DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32

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1 Prot. n del CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. TORTONA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32 OGGETTO: Applicazione D.G.R del 2009 Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitario ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lunga assistenza di anziani non autosufficienti L anno Duemilanove, addì quattro del mese di Giugno, alle ore 17.30, regolarmente convocato mediante inviti scritti, notificati con le formalità di legge, si è riunito nella sede del C.I.S.A. in Viale De Gasperi, 1/B - Tortona. Dei Consiglieri nominati, risultano presenti: Dott. Cesare DOSSENA Sig.ra Anna BISIO FRASCOLINO. Sig. Giuseppe BRIVIO; Sig. Pierino CEREDA Risultano assenti: Sig. Franco MAGRASSI Assume la presidenza il Presidente, Dott. Cesare Dossena. Assiste all adunanza il Segretario del Consorzio, Dott. Alessandro Parodi. Sono, altresì, presenti, senza diritto di voto, il Direttore del C.I.S.A. Dott.ssa Luciana Negri e il Responsabile Finanziario Dott.ssa Maria Teresa Zambosco. Risulta presente il componente del Collegio dei Revisori dei Conti Rag. Pier Luigi Montagna e. Il Presidente constatata la legalità dell adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare intorno all argomento in oggetto.

2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la D.G.R. n con la quale si riordinano le prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria e si istituisce il contributo economico a sostegno della domiciliarietà per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti; Preso atto degli accordi intercorsi tra le ASL e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per l assegnazione dei finanziamenti di cui alla D.G.R. summenzionata che attribuiscono l assegnazione dei finanziamenti a favore degli enti gestori socio assistenziali; Preso atto dell Accordo di Intesa finalizzato all erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore e di regolarità contabile espresso dal responsabile Finanziario; Visto lo Statuto Consortile; Con voti unanimi e favorevoli, resi ed espressi nei modi e forme di Legge; DELIBERA 1) di approvare L Accordo d Intesa finalizzato all erogazione di contributi economici a sostegno della lungoassistenza domiciliare di persone non autosufficienti, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; Con voti unanimi favorevoli resi ed espressi nei modi e forme di legge, anche e successivamente in ordine alla immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell art. 134, comma 4, T.U. del 18/08/2000 n. 267; DELIBERA Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

3 ACCORDO D INTESA FINALIZZATO ALL EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA LUNGOASSISTENZA DOMICILIARE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. Premessa La Regione Piemonte ha attivato negli anni una diversificazione di servizi a favore della non autosufficienza e intende potenziare il sistema di protezione sociale e di cura per le persone non autosufficienti, sostenendo in particolare, là ove sia possibile il mantenimento al domicilio. A tal fine considera prioritario e strategico proseguire nell attività di progettazione e programmazione, attraverso la previsione di azioni coordinate tra i soggetti gestori dell attività socio-assistenziali e le aziende sanitarie, di servizi sempre più adeguati alle differenti e complesse necessità dei soggetti anziani non autosufficienti, anche in considerazione del costante e continuo aumento della domanda di assistenza socio-sanitaria a favore di tali soggetti, attraverso una diversificazione delle risposte ai loro bisogni sociosanitari. Con la DGR n del 28/07/2008 è stata avviata la programmazione in ogni Distretto sanitario del Progetto relativo allo Sportello Unico socio-sanitario. Esso è stato configurato come porta unitaria di accesso al cittadino alle informazioni relative agli ambiti sociale, assistenziale e sanitario e come primo momento di restituzione degli interventi. In riferimento a ciò veniva così definito a novembre 2008 un preciso protocollo d intesa tra l ASL/AL ed i sette Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali. La recente approvazione della DGR n del 6 Aprile 2009, oggetto del presente accordo, è da considerarsi un ulteriore contributo per la definizione integrata dei servizi sociosanitari. TUTTO CIO PREMESSO tra L ASL AL.. e GLI ENTI GESTORI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 Obiettivi comuni promuovere e sostenere il ruolo esercitato dalla famiglia, distinguendo le attività prestate in base ai fondamentali doveri di solidarietà intrafamiliare e svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura;

4 promuovere e sostenere l assunzione di un ruolo parafamiliare da parte di volontari singoli attraverso la modalità dell affidamento familiare, distinguendo tra l esercizio di funzioni tipiche della solidarietà di vicinato e lo svolgimento di prestazioni riconducibili al lavoro di cura; definire il ruolo esercitato dagli operatori professionali di qualifiche diverse nel sistema di cura in questo caso assistenti domiciliari e collaboratori familiari in relazione alla specificità professionale e alla necessità di ottimizzare/promuovere lo sviluppo delle risorse umane. Art. 2 Metodologia, risorse umane e strumenti organizzativi integrati per la predisposizione del PAI L erogazione delle prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria è organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato ed individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati. L anziano non autosufficiente non può dunque esimersi ove intenda accedere alle prestazioni di livello essenziale dall intraprendere un percorso prestabilito che, attraverso la valutazione, conduce alla definizione di un piano assistenziale costantemente verificato dall U.V.G. All U.V.G. è pertanto richiesto di: recepire ed istruire la richiesta di cure domiciliari in lungo assistenza presentata dall anziano individuare, attraverso la valutazione multi dimensionale, i bisogni sanitari e socio sanitari del richiedente indicando le risposte più idonee al suo soddisfacimento e privilegiando ove possibile il mantenimento a domicilio di chi lo desidera; garantire la completa informazione anche mediante documentazione scritta all anziano e alla famiglia i suoi diritti e relativamente alle procedure per fruire del complesso delle prestazioni erogabili; predisporre e/o approvare il PAI identificando la fascia d intensità assistenziale, il livello e la tipologia di prestazioni di assistenza tutelare socio sanitaria adeguato. I contributi economici finalizzati alla copertura del costo dei servizi di assistenza tutelare socio sanitaria, che integrano e non sostituiscono le ulteriori prestazioni sanitarie eventualmente necessarie, sono alternativi al ricovero definitivo in struttura residenziale; per tale ragione l anziano dichiarato eligibile ad un PAI di cure domiciliari in lungo assistenza dall U.V.G., e che ad esso aderisce, è escluso dalla lista d attesa per un progetto assistenziale che preveda la residenzialità. Per il suddetto anziano viene in ogni caso fatto salvo quanto previsto dalla D.G.R /2008 con la quale si dispone che qualora il soggetto con progetto domiciliare o semiresidenziale necessiti di un progetto di residenzialità, ridefinito sempre e comunque dall U.V.G., verrà inserito nella lista d attesa tenendo conto della data di prima valutazione. Art. 3 Soggetti coinvolti I soggetti direttamente coinvolti nel presente accordo sono l ASL AL attraverso i propri distretti di Acqui Terme, Alessandria, Casale Monferrato, Novi Ligure, Ovada, Tortona e Valenza (di seguito denominati semplicemente Distretti) e gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali: ASL AL Servizio Socio Assistenziale, ASCA Associazione Socio Assistenziale dei Comuni dell Acquese, CISA - Consorzio Intercomunale Servizi Assistenziali di Tortona, CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali del Valenzano e Basso Monferrato, CISSACA - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali dei comuni dell Alessandrino, CSP Consorzio

5 Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona, CSS Consorzio Servizi Sociali dell Ovadese (di seguito denominati semplicemente Enti Gestori). Al fine di dare vita al presente accordo le componenti sanitarie e sociali collaboreranno in stretta sinergia e provvederanno in maniera congiunta ad organizzare, gestire e monitorare tutta l attività. Art. 4 Ente capofila Ai fini della realizzazione del presente accordo, viene individuato, quale Ente capofila incaricato di provvedere al coordinamento ed alla gestione delle risorse regionali assegnate con la DGR n /2009, l Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali di riferimento. Art. 5 Destinatari degli interventi Le misure di sostegno disciplinate dalla presente intesa sono destinate a soggetti anziani che fanno domanda alla competente UVG territoriale e sono stati dichiarati non autosufficienti ed eligibili ad un progetto di cure domiciliari in lungoassistenza. Gli importi relativi al Contributo Economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza vengono erogati con i massimali di seguito indicati rapportati ai livelli di intensità individuati nel Progetto di Cure Domiciliari in Lungoassistenza definito dalla competente UVG, a norma della DGR /2008. Tali importi si riferiscono alla copertura massima del costo di assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal PAI: Bassa intensità assistenziale (punteggio da 4 a 9) fino a euro 800 mensili Media intensità assistenziale (punteggio da 10 a 15) fino a euro mensili Media-alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15) fino a euro mensili Media-alta intensità assistenziale (punteggio oltre 15) fino a euro (se il beneficiario è senza rete familiare) Il costo dell assistenza tutelare socio-sanitaria prevista dal PAI è per il 50% (componente sanitaria) a carico dell Azienda Sanitaria e viene dalla stessa assunto prescindendo dal reddito del beneficiario, mentre il restante 50% (componente sociale) è a carico dell Utente che potrà avvalersi del sostegno economico fornito dall Ente Gestore in ottemperanza alle disposizioni di cui all allegato C) della DGR n /2009. Qualora il beneficiario sia titolare di Indennità di Accompagnamento, tale previdenza viene utilizzata per la copertura totale o parziale della componente posta a carico dell utente. E condizione indispensabile per l erogazione del Contributo Economico a sostegno della domiciliarità in lungoassistenza l accettazione, da parte del soggetto destinatario e/o di chi ha titolo a rappresentarlo in tutto o in parte (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore), dell intero PAI domiciliare redatto dalla competente equipe interdisciplinare, prevista dalla DGR /2008. Tale accettazione implica l impegno dell utente ad assumersi la quota di costo della prestazione posta a suo carico. Il PAI può prevedere le tipologie di prestazioni indicate nella presente intesa, anche tra loro integrate, ed i relativi contributi sino ai massimali indicati nel presente articolo. Con specifico riferimento alle cure domiciliari si precisa che concorre al riconoscimento economico il familiare che, oltre al semplice ruolo di caregiver (che non da diritto al riconoscimento di alcun contributo), svolge anche compiti di cura nei confronti dell anziano non autosufficiente, secondo i tre livelli di necessità assistenziale summenzionati. In tale fattispecie sono previste quote di riconoscimento differenti a seconda della fascia assistenziale in cui è stato inserito il beneficiario, integrando nel PAI, oltre al lavoro dei familiari, altre prestazioni/servizi che possono essere mixati fra loro sino al massimale erogabile. Ai familiari, che espletano le suddette funzioni, vengono pertanto riconosciute le seguenti quote, che non si configurano come

6 una remunerazione delle attività svolte, ma si giustificano in relazione alle spese sostenute ed all eventuale mancato guadagno: Euro 200,00 per anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale; Euro 300,00 per anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale; Euro 400,00 per anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale. Nel caso in cui il PAI preveda il ricorso all affidamento diurno o residenziale, il Contributo Economico a sostegno delle domiciliarità in lungoassistenza è erogato all affidatario con le stesse modalità del familiare di cui sopra. Ad ogni affidatario non può essere affidata più di una persona. E possibile la valutazione di eventuali eccezioni, legate a casi di coniugi, strette parentele, convivenze, particolari condizioni di vicinato, nonché situazioni specifiche in aree territoriali. L attività volontaria dell affidatario può essere integrata dall intervento domiciliare effettuato dall assistente familiare o da altra figura professionale sino alla concorrenza del massimale previsto, analogamente a quanto avviene per i familiari. All affidatario che svolga unicamente il ruolo di caregiver vengono riconosciuti euro 200,00 mensili nel caso di bassa e media intensità assistenziale. Tale ruolo sarà necessariamente integrato da altre prestazioni facenti parte del PAI. Quando l affidatario svolge anche compiti di cura, il contributo economico previsto è diversificato sulla base delle seguenti tipologie: Euro 400,00 per un soggetto anziano non autosufficiente a bassa intensità assistenziale senza rete familiare; Euro 500,00 per un soggetto anziano non autosufficiente a media intensità assistenziale senza rete familiare; Euro 600,00 per un soggetto anziano non autosufficiente a media-alta intensità assistenziale senza rete familiare, nei confronti del quale viene attivato un affidamento, ipotizzando un intervento che preveda, oltre a passaggi plurimi durante l arco della giornata, anche più momenti di copertura notturna in caso di necessità. L affidamento residenziale è finalizzato all accoglienza temporanea/definitiva della persona anziana presso il domicilio dell affidatario nei casi in cui l assenza di reti parentali ne precluderebbe la permanenza presso la propria abitazione. Si tratta di un intervento connotato dalla continuità delle cure, attivabile in situazioni di maggiore necessità assistenziale, evitando/ritardando così il ricorso all istituzionalizzazione dell anziano. Per l affidamento residenziale è previsto un rimborso pari a euro 700,00 mensili. La Commissione Centrale per le rivalutazioni cliniche di cui alla DGR del 02/08/1999 costituisce il livello di riconoscimento e di garanzia in ordine alle eventuali controversie, che dovessero insorgere tra i diversi soggetti (Azienda Sanitaria, Enti Gestori, Utenti, Familiari, Volontari, Associazioni rappresentative dell utenza). Art. 6 Servizi ed interventi previsti I servizi e gli interventi sono quelli previsti dalla DGR /2009 al paragrafo 1 allegato A, e precisamente: assistenza domiciliare svolta da Assistenti domiciliari e delle strutture tutelari (ADEST), da Operatori socio-sanitari (OSS) e da Assistenti familiari; cure familiari svolte da un familiare che risulta parente o affine entro il 4 grado (comprendendo anche i nipoti indiretti) o da un componente del nucleo familiare anagrafico o di fatto convivente con il beneficiario (con esclusione dell assistente familiare convivente per ragioni lavorative): affidamento diurno a domicilio della persona non autosufficiente o residenziale con l inserimento della persona nel nucleo affidatario a volontari, singoli o famiglie che si

7 rendono disponibili ad offrire un riferimento ed un aiuto concreto a quelle persone prive di reti parentali o con familiari fragili e/o impossibilitati ad esercitare un ruolo significativo; telesoccorso erogato attraverso i fornitori riconosciuti dall Azienda Sanitaria/Ente Gestore; pasti a domicilio erogati attraverso i fornitori riconosciuti dall Azienda Sanitaria/Ente Gestore. Le prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria di cui al punto precedente sono soggette a compartecipazione paritaria tra Azienda Sanitaria ed Utente/EEGG così come disposto dalla DGR /2003 e devono essere previste dal Piano di assistenza individualizzato (PAI) redatto secondo le modalità della DGR /2008. I costi delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria sono da riferirsi: al riconoscimento economico dovuto alle prestazioni di cura familiare e affidamento, secondo i massimali e le modalità di cui all art. 5; alla regolare assunzione di un assistente familiare da parte del titolare del PAI, da chi lo rappresenta o da un congiunto; all acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare svolta da ADEST/OSS presso fornitori accreditati e/o convenzionati riconosciuti dall Azienda Sanitaria/Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali o da operatori dipendenti; all acquisto del servizio di telesoccorso; all acquisto di pasti a domicilio. Il PAI domiciliare può contenere un mix delle prestazioni erogabili, come sopra specificato, integrabili con interventi semiresidenziali e/o residenziali temporanei di sollievo, all interno dei massimali di cui all art. 5. Ai fini di una applicazione di criteri uniformi di valutazione della situazione economica, rilevante per l individuazione dei criteri di compartecipazione ai costi dei servizi oggetto della presente intesa, si applicano le disposizioni di cui all allegato C) della DGR /2009. Art. 7 Monitoraggio del PAI L équipe interdisciplinare che predispone il PAI, attraverso il referente del caso e l interessato e/o di chi ha titolo a rappresentarlo in tutto o in parte(familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore), verificano almeno quadrimestralmente sia l attuazione degli impegni previsti nel PAI medesimo, anche mediante l esame della relativa documentazione, sia il mantenimento delle condizioni di erogazione del contributo economico. L équipe può procedere, altresì, ad una eventuale ridefinizione del PAI stesso o ad un suo adeguamento in presenza di particolari condizioni anche di natura temporanea. L Azienda Sanitaria e gli Enti Gestori si impegnano ad inoltrare entro il 15 Gennaio 2010, utilizzando la Tabella B, alla Direzione regionale Sanità e alla Direzionale regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia i dati utili per la costruzione degli indicatori di cui alla Tabella A. Art 8 Modalità di erogazione del contributo economico Il contributo economico viene erogato mensilmente entro il quindicesimo giorno del mese successivo dall Ente Gestore. Art. 9 Tempistica ed attivazione L erogazione delle prestazioni a rilievo sanitario sarà attivata entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di intervento e l erogazione delle prestazioni a rilievo sociale avverrà entro 90 giorni.

8 Art. 10 Fase di transizione Dato atto che nei distretti dell ASL/AL il sistema organizzativo prevede l erogazione diretta di interventi socio-sanitari integrati in lungoassistenza ai sensi della DGR /2002 e s.m.i., si conviene che l applicazione del sistema previsto dalla DGR /2009 avverrà in maniera graduale e che l applicazione sarà messa a regime entro il 30/09/2010; e precisamente: utilizzare il finanziamento disposto con D.D. 217 dell 8/5/2009 applicando il sistema introdotto con la DGR suddetta; mantenere gli interventi di lungoassistenza, utilizzando le risorse già assegnate nei budget del distretto e dell Ente gestore, fino alla chiusura prevista per il singolo PAI; ridefinire, su richiesta dell interessato, la modalità di erogazione del servizio; proporre, in merito alle liste di attesa (inserimento in struttura, servizio di lungoassistenza e la modalità in uso di erogazione di contributo economico a sostegno della domiciliarità) il nuovo percorso previsto dalla DGR /2009; mantenere gli importi in essere se più favorevoli al cittadino; adeguare, su richiesta dell interessato, i contributi economici a sostegno della domiciliarità già corrisposti con criteri ed importi della DGR /2009; l eventuale integrazione sarà posta a carico del finanziamento previsto dalla DGR; attivare, dalla data di comunicazione della Regione Piemonte di approvazione del protocollo operativo, la presa in carico di ogni nuova istanza, come da DGR; utilizzare le risorse, che si renderanno disponibili nei rispettivi budget e che già sono state destinate nel settore specifico per l integrazione socio-sanitaria, applicando il sistema introdotto dalla DGR; procedere alla presa in carico sino all esaurimento delle risorse disponibili. Art. 11 Criteri di priorità per la presa in carico Si procederà all eventuale attivazione di una graduatoria utilizzando i seguenti criteri: gravità delle condizioni socio-sanitarie con l attribuzione di un punteggio ottenuto con la compilazione delle schede già utilizzate in UVG; a parità di punteggio l anzianità di domanda; a parità di punteggio ed anzianità di domanda, l anzianità anagrafica. E facoltà dell UVG, in casi eccezionali ed urgenti, derogare da questa procedura. Art. 12 Decorrenza e monitoraggio Il presente protocollo ha decorrenza dall emanazione da parte della Regione Piemonte del provvedimento di assegnazione all Ente capofila delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dello stesso. Si prevede un monitoraggio costante della sperimentazione da parte dei Direttori di Distretto e dei Direttore degli Enti Gestori fino alla messa a regime del sistema.

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