Novità fiscali del 28 maggio Accertamenti IVA e presunzione di acquisto di beni: prova contraria limitata; presentazione del modello 770
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1 Novità fiscali del 28 maggio Accertamenti IVA e presunzione di acquisto di beni: prova contraria limitata; presentazione del modello 770 Pubblicato il 28 maggio 2008 Indice: 1) Accertamento IVA Presunzione di acquisto di beni: Prova contraria limitata 2) Trattamento fiscale dei compensi per la S.r.l. che amministra altra società 3) Presentazione del modello 770 4) Agenzia Entrate: Sospesi funzionari 5) Presentazione del modello F24 a saldo zero 1
2 1) Accertamento IVA Presunzione di acquisto di beni: Prova contraria limitata La presunzione di acquisto di beni (prevista dall art. 53 comma 4, del D.P.R. n. 633/1972) nell ammettere, tra l altro, la prova contraria del contribuente di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza, limita la dimostrazione della sussistenza di tale rapporto alla sola prova documentale di determinati atti tassativamente elencati e cioé atto pubblico, scrittura privata registrata, lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui é avvenuto il passaggio dei beni, presso l Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. Non vengono, quindi, consentiti altri mezzi di prova al di fuori di essi. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la Sentenza n del 07 maggio 2008, la quale ha rilevato, che il citato art. 53, dispone che si presumono ceduti, se non risulta che sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti, i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, né presso suoi rappresentanti o presso sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell impresa. La stessa norma, dopo avere indicato quali sono le circostanze e i documenti in base ai quali può essere vinta la presunzione indicata, prevede pure che i beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei modi indicati, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri 2
3 titoli espressamente previsti. In particolare, la normativa dispone che: Le sedi secondarie, le filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla Camera di Commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi ed i depositi devono essere stati indicati a norma dell art. 35 o del comma 1 dell art. 81; La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato; La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera b), deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l ufficio del registro. In sostanza, ha osservato la Suprema Corte, il citato art. 53, specifica rapporti e correlativi mezzi di prova documentale, idonei a superare la presunzione di acquisto dei beni ivi prevista, così escludendo, all evidente fine di contrastare l elusione della normativa, una completa libertà di prova contraria. Costituisce, per altro, principio condiviso quello secondo cui la presunzione di acquisto di beni, prevista dall art. 53 comma 4, nell ammettere, tra l altro, la prova contraria del contribuente di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza, limita la dimostrazione della sussistenza di tale rapporto alla sola prova documentale di determinati atti tassativamente elencati e cioè atto pubblico, scrittura privata 3
4 registrata, lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui e avvenuto il passaggio dei beni, presso l Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato (Cass. n. 1134/2001, n. 3929/2002, n /2002, n. 7121/2003). E stato, anche precisato che le disposizioni dell art. 53 del DPR. n. 633/1972, in virtù del principio dell unitarietà dell ordinamento, sono ritenute di applicazione generale in materia fiscale (Cass. n /2000, n /2006). Viceversa, i Giudici di merito, avevano attribuito rilevanza probatoria, idonea a vincere le precitate presunzioni, ad elementi diversi da quelli specificamente elencati. (Corte di Cassazione, sentenza del 07/05/2008, n ) 2) Trattamento fiscale dei compensi per la S.r.l. che amministra altra società Riguardo al caso di una S.r.l. che deve rivestire la qualifica di società-amministratore di altre società di persone e di capitali, è stato chiesto Quale sia il trattamento fiscale dei compensi in qualità di amministratore che deve percepire la S.r.l.. In tale fattispecie, i compensi che una società di persone o di capitali corrisponde ai suoi amministratori costituiscono per il soggetto erogante componenti negativi di 4
5 reddito. La particolarità come regola generale, consiste nel fatto che, in deroga al principio generale di competenza, i compensi corrisposti agli amministratori sono deducibili dal reddito del soggetto erogante in base al principio di cassa. In sostanza, gli stessi compensi devono essere scomputati dal reddito imponibile solo nell esercizio dell effettivo pagamento. Poiché con la riforma del diritto societario, anche le società di capitali possono assumere la qualifica di gestore o amministratore di società, ai fini dell IVA vengono ritenuti sussistenti i riferimenti fondamentali del tributo e cioè: Requisito oggettivo, riferito alle prestazioni di servizi poste in essere; requisito territoriale, riguardante le società ubicate in Italia e, in ogni caso, in relazione all art. 7 del D.P.R. n. 633/1972; requisito soggettivo, individuabile nell esercizio d impresa; per cui i vari addebiti devono essere eventualmente fatturati nel rispetto dell art. 21 del decreto IVA, mentre, nel caso di specie, non vanno applicate le ritenute alla fonte per mancanza dei previsti requisiti. All interno di gruppi societari può accadere che l amministratore di società sia legato da un rapporto di lavoro dipendente con altra società del medesimo gruppo (come, ad esempio: società controllante), alla quale il dipendete è tenuto a riversare il 5
6 compenso da amministratore. In pratica, la destinataria del compenso è la società controllante. Il compenso non rileva, nel caso accennato, in capo al lavoratore dipendente, ai fini delle imposte sui redditi, in relazione al principio generale secondo cui non si configurano quale reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la disponibilità. Per la società controllata o soggetto erogante il compenso, secondo l Amministrazione finanziaria, rimane operativo il principio di cassa (nota 20 giugno 2002, n ), anche se detta interpretazione è stata criticata dall Assonime (circolare 23 aprile 1990, n. 50), in quanto il compenso attribuito ad un soggetto titolare di reddito d impresa dovrebbe trovare applicazione il principio della competenza e non quello di cassa. In conclusione, tali compensi corrisposti alla società a responsabilità devono essere imputati secondo le regole proprie del reddito d impresa (requisito della competenza), mentre ai fini IVA, trattandosi di prestazioni di servizi, l emissione dell addebito può avvenire al momento del pagamento (art. 6 del decreto IVA). (Giancarlo Modolo in Casi e soluzioni, Ipsoa Editore, maggio 2008) 6
7 3) Presentazione del modello 770 Il modello 770/Ordinario per la dichiarazione dei sostituti d imposta e degli intermediari non può più essere compreso nella dichiarazione unificata, giacchè non vi è più coincidenza del termine di presentazione di tali dichiarazioni. Difatti, i termini di presentazione dei modelli 770/2008 sono i seguenti: MODELLO DI DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE IN BANCA O UFFICIO POSTALE TRASMISSIONE TELEMATICA MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO IN PRESENZA DI MODELLO ORDINARIO NON PREVISTA ENTRO IL 3 GIUGNO 2008 MODELLO 770/2008 SEMPLIFICATO NON PREVISTA ENTRO IL 3 GIUGNO 2008 COMPRENSIVO DEI PROSPETTI ST ED SX SE IL SOSTITUTO D IMPOSTA NON È TENUTO A PRESENTARE ANCHE IL MODELLO ORDINARIO MODELLO 770/2008 ORDINARIO NON PREVISTA ENTRO IL 31 LUGLIO 2008 Dovrebbe essere formalizzato nelle prossime ore il rinvio del termine di scadenza, presumibilmente, al 10 luglio 2008, per la presentazione del modello 770 semplificato, previsto per il 03/06/
8 Modello 770/2008 Semplificato: I chiarimenti dell Inps per la compilazione L Inps da diramato dei chiarimenti sulla compilazione del modello 770/2008 Semplificato parte C (Dati previdenziali e assistenziali INPS). L Inps, peraltro, ha rimarcato che il modello 770/2008 Semplificato, approvato con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 10 gennaio 2008, deve essere utilizzato dai sostituti d imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all Agenzia delle Entrate i dati fiscali, relativi alle ritenute operate nell anno 2007 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Il termine di presentazione telematica del modello 770/2008 Semplificato dei sostituti d imposta all Agenzia dell Entrate è stabilito al 3 giugno La parte C, che come spiega l Inps non ha subito modifiche nella composizione del prospetto rispetto all anno precedente, è suddivisa in due sezioni: Sezione 1 per i lavoratori subordinati Sezione 2 per i collaboratori coordinati e continuativi. (Circolare INPS 21/05/2008, n. 61) 8
9 4) Agenzia Entrate: Sospesi funzionari arrestati per concussione e truffa I funzionari dell Agenzia delle Entrate arrestati con l accusa di concussione e truffa ai danni dell erario saranno sospesi dal servizio. Per i casi in cui sia avvenuto l arresto in flagranza e il provvedimento sia stato convalidato dall autorità giudiziaria, l Agenzia delle Entrate, applicando le norme del nuovo contratto collettivo di lavoro, avvierà la procedura di licenziamento senza attendere l esito del procedimento penale. L Agenzia, che sta prestando la massima collaborazione alle procure della Repubblica che conducono le indagini, si costituirà parte civile nei processi e attuerà tutte le iniziative per tutelare l immagine dell Ente e dei dipendenti corretti colpiti dal comportamento di pochi disonesti. (Agenzia delle Entrate, comunicato Stampa del 27/05/2008) 5) Presentazione del modello F24 a saldo zero Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti 9
10 inerenti a tributi, contributi o premi indicati nel modello F24 tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l importo necessario all azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni, poiché il saldo finale del modello non può essere mai negativo. Chi opera una compensazione deve sempre presentare il modello F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno. Per regolarizzare la mancata presentazione del mod. F24 con saldo zero è necessario: presentare il modello F24, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione; versare una sanzione ridotta, pari a: 10 (1/5 di 51), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi; 30 (1/5 di 154), se il modello è presentato entro un anno. (Ratio n. 6/2008) 10
11 A cura di Vincenzo D Andò 11
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