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1 Premessa Non mutano i concetti di giusta causa (vale a dire un fatto talmente grave da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro; di giustificato motivo soggettivo (cioè un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore; di giustificato motivo oggettivo (vale a dire una ragione inerente l attività produttiva, l organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento).

2 Novità 1. Obbligo di motivazione contestuale: la comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo determinano. Ciò vale per tutte le azienda indipendentemente dalle dimensioni. 2. Abbreviazione del termine per depositare il ricorso al giudice dopo l impugnazione giudiziale: non più 270 ma 180 giorni. 3. La riforma si focalizza sulle conseguenze sanzionatorie applicabili laddove il giudice riconosca il licenziamento privo dei requisiti di legittimità. 4. Quanto sopra si applica alle imprese che occupano più di 15 dipendenti nella singola unità produttiva o nell ambito dello stesso comune o, comunque, complessivamente più di 60 dipendenti a livello nazionale. Per i datori di lavoro invece che restano sotto queste soglie dimensionali il sistema sanzionatorio rimane quello attuale (indennità risarcitoria da 2,5 a 6 mensilità in alternativa alla riassunzione).

3 Nuovi regimi sanzionatori Disciplina precedente Il vecchio articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori prevedeva una sola e unica sanzione in caso di licenziamento intimato in violazione dei limiti di legge: la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno in una misura pari alle mensilità dal licenziamento alla reintegrazione stessa (minimo 5 mensilità).

4 Nuovi regimi sanzionatori Disciplina attuale 1. Reintegrazione con risarcimento integrale, pari cioè a tutte le mensilità perdute dal licenziamento alla reintegrazione con il minimo di 5 mensilità e l integrale versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Dal risarcimento si deduce quanto percepito dal lavoratore per lo svolgimento di altre attività lavorative nel periodo di estromissione (aliunde perceptum). Resta ferma per il solo lavoratore la facoltà di determinare la risoluzione del rapporto optando, in sostituzione della reintegrazione e in aggiunta al risarcimento del danno, per un indennità pari a 15 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto. 2. La reintegrazione con risarcimento limitato nel massimo di 12 mensilità, dal quale dedurre non solo le retribuzioni percepite altrimenti dal lavoratore (aliunde perceptum) ma anche quelle che avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione (aliunde percipiendum), senza più il minimo di 5 mensilità, ma con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal licenziamento alla reintegrazione, dedotta la contribuzione accreditata al lavoratore per effetto dello svolgimento di altre attività lavorative. Anche in questo caso il lavoratore mantiene la facoltà di optare per l indennità di 15 mensilità sostitutiva della reintegrazione.

5 Nuovi regimi sanzionatori 3. L indennità risarcitoria, in misura che il giudice determina tra 12 e 24 mensilità tenuto conto dell anzianità del dipendente, del numero di dipendenti del datore di lavoro, delle dimensioni dell attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti. L indennità risarcitoria è omnicomprensiva e non è quindi dovuto alcun versamento contributivo. 4. L indennità risarcitoria in misura ridotta da 6 a 12 mensilità.

6 Conseguenze del licenziamento individuale illegittimo Licenziamenti discriminatori Tale licenziamento è nullo indipendentemente dalla motivazione formalmente addotta dal datore di lavoro. Tutti i lavoratori, anche quelli occupati nelle azienda con meno di 15 dipendenti, sono protetti allo stesso modo contro il licenziamento discriminatorio. La sanzione rimane quella della reintegrazione con risarcimento integrale in misura pari alle mensilità della retribuzione globale di fatto che avrebbe percepito dalla data del licenziamento nullo a quella dell effettiva reintegrazione, comprensive dei contributi previdenziali e assistenziali, dedotto solo quanto eventualmente percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative. Resta la misura minima del risarcimento che non potrà in ogni caso risultare inferiore a 5 mensilità di retribuzione. Al licenziamento discriminatorio sono equiparati, quanto a conseguenze sanzionatorie, il licenziamento orale e altre tipologie di licenziamento dichiarato nullo in quanto: 1. Intimato in concomitanza di matrimonio o in violazione dei divieti di licenziamento posti a tutela della maternità e paternità 2. Determinato da motivo illecito determinante 3. Riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge

7 Conseguenze del licenziamento individuale illegittimo Licenziamenti per motivi di salute Il licenziamento è intimato per inidoneità psico-fisica del lavoratore con superamento del periodo di comporto. La sanzione prevista qualora venga accertata l insussistenza di tale motivazione (cioè il lavoratore non è inabile o il comporto non è stato superato), è quella della reintegrazione con risarcimento limitato (un massimo di 12 mensilità).

8 Conseguenze del licenziamento individuale illegittimo Licenziamento disciplinare Il licenziamento è definito disciplinare quando è motivato dal comportamento del lavoratore. Il provvedimento è intimato sulla base di un giustificato motivo soggettivo o di una giusta causa. a) Qualora il giudice ritenga che non ricorrano gli estremi per uno dei seguenti motivi: insussistenza del fatto contestato il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, secondo quanto prevedono i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili, ordina la reintegrazione sul posto di lavoro e il pagamento di un indennità risarcitoria commisurata all ultima retribuzione globale di fatto, detratto l aliunde perceptum e l aliunde percipiendum. L indennità non può superare l importo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro deve inoltre pagare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegrazione. b) Qualora invece il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per ragioni diverse da quelle che consentono la reintegra ordina il pagamento di una indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto.

9 Conseguenze del licenziamento individuale illegittimo Licenziamento economico Il licenziamento è intimato per ragioni di carattere economico o organizzativo. Se il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo oggettivo ordina: a) Il pagamento di un indennità risarcitoria di importo variabile tra 12 e 24 mensilità dell ultima retribuzione globale di fatto b) Il reintegro se il fatto è manifestamente infondato. In tale ipotesi trova applicazione la disciplina del licenziamento disciplinare assistito dal reintegro. Resta inteso che se durante il giudizio emerge che il licenziamento era determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, si applicano i relativi regimi sanzionatori.

10 Procedura di conciliazione preventiva Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (disposto da un datore di lavoro cui si applica la tutela reale) deve essere preceduto da una comunicazione preventiva alla Direzione Territoriale del Lavoro dove ha sede l unità produttiva. Il datore di lavoro: comunica l intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo indica i motivi dello stesso illustra le eventuali misure di ricollocazione in favore del dipendente Dopo la comunicazione la DTL convoca le parti entro 7 giorni: durante l incontro le parti verificano eventuali soluzioni alternative al recesso. La procedura si conclude entro 20 giorni dalla data di invio della convocazione ad opera della DTL, salvo il caso in cui le parti non richiedano una proroga per arrivare ad un accordo. Il licenziamento può essere intimato dopo che è decorso il termine di conclusione della procedura o in ogni caso se il tentativo di conciliazione fallisce.

11 Conseguenze del licenziamento individuale illegittimo Licenziamento affetto da vizi formali Presupposti 1. Vizio di motivazione in base all art. 2 comma 2 legge 604/66 2. Vizio della procedura in base all art. 7 dello Statuto o all art. 7 della legge 604/66 Sanzione Pagamento di un indennità risarcitoria omnicomprensiva di importo variabile tra 6 e 12 mensilità dell ultima retribuzione globale.

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