero (ad es., le ambasciate); le seconde, invece, sono rappresentate dalle navi e dagli aerei mercantili che, se viaggianti in alto mare o sul cielo su di esso soprastante, sono considerati a tutti gli effetti sul territorio nazionale (ha vigore, cioè, la c.d. legge di bandiera ); ma non così se si trovano nelle acque territoriali o sul cielo soprastante di un altro Stato. Invece, le navi e gli aerei militari, dovunque si trovino, sono sempre considerati, a tutti gli effetti, territorio nazionale. c. Sovranità Indica un modo di essere del potere statale e presenta due aspetti fondamentali: - sovranità esterna, che riguarda i rapporti di uno Stato con gli altri Stati e che consiste nella sua indipendenza da qualsiasi autorità statale straniera (in caso contrario, non si potrebbe più parlare di Stato, bensì di colonia ); - sovranità interna, che riguarda i rapporti di supremazia nei confronti di tutti coloro che risiedono nel suo territorio. Fatte queste necessarie premesse, possiamo ora comprendere fino in fondo il contenuto dell art. 1 della Costituzione italiana, il quale, dopo avere dichiarato la forma repubblicana democratica dello Stato, afferma che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Tale dichiarazione di appartenenza della sovranità al popolo, è la logica conseguenza della forma democratica dello Stato e sta a significare che l esercizio dei poteri più elevati è attribuita in modo ineliminabile al popolo, così che questo non ne possa mai venire spogliato. 3. TIPI DI STATO E FORME DI GOVERNO Gli Stati possono essere classificati in base alle loro caratteristiche ed a taluni comportamenti che essi prevalentemente assumono.abbiamo, così, i seguenti tipi di Stato: - Stato democratico, nel quale la potestà d impero viene gestita dal popolo, attraverso rappresentanti liberamente scelti: si parla giustamente, a questo proposito, di democrazia rappresentativa; 7

9 - Stato autoritario, caratterizzato da un Governo che esercita, nei confronti degli altri organi costituzionali, una supremazia più o meno marcata. In questo tipo di Stato lo spazio riservato ai cittadini è alquanto ristretto; - Stato totalitario, nel quale si realizza l ingerenza dei pubblici poteri in tutti i settori della vita associata, dall economia alla cultura: a permeare di sé queste strutture è l ideologia dell unico partito al potere. Sotto il profilo della sua struttura, uno Stato può essere unitario o composto (federale): - Stato unitario, il quale, pur rispettando le autonomie locali e le comunità intermedie, risulta composto da un solo popolo, un solo territorio ed un solo ordinamento giuridico. - Stato composto o federale, che si ha quando il territorio dello Stato si divide in più Stati membri, ciascuno con larghi margini di autonomia, i quali conservano una certa sovranità, anche se questa è limitata da quella che fa capo allo Stato federale centrale, al quale spettano alcuni compiti esclusivi, come quello di intrattenere le relazioni con gli altri Stati, organizzare le Forze Armate, ecc.. Il Governo, che é il modo con il quale viene esercitata l autorità all interno di uno Stato, si può esprimere, a sua volta, in diverse forme, che sono: - MONARCHIA, nella quale l autorità sovrana spetta ad una sola persona, il Re. A sua volta essa può essere:. assoluta, se tutti i poteri spettano al Re, il quale viene ad essere, quindi, sciolto ( absolutus ) da ogni vincolo con gli altri organi;. costituzionale, se la potestà di governo è esercitata dal Re, però entro i limiti della Costituzione ed in nome del popolo, secondo il principio della separazione dei poteri. - REPUBBLICA, quando il Capo dello stato è eletto, dura in carica un limitato numero di anni e i suoi poteri derivano dal popolo. Si distinguono varie forme di Repubblica:. Repubblica parlamentare, in cui il Presidente è organo diverso dal Capo del Governo ed i Ministri rispondono del loro operato al Parlamento.. Repubblica presidenziale, in cui il Presidente è anche Capo del Governo ed i Ministri rispondono a lui del loro operato; il parlamento limita il suo ruolo all esercizio della funzione legislativa.. Repubblica direttoriale, in cui il Governo è scelto direttamente dal Parlamento, del quale costituisce un organo inferiore (ad es. la Svizzera). Questo Governo (direttorio) resta al potere per tutto il periodo di vita del Parlamento (legislatura).. Repubblica popolare, che rappresenta l attuazione delle ideologie comuniste di Marx ed Engels, attuate, in varie forme, da Lenin e da Mao. I caratteri di questa repubblica sono l unicità di partito (partito comunista), la stretta connessione dell attività politica con quella economica e sociale, la scarsa attuazione della divisione dei poteri e la forte burocratizzazione del sistema. Comunque, ammesse tutte queste distinzioni, si può affermare che la caratteristica della quasi totalità degli Stati moderni è quella di essere uno Stato di diritto. Questa concezione di Stato si contrappone, in particolare, a quella di Stato patrimoniale (concezione tramontata con il feudalesimo, in cui sia il popolo che il territorio venivano considerati di proprietà del sovrano, il quale poteva disporne a suo piacimento) e di Stato di polizia (concezione abolita dalla Rivoluzione francese e secondo la quale il Re esercitava i suoi poteri non al solo scopo di realizzare i propri interessi, ma nell interesse stesso del popolo, cui peraltro non veniva riconosciuta possibilità alcuna di partecipare alla vita politica dello Stato). Stato di diritto, invece, si ha quando il popolo prende parte attiva alla gestione del potere, attraverso rappresentanti liberamente scelti mediante elezioni. In questo Stato, inoltre, vengono riconosciuti al cittadino diritti politici e diritti civici, e lo Stato è tenuto ad osservare le leggi non meno dei cittadini, ai quali viene riconosciuto il diritto di agire nei suoi confronti, qualora esso dovesse ledere un loro diritto o un loro interesse. Fatte queste distinzioni, siamo ora in grado di esaminare e comprendere i caratteri dell Italia che sono, del resto, tipici di uno Stato moderno. Lo Stato italiano, oltre che parlamentare, è costituzionale, repubblicano, democratico, 8

10 rappresentativo, unitario, di diritto, pluripartitico, aconfessionale.come Stato costituzionale, esso è retto da una Costituzione scritta che ne stabilisce la forma repubblicana. Vige il principio della pluralità degli organi costituzionali, secondo cui la volontà dello Stato è attuata da più organi (Parlamento, Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Governo, Magistratura) ed il principio della separazione dei poteri, secondo cui i tre poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) sono indipendenti l uno dall altro e sono esercitati da organi diversi (Parlamento, Governo e Magistratura).Come Stato repubblicano, il Presidente della Repubblica viene eletto dai rappresentanti del popolo e dura in carica sette anni, a differenza di quanto avviene nelle Monarchie, nelle quali il capo dello Stato è il Re, che deriva la propria carica da fatto ereditario, carica che poi a sua volta trasmette agli eredi. Lo Stato italiano è democratico, perché la sovranità appartiene al popolo, che la esercita, attraverso il principio rappresentativo, a mezzo dei suoi rappresentanti eletti. Ciò significa che tutti gli organi dello Stato agiscono in nome del popolo. Accanto a questa forma di democrazia indiretta (perché il potere è esercitato da rappresentanti del popolo), vi sono alcune forme di democrazia diretta (referendum, proposte di legge di iniziativa popolare, ecc.), con le quali il popolo partecipa direttamente all esercizio della funzioni pubbliche. Lo Stato italiano è uno Stato unitario, perché gli organi di Governo sono unici per tutto lo Stato, a differenza delle Confederazioni (ad es. gli U.S.A.), nelle quali solo alcuni organi fondamentali sono comuni. Il carattere unitario del nostro ordinamento non toglie, tuttavia, che la nostra Costituzione abbia previsto le Regioni con larghi poteri legislativi ed amministrativi. Lo Stato italiano è infine, uno Stato di diritto, in cui i rapporti tra Stato e cittadini sono regolati da leggi obbligatorie sia per i cittadini e sia per lo Stato, il quale riconosce ai cittadini diritti soggettivi privati e diritti soggettivi pubblici. Da ultimo, lo Stato italiano è pluripartitico (perché consente la formazione e la coesistenza di più partiti politici, con libertà di orientamenti ideologici) e aconfessionale (nel senso che non fa discriminazione tra i cittadini rispetto alla loro religione, ammettendo la piena libertà di culto). 9

11 CAPITOLO 2 DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA Al suo inizio, lo stato italiano fu retto dallo Statuto fondamentale del Regno, concesso il 4 marzo 1848 dal re Carlo Alberto per il regno di Sardegna e di Piemonte e divenuto legge fondamentale del Regno d Italia all atto della sua proclamazione con la legge 17 marzo Formalmente in vigore fino all emanazione del DLG. 25 giugno 1944, n 151 con il quale fu deciso di convocare un assemblea costituente per dare allo Stato italiano una nuova costituzione, lo Statuto albertino assicurò in un primo periodo stabilità costituzionale, sviluppo e potenziamento delle istituzioni libere e rappresentative. In questo periodo venne instaurata la forma di governo parlamentare, le istituzioni a base democratica si svilupparono, la prevalenza del potere esecutivo sul potere legislativo fu contenuta e corretta, i diritti di libertà dei cittadini si allargarono e si consolidarono. L assetto costituzionale che lo Statuto albertino garantiva era, in sintesi, il seguente: - il Paese era retto da un governo monarchico-rappresentativo. La Corona era l organo supremo dello Stato ed il re, come titolare della Corona, concentrava nella sua persona i fondamentali poteri dello Stato. A lui solo spettava il potere esecutivo; da lui emanava la giustizia, che era amministrata in suo nome da giudici che egli stesso istituiva; a lui solo spettava il potere di grazia e di commutazione delle pene; egli partecipava alla funzione legislativa con l iniziativa, la sanzione e la promulgazione delle leggi. Il re costituiva e scioglieva il governo con la nomina e la revoca dei ministri; convocava i collegi elettorali per la formazione della Camera dei deputati e formava la Camera alta con la nomina dei senatori; convocava le due Camere ed aveva il potere di scioglimento della Camera dei deputati; di entrambe le Camere poteva chiudere o prorogare le sessioni. Al re spettavano anche la nomina e la revoca di tutte le cariche dello Stato, la formazione dei decreti e dei regolamenti per l esecuzione delle leggi, il comando delle Forze Armate, il conferimento delle onorificenze e dei titoli nobiliari, la dichiarazione di guerra e la stipulazione dei trattati di pace, di alleanza e di commercio. Il sovrano godeva di speciali prerogative; non era responsabile per gli atti compiuti nell esercizio delle sue funzioni, mentre anche la responsabilità penale e la capacità processuale ricevevano una particolare tutela; - benché lo Statuto adottasse come forma di governo la monarchia costituzionale, fin dall inizio fu accolta la forma del governo parlamentare, per cui il re procedette sempre alla nomina e revoca dei ministri d accordo con la maggioranza della Camera elettiva (dei deputati) (tale prassi venne meno solo nel 1849 con il proclama di Moncalieri e nel 1867, con il governo Menabrea); 10

12 - la funzione legislativa era attribuita a due Camere: il Senato e la Camera dei deputati. Il primo, composto da membri di diritto (principi maschi della famiglia reale) e membri nominati a vita dal re, era espressione dell autorità regia, mentre la seconda Camera era composta da deputati eletti dai collegi elettorali, evolvendo gradatamente da un sistema di suffragio ristretto fino al sistema del suffragio universale (però, solamente maschile!); - i diritti individuali di libertà furono ampiamente riconosciuti: lo Statuto proclamava solennemente la libertà personale, la libertà di stampa, la libertà religiosa, l inviolabilità della proprietà, la libertà di riunione e di associazione ed il principio di uguaglianza. Il periodo di crisi dello Statuto albertino va dall avvento alla caduta del regime fascista, cioè dal 28 ottobre 1922 al 25 luglio 1943; in tale periodo, sebbene non abrogato e formalmente in vigore grazie al suo carattere di costituzione flessibile, lo Statuto albertino fu dal regime fascista profondamente modificato soprattutto per quanto atteneva alle competenze regie. Anche il sistema parlamentare fu del tutto ripudiato con la legge 24 dicembre 1925, n 2263 e soprattutto con la legge 3 dicembre 1928, n 2693, sull ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo. Nel nuovo sistema di governo, la determinazione dell indirizzo politico generale dello Stato spettava unicamente al Capo del Governo, elevato al rango costituzionale di organo preminente con responsabilità soltanto nei confronti del sovrano. La Camera elettiva, trasformata in Camera dei fasci e delle corporazioni, perse il suo carattere rappresentativo, perché non più formata attraverso libere elezioni e divenne un organo ausiliario del governo (legge 19 gennaio 1939, n 129). Le tradizionali libertà civili e politiche furono limitate o soppresse ed al posto della pluralità dei partiti fu stabilito il regime del partito unico. In questo modo lo Stato democratico, liberale e parlamentare si trasformò in Stato totalitario, con la dittatura personale del Capo del governo. Il periodo che va dalla caduta del fascismo (25 luglio 1943) alla convocazione dell Assemblea costituente (25 giugno 1946) è caratterizzato da momenti di grande drammaticità. Sotto il profilo costituzionale, i momenti più notevoli di tale periodo furono: - il trasferimento della capitale, in seguito all armistizio dell 8 settembre 1943, prima a Brindisi e poi a Salerno; - l instaurazione di fatto della cosiddetta Repubblica Sociale Italiana (di Salò); - il conferimento dei poteri regi al principe ereditario Umberto di Savoia, nominato luogotenente generale del Re; - l emanazione del già citato d.l. luog. 25 luglio 1944, n 151, con cui si decise di affidare ad un Assemblea costituente, eletta dal popolo italiano a suffragio universale diretto e segreto, il compito di scrivere una nuova Costituzione; - la decisione con la quale si stabilì che contemporaneamente alle elezioni per l Assemblea costituente il popolo sarebbe stato chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (repubblica o monarchia?). - l abdicazione del Re, avvenuta il 9 maggio 1946, a seguito della quale il luogotenente Umberto di Savoia diventava re con il nome di Umberto II; - lo svolgimento della consultazione popolare per decidere la forma istituzionale da dare all Italia e per l elezione dei deputati della Costituente (556 membri), con il compito di redigere la nuova carta costituzionale (2 giugno 1946). Gli aspetti salienti delle votazioni del 2 giugno 1946 si possono così riassumere: - soppressione della monarchia, che ebbe voti, contro i voti a favore della repubblica (i voti non validi furono ); - le votazioni si svolsero a suffragio universale : infatti, per la prima volta il diritto di voto fu riconosciuto anche alle donne; - gli elettori si recarono numerosissimi alle urne (l 89,1% degli aventi diritto: cioè, votarono italiani su elettori). Alla proclamazione dei risultati del referendum seguirono la partenza di Umberto II per l esilio il 13 giugno (per Cascais, in Portogallo) e l insediamento del Capo provvisorio dello Stato, on. Enrico De Nicola, al quale De Gasperi trasmise i poteri di Presidente della Repubblica, il 1 luglio dello stesso anno. 11

13 Il 15 luglio 1946 l Assemblea costituente deliberò di conferire l incarico di elaborare il progetto della nuova costituzione repubblicana ad una commissione ristretta di 75 deputati: tale progetto fu presentato il 31 gennaio 1947 all Assemblea che iniziò immediatamente il dibattito sui vari articoli. Finalmente, il 22 dicembre 1947 si ebbe l approvazione della costituzione nella sua redazione definitiva, cui seguì dopo 5 giorni ( ) la promulgazione da parte di De Nicola: nello stesso giorno la costituzione fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ed entrò in vigore il 1 gennaio La nuova carta costituzionale, a differenza dello statuto, che fu concesso dal sovrano ( octroyé ), è stata elaborata da un assemblea rappresentativa eletta dal popolo ed è l espressione di convergenza di idee delle diverse forze politiche della società italiana di quei tempi. L intento principale dei costituenti fu che il nuovo Stato avrebbe dovuto essere democratico, libero e parlamentare e perciò nel primo articolo è solennemente proclamato che l Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro ed è detto esplicitamente che la sovranità appartiene al popolo, il quale, però, la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione: ciò significa che lo Stato italiano è retto secondo i principi dello stato di diritto. Affermate le esigenze personalistiche ed egualitarie (artt. 2 e 3) e proclamati i principi del decentramento amministrativo e dell autonomia (art. 5) la carta dichiara nell art. 7 quali sono i principi regolatori dei rapporti tra Stato italiano e la Chiesa cattolica. Affermato il concetto della sovranità popolare, il testo passa ad inquadrare la posizione dello Stato italiano nel campo internazionale e nell art. 10 viene proclamato il primato dell ordinamento internazionale su quello interno, disponendo l automatico adeguamento delle norme di diritto interno a quelle di diritto internazionale generalmente riconosciute : qui vanno segnalate le due grandi direttive di ispirazione democratica poste dal testo. La prima proclama il ripudio della guerra e di aggressione e della guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali; mentre la seconda auspica la formazione di un ordine internazionale, che sia idoneo ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni. Ai principi fondamentali (artt.1-12) fanno seguito la prima parte (artt.13-54) sulla posizione giuridica dell individuo nei confronti dello Stato (diritti e doveri dei cittadini) e la seconda parte (artt ) che stabilisce l organizzazione ed il funzionamento degli organi dello stato, secondo i principi anzidetti. Infine, un cenno particolare merita l art. 139, il quale chiude il testo della Costituzione: secondo questo articolo, la forma repubblicana dello Stato non può essere oggetto di revisione costituzionale. Ciò significa che il mutamento della forma di governo può avvenire solamente in via di fatto, facendo ricorso, cioè, a procedimenti extralegali (ad. es. un colpo di Stato). 12

14 LA COSTITUZIONE PRINCIPI FONDAMENTALI (Artt. 1-12) PARTE I - DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO (Artt ) Titolo I Titolo II Titolo III Titolo IV Rapporti civili Rapporti etico-sociali Rapporti economici Rapporti politici PARTE II - ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA (Artt ) Titolo I Il Parlamento Sez. I Sez. II Le Camere La formazione delle leggi Titolo II Il Presidente della Repubblica Sez. I Il Consiglio dei Ministri Titolo III Il Governo Sez. II La pubblica amministrazione Sez. III Gli organi ausiliari Titolo IV La Magistratura Sez. I Sez. II Ordinamento giurisdizionale Norme sulla giurisdizione Titolo V Le Regioni, le Province, i Comuni Sez. I La Corte Costituzionale Titolo VI Garanzie costituzionali Sez. II Revisione della Costituzione Leggi costituzionali 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 13

15 SCHEMA DI PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE Art. 138 Costituzione Iniziativa legislativa Prima approvazione Camera A Camera B Intervallo di tre mesi Seconda approvazione Camera A Camera B Caso A Nelle due seconde approvazioni si è raggiunta la maggioranza dei 2/3 dei componenti delle Camere Caso B Nelle due seconde approvazioni si è raggiunta solo la maggioranza assoluta Promulgazione e pubblicazione della legge Promulgazione sospesa per tre mesi durante i quali possibilità di richiesta di referendum Il referendum non è richiesto Il referendum è richiesto Legge approvata dalla maggioranza dei voti validi 14

16 CAPITOLO 3 DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI Come la quasi totalità delle costituzioni moderne; anche la nostra è di tipo lungo, nel senso che, oltre a regolamentare l organizzazione dello Stato, stabilisce anche quali sono i principi di libertà e di autonomia del cittadino nei suoi rapporti con lo Stato stesso: in particolare, le costituzioni moderne hanno la caratteristica comune di considerare i diritti umani come diritti innati dell uomo, inalienabili ed imprescrittibili. Da questo punto di vista possiamo, con legittimo orgoglio, affermare che la costituzione italiana è fra quelle che dedica ad essi più spazio, contemplandoli tutti, a vario titolo, nei primi 54 articoli, che possiamo in questo modo suddividere: - Principi Fondamentali (artt ) - Rapporti Civili (artt ) - Rapporti Etico-sociali (artt ) - Rapporti Economici (artt ) - Rapporti Politici (artt ) 1. PRINCIPI FONDAMENTALI Di questi, assai importanti risultano essere l art. 2, con il quale la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell uomo e sancisce il dovere della solidarietà, non solo politica ed economica, ma soprattutto sociale, intendendo questa come dovere morale ; e l art. 3, secondo il quale tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L affermazione del principio di uguaglianza significa, anzitutto, parità di tutti i cittadini di fronte alla legge; ma, in secondo luogo, esso deve essere integrato anche con il riconosciuto obbligo dello Stato italiano (questo concetto si evince dalla lettura del 2 comma dell art. 3) di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effettiva partecipazione di tutti all organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo compito di rimuovere le disuguaglianze di fatto fra i cittadini è affidato, sì, al legislatore, ma la costituzione stessa contiene disposizioni dirette al medesimo scopo: tali, ad es., l obbligo posto al legislatore di assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio (art. 24); o il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34); oppure ancora l introduzione del criterio della progressività del sistema tributario (art. 53). 15

17 2. RAPPORTI CIVILI Certamente, fra questi, la maggiore importanza va attribuita a quelli che comunemente vengono chiamati i diritti di libertà, il principale dei quali è, senza dubbio, il diritto di libertà personale, che costituisce l oggetto esclusivo dell Art. 13. Esso prevede che non è ammessa nessuna forma di detenzione, ispezione o perquisizione, né altra restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall autorità e nei soli casi e modi previsti dalla legge. Il nuovo codice di procedura penale, emanato nel 1988, ha ancora di più garantita la libertà personale dell imputato, limitando al pubblico ministero il potere di emettere ordini di cattura; in altre parole, adesso è competenza esclusiva del giudice istruttore l emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Comunque, ma solo in casi eccezionali (ad es. in flagranza di reato), naturalmente indicati in modo tassativo dalla legge, le autorità di polizia giudiziaria possono adottare provvedimenti provvisori restrittivi della libertà personale: tali provvedimenti devono essere comunicati entro 48 ore all autorità giudiziaria, cui spetta il potere di convalidarli entro le successive 48 ore. Fanno parte del sistema di garanzie della libertà personale altri diritti previsti, oltre che nell art. 13, anche in altri articoli della nostra costituzione, e precisamente: - il diritto alla difesa in ogni stato e grado del procedimento (art. 24); - il divieto di far consistere le pene in trattamenti contrari al senso di umanità (art. 27); - il diritto a non essere punito se non in forza di una legge in vigore prima del fatto compiuto (principio della irretroattività della legge penale ) (art. 25). Infine, ricordiamo che l imputato ha il diritto di ricorrere al cosiddetto tribunale della libertà contro l ordinanza che ha disposto una misura coercitiva (art. 309 c.p.p.). Ad ulteriore tutela del diritto di libertà personale, sono previsti altri diritti, che qui di seguito brevemente accenniamo, essendo i medesimi di fondamentale importanza. a. Libertà di domicilio (art. 14) Il domicilio, da tenere distinto dalla dimora e dalla residenza, è il luogo cui fanno capo tutti o parte degli affari di una determinata persona (sia essa fisica o giuridica). Per domicilio si deve intendere anche qualunque altro luogo in cui una persona riesca ad isolarsi dal mondo esterno (ad es., una camera d albergo, una tenda, una roulotte, ecc.). Da ultimo, è bene ricordare che la libertà di domicilio tutela anche la cosiddetta privacy (a questo proposito giustamente si può parlare di diritto alla riservatezza ). b. Libertà e segretezza della corrispondenza (art. 15) : Qui, per corrispondenza si deve intendere sia quella epistolare e sia quella telegrafica e telefonica. Le limitazioni a tale libertà possono avvenire mediante il sequestro e la intercettazione telefonica, ma questi provvedimenti devono essere disposti solo dall autorità giudiziaria. c. Libertà di circolazione e soggiorno (art. 16): Questo significa che ogni cittadino può fissare il proprio domicilio o la propria residenza (o anche la sola dimora) in qualsiasi parte del territorio nazionale. Limitazioni di tale libertà, in generale, possono essere disposte per motivi di sanità (si pensi allo scoppio di un epidemia, che renda necessaria la creazione di un cordone sanitario attorno alla zona colpita) o di sicurezza (si pensi al caso di persone giudicate pericolose a causa delle loro attività illecite, le quali vengano allontanate dal loro comune di residenza, inibendo loro di tornarvi per un certo periodo di tempo). Questo stesso articolo, infine, garantisce anche la libertà di espatrio. 16

18 d. Libertà di riunione (art. 17) Per riunione si intende un raggruppamento temporaneo (ad es. un comizio, una processione), non occasionale (altrimenti si avrebbe un assembramento ), che può avvenire in luogo privato (un abitazione, un circolo ) o in un luogo aperto al pubblico (un cinema, un teatro) oppure in un luogo pubblico (una piazza, una strada). Solo se le riunioni si svolgono in luogo pubblico la legge prevede che sia dato preavviso al questore almeno tre giorni prima. L autorità di pubblica sicurezza, comunque, può vietare che una riunione in luogo pubblico si svolga, se esistono fondati motivi di turbamento dell ordine pubblico. e. Libertà di associazione (art. 18) La associazione si differenzia dalla riunione per la sua durevolezza, essendo caratterizzata da una stabile organizzazione e dalla esistenza di un vincolo permanente fra gli associati (ad es. un partito politico). Sono però vietate: - le associazioni segrete, cioè quelle che tengono segreti i propri soci, le cariche sociali, le finalità, ecc., ed i cui statuti comportano per gli iscritti l obbligo di segretezza sull esistenza e sull attività dell associazione stessa. - le associazioni a carattere militare, come, ad es., potrebbero essere quelle che adottassero uniformi per i loro iscritti. f. Libertà di religione (art. 19) Ogni cittadino può professare liberamente la propria fede religiosa: questo significa che ognuno può compiere gli atti di culto prescritti dalla confessione in cui crede, sia in privato che in pubblico: unico limite in materia è che tali atti non siano contrari al buon costume o all ordine pubblico. La materia religiosa è trattata dalla nostra costituzione in più articoli (3, 7, 8, 19, 20), tutti, comunque, tendenti a sancire l uguaglianza fra cittadini professanti religioni diverse. In particolare, è da segnalare l art. 8, che proclama l uguaglianza di fronte alla legge di tutte le religioni: questo articolo costituisce un indubbio progresso rispetto allo statuto albertino, per il quale le confessioni diverse dalla cattolica erano semplicemente tollerate (art. 1 st.). g. Libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) Questa libertà rappresenta un ampio riconoscimento di un diritto fondamentale per la democrazia, comprendente tutti i mezzi con i quali si può manifestare il proprio pensiero, e cioè: la parola, lo scritto, la radio, la televisione, lo spettacolo. Naturalmente, la tutela è rivolta non alla libertà di pensare, ma a quella di comunicare il proprio pensiero, di interloquire nell opinione altrui, di influire sull opinione pubblica. Tale diritto, tuttavia, incontra diversi limiti, come ad es., la riservatezza e l onorabilità della persona, il buon costume, il segreto giudiziario, l apologia di reato. Uno dei mezzi più importanti di manifestazione del pensiero, oltre alla radiodiffusione, è certamente la stampa. L art. 21 ora in esame esclude ogni autorizzazione preventiva ed ogni forma di censura (che è un autorizzazione successiva), prevedendo, però, la facoltà di adottare mezzi repressivi contro la stampa che offenda il buon costume. Quindi, a ben guardare, la libertà di stampa non è assoluta, incontrando essa numerosi limiti, soprattutto di carattere penale (si pensi, ad es. alla particolare responsabilità del direttore responsabile di un quotidiano, il quale ha l obbligo di esercitare una continua vigilanza, affinché tali limiti non siano violati). 17

19 3. RAPPORTI ETICO-SOCIALI In questo tipo di rapporti sono compresi i diritti riguardanti la famiglia (intesa come società naturale fondata sul matrimonio), la scuola (che si affianca alla famiglia nella formazione della personalità dell individuo) e la salute dell uomo (essendo interesse primario della società assicurare la salute psicofisica dei suoi membri). Per quanto concerne la famiglia (artt.. 29, 30, 31), la costituzione tutela la libertà di scelta del proprio coniuge, l uguaglianza morale e giuridica dei coniugi e l unità familiare, riconoscendo, in particolare, il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, nonché il diritto alla procreazione cosciente e responsabile. Alla materia dell istruzione sono dedicati gli artt. 33 e 34, i quali dettano i seguenti principi generali: - libertà di insegnamento; - libertà di istituzione di scuole da parte di enti pubblici e privati; - libero accesso all istruzione scolastica, senza alcuna discriminazione; - obbligatorietà e gratuità dell istruzione dell obbligo; - diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli. In particolare, la libertà di insegnamento impone allo Stato di rispettare la personalità del docente, il quale non deve essere un funzionario controllato dallo Stato. Però, alla libertà di insegnamento si contrappone, giustamente, la libertà di apprendimento dello studente, per la quale l insegnante deve rispettare la coscienza morale e civile dell alunno. Infine, ricordiamo che il diritto allo studio è stato rivendicato anche dai lavoratori, che con i contratti nazionali di lavoro hanno ottenuto il diritto a 150 ore retribuite dalle aziende, da dedicarsi al conseguimento di titoli di licenza elementare e media. In seguito, le 150 ore sono state portate a 350, per il conseguimento da parte dei lavoratori anche di diplomi di scuola media superiore. La salute dell individuo, da ultimo, è tutelata dall art. 32 della costituzione. Recentemente, per dare pratica attuazione al precetto sancito dal citato articolo, la legge n 833/78 ha creato il Servizio Sanitario Nazionale, i cui obiettivi e finalità tendono, in particolare, a prevenire le malattie e gli infortuni, a riabilitare gli invalidi, a salvaguardare l ambiente naturale, a disciplinare l informazione scientifica ed il commercio dei farmaci. Attualmente, le funzioni del S.S.N. sono ripartite fra lo Stato (che si avvale della collaborazione del Consiglio Sanitario Nazionale, dell Istituto Superiore di Sanità, del Prefetto e del Sindaco, nella sua qualità di ufficiale del governo), le Regioni, le Province ed i Comuni. Perno di tutto il sistema sanitario sono le Unità Sanitarie Locali (USL), esistenti su tutto il territorio nazionale. Esse sono in totale più di 600 e tutte le strutture esistenti, dagli ospedali ai posti di pronto soccorso, devono lavorare sotto il controllo ed il coordinamento delle USL. L unità sanitaria locale opera anche nella scuola e nel mondo del lavoro, servendosi di organi già esistenti: un ruolo importante di prevenzione e di educazione sanitaria svolgono anche i Consultori familiari. 4. RAPPORTI ECONOMICI Questi rapporti riguardano la disciplina di tutte le attività lavorative, sia subordinate che autonome, e tutti i diritti inerenti l organizzazione previdenziale ed assistenziale del lavoratore. Essendo la nostra repubblica fondata sul lavoro, questo significa che tutta la legislatura deve provvedere, in primo luogo, ad assicurare lavoro a tutti; quindi, ad evitare che il lavoro diventi uno sfruttamento; infine, ad evitare che il lavoro sia un attività pericolosa. Ed infatti, proprio in quest ottica sono state con il tempo emanate varie leggi per la tutela del lavoro, fra le quali meritano di essere ricordate: lo Statuto dei lavoratori; la legge a favore delle lavoratrici madri; la legge sul lavoro minorile ; la legge sulla parità della donna sul 18

20 lavoro; il complesso delle leggi sulla previdenza e sulla assistenza dei lavoratori in caso di malattia, infortunio, vecchiaia. Molto importanti sono anche gli artt. 39 e 40, i quali prevedono la libertà di organizzazione sindacale ed il diritto di sciopero. Per quanto riguarda il primo dei suddetti articoli, è degno di rilievo il fatto che i sindacati hanno come loro compito principale quello di stipulare con i datori di lavoro contratti collettivi, che indicano le condizioni minime che devono essere garantite a ciascun lavoratore di un determinato settore produttivo. Per quanto riguarda l art. 40, si è voluto riconoscere ai lavoratori la possibilità di protestare contro trattamenti cattivi, che si vogliano migliorare. 5. RAPPORTI POLITICI Negli artt vengono trattati i diritti propri dei sistemi democratici, quali il voto, il suffragio universale, la democrazia diretta, i tipi di elettorato, ecc. Noi comunque, tratteremo più o meno ampiamente di tutti questi diritti man mano che li incontreremo nel prosieguo della nostra esposizione. 6. DOVERI DEL CITTADINO A chiusura di questo capitolo faremo un cenno agli articoli 52, 53 e 54 della Costituzione, i quali prevedono una serie di doveri pubblici, che interessano tutti coloro che vivono nello Stato e che sono stabiliti senza tener conto di alcuna distinzione di sesso, razza o altro. L art. 52 stabilisce che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e che il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. A questo proposito è opportuno rammentare che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la difesa della Patria rappresenta un dovere collocato al di sopra di tutti gli altri, mentre il servizio militare, nel quale i cittadini non esauriscono il sacro dovere della difesa della Patria, rappresenta un servizio che può essere adempiuto anche attraverso la prestazione di attività di impegno sociale, non armate. Proprio recependo tale indirizzo, il legislatore ha emanato nel 1972 la legge n 772 (in parte modificata da successivi provvedimenti), che ha riconosciuto la figura dell obiettore di coscienza e con la quale è stato accolto nel nostro ordinamento giuridico il concetto secondo cui il dovere di difesa della Patria deve essere prestato indiscriminatamente da tutti i cittadini (senza distinzione di sesso, di età o di altro tipo) con ogni mezzo ritenuto allo scopo necessario, comprese anche le azioni non improntate a violenza o le attività diverse dalla prestazione del servizio militare. L art. 53 stabilisce che tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (in altre parole, viene posto a carico dei singoli il pagamento dei tributi, affinché lo Stato possa fornire ai suoi cittadini tutti i quei servizi che sono indispensabili al buon funzionamento della vita sociale). Infine, l art.54 impone a tutti i cittadini il dovere di essere fedeli alla Repubblica, di osservare la Costituzione e le leggi. 19

21 PRINCIPALI DIRITTI DEL CITTADINO Diritti di libertà o diritti individuali del cittadino in quanto persona fisica in quanto persona spirituale in quanto individuo insieme ad altri individui Personale (art. 13) Di domicilio (art. 14) Di segretezza di corrispondenza (art. 15) Di circolazione e soggiorno (art. 16) Di azione giudiziaria (art. 24) Di adire al giudice naturale (art. 25) Di non estradizione (art. 26) Di opinione (art. 21) Di stampa (art. 21) Di religione (art ) Familiare (art ) Di riunione e associazione (art ) Di iniziativa economica (art. 41) Di proprietà (art. 42) Di voto (art. 48) Di associazione politica (art. 49) Di petizione e iniziativa popolare di leggi (art. 50) Di ammissione agli uffici e alle cariche elettive (art. 51) Di partecipazione del popolo all amministrazione della giustizia (art. 102) Di asilo politico (per stranieri art. 10) Diritti sociali Al lavoro e alla tutela del lavoro (art ) Alla libertà sindacale (art. 39) Allo sciopero (art. 40) All istruzione (art ) Alla tutela della salute pubblica (art. 32) 20

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