Mod. 730/2012 quadro F: cedolare secca e pignoramenti presso terzi

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1 Mod. 730/2012 quadro F: cedolare secca e pignoramenti presso terzi di Saverio Cinieri (*) L ADEMPIMENTO Il Quadro F del Mod. 730/2012 e` destinato all indicazione di alcuni importanti dati ai fini della liquidazione delle imposte e precisamente: gli acconti d imposta, le ritenute, le eccedenze di imposte/acconti ed altri dati. Quest anno - tra le altre cose - il quadro F si arricchisce di alcuni righi in cui vanno indicati i dati relativi all eventuale utilizzo dell eccedenza degli acconti IRPEF e della cedolare secca versati in misura piena oppure usufruendo del differimento di 17 punti percentuali. " Riferimenti Agenzia delle entrate, Provvedimento 16 gennaio 2012 D.P.C.M. 21 novembre 2011 Composizione del Quadro F Il Quadro F del Mod. 730/2012 è destinato all indicazione degli acconti d imposta, delle ritenute, delle eccedenze di imposte/acconti e di altri dati. Esso si compone di 8 sezioni per complessivamente 13 righi (Tavola n. 1). Attenzione Si segnala che rispetto allo scorso anno scompare il Rigo F13 del Mod. 730/2011 dedicato alla richiesta di rimborso per somme erogata a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e Le novità di quest anno Nella Tavola n. 2 sono sintetizzate le principali novità del Quadro F del Mod. 730/2012. Tavola n. 1 - Composizione del Quadro F Sez. Righi Cosa va indicato I F1 Acconti IRPEF e addizionale comunale relativi al 2011 II F2 Altre ritenute subite diversa da quelle dei Quadri C e D III F3 e F4 Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni IV F5 Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali V F6 Acconti per l anno 2012 e della rateazione del saldo 2011 VI F7 e F8 Soglie di esenzione dell addizionale comunale VII F9 e F10 Dati relativi al Mod.730 integrativo VIII F11, F12 e F13 Altri dati Acconti Rigo F1 Il Rigo F1 è destinato all indicazione dell importo dei versamenti di acconto effettuati per l anno 2011, (*) Dottore commercialista e pubblicista Tavola 2 - Novita` del Quadro F Novita` Differimento del versamento di 17 punti percentuali degli acconti 2011 sia per l IRPEF che per la cedolare secca alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno (D.P.C.M. 21 novembre 2011). Introduzione, a partire dal 2011, della tassazione sostitutiva sulle locazioni di immobili urbani adibiti ad abitazioni (c.d. cedolare secca di cui all art. 3 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 68). Implicazioni nel quadro F Introduzione della Colonna 3 nel Rigo F1 della Sezione I in cui va indicato l importo del credito d imposta pari alla differenza pagata in eccesso, utilizzato in compensazione con il Mod. F24. Sezione I: sono state inserite tre nuove Colonne al Rigo F1: Colonna 6: per indicare la prima rata di acconto della cedolare secca 2011; Colonna 7: per indicare la seconda o unica rata di acconto della cedolare secca 2011; PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 14 del 2 APRILE 2012

2 Novita` Esenzione dell addizionale comunale non collegata con il reddito imponibile Ritenute sui pignoramenti presso terzi Implicazioni nel quadro F Colonna 8: per l indicazione dell eccedenza della cedolare secca compensata nel Mod. F24; Sezione V: sono state inserite due nuove Colonne al Rigo F6: Colonna 5: va barrata se non si intendono effettuare i versamenti di acconto della cedolare secca; Colonna 6: vanno indicati gli eventuali versamenti di acconto della cedolare secca in misura inferiore; Sezione VII: relativamente al mod. 730 integrativo, e` stata inserita una nuova Colonna rispettivamente al Rigo F9 e F19 e` precisamente: Rigo F9 - Colonna 4: va indicato l importo del credito relativo alla cedolare secca rimborsato dal sostituto d imposta; Rigo F10 - Colonna 4: va indicato l ammontare del credito per la cedolare secca riportato nel Rigo 99 del Mod originario. Nella Sezione VI e` stata inserita la nuova Colonna 2 rispettivamente ai righi F7 e F8 che va barrata in presenza di tali esenzioni Nella Sezione VIII e` stato inserito il nuovo Rigo F13 composto da due Colonne in cui indicare: Colonna 1: il tipo di reddito; Colonna 2: l ammontare delle ritenute. senza considerare le maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento. A tale proposito si ricorda che i contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il Rigo F1 indicando l importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all IRPEF e alla propria cedolare secca. Differimento degli acconti 2011 e 2012 Con il D.P.C.M. 21 novembre 2011 è stato disposto il differimento del versamento dell acconto IRPEF e della cedolare secca per gli anni 2011 e 2012 (Tavola n. 3). Righi F7 e F8 - Esenzione e agevolazione addizionale comunale Per il contribuente che risiede in un Comune che ha deliberato l applicazione di agevolazioni ai fini dell addizionale comunale con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel mod. 730, è prevista la possibilità di compilare il rigo F7 al fine di richiedere il riconoscimento dell agevolazione. Tali condizioni sono ad esempio quelle riferite alla composizione del nucleo familiare ovvero al calcolo dell ISEE. Tavola n. 3 - Differimento degli acconti IRPEF Acconti 2011 Acconti 2012 E` stato previsto il differimento del versamento di 17 punti percentuali dell acconto IRPEF 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno: ne consegue che l acconto IRPEF dovuto per l anno 2011 ammonta all 82%, anziche al 99%. Il differimento ha prodotto effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell IRPEF. Per i contribuenti che si avvalgono dell assistenza fiscale, i sostituti d imposta hanno trattenuto l acconto tenendo conto del differimento. I sostituti d imposta che non hanno tenuto conto del differimento hanno restituito le maggiori somme trattenute nell ambito della retribuzione del mese di dicembre Il Ministero dell economia e delle finanze ha peraltro chiarito che - qualora i sostituti d imposta non erano in grado di restituire le maggiori somme trattenute nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre - gli stessi dovevano comunque restituirle nelle retribuzioni del mese successivo. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d imposta. Riguardo agli acconti 2012, e` stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali degli stessi alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Ne consegue che l acconto IRPEF dovuto per l anno 2012 ammonta al 96%, anziche al 99%. Anche in questo caso, il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto IRPEF. PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 14 del 2 APRILE 2012

3 Cedolare secca Acconti 2011 Acconti 2012 E` stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali dell acconto della cedolare secca 2011 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno: ne consegue che l acconto dovuto per l anno 2011 ammonta al 68%, anziche al 85%. Il differimento ha prodotto effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell IRPEF. Nota bene: Si segnala che il versamento degli acconti della cedolare secca eseguiti nel corso del 2011 dovevano essere effettuati, autonomamente, con Mod. F24, anche dai soggetti che si sono avvalsi dell assistenza fiscale e hanno presentato il Mod. 730/2011 al sostituto d imposta o a un CAF o a un professionista abilitato (Provvedimento 7 aprile 2011, punto 7.4). Pertanto, non e` rientrato tra i conguagli a debito dei Modelli 730/2011 il versamento dell acconto per il 2011 della cedolare secca sugli affitti ; tale importo, quindi, non e` stato oggetto di trattenuta da parte del sostituto d imposta. Riguardo agli acconti 2012, e` stato previsto il differimento del versamento di 3 punti percentuali degli stessi alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno. Ne consegue che l acconto per la cedolare secca dovuto per l anno 2012 ammonta al 92%, anziche al 95%. Anche in questo caso, il differimento produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto IRPEF. In tal caso il caso, il contribuente, compilando il rigo F7, attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell agevolazione prevista. La compilazione delle colonne 1, 2, 3 e 4 del rigo F7 è alternativa. Qualora risulti compilata più di una colonna, non essendo certa l attestazione resa dal contribuente, i dati del rigo si devono considerare assenti sia nel mod. 730 cartaceo consegnato al contribuente che nella fornitura da trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate. Di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione nelle annotazioni (codice: F15). Si segnala, inoltre, che in relazione all acconto dell addizionale per il 2012 (rigo F8), l applicazione di disposizioni agevolative relative alla presenza di particolari condizioni soggettive del contribuente è quella relativa all anno di imposta 2011 (utilizzata anche per la determinazione del saldo 2011) ed indicata dal contribuente stesso nel rigo F7 (cfr. Tavola n. 4). Rigo F5 - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali Nel Rigo F5 i contribuenti colpiti da eventi eccezionali, come dichiarati da specifici provvedimenti di legge, devono indicare l ammontare delle ritenute, Tavola 4 - Esenzione e/o agevolazione addizionale comunale Compilazione Rigo F7, colonna 3 Rigo F7 colonna 4 Modalita` operative per chi presta assistenza fiscale L addizionale comunale deve essere determinata applicando al reddito imponibile del rigo 71 del mod l aliquota indicata nella colonna 3. Il soggetto che presta l assistenza fiscale deve verificare se per il Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2011 (riportato nel frontespizio della dichiarazione) e` prevista l applicazione di una aliquota agevolata al verificarsi di determinate condizioni. Qualora dal documento pubblicato sul sito non risulti che il Comune abbia deliberato una aliquota agevolata, ovvero risulti una aliquota diversa, l aliquota indicata dal contribuente deve considerarsi assente. Di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione nelle annotazioni. (codice: F17). Con la barratura della casella presente nella colonna 4 del rigo F7, il contribuente attesta di avere i requisiti per fruire dell agevolazione prevista dal Comune. Si tratta di agevolazioni diverse da quelle individuate con le colonne 1, 2 e 3 del rigo F7 (ad esempio la previsione di diverse aliquote per scaglioni di reddito). Il soggetto che presta l assistenza fiscale deve verificare se per il Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1º gennaio 2011 (riportato nel frontespizio della dichiarazione) sono previste particolari agevolazioni. Se previste, nella determinazione dell addizionale comunale dovuta si dovra` tenere conto di tali agevolazioni. Se, invece, dal documento pubblicato sul sito non risulti che il Comune abbia deliberato particolari agevolazioni, la casella barrata deve considerarsi assente. Di tale circostanza deve essere data apposita comunicazione nelle annotazioni (codice: F18). PRATICA FISCALE e Professionale 22 n. 14 del 2 APRILE 2012

4 Tavola n. 5 - Rigo F5 - Nuovi eventi eccezionali Codice Evento 5 Contribuenti interessati dalle eccezionali avversita` atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara: l art. 29, comma 15 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1º ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (il D.L. n. 216/2011 prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione). 6 Contribuenti interessati dalle eccezionali avversita` atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all 8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova: l art. 29, comma 15 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il D.L. n. 216/2011 prevede che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l individuazione dei soggetti che usufruiscono dell agevolazione). degli acconti IRPEF, dell addizionale regionale e comunale all IRPEF, sospesi per effetto di tali disposizioni. Quest anno sono stati inseriti due nuovi eventi eccezionali contraddistinti da altrettanti codici (cfr. Tavola n. 5). Rigo F13 - Ritenute su pignoramenti presso terzi A partire dal 1º gennaio 2010, è stato introdotto l obbligo di ritenuta alla fonte, nella misura del 20%, a carico del terzo che riveste la qualifica di sostituto d imposta, qualora l interessato sia destinatario di un atto di pignoramento presso terzi (art. 15, comma 2, D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Il Provvedimento Agenzia delle entrate 3 marzo 2010, ha previsto che il terzo che eroga le somme deve: versare la ritenuta operata (codice tributo Risoluzione 9 marzo 2010, n. 18/E); rilasciare al creditore pignoratizio l apposita certificazione; comunicare al debitore il pagamento eseguito e l ammontare delle ritenute operate; indicare nella dichiarazione dei sostituti d imposta i dati sui pagamenti effettuati (anche se non sono state operate ritenute). Invece, il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d imposta o ad imposta sostitutiva. In particolare, i redditi vanno indicati nel Quadro di riferimento (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente nel Quadro C), mentre le ritenute vanno indicate nel Rigo F13 del Quadro F. Infine, il debitore, tenuto a presentare il Mod. 770, deve indicarvi i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio. Pertanto, il Rigo F13, che rappresenta la novità della Sezione VIII del Quadro F di quest anno, va utilizzato, dal terzo creditore, per riportare i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite la procedura di pignoramento presso terzi (vedi Tavola n. 6). Se si tratta di redditi assoggettati a tassazione separata (es. TFR), a ritenuta a titolo d imposta o a imposta sostitutiva è necessario presentare anche il Quadro RM di UNICO PF 2012, compilando l apposita Sezione relativa al pagamento presso terzi. Stessa Sezione del Quadro RM di UNICO va compilata in caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria che, però, non sono compresi nel Mod Tavola n. 6 - Pignoramento presso terzi Rigo F13 Colonna 1 Colonna 2 Cosa va indicato Tipo di reddito scegliendo uno dei seguenti Codici: 1 : reddito di terreni; 2 : reddito di fabbricati; 3 : reddito di lavoro dipendente; 4 : reddito di pensione; 5 : redditi diversi; 6 : altri redditi; Importo delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato nella Colonna 1. PRATICA FISCALE e Professionale 23 n. 14 del 2 APRILE 2012

5 Esempi di compilazione del quadro F ESEMPIO n. 1 Acconto IRPEF ridotto Si ipotizzi che un contribuente abbia presentato il Mod. 730/2011 e dal prospetto Mod /2011 al Rigo 57 (Differenza) risulta un importo pari a 200. Il sostituto d imposta, durante il 2011, ha trattenuto l unico acconto IRPEF, utilizzando il differimento di 17 punti percentuali (D.P.C.M. 21 novembre 2011). Pertanto, l acconto trattenuto è pari a: 200 x 82% = 164 Nel CUD 2012 del contribuente risulta: punto 22 (secondo acconto): 164. annotazioni: Codice BQ - Acconto operato in misura ridotta in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 21 novembre 2011 emanato in attuazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. La compilazione del Quadro F, Rigo F1 avviene come segue: Colonna 2: 164 (CUD 2012, punto 22) ESEMPIO n. 2 Ritenute su pignoramenti presso terzi Si supponga il caso di un contribuente che, nel CUD 2012, ha percepito redditi di lavoro dipendente derivanti da pignoramenti presso terzi. Sui suddetti redditi (che vanno indicati nel Quadro C) sono state effettuate ritenute per un ammontare pari a euro. Il Rigo F13 va compilato nel seguente modo: Colonna 1: Codice 3 ; Colonna 2: PRATICA FISCALE e Professionale 24 n. 14 del 2 APRILE 2012

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