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1 CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DI PISA FACOLTA DI FARMACIA E L ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE E DI ATTIVITA DIDATTICHE L Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara, codice fiscale rappresentato da Dr. Gino Girelli nato a Carrara (MS) il autorizzato alla firma del presente atto con delibera del e 1 Università di Pisa, con sede in Pisa, Lungamo Pacinotti n.43-44, codice fiscale n , rappresentata dal Preside della Facoltà di Farmacia Prof. Antonio Lucacchini nato a Castello Cabiaglio (VA) il , autorizzato alla firma del presente atto -quale delegato del Rettore - con delibera del Senato Accademico n.321 del 18/5/1999; premesso che l art. 27 dei D.P.R. 382/80 prevede: I Rettori delle Università possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, su proposta delle facoltà... al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale che l art. 8 comma 1 della Legge 341/90 prevede: Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni che l art. 2 comma 1 (Tabella XXVII - Corso di Laurea in Farmacia) dei D.P.R. 30/6/95 Modificazioni all ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in Farmacia pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/2/96 prevede: La durata del corso di laurea in Farmacia è fissata in cinque anni e comprende un periodo semestrale di tirocinio pratico professionale presso una farmacia aperta al pubblico od ospedaliera che l art. 5-bis dei D.M. 9/9/57 Regolamento, sugli esami di stato di abilitazione all esercizio delle professioni prevede. Agli esami di stato per l esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico che i corsi di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche appartengono alla classe C delle lauree specialistiche in Farmacia e Farmacia Industriale (14/S) e che il D.M. 28/11/2000, negli obiettivi formativi qualificanti prevede: i laureati nei 1

2 corsi di laurea specialistica della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all esercizio della professione di farmacista e i corsi hanno durata di cinque anni, che comprendono un periodo di sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 20 CFU che, la Direttiva 85/432/CEE, ripresa dalla Ministeriale prot. n.438 dei 28/2/2000, prevede: almeno sei mesi di tirocinio presso una farmacia aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico dell ospedale. che la Facoltà di Farmacia è interessata ad esperti appartenenti all Ordine dei Farmacisti per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative che la Facoltà di Farmacia è interessata alla partecipazione degli studenti ad attività di aggiornamento professionale svolte nell ambito dell Ordine dei Farmacisti si conviene e si stipula quanto segue: Art 1 L Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara e l Università di Pisa e per essa la Facoltà di Farmacia, nel reciproco rispetto delle proprie attività istituzionali, concordano la stipula della presente convenzione per consentire agli iscritti dei corsi di laurea e di laurea specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche di svolgere il tirocinio professionale, della durata complessiva dì almeno sei mesi (750 ore pari a 30 CFU), volto a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per l ammissione all esame di stato di abilitazione all esercizio della professione di farmacista. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del regolamento del tirocinio professionale approvato dal Consiglio della Facoltà di Farmacia in data. e agli atti della Facoltà e che pure non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente atto, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia. Art. 2 Le attività pratiche verranno svolte nelle farmacie che avranno aderito alla convenzione (art. 2 del Regolamento), nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia. L attività svolta nell ambito del tirocinio non costituisce premessa per un rapporto dì lavoro fra il tirocinante e la farmacia ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte dei tirocinante. Art. 3 Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolgerà il tirocinio assume il ruolo di tutore di cui all Art. 5 del Regolamento. Art. 4 A membri esperti appartenenti all Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara possono essere affidate funzioni didattiche per lo svolgimento di insegnamenti previsti dai corsi di studio o per attività didattiche integrative a titolo gratuito. 2

3 Art. 5 Gli studenti della Facoltà di Farmacia possono partecipare ad attività di aggiornamento professionale svolte nell ambito dell Ordine dei Farmacisti. Art. 6 Gli studenti della Facoltà di Farmacia sono assicurati dall Università di Pisa con apposita polizza contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. Art. 7 Le parti convengono che, relativamente al presente atto, nessun onere dovrà gravare sul bilancio dell Ordine dei farmacisti della Provincia di Massa Carrara e su quello dell Università di Pisa. Art. 8 Le parti concordano che la presente convenzione potrà essere soggetta a revisione per adeguamento a sopravvenute disposizioni regionali e universitarie. Art. 9 La presente convenzione entra in vigore all atto della firma della stessa e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo revoca di una delle parti interessate da comunicare almeno sei mesi prima della fine dell anno accademico. Art. 10 Le spese di bollo del presente atto gravano sull Ordine dei Farmacisti che se le assume. L atto sarà registrato in caso d uso, ai sensi dell art.4 della Tariffa parte II allegata al D.P.R. n. 131/1986. Letto, approvato e sottoscritto. Pisa, Il Preside della Facoltà di Farmacia dell Università Pisa Prof. Antonio Lucacchini il Presidente dell Ordine dei Farmacisti della Provincia di Massa Carrara Dott. Gino Giarelli 3

4 Art. 1 - Definizione del tirocinio UNIVERSITA DI PISA FACOLTÀ DI FARMACIA TIROCINIO PROFESSIONALE REGOLAMENTO Il tirocinio previsto dall Ordinamento Didattico Nazionale vigente per gli studenti del corso di Laurea Specialistica in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, può essere svolto presso farmacie aperte al pubblico e parzialmente presso farmacie ospedaliere che abbiano aderito alla convenzione di cui al successivo art. 2 o che risultino convenzionate con altre Università. Il tirocinio consiste nella partecipazione dello studente all attività della farmacia ospitante in rapporto alle finalità del tirocinio stesso, definite nel successivo art. 3. Il tirocinio non deve essere motivo di rapporto di lavoro retribuito. né essere comunque sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale; ne sono impedimenti le esigenze in materia assicurativa, le normative sul lavoro e le responsabilità per eventuali danni. Non è considerata remunerazione l eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante. Art. 2 - Rapporti con le farmacie I rapporti con le farmacie sono regolati da apposita convenzione stipulata fra l Università di Pisa, nella persona del Rettore, e l Ordine Professionale della provincia in cui ha sede la farmacia, nella persona del Presidente. Le farmacie che intendono attivare il tirocinio per gli studenti dell Università di Pisa debbono inviare al Presidente dell Ordine dei Farmacisti della provincia di cui fanno parte un atto di adesione alla convenzione, sottoscritto dal titolare o dal direttore della farmacia. E compito dell Ordine competente per territorio predisporre ed aggiornare l elenco delle farmacie convenzionate e curarne la diffusione, ivi inclusa la trasmissione alla Segreteria di Facoltà. Art. 3 - Modalità dì svolgimento del tirocinio. In ottemperanza a quanto stabilito dalla Direttiva 85/432/CEE e ripreso dalla Ministeriale prot. n.438 dei 28/2/2000, il tirocinio deve essere. svolto a tempo pieno per una durata complessiva dì almeno sei mesi (750 ore pari a 30 CFU). 4

5 Il tirocinio ha come obiettivo quello di fornire allo studente le conoscenze necessarie ad un corretto esercizio professionale per quanto attiene a: a) la deontologia professionale; b) la conduzione tecnico amministrativa della farmacia inerente l organizzazione, il disimpegno e lo svolgimento del servizio farmaceutico sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale; c) l acquisto, la detenzione e la dispensazione dei medicinali, con particolare riguardo agli stupefacenti; d) la gestione dei prodotti diversi dai medicinali, a questi affini e comunque convalenza sanitaria; e) La stabilità e la buona conservazione dei farmaci: farmaci scaduti e revocati; f) la preparazione dei medicinali in farmacia; g) L arredo e l organizzazione della farmacia e dei laboratori annessi; h) La fannacia come centro di servizi; il rapporto con il pubblico; l analitica clinica cd i CUP; i) l informazione e l educazione sanitaria della popolazione, finalizzate al corretto uso dei medicinali, alla prevenzione ed alla farmacovigilanza; j) la gestione imprenditoriale della farmacia e gli adempimenti inerenti la disciplina fiscale; k) l utilzzo delle fonti di informazione disponibili nella farmacia o accessibili presso strutture centralizzate; I) L informatica in farmacia: i programmi di comune utilizzazione e quelli di gestione aziendale; banche dati di interesse farmaceutico; m) Ogni argomento professionale divenuto di attualità; Non è consentito affidare al tirocinante compiti che esulino da queste finalità, come pure. in condizioni di autonomia, consentirgli la dispensazione al pubblico dei medicinali. Agli effetti dell art. 14 della legge 30/4/1962 n. 283 e dell art. 37 dei D.P.R. 26/3/1980 n. 327 al tirocinante non possono essere demandate mansioni che comportino il contatto diretto o indiretto con le sostanze alimentari, se non in possesso di libretto sanitario. Il tirocinante deve indossare un cartellino apposito che lo identifichi al pubblico come tirocinante. Il tirocinio deve essere svolto e completato nell arco di non più di ventiquattro mesi. Di norma deve essere effettuato in maniera continuativa. Art. 4 Limitazioni Le farmacie non possono accettare come tirocinanti studenti che siano parenti fino al terzo grado del titolare o del direttore. Art. 5 Tutore Il titolare o direttore della farmacia presso la quale lo studente svolgerà il tirocinio assume il ruolo di tutore. Per tale attività di tutoraggio può essere nominato un delegato del titolare o del direttore a condizione che svolga attività professionale continuativa all interno della farmacia. Il tutore concorda con lo studente l orario giornaliero del tirocinio, le sue variazioni e le modalità pratiche di svolgimento, entro i limiti imposti dal presente regolamento. Inoltre, 5

6 cura. e se ne accerta, che il tirocinio sia svolto in modo appropriato. Alla fine di ogni tirocinio, il tutore deve compilare sul Libretto di frequenza di cui all art 8, un giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto. Art. 6 Referenti della Facoltà Il Consiglio di Facoltà nomina due Referenti della Facoltà scelti tra i docenti appartenenti alla stessa. I Referenti della Facoltà hanno la funzione di coordinare le attività previste nell ambito del tirocinio, e di curare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato. Art. 7 - Domanda di tirocinio La domanda di tirocinio deve essere presentata alla Segreteria della Facoltà di Farmacia dell Università di Pisa, almeno quindici giorni prima della data di inizio prevista. Nella domanda dovrà essere indicato il periodo di tempo durante il quale si intende svolgere il tirocinio e la farmacia prescelta. Qualsiasi variazione dovrà essere autorizzata dal competente Ordine e comunicata per iscritto alla Segreteria della Facoltà. Copia della domanda e di eventuali variazioni deve essere trasmessa, a cura dei tirocinante anche all Ordine professionale competente. Art. 8 - Libretto di frequenza Lo studente, prima di iniziare il tirocinio è tenuto a ritirare presso la Segreteria della Facoltà di Farmacia il Libretto dì frequenza che deve essere compilato e firmato giornalmente con la descrizione della attività svolta. Il Libretto di frequenza deve essere controfirmato giornalmente dal Tutore, che dovrà inoltre, al termine del tirocinio, riportarvi il giudizio complessivo sulla validità del tirocinio svolto. Il competente Ordine, certifica la validità dei tirocinio e trasmette la documentazione (libretto incluso) alla Segreteria della Facoltà che lo trasmetterà al Referente di Facoltà per le opportune verifiche. Art. 9 - Tirocini all estero Lo svolgimento dei tirocinio all estero nell ambito di programmi di scambio con altre Università (Socrates/Erasmus) deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio di Facoltà. Art. I 0- Scadenze Il presente regolamento entra in vigore all atto della firma della convenzione di cui all Art. 2. Art Norme transitorie Nel caso degli studenti del Corso di laurea in Farmacia e dei laureati in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, i tirocini in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere portati a termine secondo il regolamento precedente. 6

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