Anche nel caso di ricorso al lavoro a termine è ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni.
|
|
- Graziana Guerra
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Lavoro a tempo determinato: ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni Cassazione, sez. lavoro, sentenza n Anche nel caso di ricorso al lavoro a termine è ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni. Lo ha stabilito la Sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n del 24 agosto 2004, precisando che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Il datore di lavoro potrà pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito. (Altalex, 26 novembre 2004) Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 24 agosto 2004, n Svolgimento del processo Con sentenza 12 aprile - 2 maggio 2001 il Tribunale di Roma accoglieva l'appello di Guido B. avverso la decisione del locale Pretore del ottobre 1997 e dichiarava che tra lo stesso B. e la RAI Radiotelevisione italiana s.p.a. si era instaurato un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza 18 marzo Con la stessa decisione il Tribunale condannava la società al pagamento delle retribuzioni maturate con decorrenza daini dicembre Il B., nel ricorso introduttivo, aveva precisato di essere stato assunto, con contratto di lavoro a termine, in qualità di giornalista professionista per sostituire altri giornalisti Rai, via via indicati, assenti con diritto alla conservazione del posto. Al primo contratto a termine del 18 marzo 1993 era seguita una serie di altri contratti motivati sempre con la sostituzione di personale assente. Il B. aveva precisato che alla scadenza del contratto stipulato in data 19 maggio 1995 (prevista per il 31 luglio 1995) egli aveva continuato a lavorare senza soluzione di continuità. Solo in data 4 agosto 1995 gli era stata consegnata una lettera con la quale si comunicava la proroga del contratto sino al 12 ottobre Da quel momento egli era stato privato di qualsiasi mansione e lasciato del tutto inoperoso. Con lettera 7 dicembre - ricevuta dalla società l'11 successivo - egli aveva chiesto di essere reintegrato nel posto di lavoro con la corresponsione delle retribuzioni maturate dal 12 ottobre Il ricorrente assumeva che tutte le clausole di apposizione del termine ai singoli contratti erano mille in quanto egli era stato utilizzato in settori diversi e per mansioni diverse da quelle svolte dal giornalista assente. La proroga del contratto del 19 maggio 1995 era stata disposta senza alcuna lettera ed egli aveva continuato a lavorare di fatto dal 1 al 4 agosto 1995, Tanto premesso, e rilevato che molteplici assunzioni erano comunque state disposte dal datore di lavoro allo scopo di eludere i divieti di legge, il ricorrente chiedeva l'accertamento della esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sin dal 18 marzo 1993, con la condanna della resistente al pagamento delle retribuzioni maturate.
2 Con sentenza ottobre 1997 il Pretore di Roma rigettava la domanda, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di causa. Con sentenza 12 aprile - 2 maggio 2001, il Tribunale accoglieva l'appello, dichiarando che tra le parti sussisteva, sin dal 18 marzo1993, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Prendendo in esame la prima assunzione a termine, il Tribunale osservava che il B. era stato utilizzato in un settore diverso da quello in cui era impiegato il primo giornalista sostituito (F.). Quest'ultimo, infatti, era giornalista caporedattore del Giornale Radio 1 ed in particolare era addetto al settore speciali ed alla rubrica religione, mentre il B. aveva lavorato come semplice redattore al settore interni dello stesso Giornale Radio 1 (GR1). Non sussistevano, pertanto, le condizioni di fatto che potevano legittimare l'assunzione a termine del B., mancando le prove del meccanismo con cui era stata disposta la sostituzione del lavoratore assente con quello assunto a termine, e la clausola di apposizione del termine al primo contratto doveva considerarsi nulla. I giudici di appello osservavano che se, dunque, in astratto, sarebbe stato legittimo uno scorrimento di mansioni tra lavoratore sostituito e sostituto - nel senso che il B. poteva certamente essere impiegato in sostituzione di altro dipendente più esperto, a sua volta utilizzato in sostituzione del lavoratore assente, tuttavia mancava ogni indicazione in fatto circa le disposizioni di carattere organizzativo che sarebbero state impartite al riguardo, essendosi la società limitata a dedurre che i giornalisti erano facilmente spostati da una redazione all'altra, a seguito di richieste del tutto informali da parte dei direttori alle segreterie di redazione. Rilevano i giudici di appello che, invece, sarebbe stato, necessaria la puntuale allegazione delle singole disposizioni organizzative, in virtù delle quali si era fatto fronte alle esigenze venutesi a creare a seguito dell'assenza per malattia del F., indicando quali mansioni del lavoratore assente erano state affidate agli altri dipendenti e quali mansioni - in conseguenza dello scernimento interno di mansioni - erano state in concreto affidate dal B.. Avverso tale decisione la Rai ha proposto ricorso per Cassazione sorretto da due motivi. Resiste il B. con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato, cui resiste la RAI con controricorso. Motivi della decisione Innanzi tutto deve procedersi alla riunione dei due ricorsi, proposti entrambi contro la medesima decisione (alt. 335 codice di procedura civile). Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1, secondo comma, lettera b) e 3della legge 18 aprile 1962 n. 230, degli articoli 2697 codice civile e 96 disposizioni di attuazione al codice civile, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Il Tribunale si era fermato ad esaminare il primo dei contratti a termine posti in essere dalle parti: quello di una durata prevista di due mesi e mezzo, conclusosi anticipatamente, per il rientro del lavoratore (F.) assente per malattia, avvenuto il 28 aprile Il Tribunale - osserva la società ricorrente - pur ammettendo almeno in linea di principio la cd. assunzione con sostituzione a catena, o per scorrimento, aveva ritenuto dirimente la appartenenza del
3 sostituito ad un settore diverso della stessa redazione del GR1 da quello cui era stato assegnato il B. (speciali e rubrica religione, in luogo di interni). La sentenza impugnata non aveva ritenuto sufficiente la deduzione - pur ritenuta pacifica e legittima - che scambi di giornalisti, non solo tra diversi settori, ma addirittura tra diverse redazioni, avvenivano comunemente senza alcuna formalità e dietro semplice richiesta verbale dei direttori ai segretari. Decidendo in tal modo, tuttavia, conclude la ricorrente, i giudici di appello si erano posti in netto contrasto con il costante indirizzo segnato dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale non ha mai richiesto la prova di tutti gli anelli della catena, per ritenere legittima l'assunzione a termine con scorrimento di mansioni. Le uniche circostanze da dimostrare - secondo tale indirizzo - sono le seguenti: la necessità di sostituire qualcuno a causa della sua assenza, se il vuoto nel suo posto di lavoro abbia determinato l'esigenza di procedere ad una assunzione a termine anche in mansioni diverse da quelle svolte dal lavoratore sostituito, fino alla data del rientro in servizio del sostituito nelle sue originarie mansioni. Tanto premesso, rileva la ricorrente, il rilievo attribuito alla ripartizione in settori nell'ambito della redazione del GR1 era evidentemente eccessivo. Tra l'altro il GR1 all'epoca dei fatti, era solo una delle redazioni giornalistiche, non essendovi ancora stata l'unificazione delle varie testate. Il ragionamento del Tribunale appariva ancora viziato laddove pretendeva la dimostrazione della sostituzione del F. nelle sue mansioni, indubbiamente particolari, perchè attinenti alle rubriche religiose, e di livello superiore (caporedattore) rispetto a quelle del sostituto. Infatti, l'assenza poteva essere colmata incrementando altri settori, come gli interni, utilizzando personale di livello inferiore (redattore in luogo di redattore capo). Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 345 codice di procedura civile, art. 1, secondo comma, lettera b) e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230, 1230 e 1418 e seguenti codice civile, nonchè motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punti decisivi (art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile). Anche ammessa la nullità dell'apposizione del termine al primo contratto, i giudici di appello avrebbero dovuto esaminare (e ritenere quindi validi) gli altri, con superamento di quella nullità, e se mai novazione, anzi sostituzione, già la prima volta, del presunto contratto a tempo indeterminato con altro a tempo determinato, poi legittimamente estintosi alla scadenza e validità,a maggior ragione, dei successivi. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi tra di loro, non sono fondati. Con motivazione adeguata e sufficiente i giudici di appello hanno preso in esame il primo contratto a termine posto in essere dalle parti e con accertamento insindacabile in questa sede hanno concluso che la società datrice di lavoro non avesse dato la prova che la assunzione era stata effettuata proprio per le esigenze di sostituire un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Il Tribunale ha dato per scontata la legittimità della cd. assunzione a termine con scorrimento, ma ha precisato che la società datrice di lavoro non aveva fornito alcuna circostanza di fatto in ordine alla necessità di una sostituzione del capo redattore degli affari religiosi di GR1 con un giornalista professionista esterno,addetto con orari diversi al settore interni della stessa testata. Si tratta di accertamento di fatto, del tutto logico ed immune da vizi giuridici, che sfugge a qualsiasi censura in sede di legittimità.
4 Tra l'altro, la società ricorrente non indica neppure quale elemento di prova il Tribunale avrebbe omesso di considerare nè gli eventuali vizi logici nei quali la sentenza sarebbe incorsa nella valutazione dei documenti acquisiti. Nè ha indicato le esigenze tecnico- organizzative determinatesi in conseguenza dell'assenza dei propri dipendenti, che, in base al meccanismo dello scorrimento dei ruoli, avrebbero dato luogo all'assegnazione del B. a settori diversi. Tale conclusione è in linea con il consolidamento insegnamento di questa Corte in materia di contratto a termine e di scorrimento di mansioni in caso di assunzione per sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere pienamente ammissibile lo scorrimento a catena di mansioni nel caso di ricorso al lavoro a termine (nell'ipotesi di cui al punto b) art. 1 comma 2 della legge del 1962), sul rilievo che anche nell'ambito del lavoro a tempo determinato il datore di lavoro conserva il potere di assegnare al lavoratore qualifica e mansioni in relazione alle esigenze organizzative e produttive dell'impresa. Egli può pertanto adibire il sostituto alle mansioni che meglio si adattano alla sua capacità ed esperienza, ricorrendo ad altri lavoratori per lo svolgimento delle mansioni svolte dal lavoratore sostituito. Occorre, tuttavia, che la mancanza di un posto all'interno dell'organizzazione aziendale funga da causa determinante dell'assunzione del sostituto, chiamato a sopperire ad effettive esigenze aziendali sorte a seguito della vacanza, e che le sostituzioni trovino causa diretta ed immediata nell'assenza dichiarata (Cass del 1990, 1827 del 1995). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno accertato che il B. ed il F. erano adibiti a settori diversi ed avevano qualifiche diverse. In particolare il Tribunale ha accertato che presso il Giornale Radio esistevano settori distinti, costituenti "effettive ripartizioni interne con proprie competenze"; e che il B., sin dalla costituzione del primo rapporto, aveva lavorato esclusivamente presso il settore interni, mentre il F. era stato addetto esclusivamente al settore speciali (rubrica Religione) con la qualifica e l'incarico di caporedattore ed in orari diversi da quelli del suo sostituto. Solo in questa sede, per la prima volta, la società ricorrente deduce che i giudici di appello avrebbero trascurato il dato, ritenuto decisivo, della adibizione del B.. medesima fascia del F. (quella serale del giornale). Si tratta di deduzione tardiva, sfornita di qualsiasi riscontro probatorio. La stessa risulta, in ogni caso, in radicale contrasto con la documentazione prodotta dalla RAI, dalla quale risulta che le fasce serali furono istituite nel 1994, ossia dopo l'esaurimento del primo contratto (1993). Una volta accertata la mancanza di qualsiasi collegamento tra la posizione del giornalista assente e sostituito e quella del sostituto, il Tribunale ha dichiarato la nullità della clausola di limitazione temporale della durata del contratto, ritenendo che le generica allegazione della RAI in ordine alla sostituzione di lavoratore assente fosse destituita di fondamento. Tale conclusione sfugge a qualsiasi censura, in quanto esente da vizi logici ed errori giuridici. Del tutto infondato, da ultimo, appare il secondo motivo del ricorso principale, con il quale si rileva che anche a voler ritenere laconversione del primo contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, lo stesso sarebbe stato sostituito da una serie di altri contratti a termine, tutti validi e pienamente efficaci che avrebbero determinato una novazione del primo rapporto. Si tratta di censure nuove, proposte per la prima volta in questo giudizio (e tali da richiedere comunque un accertamento di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità).
5 Le stesse sono comunque infondate, secondo la giurisprudenza di questa Corte che ritiene, in linea generale, illegittima la trasformazione di un contratto a tempo indeterminato in un contratto a termine: cfr. Cass. 19 marzo 1990 n. 2261, secondo la quale un contratto di lavoro a tempo determinato, che sia stato stipulato fra le stesse parti successivamente ad altro contratto a tempo determinato, invalido come tale, e pere trasformato ape legis in uncontratto di lavoro a tempo indeterminato, deve considerarsi, innanzitutto, tamquam non esset, in quanto la contestuale sussistenza, fra le stesse parti, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un contratto di lavoro a termine non è configurabile, costituendo il secondo, per definizione, eccezione al primo. Nello stesso senso cfr. Cass del Il ricorso principale deve pertanto essere rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato. La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 38,00 oltre ad euro 2.500(duemilacinquecento) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 17 maggio Depositato in Cancelleria il 24 agosto ( da )
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo
Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa
DettagliNota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE
Nota a Cassazione, sez. lavoro, n. 9925 del 5 maggio 2011 Pres. Lamorgese; Rel. Stile; Pm (conforme) Destro. LA GENERICA MOTIVAZIONE DEL RECESSO EQUIVALE ALLA MATERIALE OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DEI
DettagliArt. 54 decreto legge
Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio
Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sez. 46, sent. n. 149 del 17.4.2009, dep. il 21.5.2009. Massima E illegittima l iscrizione a ruolo eseguita da un Ufficio dell Agenzia delle Entrate territorialmente
DettagliConclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015
Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,
DettagliSezione Lavoro. Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006. (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila)
Studio Legale Celotti www.studiolegalecelotti.it CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Sentenza n. 21833 del 12 ottobre 2006 (Presidente S. Mattone Relatore V. Di Nubila) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
DettagliIl Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO
Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 16757 Anno 2015 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: MAISANO GIULIO Data pubblicazione: 12/08/2015 SENTENZA sul ricorso 11235-2014 proposto da: CALVANI MARZIA C.F. CLVMRZ273D68H901V,
DettagliSentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con
DettagliCorte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale
Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,
DettagliIl lavoro subordinato
Il lavoro subordinato Aggiornato a luglio 2012 1 CHE COS È? Il contratto di lavoro subordinato è un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze
DettagliRIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,
RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni
DettagliAGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento
DettagliNews per i Clienti dello studio
News per i Clienti dello studio N. 44 del 24 Marzo 2015 Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliCassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione professionale
Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione p Cassazione Penale, 28 luglio 2011, n. 30071 - Smaltimento di materiali tossici e mancanza di formazione
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
Sent.350/2013 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visto il ricorso iscritto al numero 71883/PM del registro di Segreteria;
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 1 Num. 15131 Anno 2015 Presidente: LUCCIOLI MARIA GABRIELLA Relatore: CAMPANILE PIETRO Data pubblicazione: 20/07/2015 sul ricorso proposto da: AGENZIA DEL TERRITORIO SENTENZA Rappresentata
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento
DettagliCassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa
1 di 5 26/09/2011 11.11 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa Giovedì 12 Maggio 2011 13:40 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n.
Dettagliha pronunciato la presente
N. 00547/2013 REG.PROV.COLL. N. 01978/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha pronunciato
DettagliHEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it
1 OGGETTO RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO QUESITI (posti in data 3 aprile 2014) Sono stato assunto quale dirigente medico a tempo determinato presso un azienda ospedaliera del SSN, per la sostituzione
DettagliModifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda
Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia
DettagliIl fallimento italiano delle società trasferite all estero
Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.
DettagliSoci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL
Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 22029 Anno 2015 Presidente: STILE PAOLO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 28/10/2015 SENTENZA sul ricorso 17310-2010 proposto da: CANDIDO GIORGIO C.F. CNDGRG62H01D969A,
DettagliIL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PREMESSO:
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, con la partecipazione del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, che presiede la riunione, del prof. Ugo De Siervo e dellõing.
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16952 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Data pubblicazione: 19/08/2015 SENTENZA sul ricorso n. 16812/09 proposto da: La Dolce Arte S.n.c.
DettagliMASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per
MASSIME LAVORO Corte di Cassazione Sez. Lav. 2 Gennaio 2013, n 6 (Pres. P. Venuti; Rel. E. D Antonio) Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo Onere della
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliSentenza della Corte. 12 febbraio 1974
Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI
DettagliDIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo
DIFFERENTE TUTELA PER ORFANI E INVALIDI IN CASO DI LICENZIAMENTO RIDUZIONE PERSONALE sente.cass. 30 ottobre 2012, n. 18645 commento e testo Colaci.it Si richiama la sentenza della Corte di Cassazione sotto
DettagliCorte di Cassazione Sezione Lavoro civile
Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile Sentenza 11 dicembre 2013, n. 27651 Integrale Lavoro ed occupazione - licenziamento - individuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza
Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge
DettagliFATTO E DIRITTO MOTIVI DELL APPELLO
Commissione tributaria regionale Emilia Romagna, sez. XX, 19 agosto 2011, n. 75 FATTO E DIRITTO L Agenzia delle Entrate di Guastalla appella la sentenza n 55/01/08 con cui la Commissione Tributaria Provinciale
DettagliFederazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche Centro Studi e Documentazione 00187 ROMA Via Piave 61 sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it tel. 06/42000358 06/42010899 fax. 06/42010628 Segreteria
DettagliIMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON
IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com
DettagliFiscal News N. 111. Cartelle. Eredi obbligati solidali. La circolare di aggiornamento professionale 14.04.2014
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 111 14.04.2014 Cartelle. Eredi obbligati solidali La notifica è valida ed efficace anche se rivolta a uno soltanto degli eredi Categoria: Accertamento
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
te Civile Sent. Sez. 6 Num. 4891 Anno 2015 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: MANNA FELICE Data pubblicazione: 11/03/2015 SENTENZA sul ricorso 23027-2013 proposto da: BISCARI OTELLO BSCTLL55L01M082B,
DettagliSENTENZA N. 355 ANNO 2005
SENTENZA N. 355 ANNO 2005 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Piero Alberto CAPOTOSTI Presidente - Fernanda CONTRI Giudice - Guido NEPPI MODONA
DettagliAvvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria
Avvocato cambia numero di fax? Deve comunicarlo subito all'autorità giudiziaria Cassazione penale, sez. V, sentenza 13/03/2015 n 29828 Pubblicato il 11/09/2015 La Cassazione conferma che è obbligo del
DettagliPremessa. di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro;
Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè
DettagliRoma, 26 novembre 2013 n. 31
Roma, 26 novembre 2013 n. 31 Da: Il Quotidiano IPSOA News Area Lavoro & Previdenza 22.11.13 Licenziamento, obbligo di repechage e onere della prova La vicenda riguarda il licenziamento di un dipendente
DettagliTRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella
DettagliCorte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a.
Contratti Appalto Requisiti. Corte di Appello Milano - 30.12.2011 n. 1241 M. S.p.a. (Avv. Migliavacca) INPS (Avv. Vivian) Equitalia Esatri S.p.a. In caso di appalto, il disposto di cui all art. 29 D.l.vo
Dettagli«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it
«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Membro designato dalla Banca d'italia Dott. Com. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca
DettagliCartelle per posta: prova dell avvenuta notifica
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 363 09.12.2014 Cartelle per posta: prova dell avvenuta notifica Equitalia deve dimostrare che il plico raccomandato conteneva la cartella esattoriale
DettagliAnche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo
Anche il promotore finanziario è soggetto a fallimento Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 18.12.2012 n 23384 commento e testo (Leonardo Serra) Altalex.it Con l'ordinanza 18 dicembre 2012, n. 23383 la
DettagliARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI
ARTICOLATO CON PROPOSTE DI EMENDAMENTI Il presente articolato è stato depositato alla Camera dei Deputati in sede di audizione dalla dott.ssa Barbara Fabbrini.. TESTO DA EMENDARE PROPOSTA DI EMENDAMENTO
DettagliIL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO
IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE SPECIFICO: IL CD. RITO FORNERO La Riforma Fornero (L. n. 92/2012) introduce importanti novità in tema di licenziamenti e del processo del lavoro, delineando all art. 1 commi
DettagliRISOLUZIONE N. 211/E
RISOLUZIONE N. 211/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,11 agosto 2009 OGGETTO: Sanzioni amministrative per l utilizzo di lavoratori irregolari Principio del favor rei 1. Premessa Al fine
DettagliSuprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.20658/2005 (Presidente: V. Mileo; Relatore: V. Nobile) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n.20658/2005 (Presidente: V. Mileo; Relatore: V. Nobile) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO SENTENZA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza
DettagliCon una pronuncia resa dalla sezione lavoro il 25 ottobre 2011, la Corte di Cassazione
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA, CODICE DISCIPLINARE AZIENDALE E GRADUAZIONE DELLA SANZIONE, nota a Cass. sez. lavoro n. 22129 del 25 ottobre 2011 di MATTEO BARIZZA Con una pronuncia resa dalla sezione
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Pagina 1 di 6 N. 00449/2015 REG.PROV.COLL. N. 00152/2015 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di
DettagliLe Prestazioni c.d. i Limiti di Elasticità della
Le Prestazioni c.d. accessorie all alloggio e i Limiti di Elasticità della Causa del Contratto d Albergo CORTE DI CASSAZIONE, sez. III Sentenza del 22 gennaio 2002, n. 707 Pres. Giuliano Rel. Durante P.M.
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2917 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 13/02/2015 SENTENZA sul ricorso 5632-2010 proposto da: AIPA SPA in persona del Presidente
DettagliSINTESI DURATA GIUDIZIO
SINTESI Cause Apicella c/ Italia (ricorso n. 64890/01), Cocchiarella c/ Italia (ricorso n. 64886/01), Ernestina Zullo c/ Italia (ricorso n. 64897/01), Giuseppe Mostacciuolo c/ Italia (n. 1) (ricorso n.
DettagliUDIENZA 5.11.2008 SENTENZA N. 1153 REG. GENERALE n.22624/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La carta da macero che presenta in modo evidente una rilevante quantità di impurità, superiori alla misura dell'1% prescritto dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/02/98 Allegato 1 n. 1) costituisce
DettagliITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO
ITER CONTENZIOSO PRIMO GRADO AVVISO DI ACCERTAMENTO, CARTELLE, RUOLI, IPOTECHE,FERMI 1) NOTIFICA AVVISO ACCERTAMENTO 2) SI HANNO 60 GIORNI PER IMPUGNARE L'AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICARLO ALL UFFICIO
DettagliAVV. LUCIA CASELLA Patrocinante in Cassazione. AVV. GIOVANNI SCUDIER Patrocinante in Cassazione AVV. ROBERTA PACCAGNELLA
Circolare n. 5/09 del 26 giugno 2009* CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO La Corte di Cassazione con la sentenza del 10 febbraio 2009, n. 3276 è recentemente intervenuta in materia di risoluzione anticipata
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE LAVORO SENTENZA I.N.A.I.L - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
AULA 'A' F. d t C V. r 04354. _d MAR. 2015 c. 4.45 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 305742011 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
DettagliInfiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale:
Infiltrazioni di acqua dalla terrazza di copertura del fabbricato condominiale: Anche se di proprietà esclusiva risponde il condominio in persona dell amministratore L art. 1126 cod. civ. Lastrici solari
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. Reg.Dec. N. 2172 Reg.Ric. ANNO 2002 DECISIONE sul ricorso in
DettagliNumero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico
Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima)
N. 00007/2015 REG.PROV.COLL. N. 01072/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
DettagliIndagini bancarie aperte a tutti.
Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 18/10/12 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 14094/2008 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE RENZIS Alessandro - Presidente
DettagliA cura dell Avvocato Aldo Monea
Sportello Sicurezza sul Lavoro 2012-2013 di Acb Servizi di Brescia NEWS LETTER 03 IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE SUL LAVORO E DI SICUREZZA SUL LAVORO Selezione di giurisprudenza di Cassazione in materia:
DettagliCorte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza n. 12898 del 13 giugno 2011 Presidente: dott. Paolo Vittoria; Relatore Consigliere: dott.ssa Roberta Vivaldi IL TERMINE BREVE PER IMPUGNARE DECORRE SOLO
Dettaglipresso gli uffici dell Avvocatura comunale, piazza Galileo n. 4;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA SEZIONE SECONDA Registro Sentenze:430/2007 Registro Generale: 566/2006 composto
DettagliLa legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due
La legge 78/2014 (c.d. Jobs Act ): il contratto di lavoro a tempo determinato due anni dopo la Riforma Fornero. a cura di Stefano Petri E stata pubblicata in G. U., n. 114 del 19 maggio 2014, la Legge
DettagliCASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE NUOVO REGOLAMENTO PER L ACCERTAMENTO DELLA INABILITA E DELLA INVALIDITA (Testo modificato con Ministeriale del 20 maggio 2010 - G.U. n. 128 del 4 giugno
DettagliOggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni.
Oggetto: Rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e servizi stipulati dalle pubbliche amministrazioni. QUADRO NORMATIVO ( Stralcio in Allegato n.1): L art. 23 della L.62/2005 (Comunitaria 2004) ha
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 21 Anno 2016 Presidente: VENUTI PIETRO Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 04/01/2016 SENTENZA sul ricorso 10020-2014 proposto da: FRATELLI CASALEGNO S.R.L. P.I. 06762430012,
DettagliSuprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
DettagliTRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI
TRASFERIMENTO E MUTAMENTO DI MANSIONI SCUOLA FORENSE MILANO, 7 MARZO 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa 1. Il trasferimento
DettagliSuprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
DettagliCittà di Nichelino Provincia di Torino. Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici. al fine dell iscrizione nell Elenco speciale
Città di Nichelino Provincia di Torino Regolamento degli Uffici Legali Enti Pubblici al fine dell iscrizione nell Elenco speciale Approvato dal Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Torino il 29.4.2014
DettagliSTUDIO LEGALE Avv. Antonella Nigro
L irregolarità della notifica dell atto di precetto e l opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. di Antonella Nigro L opposizione agli atti esecutivi è disciplinata dall'art. 617 del Codice di
DettagliTRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
DettagliControversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero
Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative
DettagliMOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA
MOBBING E COMPORTO: DANNO PROFESSIONALE, BIOLOGICO ED ESISTENZIALE commento e testo sentenza Cass. 4261/2012 Matteo BARIZZA P&D.IT Il fatto. Il lavoratore era stato licenziato per il superamento del periodo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato DECISIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente N. 5628/2009 Reg. Dec. N. Reg. Ric. 3179 ANNO 2009 DECISIONE (resa
DettagliCORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1169
CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 gennaio 2015, n. 1169 Svolgimento del processo Il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia accolse la domanda con la quale G.M. aveva chiesto la dichiarazione di illegittimità
DettagliCircolare N.57 del 16 Aprile 2014
Circolare N.57 del 16 Aprile 2014 Contratti a termine e assunzioni agevolate per sostituzione maternità. Rimane la causale. Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il DL n. 34 del
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 17434 Anno 2015 Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: MANNA ANTONIO Data pubblicazione: 02/09/2015 SENTENZA sul ricorso 4419-2014 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliI vizi lamentati per la loro classicità e molteplicità possono essere assunti ad un caso di scuola:
IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEA CONDOMINIALE MOTIVI VIZI INSUSSISTENZA RIGETTO [Tribunale di Napoli, Sezione XII, Civile sentenza 24 gennaio 2013 commento e testo (Nota a cura dell Avv. Rodolfo Cusano)
Dettaglicontro nei confronti di
N. 02187/2009 REG.SEN. N. 01327/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto 2187/2009 (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliL AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
DELIBERAZIONE 7 MAGGIO 2015 207/2015/S/GAS CHIUSURA DI PROCEDIMENTO AVVIATO PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI MISURA DEL GAS NATURALE PRESSO PUNTI DI RICONSEGNA DELLA RETE REGIONALE DI TRASPORTO L AUTORITÀ
DettagliAppello contro il decreto di approvazione o di reiezione del Concordatoù L appello è previsto e disciplinato dall art 183 LF che non è stato modificato dalla riforma. Esso stabilisce che: contro la sentenza
DettagliCass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706
Il danno tanatologico Cass. Sez. III 02 Luglio 2010 n 15706 Veronica Maina Valeria Mastrolembo Barnà Parti Familiari della vittima Generali Assicurazioni SpA T.R. Fatti Il minore viaggiava sul ciclomotore
DettagliSi richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del
DettagliCircolare N. 113 del 3 Agosto 2015
Circolare N. 113 del 3 Agosto 2015 Presunzioni, riqualificazioni ed abrogazioni: come vanno gestiti i contratti a progetto e le partite IVA? Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che
DettagliLa nuova classificazione dei rifiuti alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5300/02 del 30.5.2002 Mauro Sanna
La nuova classificazione dei rifiuti alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione n. 5300/02 del 30.5.2002 Mauro Sanna Ai fini dell applicazione della nuova classificazione dei rifiuti, introdotta
DettagliCommissione Tributaria Provinciale di Enna sezione terza sent. n. 140 del 2010
ISSN 1127-8579 Pubblicato dal 01/04/2010 All'indirizzo http://www.diritto.it/docs/29248-commissione-tributaria-provinciale-di-ennasezione-terza-sent-n-140-del-2010 Autore: sentenza Commissione Tributaria
DettagliIl gravame è fondato.
Poiché la lett. g) del comma 1 del cit. art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 commina l esclusione dalla gara e la preclusione alla stipulazione del conseguente contratto ai concorrenti che hanno commesso violazioni,
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SANTARELLI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro
Dettagli