Prime indicazioni dopo la sentenza sulla patente a punti. ma rimangono altri problemi

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1 Prime indicazioni dopo la sentenza sulla patente a punti. ma rimangono altri problemi di Sapia Roberto Antonino La circolare n del Ministero dell Interno, datata 4 febbraio 2005 (riportata in calce), fornisce agli Uffici di polizia le prime indicazioni applicative della sentenza n. 27/2005, che ha stabilito la parziale incostituzionalità dell art. 126-bis del Codice della Strada. A seguito di quella sentenza, com è noto, era caduta la possibilità di applicare la detrazione di punti al responsabile in solido (ed in particolare al proprietario del veicolo), se basata solo sulla mancata od incompleta risposta all invito rivoltogli, in allegato al verbale notificatogli per la violazione a norme di comportamento del CdS non immediatamente contestata, perché rendesse noto il nome del conducente reale, effettivo responsabile della violazione. E irragionevole, ha affermato la Corte, l applicazione di tale sanzione accessoria di carattere strettamente personale e non patrimoniale (come, a nostro avviso correttamente, definita dalla Corte) quando non è provato (mancando la contestazione immediata) che chi ne è colpito sia responsabile della violazione della norma di comportamento per la quale essa è stabilita. E ugualmente irragionevole (quale ulteriore profilo di violazione dell art. 3 Cost.) che tale sanzione accessoria sia applicata solo nel caso che il proprietario sia una persona fisica, mentre quando si tratta di persona giuridica si applica la sanzione prevista dall art. 180, comma 8, del C.d.S. Dichiarata quindi la illegittimità costituzionale di questa parte dell art. 126-bis, la Corte si è preoccupata di precisare (in realtà, fornendo una soluzione additiva alla diseguaglianza di trattamento, in senso contrario, che si verificherebbe a sfavore del proprietario-persona giuridica) che in questa ipotesi trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all articolo 180, comma 8, del codice della strada. In attesa che si realizzi la possibilità per il legislatore, nell esercizio della sua discrezionalità, di conferire alla materia un nuovo e diverso assetto, la circolare ministeriale si incarica di regolare gli effetti della sentenza a partire dalla data della sua pubblicazione (26 gennaio 2005), per i procedimenti ancora non esauriti a quella data, in riferimento a violazioni non immediatamente contestate (notificate pertanto al proprietario-responsabile in solido) e che danno luogo a detrazioni di punti. In sostanza vengono prese in considerazione le seguenti ipotesi: a) verbali notificati a partire dal 26 gennaio 2005: ferma restando la richiesta di comunicare entro 30 giorni gli elementi identificativi del conducente effettivo e della patente da lui posseduta, in entrambi i casi (persona fisica o persona giuridica) dovrà essere minacciata l applicazione della sanzione ex art. 180 CdS, previa emissione di un diverso e specifico verbale. Occorre ricordare che, secondo quanto stabilito dalle sentenze C. Cost. n. 477/2002 e n. 28/2004, la notificazione si intende compiuta, per quanto riguarda gli obblighi del notificante, con la consegna all ufficiale giudiziario, al messo o al servizio postale. b) verbali notificati prima del 26 gennaio 2005, ai quali non è seguita comunicazione dei dati dell effettivo conducente: non si applica, se il proprietario è persona fisica, decurtazione di punti e quindi non si procede alla relativa comunicazione all Anagrafe dei patentati; se invece il proprietario è persona giuridica si applicherà (con separato verbale, come già ora avviene) la sanzione ex art E implicito, a nostro avviso (tenendo conto anche della precisazione fornita dalla Corte) che, non potendo restare impunito il silenzio del proprietario-persona fisica, anche contro di lui sarà emesso verbale di violazione dell art c) verbali notificati prima del 26 gennaio 2005, per i quali è già stata eseguita la comunicazione all Anagrafe dei patentati o che hanno già dato luogo alla notifica al

2 proprietario dell avvenuta detrazione di punti: la circolare rinvia a successive disposizioni, per le quali saranno certo necessarie approfondite valutazioni. Le soluzioni elaborate dalla circolare ministeriale meritano qualche considerazione. Per quanto riguarda il punto a), è evidente che la sua osservanza implicherà, per gli uffici dotati di procedure meccanizzate, la ristampa ex novo di tutti i verbali giacenti: la formula di invito alla comunicazione è, per quanto riguarda le conseguenze della sua omissione, radicalmente cambiata. Ma che cosa accadrebbe se, per errore o per scelta deliberata, i verbali notificati dopo il 26 gennaio 2005 recassero invece ancora la vecchia formulazione dell invito? A nostro avviso non si potrebbe parlare di nullità del verbale: per quanto riguarda la violazione della norma del CdS gli elementi previsti dall art. 383 del Regolamento vi sono comunque tutti (esposizione del fatto illecito, identificazione del veicolo, indicazione della norma violata, conseguenze sanzionatorie, modalità e termini per il pagamento e per il ricorso), realizzando pertanto la funzione principale del verbale. Peraltro, qualora il proprietario, benché sulla base della vecchia formula di invito, decidesse di indicare i dati del conducente effettivo, tale dichiarazione sarebbe perfettamente efficace, autorizzando una comunicazione, pienamente legittima, all Anagrafe dei patentati: la sentenza della Corte certamente non ha inteso vietare al proprietario-persona fisica tale facoltà! In caso, invece, di silenzio, l autorità procedente dovrà redigere verbale per violazione dell art. 180, da notificarsi successivamente. In questo caso però può sorgere qualche problema: il proprietario, sulla base di una formula di invito obsoleta, mantenendo il silenzio, ha accettato di sacrificare una modesta quantità di punti, ma successivamente gli viene notificato che quel silenzio ha realizzato una fattispecie sanzionata a titolo diverso. Si potrebbe discutere della applicabilità o meno dei principi sulla ignoranza della legge penale e della stessa applicabilità di quest ultima (insorta a seguito della precisazione della Corte) nella specifica ipotesi, ma rimane il punto se al proprietario sia concesso di sanare a posteriori un omissione alla quale potrebbe essere stato indotto da un errata comunicazione iniziale. A nostro avviso tale possibilità dovrebbe essere ammessa, in considerazione di un applicazione del regime della patente a punti meglio aderente alle sue finalità proprie e della responsabilità che deriva a carico dell autorità procedente per l inosservanza della circolare ministeriale. Per quanto riguarda il punto b), si riproducono le perplessità appena sopra evidenziate: il verbale che ora perviene al proprietario-persona fisica rimasto silenzioso riguarda l accertamento di una violazione che si afferma commessa prima della sentenza della Corte, che con la sua precisazione ha esteso all art. 126-bis (per la parte censurata) la portata dell art Questo può generare problemi di un certo peso con conseguente contenzioso, che sarebbe forse opportuno spegnere rinnovando in forma aggiornata l invito alla comunicazione dei dati. Per quanto riguarda il punto c), accennavamo alla necessità di approfondite valutazioni. La stampa ha dato notizia di autorevoli assicurazioni sulla restituzione dei punti detratti nei tempi trascorsi a seguito del silenzio. Senza dubbio i destinatari ne sarebbero soddisfatti, ma sorge qualche perplessità in merito alla equità di una tale soluzione, se non accompagnata da una sanzione. Vi è anche qualche remora di ordine strettamente giuridico: il procedimento è concluso e, se si sono esauriti i punti, il provvedimento di revoca della patente è definitivo (alias, ricorribile solo al TAR). La possibilità di una restituzione spontanea dei punti da parte del Ministero trova inoltre un ostacolo di ordine pratico: nei mesi passati le procedure meccanizzate di comunicazione da parte delle forze di polizia all Anagrafe dei patentati non prevedevano, da quel che ci risulta, l indicazione che la detrazione di punti avveniva a seguito di silenzio, ma facevano direttamente ed

3 unicamente riferimento alla norma della violazione di base. Ne deriverebbe che nell Anagrafe sarebbe impossibile separare i punti detratti nelle due diverse situazioni (conducenti fermati o oggetto di comunicazione da un lato, proprietari silenziosi dall altro), con conseguente impossibilità di reintegro spontaneamente concesso solo per una di esse. Anche superando le non lievi remore giuridiche sopra evidenziate, riteniamo che sarebbe necessaria quantomeno una istanza, da indirizzare presumibilmente al Ministero (titolare del potere in materia e gestore dell Anagrafe) e per il tramite della stessa autorità di polizia che ha comunicato i punti da detrarre, chiamata quindi ad una istruttoria sull origine della detrazione stessa. Non si può quindi che accogliere favorevolmente l ipotesi di una revisione dell istituto, in grado di fornire razionalità e chiarezza ad una disciplina che fin dal suo varo, con il D. Leg.vo 9/2002, ha sofferto di non poche lacune proprio dal punto di vista giuridico, esaltate poi dalle modifiche introdotte (ed oggi cassate) sotto l assillo della conversione del DL 151/2003. Peraltro, è indubbio che la detrazione di punti dalla patente, in sé, ha avuto successo, rientrando nella hit parade delle misure apprezzate dai pubblici amministratori: il sindaco di una grande metropoli ne ha perfino chiesto l applicazione per l inosservanza dei blocchi della circolazione disposti a tutela dell aria, con evidente snaturamento della finalità originaria di tutela della sicurezza. In effetti, a pensarci bene, nell intervallo compreso tra l uso dell autoradio ad alto volume (art. 155) e l omicidio plurimo, una serie infinita di violazioni amministrative o penali, purché vi sia coinvolto un veicolo, potrebbe essere speziata da un uso sapientemente fantasioso di punti da detrarre Detrarre i punti della patente è, sembra, come il grigio: va bene su tutto. Sapia Roberto Antonino MINISTERO DELL INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005 OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n. 27/ Illegittimità costituzionale parziale del comma 2, dell'articolo 126-bis C.d.S. - Disposizioni correttive per l'applicazione della disciplina della patente a punti. (indirizzi omessi)

4 1. Premessa La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 1 Serie Speciale - Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimità dell'articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada. Nello specifico la Corte ha dichiarato l'illegittimità del comma 2, dell'art. 126-bis del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi (ndr cioè del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all'organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si è detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilità di decurtazione dei punti nei confronti dell'obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non è identificato il conducente. A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che «l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S.» L'obbligato in solido, perciò, è sempre tenuto a fornire le generalità del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall'art 180, comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti. In altri termini, la Corte, nel definire l'ambito di applicazione del citato comma 2 dell'articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui è stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo. 2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti Per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura già in essere: a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non è stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all'organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalità della persona che era alla guida al momento del fatto; b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all'obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni, verrà notificato un altro verbale, con cui si applicherà a suo carico la sanzione prevista dall'art 180, comma 8, C.d.S. (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433). c) come già previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell'art 180 C.d.S. si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all'organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all'identità della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.

5 3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti già accertati Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non è ancora stata effettuata la comunicazione all'anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per tutti questi procedimenti, perciò, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno più essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato. Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione già registrati nell'anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all'art. 226, comma 10, C.d.S.. ovvero già comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile. 4. Modifiche alle direttive già impartite Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive già impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 è sostituito dal seguente: 3. Soggetti a cui si applica la decurtazione La decurtazione interessa il conducente quando è identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non è identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalità di chi era effettivamente alla guida. Quando il veicolo non è intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato. Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l'art. 126-bis C.d.S. impone all'organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all'applicazione delle sanzioni dell'articolo 180, comma 8, C.d.S." Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente: "Per l'art. 126-bis, comma 2, C.d.S., la sottrazione dei punti non è possibile quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verrà notificato al proprietario del veicolo, in qualità di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 C.d.S., con l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l'identità del conducente, al quale il verbale di contestazione sarà successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario può essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell'ari.... C.d.S determina la decurtazione di n.... punti. Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S. V. è invitata a fornire le generalità ed il numero di patente della

6 persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall'art. 180, comma 8, C. d. S.". Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto paragrafo del punto 4 è sostituito dal seguente: "Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata perché la S. V è munita di patente da meno di 3 anni". 4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del , il primo paragrafo del punto 2 è sostituito dal seguente: " Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del e secondo le disposizioni del comma 2, dell'art. 126-bis, C.d.S., come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l'obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell'accertamento." Il testo coordinato delle richiamate note sarà disponibile, quanto prima, anche nel sito internet della Polizia di Stato all'indirizzo Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale. per il Capo della Polizia Firmato (Piscitelli)

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