BENI D IMPRESA IN USO A SOCI/ FAMILIARI E FINANZIAMENTI/APPORTI RICEVUTI
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2 BENI D IMPRESA IN USO A SOCI/ FAMILIARI E FINANZIAMENTI/APPORTI RICEVUTI
3 Beni dell impresa concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore per un corrispettivo annuo < al valore di mercato del diritto di godimento La differenza costituisce nuova fattispecie di reddito diverso (art. 67, lett. h-ter del TUIR) Art. 2 co.36-terdecies D.L 138/2011 Indeducibilità dei costi dei beni concessi in godimento Obbligo di comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento Art. 2 co. 36- Art. 2 co. 36- quaterdecies D.L sexiesdecies D.L 138/ /2011 In capo al socio o familiare utilizzatore Per l impresa Obbligo solidalmente posto a carico delle parti (impresa o socio/familiare)?? Relazione con altre norme del TUIR che prevedono limitazioni Relazione con altri istituti del TUIR Sanzioni per mancata comunicazione
4 2. Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore Finalità delle disposizioni introdotte dal D.L. 138/2011 Disincentivare l utilizzo di schermi societari per l intestazione di beni che, pur risultando formalmente dell impresa, sono di fatto concessi in godimento a fini privati ai soci e familiari Potenziare l applicazione dell accertamento sintetico in capo all utilizzatore di detti beni Scadenze comunicazione A REGIME: 30 aprile dell anno successivo (per il 2013-> )
5 2. Beni aziendali concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore Normativa e prassi Art. 2, da co.36-terdecies a co.36-duodevicies, D.L. 138/2011 Provv. Ae del 16/11/2011 (tracciati record comunicazione) Provv. Ae del 13/03/2012 (proroga prima scadenza al 15/10/2012) Provv. Ae del 17/09/2012 (ulteriore proroga al 31/03/2013) C.M. n. 43/E del 29/9/2011 Interrogazione del 15/9/2011 C.M. n. 24/E del 15/6/2012 C.M. n. 25/E del 19/6/2012 (Risposte forum I.O.18/1/2012 e Telefisco 25/1/2012) C.M. n. 36/E del 24/9/2012 I Provv e del prevedono due comunicazioni autonome Dottrina Circolare IRDCEC n. 27/IR del 2/2/2012
6 2. Scadenze
7 2. Semplificazioni per la comunicazione beni ai soci
8 2. Semplificazioni per la comunicazione dei finanziamenti/apporti
9 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN USO A SOCI/ FAMILIARI (Provv del )
10 2. Soggetti coinvolti e soggetti esclusi Indeducibilità costi Obbligo comunicativo solidale con l utilizzatore SOGGETTI CONCEDENTI SI imprenditore individuale N.B. Solo se residenti SI società di persone (società in nome collettivo e 2Società anche se società in accomandita semplice) non operative o SI società di capitali (spa, srl, sapa) esterovestite SI società cooperative SI stabili organizzazioni di società non residenti Circ CNDCEC n. SI enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni 27/ relativi alla sfera commerciale NO società semplici Dovrebbero NO professionisti e artisti, anche in forma associata rilevare anche le (CNDEC n. 27/2012) S.O. di NO attività ità agricole produttive di reddito agrario imprenditore (CNDEC n. 27/2012) individuale o di NO società non residenti prive di S.O. in Italia ente commerciale (CNDEC n. 27/2012) non residente 24/E/201 C.M.
11 2. Soggetti coinvolti e soggetti esclusi SOGGETTI UTILIZZATORI C.M. 24/E E/2012 Reddito diverso Obbligo comunicativo solidale con il concedente N.B. Anche se non residenti SI soci di società residenti SI soci di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale SI familiari (coniuge, parenti entro il 3 e affini entro il 2 ), sia dell imprenditore che dei soci SI soci o familiari che ricevono in godimento i beni da società controllate o collegate (2359 cc) da quella partecipata dai soci NO soggetti utilizzatori che per loro natura non possono essere titolari di reddito diverso N.B. non sono richiamati i conviventi
12 2. Soggetti coinvolti e soggetti esclusi I SOGGETTI ESONERATI Non va inviata alcuna comunicazione per i beni che i soci utilizzano nella loro veste di amministratori, dipendenti o lavoratori autonomi, cioè utilizzi che generano fringe benefit, già tassati ai sensi degli articoli 51 e 54 del Tuir; l'imprenditore individuale che utilizza il bene nella sua sfera personale non deve comunicare nulla (anche dal punto di vista reddituale è dunque ipotizzabile non si generi alcun reddito diverso); gli alloggi delle cooperative a proprietà p indivisa eibeni assegnati in godimento ad enti non commerciali (soci del concedente) che li impiegano soltanto per finalità istituzionali non sono tenuti ad alcun adempimento. i beni a uso pubblico (es. le auto dei taxisti), per i quali la legge stabilisce una deduzione integrale dei costi, nonostante l'uso anche privato, non vanno comunicati.
13 2. Oggetto della comunicazione CORRISPETTIVO ANNUO < VALORE DI MERCATO per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore Differenza = REDDITO DIVERSO Indeducibilità costi relativi Provv. AE 16/11/2011 Provv. AE Tipo utilizzo: 0 = esclusivo 1 = non esclusivo 2 = subentrante Tipologia contratto: 1 = Comodato 2 = Caso d uso 3 = Altro Data inizio e fine concessione (nel periodo d imposta) A autovetture (n. telaio), B altri veicoli (n. telaio), COMUNICAZIONE C unità da diporto (metri), Quali beni? D aeromobili (potenza Kw), E immobili (Comune, Prov., Fg., Mapp.) + F altri beni (se valore > al netto di Iva) Corrispettivo e valore di mercato Risultano suaoescusdaaco esclusi dalla comunicazione ca oenonché océ(come epecsao precisato nella eac CM 24/E/2012) /0 )daadscp dalla disciplina au tutti i beni rientranti nella ea categoria "altro" che hanno un valore non superiore a tremila euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto applicata 8
14 Beni d impresa interessati Beni strumentali, beni merce, immobili patrimonio (CM 24/E/2012 2) Posseduti in proprietà (o altro diritto reale) o detenuti in leasing, locazione, noleggio o comodato Imprenditore individuale beni inventario art. 65 Tuir Società di persone e capitali tutti i beni appartenenti Società di fatto beni merce e beni strumentali t (compresi quelli iscrittiitti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l esercizio d impresa) 9
15 2. Beni esclusi i beni concessi in godimento agli amministratori (Provv del ); i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del Tuir (Provv del ); i beni concessi in godimento all imprenditore individuale (Provv del ); i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali (C.M. 24/E/2012 2); gli alloggi delle società cooperative edilizie i di abitazione i a proprietà indivisa i concessi ai propri soci, atteso che lo scopo mutualistico di tali cooperative consiste proprio nell'assegnare in godimento ai soci le abitazioni a condizioni migliori di quelle del libero mercato (C.M. 24/E/2012 2); i beni per i quali è prevista dal legislatore l integrale deducibilità come, ad esempio. per le autovetture ad uso pubblico (taxi), dall art. 164 del TUIR (C.M. 36/E/2012 3).
16 2. Reddito diverso: chiarimenti REDDITO DIVERSO Nuova lettera h-ter art. 67 TUIR Dal 2012 in avanti Differenza tra il VALORE DI MERCATO eilcorrispettivo ANNUO per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore Per valore di mercato si intende valore normale ai sensi dell art. 9 co.3 del TUIR (C.M.25/E/ e C.M. 24/E/2012 3) Quando non è possibile utilizzare i criteri dell art. 9, è possibile determinare il valore di mercato ricorrendo ad apposita perizia che Valore di descriva in modo esaustivo il bene oggetto del diritto di godimento mercato motivando il valore (C.M. 24/E/2012 3) Per gli autoveicoli, per esigenze di semplificazione, il valore normale va individuato ai sensi dell art. 51, co.4, TUIR (30% tariffa ACI percorrenza km) al netto del corrispettivo eventualmente t pagato (C.M. 36/E/2012 3)
17 2. Reddito diverso: chiarimenti Ragguaglio valore di mercato alla durata del godimento Nel caso di concessione in godimento per durata inferiore all anno il valore di mercato va ragguagliato al periodo di godimento (C.M. 24/E/2012 3). Esempio Valore mercato concessione in godimento immobile = Durata godimento = 30 gg per il corrispettivo di Valore mercato ragguagliato = / 365 x 30 = 1643,83 Reddito diverso utilizzatore = 1.643, = 443,83
18 2. Reddito diverso: chiarimenti Criterio di tassazione del reddito diverso da art. 67 lett. h- ter) A differenza degli altri redditi diversi (per i quali rileva il principio di cassa), la fattispecie di cui alla nuova lettera h-ter rileva in base al criterio di maturazione (competenza) (C.M. 24/E/2012 3) Esclusione applicazione art. 67 lett. h. ter) La fattispecie della lett. h-ter) non trova applicazione nel caso in cui l utilizzatore (socio o familiare) sia al contempo dipendente o lavoratore autonomo del concedente nel qual caso opera la tassazione prevista dall art. 51 e 54 del TUIR (C.M. 24/E/2012 3) Esempio Auto in uso ad amministratore socio che è anche dipendente resta assoggettato a disciplina art. 51 (C.M. 25/E/ )
19 2. Reddito diverso: problema doppia imposizione C.M. 24/E/ Il reddito diverso trova applicazione a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato ad un regime di limitazione della deducibilità prevista nell ambito del TUIR in capo al soggetto concedente SOLO PER SOGGETTI TRASPARENTI (compreso imprenditore individuale per uso privato) CONCEDENTE UTILIZZATORE SE ESISTE UNA LIMITAZIONE ALLA DEDUCIBILITA DEI COSTI, IMPUTA UN MAGGIOR REDDITO CUMULO INDEBITO TASSAZIONE DEL REDDITO DIVERSO CHE COMPRENDE IL VALORE DEL DIRITTO DI UTILIZZO RIMEDIO CON CM 36/E/2012
20 2. Reddito diverso: problema doppia imposizione Il rimedio Esempio CM 36/E/2012 Si supponga ad esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, detenga un autovettura utilizzata gratuitamente da uno di essi e che l impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Valore normale diritto di godimento (tariffe ACI per km) 800,00 Corrispettivo pagato dal socio per l utilizzo 0,00 Quota parte di reddito di impresa da costi indeducibili di pertinenza del socio 300,00 Totale costi relativi alla vettura Totale costi indeducibili della vettura (60%) 600 Quota parte di costi indeducibili di pertinenza del socio (50%) 300 Reddito diverso da tassare in capo al socio utilizzatore 500,00
21 DITTA INDIVIDUALE: bene iscritto nell inventario e utilizzato dal titolare a scopo anche privato Si produrrebbe un maggior reddito d impresa (derivante dall indeducibilità del corso relativo al bene) e un reddito diverso in capo all utilizzatore SOCIETÀ DI PERSONE - SRL TRASPARENTI: bene aziendale e utilizzato dal socio o familiare a scopo anche privato Si produrrebbe un maggior reddito da partecipazione in capo al socio (derivante dall indeducibilità del costo relativo al bene) e un reddito diverso in capo sempre al socio
22 Atto con data certa NECESSITA DI DOCUMENTARE ACCORDI DELLA CONCESSIONE IN GODIMENTO LA NORMA SILENZIO TOTALE CM 24/E/2012 NECESSITA DI COMPROVARE CON UN ATTO CON DATA CERTA ANTECEDENTE ALL INIZIO DEL GODIMENTO CM 36/E/2012 L ATTO CON DATA CERTA E UN SUPPORTO PER IL CONTRIBUTENTE, CHE COMUNQUE PUO USARE ALTRI MEZZI PER DIMOSTRARE CHE NON CI SONO STATI ARBITRAGGI FISCALI
23 2. Indeducibilità costi ex art. 2 co. 36-quaterdecies CORRISPETTIVO ANNUO per la concessione in godimento di beni dell impresa a soci o familiari dell imprenditore < VALORE DI MERCATO Indeducibilità dei costi del bene concesso I costi indeducibili vanno determinati rapportando la differenza fra corrispettivo e valore di mercato con il valore di mercato (C.M. Rapporto 28/E/2012 4) differenza Esempio /valore Valore mercato concessione in godimento bene = mercato mercato Corrispettivo pattuito = Costi sostenuti nell anno per il bene = Costi indeducibili = x ( ) / = 200 Ragguaglio Nel caso di concessione in godimento per durata inferiore all anno il valore di mercato va rapportato al periodo di godimento (C.M. 24/E/2012 4).
24 2. Indeducibilità costi: chiarimenti Costi per l acquisto (o acquisizione) nonché eventuali altre spese e componenti negativi relative ai beni Costi per i quali concessi (es. manutenzione ordinaria e straordinaria, va verificata spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative) l indeducibilità ex art.2 co. 36- quaterdecies N.B. Restano interamente indeducibili i costi specificamente imputabili al bene nel periodo di utilizzo dello stesso (C.M. 24/E/2012 4) Soci trasparenti ti Il maggior reddito della società derivante dall indeducibilità dei costi in analisi andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori (anche nell ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari) (C.M. 24/E/2012 4)
25 2. Indeducibilità costi: chiarimenti Deroga per costi già indeducibili ex TUIR Soci trasparenti La norma non si applica in tutti i casi in ci siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazioneit i alla deducibilità d (C.M. 24/E/ e C.M. 36/E/2012 2). Esempio: veicoli con limitazione ex art. 164/bTuir Nelle ipotesi in cui scatta l applicazione dell art. 67 lett. h-ter, il maggior reddito derivante dall indeducibilità dei costi (ex Tuir) relativi al bene concesso in godimento è imputato a tutti i soci a prescindere da chi ha l utilizzo del bene (C.M. 36/E/2012 2)
26 2. Indeducibilità costi: chiarimenti Plusvalenza /minusvalenza Le limitazioni alla deducibilità delle quote di ammortamento relative ai beni in godimento introdotte dalla norma in esame (co. 36- quaterdecies) comportano che gli stessi devono considerarsi relativi all impresa nella corrispondente limitata misura. P t t h t li l l Pertanto, anche eventuali plusvalenze e minusvalenze patrimoniali derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini fiscali nello stesso modo (C.M. 24/E/2012 4)
27 2. Comunicazione beni ai soci Sintetizzando quanto precisato dall Agenzia, è necessario quindi distinguere due fattispecie: il bene concesso in godimento è deducibile in capo al soggetto concedente con le regole ordinarie (ossia non vi sono disposizioni del Tuir che limitano presuntivamente la deduzione): il maggiore reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei relativi costi è interamente imputato al socio utilizzatore quale maggior reddito di partecipazione; il b i di t è i l t d d ibil i ll il bene concesso in godimento è parzialmente deducibile in capo alla società concedente, in quanto vi è già una disposizione del Tuir che prevede delle limitazioni (es. art.164 del Tuir per i veicoli): il maggiore reddito derivante dalla ripresa a tassazione dei costi deve essere ripartito in capo a tutti i soci in proporzione alle quote di partecipazione, anche se l utilizzo del bene avviene da parte di uno solo dei soci o da parte di familiari.
28 2. Comunicazione beni ai soci
29 ESEMPIO Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, conceda in godimento ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivoo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che l impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: valore normale del diritto di godimento: ,00; corrispettivo pattuito per il godimento: 5.500,00; ; costi indeducibili relativi al bene: 2.000,00; differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: , ,00 = 4.500,00; reddito d impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: 2.000,00; 00; Il reddito diverso da assoggettare a tassazione: = 4.500, ,00 = 2.500,00
30 2. Comunicazione beni ai soci
31 ESEMPIO Si supponga che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50%, detenga un autovettura utilizzata gratuitamente da uno di essi e che l impresa abbia sostenutoto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue: valore normale del diritto di godimento: 800,00; 00; corrispettivo pattuito per il godimento: 0; costi relativi al bene: 1.000,00. differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 800,00; costi indeducibili relativi al bene 600,00 (60% di 1.000,00); reddito d impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili: 600,00. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione: 800,00-300,00 = 500,00 (maggior reddito d impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili).
32 2. Sanzioni e acconti Sanzioni Sanzione del 30% differenza fra valore di mercato e omessa corrispettivo per l uso. comunicazione Da 258 a 2065 se è stato dichiarato il reddito diverso o con dati e applicata (ove richiesta) l indeducibilità. incompleti o non Applicazione in solido (concedente/utilizzatore). veritieri i art. 36- N.B. le disposizioni (compresa quella sanzionatoria) si sexiesdecies applicano dal periodo d imposta successivo a quello in D.L. 138/2011 corso al 17/9/2011. Acconti anno 2012 Art. 36- sexiesdecies D.L. 138/2011 Nella eadeterminazione e degli acconti dovuti per ilperiodo di imposta di prima applicazione si assume, quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Possibilità di sanare (senza sanzioni) entro acconto di novembre 2012 con sola maggiorazione a titolo interesse del 4% annuo (C.M. 24/E/2012 6)
33 2. Veicoli in uso promiscuo Uso promiscuo al dipendente (art. 164/b-bis Tuir) Uso promiscuo ad amministratori o co.co.co. (art. 164/b Tuir) Deducibile il 90% (70% dal 2013) di tutti i costi se il veicolo è dato in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d imposta (C.M. 47/E/2008) Deducibile solamente l importo che costituisce benefit oppure oggetto di addebito, nel limite del costo effettivo (C.M. n. 48/E/98; C.M. 5/E/2001; C.M. 1/E/2007). L eventuale eccedenza va trattata con le ordinarie limitazioni L assegnazione comporta l applicazione del benefit convenzionale determinato a norma dell articolo 51, co. 4, del Tuir (30% tariffa Aci per percorrenza di km annui), al netto di quanto (eventualmente) pagato o trattenuto (Iva compresa). Precisazione I redditi percepiti in qualità di amministratore da un dipendente (nell ipotesi di ufficio che rientra nei compiti istituzionali compresi nell attività di lavoro dipendente) sono attratti nel reddito di lavoro dipendente, anche ai fini della deduzione dei costi ai fini dell art. 164 del Tuir (CM 1/E/2007)
34 2. Veicoli in uso promiscuo Uso L assegnazione esclusivamente comporta personale del l applicazione del dipendented È deducibile solamente la benefit in base al (C.M. n. 48/E/98) parte di costi che non valore normale eccede il compenso in determinato ai natura del dipendente o sensi dell art. 9 del Uso dell amministratore. Tuir, al netto di esclusivamente quanto pagato o personale trattenuto (Iva dell amministratore compresa). (C.M. n. 48/E/98)
35 2. La compilazione del modello
36 2. Dati del soggetto obbligato L obbligo della comunicazione ricade sugli esercenti attività d impresa organizzati in forma individuale o collettiva: sugli imprenditori individuali; sulle società (relativamente ai soci): che abbiano concesso in godimento a familiari o soci beni relativi all impresa. I lt ti l i i ò t d l i d l In alternativa, la comunicazione può essere trasmessa dal socio o dal familiare utilizzatore.
37 2. Dati del soggetto obbligato
38 2. L intermediario abilitato
39 2. Dati del soggetto concedente/utilizzatore
40 2. Dati del bene
41 2. Informazioni circa l utilizzo del bene Dovranno essere, inoltre, indicati nella comunicazione al rigo BG03: la compilazione del tipo di contratto (comodato, uso, altro), le date di inizio e fine concessione se intercorrono in corso d anno, ealrigo BG09: il corrispettivo riscosso per la concessione, il valore di mercato (valore normale) della stessa. Le date (di inizio e fine concessione) sono relative all inizio e fine del godimento nel periodo di imposta (2013).
42 Esempio
43 2. Sanzioni SANZIONI Il concedente società/ditta individuale ha dedotto i costi e/o l utilizzatore socio/familiare non ha tassato la differenza tra il valore normale e il corrispettivo Il concedente società/ditta individuale non ha dedotto d i costi e l utilizzatore socio/familiare ili ha tassato la differenza tra il valore normale e il corrispettivo Sanzione, in solido, del 30% Sanzione, in solido, da 258 a 2.065
44 COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI/APPORTI RICEVUTI (Provv del )
45 2. Finanziamenti e versamenti Art. 2 co. 36-septiesdecies L Agenzia procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione i sintetica ti del reddito tiene conto, in particolare, dei qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società Provv. 16/11/2011 Introduzione dell obbligo comunicativo di quanto sopra
46 2. Finanziamenti e versamenti (eliminato!) Risposte AE Italia Oggi 18/1/2012 Telefisco 25/1/2012 C.M. 25/E/2012 I finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati per l intero ammontare indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali t all acquisizione i i di beni poi concessi in godimento ai soci Vanno comunicati i finanziamenti / versamenti effettuati nel periodo d imposta, non quelli precedenti.
47 2. Finanziamenti e versamenti
48 2. Finanziamenti e versamenti
49 2. Finanziamenti e versamenti
50 2. Finanziamenti e versamenti
51 2. Finanziamenti e versamenti
52 2. La compilazione del modello
53 2. Sanzioni
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