SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (*)

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1 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 15 settembre 2011 (*) «Unione doganale Dichiarazione in dogana Accettazione di tale dichiarazione da parte dell autorità doganale Invalidazione di una dichiarazione in dogana già accettata Conseguenze sulle misure repressive» Nel procedimento C-138/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell art. 267 TFUE, dall Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con decisione 8 marzo 2010, pervenuta in cancelleria il 15 marzo 2010, nella causa DP grup EOOD contro Direktor na Agentsia «Mitnitsi», LA CORTE (Prima Sezione), composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.-J. Kasel, A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore) e dalla sig.ra M. Berger, giudici, avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all udienza del 17 marzo 2011, considerate le osservazioni presentate: per il Direktor na Agentsia «Mitnitsi», dal sig. V. Tanov nonché dalle sig.re S. Valkova, N. Yotsova e S. Yordanova, in qualità di agenti; per il governo bulgaro, dalla sig.ra E. Petranova e dal sig. T. Ivanov, in qualità di agenti; per il governo ceco, dai sigg. M. Smolek e V. Štencel, in qualità di agenti;

2 per il governo spagnolo, dal sig. M. Muñoz Pérez, in qualità di agente; per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e M. Noort, in qualità di agenti; per la Commissione europea, dalla sig.ra P. Mihaylova e dal sig. B.-R. Killmann, in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell avvocato generale, presentate all udienza del 9 giugno 2011, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull interpretazione degli artt. 4, punto 5, 8, n. 1, primo trattino, 62, 63 e 68 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 20 novembre 2006, n (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»). 2 Tale domanda è stata presentata nell ambito di una controversia pendente tra la DP grup EOOD (in prosieguo: la «DP grup») e il Direktor na Agentsia «Mitnitsi» (direttore dell agenzia delle dogane), avente ad oggetto un ricorso proposto da tale società ai fini dell annullamento di una dichiarazione in dogana presentata per suo conto. Contesto normativo Il codice doganale 3 Il sesto considerando del codice doganale recita come segue: «[C]onsiderando che, tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali». 4 L art. 4 del codice doganale enuncia quanto segue: «Ai fini del presente codice, s intende per:

3 ( ) 5) decisione: qualsiasi atto amministrativo, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare [ed abbia] effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili; con questo termine si intende, tra l altro, un informazione vincolante a norma dell articolo 12; ( ) 17) dichiarazione in dogana: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale; ( )». 5 L art. 59, n. 1, di tale codice dispone quanto segue: «Le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto». 6 L art. 62 del medesimo codice prevede quanto segue: «1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all uopo previsto. Esse devono essere firmate e contenere tutte le indicazioni necessarie per l applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate. 2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate». 7 Ai sensi dell art. 63 del codice doganale: «Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all articolo 62 sono immediatamente accettate dall autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana». 8 L art. 66 di tale codice recita come segue: «1. Su richiesta del dichiarante, l autorità doganale invalida una dichiarazione già accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze

4 particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata. Tuttavia, quando l autorità doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita. 2. Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del comitato. 3. L invalidazione della dichiarazione non pregiudica l applicazione delle disposizioni repressive in vigore». 9 L art. 68 del codice doganale dispone quanto segue: «Per controllare le dichiarazioni da essa accettate, l autorità doganale può procedere: a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L autorità doganale può chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione; b) alla visita delle merci e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito». 10 L art. 71 di tale codice prevede quanto segue: «1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate. 2. Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione». Il regolamento di applicazione 11 Il regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 28 febbraio 2007, n. 214 (GU L 62, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»), prevede, all art. 199, n. 1, quanto segue:

5 «Fatta salva l eventuale applicazione di disposizioni repressive, la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante [comporta assunzione di responsabilità], conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda: l esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione, l autenticità dei documenti acclusi, e l osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in causa al regime considerato». 12 L art. 251 di tale regolamento dispone quanto segue: «In deroga all articolo 66, paragrafo 2, del codice [doganale] la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni: ( )». Causa principale e questioni pregiudiziali 13 In data 13 marzo 2007 la DP grup ha presentato dinanzi al Mitnichesko byuro Kremikovtsi (Ufficio doganale di Kremikovtsi) a Sofia (Bulgaria), tramite un mandatario, una dichiarazione in dogana riguardante l importazione dal Brasile di «cosce di tacchino disossate e congelate, trattate con pepe bianco», al fine di immetterle in libera pratica. 14 Tale dichiarazione in dogana è stata accettata dall amministrazione doganale il giorno stesso. Un funzionario doganale vi ha apposto una firma ed ha annotato sul retro del documento quanto segue: «Effettuato controllo documentale per il riquadro n. 44 ai sensi dell art. 218 del [regolamento di applicazione]. Il numero della tariffa doganale di cui al riquadro n. 33 corrisponde alla denominazione della merce di cui al riquadro n. 31 ed alla [tariffa integrata delle Comunità europee istituita all art. 2 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1)]. Valore doganale stabilito a norma dell art. 29 del codice doganale. Nessun trattamento preferenziale delle merci. I presupposti per la contemporanea immissione in libera pratica

6 doganale e fiscale risultano soddisfatti. Verbale relativo ad un controllo doganale approfondito effettuato all aeroporto di Sofia (n. 120/ ). Sussistendo il sospetto di inesatta classificazione doganale, sono stati prelevati campioni per un esame di laboratorio da parte del Laboratorio Chimico Centrale ( )». 15 Nel verbale n. 120/ , relativo al controllo sulle merci, si precisa, al punto 13, che la merce presentata corrisponde per tipo e quantità a quella indicata nella dichiarazione in dogana e che sono stati prelevati campioni per un analisi di laboratorio. 16 L importo dei dazi all importazione calcolato in base alla voce tariffaria dichiarata dalla DP grup, vale a dire BGN ,88, è stato iscritto nella relativa casella della dichiarazione in dogana. 17 In data 25 marzo 2007 l amministrazione doganale ha concesso lo svincolo della merce importata. 18 Fondandosi sui risultati della perizia, l amministrazione doganale ha comunicato alla DP grup, con lettera del 17 aprile 2007, che considerava inesatta la classificazione doganale di tale merce e che ciò costituiva una violazione della legislazione doganale. 19 Di conseguenza, l amministrazione doganale ha constatato l esistenza di crediti supplementari, vale a dire una somma di BGN ,31 a titolo dei dazi doganali e una somma di BGN ,75 a titolo dell imposta sul valore aggiunto, nonché interessi di mora su tali importi, ed ha invitato la DP grup a procedere al pagamento di tali somme. 20 La DP grup ha proposto un ricorso dinanzi all Administrativen sad Sofia-grad, chiedendo l annullamento della dichiarazione in dogana del 13 marzo 2007 a motivo del fatto che i dazi all importazione ivi indicati, per un importo complessivo di BGN ,88, erano stati calcolati in maniera errata. 21 Dalla decisione di rinvio risulta che la DP grup ha sostenuto dinanzi a tale giudice che la dichiarazione in dogana in questione nella causa principale costituisce un atto amministrativo impugnabile con un ricorso. Infatti detta società, pur riconoscendo di non aver indicato la voce tariffaria corretta, ritiene che tale voce sia stata «confermata» dall amministrazione doganale, essendo stata accettata da quest ultima in virtù della firma apposta dal funzionario al momento dell accettazione della dichiarazione sopra menzionata. La dichiarazione in dogana costituirebbe pertanto una dichiarazione di volontà espressa da parte dell autorità doganale e comporterebbe

7 diritti e doveri per il dichiarante, il che le conferirebbe la natura di atto impugnabile. 22 A sostegno del suo ricorso, la DP grup ha affermato che la voce tariffaria inesatta indicata nella dichiarazione in dogana controversa nella causa principale comporta la nullità della dichiarazione stessa. Essa ha fatto altresì valere che i dazi doganali calcolati sulla base della dichiarazione illegittima contravvenivano alle finalità della normativa doganale bulgara e arrecavano così un danno alla società medesima. 23 In data 21 luglio 2008 l Administrativen sad Sofia-grad ha adottato un ordinanza che ha dichiarato l irricevibilità del ricorso per mancanza di un atto amministrativo impugnabile, in quanto, ad avviso di tale giudice, la dichiarazione in dogana predisposta dal dichiarante e accettata dall autorità doganale non costituirebbe un atto impugnabile in sede giurisdizionale. 24 La DP grup ha proposto un ricorso avverso tale ordinanza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), il quale ha affermato che, pur essendo stata predisposta dal dichiarante stesso, la dichiarazione in dogana controversa nella causa principale costituisce, per i motivi esposti al punto 21 della presente sentenza, un atto amministrativo individuale che incide indubbiamente sugli interessi del dichiarante. Il Varhoven administrativen sad, le cui statuizioni relative all interpretazione e all applicazione della legge sono, in base al diritto bulgaro, vincolanti nell ambito della successiva trattazione della causa, ha rinviato quest ultima alla stessa sezione dell Administrativen sad Sofia-grad, ai fini della prosecuzione del procedimento. 25 Il giudice del rinvio ritiene che la soluzione della causa principale dipenda dall interpretazione delle disposizioni del diritto dell Unione in materia doganale applicabili e che tale causa sollevi, in particolare, la questione relativa alla portata e al contenuto del controllo della conformità delle dichiarazioni in dogana alle condizioni previste dall art. 62 del codice doganale e, più concretamente, la questione se l autorità doganale sia tenuta, nell ambito di tale controllo, a verificare l esattezza della voce tariffaria indicata da un dichiarante. 26 Il giudice del rinvio precisa inoltre che, qualora la voce indicata non sia esatta e non sia stata in seguito oggetto di una rettifica ai sensi dell art. 65 del codice doganale, l autorità doganale ha il diritto di infliggere sanzioni al dichiarante per l illecito doganale commesso e,

8 segnatamente, di sequestrare la merce e compiere atti di disposizione su di essa con le modalità procedimentali stabilite a tal fine dalla normativa nazionale. Secondo tale giudice, il ricorso proposto mira chiaramente ad evitare conseguenze giuridiche pregiudizievoli per la DP grup, quali quelle sopra esposte. 27 Alla luce di tali fatti, l Administrativen sad Sofia-grad ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, l art. 63 del [codice doganale] debba essere interpretato nel senso che esso obbliga l autorità doganale ad effettuare unicamente una verifica della rispondenza della dichiarazione in dogana alle condizioni fissate dall art. 62 di tale [codice], da attuarsi mediante un semplice controllo dei documenti nella misura stabilita dall art. 68 di quest ultimo, e ad adottare unicamente sulla base dei documenti presentati una decisione in merito all accettazione della dichiarazione, nel caso in cui sia sorto un dubbio quanto all esattezza del codice tariffario doganale della merce e si renda necessaria la perizia di un esperto ai fini della determinazione di tale codice. 2) Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, la decisione dell autorità doganale in merito all accettazione immediata della dichiarazione in dogana, secondo quanto previsto dall art. 63 del [codice doganale], debba essere considerata quale decisione di un autorità doganale ai sensi dell art. 4, punto 5, di tale [codice], in combinato disposto con l art. 8, n. 1, primo trattino, di quest ultimo, e ciò con riferimento all intero contenuto della dichiarazione doganale rilasciata, nel caso in cui allo stesso tempo risultino le seguenti circostanze: a) la decisione dell autorità doganale in merito all accettazione della dichiarazione in dogana è stata adottata unicamente sulla base dei documenti presentati insieme a quest ultima; b) al momento dell esecuzione delle necessarie verifiche prima dell accettazione della dichiarazione in dogana sussisteva il sospetto che il codice tariffario doganale dichiarato per la merce non fosse esatto; c) al momento dell esecuzione delle necessarie verifiche prima dell accettazione della dichiarazione in dogana, le informazioni in merito al contenuto della merce presentata,

9 rilevanti ai fini dell esatta determinazione del codice tariffario doganale, erano incomplete; d) al momento della verifica prima dell accettazione della dichiarazione in dogana era stato prelevato un campione per la predisposizione di una perizia ai fini dell esatta determinazione del codice tariffario doganale della merce. 3) Se, nelle circostanze di cui alla causa principale, l art. 63 del [codice doganale], debba essere interpretato: a) nel senso che esso consente che venga contestata in sede giurisdizionale la legittimità dell accettazione della dichiarazione in dogana dopo lo svincolo della merce, oppure b) nel senso che l accettazione della dichiarazione in dogana non è impugnabile, poiché attraverso essa viene unicamente attestata la presentazione delle merci dinanzi all autorità doganale e viene determinato il momento di insorgenza dell obbligazione doganale all importazione e poiché essa non costituisce una decisione di un autorità doganale in merito alle questioni riguardanti l esatta classificazione doganale e l entità dei dazi dovuti sulla base di tale dichiarazione». Sulle questioni pregiudiziali 28 Si deve rammentare che, nell ambito del procedimento ex art. 267 TFUE, spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., segnatamente, sentenze 2 aprile 2009, causa C-459/07, Elshani, Racc. pag. I-2759, punto 40, e 16 dicembre 2010, causa C-339/09, Skoma-Lux, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 21). 29 Spetta tuttavia alla Corte, nell ambito di tale procedimento, fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine

10 di dirimere le controversie per cui sono stati aditi, anche qualora tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 8 marzo 2007, causa C-45/06, Campina, Racc. pag. I-2089, punti 30 e 31; 26 giugno 2008, cause riunite C-329/06 e C-343/06, Wiedemann e Funk, Racc. pag. I-4635, punto 45, nonché 14 ottobre 2010, causa C-243/09, Fuß, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39). 30 A tale riguardo, da un lato, dalla decisione del giudice del rinvio risulta che il ricorso di cui esso è investito mira all annullamento della dichiarazione in dogana controversa nella causa principale, e non all annullamento dell accettazione di tale dichiarazione in quanto tale. Dall altro lato, dal fascicolo risulta che la DP grup ha chiesto l annullamento di tale dichiarazione dopo che l amministrazione doganale aveva concesso lo svincolo della merce di cui si discute nella causa principale. 31 Considerate tali circostanze, il giudice del rinvio mira, attraverso le questioni sollevate, a stabilire se le disposizioni del diritto dell Unione in materia doganale debbano essere interpretate nel senso che un dichiarante può, dopo la concessione dello svincolo della merce da parte dell autorità doganale, chiedere ad un giudice l annullamento della dichiarazione in dogana relativa a tale merce. 32 Per risolvere le questioni così riformulate occorre considerare la natura e la portata della dichiarazione in dogana. 33 Come risulta dall art. 59, n. 1, del codice doganale, il diritto doganale dell Unione sancisce il principio secondo il quale tutte le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere oggetto di una dichiarazione. 34 La determinazione degli elementi necessari all applicazione della normativa doganale alle merci viene quindi effettuata non sulla base delle constatazioni dell autorità doganale, bensì sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante. 35 La dichiarazione in dogana costituisce di conseguenza, come risulta dall art. 4, punto 17, del codice doganale, l atto con il quale il dichiarante manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale. Pertanto tale dichiarazione, per la sua natura di atto unilaterale, non costituisce una «decisione» ai sensi dell art. 4, punto 5, di detto codice.

11 36 Per quanto riguarda le dichiarazioni in dogana fatte per iscritto, l art. 68 di tale codice conferisce all autorità doganale la facoltà di verificare le informazioni fornite dal dichiarante. 37 In vista della finalità espressa al sesto considerando del codice doganale di limitare per quanto possibile le formalità e i controlli doganali, tale codice non impone all autorità doganale di effettuare sistematicamente le verifiche suddette. Pertanto, ai sensi dell art. 71, n. 2, del medesimo codice, quando non si proceda alla verifica della dichiarazione in dogana, l applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate viene effettuata sulla base delle indicazioni figuranti in tale dichiarazione. 38 Il sistema appena descritto, il quale non prevede che le dichiarazioni in dogana siano sistematicamente sottoposte a verifica, presuppone che il dichiarante fornisca all autorità doganale informazioni esatte e complete. L art. 199, n. 1, primo trattino, del regolamento di applicazione stabilisce infatti che la presentazione in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante comporta assunzione di responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti, per quanto riguarda l esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione. 39 A tale riguardo, è importante sottolineare che, come precisato dall avvocato generale al paragrafo 29 delle sue conclusioni e contrariamente alla tesi sostenuta dalla DP grup dinanzi al giudice del rinvio, quando l autorità doganale accetta una dichiarazione in dogana firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante, l art. 63 del codice doganale le impone di limitarsi a verificare il rispetto delle condizioni previste da tale disposizione e dall art. 62 del medesimo codice. Di conseguenza, al momento dell accettazione di una dichiarazione in dogana, l autorità suddetta non si pronuncia sull esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest ultimo si assume la responsabilità. Risulta infatti dal tenore letterale dell art. 68 del codice citato che l accettazione della dichiarazione non priva l autorità doganale della possibilità di verificare in un momento successivo, eventualmente anche dopo lo svincolo delle merci, l esattezza di tali informazioni. 40 L obbligo del dichiarante di fornire informazioni esatte si estende altresì alla determinazione della sottovoce corretta al momento della classificazione doganale della merce (v., per analogia, sentenza 23 maggio 1989, causa 378/87, Top Hit Holzvertrieb/Commissione, Racc. pag. 1359, punto 26), ferma la possibilità per il dichiarante in questione, in caso di dubbio, di chiedere preventivamente all autorità

12 doganale un informazione tariffaria vincolante ai sensi dell art. 12 del codice doganale. 41 L obbligo di cui sopra comporta come corollario il principio dell irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia stata accettata, principio le cui eccezioni sono rigorosamente disciplinate dalla normativa dell Unione in materia. 42 Pertanto, anche se il codice doganale non prevede la possibilità per il dichiarante di ottenere l annullamento della dichiarazione in dogana da lui predisposta, l art. 66, n. 1, primo comma, del medesimo codice gli consente di chiedere all autorità doganale di invalidare una dichiarazione già accettata da quest ultima, a condizione che egli fornisca la prova che la merce è stata dichiarata erroneamente per il regime doganale indicato in tale dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale essa è stata dichiarata. 43 L art. 66, n. 2, del codice doganale prevede che, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non possa più essere invalidata, tranne in taluni casi. Tali casi sono definiti all art. 251 del regolamento di applicazione. 44 Dal tenore letterale di detto art. 66 risulta che, qualora il dichiarante chieda di propria iniziativa l invalidazione della dichiarazione in dogana, la sua domanda deve essere indirizzata all autorità doganale e non agli organi giurisdizionali. 45 Al termine della sua valutazione, e fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, tale autorità deve quindi respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere all invalidazione richiesta (v., per analogia, sentenza 20 ottobre 2005, causa C-468/03, Overland Footwear, Racc. pag. I-8937, punto 50). 46 Quanto al fatto che, secondo il giudice del rinvio, il ricorso proposto dalla DP grup mira ad evitare che eventuali sanzioni siano inflitte a tale società a motivo dell illecito attinente all erronea classificazione doganale della merce importata, compiuta in sede di predisposizione della dichiarazione in dogana oggetto della causa principale, è sufficiente rilevare che, ai sensi dell art. 66, n. 3, del codice doganale, l invalidazione della dichiarazione non pregiudica l applicazione delle disposizioni repressive in vigore. 47 Per quanto riguarda inoltre le istruzioni fornite al giudice del rinvio dal Varhoven administrativen sad, occorre ricordare come la Corte abbia

13 statuito che il diritto dell Unione osta a che un organo giurisdizionale nazionale, al quale spetti decidere a seguito di un rinvio ad esso fatto da un organo giurisdizionale di grado superiore adito in sede d impugnazione, sia vincolato, conformemente alle norme di procedura nazionali, da valutazioni formulate in diritto dall istanza superiore, qualora esso giudice ritenga, alla luce dell interpretazione da lui richiesta alla Corte, che tali valutazioni non siano conformi al diritto dell Unione (sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, Elchinov, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32). 48 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre risolvere le questioni sollevate dichiarando che le disposizioni del diritto dell Unione in materia doganale devono essere interpretate nel senso che un dichiarante non può chiedere ad un organo giurisdizionale l annullamento della dichiarazione in dogana da lui predisposta, qualora quest ultima sia stata accettata dall autorità doganale. Per contro, in presenza dei presupposti stabiliti dall art. 66 del codice doganale, detto dichiarante può chiedere all autorità summenzionata di invalidare tale dichiarazione, e ciò anche dopo che l autorità medesima abbia concesso lo svincolo della merce. Al termine della sua valutazione, e fatta salva la possibilità di un ricorso giurisdizionale, l autorità doganale deve respingere la domanda del dichiarante con decisione motivata, oppure procedere all invalidazione richiesta. Sulle spese 49 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

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