REGIONE DEL VENETO PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa dei Consiglieri Regionali IVO ROSSI, MICHELE BOATO

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1 REGIONE DEL VENETO SESTA LEGISLATURA CONSIGLIO REGIONALE PROGETTI DI LEGGE - ATTI - DOCUMENTI PROGETTO DI LEGGE N. PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Regionali IVO ROSSI, MICHELE BOATO ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE INTERREGIONALE DEL DELTA PO IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1991, N. 394 Presentato alla Presidenza del Consiglio il 13 novembre 1996

2 R E L A Z I O N E L articolo 35 della Legge Statale 394 del 6 dicembre 1991, indicando l area del Delta del Po fra quelle meritevoli di tutela attraverso l istituzione di un Parco naturale, introduce un salto di qualità nel dibattito sulle aree protette del nostro paese e della nostra regione. L unico grande Delta europeo non protetto Tutti i più grandi delta fluviali d Europa godono di qualche forma di protezione: il Delta del Rodano è protetto nel grande Parco naturale della Camargue; il Delta del Guadalquivir è tutelato nel Parco nazionale delle Marismas; il Delta del Reno è costellato di riserve naturali lungo la costa olandese; il Delta del Volga è in gran parte compreso nella grande riserva naturale di Astrakhan; il Delta del Danubio è protetto in numerose e ben gestite riserva naturali. Nella nostra Italia il Delta del maggior fiume del paese, il Po, è praticamente senza difese. Le uniche piccole oasi di protezione si trovano a rigore al di fuori dell attuale Delta vero e proprio, nel suo territorio meridionale, in Emilia-Romagna, e non tutelano che la minima percentuale del territorio naturalisticamente importante. Conoscendo la situazione italiana in fatto di protezione della natura non ci sarebbe da meravigliarsi, se da anni non ci fosse stato, soprattutto da parte della Regione Emilia-Romagna, tutto un susseguirsi di progetti, di dichiarazioni, convegni e dibattiti avente per oggetto l ormai famoso (ma rimasto sulla carta) Parco nazionale del Delta Padano. Ai primi convegni organizzati da Italia Nostra a Comacchio (1968) e a Pomposa (1970), al progetto realizzato sempre da Italia Nostra negli anni 70, alle prime oasi di Punte Alberete e di Vallesanta, create dal WWF nello stesso periodo, nulla è seguito se non la costruzione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, il prosciugamento della valle della Falve, l aggressione strisciante e continua ai beni naturali del futuro parco. Eppure, malgrado tutto, malgrado l indifferenza delle autorità responsabili, l aggressività degli speculatori edilizi e degli Enti locali, i residui di una mentalità bonificatoria, il territorio deltizio offre ancora paesaggi ed ambienti di enorme importanza. Evoluzione storica e configurazione attuale del Delta Il Delta del Po è geologicamente parlando, recentissimo; un paesaggio, del resto, ancora "in divenire" e destinato, per quanti sforzi faccia l'uomo, a non assumere mai un volto assolutamente e rigorosamente definitivo. Questo, del resto, è il destino di tutte le grandi zone deltizie. Secondo le ipotesi della maggior parte degli studiosi, è possibile individuare in epoca protostorica e storica almeno sei differenti Delta del Po, ben distinti l uno dall'altro. Quello attuale ha assunto negli ultimi secoli caratteristiche nuove a causa dell'intervento urbano e della conseguente canalizzazione e deviazione dei grandi fiumi adiacenti, con l'adige, il Brenta, il Reno. Il Delta dei nostri giorni ha una forma lobata molto tipica, causata dal continuo accumularsi dei sedimenti apportati dal fiume nei bassifondi litoranei dell Adriatico. Restano, a testimonianza dei Delta più antichi e del progressivo avanzamento della costa,

3 le antiche dune che hanno creato le ben note valli da pesca, come quelle di Comacchio e quelle che si estendono presso Pomposa. I rami più antichi del Po si gettavano nel mare molto a sud di quelli attuali: in tempi sempre più recenti, quando il braccio più meridionale si insabbiava, un altro prendeva il suo posto cercando generalmente, più a nord, la sua strada fra i meandri delle paludi costiere. Praticamente, quindi, la tendenza del fiume a piegare verso sud per raggiungere il mare aperto si è modificata - ed è stata aiutata dall uomo in questa sua modifica - in un andamento più regolare da ovest a est. Il braccio più meridionale del fiume ancor oggi identificabile è il cosiddetto Po morto di Primaro che, in seguito ad assestamenti estremamente complessi, ridotto a quieto canale, scorre a sud di Ferrara serpeggiando nella pianura e offre il suo antico alveo, presso Argenta, alla corrente assai più cospicua del Reno: la foce di quest ultimo, di conseguenza, coincide con una fra le più antiche foci del Po, a sud delle Valli di Comacchio. In tempi storici, già certamente all epoca etrusco-romana, il braccio principale del fiume era però il Po di Volano, che forma oggi il portodarsena di Ferrara e procede al di là della città estense con un alveo tortuoso, attraversando terreni di bonifica, toccando Codigoro e sboccando nel mare al lido di Volano. Verso il 1150 si verificava un avvenimento di notevole portata; le sue conseguenze, tragiche per quegli anni, diedero un assetto nuovo - e non molto diverso dall attuale - a tutta la regione del Delta. Alludiamo alla rotta di Ficarolo, catastrofe quasi leggendaria: vi è qualche controversia sulla sua datazione precisa, che non dovrebbe comunque discostarsi molto dall anno Una tremenda piena disalveò i rami meridionali del Po per formare, dopo non poche traversie idrologiche, l attuale corso del fiume. Bisogna arrivare all incirca al 1604 per trovare un altro mutamento essenziale: in quei tempi, infatti, la Repubblica Veneta, preoccupata per il continuo interramento della Laguna, effettuò una grandiosa opera idraulica in località Taglio di Po (il toponimo è più che significativo!), riconducendo gran parte delle acque del fiume verso sud, più lontano dalle acque lagunari: altre grandiose opere veneziane modificarono il corso dell Adige, del Brenta e del Sile. Intanto, per il continuo accumulo delle sabbie, la linea di costa, che lambiva Ravenna a sud e Contarina più a nord, avanzava rapidamente nel mare, sia pure in modo discontinuo. In sostanza si andavano formando delle curiose protuberanze nella omogenea linea costiera, proprio in corrispondenza dello sbocco dei vari rami fluviali; protuberanze che venivano (e vengono tuttora) formate dai sedimenti depositati dal fiume. Attualmente i rami del Po si possono considerare sette, escludendo l ormai remoto Po di Primaro. Il più meridionale è il già ricordato Po di Volano. Segue il lungo e tortuoso Po di Goro, che si dirama nei pressi di Serravalle, delimita a sud la grande "isola di Ariano", si riavvicina al corso principale del Po per poi puntare decisamente verso sud e sfociare alla Bocca detta appunto del Po di Goro. Parallelo a quest ultimo tratto è il Po di Gnocca o della Donzella, che si dirama a monte di Porto Tolle e sbocca nel mare vicinissimo alla Bocca precedente, dividendosi in due rami, le Bocche del Po di Gnocca. Sempre a sud del ramo maggiore e a pochissimi chilometri dal mare si stacca il Po delle Tolle (o di Tolle), che forma anch esso il suo piccolo delta uscendo dalla Bocca o Busa del Bastimento e dalla Bocca di Tolle. Il ramo più di tutti consistente e maestoso, quello che da solo raccoglie oltre metà delle acque e dei depositi in sospensione, è il Po della Pila o Po Grande (che per un tratto, in memoria appunto della grande impresa veneziana del 1604, è detto spesso Po di Venezia ), che si dirama nell'ultimissimo tratto in tre diversi bracci, sfocianti alla Punta della Maestra, alla Busa di Scirocco e allo Busa di Tramontana. Di fronte a Porto Tolle, fra Cà Pisani e Cà Venier, si dirama il tortuoso Po di Maestra, che sbocca con una sua propria foce fra un dedalo di lagune, di valli da pesca, di terre anfibie.

4 Il braccio più settentrionale, infine, è il Po di Levante, che si dirama appena a monte di Contarina e che forma un complesso sistema insieme con il Canal Bianco - ultimo ramo, reso navigabile, del piccolo fiume Tione-Tartaro - e con l Adigetto, naviglio derivato dall Adige. Serpeggia fra ampie lagune e sbocca alla foce del Po di Levante, dove forma attualmente una vasta isola. Tutti questi bracci, escludendo il Po di Volano e, naturalmente, anche il sistema del Po di Primaro-Reno, formano un delta di circa 530 km quadrati, suddiviso in isole più o meno vaste e comprendente ampi specchi d acqua salmastra. Grazie all enorme apporto di materiali in sospensione, il Po della Pila, che è più grande di tutti gli altri messi insieme, dovrebbe avanzare in mare ogni anno di ben 80 m. Ma in realtà, anche in virtù del fatto che il suo asse è perfettamente normale alla linea della costa, così che il gioco delle maree contrasta quello della corrente fluviale, il Po Grande spande uniformemente in mare i suoi materiali (soprattutto sabbie e limo), modificando il fondo marino anche alla distanza di 5 o più chilometri dalla linea di costa; l avanzamento della foce si verifica ugualmente, ma in proporzioni più ridotte. Gli ambienti del parco Il paesaggio attuale del delta polesano sarebbe irriconoscibile agli occhi di un ipotetico visitatore del passato, eppure, del maggior complesso di zone umide dell Italia continentale, sono rimasti nelle valli da pesca, nelle sacche, nelle lagune, nei bonelli, nelle propaggini dunose, nei relitti boschivi e nelle pinete litoranee, i tratti di quell antica condizione inospitale per l uomo, ma incredibilmente densa di vita per le altre componenti dell ecosistema fluviale e costiero. Il delta si è formato per il grandioso apporto detritico delle acque discendenti dagli Appennini e dalle Alpi, e per i naturali processi di erosione e deposito del moto ondoso e delle correnti marine, ed inoltre, da non sottovalutare, per l ingegneria idraulica umana che in epoca storica da sempre ha combattuto con le acque cercando di costringerle in un rigido reticolo di alvei (percorsi) arginati (5 rami: Po di Levante, Po della Maistra, Po Grande o Po di Venezia, Po della Donzella, Po di Gnocca, Po di Goro-Volano). Paragonabile per importanza naturalistica alle foci del Guadalquivir (Spagna), del Rodano (Francia) e del delta danubiano (Romania), vi si possono ritrovare le serie complete della vegetazione psammofila (delle dune), alofila (dei suoli salati), e igrofila (piante acquatiche) fino al raggiungimento dello stadio climacico (ecosistema maturo = foresta planiziale igrofila) in alcuni relitti di cenosi arboree (Bosco Nordio e Boscone della Mesola in territorio ferrarese). Pertanto procedendo dal mare verso l interno è possibile passare in rassegna i più rappresentativi biotopi della zona. Le dune e la vegetazione pioniera Gli "scanni" a diretto contatto con il mare, spesso scompaginati nel loro assetto proprio per la violenza disgregatrice del moto ondoso, assomigliano per composizione vegetale ai litorali veneziani (quei pochi rimasti intatti) con le associazioni tipiche del Cakileto, Agropireto, Ammofileto, a cui si aggiunge il caratteristico Spartineto (Spartina stricta) assai efficiente nel consolidamento delle dune sabbiose. Flora: Cakile maritima, Convolvulus Soldanella, Agropyron junceum maritimum, Ammophila arenaria, Echinophora spinosa, Medicago marina, Oenothera biennis, Salsola kali, Corispemum hyssopifolium; frequentissime si ritrovano: Amorpha fruticosa (avventizia), Xanthium italicum, Phragmites communis, Tamarix gallica.

5 I bonelli e la vegetazione delle sacche. Per la veloce espansione del delta spesso si sono formate delle sacche separate dal mare da una sottile linea dunosa. La sacca di Scardovari (ha 3.184) ebbe origine intorno al l840 per il predominio del Po delle Tolle sul Po della Pila. In simili lagune poco profonde ad acqua salmastra ritroviamo popolamenti di idrofite come Ruppia maritima o Zostera marina e di alghe come Ulva lactuca e Gracilaria confervoides, una delle poche alghe italiane suscettibili di raccolta industriale. I bonelli sono caratteristici terreni ricoperti dall acqua in alta marea, colonizzati da un foltissimo popolamento di cannuccia palustre (Phragmites communis) con qualche raro esemplare di salice (Salix alba) o di Amorpha fructicosa. È da evidenziare che, oltre un grande pregio per la popolazione ornitica che ospitano, sono la migliore difesa di costa: assai resistenti ed elastici si contrappongono alla furia delle correnti con strutture ammortizzatrici e non rigide come sono quelle costituite dai frangiflutti artificiali. Le valli da pesca arginate. In stretta analogia a quanto avviene nella laguna veneta le arginature delle valli sono ricoperte dalla consueta vegetazione alofila. È utile qui ricordare che le valli da pesca si trovano ormai solo a nord del principale asse fluviale e che quelle adiacenti alla Sacca degli Scardovari sono ormai scomparse (in teoria è possibile un appropriato recupero come si auspica il progetto di Italia Nostra). Flora: Limonium volgare, Inula crithmoides, Obione portulacoides, Aster tripolium, Suaeda maritima, Salicornia fruticosa. Fauna ittica: Cefali, Anguille, Orate, Branzini. Alvei fluviali. Un cenno breve ma necessario spetta alle anse golenali residue (certi tratti del Po di Maistra, laghetti di lanca, ex cave di argilla di Cà Pisani) e a qualche isolotto (isola Rossi) ormai deslinato a scomparire per le recenti autorizzazioni di escavo. In queste zone alberga una vegetazione idrofila con salici, pioppi, carici, impreziosita in alcuni punti in cui la corrente riduce il suo impeto, dalla castagna d'acqua (Trapa natans verbanensis). Boschi del delta. La massima spettacolarità del paesaggio del delta è quella offerta però dai boschi di leccio: Bosco Nordio, e Bosco della Mesola; diversa suggestione danno le pinete di Volano e quelle di Rosolina alle foci dell Adige. Il Bosco Nordio (ha 150) si trova a nord dell Adige in prossimità di Chioggia - S. Anna. Ha una copertura arboreaarbustiva in cui predominano il leccio, la roverella, l orniello; la sua caratteristica facies termofila è dimostrata dalla considerevole presenza di Ruscus aculeatus (pungitopo), Asparagus acutifolius, Rubia peregrina. Il Bosco della Mesola è molto simile per composizione al precedente: addirittura, nei tratti meglio conservati, si può osservare l'unico esempio superstite in Italia dell autentica foresta colonnare di leccio {Quercus ilex). Nelle parti più umide, antiche bassure retrodunali, emergono gli aspetti igrofili del bosco con la farnia (Quercus peduncolata), il pioppo {Populus alba), il frassino (Fraxinus oxycarpa), con altra vegetazione palustre come i Fragmiteti, e gli Junceti (Juncus sp. pl.). Alloctono è invece il Carpinus orientalis (carpinella), in alcuni luoghi molto invadente. La fauna del Delta: in particolare l avifauna Per quanto riguarda i mammiferi la situazione è molto carente per le specie maggiori. Nel bosco della Mesola vivono daini e cervi e un po' ovunque il tasso, la puzzola e la donnola. La lontra pare definitivamente estinta, come anche la volpe. Invece, dal punto di vista ornitologico l intera area del delta, nonostante le grosse compromissioni (bonifiche delle valli da pesca, distruzione dei boschi, costruzione della centrale di Porto Tolle), risulta essere di grande importanza non solo come area di sosta o/e di svernamento, ma anche come area di nidificazione: si riproducono 150 specie di uccelli di cui almeno 20

6 solo in queste zone. Quantitativamente l afflusso delle specie acquatiche è assai consistente: nell ambito di un censimento internazionale dell avifauna sono stati stimati nelle zone umide della provincia di Rovigo dal primo settembre 1963 al primo maggio 1964, moriglioni, morette, folaghe, codoni, germani reali, marzaiole, fischioni, mestoloni, canapiglie. Uccelli regolarmente nidificanti nei vari biotopi dell area deltizia del fiume Po PODICIPEDIFORMI Svasso maggiore (Podiceps cristatus) Tuffetto (Podiceps ruficollis) CICONIFORMI Tarabuso (Botaurus stellaris} Tarabusino (Ixobrychus minutus) Carzetta (Egretta garzetta) Sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides) Airone cinerino (Ardea cinerea) Airone rosso (Ardea purpurea) Nitticora (Nycticorax nycticorax) ANSERIFORMI Germano reale (Anas platyrhynchos) Alzavola (Anas crecca) Marzaiola (Anas querquedula) Moriglione (Aythya ferina) Moretta tabaccata (Aythya nyroca) FA LCONIFORMI Falco di palude (Circus aeruginosus) Albanella (Circus pygargus) GRUIFORMI Gallinella d acqua (Gallinula chloropus) Folaga (Fulica atra) Porciglione (Rallus aquaticus) Voltolino (Porzana porzana) Schiribilla (Porzana parva) CARADRIFORMI Corriere piccolo (Charadrius dubius) Fratino (Charadrius alexandrinus) Piro-piro piccolo (Tringa hypoleucos) Pettegola (Tringa totanus) Cavaliere d Italia (Himantopus himantopus) Avocetta (Recurvirostra avosetta) Gabbiano reale (Larus argentatus) Gabbiano comune (Larus ridibundus) Rondine di mare (Sterna hirundo) Fraticello (Sterna albifrons) Beccaccia di mare (Haemantopus ostralegus)

7 CUCULIFORMI Cuculo (Cusulus canorus) STRIGIFORMI Civetta (Athene noctua) Assiolo (Otus scops) Gufo comune (Asio otus) Allocco (Strix alocus) Barbagianni (Tyto alba) CORACIFORMI Martin pescatore (Alvedo atthis) Upupa (Upupa epops) PASSERIFORMI Basettino (Panurus biarmicus) Migliarino di palude (Emberiza schoeniclus) Usignolo di fiume (Cettia cetti) Beccamoschino (Cisticola juncidis) Cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) Cannaiola (Acrocephalus scirpaceus) Cutrettola capocenerino (Motacilla flava cinereocapilla) Pendolino (Remiz pendulinus) Averla piccola (Lanius collurio) Forapaglie castagnolo (Acrocephalus melanopogon) ed altri.

8 DISEGNO DI LEGGE NORME PER L ISTITUZIONE DEL PARCO INTERREGIONALE DEL DELTA PO ARTICOLO 1 Istituzione del parco 1. Ad iniziativa delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna è istituito il Parco Interregionale del Delta del Po, ai sensi dell art. 35, quarto comma, della Legge 6 dicembre 1991 n Al fine di garantire la gestione unitaria è istituito l Ente di gestione del Parco Interregionale del Delta del Po. 3. La perimetrazione, la zonizzazione, le misure di salvaguardia ed il regime di gestione del Parco sono definite nell allegato accordo intervenuto tra le Regioni Veneto ed Emilia Romagna, che si approva e a cui viene data piena esecuzione come parte integrante della presente legge. 4. Eventuali modifiche al suddetto accordo saranno approvate mediante legge regionale, previa intesa tra le due Regioni. ARTICOLO 2 Designazione dei rappresentanti della Regione Veneto nell'ente Parco I membri in rappresentanza della Regione Veneto negli organismi direttivi dell Ente di gestione del parco interregionale del Delta Po, saranno designati con deliberazione del Consiglio Regionale. ARTICOLO 3 Contributi finanziari La Regione Veneto contribuisce all attività dell Ente di gestione del parco interregionale del Delta Po con contributi sia a carattere continuativo, sia a carattere straordinario in relazione ad obiettivi specifici. ARTICOLO 4 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall applicazione della presente legge quantificati in lire 20 miliardi per l anno 1997 si fa fronte mediante riduzione della partita n... Istituzione del parco del Delta del Po iscritta al capitolo Fondo globale spese correnti dello stato di previsione della spesa per l esercizio finanziario Nel medesimo stato di previsione è istituito il capitolo denominato Contributo regionale all ente di gestione del parco del Delta del Po per le spese di primo impianto

9 con lo stanziamento di lire 15 miliardi per competenza e per cassa e il capitolo Contributi annuali agli enti di gestione di parchi naturali per spese di impianto e di funzionamento è incrementato di lire 5 miliardi per competenza e per cassa. 3. Per gli anni successivi al 1997 lo stanziamento di cui al capitolo sarà determinato a norma dell articolo 32 della vigente legge di contabilità regionale. ALLEGATO"A"

10 ACCORDO TRA LE REGIONI VENETO ED EMILIA-ROMAGNA TITOLO I - PRINCIPI GENERALI - ARTICOLO 1 ) Finalità Il Delta del fiume Po costituisce un area omogenea, terrestre e fluviale, caratterizzata da un particolare assetto naturalistico dei luoghi e dalla presenza di ecosistemi rilevanti dal punto di vista naturalistico, nonché dalla presenza di valori paesaggistici specifici, e che per la sua incidenza territoriale richiede un azione di governo coordinata tra le Regioni Veneto ed Emilia Romagna. In attuazione dei principi costituzionali ed in conformità alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed ai principi statutari delle Regioni del Veneto ed Emilia Romagna, viene stipulato il presente accordo al fine di promuovere in forma unitaria e coordinata la conservazione e la riqualificazione dell ambiente, del territorio e del paesaggio nell area del Delta del fiume Po, per scopi culturali, scientifici, didattici ed economico-sociali. L istituzione del Parco Interregionale avviene per le seguenti finalità: a) conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale del delta padano, da ottenersi salvaguardando gli elementi vegetali e faunistici ed il complesso dei valori storico-paesistici esistenti, mediante interventi volti alla conservazione, restauro o ripristino delle caratteristiche dei diversi ambienti compresi nell area, promuovendo uno sviluppo della struttura economico-insediativa presente in armonia con le finalità istitutive; b) promozione della ricerca scientifica, dell uso sociale dei beni e creazione di migliori condizioni di vita per le collettività locali, in particolar modo attraverso la promozione delle attività economiche legate al settore primario ed alla valorizzazione turistica. TITOLO II - ISTITUZIONE DEL PARCO ARTICOLO 2) Perimetro e zonizzazione 1) Ai sensi dell art. 35 comma quarto della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ad iniziativa delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna, é istituito il Parco interregionale del Delta Po, con la perimetrazione e zonizzazione dell area a parco, così come risulta dalla cartografia 1: di cui all allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente accordo. Al Parco istituito e fino all entrata in vigore del piano del Parco si applicano le norme di salvaguardia, articolate per zone omogenee, che risultano specificate nell allegato n.2 che costituisce parte integrante del presente accordo. TITOLO III - ENTE GESTORE ARTICOLO 3) Ente parco 3) Al fine di garantire la gestione unitaria dell area é istituito l Ente Parco interregionale del Delta Po, di seguito indicato come Ente Parco, con sede in Porto Tolle

11 In particolare, finalità dell Ente sono garantire e promuovere in forma coordinata la conservazione del patrimonio naturale identificabile nelle formazioni fisiche, geologiche, naturalistiche e biologiche con rilevante valore naturalistico ed ambientale e del patrimonio storico architettonico. L Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e competenza su tutto il territorio del parco interregionale. ARTICOLO 4 ) Organi dell ente parco Sono organi dell ente: - il Presidente, - il Consiglio direttivo; - la Comunità del parco; - il Collegio dei revisori dei conti. ARTICOLO 5) Organi consultivi Sono organi consultivi dell ente: - il Comitato tecnico-scientifico; - la Consulta del Parco ARTICOLO 6) Presidente e vice presidente Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati a turni alterni dalle due Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, con deliberazione dei rispettivi Consigli Regionali, garantendo che alla nomina del Presidente da parte di una regione corrisponda la nomina del Vicepresidente da parte dell altra Regione. Presidente e Vicepresidente durano in carica cinque anni; qualora, per morte, dimissioni o decadenza si debba procedere al rinnovo anticipato, il nuovo Presidente o Vicepresidente é nominato dalla Regione che ha effettuato la precedente nomina e dura in carica fino al completamento del quinquennio. Lo Statuto disciplinerà i casi di decadenza e rimozione. ARTICOLO 7) Attribuzioni del presidente e del vicepresidente Compete al Presidente la rappresentanza legale dell Ente. I1 Presidente cura l attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo sovrintendendo all attività del Direttore. Adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti che sottopone alla ratifica del Consiglio nella seduta immediatamente successiva. Cura i rapporti con le altre amministrazioni (statali, regionali e degli enti locali) per il coordinamento delle rispettive politiche. Redige annualmente una relazione da presentare alle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna, nonché alle Province di Rovigo, Venezia, Ferrara e Ravenna ed al Ministero dell Ambiente. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza, vacanza od impedimento, sono esercitate dal Vicepresidente. ARTICOLO 8) Consiglio direttivo I1 Consiglio Direttivo dell Ente é formato dai seguenti 11 componenti:

12 a) il Presidente dell Ente; b) il vice Presidente dell Ente; c) un membro nominato dal Ministro dell Ambiente; d) sei membri, di cui uno in rappresentanza delle Province emiliano-romagnole, uno in rappresentanza delle province venete, due in rappresentanza dei Comuni emilianoromagnoli, due in rappresentanza dei Comuni veneti, designati dalla Comunità del parco nel proprio seno su richiesta dei Presidenti delle due Regioni. Decorsi 60 giorni dalla richiesta, i Presidenti delle due Regioni provvedono, anche d ufficio, alla nomina; e) due membri designati dalle associazioni di protezione ambientale di cui all art. 13 della legge 8 luglio 1986, n 349, maggiormente rappresentative nell area del parco, su richiesta dei Presidenti delle due Regioni. Decorsi 60 giorni dalla richiesta, i Presidenti delle due Regioni provvedono, anche d ufficio, alla nomina. Il Consiglio direttivo viene insediato dal Presidente dell ente e dura in carica cinque anni. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore del parco. ARTICOLO 9) Attribuzioni del consiglio direttivo Il Consiglio direttivo dell ente: a) entro tre mesi dal proprio insediamento delibera lo statuto dell Ente; in caso di inadempienza provvedono d intesa tra loro le due Regioni con deliberazione delle rispettive Giunte; b) nomina il Direttore del Parco. In fase di avvio il Direttore deve essere nominato entro tre mesi dall insediamento del Consiglio; decorso tale termine, in caso di inerzia del Consiglio, provvedono d intesa le due Regioni con deliberazione delle rispettive Giunte; c) approva entro cinque mesi la pianta organica dell Ente ed il regolamento del personale; d) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell Ente, sentita la Comunità del Parco; e) delibera l adozione del piano del Parco e delle relative varianti, nonché del regolamento del Parco da sottoporre per l approvazione ai competenti organismi; f) nomina il Comitato tecnico-scientifico; g) emana direttive generali per il governo del Parco; h) esprime parere vincolante sul Piano economico sociale pluriennale; i) su tematiche ed obiettivi specifici, può proporre alla Comunità del Parco la realizzazione di accordi di programma con gli Enti interessati.

13 ARTICOLO 10) Comunita del parco La Comunità del Parco é formata dai Presidenti delle Regioni, o loro delegati, dai Presidenti delle Province e dai Sindaci dei Comuni il cui territorio sia compreso anche solo parzialmente nel perimetro del parco, o loro delegati. La prima seduta viene convocata entro tre mesi dall istituzione del parco, a cura del Presidente della Regione a cui spetti il turno di presidenza dell ente di gestione. In tale occasione la Comunità del parco procede alla nomina del proprio presidente. ARTICOLO 11) Attribuzioni della comunita del parco La Comunità del parco coordina le politiche degli enti locali connesse al governo del parco ed é organo consultivo e propositivo dell ente di gestione. In particolare esprime parere su: a) piano del parco e relative varianti; b) bilancio e conto consultivo dell ente; c) regolamento del parco. La Comunità del parco elabora il piano economico-sociale pluriennale del parco. Può formulare agli altri organi dell ente proposte e osservazioni in ordine al funzionamento del parco e all efficienza dei relativi servizi. Per il raggiungimento di specifici obiettivi promuove la realizzazione di accordi di programma tra gli enti locali interessati, anche su proposta del Consiglio direttivo. ARTICOLO 12) Collegio dei revisori dei conti E composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro nominato dal Ministero del Tesoro e gli altri d intesa dai Presidenti delle due Regioni, selezionati tra iscritti all albo apposito di cui al Decreto Leg.vo n. 88/92. Durano in carica tre anni e non sono revocabili, salvi i casi di inadempienza. Sono rieleggibili una sola volta. ARTICOLO 13) Attribuzione del collegio dei revisori dei conti Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto dell Ente, collabora con il Consiglio Direttivo all espletamento delle proprie funzioni. Esercita il riscontro contabile sugli atti dell Ente ed attesta la rispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. Nella stessa relazione il Collegio può esprimere rilievi e proposte per il raggiungimento di una miglior efficienza nella gestione. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione

14 dell ente, riferiscono immediatamente al Consiglio Direttivo. Ove le irregolarità persistano, riferiscono ai Consigli delle Regioni Veneto ed Emilia-Romagna nonché al Ministero per l Ambiente. ARTICOLO 14) Comitato tecnico-scientifico Viene nominato dal Consiglio Direttivo ed é formato da sei qualificati esperti, di cui tre nominati su indicazione delle Università dell Emilia-Romagna e tre nominati su indicazione delle Università del Veneto. La prima seduta é convocata dal Presidente dell Ente e in tale occasione viene eletto il Presidente del Comitato. Ha funzioni consultive ed esprime parere sul piano del parco e relative varianti, sul regolamento del parco, sul bilancio e sul conto consuntivo dell ente, sul piano economico-sociale pluriennale. Può avanzare proposte agli altri organi dell ente e può inoltre essere sentito ogni qualvolta ne facciano richiesta il Presidente o il Direttore del parco. ARTICOLO 15) Consulta Al fine di promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte del parco é istituita una Consulta composta come segue: - n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti; - n. 6 rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli, industriali, commerciali e del turismo; - n. 3 rappresentanti delle associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative. La Consulta viene nominata dal Presidente della Comunità del parco. Possono presentare richiesta di ammissione le associazioni che siano dotate di Statuto ed Atto Costitutivo registrato, operino almeno in una delle Province territorialmente interessate al Parco e non partecipino in alcun altro modo al governo del parco stesso. Sulla base del numero di iscritti di ciascuna associazione il Presidente della Comunità del parco formerà una graduatoria al fine di assegnare i posti disponibili nella Consulta. ARTICOLO 16) Attribuzioni della consulta La Consulta si riunisce obbligatoriamente due volte. La prima seduta é convocata dal Presidente della Comunità del parco. Può essere altresì convocata per essere sentita su oggetti specifici ad iniziativa del Presidente della Comunità del parco o del Presidente dell ente di gestione. Può avanzare proposte alla Comunità del parco o al Consiglio Direttivo. ARTICOLO 17) Pareri In tutti i casi in cui sia prevista l espressione di un parere, l organo competente dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si procederà prescindendo da esso.

15 Per i pareri riguardanti il piano del parco, il termine di cui al precedente comma é di 90 giorni. ARTICOLO 18) Controlli I1 controllo sugli atti dell Ente é effettuato da un Comitato così composto: - i Presidenti delle Regioni Veneto ed Emilia Romagna o loro delegati; - due funzionari per ciascuna delle Regioni suddette, esperti in materia giuridico contabile, nominati dai rispettivi Presidenti. I1 Comitato delibera validamente a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Si riunisce presso la sede della Regione a cui spetta il turno di presidenza dell ente. ARTICOLO 19) Oggetto del controllo Sono sottoposti all approvazione del Comitato i seguenti atti: - statuto dell Ente Parco e relative modificazioni - bilancio di previsione e conto consuntivo; - spese che vincolano il bilancio per oltre cinque anni; - pianta organica e regolamento del personale. Gli atti soggetti ad approvazione sono inviati ai Presidenti delle Regioni entro dieci giorni dalla loro adozione; s intendono approvati se il Comitato non si pronuncia entro venti giorni dal ricevimento degli stessi. I1 Presidente dell Ente Parco invia mensilmente ai Presidenti delle Regioni l elenco delle deliberazioni adottate non soggette ad approvazione. I1 Comitato può disporre ispezioni ed indagini sul funzionamento dell Ente Parco. TITOLO IV -PERSONALE E STRUMENTI DI ATTUAZIONE ARTICOLO 20) Finanziamento L attività dell Ente é finanziata tramite le seguenti entrate: - proventi delle sanzioni amministrative irrogate; - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali di denaro di cui all art.3 della legge 2 agosto 1982 n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni; - proventi delle attività commerciali e promozionali ed eventuali redditi patrimoniali; - canoni delle concessioni previste dalla legge, proventi dei redditi di ingresso e privativa e altre entrate derivanti dai servizi resi; - ogni altro provento acquisito in relazione all attività del parco; - contributi di Comuni, Province, Regioni e Stato; - contributi e finanziamenti a progetti specifici. L Ente ha l obbligo di pareggio del bilancio.

16 Alle spese di insediamento contribuiscono le Regioni Veneto ed Emilia-Romagna in eguale misura, con il concorso degli altri enti locali territorialmente interessati. ARTICOLO 21) Direttore Il Direttore del parco viene assunto con contratto a tempo determinato, per un periodo non superiore a cinque anni. Il contratto é rinnovabile in relazione ai risultati conseguiti nella precedente gestione. Il provvedimento di nomina é assunto dal Consiglio direttivo. Il Direttore deve essere in possesso di riconosciuta competenza in materia naturalisticoambientale, nonché di capacità amministrativa e gestionale. Può essere sostituito dal Consiglio direttivo in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati o di irregolarità gestionali. Il Direttore é responsabile della gestione operativa del parco, nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo e dal Presidente. In particolare sovraintende all attività amministrativa e contabile dell ente curando l attuazione delle deliberazioni assunte dagli organismi decisionali. Assiste alle sedute del Consiglio Direttivo e della Comunità del parco in qualità di Segretario. Partecipa altresì alle sedute del Comitato tecnico scientifico. E responsabile della gestione del personale. Rilascia i nulla osta di cui all art. 30 e adotta inoltre tutti i provvedimenti a rilevanza esterna che non siano espressamente riservati agli organi dell ente in base alla legge, al presente accordo o in base allo Statuto dell ente stesso. ARTICOLO 22) Personale La pianta organica ed il regolamento del personale sono deliberati dal Consiglio Direttivo. In fase di avvio dell attività dell Ente, per consentirne l immediata operatività, ciascuna delle due Regioni provvede a dotarlo, mediante assegnazione temporanea o comando di proprio personale o tramite stipulazione di contratti a termine di collaborazione professionale, delle seguenti unità di personale: - un funzionario con professionalità amministrativa o contabile; - due funzionari con professionalità tecnica; - un collaboratore esecutivo. Potrà essere comandato personale dalle Regioni, Province e Comuni territorialmente interessati, in base alle previsioni della dotazione organica dell Ente Parco. ARTICOLO 23) Piano del parco I1 Piano del Parco definisce il quadro dell assetto del territorio compreso nel suo perimetro, indicando mediante azzonamenti, norme, vincoli, incentivazioni ed indirizzi le destinazioni da osservare sul territorio in relazione ai diversi usi. I1 piano può modificare il perimetro istitutivo del parco. I1 piano del parco è redatto sulla base di previsioni decennali, ha validità a tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno decennale.

17 I1 piano del parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, urgenza ed indifferibilità per gli interventi in esso previsti. Ha inoltre valore di piano paesistico e sostituisce tutti gli strumenti di pianificazione ed urbanistica nei territori cui inerisce. ARTICOLO 24) Procedura per la formazione del piano del parco I1 piano del parco viene adottato dal Consiglio direttivo dell ente, entro due anni dall insediamento dello stesso, sentiti il Comitato tecnico-scientifico e la Comunità del parco. Una volta adottato, viene quindi depositato presso le sedi delle Regioni e Province territorialmente interessate e del deposito è dato avviso nei bollettini ufficiali delle Regioni. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell avviso, chiunque può presentare le proprie osservazioni all ente di gestione. I1 Consiglio direttivo trasmette quindi gli atti alle Regioni, con le osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni, per l approvazione. I1 piano è approvato dalle due Regioni entro sei mesi dalla trasmissione, d intesa fra loro e sentite le Province territorialmente interessate, con deliberazione dei rispettivi Consigli regionali. Entra in vigore dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione nei bollettini ufficiali delle Regioni. Con l entrata in vigore del piano del parco cessano di applicarsi le norme di salvaguardia di cui all allegato n. 2 al presente accordo. ARTICOLO 25) Piano economico-sociale pluriennale L Ente promuove iniziative coordinate per favorire la crescita economica, culturale e sociale delle comunità residenti nel parco tramite il piano economico sociale pluriennale per le attività compatibili. I1 piano è elaborato dalla Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, ed è sottoposto al parere obbligatorio del Comitato tecnico scientifico ed al parere vincolante del Consiglio Direttivo. Viene approvato d intesa dalla due Regioni con deliberazione dei rispettivi Consigli regionali. I1 piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali e l agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività artigianali, agrosilvo-pastorali, culturali, di servizi sociali, di restauro ambientale ed in genere di ogni iniziativa in grado di favorire lo sviluppo delle attività locali, delle quali una quota parte deve consistere in iniziativa atte a favorire l occupazione giovanile ed il volontariato nonché l accessibilità e la fruizione anche da parte di portatori di handicap. Per queste finalità l Ente può concedere l uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali. L Ente organizza speciali corsi di formazione per il conseguimento del titolo di guida del parco. I1 piano economico sociale pluriennale ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura espletata per la sua formazione. ARTICOLO 26) Regolamento del parco I1 regolamento del Parco, redatto in attuazione di quanto previsto dall art. 22, comma primo punto d) della Legge 6 Dicembre 1991, n. 394, individua le attività vietate e disciplinate entro il territorio del Parco, in conformità alle prescrizioni, previsioni e vincoli del Piano del Parco.

18 Viene adottato dal Consiglio direttivo, sentiti il Comitato tecnico scientifico e la Comunità del Parco. I1 regolamento viene quindi approvato dalle due Regioni, d intesa tra loro, con deliberazione delle rispettive Giunte. ARTICOLO 27) Statuto dell Ente Parco Lo statuto dell Ente Parco disciplina, per quanto non espressamente previsto dalla legge istitutiva, l organizzazione interna, le modalità di partecipazione popolare, le forme di pubblicità degli atti. TITOLO V - MISURE TEMPORANEE DI SALVAGUARDIA ARTICOLO 28) Efficacia Fino all'adozione del Piano del parco e comunque non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco si applicano le seguenti norme temporanee di salvaguardia. Per quanto non espressamente disciplinato dalle norme seguenti, si applicano i disposti dei piani territoriali vigenti rispettivamente nei territori delle Regioni Veneto ed Emilia- Romagna. ARTICOLO 29) NORME COMUNI ALL INTERO TERRITORIO DEL PARCO Nel Parco sono vietate le attività e gli interventi che possono compromettere il paesaggio e il patrimonio naturale con particolare riguardo agli habitat ed alla flora e fauna protetti, o che possono incidere negativamente sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici. Sono esclusi dal presente divieto gli interventi di rinaturalizzazione, le opere di sistemazione e di difesa idraulica, nonché di mantenimento o miglioramento del ricambio o del deflusso delle acque, e gli interventi di difesa dalla risalita del cuneo salino. Tali interventi, che devono essere effettuati secondo criteri e con metodi di ingegneria naturalistica, o comunque adottando soluzioni e tecniche tali da limitare al massimo gli impatti negativi sui sistemi ambientali ed ecologici interessati, dovranno comunque ottenere il preventivo nulla osta dell Ente-Parco. Sono tutelate tutte le formazioni arboree e arbustive che contribuiscono a diversificare ecologicamente il passaggio agricolo, fatta eccezione per le colture produttive. E pertanto vietata qualsiasi azione che comprometta il ruolo, la struttura, la composizione e lo stato vegetativo delle suddette formazioni, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere pubbliche o per esigenze fitosanitarie e di manutenzione degli argini di difesa. Sono inoltre tutelati gli esemplari arborei di pregio scientifico o di valore monumentale appartenenti alla flora spontanea del luogo. Sono fatti salvi gli interventi effettuati per comprovate esigenze fitosanitarie. Sono vietati la cattura, l uccisione, il danneggiamento ed il disturbo alla fauna selvatica, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell Ente-Parco e ad esclusione dell esercizio della pesca e della raccolta di molluschi,

19 regolamentate dalle rispettive normative nazionali e regionali, salvo quanto disposto agli articoli successivi. E vietato l esercizio venatorio a norma dell art. 21 della legge 11 febbraio 1992, n Sono possibili, qualora siano resi necessari da alterazioni dell'equilibrio naturale e previo parere favorevole dell Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all art. 7 della legge 157/92, interventi di controllo sulle specie faunistiche attuati con le modalità previste al comma 2 dell art. 19 della citata legge 157/92, autorizzati e gestiti dall Ente-Parco. E vietata l introduzione allo stato selvatico di specie e popolazioni estranee alla flora e fauna autoctone, fatta eccezione per eventuali nuove introduzioni connesse ad attività produttive, che dovranno essere specificamente autorizzate e regolamentate dall Ente- Parco. Sono esclusi dal presente divieto i casi di introduzione finalizzata all applicazione di metodi di coltivazione biologica e di lotta biologica, previa comunicazione all Ente- Parco. E vietata la bonifica idraulica delle zone umide. Sono vietati l impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi, come pure l accumulo e lo stoccaggio temporaneo di materiali ad esclusione di quelli già autorizzati nelle aree produttive dagli strumenti urbanistici vigenti e di quelli connessi all esercizio delle attività agricole, fermo restando quanto previsto per le zone D. Al di fuori dai centri abitati è vietata l apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo. Sono vietati l esercizio di nuove attività estrattive e l asportazione di minerali. Sono vietati interventi di miglioria fondiaria tali da modificare in maniera sostanziale le caratteristiche dei luoghi ed il regime idraulico delle aree interessate. In tutte le zone del Parco l approvazione degli strumenti urbanistici generali, delle loro varianti e dei relativi piani attuativi, nonché l approvazione dei piani e dei programmi comunali di settore, è subordinata al rilascio del preventivo nulla osta da parte dell Ente- Parco. Nelle zone A, B e C il rilascio di concessioni per qualunque tipo di intervento edilizio e per opere in grado di modificare l assetto del territorio, nonché nelle zone D, il rilascio di concessioni per interventi che comportano nuova edificazione e cambio di destinazione d uso nelle aree agricole (Z.T.O. E ai sensi del D.M. 1444/68), è subordinato al preventivo nulla osta da parte dell Ente-Parco. Le seguenti opere, ove consentite, sono comunque sottoposte all Ente-Parco, per l espressione del relativo nulla osta: a) opere di mobilità ammesse e in particolare: strade, ferrovie, filovie ed aviosuperfici e modifiche di tracciati esistenti; b) opere fluviali, comprese le opere che comportino modificazione del regime delle acque ai fini della sicurezza delle popolazioni; c) opere tecnologiche: elettrodotti con esclusione delle opere necessarie all elettrificazione rurale, gasdotti con esclusione delle reti di distribuzione, captazioni, adduzioni idriche, derivazioni, acquedotti con esclusione delle reti di distribuzione, depuratori e ripetitori.

20 d) opere relative all esercizio dell acquacoltura, nonché realizzazione o ampliamento di superfici e/o manufatti destinati a tale uso, comprese le opere concernenti l introduzione di tecnologie innovative connesse a impianti intensivi esistenti. Per i suddetti interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d opera alla data di istituzione del parco interregionale, i soggetti titolari delle opere trasmettono all Ente-parco l elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente l indicazione del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni di cui sopra, l Ente-Parco provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. E vietato l uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali e le piste di servizio forestale, con esclusione dei mezzi necessari per lo svolgimento delle attività agricole, forestali, zootecniche e di pesca professionale, ove consentite, per l esecuzione, l esercizio, l approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l espletamento di funzioni di vigilanza, di spegnimento incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria. La navigazione a motore è consentita solo all interno dei fiumi e di canali classificati navigabili, nel rispetto dei limiti di velocità prevista; negli altri canali e nelle altre zone lagunari, essa è consentita esclusivamente per scopo di vigilanza, di manutenzione o di ripristino idraulico e/o ambientale, di tutela della pubblica incolumità e di soccorso, per la pesca professionale e per la molluschicoltura nonché, previa autorizzazione dell Ente- Parco, per ragioni di studio e ricerca scientifica. La navigazione per trasporto turistico organizzato per la fruizione del Parco, è consentita previa autorizzazione e regolamentazione dell Ente-Parco, secondo criteri di tutela degli ambienti naturali e nel rispetto delle attività produttive in essere. Altri tipi di navigazione sono consentiti solo nelle acque per cui esista uno specifico provvedimento autorizzativo alla data di entrata in vigore delle presenti norme. ARTICOLO 30) NORME PER LE ZONE DI RISERVA INTEGRALE Comprendono aree finalizzate alla conservazione di particolari habitat di eccezionale valore naturalistico, in cui le modificazioni antropiche sono assenti o di scarsissimo rilievo. E vietata ogni modificazione, anche temporanea, dello stato attuale dei luoghi, fatti salvi gli interventi indispensabili per la conservazione degli habitat, per iniziativa o previa autorizzazione dell Ente-Parco, oltre a quelli di pronto intervento in relazione a situazioni di pericolo della pubblica incolumità. E vietato il sorvolo con deltaplani a motore. E vietata l effettuazione di manifestazioni pirotecniche a distanza inferiore a 300 metri dal perimetro della zona.

21 L accesso alle riserve integrali è limitato alle persone appositamente autorizzate dall Ente- Parco per motivi d osservazione e scopo scientifico e di monitoraggio e per compiti amministrativi. ARTICOLO 31) NORME PER LE ZONE DI RISERVA GENERALE ORIENTATA Aree finalizzate alla rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione e della fauna. Comprendono sia aree in cui l azione gestionale è finalizzata esclusivamente a favorire ed assecondare le dinamiche naturali, sia aree in cui possono essere consentite dall Ente-Parco attività produttive a basso impatto ambientale. Sono consentiti interventi di tutela e conservazione del patrimonio naturale e di ripristino degli equilibri compromessi a cura o sotto il controllo dell Ente-Parco, con azioni definite specificatamente per ogni sito. Sono consentite le attività produttive agricole, silvo-colturali, di pesca professionale tradizionale, zootecniche non intensive, intendendo per queste ultime quelle configurate come attività civili dalle delibere del Comitato Interministeriale dell e del , nonché la realizzazione delle strutture e infrastrutture necessarie al loro svolgimento, non in contrastro con le finalità conservative e secondo quanto stabilito dagli strumenti territoriali e urbansitici vigenti, fermo restando quanto indicato al comma 5 del presente articolo. Nelle zone vallive, nelle lagune e negli altri specchi d acqua è consentita la prosecuzione delle attività di itticoltura, di coltivazione di molluschi e crostacei secondo le tecniche attualmente in uso tipiche di ogni singola area. E comunque vietata l alterazione della morfologia dei siti. Sono ammessi interventi edilizi esclusivamente per la manutenzione degli edifici e delle opere esistenti ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché interventi di adeguamento tecnologico e funzionale. Sono inoltre consentiti, previo rilascio di nulla osta da parte dell Ente-Parco, cambi di destinazione d uso degli immobili esclusivamente per servizi del Parco, e per attività ricettive turistiche e agrituristiche. Sono consentite le attività escursionistiche, il turismo educativo naturalistico e ricreativo e le attività agrituristiche nel rispetto delle norme vigenti e di eventuali limitazioni di carattere amministrativo. E vietata la realizzazione di nuove opere di mobilità quali strade, ferrovie e modifica dei loro tracciati. E vietata l accensione di fuochi all aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate, anche se finalizzata alle pratiche colturali. E vietata l effettuazione di manifestazioni pirotecniche all interno della zona nonché a distanza inferiore a 300 metri dal perimetro della zona stessa.

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