REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI
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- Renata Pasquali
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1 sede operativa: Via Corte d Appello Torino telefono fax fondazione@torinosmartcity.it - REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI IN ECONOMIA DI BENI E SERVIZI (Approvato con Delibera 05/2013 del Consiglio di Gestione 02/2013 del ) INDICE: ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO...2 ART. 2 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO...2 ART. 3 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI...2 ART. 4 - PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO...3 ART. 5 SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE ELENCHI DI FORNITORI...4 ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...5 ART. 7 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE...5 ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE...5 ART. 9 - CONTRATTO...6 ART GARANZIE...6 ART SUBAPPALTO...6 ART. 12 NORME DI RINVIO ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE...6 ART ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE...6
2 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell art. 125 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.p.r. n. 207/2010, disciplina le procedure per l acquisizione in economia di beni e servizi individuati con specifico riguardo alle esigenze della Fondazione Torino Smart City per lo Sviluppo Sostenibile (d ora in avanti, Fondazione ) ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti. 2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare l acquisizione di beni e servizi di interesse della Fondazione, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell azione amministrativa. ART. 2 - LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO 1. Le procedure per l acquisizione in economia di forniture di beni e servizi sono consentite per importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all art. 28, comma 1, lett. b) D. Lgs. 163/06 e s.m.i., pari ,00. Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). 2. Le forniture di beni e servizi non potranno essere frazionate artificiosamente allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. ART. 3 - TIPOLOGIE DI FORNITURE E SERVIZI 1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l acquisizione, nei limiti di cui all articolo 2 del presente Regolamento, delle seguenti e di altre analoghe forniture di beni e servizi, indicate di seguito: a) acquisto e noleggio di mobili, arredi b) acquisto e noleggio di hardware, software e altre attrezzature informatiche c) servizi di manutenzione informatica hardware e software d) acquisto di materiali di consumo (cancelleria, materiali informatici, accessori per ufficio, ecc.) e) affitto di locali, spazi (es. fieristici), attrezzature informatiche f) spese postali e telefoniche, di consegna/trasporto g) servizi di comunicazione e diffusione: identità visiva (logo, ecc.), brochure, materiali pubblicitari, organizzazione di seminari, convegni e conferenze stampa, servizi di ufficio stampa h) divulgazione di bandi di concorso (es. avvisi a mezzo stampa) i) servizi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, ecc. j) servizi di consulenza tecnica progettuale k) servizi riguardanti lo svolgimento di attività di ricerca, analisi, studio ecc. l) servizi riguardanti lo svolgimento di attività afferenti lo sviluppo di progetti co-finanziati da fondi pubblici, m) forniture strumentali allo sviluppo di progetti co-finanziati da fondi pubblici n) servizi di lavoro interinale o) spese di rappresentanza p) spese di viaggio (taxi, aereo, treno, vitto e alloggio) e di trasporto (corrieri) q) spese di formazione del personale e dei collaboratori r) polizze di assicurazione e fideiussione s) servizi bancari t) servizi di ristorazione tramite buoni pasto. 2
3 2. Il ricorso al sistema delle spese in economia, nei limiti di importo di cui all art. 2, è inoltre consentito nelle seguenti ipotesi: - c.1 risoluzione anche parziale di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; - c.2 necessità di completare le prestazioni non previste dal contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; - c.3 prestazioni periodiche di beni o servizi, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria - c.4 urgenza, determinata da motivi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose ovvero per l igiene pubblica, ovvero per il patrimonio artistico o culturale. ART. 4 - PROCEDURA DEL COTTIMO FIDUCIARIO 1. L affidamento dei servizi e l acquisizione dei beni mediante il ricorso al cottimo fiduciario può essere effettuato secondo le seguenti modalità: a) per importi inferiore a ,00, è consentito l affidamento diretto motivato da parte del Responsabile del procedimento di cui all articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) per importi pari o superiori a ,00 e fino a ,00 l affidamento mediante cottimo fiduciario avviene, da parte del Responsabile del procedimento di cui all articolo 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento: b1) tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante secondo quanto previsto al successivo articolo 5, ovvero, in mancanza di tali elenchi, b2) tramite invio di lettera di invito a presentare offerta ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, previamente individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi aperti di operatori. Le indagini di mercato avvengono mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo. Il Responsabile del procedimento pubblica sul sito Internet un avviso recante le indicazioni essenziali della procedura di acquisizione, al fine di sollecitare la presentazione di candidature/offerte da parte delle imprese potenzialmente interessate; l avviso può essere omesso in caso di urgenza di provvedere che non consente alcun indugio ovvero in caso di specialità della prestazione ed in tutti gli altri casi in cui la legge ammette la procedura negoziata diretta a norma dell art. 57 D. Lgs. n. 163/2006 e smi. La lettera di invito deve contenere tutti gli elementi di cui all art. 334 del DPR n. 207/2010, e quelli ulteriori individuati, così come di seguito indicati: l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'iva; le eventuali garanzie richieste al contraente; il termine di presentazione delle offerte; 3
4 il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; il criterio di aggiudicazione prescelto; gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa; l'eventuale clausola che preveda di non procedere all aggiudicazione nel caso di presentazione di un unica offerta valida o nel caso in cui l offerta non sia ritenuta economicamente vantaggiosa; la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e del DPR 207/2010; l'obbligo per l offerente di dichiarare nell offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; l'indicazione dei termini di pagamento; i requisiti soggettivi richiesti all operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; i requisiti di qualificazione ai sensi dell articolo 10 del presente Regolamento; data, ora e luogo di apertura delle offerte in seduta pubblica; codice identificativo della gara (CIG) rilasciato dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici; indicazioni in ordine al pagamento del contributo all Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, se dovuto (per importo a base di affidamento superiore a ,00); clausola di cui all art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e smi (tracciabilità flussi finanziari), qualora la lettera di invito venga assunta quale contenuto della lettera d ordine idonea a perfezionare il contratto ai sensi dell art. 334, comma 2, DPR n. 207/2010; eventuale opzione di proroga del contratto. La Lettera di invito è trasmessa, a cura del Responsabile del procedimento, mediante ogni mezzo di comunicazione idoneo ad attestare la ricevuta di invio e la ricevuta di consegna, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la trasmissione a mezzo telefax e la trasmissione telematica a mezzo di posta elettronica certificata. Tra la data di trasmissione della Lettera di invito e il termine di presentazione delle offerte deve intercorrere un termine congruo, non inferiore a 10 (dieci) giorni solari, riducibili a 7 in casi di urgenza, compatibilmente con la natura dell appalto. Una volta disposta dall organo competente l aggiudicazione definitiva dell acquisizione, il Responsabile del procedimento pubblica sul sito internet l avviso di avvenuta aggiudicazione. ART. 5 SCELTA DEL CONTRAENTE MEDIANTE ELENCHI DI FORNITORI 1. Per l acquisto di beni e servizi mediante elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, il Responsabile del procedimento dovrà avere previamente compilato un elenco di fornitori per le diverse tipologie di forniture e di servizi. 2. A tali elenchi possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità professionale ed economico-finanziaria. 3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. 4
5 4. Le modalità di istituzione e tenuta degli elenchi fornitori saranno determinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Gestione. ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 1. L esecuzione degli interventi in economia viene disposta dal Responsabile del procedimento, delegato o incaricato dal Presidente della Fondazione o dal Consiglio di Gestione, il quale Responsabile provvede altresì ad effettuare l aggiudicazione definitiva ed a sottoscrivere il contratto. Nel caso di acquisti di importo superiore a quello per il quale il Responsabile del Procedimento ha poteri di spesa, l aggiudicazione definitiva e la conseguente sottoscrizione del contratto saranno sottoposte alla firma di chi abbia i relativi poteri di spesa. ART. 7 - QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 1. Per partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento, le imprese devono possedere i requisiti di cui all art. 38 del D. Lgs. 163/2006. La Fondazione può richiedere, a seconda della complessità e del valore dell appalto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 39, 41, 42, 43 e 44 D. Lgs. 163/2006. Per le imprese stabilite in Stati diversi dall Italia si applica l art. 47 D. Lgs. 163/ Si applicano gli artt. 275 e ss. del D.p.r. 207/2010 in materia di requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di fornitura e servizi. ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 1. Le forniture e prestazioni di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono affidati in base ad uno dei seguenti criteri: 1 a) prezzo più basso: qualora la fornitura dei beni o l espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito o nel bando di gara; 1 b) offerta economicamente più vantaggiosa: valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l assistenza tecnica ecc. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel bando di gara. 2. Alle operazioni di individuazione della migliore offerta e del soggetto affidatario procede il Responsabile del procedimento o un suo delegato. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità la valutazione dell offerta tecnica potrà essere effettuata da una commissione tecnica appositamente nominata composta da esperti nella materia oggetto della gara. 5
6 ART. 9 - CONTRATTO 1. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure da apposita lettera con la quale è disposta l ordinazione dei beni o dei servizi. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti nella lettera d invito o dal bando di gara o far esplicito richiamo ad essi. 2. Le attività negoziali e gli ordinativi di fornitura, per quanto possibile, possono essere effettuate con ogni mezzo, favorendo l introduzione di modalità telematiche al fine di modernizzare e semplificare le procedure e di accelerare le fasi di acquisto. 3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore. ART GARANZIE 1. A garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi potrà essere richiesta al Fornitore una garanzia sino al 10% (dieci per cento) dell importo di affidamento (cauzione definitiva). 2. Tale garanzia resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dovrà essere costituita secondo le modalità e nelle forme previste dall articolo 113 del D.Lgs. 163/2006. ART SUBAPPALTO 1. E ammesso il subappalto secondo le modalità e nei limiti di cui all articolo 118 del D.Lgs. 163/ E' fatto espresso divieto all'appaltatore di subappaltare a terzi l esecuzione di tutto o parte dei beni e servizi oggetto della fornitura senza l'autorizzazione scritta del Responsabile del procedimento, pena la risoluzione di diritto del contratto come previsto dall articolo 1656 c.c. ART. 12 NORME DI RINVIO ESCLUSIONE DEI CONTRATTI DI PRESTAZIONE D OPERA INTELLETTUALE 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari. 2. I contratti di prestazione d opera intellettuale ex art e ss. cod. civ. non sono soggetti all applicazione del presente Regolamento, né alla normativa di cui al D. Lgs. 163/2006, in quanto non riconducibili alla fattispecie del contratto di appalto, a condizione che siano conclusi con professionisti (i) iscritti ad Albi professionali e (ii) il cui lavoro non sia organizzato in forma imprenditoriale. ART ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito internet della Fondazione Torino Smart City ( 6
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