Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile Sentenza del 28 maggio 2004, n Integrale

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile Sentenza del 28 maggio 2004, n. 10361 Integrale"

Transcript

1 Corte di Cassazione civ Sezione Lavoro Civile Sentenza del 28 maggio 2004, n Integrale Inquadramento del lavoratore - divieto di dequalificazione - violazione - diritto del lavoratore al risarcimento del danno alla vita di relazione o "danno biologico" - spettanza - presupposti e limiti - accertamento del giudice di merito - onere probatorio a carico del lavoratore - oggetto - individuazione - valutazione equitativa del "quantum debeatur" - ammissibilità - sussistenza REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati: Guglielmo Sciarelli - Presidente Mario Putaturo Donati Viscido - Consigliere Luciano Vigolo - Consigliere Natale Capitanio - Consigliere Corrado Guglielmucci - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso (R.G.N /01) proposto da: Ve. Ba. in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett. dom. in Ro., via Sa. n. 36, presso lo studio dell'avv. Gu. Al. che lo rappresenta e difende, per procura speciale a margine del ricorso; CONTRO S.p.a. RAI -Radiotelevisione Italiana-; -ricorrente- -intimata-

2 Nonché Sul ricorso (R.G.N. 2484/2002) proposto da: S.p.a. RAI -Radiotelevisione Italiana-, in persona del Direttore della Direzione Affari Legali, avv. Ru. Es., in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente e dal Direttore generale della società con atto per notaio Ge. Pa. di Ro. del 20 ottobre 1998, rep. n , elett. dom. in Ro., corso Vi. Em. I., n. 326, presso lo studio degli avv. Re. e Cl. Sc. che la rappresentano e difendono, per procura speciale a margine del controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- CONTRO Ve. Ba., elett. dom. in Ro., via Sa. n. 36, presso lo studio dell'avv. Gu. Al. che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso introduttivo; -controricorrente al ricorso incidentale- Per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 30 novembre 2000, n (R.G.N. 1097/1996); Udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 18/12/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido; Uditi gli avv. Gi. Co., per delega dell'avv. Gu. Al., e Re. Sc.; Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del 2 motivo del ricorso incidentale, rigetto del 1, assorbito il 3 nonché per il rigetto del ricorso principale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ve. Ba. conveniva davanti al Pretore di Roma la s.p.a. RAI - Radiotelevisione Italiana chiedendone la condanna: all'attribuzione delle mansioni di regista, in virtù della contrattazione collettiva e dell'art c. c., in riferimento ai rapporti di collaborazione esterna intercorsi nel periodo al rapporto di lavoro a tempo determinato nel periodo ottobre giugno 1975 e al rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente instaurato; al risarcimento del danno nella misura di lire o di quella maggiore o minore rispondente a giustizia, con pubblicazione dell'emananda sentenza sui quotidiani e sui periodici. Chiedeva altresì l'accertamento della nullità della transazione impugnata, la ricostituzione del rapporto di lavoro subordinato a far data dal 1968, la corresponsione delle differenze di retribuzione maturate e non percette nella misura complessiva di lire La convenuta, nel costituirsi in giudizio, assumeva la legittimità del proprio operato eccependo comunque la intervenuta la prescrizione decennale e quinquennale dei diritti azionati. Il Pretore, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, con sentenza del 23 giugno 1995, condannava la RAI ad adibire il ricorrente alle mansioni rivestite di programmista regista di 1 livello, rigettando le altre richieste. Avverso la decisione proponeva gravame il Ve. Ba. il quale, nel denunciare l'errata determinazione del primo giudice sul punto della mancata prova del danno da dequalificazione, insisteva per l'accoglimento delle ulteriori richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. La società, nel costituirsi in appello, concludeva per il rigetto del gravame e proponeva appello in via incidentale avverso la decisione pretorile nella parte attinente alla acclarata inadempienza della RAI agli obblighi di cui all'art c. c. Il Tribunale, con sentenza del 30 novembre 2000, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava la società al pagamento in favore del Ve. Ba. della somma di lire a titolo di risarcimento del danno subito.

3 Osservava, in particolare, il Tribunale che: dalle prove acquisite era emerso che la datrice di lavoro aveva effettivamente attribuito al dipendente mansioni inferiori a quelle spettatigli dal 1 gennaio 1988; il danno che ne era derivato doveva essere calcolato da tale data (non essendo stata proposta sul punto impugnazione alcuna dal lavoratore) sino al giorno del deposito del ricorso e la sua liquidazione, in mancanza di dati certi, andava effettuata in via equitativa in rapporto al tempo di durata del danno, alla qualifica rivestita, al livello retributivo, alla circostanza della percezione di retribuzione pur in mancanza di prestazione di attività lavorativa. Il Ve. Ba. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito la s.p.a. RAI con controricorso proponendo ricorso incidentale con tre motivi. Il Ve. Ba. ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un sol processo, ai sensi dell'art. 335 c. p.c. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il cui esame nel profilo logico-giuridico va anticipato, denunciandosi violazione o falsa applicazione degli artt e 2697 c. c., anche in relazione agli artt e 1375 c. c., nonché carenza o contraddittorietà di motivazione su un punto essenziale della controversia, si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto nella specie provata la dequalificazione professionale sul rilievo che la RAI aveva preposto per breve durata il dipendente come docente in corsi di formazione, allegando soltanto tre offerte di programmi dall'epoca dell'ultima promozione alla qualifica di programmista regista. Eppure la datrice di lavoro aveva dedotto, nella memoria di costituzione in primo grado, che il Ve. Ba. aveva declinato sia la proposta, indirizzatagli con nota del 15 dicembre 1987, di assumere la regia del programma "Star bene con se stessi", che quelle concernenti altri incarichi come la trasmissione "Detto tra noi", nel novembre del Su tali circostanze era stata chiesta prova per testimoni anche in appello ma il Tribunale non solo aveva accollato alla RAI l'onere di provare l'inesistenza della dequalificazione, in palese violazione dell'art c. c., ma aveva anche valutato l'attività del dipendente con parametri meramente quantitativi invece che qualitativi. Né tanto meno aveva rilevato il dato della scarsa presenza del dipendente negli uffici cui era preposto e, dall'altro, l'assenza di qualsiasi contestazione del ricorrente sulla illiceità della condotta datoriale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione dell'art c. c., in relazione all'art c. c., nonché carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto essenziale della controversia si deduce che il Tribunale ha ritenuto l'esistenza di un danno in sé in capo al dipendente fin conseguenza dell'acclarato demansionamento, in violazione dell'art c. c., senza rilevare che non è consentito il ricorso a meccanismi risarcitori automatici ricolleganti l'imposizione di una prestazione patrimoniale al mero dato di un comportamento datoriale in ipotesi lesivo dei diritti altrui. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione o falsa applicazione dell'art. 1227, comma 2, c. c., in relazione all'art. 112 c. p.c. nonché carenza di motivazione su un punto decisivo della controversia, si censura l'impugnata sentenza per non avere esaminato quanto eccepito dalla RAI in primo grado e in appello in ordine alla condotta del lavoratore che avrebbe reagito con inammissibile ritardo di anni all'illecito perpetrato dal datore. Ne discende la non risarcibilità dei danni evitabili con l'ordinaria diligenza e in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto tenere conto della specifica deduzione in sede di liquidazione dell'asserito danno. Tanto premesso, va ricordato che, secondo l'orientamento prevalente di questa Corte Suprema -che va ribadito in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno- il prestatore di lavoro che chieda la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno (anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico) subito a causa della lesione del proprio diritto di eseguire la prestazione lavorativa in base alla qualifica professionale rivestita, lesione idonea a determinare la dequalificazione del dipendente stesso, deve fornire la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di causalità con l'inadempimento, prova che costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una valutazione equitativa. Tale danno non si pone, infatti, quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo al lavoratore che denunci il danno subito di fornire la prova in base alla regola generale di cui all'art c. c. (cfr., Cass., 4 giugno 2003, n. 8904; 14 maggio 2002, n. 6992; 1998, n. 7905; contra, Cass., 6 novembre 2000, n ; 18 ottobre 1999, n ). Ciò posto, va rigettato il primo motivo del ricorso incidentale volto a censurare l'accertamento del giudice d'appello sulla

4 sussistenza della condotta illecita datoriale e sul nesso di causalità con il denunciato demansionamento e, in particolare, la mancata ammissione della prova per testi articolata su circostanze che avrebbero invece confermato il comportamento ostracistico del dipendente. Ed invero, la ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non ha trascritto i relativi capitoli nell'atto di impugnazione, impedendo così ogni controllo in sede di legittimità sulla pertinenza del mezzo istruttorio (cfr., tra tante, Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161). Né hanno rilievo le ulteriori censure formulate poiché dall'esame dell'impugnata sentenza è emerso che il giudice d'appello, diversamente da quanto denunciato, ha tenuto conto nella determinazione del danno da dequalificazione professionale sia degli aspetti quantitativi che di quelli qualitativi. Al contrario, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso poiché il Tribunale, invece di verificare se il prestatore di lavoro aveva nella specie provato, conformemente all'onere probatorio di cui era gravato, il preteso danno da dequalificazione ed il nesso di causalità con l'inadempimento, ha affermato che al demansionamento professionale andava riconosciuto una indubbia dimensione patrimoniale, suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pure in mancanza della dimostrazione di un effettivo pregiudizio. Il terzo motivo del ricorso incidentale va, altresì, considerato assorbito poiché spetterà al giudice di rinvio, cui è demandata la determinazione del danno secondo i criteri indicati, anche la valutazione del comportamento di implicita acquiescenza del prestatore di lavoro che avrebbe reagito dopo molti anni e, quindi, con un inammissibile ritardo all'illecito datoriale perpetrato ai suoi danni. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt c. c., 112, 115 e 116 c. p.c., 111, 6 comma, Cost. nonché omessa motivazione su di un punto essenziale della controversia, si deduce che il Tribunale, nella determinazione del pregiudizio da demansionamento, si è limitato ad accertare la sussistenza del c. d. danno alla professionalità quantificandolo peraltro in maniera errata, senza esaminare la richiesta, anche formulata nell'atto di appello, riguardante l'esistenza del danno biologico, riconducibile tra l'altro alla patologia tumorale sofferta, il quale è del tutto distinto ed autonomo rispetto al primo. Eppure erano stati dedotti mezzi istruttori e rinnovata l'istanza di rinnovazione di consulenza tecnica d'ufficio. In altro profilo il Tribunale ha determinato in via equitativa l'ammontare del danno alla professionalità, sulla scorta di presupposti fattuali errati e sulla base di una ricostruzione totalmente priva di nessi logici. Ed invero, sul termine iniziale del periodo di protrazione del demansionamanto la decisione pretorile non aveva affatto attestato che la dequalificazione avesse avuto inizio dal 1 gennaio 1988, ma aveva semmai ricollegato a tale data la totale inattività del Ve. Ba. coincidente con la promozione dello stesso nella qualifica di quadro livello A. Al contrario il primo giudice aveva acclarato il dato incontroverso che riconduceva l'inizio della dequalificazione subita dal ricorrente al periodo Infine il Tribunale, anche a prescindere dall'inesatta collocazione temporale del periodo in cui si era verificata la dequalificazione, aveva erroneamente decurtato dall'importo in ipotesi dovuto al lavoratore a titolo di risarcimento del danno subito quanto percepito a titolo di retribuzione nel medesimo periodo, senza considerare che quest'ultima somma non poteva costituire oggetto di compensazione e che la liquidazione equitativa del danno doveva essere mantenuta entro il sistema codicistico di risarcimento espresso dalle formule degli artt e 1223 c. c. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt e 120 c. p.c. nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, si deduce che il Tribunale aveva omesso l'esame della richiesta riformulata in sede di appello attinente alla pubblicazione della sentenza di condanna su alcuni giornali, stante la riconducibilità della condotta assunta dalla società datrice di lavoro, a seguito della violazione dell'art c. c. ad un comportamento di fatto menomante l'immagine del dipendente, tutelabile, in applicazione analogica dell'art. 7 del codice civile con riguardo al diritto al nome, anche attraverso azioni inibitorie e di risarcimento del danno oltre che attraverso la possibilità di ottenere, ex art. 7 cit., la pubblicazione della sentenza che avesse accolto la domanda. I due motivi del ricorso principale devono considerarsi assorbiti poiché -conformemente ai su indicati principi giurisprudenziali e all'onere probatorio di cui il prestatore di lavoro è nella specifica materia gravato- è devoluta al giudice di rinvio la valutazione della prova del danno patrimoniale da demansionamento, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico. Al giudice di rinvio spetterà anche la valutazione degli argomenti addotti sulla diversa data di inizio del demansionamento e, quindi, del danno nonché in ordine alla determinazione dello stesso con utilizzazione di meccanismi di compensazione con la retribuzione in quel

5 periodo erogata. Deve considerarsi, altresì, assorbito il secondo motivo del ricorso principale poiché, alla stregua delle considerazioni svolte, spetterà al giudice di rinvio decidere su tutte le componenti del danno richiesto e, nell'ambito di tale indagine, sulla specifica istanza di pubblicazione della sentenza di condanna su alcuni giornali. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo ed assorbiti il terzo ed il ricorso principale. La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio della causa ad altro giudice che, uniformandosi ai principi e criteri enunciati, provvederà anche sulle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo, assorbito il terzo motivo e il ricorso principale; cassa e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di l'aquila. Copyright Il Sole 24 Ore

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)

Sezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Dettagli

MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA

MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA P&D.IT Il fatto. Il lavoratore era stato licenziato per il superamento del periodo

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.

APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE

Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 12 03 2014 N 5691 Agevolazioni fiscali benefici per l acquisto della prima casa abitazione non di lusso secondo i parametri di cui al D.M. 2/8/1969 disposizione dell art. 10

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889

Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dettagli

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce

Dettagli

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione

Con una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere - REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO FELICETTI - Presidente - Oggetto DIRITTI

Dettagli

Tribunale di Firenze, in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro

Tribunale di Firenze, in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Tribunale di Firenze, in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro Nella persona del giudice dott. Vincenzo Nuvoli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2959 R.G.

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,

Dettagli

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A

www.unijuris.it R E P U B B L I C A I T A L I A N A N. /09 R.A.C.C. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Udine, sezione civile, composto dai Signori Magistrati: dott. Alessandra BOTTAN PRESIDENTE dott. Gianfranco

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca

Dettagli

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria

Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi

Dettagli

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011

SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL 30.09.2011 Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 03 02 2014 N 2261 Imposta di registro acquisto prima casa acquisto avvenuto a seguito di sentenza sostitutiva di contratto non concluso ex art. 2932 C.C. agevolazioni richiesta

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 17433 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 30301-2011 proposto da: VASQUEZ SANTOS DAYELIN C.F. VZQDLN75T70Z504W,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa

Dettagli

Anche nel caso di ricorso al lavoro a termine è ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni.

Anche nel caso di ricorso al lavoro a termine è ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni. Lavoro a tempo determinato: ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni Cassazione, sez. lavoro, sentenza 24.08.2004 n. 16661 Anche nel caso di ricorso al lavoro a termine è ammissibile lo scorrimento

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento

Dettagli

Coordinamento Nazionale Quadri Direttivi

Coordinamento Nazionale Quadri Direttivi Coordinamento Nazionale Quadri Direttivi TUTTO SUL DEMANSIONAMENTO (Parte 3 di 4) 6 IL DANNO ALLA PROFESSIONALITÀ L articolo 2103 cod. civ. afferma pertanto il diritto del lavoratore all effettivo svolgimento

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata

Dettagli

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa

Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Usura psico fisica in assenza di riposi compensativi Renzo La Costa Lavorare di domenica e non avere riposi compensativi determina il danno da usura psicofisica da risarcire al lavoratore. Così si è espressa

Dettagli

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE kiò REPUBBLICA ITALIANA _ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 783 44 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Domenico Chindemi Presidente Dott. Liana Zoso

Dettagli

contro nei confronti di per la riforma

contro nei confronti di per la riforma N. 02228/2015REG.PROV.COLL. N. 01754/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2366-2008 proposto da: M. F. elettivamente domiciliato

Dettagli

Roma, 26 novembre 2013 n. 31

Roma, 26 novembre 2013 n. 31 Roma, 26 novembre 2013 n. 31 Da: Il Quotidiano IPSOA News Area Lavoro & Previdenza 22.11.13 Licenziamento, obbligo di repechage e onere della prova La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente

Dettagli

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

SEZIONI UNITE CIVILI ORDINANZA. ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente. domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo 1 3201-14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Regolamento di giurisdizione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Dott.

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 211/E

RISOLUZIONE N. 211/E RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine

Dettagli

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare, N. 02321/2012 REG.PROV.COLL. N. 01796/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII)

DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) DECLINATORIA DI GIURISDIZIONE E CONTINUAZIONE DEL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE MUNITO DI GIURISDIZIONE (C.D. TRANSLATIO IUDICII) CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza, 22-02-2007, n. 4109

Dettagli

udito il P.M. in persona del Sos t itut o Pr o c ur at ore Generale Dott. GIULIO ROMANO che - c o n t r o r i c o r r e n t e -

udito il P.M. in persona del Sos t itut o Pr o c ur at ore Generale Dott. GIULIO ROMANO che - c o n t r o r i c o r r e n t e - M R e d i f e n d e, g i u s t a d e l e g a i n a t t i ; - c o n t r o r i c o r r e n t e - avverso la sentenza n. 303/2009 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/11/2009 R.G.N. 9290/2006;

Dettagli

Licenziamento impugnato fuori termine: preclusi reintegro e risarcimento Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.02.2010 n 2676 (Gesuele Bellini)

Licenziamento impugnato fuori termine: preclusi reintegro e risarcimento Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.02.2010 n 2676 (Gesuele Bellini) Licenziamento impugnato fuori termine: preclusi reintegro e risarcimento Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 05.02.2010 n 2676 (Gesuele Bellini) http://www.altalex.com/index.php?idnot=50040 La mancata

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in

Dettagli

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706

Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 21 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 04/01/2016 SENTENZA sul ricorso 10020-2014 proposto da: FRATELLI CASALEGNO S.R.L. P.I. 06762430012,

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COSENZA SEZIONE DODICESIMA. SENTENZA N. 90/12/05 del 13 luglio 2005. Estensore Tortorici La motivazione dei provvedimenti dell Autorità Fiscale è funzionale a consentire il pieno esercizio del diritto costituzionale di difesa ai contribuenti destinatari dei medesimi. Tale orientamento è documentato

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA N. 05193/2015REG.PROV.COLL. N. 07885/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28, 4 111-4 02 63 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO BSENTEDAREGMR,kM0Mt Al SENSI DEL D.P.R. 26/4/19% N. 131 TAB. ALI,. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA, LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente N. 02225/2015 REG.PROV.COLL. N. 02709/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Mancati riposi settimanali e risarcimento del danno

Mancati riposi settimanali e risarcimento del danno Mancati riposi settimanali e risarcimento del danno Nel caso di lavoro prestato oltre il sesto giorno consecutivo, occorre distinguere il danno da "usura psico-fisica", conseguente alla mancata fruizione

Dettagli

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 15 settembre 2014 n. 19400 Integrale Lavoro e occupazione - Licenziamento individuale - Periodo di comporto - Superamento Tempestivita - Valutazione -

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E P U B B L I C A I T A L I A N A R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sezione Seconda ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 8841/1985 proposto

Dettagli

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale

Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione

Dettagli

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo

Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

Dettagli

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004.

Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Sentenza n. 1506 del 27 settembre 2004. Pubblica udienza del 22 settembre 2004. Presidente: dott. Luigi Ranalli. Relatore: dott. Luigi Ranalli. Titoletto: PUBBLICO DIPENDENTE CONTRATTUALIZZATO PERSONALE

Dettagli

Il gravame è fondato.

Il gravame è fondato. Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) N. 02447/2011REG.PROV.COLL. N. 01392/2011 REG.RIC. N. 01391/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

Cassazione Civile, Sez, Lav., 23 novembre 2011, n. 24718 - Bossing (sottomissione) e mobbing (persecuzione)

Cassazione Civile, Sez, Lav., 23 novembre 2011, n. 24718 - Bossing (sottomissione) e mobbing (persecuzione) Cassazione Civile, Sez, Lav., 23 novembre 2011, n. 24718 - Bossing (sottomissione) e mobbing (persecuzi Cassazione Civile, Sez, Lav., 23 novembre 2011, n. 24718 - Bossing (sottomissione) e mobbing (persecuzione)

Dettagli

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;

presso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4; R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto

Dettagli

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2011, n. 12034 - Infortunio sul lavoro e responsabilità del cantiere

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2011, n. 12034 - Infortunio sul lavoro e responsabilità del cantiere Cassazione Penale, Sez. 4, 25 marzo 2011, n. 12034 - Infortunio sul lavoro e responsabilità del cantiere Responsabilità del titolare di una impresa edile individuale ed assegnatario dei lavori di ristrutturazione

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 02212/2012REG.PROV.COLL. N. 01572/2008 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

Dettagli

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 13 GENNAIO 2014, N. 487 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Consiglio di Stato. Sezione Prima. Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 Numero 04033/2012 e data 24/09/2012 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 11 luglio 2012 NUMERO AFFARE 05069/2012 OGGETTO: Ministero dell interno.

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente N. 08564/2015 REG.PROV.COLL. N. 07947/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato

Dettagli

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace

Dettagli

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:

Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari

Dettagli

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica

Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 11 02 2014 N 3068 Immobili classa mento atto di classamento motivazione caratteristiche Immobili classa mento atto di classamento comproprietari litisconsorzio necessario

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

SENTENZA. Cassazione Civile Sent. n. 411 del 24-01-1990

SENTENZA. Cassazione Civile Sent. n. 411 del 24-01-1990 SENTENZA Cassazione Civile Sent. n. 411 del 24-01-1990 Svolgimento del processo Con ricorso in data 17 dicembre 1982 Sparaco Salvatore chiedeva al Pretore di Caserta (adito) in funzione di giudice del

Dettagli

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sent.637/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater) SENTENZA N. 10136/2014 REG.PROV.COLL. N. 10666/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) ha pronunciato

Dettagli

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti

Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16148 del 20/08/2007 Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti Il datore di lavoro e ritenuto responsabile dei

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2014, n. 898

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2014, n. 898 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2014, n. 898 Lavoro - Mobbing - Pagamento del premio di rendimento - Note di qualifica del datore - Valutazione mediocre del dipendente Svolgimento del processo

Dettagli

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura

Dettagli

3s-1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale

3s-1. Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. L Num. 469 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO Data pubblicazione: 14/01/2015 sul ricorso proposto SENTENZA DA POZONE MARIA FLAVIA, elettivamente domiciliata

Dettagli

Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico

Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori

Dettagli

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato

N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato N. 04655/2012REG.PROV.COLL. N. 10337/2001 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna N. 00405/2011 REG.PROV.COLL. N. 00133/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli