Dichiarazione congiunta
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- Cecilia Volpi
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1 Dichiarazione congiunta di Angelo Buscema Pubblicato il 13 novembre 2010 la responsabilità dei coniugi è sempre solidale anche se nel frattempo il matrimonio è finito? INTERVENTO DEL GIUDICE DI LEGITTIMITA In tema di Irpef, la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall ultimo comma dell art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. La scelta dei coniugi di presentare dichiarazione dei redditi congiunta ha effetto non solo sui redditi dichiarati, ma anche su quelli accertati; così la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di maggior reddito a carico del marito (principio che opera anche quando i redditi accertati costituiscano proventi di reato) e non è influenzata dal venir meno della convivenza matrimoniale per separazione personale. 1
2 Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione, Sez. trib.,con sentenza n dell 8 ottobre 2010.L iter logico giuridico adottato da tale pronuncia viene così sviluppato. Qualora i coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentino, a norma dell art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi, i relativi accertamenti in rettifica, aventi ad oggetto, perciò, i redditi di ciascuno di essi, sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, cui notificata la cartella dei pagamenti dell imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli ; per il pagamento dell imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, all esito del detti accertamenti in rettifica, i coniugi sono responsabili in solido. La responsabilità solidale dei coniugi, pertanto, è riferita ai redditi di ciascuno di essi come accertati dall Amministrazione finanziaria e successivamente iscritti a ruolo, sicché la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dall accertamento, successivo alla dichiarazione congiunta, di un maggior reddito a carico del marito; né la disciplina si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, atteso che l accertamento riguarda un reddito omesso, o infedelmente indicato, nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente, e neppure con il diritto di difesa della moglie, la quale può tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dell atto conseguente all avviso di accertamento notificato al marito, ancorché questo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del coniuge (in proposito, Cass. n. 5169/2002). 2
3 La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, per il pagamento dell imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, prevista dall art. 17, ultimo comma, della L. 13 aprile 1977, n. 114, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato, senza che ciò possa far dubitare della legittimità costituzionale della norma, atteso che il diritto di difesa della moglie è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente l avviso di mora a lei notificato (Case. n. 5202/2003). La dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né l assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all art. 24 della Costituzione essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall avviso di mora a lui notificato renda definitiva l obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell avviso di accertamento (Cass. n. 2021/2003), e neppure 3
4 in riferimento all art. 53 della Costituzione, atteso che la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all epoca della dichiarazione congiunta (Cass. n. 4862/2002). RIFLESSIONI La disciplina di cui all art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114 contemplava la possibilità per i coniugi di presentare su unico modello la dichiarazione unica dei redditi di ciascuno di essi. Ai fini della liquidazione dell imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti d imposta si applicano sul loro ammontare complessivo (art. 17, c. 2, della L. n. 114/1977). La decisione della Suprema Corte si inserisce nel novero della seguente giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità per le obbligazioni giuridiche d imposta derivanti dall utilizzo della dichiarazione dei redditi congiunta. Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell art. 17 della legge n. 114/1977, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito. La moglie è solidalmente responsabile per il pagamento di imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, ed è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti notificati al marito anche a suo nome (Cass. civ. Sez. V Sent., , n ). Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell art. 17 della legge n. 114/1977, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito. La moglie è dunque solidalmente responsabile per il pagamento di imposta, sovrattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, ed è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti 4
5 notificati al marito anche a suo nome (Cass. civ. Sez. V, , n ). Ove i coniugi abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati al marito, e la responsabilità solidale della moglie non si basa soltanto sulla dichiarazione, ma si estende alle obbligazioni derivanti dall accertamento di un maggior reddito a carico del marito; ed alla moglie (e per essa all erede) può essere notificato soltanto l avviso di mora, che richiami gli atti prodromici, come quello di rettifica o la cartella di pagamento, notificati al marito (Cass. civ. Sez. V, , n. 7266). Ove i coniugi abbiano presentato la dichiarazione congiunta dei redditi ai sensi dell art. 17 della L. n. 114/1977, l avviso di accertamento correttivo della dichiarazione stessa deve essere notificato solo al marito. Di conseguenza, alla moglie può essere notificata direttamente la cartella esattoriale (senza che sia necessario allegare l avviso di accertamento), fermo restando il suo diritto di contestare in ogni suo profilo la pretesa tributaria (Cass. civ. Sez. V, , n ). Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi ex art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e per effetto della solidarietà voluta dal legislatore, la tempestiva notifica al marito dell avviso di accertamento, come della cartella di pagamento, impedisce qualsiasi decadenza dell Amministrazione finanziaria anche nei confronti della moglie co-dichiarante; allo stesso modo, la pendenza del processo tra l Amministrazione finanziaria ed il marito determina la sospensione di qualsiasi termine di decadenza come di prescrizione riguardo alla stessa moglie codichiarante (Cass. civ. Sez. V Sent., , n ). Nel caso di dichiarazione congiunta dei redditi da parte dei coniugi, a norma dell art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, la moglie è legittimata a proporre autonoma impugnazione per contestare gli accertamenti a carico del marito, cui non è attribuita dalla citata legge la legittimazione ad agire anche per il coniuge, valendo la notificazione dell accertamento effettuata nei confronti del marito anche con riguardo alla moglie; pertanto, una volta impugnato l avviso di accertamento da parte del marito, resta inalterato il diritto della moglie di impugnare autonomamente l atto, anche proponendo ricorso avverso l avviso di mora a lei diretto, non potendo tale impugnazione considerarsi tardiva (cass. civ. Sez. V Sent., , n ). Il disconoscimento della firma apposta alla dichiarazione congiunta dei redditi dei coniugi non risolve ogni questione in ordine 5
6 alla responsabilità solidale dei coniugi, in quanto il giudice di merito deve procedere ad un apprezzamento di fatto in ordine alla sussistenza della prova del consenso del firmatario apparente, tale da configurare un conferimento, da parte di quest ultimo all altro coniuge, della rappresentanza negoziale, ai fini della redazione e della sottoscrizione della dichiarazione congiunta, con conseguente esclusione della nullità dell atto; ciò in quanto la prova della non autenticità materiale della sottoscrizione non è, di per sé, sufficiente a dimostrare che la sottoscrizione stessa sia avvenuta contro la volontà dell apparente firmataria o all insaputa di costui (Cass. civ. Sez. V, , n. 8770). La responsabilità solidale dei coniugi, a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi congiunta, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da proventi derivanti da reato. In presenza di una dichiarazione dei redditi congiunta, sottoscritta da entrambi i coniugi, è del tutto irrilevante la mancata sottoscrizione di alcuni quadri della stessa.(cass. civ. Sez. V Sent., , n ) 13 novembre 2010 Angelo Buscema CASSAZIONE, Sez. trib. Sent. n dell 8 ottobre
7 Svolgimento del processo La Commissione tributaria regionale della Campania, rigettando l appello dell Agenzia delle Entrate, Ufficio di Casoria, ha dichiarato Z non tenuta al pagamento di quanto accertato a titolo di maggiore Irpef ed iscritto a ruolo a carico del coniuge X per gli anni 1991 e 1995, per i quali i coniugi avevano presentato dichiarazione congiunta, somme portate dalla cartella di pagamento notificatale il 31 marzo del Ha infatti ritenuto che la contribuente aveva presentato dichiarazione congiunta con l ex marito unicamente per i redditi di natura fondiaria, mentre era del tutto estranea alla gestione della cooperativa agricola Alfa, ed all oscuro della partecipazione ad essa del coniuge, dalla quale erano conseguiti i redditi da capitale oggetto dell accertamento della maggiore imposta. Chiamare Z a rispondere di tali maggiori redditi non solo costituiva violazione di ogni principio di equità fiscale, di uguaglianza e di capacità contributiva, ma era contrario alla logica, non potendo la contribuente essere chiamata a rispondere dei redditi di cui non aveva assolutamente la percezione, essendo peraltro frutto di un attività penalmente perseguibile. Per il giudice d appello è invero decisivo che, se nell ipotesi di dichiarazione congiunta entrambi i coniugi sono solidalmente obbligati per le maggiori imposte accertate in riferimento ai redditi denunciati, non può invece sussistere solidarietà in riferimento ai quelli omessi in conseguenza di attività che fanno capo esclusivo ad uno dei coniugi, come nella fattispecie. Nei confronti della decisione l Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. 7
8 La contribuente non ha prodotto controricorso, ed ha successivamente conferito e depositato procura speciale per la partecipazione del difensore alla discussione. Motivi della decisione Con l unico motivo l Amministrazione ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell art. 17 della L. n. 114/1977, in relazione all art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. ed all art. 62, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, censura la sentenza assumendo che, secondo la norma in rubrica, qualora i coniugi decidano di presentare dichiarazione dei redditi congiunta, la scelta avrebbe effetto non solo sui redditi dichiarati, ma si estenderebbe anche a quelli accertati, e cosi la responsabilità solidale del coniuge si estenderebbe alle obbligazioni derivanti dal successivo accertamento di maggior reddito a carico del marito, in quanto esso riguarderebbe un reddito omesso o infedelmente dichiarato nella dichiarazione congiunta, frutto appunto di libera scelta del contribuente. Tale principio opererebbe anche nel caso in cui i redditi accertati a carico del marito costituiscano proventi di reato. Il ricorso è fondato. Qualora infatti i coniugi non legalmente ed effettivamente separati presentino, a norma dell art. 17 della L. 13 aprile 1977, n. 114, su un unico modello la dichiarazione dei redditi di ciascuno di essi, i relativi accertamenti in rettifica, aventi 8
9 ad oggetto, perciò, i redditi di ciascuno di essi, sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati nei confronti del marito, cui notificata la cartella dei pagamenti dell imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli ; per il pagamento dell imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, all esito del detti accertamenti in rettifica, i coniugi sono responsabili in solido. La responsabilità solidale dei coniugi, pertanto, è riferita ai redditi di ciascuno di essi come accertati dall Amministrazione finanziaria e successivamente iscritti a ruolo, sicché la responsabilità solidale della moglie si estende alle obbligazioni derivanti dall accertamento, successivo alla dichiarazione congiunta, di un maggior reddito a carico del marito; né la disciplina si pone in contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, atteso che l accertamento riguarda un reddito omesso, o infedelmente indicato, nella dichiarazione congiunta, frutto di libera scelta del contribuente, e neppure con il diritto di difesa della moglie, la quale può tutelare i propri diritti in sede di impugnazione dell atto conseguente all avviso di accertamento notificato al marito, ancorché questo sia divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte del coniuge (in proposito, Cass. n. 5169/2002). Questa Corte ha in particolare affermato che la responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato dichiarazione congiunta dei redditi, per il pagamento dell imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito, prevista dall art. 17, ultimo comma, della L. 13 aprile 1977, n. 114, opera anche nel caso in cui i redditi accertati nei confronti del marito siano costituiti da 9
10 proventi derivanti da reato, senza che ciò possa far dubitare della legittimità costituzionale della norma, atteso che il diritto di difesa della moglie è garantito dalla possibilità di impugnare autonomamente l avviso di mora a lei notificato (Case. n. 5202/2003); ed ha ancora affermato che la dichiarazione dei redditi congiunta, consentita a coniugi non separati, costituisce una facoltà che, una volta esercitata per libera scelta degli interessati, produce tutte le conseguenze, vantaggiose ed eventualmente svantaggiose, che derivano dalla legge e che ne connotano il peculiare regime, a prescindere dalle successive vicende del matrimonio; ne consegue, pertanto, che la responsabilità solidale dei coniugi per il pagamento dell imposta ed accessori, iscritti a ruolo a nome del marito a seguito di accertamento, prevista dall ultimo comma del citato art. 17, non è influenzata dal venir meno, successivamente alla dichiarazione congiunta, della convivenza matrimoniale per separazione personale. Né l assenza di qualsiasi rilevanza ostativa è suscettibile di dar corpo ad un dubbio di legittimità costituzionale in riferimento all art. 24 della Costituzione essendo da escludere che la mancata impugnazione da parte del marito dall avviso di mora a lui notificato renda definitiva l obbligazione tributaria nei confronti della moglie separata, avendo costei la possibilità di impugnare autonomamente l avviso di mora e di far valere, in tale sede, tutte le possibili ragioni di contrasto con la pretesa tributaria, in relazione anche alla mancata notifica diretta degli atti precedenti, e in primo luogo dell avviso di accertamento (Cass. n. 2021/2003), e neppure in riferimento all art. 53 della Costituzione, atteso che la capacità contributiva dei coniugi va valutata con riguardo alla loro condizione all epoca della dichiarazione congiunta (Cass. n. 4862/2002). Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad 10
11 altra Sezione della Commissione tributaria della Campania, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia, uniformandosi ai principi sopra enunciati, oltre a disporre in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Campania. 11
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