Egr. Sig. Dott. Gian Mario Spacca PRESIDENTE della REGIONE MARCHE Via Gentile da Fabriano, ANCONA

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1 Member of Dott. Gian Mario Spacca PRESIDENTE Via Gentile da Fabriano, 9 Dott. Almerino Mezzolani ASSESSORE ALLA SANITA Via Gentile da Fabriano, 3 Dott. Giuseppe Zuccatelli Direttore Generale Sanità Via Gentile da Fabriano, 3 E per c.a. Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Cittadinanzattiva Prot. n. 919/08 Roma, 27 novembre 2008 Oggetto: Richiesta revoca urgente autorizzazione 403/71) scuole per Massofisioterapisti (Legge

2 Ill.mi Signori, Le scriventi Organizzazioni perseguono, quale fine istituzionale sancito tra gli scopi dei loro Statuti, la tutela della professione del fisioterapista e della salute degli utenti che se ne avvalgono. Negli ultimi anni, le Scriventi hanno intensificato, a tutti i livelli istituzionali (Ministero, Regioni, Università, Aziende Sanitarie, ecc.), le iniziative volte a controllare rigorosamente i titoli di abilitazione all esercizio della professione sanitaria di fisioterapista e di accesso ai corsi di formazione post-base, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni di legge in materia di percorso universitario abilitante (vedi art. 6, comma 3, d.lgs. 502/1992 e Legge n. 251/2000), ai criteri per il riconoscimento della equipollenza dei diplomi conseguiti in conformità con la normativa previgente, ai sensi della Legge 26 febbraio 1999 n. 42 e del D.M. Salute 27 luglio A livello normativo, è opportuno ricordare che l art. 6 comma 3 D.Lgs 502/92, dopo aver dettato disposizioni per la formazione universitaria del personale esercente tutte le professioni sanitarie, ha demandato al Ministero della Sanità il compito di individuare le figure professionali da formare ed i relativi profili. A ciò si è provveduto con l adozione del D.M n. 741, con il quale è stato individuato nell area della riabilitazione il profilo professionale ed il percorso formativo del fisioterapista. Correlativamente, il Ministero della Salute ha disposto la soppressione di tutti i corsi diretti a conseguire il diploma di massofisioterapista ex Legge n. 403/1971 (circolare 22 ottobre 1997, inviata a tutte le Regioni). La legge 26 febbraio 1999 n. 42 ha poi regolato il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento (per il quale è regola generale il previo conseguimento di un diploma universitario per l esercizio di tutte le professioni sanitarie ), con lo scopo di individuare i diplomi già in precedenza conseguiti che potessero considerarsi equipollenti al nuovo titolo universitario, ribadendo la riserva a favore dello Stato in tale materia. L art. 4 quater del d.l. n. 250/2005 (convertito in Legge n. 27/2006), ha poi ribadito che «ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della riabilitazione e della prevenzione è esclusivamente di livello universitario». Parimenti, l art. 1 della Legge n. 43/2006 ha riconfermato il principio che le figure professionali sanitarie costituiscono un numerus clausus, e che quelle attualmente 2

3 regolamentate e riconosciute dall ordinamento giuridico sono elencate dal D.M. 29 marzo 2001 del Ministro della Sanità. Ancora: la Legge n. 43/2006, mentre nell art. 1 conferisce alle Regioni il compito di provvedere alla formazione di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie, riconfermando la competenza dello Stato per la formazione di queste ultime, nell art.2 è chiarissimo nel subordinare l esercizio delle professioni sanitarie al conseguimento di un diploma di laurea, che ha valore abilitante ex legge. In tale contesto, si sono riscontrate situazioni di particolare criticità in alcune regioni, nelle quali, per motivi diversi, hanno continuato ad esistere (o sono stati appositamente creati) dei percorsi di formazione professionale (o addirittura dei distinti profili professionali) contrastanti con l ordinamento vigente. La frequentazione di tali corsi e il conseguimento del relativo diploma ha ingenerato il diffuso, quanto infondato, convincimento di poter ottenere ex post l equipollenza con la laurea in fisioterapia e quindi l accesso alla corrispondente professione sanitaria, facendo leva su interpretazioni non corrette della normativa statale. Tali iniziative formative non possono tuttavia fornire alcun titolo abilitante e oggi anche la giurisprudenza ne ha affermato l illegittimità. In primis, la Corte Costituzionale (tra le tante, sentenze n. 355/2005; n.153/2006; n. 424/2006; n. 57/2007; n. 300/2007, n. 93/2008, fino alla sentenza n. 179/2008, relativa proprio ad una controversia promossa dall AIFI) ha ripetutamente affermato che l individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e ordinamenti didattici, è riservata allo Stato, in un ottica di garanzia uniforme sull intero territorio nazionale delle prestazioni erogate e delle qualificazioni soggettive degli operatori che le pongono in essere. Di conseguenza, l autonoma individuazione, da parte delle Regioni, dei requisiti per l accesso ai corsi, la fissazione di programmi di studio e delle modalità di valutazione finale, la descrizione dei contenuti dei profili professionali, costituisce violazione dei principi di riserva di legge statale. Secondo la Corte Costituzionale, «anche le attività di formazione non possono che accedere ad ambiti professionali già riconosciuti con l'osservanza, sia da parte dello Stato che delle Regioni, dei rispettivi piani di competenza» (Sentenza n. 300/2007). In tale contesto, la sentenza della Corte Costituzionale n. 449/2006 ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 19 della L.P. Bolzano n. 10/2005 nella parte in cui istituisce il profilo professionale sanitario del massaggiatore-massofisioterapista. Su posizioni di perfetta coerenza con i principi espressi dalla Corte Costituzionale si è attestato anche il Giudice Amministrativo. Il T.A.R. del Lazio, Sede di Roma, con sentenza 15 dicembre 2004 n ha affermato che non è possibile istituire figure professionali di operatori sanitari potenzialmente sovrapponibili a quelle che hanno ispirato la riforma. 3

4 Il T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia (sentenza n. 1136/2007) e Sezione di Milano (sentenza n. 1919/2007) ha chiarito che la figura professionale del massaggiatoremassofisioterapista deve ritenersi ormai definitivamente soppressa, non essendo ricompresa tra i profili sanitari riconosciuti e disciplinati dalla normativa vigente. Se, pertanto, non sono legittimi i corsi regionali che intendano formare figure professionali nell area della riabilitazione, neppure è consentito che tali corsi rappresentino scorciatoie per accedere all equipollenza. L equipollenza e l equivalenza dei titoli pregressi costituiscono, per legge (art. 4 commi 1 e 2 L.42/99, che ammette all equipollenza solo i titoli conseguiti conformemente all ordinamento in vigore anteriormente all emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali ) un riconoscimento che non può che riguardare il passato, cioè fattispecie già compiutamente realizzate e titoli conseguiti prima della soppressione del vecchio ordinamento (T.A.R. Abruzzo, Pescara, sentenza n. 398/2006; Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, Sezione I, ordinanza n. 715/2008; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza 15 settembre 2008 n. 4060; provvedimento n. 1609/2006 dell Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato). Da ultimo, molto forte è l ammonimento che viene dal Giudice Amministrativo, secondo il quale non si può gestire superficialmente la materia delle professioni sanitarie perché «le limitazioni poste dal legislatore in tema di definizione dei profili professionali e dei requisiti legittimanti il loro esercizio, risponde ad un interesse di ordine generale di tutela della collettività in un ambito coinvolgente interessi altamente sensibili quali quelli della salute, integrità e benessere personale. La rilevanza degli interessi coinvolti richiede la predisposizione di standard elevatissimi di garanzia che assicurino la minima esposizione possibile dell utente ai rischi insiti in un non appropriato trattamento sanitario» (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, sentenza n. 4060/2008, citata).. Alla luce della normativa statale sopra richiamata e delle pronunce giurisprudenziali nel frattempo intervenute (anche a conclusione di contenziosi promossi dall AIFI), tutte le regioni hanno finalmente acquisito consapevolezza della necessità di revocare formalmente le pregresse autorizzazioni ad effettuare corsi di formazione professionale per figure professionali di massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione, massaggiatori, diretti al rilascio di titoli che non possono avere il valore legale di abilitare all esercizio delle professioni sanitarie illegittimamente rievocate. Tali decisioni, che pongono fine ad una situazione non solo di palese illegalità, ma anche di pericoloso equivoco e di errore per coloro che continuavano ad iscriversi ai corsi, sono state riconosciute pienamente legittime dal Giudice Amministrativo (T.A.R. Lombardia, Brescia, sentenza n. 1136/2007 citata; T.A.R. Abruzzo, L Aquila, Sezione I, ordinanza n. 100/2008). 4

5 In forza di quanto sopra esposto ed argomentato, le scriventi Organizzazioni invitano le SS.LL., ciascuno nei limiti delle proprie competenze istituzionali, a promuovere l adozione di decisioni coerenti con la normativa vigente, che revochino le autorizzazioni all effettuazione, da parte di Istituti o Scuole situate nel territorio regionale, di corsi di sedicente formazione professionale per massofisioterapisti e/o per terapisti della riabilitazione o altre figure similari, che oltretutto disorientano il cittadino. Con l auspicio di un favorevole accoglimento della presente istanza, si porgono distinti saluti. ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI Dott. Antonio Bortone FEDERAZIONE NAZIONALE COLLEGI MASSOFISIOTERAPISTI Dott. Donato Cavalluzzo UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI Prof. Tommaso Daniele 5

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