Sentenza n. 325/10 del del Tribunale di Busto A.
|
|
- Angelica Bello
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Sentenza n. 325/10 del del Tribunale di Busto A. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE DISTACCATA DI GALLARATE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. **************** ha pronunciato la seguente SENTENZA Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1 di 8
2 Parte attrice aveva agito in via esecutiva nei confronti dei debitori principali a seguito di decreto ingiuntivo -omissis- emesso da questo tribunale, sezione distaccata di Gallarate, in forma provvisoriamente esecutiva, che ingiungeva il pagamento, a carico dei signori T.R. e F.M., della somma di ,04, oltre interessi di mora e spese del giudizio monitorio (doc. l parte attrice). La odierna attrice promuoveva pignoramento presso terzi. Nel procedimento di esecuzione, la I. Srl compariva all udienza, in persona del suo legale rappresentante pro tempore signor ******, ex art. 547 cpc, affermando l esistenza di un contratto fra la società da lui rappresentata ed i debitori principali, contestando tuttavia 1a debenza di alcuna somma. La procedura esecutiva veniva sospesa, al fine di permettere l introduzione della presente causa di merito per 1 accertamento dell'obb1igo del terzo. Parte attrice citava in giudizio i signori T.R. e F.M., debitori esecutati nel procedimento esecutivo, nonché il terzo, società *********, Litisconsorti necessari, per ottenere l accertamento del credito dei debitori esecutati nei confronti del terzo per la somma di ,00. Si costituiva in giudizio parte debitrice principale, chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata e inammissibile e rappresentando come dal preliminare non possa derivare alcun diritto di credito che possa venire assoggettato a pignoramento. Si costituiva in giudizio anche il terzo, confermando la dichiarazione già resa in sede di procedimento di esecuzione, affermando di non essere debitore di alcuna somma, avendo stipulato con i creditori con atto pubblico il preliminare di acquisto prodotto sub 2 da parte debitrice. Sulla questione pregiudiziale circa la necessità di apposita procura per l instaurazione di un giudizio di accertamento dell obbligo del terzo 2 di 8
3 I1 giudizio di accertamento dell obbligo del terzo di cui all art. 548 cpc è giudizio di cognizione autonomo, sia pure connesso, rispetto al procedimento di esecuzione. La procure conferita per agire nei confronti del debitore principale non si può ritenere contenga implicitamente anche il mandato nei confronti del terzo. Infatti agire in giudizio nei confronti di soggetto diverso non costituisce svolgimento in concreto prevedibile e quindi valutabile dal cliente fin dalla apposizione della firma sul mandato originario. Per una fattispecie analoga, cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n del 2003: La procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non soltanto al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche dell attuazione concreta del comando giurisdizionale, cioé al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte al comando. Conseguentemente detta procura, in mancanza di espressa limitazione - e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore medesimo si estendono ad ogni stato e grado del procedimento - attribuisce lo "ius postulandi" anche in relazione al processo di esecuzione; a meno che l azione esecutiva non venga intrapresa contro il terzo assegnato, giacché in tal caso, pur assumendo funzione strumentale alla conservazione del diritto di aggredire i beni del debitore in caso di mancata completa soddisfazione del credito, essa dà luogo ad un processo il cui inizio e modalità di svolgimento richiedono rinnovate valutazioni, trattandosi di vicenda autonoma e diversa in ragione della diversa condizione giuridica del terzo e dei suoi beni espropriabili, rispetto alla quale, anche in presenza di un non pronto adempimento da parte del terzo, il creditore può diversamente valutare la necessità d intraprendere il processo esecutivo. Ne consegue che per tale nuovo e diverso processo esecutivo, ivi ricompresa l'ipotesi di opposizioni proposte avverso l'azione esecutiva del creditore, é richiesto il rilascio di una nuova procura al difensore. 3 di 8
4 Sez. 3, Sentenza n del 10/08/1992 nella motivazione: L'accertamento dell obbligo del terzo, oggetto del giudizio indicato dall art. 549 cod. proc. civ., é inserito, invece, in un procedimento di natura diversa, diretto com é al solo accertamento dell esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo. In questo senso si é ripetutamente espressa la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha definito questo giudizio come tipico di cognizione, anche se inserito incidentalmente nel processo di esecuzione: sent. n. 320 del 1990, n del 1983, n del 1979, n del 1972 e 1216 del La conclusione che si deve trarre da questa premessa é quella dell autonomia dei due procedimenti, essendo diversa la funzione di ciascuno e, quindi, dell autonomia dei singoli atti con i quali essi sono promossi. La Suprema Corte critica l impostazione della sentenza impugnata secondo cui l'atto (di citazione) con il quale, ex art. 543 cod. proc. civ., "si esegue" il pignoramento presso il terzo, sia atto introduttivo anche per proporre la domanda condizionata alla eventualità della mancata comparizione o dichiarazione" del terzo, cioè per l introduzione della causa per l accertamento dell obbligo del terzo individuata dal successivo art. 548 ed afferma che l autonomia dei due procedimenti, alla quale si è già fatto cenno, non consente la conclusione con cui è giunta la sentenza impugnata. Sulla questione relativa alla sanabilità del difetto di procura, a seguito della intervenuta modifica dell articolo 182 c.p.c.. Per le cause proposte prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'ultima novella al c.p.c. disposta con giugno 2009, n. 69, la mancanza originaria di procura non era sanabile, mentre potevano venire sanati vizi sopravvenuti della procura stessa. In tele senso si era chiaramente pronunciata la Suprema Corte, Sez. U, Sentenza n del 10/05/ di 8
5 In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura 'ad litem' o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l atto é speso), l attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, é ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura ad litem non é ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo. Nella specie in esame presso la Suprema Corte, il difensore aveva appellato la sentenza di primo grado non in mancanza di apposita procura ma sulla base di un mandato a suo tempo conferitogli dalla parte dichiaratamente da lui rappresentata e solo in prosieguo divenuto inefficace per la sopravvenuta morte di questa. Pertanto, la Corte ha ritenuto non corretta la condanna alle spese di lite pronunciata nei diretti confronti del difensore della parte soccombente, in quanto il rapporto processuale si era instaurato sulla base dell originaria procura. La sopracitata sentenza, emessa per dirimere un contrasto sul punto sorto in giurisprudenza, risulta in linea con 1'indirizzo sostenuto da alcune pronunzie, le sentenze nn. 1780/94, 4462/ 1995; 5955/96, 9561/97 che pervengono alla conclusione che, nella ipotesi considerata, di difetto di valida procura alle liti, parte del giudizio non possa essere altri che il difensore che l'ha instaurato, poiché in ragione appunto di una siffatta carenza del mandato difensivo l'attività processuale del difensore non può spiegare effetti nella sfera giuridica della parte, essendo l'atto di conferimento della cosiddetta rappresentanza tecnica o di designazione del difensore elemento indispensabile della fattispecie legale in forza della quale l esercizio dello ius postulandi da parte del legale diviene attività della parte" (Così testualmente n. 1780/94). In continuità logica con il principio di recente espresso sempre dalle Sezioni unite, con sentenza n del 2005, per cui, in assenza di specifica regolamentazione del mandato ad litem, deve trovare applicazione, anche con riguardo allo stesso, la normativa codicistica sulla rappresentanza e sul mandato, 5 di 8
6 avente carattere generale rispetto a quella processualistica. La riforma del codice di procedura ha modificato la formulazione del1'articolo 182 cpc, nel senso decisamente di favor per la conservazione della validità del rapporto processuale. La presente causa é stata instaurata successivamente all entrata in vigore della novella, che pertanto é applicabile. La novella ha trasformando da discrezionale in vincolata la decisione del giudice di assegnare il termine per consentire la sanatoria ed ha espressamente previsto l assegnazione di termini per il rilascio della procura alle liti oltreché per il diverso caso della rinnovazione della procura. Ha infine previsto la possibile efficacia ex tunc della sanatoria: Art. 182 Difetto di rappresentanza o di autorizzazione I.Il giudice istruttore verifica d ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. II. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Da un analisi meramente testuale del novellato comma secondo si osserva che sono previsti due tipi diversi di fattispecie e corrispondenti due tipi diversi di intervento. Da un lato il "difetto" di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, il cui rimedio consiste nell assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l assistenza o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni ovvero come nel caso di specie - per il rilascio della procura alle liti, - Dall'altro lato il vizio" che determina la nullità della procura al difensore, 6 di 8
7 il cui rimedio consiste nell assegnare alle parti termine perentorio per la sua rinnovazione. Si ripropone pertanto la tradizionale distinzione fra inesistenza ed invalidità della procura. Tuttavia il legislatore prevede la sanabilità della inesistenza della procura, a differenza delle conseguenze prima necessariamente elaborate in via giurisprudenziale. Si osserva inoltre che il legislatore ha espressamente aggiunto la previsione di un termine per "rilascio" della procura alle liti, non previsto in precedenza. L'interprete si trova di fronte alla scelta fra non attribuire alcun significato a tale disposizione ovvero ritenere che la stessa abbia implicitamente derogato alla confliggente norma prevista all'articolo 125 cpc, che richiede il rilascio di procura anteriore alla costituzione in giudizio. La nuova procura alle liti depositata il 7 aprile 2010 contiene la ratifica di quanto prima operato e risponde pertanto a quanto richiesto dal novellato articolo 182 cpc. In conclusione, l'eccezione pregiudiziale deve venire rigettata. - omissis - P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 7 di 8
8 1. rigetta l eccezione pregiudiziale di nullità della domanda per inesistenza di procura alle liti; 2. rigetta la domanda di parte attrice, di accertamento della sussistenza del credito pignorabile; 3. spese di lite compensate. Gallarate, 10 settembre 2010 Il Giudice 8 di 8
Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario
Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 9 04.02.2016 Ricorso per Cassazione. Il difetto di procura L inammissibilità del ricorso in Cassazione per difetto di procura comporta la condanna
DettagliSUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. SENTENZA 6 aprile-10 maggio 2006, n (Presidente Carbone Relatore Morelli)
Avvocato deve pagare le spese giudiziarie se la procura è falsa o inesistente Cassazione, SS.UU. civile, sentenza 10.05.2006 n. 10706 Nel caso di azione o impugnazione promossa dal difensore senza effettivo
DettagliTRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sent. N N RACC Cron. n R E P U B B L I C A I T A L I A N A Rep. n TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della dott.ssa Annamaria Antonini
DettagliCartella esattoriale - Vizi di forma: opposizione agli atti esecutivi ex art.617 c.p.c. (M.Cuomo).
Opposizione alla cartella esattoriale. L'opposizione con la quale si denuncino vizi propri della cartella esattoriale, per carenze di elementi che essa dovrebbe contenere in base agli artt. 25 e 26 del
DettagliOpposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto
Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel precetto Opposizione a Precetto e Opposizione Procedimento esecutivo eccessività della somma portata nel
DettagliUFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO. Opposizione alla cartella esattoriale: modalità e termini (M.Cuomo)
Avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili: l'opposizione ai sensi della legge n. 689
DettagliRappresentanza processuale Giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza n del 4 marzo 2016.
Rappresentanza processuale Giudicato implicito. Corte di Cassazione, Sez. un., sentenza n. 4248 del 4 marzo 2016. La mancanza del potere di rappresentanza, essendo una delle condizioni di esistenza del
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Opposizione all'eseouzione e agli atti esoussi R.G.N.
DettagliOpposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione Opposizione all esecuzione Ordinanza di assegnazione Terzo Pignorato Esecuzione Forzata Assegnazione
DettagliOrdine degli Avvocati di Catanzaro
Ordine degli Avvocati di Catanzaro PRIME RIFLESSIONI SULLA NOVELLA AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE Seminario di formazione professionale in Catanzaro Seminario Pio X - Viale Pio X 14 luglio 2009 ore 15:30
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)
Nella sentenza che segue, il Giudice di Pace, aderendo al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione in quanto, atteso che la procura alle liti
DettagliOpposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
DettagliTRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano
Prosecuzione del verbale di udienza del 15.6.2017 TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo Italiano Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., dott.ssa Ida D'Onofrio,
DettagliCons. Stato, A.p., 10 aprile 2012, n. 2 Pres. Coraggio- Rel. De Nictolis; Aviogas c/ Comune di Messina
Cons. Stato, A.p., 10 aprile 2012, n. 2 Pres. Coraggio- Rel. De Nictolis; Aviogas c/ Comune di Messina Giudizio di ottemperanza Ammissibilità- Provvedimenti del giudice ordinario equiparati alla sentenza
DettagliDott. Salvatore Daidone Consigliere Dott. Pietro Lisa Consigliere
1 R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O CORTE D APPELLO DI TRIESTE Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di: Dott. Alberto Da Rin
DettagliI GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE
Processo tributario I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE PROF. AVV. MARIACARLA GIORGETTI 19 marzo 2018, sala Convegni ODCEC Milano PREMESSA. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESECUZIONE FORZATA In caso
DettagliCartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo
Cartella esattoriale. Tasse automobilistiche: competenza delle Commissioni Tributarie Provinciali (M. Cuo Solo avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 6534/2013 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI - UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Data 07/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SESTA Numero 19264 ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 8318-2011 proposto da: DEBITORE OPPONENTE contro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME
Dettagli...NICOLETTA con l'avv REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN VERONA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE IN VERONA SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG 913812017 - promossa con atto di citazione da:...nicoletta con l'avv 7 7 7 Contro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
Dettaglinella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 2021/2014 promossa da: TAVERAS FLORIS ANDRI DE JESUS (avv. F. Loscerbo) APPELLANTE contro
N. R.G. 2021/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D APPELLO DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Collegio, riunito in Camera di consiglio e formato dai magistrati: Dr. Angela DE MEO
DettagliIL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI
DOMENICO CROCCO IL GIUDIZIO PENSIONISTICO DI APPELLO INNANZI ALLA CORTE DEI CONTI Lineamenti essenziali di diritto processuale contabile JOVENE EDITORE 2013 INDICE Prefazione di Mauro Orefice... p. IX
DettagliRivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.
Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 3.11.2014 La Nuova Procedura Civile, 6, 2014 Editrice Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore
DettagliNel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti. esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte
Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte necessaria Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato
DettagliTribunale Ordinario di Milano, Sezione III Civile, Sentenza del 09/01/2019
L eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l intero ma ne determina la nullità od inefficacia parziale per la somma eccedente L eccessività della somma portata nel precetto
DettagliSentenza n. 2501/2015 pubbl. il 25/02/2015 RG n /2012 Repert. n. 2079/2015 del 25/02/2015
N.R.G. 10965/2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone
DettagliIL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO
SOMMARIO CAPITOLO 1 IL SISTEMA DELLE OPPOSIZIONI NEL PROCESSO ESECUTIVO 1. Introduzione... 1 2. I tipi di opposizione... 2 2.1. Il contenuto della domanda giudiziale... 3 3. Le opposizioni atipiche...
DettagliSentenza n. 263/2017 pubbl. il 24/05/2017 RG n. 2294/2015
N. R.G. 2294/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea De Sabbata ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliEstinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite
Estinzione del giudizio avanti al giudice unico del tribunale e condanna del rinunciante alle spese di lite Tribunale di Torino, 29 ottobre 2013. Giudice Di Capua. Giudizio avanti al tribunale - Giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliCass. SS.UU. n /2010: il preavviso di fermo amm.vo è sempre impugnabile.
Il preavviso di fermo amministrativo è sempre impugnabile innanzi al giudice competente. Al giudice tributario appartiene la cognizione delle obbligazioni di natura fiscale, mentre il giudice ordinario
DettagliSentenza n. 2487/2017 pubbl. il 28/02/2017 RG n /2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Elena Riva
DettagliIn data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sentenza del 15 aprile 2010 [Inesistenza giuridica della notif In data 14/06/07 si costituiva, presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale
DettagliValidità della procura ad litem
Validità della procura ad litem di Angelo Buscema Pubblicato il 17 settembre 2010 In tema di rappresentanza processuale, il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina dei difensori e
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A
N. 5361/06 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI UDINE SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
DettagliOpposizione agli atti esecutivi (il decreto di trasferimento)
Opposizione agli atti esecutivi (il decreto di trasferimento) Autore: Giuliana Gianna In: Esecuzione mobiliare e immobiliare L opposizione agli atti esecutivi si sostanzia in un gravame per far valere
DettagliIL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE
IL PROCESSO ESECUTIVO IMMOBILIARE Convegno 23 Settembre - 14 Ottobre 2010 ore 15.00-18.30, Fondazione Ambrosianeum - Sala Falck Via delle Ore, 3, Milano Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
DettagliLA CHIUSURA DEL PROCESSO. Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito
LA CHIUSURA DEL PROCESSO Diversi modi in cui il processo si può chiudere senza una decisione di merito o di rito (-) Conciliazione giudiziale (art. 185, 185 bis; 320; 420 c.p.c.) (-) Cessazione della materia
DettagliAtto di pignoramento: il contenuto
Atto di pignoramento: il contenuto Autore: Redazione In: Diritto civile e commerciale Su espressa indicazione dell art. 543, comma 2, c.p.c. l atto di pignoramento deve contenere, oltre all ingiunzione
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliIntroduzione... 1 L OPPOSIZIONEALL ESECUZIONE
SOMMARIO Introduzione... 1 CAPITOLO 1 L OPPOSIZIONEALL ESECUZIONE SEZIONE I L OGGETTO 1. Premessa: i motivi deducibili... 6 2. La contestazione del titolo esecutivo... 7 3. La rilevabilità d ufficio del
DettagliCessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata
Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cessazione di efficacia del precetto Contratti obbligazioni Solidali Esecuzione Forzata Cassazione Civile, Sezione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 19972/2006 proposto da: M.E. CORRENTISTA DEBITRICE -
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE. Cass. 39/2015: Ultrattività del mandato alla lite
In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività
DettagliAbrogazione dell'art. 7 Legge 890/1982: illegittima, ma non sempre, l'emissione della C.A.N. (M.Cuomo)
Con la sentenza in commento il Giudice di Pace ha ritenuto che, a seguito della abrogazione dell'art. 7 della Legge 890/1982 ("Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell atto,
DettagliCass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.
La costituzione in giudizio dell'appellante mediante deposito in cancelleria della nota d'iscrizione a ruolo e del proprio fascicolo, contenente, tuttavia, la copia, anzichè l'originale, dell'atto d'impugnazione
DettagliINDICE. Parte Prima SAGGI
INDICE IX Avvertenza Parte Prima SAGGI 3 1. Appunti sul giudice unico di primo grado nei processi di esecuzione forzata 15 2. Alcuni problemi su contraddittorio e processo esecutivo (alla luce del nuovo
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -2 ORDINANZA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 118/17 t SESTA SEZIONE CIVILE -2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STEFANO PETITTI - Presidente - Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere - Oggetto
DettagliSpese e diritti rifusi. MOTIVI DELLA DECISIONE. L opposizione non è fondata. L opponente ha proposto opposizione avverso il precetto, notificatogli l
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA III Sezione Civile Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani, ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2060 del Ruolo Generale
DettagliOpposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale.
Opposizione a precetto - art. 615, 1 co., c.p.c. potere di sospensiva del Giudice dell opposizione a precetto titolo di formazione giudiziale. Autore: sentenza In: Magistratura ordinaria Se l opposizione
DettagliMancata notifica della cartella esattoriale: giudice competente in caso di pignoramento
Mancata notifica della cartella esattoriale: giudice competente in caso di pignoramento di Maurizio Villani Pubblicato il 26 giugno 2017 la Cassazione ha finalmente stabilito la competenza del giudice
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliRisoluzione n. 257/E
Risoluzione n. 257/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 settembre 2007 Prot. 2007/123360 OGGETTO: Istanza di interpello imposta di registro d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 ordinanza di accoglimento
DettagliIndice sommario. I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali
Indice sommario I. Esecuzione forzata e processo esecutivo. L esecuzione in forma specifica e l espropriazione forzata. Gli istituti generali 1 1. L esecuzione forzata e le sue forme nei codici civile
Dettaglidi ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Pubblicato il 15/11/2016 N. 01412/2016 REG.PROV.COLL. N. 00976/2016 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27530 Anno 2017 Presidente: CRISTIANO MAGDA Relatore: VALITUTTI ANTONIO Data pubblicazione: 20/11/2017 ORDINANZA sul ricorso 25468-2016 proposto da: PELLICANO' ANTONINO, elettivamente
DettagliORDINANZA. GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI. TRASONE 22, presso lo studio dell'avvocato ANNAMARIA
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5802 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: GIUSTI ALBERTO Data pubblicazione: 23/03/2016 ORDINANZA sul ricorso 22951-2014 proposto da: GUIDA FRANCESCA, elettivamente domiciliato
DettagliSentenza n. 513/2019 pubbl. il 24/01/2019 RG n /2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli Sezione Lavoro Il Giudice onorario di Tribunale dr. Pierfrancesco Peluso, in funzione di Giudice del Lavoro, all udienza di discussione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 00934/2013 REG.PROV.COLL. N. 03219/1997 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliUfficio Esecuzioni Mobiliari
Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliPreavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria
Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 13 giugno 2009 il preavviso di fermo amministrativo concernente una pretesa creditoria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 28832/2011 proposto da: FALLIMENTO ALFA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
DettagliIn tema di silenzio amministrativo, fra silenzio rigetto e silenzio inadempimento
In tema di silenzio amministrativo, fra silenzio rigetto e silenzio inadempimento Autore: Lazzini Sonia In: Coperture assicurative In tema di silenzio amministrativo, questa stessa Sezione ha già avuto
Dettagli1. D.C. propose opposizione avverso l'atto il precetto notificato nei suoi confronti, quale
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 14 novembre 2011, n. 23749 Svolgimento del processo 1. D.C. propose opposizione avverso l'atto il precetto notificato nei suoi confronti, quale socio s.n.c. Impresa C. di
DettagliSentenze interessanti N.29/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Seconda) SENTENZA
N. 02867/2012 REG.PROV.COLL. N. 03024/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N.5810/04 Reg.Dec. N. 7567 Reg.Ric. ANNO 2000 DECISIONE sul ricorso
DettagliL udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola
L udienza ex art. 186 c.p.c. Milano, 4 giugno 2014 Avv. Gian Paolo Coppola Udienza ex art. 186 c.p.c.: pronuncia dei provvedimenti Nell udienza ex art. 186 c.p.c. il giudice, sulle domande e sulle eccezioni
DettagliNon oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio
Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio Cass.civ.Sez. 6-3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 In tema di competenza per territorio,
DettagliSENTENZA N DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA N. 1414 DEL 02/02/2010 TAR LAZIO ROMA SEZ. 2Q REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato la presente
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 6 Num. 8961 Anno 2016 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 05/05/2016 SENTENZA sul ricorso 22273-2014 proposto da: VALLE FILIPPO, elettivamente domiciliato
Dettaglinella causa civile di I Grado iscritta al N /2015 R.G. promossa da:
Tribunale di Milano, sentenza n. 843 del 2018 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano TREDICESIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara
DettagliINDICE SOMMARIO 1. CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE IPOTECHE
INDICE SOMMARIO Prefazione... V 1. CENNI SULLA DISCIPLINA DELLE IPOTECHE 1.1. Introduzione.... 1 1.2. L art. 2809 cod. civ. - la struttura dell ipoteca... 2 1.2.1. La specialità dell ipoteca... 2 1.2.2.
DettagliTribunale di Torino, 17 maggio 2010
Tribunale di Torino, 17 maggio 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torino sezione 1 civile in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Dettaglicontro per l'annullamento ha pronunciato la presente
N. 00409/2013 REG.PROV.COLL. N. 00197/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliLa rinnovazione della notifica del ricorso in appello
La rinnovazione della notifica del ricorso in appello di Angelo Buscema Pubblicato il 24 maggio 2008 Con la sentenza n. 37 del 29 aprile 2008 la Commissione Tributaria Regionale di Roma sez. 26 ha escluso
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3. Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere - ORDINANZA
15316/17 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Oggetto OPPOSIZIONE ESECUZIONE Dott. ULI_ANA ARMANO - Consigliere
DettagliREPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai Signori: Dott. Amedeo Santosuosso - Presidente relatore Dott. Angela Scalise - Consigliere
DettagliCass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00
La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti comporta l inesistenza della notifica stessa solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA.
N. 02718/2015REG.PROV.COLL. N. 05950/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01284/2015 REG.PROV.COLL. N. 01077/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato
DettagliCORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI. Comparsa di costituzione e risposta nell interesse del
STUDIO LEGALE Avv. Piero Antonio Sanna Via Tre Venezie n. 3 07026 Olbia Tel. 0789/26650 Fax 0789/202279 ORIGINALE CORTE D APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI Comparsa di costituzione e risposta
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00493/2014 REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente
DettagliCass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM
Cass. Civ., Sez. Un., 19 dicembre 2018, n. 32774 Rilascio del permesso di soggiorno giurisdizione parere del PM Con la sentenza de qua le Sezioni Unite Civili si sono pronunciate a seguito di un ricorso
DettagliIl ricorso in cassazione consegnato dal contribuente
Il ricorso in cassazione consegnato dal contribuente di Angelo Buscema Pubblicato il 13 giugno 2009 in base alle regole generali la notifica del ricorso in cassazione deve essere eseguita direttamente
DettagliPARTE I - IL PROCESSO CIVILE E LE AZIONI. Leonardo Margiotta. Capitolo I - Il processo civile: principi generali... p. 13
PARTE I - IL PROCESSO CIVILE E LE AZIONI Capitolo I - Il processo civile: principi generali... p. 13 1. Il processo civile: nozioni generali....» 13 2. Principi generali del processo civile....» 13 Capitolo
DettagliSentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene
Sentenza della dott.ssa Cinzia Sarno, GDP di Salerno in tema di compenso del ctu ed in cui viene riconosciuta la solidarietà tra le parti a di là della statuizione delle spese di causa liquidate in sentenza
DettagliSentenze interessanti N.27/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02623/2012 REG.PROV.COLL. N. 00111/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
Dettaglipagina 1 di 5 Firmato Da: CARTONI CORRADO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a5df248596a96f0a9ad58f8a7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.
DettagliEssi si dividono in presupposti di esistenza del processo, come è per il riconoscimento del potere giurisdizionale generico del Giudice, e
Relazione sul tema Gli atti introduttivi e di risposta del processo civile trattato nella conferenza del 24 maggio 2001 organizzata dall A.I.G.A. Associazione Italiana Giovani Avvocati. La possibilità
Dettagli