Novità fiscali del 20 giugno 2007

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1 Novità fiscali del 20 giugno 2007 di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 20 giugno ) SULLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI PER INCENTIVARNE L ESODO SI APPLICA IL REGIME FISCALE TRANSITORIO PIU FAVOREVOLE AI CONTRIBUENTI Gli accordi sindacali rientrano tra quelli cui la legge collega l applicabilità del regime transitorio sull incentivo all esodo. L Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime transitorio applicabile alle somme erogate a titolo di incentivo all esodo (art. 36, comma 23, D.L. n. 223/2006), ed in particolare ha fornito le istruzioni per la restituzione delle maggiori ritenute operate sull incentivo dal sostituto d imposta. Come è noto l art. 36, comma 23, ha abrogato l art. 19, comma 4-bis, del D.P.R. n. 917/1986 (recante una disciplina fiscale di favore applicabile agli incentivi erogati ai lavoratori dipendenti per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro), introducendo contestualmente un regime transitorio applicabile, a determinate condizioni, ai piani di incentivo all esodo concordati prima del 4/7/2006. Per cui la previgente disciplina più favorevole per i contribuenti si può continuare ad applicare sulle somme corrisposte per i rapporti di lavoro cessati: 1

2 Prima dell entrata in vigore del decreto-legge (quindi, entro il 3 luglio 2006); dal 4 luglio 2006, purché in attuazione di atti o accordi aventi data certa anteriore alla stessa data. Con la definizione di «accordi» sono identificati tutti gli atti che formalizzano un incontro di volontà tra datore di lavoro e dipendenti, sulle condizioni per la cessazione anticipata del rapporto di lavoro (compresi gli impegni a carattere collettivo tra associazioni di categoria dei dipendenti e datore di lavoro). Il requisito della data certa deve essere interpretato alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di prove documentali e, in particolare, avendo riguardo al disposto dell art c.c., che fa riferimento, tra l altro, a qualsiasi «fatto» che possa essere idoneo a stabilire l anteriorità del documento, purché lo stesso abbia il carattere di obiettività. Quesito all Agenzia delle Entrate Nel caso di specie sottoposto all Agenzia delle Entrate, in cui una società ha sottoscritto (in data 27/5/2005) un accordo in sede sindacale per la riduzione del personale, che prevede la collocazione in mobilità di un massimo di 51 lavoratori (individuati secondo criteri puntualmente indicati, tra i quali, il possesso dei requisiti contributivi per accedere, nel corso o al termine del periodo di mobilità, alla pensione), con l impegno, da parte dell azienda, di corrispondere a ciascun lavoratore collocato in mobilità, all atto della cessazione definitiva del rapporto di lavoro, una somma a titolo di incentivo all esodo in aggiunta al TFR (previa sottoscrizione di un 2

3 apposito verbale di conciliazione in sede sindacale, avente ad oggetto, tra l altro, la risoluzione del rapporto), il rapporto di lavoro dei dipendenti in esubero è cessato, per effetto dell attivazione della procedura di mobilità, in data anteriore all entrata in vigore del D.L. n. 223/2006. La risposta dell Agenzia delle Entrate Pertanto, alle somme corrisposte a titolo di incentivo all esodo erogate a favore di tali lavoratori si può applicare il regime transitorio, poiché si tratta di somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima del 4/7/2006. Peraltro, anche nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro non fosse avvenuta per tutti i dipendenti interessati dalla procedura di mobilità in data anteriore al 4/7/2006, la disciplina transitoria si applica, comunque: Il verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto dai singoli lavoratori interessati, si è posto in attuazione dell accordo sindacale tra la società e le rappresentanze sindacali avente data anteriore al 4/7/2006. L intesa, datata prima del 4/7/2006, tra associazioni sindacali e datore di lavoro, con cui le parti si sono accordate sull uscita incentivante e la messa in mobilità del personale nell ambito di un piano di ristrutturazione aziendale, permette, quindi, di continuare ad applicare il più favorevole regime fiscale alle somme corrisposte ai dipendenti, anche se la cessazione del rapporto è avvenuta dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legge Visco-Bersani. 3

4 Modalità di restituzione delle maggiori ritenute operate Prima della presentazione del modello 770/2007, la società che non ha applicato il regime agevolato può, in qualità di sostituto, rimborsare direttamente i lavoratori interessati delle ritenute operate in misura maggiore e provvedere ad emettere nuovamente il CUD ai dipendenti, con l indicazione, nella sezione «annotazioni», che i dati corretti riguardano le somme tassate separatamente. Il sostituto deve poi indicare nel modello 770/2007 il credito nei confronti dell Erario che potrà essere compensato ai sensi dell art. 17, D.Lgs. n. 241/1997. Excursus Si ricorda che il cd. Decreto Visco-Bersani ha abrogato la disposizione agevolativa in base alla quale le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l esodo dei lavoratori che avessero superato l età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, si tassavano con un aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del Tfr. Lo stesso D.L. n. 223/2006 ha poi stabilito che, fermi restando i requisiti di età, la tassazione agevolata potesse continuare ad applicarsi (regime transitorio) sia con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati entro il 3/7/2006 (cioè prima dell entrata in vigore del D.L.) sia relativamente alle somme corrisposte per rapporti di lavoro cessati a partire dal 4/7/2006, purchè in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori a quella data. 4

5 (Risoluzione Agenzia delle Entrate 19/06/2007, n. 138/E) 2) IRPEF IMMOBILI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO: RILEVA IL VALORE CATASTALE ANCHE SE LOCATI A CANONE MAGGIORE Il reddito degli immobili riconosciuti d interesse storico ed artistico (art. 3, legge n. 1089/1939) va determinato mediante l applicazione della minore tra le tariffe d estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, indipendentemente dal fatto che il bene sia oggetto di locazione a canone superiore. (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 11/06/2007, n ) 3) INSEGNAMENTO PRESTATO IN QUALITÀ DI COLLABORATORE INDIPENDENTE: SONO ESENTI DA IVA I CORSI DI CERAMICA E DI TERRACOTTA Sono esenti dall IVA le lezioni di docenti, impartite a titolo personale e relative all insegnamento scolastico o universitario ai sensi dell art. 13, parte A, n. 1, 5

6 lett. j), della VI direttiva 77/388/CEE. La Corte di Giustizia ha stabilito i requisiti che legittimano tale esenzione. L art. 13, parte A, della direttiva tende ad esentare dall IVA talune attività di interesse pubblico. I termini con i quali sono state designate dette esenzioni devono essere interpretati restrittivamente, dal momento che costituiscono deroghe al principio generale secondo cui l IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo. La Corte ha rilevato che la corretta nozione di insegnamento scolastico o universitario non si limita ai soli insegnamenti che portano ad esami volti all ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l esercizio di un attività professionale, ma comprende altre attività in cui l istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli scolari o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo (sono incluse nell ambito applicativo della norma i corsi di ceramica e terracotta tenuti dal contribuente). Per essere esenti inoltre le prestazioni devono essere effettuate da docenti per proprio conto e sotto la propria responsabilità. Premesso che, tale requisito non richiede necessariamente che vi sia un rapporto contrattuale diretto tra i destinatari di queste ed il docente che le impartisce, la Corte 6

7 ha evidenziato che nel caso di specie, il contribuente era a disposizione, come docente, dell Istituito che lo retribuiva giacché erogatore di servizi. In conclusione, nel caso di specie (onorari calcolati su base oraria, assicurazioni e imposte non trattenuti, previsione di un contributo per i costi dell assicurazione malattia e pensione nonché un indennità di aspettativa calcolata proporzionalmente) le attività di un singolo avente lo status di collaboratore indipendente, consistenti nell impartire lezioni di sostegno scolastico nonché corsi di ceramica e di terracotta in istituti d istruzione per adulti, possono beneficiare dell esenzione dall I.V.A. di cui all art. 13, parte A, n. 1, lett. j), della direttiva 77/388/CEE, solo se costituiscano lezioni impartite da un docente, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, e riguardino l insegnamento scolastico o universitario. (Corte Giust. CE Sentenza, Sez. III, 14/06/2007, n. C-445/05) 4) DICHIARAZIONI DEI REDDITI: IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO AL RIMBORSO PER OGNI TIPO DI ERRORE COMMESSO IN BUONA FEDE Anche se l errore non sia subito desumibile dalla dichiarazione dei redditi, va riconosciuta al contribuente, in un sistema fondato su principi della buona fede e della tutela dell affidamento, ed avuto riguardo al concetto di capacità contributiva, che costituisce uno dei principi fondamentali della Costituzione in materia tributaria, 7

8 la possibilità di fare valere ogni tipo di errore commesso in buona fede al momento della dichiarazione, attraverso la procedura disciplinata dall art. 38, D.P.R. n. 602/1973. (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 08/06/2007, n ) 5) AGENZIA DEL TERRITORIO: AUTOMAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE E APPROVAZIONE DEI NUOVI MODELLI DI NOTA L Agenzia del Territorio ha modificato il sistema di elaborazione dei servizi di pubblicità immobiliare presso gli uffici provinciali del Territorio, in coerenza con le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell amministrazione digitale). Inoltre, con lo stesso provvedimento sono stati approvati i nuovi modelli di nota di trascrizione, di iscrizione e di domanda di annotazione. (Decreto Agenzia Territorio 14/06/2007, G.U. 18/06/2007, n. 139) 8

9 6) COMPUTER PER I GIOVANI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI: STABILITI I CRITERI E LE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI SULL ACQUISTO I giovani di età non superiore a 25 anni che svolgono una attività di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto potranno usufruire di uno sconto di 200 per l acquisto di un personal computer. La spesa dovrà essere sostenuta entro il 31/12/2007. Lo ha stabilito un Decreto del ministero dell Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. del 18/6/2007, determinandone le modalità, i limiti e i criteri di attribuzione del bonus introdotto dall ultima Finanziaria (Legge n. 296/2006, comma 298). Per l erogazione del contributo, è stato istituito un apposito fondo di Soggetti beneficiari Potranno usufruire del beneficio i cittadini italiani residenti in Italia, iscritti all Anagrafe tributaria di età non superiore ai 25 anni compiuti nel corso dell anno 2007, titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa (art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001) contratto di lavoro a progetto (art. 62 del D.Lgs. n. 276/2003). 9

10 Bene agevolabile Occorre acquistare personal computer nuovo di fabbrica dotato della certificazione di qualità ISO , della certificazione rilasciata dal produttore o dal distributore del sistema operativo, per il sistema pre-installato, del certificato di garanzia e assistenza tecnica, e deve risultare costituito almeno dai seguenti elementi: Unità centrale; scheda di gestione dell audio e del video; dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse) lettore CD Rom o DVD; unità disco rigido interno; sistema operativo; predisposizione per l accesso a Internet (modem o scheda di rete). Rivenditori aderenti e rivenditori informatici Per ottenere lo sconto, bisogna rivolgersi a un rivenditore che aderisce all iniziativa, esibendo il codice fiscale o la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento e indicando i dati del datore di lavoro. 10

11 I rivenditori informatici potranno aderire all iniziativa iscrivendosi in un sito internet creato ad hoc all interno del portale fornendo i propri estremi di identificazione (nome e indirizzo dell esercizio commerciale, numero di partita Iva, iscrizione alla Camera di commercio). Sul sito potranno accedere a una propria area riservata in cui inserire i dati relativi a ciascuna transazione eseguita (numero di serie del P.C. venduto, numero identificativo e data dello scontrino fiscale emesso) e quelli relativi all acquirente beneficiario dello sconto (codice fiscale, documento di identificazione, partita Iva del datore di lavoro). Infine, ogni mese dovranno inviare al dipartimento del Tesoro la documentazione relativa alle vendite effettuate, per poter ottenere il rimborso per la riduzione di prezzo effettuate sui P.C.. Contributo concesso Il contributo viene corrisposto mediante una riduzione ( 200,00) dal prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale. (Ministero dell Economia e delle Finanze, Decreto 8/06/2007, pubblicato in G. U. n. 139 del 18/06/2007) 11

12 7) PROFESSIONISTI: L ASSICURAZIONE E OBBLIGATORIA I professionisti devono munirsi di una adeguata polizza di assicurazione della responsabilità civile. Si tratta della risposta del sottosegretario all Economia Lettieri, intervenuto in Commissione Finanze della Camera, all interrogazione n relativa alla Copertura assicurativa dei commercialisti che effettuano assistenza fiscale tramite il modello 730, presentata dagli onorevoli di Alleanza Nazionale Leo e Rampelli. Il rappresentante del Governo, dopo aver ricordato che tale adempimento è dovuto ai sensi dell art. 7-quinquies della legge n. 248/2005 (che ha modificato l articolo 1 del d. lgs. n. 139/2005 «Costituzione dell Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34») ha precisato che il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e, comunque, non può essere inferiore ad euro ,80, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall attività prestata. L attuale normativa stabilisce che i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro possano prestare l assistenza fiscale anche per la presentazione del modello 730, ciò implica che per tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente apposto un visto di conformità. I professionisti, pertanto, per essere legittimati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, devono presentare la domanda ai sensi dall articolo 21 del DM n. 164/1999 nella 12

13 quale è prevista, tra l altro, la stipula di una polizza assicurativa che deve garantire il risarcimento all utente dell eventuale danno provocato, anche di entità minima. Il Sottosegretario ha inoltre ricordato che l Agenzia delle entrate mediante la nota n. 2007/2498 del 7 febbraio, 2007, ha ribadito che le garanzia devono estendere il totale risarcimento del danno, per errori commessi nel periodo di validità della polizza, anche se denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. 8) DISPONIBILE IL SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CONSOLIDATO 2007 Sul sito dell agenzia delle entrate e disponibile la versione software: del 19/06/2007. Si ricorda che il software, gratuito, Consolidato Nazionale e Mondiale 2007 consente la compilazione del modello Consolidato Nazionale e Mondiale

14 A cura di Vincenzo D Andò 14

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