COMUNE DI COMO BANDO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015

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1 COMUNE DI COMO BANDO FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015 ISTITUITO CON D.G.C. N. 163 DEL 13/05/2015. Art. 1 SPORTELLO Con provvedimento di Giunta Comunale n. 163 del 13/05/2015 è istituito lo SPORTELLO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO ANNO 2015, al fine di erogare contributi per ridurre nell anno 2015 l incidenza del canone di locazione sul reddito dei nuclei familiari in condizione di grave disagio economico che abitano unità immobiliari in locazione ai sensi della legge n. 431/ Le risorse per il presente bando sono quelle messe a disposizione dallo Stato con decreto ministeriale del 12 febbraio Riparto delle Risorse del Fondo Nazionale di cui all art. 11, legge 431/98 per il sostegno all accesso alle abitazioni in locazione relative all annualità 2015, dalla Regione, Direzione Generale Casa, coerentemente alle disposizioni della D.G.R. n. X/3495 del 30/04/2015 e dal Comune che concorre con proprie risorse. La ripartizione delle risorse avverrà in relazione alle domande ammissibili che verranno presentate. 3. La legge 23 maggio 2014, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo che ha, tra l altro, assegnato una dotazione complessiva di 100 milioni di per l anno 2015 e modificato la disciplina del Fondo Nazionale per il Sostegno all Accesso alle Abitazioni in Locazione di cui all art.11 della legge 431/98. Art. 2 SOGGETTI BENEFICIARI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO 1. Possono richiedere il contributo i conduttori che nell anno 2015 sono titolari di contratti di locazione, efficaci e registrati, stipulati per unità immobiliare situata in Lombardia utilizzata come residenza anagrafica e abitazione principale.

2 2. I richiedenti di cui al punto 1 devono possedere: - la cittadinanza italiana o di uno stato facente parte dell Unione europea; - la cittadinanza di un altro stato. In questo caso devono essere in regola ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n disciplina dell ingresso degli stranieri nel Territorio dello Stato e permesso di soggiorno valido, che ne attesti la permanenza e l idoneità a conferma dello scopo e delle condizioni del soggiorno - ed esercitare una regolare attività, anche in modo non continuativo, di lavoro subordinato o lavoro autonomo. Devono inoltre avere la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Lombardia. 3. I richiedenti di cui al punto 1 devono avere un ISEE-fsa, calcolato come previsto al successivo art. 6, non superiore a 7.000,00. Tale limite di ISEE-fsa non si applica ai nuclei familiari composti esclusivamente da uno o due soggetti che abbiano come unica fonte di reddito la pensione minima INPS. 4. Ai fini della determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente il nucleo familiare è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF e dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell art. 4 del d.p.r. n. 223/ Nel caso una medesima unità immobiliare sia utilizzata da più nuclei familiari, anche con contratti autonomi, deve essere richiesto un solo contributo da parte di un solo nucleo familiare. 6. La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda purché il richiedente dimostri, all atto dell erogazione del contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta. 7. I richiedenti sono tenuti a dichiarare di aver beneficiato, nella dichiarazione IRPEF corrispondente, della detrazione spettante per il canone di locazione. Art. 3 ALTRI SOGGETTI BENEFICIARI 1. Possono richiedere il contributo anche i nuclei familiari che hanno ottenuto l assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti: a) di avere stipulato contratti efficaci e, se previsto, registrati; b) che il canone costituisca esclusivamente corrispettivo dovuto per il godimento dell unità immobiliare locata e non includa quote destinate ad altri scopi, ovvero alla costituzione di crediti a favore del socio assegnatario; c) attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante, che la cooperativa assegnante non abbia mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazioni e/o contributi; d) che l unità immobiliare è sottoposta a vincoli di inalienabilità e non è inclusa in piani di cessione; e) di ricadere nella disciplina ordinaria prevista per le procedure esecutive di rilascio. 2. Possono richiedere il contributo, ai sensi e per gli effetti dell art. 22, comma 1 bis, del Regolamento regionale 1/2004, anche i conduttori titolari di contratti di locazione a canone moderato, aventi i requisiti previsti dal precedente art.2, che per effetto della riduzione dell ISEE e nelle more del provvedimento di cambio alloggio, abbiano maturato i requisiti per la mobilità

3 da alloggio a canone moderato ad alloggio a canone sociale e non abbiano già beneficiato della riduzione del canone da moderato a canone sociale. 3. Il contributo riconosciuto ai beneficiari del presente articolo deve essere comunque erogato direttamente al proprietario. Art. 4 SOGGETTI ESCLUSI DAL BENEFICIO 1. Non possono richiedere il contributo di cui all art. 1, i nuclei familiari conduttori: a. nei quali anche un solo componente ha ottenuto l assegnazione di unità immobiliare realizzata con contributi pubblici, o ha usufruito di finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici; b. che hanno stipulato contratti di locazione relativi ad unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, oppure per unità immobiliari con superficie utile netta interna superiore a 110 mq., maggiorata del 10% per ogni ulteriore componente del nucleo familiare dopo il quarto; c. nei quali anche un solo componente è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliare sita in Lombardia e adeguata alle esigenze del nucleo familiare; d. che hanno ottenuto l assegnazione ed abitano, alla data di presentazione della domanda di contributo, unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica locate secondo la normativa regionale salvo i casi previsti dal precedente articolo 3; e. che hanno ottenuto l assegnazione in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, salvo i casi previsti al precedente articolo 3; f. che hanno rilasciato nell anno 2015 l unità immobiliare locata, assumendo residenza anagrafica in altra Regione. Art. 5 ENTITA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 1. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo pari a due mensilità del canone annuo di locazione, fino ad un massimo di 1.200, Al fine dell erogazione diretta al conduttore, lo stesso deve presentare, contestualmente alla domanda di contributo, dichiarazione del locatore dell assenza di morosità, ovvero documentazione valida a dimostrare l avvenuto regolare pagamento del canone di locazione. 3. In mancanza della documentazione di cui al punto precedente, il Comune, previo contatto con il locatore interessato, erogherà il contributo direttamente a quest ultimo, a titolo di compensazione del debito. 4. Il Comune, espletate le procedure di verifica dei requisiti procederà alla erogazione del contributo agli aventi diritto. 5. La Regione, nella fase di determinazione finale del fabbisogno finanziario da trasferire ai Comuni, qualora le domande pervenute risultassero maggiori rispetto alle risorse disponibili, potrà proporzionalmente ridurre l importo del contributo.

4 Art. 6 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI 1. La situazione economica è espressa dall ISE-fsa (Indicatore della Situazione Economica). 2. L ISE-fsa è determinato dalla somma dell Indicatore della Situazione Reddituale (ISR-fsa) con l Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP-fsa), entrambi stabiliti anche con riferimento alla specificità delle agevolazioni per le locazioni. L ISR fsa è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti redditi al : - i redditi indicati all art.4, comma 2, del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013; - gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti, purché certificabili ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, ivi compresi quelli esenti da tassazione, i sussidi a carattere assistenziale, le donazioni, ogni altra erogazione pubblica o privata, i redditi imponibili non dichiarati in quanto il soggetto risulta esonerato dall obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il contributo affitto (fsa) erogato l anno precedente, per le somme soggette a tassazione separata (esempio TFR e assegni familiari) e per le indennità di accompagnamento o speciali riconosciute a portatori di handicap totali o parziali; - la quota del reddito figurativo calcolata attraverso il tasso di rendimento medio per il 2014 pari al 3,00 sul patrimonio mobiliare. Da questi redditi si detrae: a. l importo dell imposta netta IRPEF per l anno 2014; b. spese sanitarie detraibili e spese mediche deducibili documentate; c. le rette per degenza in casa di riposo solo per familiari ultrasessantacinquenni, fino a un massimo di euro annui, se effettivamente pagate. L ISP-fsa è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, i valori patrimoniali indicati all art. 5 del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013, con esclusione delle franchigie di cui al co. 6 dello stesso art. 5. Il valore del patrimonio mobiliare e immobiliare da dichiarare va approssimato per difetto ai multipli interi di 5.165,00. Il contributo non è dovuto nel caso in cui la somma dei valori patrimoniali (mobiliari e immobiliari) sia superiore a ,00, aumentata di 5.165,00 per ogni ulteriore componente del nucleo familiare. La somma dei valori patrimoniali è moltiplicata per il coefficiente 0, L Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE-fsa) è calcolato come rapporto tra l ISE-fsa e il Parametro della Scala di Equivalenza (PSE), di cui all allegato 1 del DPCM n.159 del 5 dicembre 2013, che rappresenta la composizione del nucleo familiare. Art. 7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEI MODULI ALLEGATI 1. Può presentare domanda di contributo il titolare del contratto o altro componente il nucleo familiare maggiorenne e a ciò delegato e residente nell unità immobiliare locata. Per l incapace o persona comunque soggetta a amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge. LE DOMANDE DEVONO ESSERE PRESENTATE A PARTIRE DAL 14 MAGGIO AL 10 LUGLIO La domanda deve essere presentata presso uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune, aderente all Accordo Territoriale Sperimentale per l anno

5 2015, previo benestare del Comune che filtrerà tutte le istanze e segnalerà solo i potenziali richiedenti in possesso dei preordinati requisiti. 3. Il richiedente deve compilare la domanda in ogni sua parte e tutti gli altri moduli allegati al presente bando. 4. I soggetti che hanno stipulato più contratti nell anno 2015 presentano una sola domanda. 5. Il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) presta l assistenza necessaria per la corretta compilazione della domanda e dei relativi allegati, certificando i dati in essa dichiarati, fermo restante la responsabilità del dichiarante. 6. Le certificazioni ISEE-fsa sono rilasciate dal CAF convenzionato. 7. Il CAF che riceve la domanda deve rilasciare attestazione di avvenuta presentazione che indichi l elenco di tutta la documentazione presentata. Art. 8 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/ I dati personali acquisiti con la domanda e gli allegati indicati al precedente art. 4: - devono essere necessariamente forniti per accertare la situazione economica del nucleo del dichiarante, i requisiti per l'accesso al contributo e la determinazione del contributo stesso, secondo i criteri di cui al presente atto; - sono raccolti dal Comune o dal CAF e trattati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il contributo del fondo sociale e in ogni caso per le finalità di legge; - possono essere scambiati tra i predetti enti o comunicati al Ministero dell Economia e delle Finanze e alla Guardia di Finanza per i controlli previsti. 2. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, ai responsabili del trattamento dei dati per farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, può chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione del d.lgs. n. 196/2003. Nel caso la richiesta del titolare dei dati renda improcedibile l istruttoria, il contributo richiesto non sarà erogato. 3. Il Comune, il CAF e la Regione sono i titolari del trattamento dei dati. Art. 9 CONTROLLI 1. L azione di controllo opera nell ambito dei criteri qui indicati ed ha lo scopo di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dettate per l ammissibilità delle domande, la congruità della spesa, e l erogazione del contributo ai beneficiari. Essa deve pertanto accertare la coerenza delle azioni e determinazioni assunte con le condizioni e i requisiti previsti nel presente atto e con i bandi adottati dal Comune, il quale si avvarrà delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione, richiedendo nei casi opportuni l intervento della Guardia di Finanza. Preliminarmente si evidenzia che i controlli concernenti dichiarazioni e autocertificazioni presentate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, per l ottenimento del

6 contributo in oggetto devono essere già effettuati in misura idonea dal Comune, in quanto ente erogatore del contributo, così come disposto dagli artt. 71 e 72 del medesimo d.p.r. n. 445/2000. Si rammenta che per effetto dell art. 72, ogni Comune deve individuare e rendere note le misure organizzative adottate per l efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli e le modalità per la loro esecuzione. 2. I controlli relativi alle dichiarazioni ISEE-fsa inferiori al canone di locazione annuo, rilevabile dal contratto valido e registrato, sono obbligatori e devono essere effettuati prima della erogazione del contributo. I controlli possono essere inoltre effettuati su casi specifici e a campione. Le verifiche e i riscontri per i controlli specifici possono essere orientati verso: a. Istanze contenenti informazioni con forte grado di complessità. Rientrano in questa casistica le ipotesi di dati tecnici catastali, di dati reddituali, le indicazioni inerenti la qualità dell alloggio condotto in locazione, ed altro. b. Istanze e certificazioni con un notevole grado di criticità. Vi rientrano ad esempio le dichiarazioni rese da soggetti diversi dalla persona titolare del rapporto locatizio, la situazione di lavoro saltuario, la mutabile o mutata composizione del nucleo familiare, ed altro. In ogni caso il controllo puntuale delle dichiarazioni deve essere effettuato ogni qualvolta sorgano dubbi sulla veridicità del loro contenuto. Il Comune deve in ogni caso sottoporre a controllo a campione un numero minimo pari al 20%, delle pratiche ammesse al contributo economico. Tale percentuale potrà essere modificata, fino ad un numero minimo non inferiore al 10%, dal Responsabile del procedimento comunale con provvedimento motivato. 3. Qualora siano stati riscontrati nelle dichiarazioni o nelle pratiche prese in esame, errori e/o imprecisioni sanabili, il Comune procede ai sensi della legislazione vigente. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede ai sensi dell art. 75 del d.p.r. n. 445/2000 a dichiarare la decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto provvedendo al recupero della somma erogata, anche per la quota regionale. Come previsto sempre dall art. 75, il Comune deve provvedere anche alle dovute segnalazioni di cui all art. 76 del d.p.r. n. 445/2000. Spetta al comune la competenza all adozione dell ordinanza di ingiunzione per la violazione dell articolo 316 ter c.p., nonché il diritto all introito delle sanzioni. 4. L efficacia dei controlli è direttamente connessa e dipendente dai tempi di esecuzione degli stessi. Pertanto è opportuno che le verifiche e i riscontri sulle informazioni siano realizzati in tempi certi e ragionevolmente brevi. Successivamente alla chiusura del bando comunale, il Responsabile del procedimento avvia i controlli sui casi specifici. Entro un anno dall adozione del decreto regionale di determinazione dell importo complessivo del fabbisogno e dei contributi erogabili dai Comuni, il Responsabile del procedimento comunale comunica alla Regione, mediante la procedura informatica, il numero di controlli complessivamente attivati e conclusi, su casi specifici e a campione, e l entità globale del contributo in relazione al quale sono stati effettuati i controlli. A titolo premiale ai Comuni adempienti al controllo è riconosciuta una quota pari al 30% del contributo recuperato e/o non erogato per effetto di dichiarazioni mendaci, quota che potrà essere gestita direttamente dai Comuni per emergenze abitative locali. Tale quota sarà calcolata e trattenuta dai Comuni i quali, oltre agli adempimenti previsti dalla procedura informatica, devono fornire alla Regione, con nota riepilogativa, l importo dei contributi recuperati e/o non erogati e rendicontare successivamente l impiego delle risorse premiali.

7 5. La Regione può effettuare, in coordinamento con i Comuni interessati, controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari avvalendosi anche della collaborazione della Guardia di Finanza per i controlli sostanziali reddituali e patrimoniali.

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