DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE"

Transcript

1 DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE Incontri di approfondimento amministrativo: Assistenza sanitaria erogata a cittadini non italiani presenti sul territorio nazionale

2 Assistenza sanitaria erogata a cittadini non italiani presenti sul territorio nazionale Per definire le modalità di erogazione dell assistenza sanitaria in Italia a cittadini non italiani, presenti a vario titolo sul territorio nazionale, è necessario distinguere le diverse possibili tipologie di cittadini non italiani che possono essere presenti sul territorio nazionale: Cittadini appartenenti all Unione Europea, o alla Spazio Economico Europea; Cittadini Convenzionati, cioè cittadini di Stati con i quali l Italia intrattiene Accordi bilaterali di reciprocità assistenziale; Cittadini Stranieri, non appartenenti alle sopra indicate categorie.

3 CITTADINI COMUNITARI Il D.l.g.s. n.30/2007 disciplina il diritto di circolazione e soggiorno nel territorio dello Stato, dei cittadini dell Unione e dei loro familiari e distingue tra: 1. soggiorno per periodo inferiore a tre mesi, per il quale non è prevista alcuna formalità, salvo il possesso del documento di identità; 2. Periodo superiore a tre mesi, individuando le seguenti categorie di soggetti e i requisiti necessari per l iscrizione anagrafica al comune e gli obblighi di copertura sanitaria: - lavoratore subordinato o autonomo nello Stato e quindi iscrivibile obbligatoriamente al SSN; - dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti per non essere a carico dello Stato e di una assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a coprire tutti i rischi sul territorio nazionale; - è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell U.E. che ha diritto a soggiornare. Il suddetto decreto riconosce al cittadino dell Unione,già lavoratore subordinato o autonomo, di conservare il diritto di soggiorno nei casi di temporanea inabilità al lavoro per malattia o infortunio e disoccupazione involontaria solo con iscrizione al Centro per l impiego.

4 CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO INFERIORE A TRE MESI Tale tipologia di utenza ha diritto di soggiornare senza alcuna formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l espatrio. Ai fini dell assistenza sanitaria la normativa comunitaria assicura la prestazione, dietro presentazione di un idoneo attestato di diritto. Nel caso in cui l utente ne fosse sprovvisto la ulss territoriale, munita di fotocopia del documento di riconoscimento, potrà richiedere d ufficio l attestato allo stato estero. In mancanza di tali condizioni l assistito dovrà pagare le prestazioni erogate ; potrà successivamente richiedere il rimborso alla propria istituzione competente.

5 CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI Il cittadino che soggiorna in Italia per un periodo superiore a tre mesi deve richiedere, in linea generale, l iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente. E consentito però al cittadino, munito di TEAM che non intende spostare la propria residenza, richiedere l iscrizione anagrafica e non essere iscritto al SSN; conseguentemente ha diritto a tutte le prestazioni sanitarie che verranno riconosciute come cure medicalmente necessarie (DGR n. 1084/2011).

6 CITTADINI COMUNITARI CON PERMESSO DI SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI Requisiti per iscrizione SSN L iscrizione al SSN è riconosciuta solo nei seguenti casi: 1. È un lavoratore subordinato o autonomo nello Stato; 2. È familiare, anche non cittadino dell Unione, di un lavoratore subordinato o autonomo dello Stato; 3. E familiare di un cittadino italiano; 4. E in possesso di un attestato di soggiorno permanente maturato dopo cinque anni di permanenza in Italia; 5. E titolare dei seguenti modelli Comunitari: E106,E 109( o E 37), E120, E121 (o E33) o S1; Nel caso di gravidanza, ex lavoratrici in disoccupazione involontaria che non possono ovviamente iscriversi o mantenere l iscrizione al centro i impiego,mantengono l iscrizione al SSN fino a sei mesi successivi alla nascita del figlio. Mantengono inoltre l iscrizione anche gli eventuali familiari che non abbiano autonomo diritto di soggiorno.

7 ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI COMUNITARI 1. Cittadini comunitari muniti di assicurazione privata: Si tratta di cittadini che non hanno diritto all iscrizione SSN e non risultano a carico dello Stato di provenienza (quindi no TEAM a altri modelli). Hanno il dovere di stipulare un assicurazione privata che deve: - essere valida in Italia - avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza - indicare eventuali altri familiari a carico - Indicare le modalità di rimborso - Essere tradotta in italiano Le prestazioni erogate a tale tipologia di utenza vanno addebitate all assicurazione o all assistito che successivamente chiederà il rimborso all assicurazione.

8 ALTRE CATEGORIE DI CITTADINI COMUNITARI Donne in gravidanza, parto e interruzione di gravidanza: le prestazioni relative alla gravidanza possono essere fornite tramite esibizione della TEAM valida; per il parto programmato invece deve essere invece esibito dall utente il modello E 112 o S2. Per quanto riguarda l interruzione di gravidanza, ad esclusione dei casi in cui sia ritenuto una prestazione medicalmente necessaria, non è previsto il rimborso dalla normativa comunitaria e, quindi,è a totale carico dell assistita.

9 CITTADINI COMUNITARI IN POSSESSO DI TEAM/CERTIFICATO SOSTITUTIVO Modalità di addebito Tutte le prestazioni erogate ai cittadini comunitari, in possesso della TEAM o modello sostitutivo, vanno addebitate alla ULSS territorialmente competente (ULSS 16 per AO PD e IOV)

10 CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI) La normativa ministeriale prevede l erogazione di assistenza sanitaria ai cittadini europei dimoranti in Italia che non risultano assistiti dagli Stati di provenienza e che sono privi di copertura sanitaria. A tale categoria di utenza, in condizione di fragilità sociale e in stato di indigenza, viene assegnata, da parte dei punti di rilascio identificati dalla ULSS 16, una tessera sanitaria con codice ENI. Allegata a tale tessera dovrà esserci la dichiarazione di indigenza sottoscritta dall utente. La tessera ha validità annuale e, in caso di rinnovo, dovrà essere mantenuto lo stesso codice generato al momento del rilascio. Con il rilascio della tessera ENI il cittadino viene equiparato al cittadino italiano e pagherà il ticket, dove previsto. Sarà soggetto solo all esenzione per: maternità, patologia, evidente stato di invalidità (allegato DGRV n. 1084/2011)

11 CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI) Prestazioni assicurate ai cittadini con codice ENI:. - prestazioni indifferibili e urgenti, ancorchè continuative - tutela salute minori - tutela maternità,interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite dal SSN, - vaccinazioni - profilassi internazionale - profilassi,diagnosi e cura malattie infettive - riabilitazione degli stati di tossicodipendenza

12 CITTADINO EUROPEO NON ISCRITTO (codice ENI) Modalità di addebito La normativa vigente prevede che le Aziende Ospedaliere e l Istituto Oncologico Veneto debbono addebitare tutte le prestazioni erogate ai cittadini con codice ENI alla rispettiva ULSS territoriale. (AO PD e IOV addebitano quindi all ULSS n. 16)

13 MOBILITA SANITARIA TRANSFRONTALIERA RICONOSCIUTA A PAZIENTI COMUNITARI Direttiva 2011/24UE - Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all assistenza sanitaria transfrontaliera Scopi La Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Applicazione dei diritti dei pazienti relativi all assistenza sanitaria transfrontaliera è ufficialmente entrata in vigore il E riconosciuta a tutti i pazienti comunitari e ha lo scopo di facilitare l accesso ad un assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri dell Unione Europea, nel rispetto delle competenze internazionali sull organizzazione dei propri sistemi sanitari. Gli Stati membri si sono fatti carico di renderla operativa adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e necessarie per raggiungere gli obiettivi da essa sanciti. In Italia, la legge n.234/2012 ha conferito al Governo la delega per l adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive europee e in data è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 il Decreto Legislativo n.38, entrato in vigore il 5.aprile 2014, che detta le principali disposizioni normative. Tali disposizioni riguardano in particolare: Autorizzazione preventiva Rimborso dei costi procedure amministrative Riconoscimento delle prescrizioni mediche

14 Quando è prevista nei casi in cui è soggetta ad esigenze di pianificazione riguardanti l obiettivo di assicurare nel territorio nazionale, la possibilità di un accesso permanente ad una gamma equilibrata di cure di elevata qualità o la volontà di garantire il controllo dei costi ed evitare per quanto possibile ogni speco di risorse finanziarie, tecniche ed umane è: a) comporta il ricovero del paziente in questione per almeno una notte, o b) richiede l utilizzo di un infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, comprese quelle utilizzate nella diagnostica strumentale; o c) richiede cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o d) è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi e specifiche preoccupazioni quanto alla qualità o alla sicurezza dell assistenza. E fatta salva la possibilità per le Regioni e le Province autonome di sottoporre ad autorizzazione preventiva ulteriori prestazioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dal decreto legislativo.

15 Rimborso dei costi: quando è previsto.. quando le prestazioni sanitarie sono comprese nei Livelli Essenziali di Assistenza di cui all art. 1 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni. Le Regioni e le Province autonome hanno facoltà di stabilire se rimborsare, con proprie risorse, i LEA aggiuntivi nonché altri costi di natura non sanitaria (es. spese di viaggio e di alloggio ed i costi supplementari sostenuti da una persona disabile a causa della disabilità)

16 Come è calcolato in base alle tariffe regionali al netto della compartecipazione della spesa sanitaria. Il rimborso non può superare il costo effettivo della prestazione ricevuta. L applicazione delle norme sul rimborso dei costi potrà essere limitata qualora sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale.

17 PROCEDURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELL UTENTE PER L APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA Domanda di verifica Domanda di autorizzazione Domanda di rimborso

18 Domanda di verifica Al paziente è offerta la possibilità di conoscere se la prestazione sanitaria di cui intende fruire in un altro Paese UE sia da assoggettare ad autorizzazione preventiva nei casi in cui: a causa della cura programmata del paziente, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza; la cura programmata è prestata da un prestatore di assistenza sanitaria che suscita gravi e specifiche preoccupazioni quanto al rispetto degli standard e orientamenti relativi alla qualità dell assistenza e alla sicurezza del paziente, comprese le disposizioni sulla vigilanza, indipendentemente dal fatto che tali standard e orientamenti siano stabiliti da disposizioni legislative e regolamentari o attraverso sistemi di accreditamento istituiti dallo Stato membro di cura; Il paziente, in tali casi, presenta apposita domanda alla ASL di residenza, la quale effettua tale verifica ed entro 10 giorni dal ricevimento della domanda ne comunica l esito al richiedente. Ove sia appurata, da parte della ASL, la necessità di un autorizzazione preventiva, la domanda di verifica vale quale richiesta di autorizzazione e i termini previsti per la procedura autorizzativa s intenderanno decorsi dalla data di ricezione dell istanza di verifica

19 Domanda di autorizzazione La domanda deve essere presentata alla ASL di residenza su apposito modulo, corredata dalla ricetta SSN e deve contenere: i) l indicazione diagnostica o terapeutica e la prestazione sanitaria di cui si intende usufruire; ii) il luogo prescelto per la prestazione e il prestatore di assistenza sanitaria presso cui la persona assicurata intende recarsi; iii) eventuali altre ulteriori specifiche necessarie ai fini dell esame della richiesta dell autorizzazione preventiva

20 Segue domanda di autorizzazione La ASL comunica, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione il provvedimento di diniego o concessione dell autorizzazione. Il termine è ridotto a 15 giorni nei casi di particolare urgenza che devono essere adeguatamente motivati nella domanda di autorizzazione. La ASL si avvale di unità operative specialistiche tutte le volte che: a) in base ad una valutazione clinica, il paziente sarebbe esposto con ragionevole certezza a un rischio per la sua sicurezza che non può essere considerato accettabile, tenuto conto del potenziale beneficio per il paziente stesso dell assistenza sanitaria transfrontaliera richiesta; b) a causa dell assistenza sanitaria transfrontaliera in questione, il pubblico sarebbe esposto con ragionevole certezza a notevoli pericoli per la sicurezza; c) l assistenza sanitaria in questione può essere prestata nel territorio nazionale entro un termine giustificabile dal punto di vista clinico, tenuto presente lo stato di salute e il probabile decorso della malattia.

21 Domanda di rimborso La domanda deve essere presentata alla ASL di residenza su apposito modulo entro 60 giorni dall erogazione della prestazione, salvo comprovati casi eccezionali. Alla domanda deve essere allegato l originale della ricetta SSN e della fattura emessa dal prestatore di assistenza sanitaria. Esaminata la domanda e calcolato l importo rimborsabile, La ASL dovrà corrispondere il rimborso nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

22 RICONOSCIMENTO DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE (art. 12) I medicinali e i dispositivi medici di cui è autorizzato il commercio in Italia, che sono stati prescritti in un altro Stato membro dell Unione Europea, sono dispensati sul territorio italiano nel rispetto delle leggi in materia. Fanno eccezione i medicinali e i dispositivi medici che, per specifiche ragioni (tutela della salute, dubbi circa l autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una singola prescrizione e ragioni etiche) potrebbero non essere dispensati. Non sono riconosciute le prescrizioni mediche relative ai medicinali soggetti a prescrizione medica speciale di cui all'art. 71 par. 2 della Direttiva CE n. 83 del 6 novembre 2001, recepita in Italia con Decreto Legislativo n. 219 del 26 aprile 2006, come ad esempio i medicinali contenenti sostanze classificate come psicotrope o stupefacenti

23 MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE DIFFERENZE

24 Rapporti tra i due strumenti Entrambi gli strumenti legali affondano le proprie radici nella libera circolazione delle persone, in osservanza delle libertà fondamentali dell UE. I Regolamenti rientrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori, mentre la Direttiva ricade nell ambito della libertà di fornire e fruire dei servizi sanitari.

25 FINALITA Regolamenti 883/2004 e 987/2009: Garantire che le persone assicurate principalmente lavoratori non perdano la protezione previdenziale e di sicurezza sociale in caso di spostamento in un altro Stato membro dell Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera. Direttiva 2011/24/UE: Facilitare l accesso ad un assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità, garantire la mobilità dei pazienti e promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri dell Unione Europea, nel rispetto delle competenze nazionali sull organizzazione dei propri sistemi sanitari.

26 CAMPO DI APPLICAZIONE I Regolamenti si applicano a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti, nello specifico, alla lett. a) le prestazioni di malattia e lettera f) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali; La Direttiva si applica alle prestazioni di assistenza sanitaria ai pazienti così come fornite all interno dell UE, indipendentemente dalle relative modalità di organizzazione, di prestazione e di finanziamento dei singoli Stati membri

27 CAMPO DI APPLICAZIONE La Direttiva non si applica: ai servizi nel settore dell assistenza di lunga durata il cui scopo è sostenere le persone che necessitano di assistenza nello svolgimento di compiti quotidiani e di routine; all assegnazione e all accesso agli organi ai fini dei trapianti; ai programmi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.

28 Campo di applicazione I Regolamenti si applicano ai cittadini di uno Stato Membro, agli apolidi e rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti (Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004). - La Direttiva si applica alle persone, compresi i loro familiari e superstiti, che sono contemplate all Articolo 2 del Regolamento (CE) 883/2004 e che sono assicurate, come sancito ai sensi dell Articolo 1(c) del Regolamento stesso.

29 CAMPO DI APPLICAZIONE Cure: Sia i Regolamenti che la Direttiva si applicano alle cure programmate e non programmate. Prestatori: I Regolamenti contemplano solo i prestatori di assistenza sanitaria pubblici o privati convenzionati. La Direttiva contempla tutti i prestatori di assistenza sanitaria, sia pubblici che privati convenzionati o non.

30 CURE PROGRAMMATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO Per poter beneficiare di cure programmate in un altro Stato membro ai sensi dei Regolamenti di sicurezza sociale, l autorizzazione preventiva è un requisito necessario. Infatti, in osservanza dell Articolo 20(1) del Regolamento (CE) 883/2004, le persone assicurate e i loro familiari che si recano in un altro Stato membro, allo scopo di ricevere delle prestazioni in natura durante il soggiorno, devono richiedere un autorizzazione allo Stato membro competente.

31 CURE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA Invece: per poter beneficiare di cure programmate ai sensi della Direttiva, in osservanza dell Articolo 8(1), lo Stato membro di affiliazione può prevedere un sistema di autorizzazione preventiva unicamente per alcuni casi di assistenza sanitaria transfrontaliera ed esclusivamente nella misura in cui ciò sia necessario e proporzionato rispetto all obiettivo da conseguire e laddove non costituisca un mezzo di discriminazione o un ostacolo alla libera circolazione dei pazienti. Pertanto, l autorizzazione preventiva rappresenta una eccezione per poter ottenere cure programmate in Europa.

32 CURE PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA Nello specifico, l assistenza sanitaria transfrontaliera, che può essere soggetta all autorizzazione preventiva, è indicata all Articolo 8(2) della Direttiva ed è limitata alle cure mediche che: comportano il ricovero del paziente per almeno una notte; o richiedono l utilizzo di un infrastruttura sanitaria o di apparecchiature mediche altamente specializzate e costose; o richiedono cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione; o sono fornite da un prestatore di assistenza sanitaria che, all occorrenza, potrebbe suscitare preoccupazione quanto alla qualità o alla sicurezza dell assistenza erogata.

33 CURE NON PROGRAMMATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO Ai sensi dell Articolo 19(1) del Regolamento (CE) 883/2004, le persone assicurate e i loro familiari residenti in uno Stato membro che non sia lo Stato membro competente, hanno diritto a ricevere le prestazioni in natura che si rendono necessarie per motivi medici nel corso del loro soggiorno in quello Stato. Queste prestazioni sono erogate, per conto dello Stato membro competente, dallo Stato membro di dimora, in osservanza della legislazione che questi applica, come se gli interessati fossero assicurati in virtù della sua legislazione. Al fine di fornire accesso a tali prestazioni in natura, lo Stato membro competente, in cui risiede la persona assicurata, emette la tessera europea di assicurazione malattia TEAM (in applicazione dell Articolo 25(1) del Regolamento (CE) 987/2009)

34 CURE NON PROGRAMMATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA Ai sensi della Direttiva, laddove i termini dei Regolamenti siano soddisfatti e i termini e le condizioni degli stessi siano più favorevoli al paziente, si dovrà fare ricorso ai Regolamenti, se non altrimenti richiesto esplicitamente dal paziente. L esistenza della Direttiva non può, pertanto, essere considerata, in nessun caso, quale motivo sufficiente per rifiutare l accesso all assistenza sanitaria alle persone assicurate in possesso di una tessera europea di assicurazione malattia.

35 RIMBORSO DEI COSTI - DIFFERENZE I Regolamenti e la Direttiva definiscono principi diversi per il rimborso dei costi delle cure ricevute in un altro Stato membro, in particolare: Ai sensi dei Regolamenti, le persone assicurate e i loro familiari ricevono le cure programmate, se autorizzate preventivamente, senza dover anticipare i costi. La persona riceve le prestazioni in natura nello Stato membro di cura, a nome dello Stato membro competente (Articolo 20(2) del Regolamento (CE) 883/2004). La procedura di rimborso avrà luogo tra le istituzioni degli Stati membri coinvolti (Articolo 35 del Regolamento (CE) 883/2004) conformemente alle condizioni e alle tariffe vigenti nello Stato membro di cura (Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009). Tuttavia, qualora la persona assicurata abbia sostenuto i costi delle prestazioni in natura, potrà essere rimborsata direttamente nello Stato membro di cura o nello Stato membro competente (Articolo 26(6) del Regolamento (CE) 987/2009).

36 RIMBORSO DEI COSTI - DIFFERENZE Ai sensi della Direttiva, i pazienti devono corrispondere il pagamento delle cure sanitarie transfrontaliere direttamente al prestatore di assistenza sanitaria. Le spese sostenute sono rimborsate ai pazienti dallo Stato membro di affiliazione al loro rientro, se l assistenza sanitaria erogata è annoverata tra le prestazioni offerte da questo Stato membro (Articolo 7(1)). Il rimborso viene assicurato in base alle condizioni e ai costi che sarebbero stati coperti per quelle stesse cure mediche sul territorio dello Stato membro di affiliazione, senza tuttavia superare il costo effettivo delle cure sanitarie ricevute (Articolo 7(3) e (4) della Direttiva).

37 GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI DEI REGOLAMENTI I Regolamenti contengono l obbligo generale dello Stato membro, di fornire informazioni alle persone assicurate sui loro diritti ai sensi dei Regolamenti, sulle prerogative e procedure che trovano applicazione allorquando decidono di richiedere le prestazioni. Gli Stati membri designano Organismi di collegamento, in conformità con i Regolamenti (Articolo 1(b) del Regolamento (CE) 987/2009), che hanno l obbligo di rispondere alle richieste in merito all esercizio dei diritti (si veda l Articolo 76(4) del Regolamento (CE) 883/2004, secondo comma e l Articolo 3 del Regolamento (CE) 987/2009)

38 GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI DELLA DIRETTIVA L Articolo 6 della Direttiva richiede agli Stati membri di istituire uno o più Punti di contatto nazionali (PCN). Tali PCN devono fornire, ai pazienti che desiderano ricevere cure mediche in un altro Stato membro, informazioni su: autorizzazioni (condizioni e procedure); cure rimborsabili; termini, condizioni e procedure di rimborso dei costi; procedure di ricorso, amministrative e giurisdizionali; standard e orientamenti di qualità e sicurezza del sistema sanitario nazionale; prestatori di assistenza sanitaria (professionisti sanitari, ospedali e altri centri di cura), anche riguardo alla loro autorizzazione a fornire servizi o su eventuali restrizioni a loro carico; accessibilità agli ospedali per le persone con disabilità; diritti dei pazienti.

39 GARANZIE INFORMATIVE E PROCEDURALI PREVISTE DALLA DIRETTIVE PER I PRESTATORI DI ASSISTENZA SANITARIA Invece, tutti i prestatori di assistenza sanitaria devono fornire informazioni specifiche sulle cure da loro fornite, e in particolare su: opzioni terapeutiche (tipologie di cure disponibili per una determinata malattia); disponibilità delle cure (es. liste di attesa); qualità e sicurezza dell assistenza sanitaria da essi fornita; tariffe e onorari delle prestazioni sanitarie, dettagliati e comprensibili; iscrizione o autorizzazione a fornire prestazioni sanitarie; assicurazione o altri mezzi di tutela per la responsabilità professionale in caso di danni.

40 Segue Garanzie informative e procedurali della Direttiva Garanzie procedurali: L Articolo 9 della Direttiva esplicita che gli Stati Membri devono garantire che le procedure amministrative relative alla fruizione dell assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso dei costi della stessa si fondino su criteri obiettivi, non discriminatori, i quali siano altresì necessari e proporzionati all obiettivo da conseguire. Ogni procedura amministrativa deve essere facilmente accessibile e le relative informazioni devono essere rese pubbliche a livello opportuno. Gli Stati membri devono stabilire periodi di tempo ragionevoli entro i quali trattare le richieste di assistenza sanitaria transfrontaliera. Gli Stati membri devono, inoltre, garantire che le decisioni relative alla fruizione dell assistenza sanitaria transfrontaliera e al rimborso siano debitamente motivate e soggette a revisione e possano essere impugnate con ricorso giurisdizionale.

41 CONCLUSIONI In sintesi: nel caso in cui un utente comunitario volesse avvalersi della Direttiva e richiedere prestazioni a questa Azienda, sarà emessa fattura a carico dell utente che, a sua volta, si rivolgerà agli organismi competenti del proprio stato di appartenenza, per l eventuale rimborso. Nel caso in cui volesse invece usufruire dei Regolamenti,l utente esibirà agli Uffici preposti di questa Azienda, la copertura sanitaria dello stato di appartenenza. Questa Azienda addebiterà il costo delle prestazioni erogate alla ULSS territoriale (ULSS 16)

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE MOBILITA SANITARIA IN AMBITO COMUNITARIO Regolamenti 883/2004 e 987/2009 vs Direttiva 2011/24/UE Dipartimento della Programmazione e del Servizio Sanitario Nazionale Direzione Generale della Programmazione

Dettagli

DOMANDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA ai sensi del Dlgs. n. 38 del 28.02.2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/24/UE

DOMANDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA ai sensi del Dlgs. n. 38 del 28.02.2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/24/UE DOMANDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA ai sensi del Dlgs. n. 38 del 28.02.2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/24/UE La/ sottoscritta/o (Richiedente) nata/o nata/o a residente

Dettagli

DOMANDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA

DOMANDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA DOMANDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA ai sensi del Dlgs. n. 38 del 28.02.2014 di recepimento della Direttiva europea 2011/24/UE Azienda U.S.L. ROMA B Al Direttore del Distretto Via CAP ROMA

Dettagli

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1

MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 MOBILITA SANITARIA IN AMBITO UE DIRETTIVA 2011/24/UE DGPROGS 1 Atto Entrata in vigore Termine ultimo per il recepimento negli Stati Gazzetta ufficiale Direttiva 2011/24/UE 24.4.2011 25.10.2013 GU L 88,

Dettagli

Assistenza transfrontaliera

Assistenza transfrontaliera Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare II Clinica Pediatrica Ospedale Pediatrico Microcitemico Assistenza transfrontaliera Dott.ssa Francesca Meloni Dott.ssa Paola Pilia, Dott. Matteo Manca

Dettagli

Cittadini stranieri non appartenenti all Unione Europea

Cittadini stranieri non appartenenti all Unione Europea L immigrazione in Italia è ormai un fenomeno più che consolidato, il dossier caritas 2007 riporta 3.500000 presenze di stranieri regolari. Sempre dal DOSSIER CARITAS 2004, nella provincia di Latina, capofila

Dettagli

Approfondimento: l assistenza sanitaria

Approfondimento: l assistenza sanitaria Approfondimento: l assistenza sanitaria 1) L'assistenza sanitaria per i cittadini extracomunitari I cittadini stranieri extracomunitari che soggiornano in Italia possono usufruire dell assistenza sanitaria

Dettagli

Linee Guida per l applicazione del D. Lgs. 38/2014

Linee Guida per l applicazione del D. Lgs. 38/2014 Linee Guida per l applicazione del D. Lgs. 38/2014 1. Premessa Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38 recante Attuazione della Direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti

Dettagli

Assistenza sanitaria all estero

Assistenza sanitaria all estero Assistenza sanitaria all estero Iscritti a SSN che si recano all estero per lavoro,studio,vacanze: PaesiUE,SEE(Islanda,Liechtenstein,No rvegia),svizzera Stati con cui sono stati stipulati accordi bilaterali

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Comune di Grado Provincia di Gorizia

Comune di Grado Provincia di Gorizia Comune di Grado Provincia di Gorizia REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE (TAXI SOCIALE) Adottato con deliberazione consiliare n.17 dd. 30 maggio 2008. 1 Art 1 OGGETTO DEL SERVIZIO Il servizio rientra

Dettagli

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO

Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO 1 Fondo Integrativo Assistenza Malattia Dipendenti Credito Artigiano REGOLAMENTO SOMMARIO Articolo 1 Beneficiari del Fondo Articolo 2 Modalità e termini delle richieste di rimborsi Articolo 3 Esclusione

Dettagli

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE

C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE C O M U N E D I I T T I R E D D U Provincia di Sassari REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TRASPORTO STRUTTURE SANITARIE E OSPEDALIERE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 10 marzo 2011

Dettagli

Informazioni ai pazienti, agli operatori, alla Commissione Europea Chiara Marinacci, Paolo Cardone, Simone Agger

Informazioni ai pazienti, agli operatori, alla Commissione Europea Chiara Marinacci, Paolo Cardone, Simone Agger Informazioni ai pazienti, agli operatori, alla Commissione Europea Chiara Marinacci, Paolo Cardone, Simone Agger Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria Progetto Dir-Mi:

Dettagli

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTO DI ORGANI ALL ESTERO AI SENSI DELL ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91 IL MINISTRO

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTO DI ORGANI ALL ESTERO AI SENSI DELL ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 1 APRILE 1999, n. 91 IL MINISTRO Direzione Generale per i Rapporti con l Unione Europea e per i Rapporti Internazionali DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRAPIANTO DI ORGANI ALL ESTERO AI SENSI DELL ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 1 APRILE 1999, n.

Dettagli

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it

HEALTH MANAGEMENT ISTITUTO DI MANAGEMENT SANITARIO FIRENZE www.health-management.it 1 OGGETTO LAVORO NOTTURNO ED ETÀ ANAGRAFICA QUESITO (posto in data 26 luglio 2012) Sono un dirigente medico in servizio presso un Azienda Ospedaliera. Desidero essere informata se dopo il compimento del

Dettagli

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA:

REGIONE VENETO HANNO DIRITTO ALL' ASSISTENZA SANITARIA: REGIONE VENETO U.O.C. SERVIZIO AMMINISTRATIVO DISTRETTUALE: DIRETTORE RAG. LUIGI FERRARINI Tel. 0442.632341 Fax 0442.632710 e-mail: conv.med.leg.@aulsslegnago.it ASSISTENZA SANITARIA A PERSONE CHE SI RECANO

Dettagli

Diritto alla salute. Christian Ciaralli 25/ 07/ 2006 6WUDQLHULLQ,WDOLD

Diritto alla salute. Christian Ciaralli 25/ 07/ 2006 6WUDQLHULLQ,WDOLD Diritto alla salute Christian Ciaralli Riferimenti norm ativi Testo Unico immigrazione (D.lgs. 286 del 1998) Art. 34 Art. 35 Iscrizione obbligatoria e volontaria al S.S.N. Assistenza sanitaria per gli

Dettagli

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria

I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria I principi del diritto comunitario in materia di assistenza sanitaria Dott. Paolo Piani Ancona (26 marzo 2015) 1 Premessa Trattati Il diritto comunitario in tema di assistenza sanitaria (prevale sulle

Dettagli

MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO

MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO MOBILITÀ INTERNAZIONALE PER STUDIO Fin dalla sua istituzione l Università Iuav di Venezia ha sviluppato le sue attività accademiche in ambito internazionale con l intento

Dettagli

Dalle Notizie in evidenza

Dalle Notizie in evidenza Dalle Notizie in evidenza Decreto legislativo 13 febbraio 2014 n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estendere l ambito di applicazione ai

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato

http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm Sito Polizia di Stato DIRITTO DI INGRESSO E SOGGIORNO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E LORO FAMILIARI - RICHIESTA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA ED ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE http://www.comune.gonzaga.mn.it http://www.poliziadistato.it/pds/ps/immigrazione/carta_soggiorno_cittadini_ue.htm

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA É UP O L I S LOMBAR D I A I STI T UT O SUP E R I O R E P E R L A RIC E R C A, L A STAT I S T I C A E L A F O R M AZ I O N E REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA Indice

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI COMUNALI. CITTA DI BARLETTA Medaglia d oro al Valor Militare e al Merito Civile Città della Disfida REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MISSIONI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI E DAI CONSIGLIERI

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Roma, 24 Luglio 2007 Circolare n. 107 OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di SOMMARIO: Premessa - parte

Dettagli

II.11 LA BANCA D ITALIA

II.11 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria

Dettagli

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'unione

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA COPERTURA DI POSTI DI PROFESSORE STRAORDINARIO A TEMPO DETERMINATO Emanato con D.R. n. 12096 del 5.6.2012 Pubblicato all Albo Ufficiale dell Ateneo l 8 giugno 2012 In

Dettagli

COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA

COMUNE DI COGGIOLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA COMUNE DI COGGIOLA REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI BIELLA VIA GARIBALDI, 24 13863 COGGIOLA REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA CASA SOGGIORNO ANZIANI DI COGGIOLA FINALITA DEL SERVIZIO Articolo 1 Il Comune di Coggiola

Dettagli

Comune di Codognè P r o v i n c i a d i T r e v i s o

Comune di Codognè P r o v i n c i a d i T r e v i s o Comune di Codognè P r o v i n c i a d i T r e v i s o REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE FRAGILITA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive

Art. 1 1 Educazione sanitaria motoria e sportiva e tutela sanitaria delle attività sportive LEGGE REGIONALE 30 novembre 1981, n. 66 Norme per la promozione dell educazione sanitaria motoria e sportiva e per la tutela sanitaria delle attività sportive. (B.U.R. 2 Dicembre 1981, n. 48, 1 suppl.

Dettagli

TOURISTS HEALTH PROTECTION ABROAD:

TOURISTS HEALTH PROTECTION ABROAD: 5th Jubilee Annual Scientific Conference with International Participation «Medicine and Law in the 21st Century» 28-29 November 2013 TOURISTS HEALTH PROTECTION ABROAD: THE ITALIAN EXPERIENCE Francesca

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio

Dettagli

Capitolo I Principi generali

Capitolo I Principi generali CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015 Indice: Capitolo I Principi generali. 1. Principi generali e finalità

Dettagli

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO

REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO Allegato alla deliberazione n. 696 del 23.05.2012 REGOLAMENTO SULL USO DEL MEZZO PROPRIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELL AZIENDA SANITARIA DI NUORO 1 INDICE PREMESSA ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci

In tale ultimo caso, il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali invierà, con successiva ci Con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE, sono state disciplinate le modalità d esercizio del diritto di libera

Dettagli

MATTONE INTERNAZIONALE PROJECT. WORKSHOP Coopera'on between Member States for the implementa'on of the Direc've on cross border healthcare

MATTONE INTERNAZIONALE PROJECT. WORKSHOP Coopera'on between Member States for the implementa'on of the Direc've on cross border healthcare MATTONE INTERNAZIONALE PROJECT WORKSHOP Coopera'on between Member States for the implementa'on of the Direc've on cross border healthcare Bruxelles, 26 Febbraio 2013 Ing. Paolo Di Loreto Representative

Dettagli

I Fondi Sanitari: aspetti legali

I Fondi Sanitari: aspetti legali I Fondi Sanitari: aspetti legali Roma, 30 ottobre 2015 Relatore: Avv. Giuseppe Monaciello Il quadro normativo 2 I tre pilastri della sanità In Italia, al pari della previdenza, il sistema sanitario si

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INDICE ART. 1 - Premessa ART. 2 - Finalità ART. 3 Attivazione borsa di studio: ricerca finanziatori ART. 4 Indizione borsa di studio

Dettagli

Comune di Montemurlo

Comune di Montemurlo Comune di Montemurlo Provincia di Prato Regolamento comunale sul registro delle unioni civili (Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 26/11/2014) INDICE ART. 1 (Definizioni) pag. 2 ART.

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI SETTEMBRE 2008 REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE ANZIANI Relazione tecnica Il presente regolamento è lo strumento di cui si sono dotati i Comuni del Distretto 5, secondo quanto previsto dalla

Dettagli

Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà

Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà FONDO DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DEI DIPENDENTI DI AMOS SCRL Regolamento per l erogazione dei trattamenti di solidarietà Art. 1 Tipologia dei trattamenti di solidarietà 1. I trattamenti del fondo di solidarietà

Dettagli

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2. SOGGETTI BENEFICIARI ALLEGATO A CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PER PROGETTI INERENTI LE TEMATICHE DEFINITE DAL PIANO REGIONALE ANNUALE DEL DIRITTO ALLO STUDIO 1. CRITERI

Dettagli

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI

MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DELL UTENTE PER I SERVIZI DOMICILIARI, SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI La L.R. 41/2005 all art. 2 sancisce il carattere di universalità

Dettagli

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007. Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007 Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134 Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992.

Dettagli

Cittadini appartenenti all'unione Europea

Cittadini appartenenti all'unione Europea Cittadini appartenenti all'unione Europea Iscrizione Obbligatoria Motivo del soggiorno Documentazione richiesta dalla Asl e durata dell iscrizione Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato -

Dettagli

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

Calabria: Deliberazione Giunta regionale del 5 maggio 2009 n. 247 - Partecipazione alla spesa sanitaria - ticket.

Calabria: Deliberazione Giunta regionale del 5 maggio 2009 n. 247 - Partecipazione alla spesa sanitaria - ticket. Calabria: Deliberazione Giunta regionale del 5 maggio 2009 n. 247 - Partecipazione alla spesa sanitaria - ticket. Area d'interesse: Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Data pubblicazione: giovedì

Dettagli

02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro.

02 PAESI CEE. Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. 02 PAESI CEE 2.1 DISTACCO 2.1.1 Adempimenti Le aziende che distaccano lavoratori nei Paesi CEE non necessitano di alcuna specifica autorizzazione da parte del Ministero del lavoro. E sufficiente richiedere

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO SOCIALE ART.1 FINALITA DEL SERVIZIO Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.2.2005 REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE ART. 1) OGGETTO 1) Il presente Regolamento

Dettagli

COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI COMUNE DI QUARTU S. ELENA PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO TARIFFARIO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO E PER IL SERVIZIO MENSA NELLA SCUOLA DELL OBBLIGO E DELL INFANZIA Licenziato dalla V^ Commissione nella

Dettagli

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL

Fondo Pensione Dipendenti Gruppo ENEL REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DELLE ANTICIPAZIONI DI CUI ALL ART. 27 DELLO STATUTO DEL FOPEN 1. BENEFICIARI Come previsto dal D.Lgs 124/93 e successive modifiche hanno titolo a richiedere l anticipazione

Dettagli

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO ********** Allegato sub A alla deliberazione C.C. n. 70 del 26 maggio 2003 REGOLAMENTO COMUNALE PER L EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO DEI SERVIZI SOCIALI Premessa

Dettagli

REGOLAMENTO PER GLI STAGE

REGOLAMENTO PER GLI STAGE REGOLAMENTO PER GLI STAGE emanato con D.R. n. 5146 del 2000, successivamente modificato con D.R. n. 9 del 16 gennaio 2007 e D.R. n. 198 del 29 novembre 2011 1/5 ART. 1 Ambito di applicazione 1.1 Il presente

Dettagli

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29;

IL RETTORE. VISTO lo Statuto di autonomia dell Università del Salento ed in particolare l art. 29; OGGETTO: Emanazione del Regolamento per la formazione del personale tecnicoamministrativo novellato dalla delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/12/2010. IL RETTORE D.R. N. 1 VISTO lo Statuto

Dettagli

1. Introduzione e finalità delle Linee guida

1. Introduzione e finalità delle Linee guida LINEE GUIDA PER L ACQUISTO DI TRATTAMENTI ALL ESTERO - Versione finale, 09.11.2005 1. Introduzione e finalità delle Linee guida Il Gruppo ad alto livello sui servizi sanitari e l'assistenza medica ha deciso

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali IL MINISTRO VISTO l articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede la costituzione

Dettagli

Assistenza sanitaria Informazioni utili ai cittadini comunitari

Assistenza sanitaria Informazioni utili ai cittadini comunitari Assistenza sanitaria Informazioni utili ai cittadini comunitari I Cittadini comunitari iscritti al SSN (possessori di TEAM - Tessera Europea di Assicurazione Malattia rilasciata in Italia) hanno diritto

Dettagli

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127

Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Regolamento per l iscrizione nel Registro dei CERTIFICATORI ENERGETICI Art. 2 del DD 21 settembre 2009 n. 127 Art. 1 Il Certificatore Energetico (CE) è il tecnico, esperto in materia di energetica edilizia,

Dettagli

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO.

Protocollo di intesa. tra. L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) REGIONE LAZIO. Protocollo di intesa L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) tra e REGIONE LAZIO per l erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell istituto

Dettagli

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE. Incontri di approfondimento amministrativo STRANIERI NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO (STP)

DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE. Incontri di approfondimento amministrativo STRANIERI NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO (STP) DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE Incontri di approfondimento amministrativo STRANIERI NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO (STP) STRANIERI NON IN REGOLA CON IL PERMESSO DI SOGGIORNO (STP) Definizione:

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per

Dettagli

ASSESSORATO DELLA SALUTE Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 4 Programmazione ospedaliera

ASSESSORATO DELLA SALUTE Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 4 Programmazione ospedaliera D.A. n. REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA SALUTE Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica Servizio 4 Programmazione ospedaliera Interventi in favore dei pazienti emodializzati:

Dettagli

COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè. Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia

COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè. Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia COMUNI DI Almè, Paladina, Ponteranica, Sorisole, Valbrembo, Villa d Almè Criteri per l erogazione dei Voucher per Servizi Formazione Autonomia 1. Principi generali I seguenti criteri disciplinano, all

Dettagli

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE

REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE REGOLAMENTO PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA, CONSULENZA E COLLABORAZIONE APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 222 DEL 29/11/2011 Articolo 1 Finalità ed ambito applicativo 1. Il presente

Dettagli

documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ;

documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ; documento di specifiche tecniche pubblicate sul sito Internet del Ministero all indirizzo www.nsis.salute.gov.it. ; g) al paragrafo 3.1. Alimentazione del Sistema informativo, la tabella 2: alimentazione

Dettagli

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva

MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva MOBILITÀ ALL ESTERO Dott. Mila Nenova-Tsoneva Seminario Confindustria Bulgaria Sofia, 18 marzo 2015 PRINCIPALI TIPI DI MOBILITÀ ALL ESTERO 1. TRASFERTA 2. TRASFERIMENTO 3. DISTACCO 4. ASSUNZIONE LOCALE

Dettagli

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA

CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI DISPENSA DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 12-13 - 14 D. LGS. n. 96/2001 (approvato con delibera del 9 luglio 2012) * * * Il Consiglio

Dettagli

Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007

Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007 Conferenza Nazionale sui dispositivi medici ROMA 7-8 Giugno 2007 La pubblicità dei dispositivi medici: Novità normative e prospettive Valentina Fossa Direzione generale dei Farmaci e dispositivi medici

Dettagli

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA

REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO REFEZIONE SCOLASTICA REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI, LE MODALITA DI PROGRAMMAZIONE E DI INTERVENTO IN MATERIA DI TRASPORTO E REFEZIONE SCOLASTICA Approvato con delibera del Consiglio dell Unione N. 21 del 30/04/2013 CAP.

Dettagli

Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale del 5 maggio 2009 n. 247 Partecipazione alla spesa sanitaria ticket.

Oggetto: Deliberazione Giunta Regionale del 5 maggio 2009 n. 247 Partecipazione alla spesa sanitaria ticket. Regione Calabria Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie Il Dirigente Generale Prot. n. Ai Direttori Generali e Commissari Straordinari Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Al Presidente Fondazione

Dettagli

Le Note AIFA sono strumenti di indirizzo volti a definire gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con la libertà di prescrizione.

Le Note AIFA sono strumenti di indirizzo volti a definire gli ambiti di rimborsabilità, senza interferire con la libertà di prescrizione. LA GESTIONE NORMATIVA DEI MEDICINALI 21 parte 1 Ai sensi della Legge n. 149/2005, il farmacista al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco di classe c) soggetto

Dettagli

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO Art. 25

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO Art. 25 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL UOMO Art. 25 Tutte le persone hanno diritto a un livello di vita sufficiente a garantire la propria salute, il proprio benessere e quello della propria famiglia,

Dettagli

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo

Università degli Studi di Palermo Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo NG Università degli Studi di Palermo REGOLAMENTO Per l individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e la definizione delle loro attribuzioni (approvato nella seduta di contrattazione

Dettagli

Ministero della salute

Ministero della salute Ministero della salute Disegno di legge Disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico nonché di attività libero professionale intramuraria e di esclusività

Dettagli

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001

Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione Deliberazione n. 42/2001 Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

Documentazione di Rito

Documentazione di Rito Documentazione di Rito I requisiti generali di accesso al pubblico impiego (art. 2 DPR 487/94 e legge n.104/92), di norma, sono certificati con i seguenti documenti di rito: certificato di cittadinanza

Dettagli

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014

BANDO DAL 15.03.2014 AL 30.06.2014 INTERVENTI PREVISTI DALLA DGR 740 DEL 27/09/2013 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IN MATERIA DI GRAVI E GRAVISSIME DISABILITA DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2013

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi:

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato, nel caso di soggiorno di durata superiore a tre mesi: allo straniero in possesso del visto per

Dettagli

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO

SOGGETTI CHE POSSONO INOLTRARE LA RICHIESTA DI RICONGIUNGIMENTO RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE L ingresso per ricongiungimento familiare è possibile previo rilascio del visto per ricongiungimento familiare che consente l ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga

Dettagli

Protocollo di intesa. tra

Protocollo di intesa. tra Protocollo di intesa tra L Istituto Nazionale per l Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) con Sede in Roma, Via IV Novembre, 144 (CF 01165400589), rappresentato dal Presidente Massimo De

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali N. 2739 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2739 PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato CARLUCCI Disposizioni in materia di ospedalizzazione domiciliare per i malati terminali Presentata

Dettagli

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici Disposizioni per favorire l accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Obiettivi e finalità) 1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere

Dettagli

Legge accesso disabili agli strumenti informatici

Legge accesso disabili agli strumenti informatici Legge accesso disabili agli strumenti informatici da Newsletter Giuridica: Numero 81-26 gennaio 2004 Pubblicata sulla Gazzetta la Legge in materia di accesso dei disabili agli strumenti informatici, approvata

Dettagli

Allegato parte integrante Allegato A

Allegato parte integrante Allegato A Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 MAGGIO 2012 N. 9 CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL POTERE DI ACQUISTO DEI NUCLEI

Dettagli

17 marzo 2014 Venezia

17 marzo 2014 Venezia 17 marzo 2014 Venezia Decreto Legislativo Approvazione il 28.2.2014 da parte del Consiglio dei Ministri Emanazione, da parte del Presidente della Repubblica Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Entrata

Dettagli

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNE DI VIGNALE MONFERRATO Provincia di Alessandria REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DELLA PROTEZIONE CIVILE INDICE: ARTICOLO 1: ARTICOLO 2: ARTICOLO 3: ARTICOLO 4: ARTICOLO 5: ARTICOLO 6: ARTICOLO 7 : ARTICOLO

Dettagli

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007 Delibera n. 126/07/CONS Misure a tutela dell utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell

Dettagli

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA

AZIENDA ULSS 20 DI VERONA AZIENDA ULSS 20 DI VERONA Sede legale: via Valverde n. 42-37122 Verona - tel. 045/8075511 Fax 045/8075640 Cod. Fiscale e P. IVA 02573090236 Accredited - Agréé U.O.C. SERVIZIO CONVENZIONI Via G. Murari

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA

REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA COMUNE DI BASCHI PROVINCIA DI TERNI REGOLAMENTO COMUNALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICA (Approvato con delibera consiliare n. 50 del 30.09.2010) TITOLO I Norme Generali TITOLO II Trasporto

Dettagli

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni:

La legge individua due diverse tipologie di autorizzazioni: IMPORTANTI NOVITA PER CHI DEVE APRIRE UNO STUDIO PROFESSIONALE Legge regionale n. 10 del 21.07.2006 AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITA SANITARIE. La Legge Regionale n. 10 del 21.07.2006 ha provveduto

Dettagli

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati

REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA. Capo I Disposizioni generali. Art. 1 Ambito di applicazione. Capo II Eventi tutelati AREA DELLA PREVIDENZA REGOLAMENTO E.N.P.A.M. A TUTELA DELLA GENITORIALITA Capo I Disposizioni generali Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento reca disposizioni a tutela della maternità

Dettagli