Linee guida sulla Gelli e società scientifiche: chi potrà partecipare?
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- Alessandra Bianchini
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1 Linee guida sulla Gelli e società scientifiche: chi potrà partecipare? Riguardo alle linee guida sulla Gelli e società scientifiche, il Ministero ha reso noti i criteri per entrare nell elenco di chi potrà redigerle Il ministero della salute si è espresso riguardo alle linee guida sulla Gelli e società scientifiche. È stata infatti emanata una nota di chiarimento sui criteri per entrare nell elenco delle società scientifiche abilitate a formularle. Sono infatti molti i punti interrogativi che riguardano l istituzione dell elenco delle società scientifiche che elaboreranno le linee guida. A queste, gli esercenti delle professioni sanitarie dovranno attenersi nel rispetto della legge sulla responsabilità dei medici. Essenziale per giungere fino a qui è stata la firma, lo scorso 2 agosto, da parte del ministro Beatrice Lorenzin del decreto che dà attuazione ad uno dei punti più significativi della riforma Gelli. Nello specifico, quello che riguarda la parte in cui istituisce l elenco in cui saranno iscritte le società
2 scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche che avranno il compito di scrivere le linee guida sulla legge Gelli. Vale a dire quelle best practices cui ogni medico dovrà attenersi anche per evitare di incorrere in responsabilità penale. Ed è sul rapporto tra linee guida sulla Gelli e società scientifiche che in questi mesi si è molto dibattuto, tentando di individuare dei criteri. L interpretazione autentica del ministero a firma del direttore generale delle professioni Rossana Ugenti riguarda la metodologia di applicazione delle previsioni del decreto. In particolare, risponde in merito alle aree specialistiche e alle percentuali di rappresentatività e prevede anche alcune possibilità in prima applicazione del decreto. Per quel che concerne la data cui i soggetti richiedenti devono comunicare il numero dei propri iscritti, si guarderà alla data di scadenza prevista nel decreto per la presentazione della domanda. Quanto alle disposizioni normative di riferimento per individuare le diverse specializzazioni e/o discipline, e dell area o settore di esercizio professionale per quanto riguarda i medici, gli odontoiatri, i veterinari, i farmacisti e gli psicologi, il decreto si riferisce alle specializzazioni previste dai decreti ministeriali 68/2015 e 16/2016 e alle aree e alle discipline previste dal Dpr 484/1997. Inoltre, per quanto riguarda le altre professioni le aree di riferimento sono quelle individuate dalla legge 251/2000. Questo però fatto salvo, per le professioni sanitarie
3 infermieristiche, quanto già indicato dall Ufficio legislativo di questo Dicastero con nota prot. n dell 11 ottobre In particolare, ci si riferisce all area cure primarie - servizi territoriali/ distrettuali. Ma anche all area intensiva e dell emergenza urgenza e a quella medica e chirurgica. Inoltre, all area neonatologica e pediatrica e, infine, a quella salute mentale e dipendenze. Riguardo allo statuto di cui le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche devono essere in possesso per l iscrizione nell elenco, è possibile allegare una dichiarazione. Questo se chi fa domanda vuole modificarlo per ottemperare ai requisiti previsti dal decreto del 2 agosto. Lo statuto dovrà poi essere inviato al ministero 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Nel caso in cui la società scientifica o l associazione tecnico-scientifica sia stata fondata in tempi remoti e non sia nelle condizioni di recuperare l atto costitutivo entro i termini, c è una soluzione. Si può presentare una dichiarazione circa tale condizione, ferma restando la necessità di produrre l atto costitutivo in entro la scadenza dei 120 giorni per l istruttoria. Nel caso di invio di domande prive di firma digitale, queste saranno valutate a una condizione. Ossia, che si provveda alla loro regolarizzazione sempre entro la scadenza dei 120 giorni. In merito alla possibilità del Comitato scientifico di essere composto anche da soggetti esterni, il ministero fornisce
4 chiarimenti. Si precisa, infatti, che la composizione di questo organo attiene all organizzazione della società scientifica. E per le Federazioni? In questo caso occorre che si presenti una domanda autonoma rispetto alle società che la compongono. Inoltre, la Federazione potrà farlo solo se in possesso di tutti i requisiti previsti nel decreto. Quanto alla possibilità, per le Associazioni maggiormente rappresentative delle professioni sanitarie, di presentare domanda di iscrizione nell elenco, il ministero fa una precisazione. Considerata la più volte ricordata ratio sottesa alla normativa in materia, ossia quella di garantire la predisposizione di linee guida con riferimento a tutte le attività degli esercenti le professioni sanitarie, si fa presente che non è preclusa a dette Associazioni la presentazione della domanda di cui trattasi, fatto salvo che esse non potranno fornire il parere previsto dall art. 1, comma 5, del DM 2 agosto 2017, con riferimento all istruttoria della propria stessa istanza. Infine, laddove il decreto prevede che l ente non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati o che, comunque, non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale, il ministero chiarisce che questa discende dalla necessità, prevista anche dall articolo 5 della legge 24/2017, di evitare conflitto di interessi tra le finalità della società scientifica o dell associazione tecnico scientifica e quelle proprie di una rappresentanza corporativistica di cui è espressione un sindacato.
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