LA VENDITA DEI MACCHINARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE RESPONSABILITA DEL CURATORE
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- Daniela Buono
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1 LA VENDITA DEI MACCHINARI NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E LE RESPONSABILITA DEL CURATORE La vendita delle macchine in sede concorsuale le normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro Avv. Marco Tonellotto Merlin & Tonellotto, Avvocati Penalisti per l impresa Pordenone, 9 novembre 2012 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pordenone Tribunale di Pordenone
2 La vendita di macchinari ed il sistema della sicurezza sul lavoro (I) Le fonti normative Art. 23 D.Lgs. 81/2008: pone il divieto fabbricazione, vendita, concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali, impianti, non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro Art. 69 D.Lgs. 81/2009, che definisce: attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere utilizzato durante il lavoro; uso di un attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. Art. 72 D. Lgs 81/2009: definisce gli obblighi di chiunque venda, noleggi o conceda in uso macchine, apparecchi e utensili non conformi alle disposizioni di cui all art. 70 D.Lgs. 81/2008. D.Lgs. 17/2010, di recepimento della cosiddetta direttiva macchine. 2
3 La vendita di macchinari ed il sistema della sicurezza sul lavoro (II) Le sicurezza e la salute sul lavoro come valori costituzionali Art. 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo ed interesse della collettività.. Art. 2 della Costituzione: tutela i diritti inviolabili dell uomo, richiedendo l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art.4 della Costituzione (diritto al lavoro). Art. 35 della Costituzione (tutela del lavoro). Art. 41 comma 2, della Costituzione: La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 3
4 La vendita di macchinari ed il sistema della sicurezza sul lavoro (III) Le sicurezza e la salute sul lavoro come valori costituzionali Nella Costituzione la salute rileva come diritto fondamentale, interesse della collettività e obbiettivo della Repubblica. La salute è oggetto di tutela erga omnes. Essa implica azioni difensive (assenza di condizioni pericolose o dannose per la salute) e azioni promozionali (misure per prevenire i rischi o i danni). La sicurezza rileva dal punto di vista costituzionale come interesse collettivo e diritto soggettivo, inteso come diritto al lavoro sicuro. 4
5 La vendita di macchinari ed il sistema della sicurezza sul lavoro (IV) Il principio di universalità della tutela della salute quale principio fondamentale dell ordinamento giuridico L art. 3 del D.Lgs. 81/2008 prevede l applicazione del TUS a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. Il diritto alla salute è riconosciuto universalmente nelle principali Carte fondamentali. Il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, l art. 7 prevede il diritto di ogni individuo a godere di giuste e favorevoli condizioni di lavoro, le quali garantiscano in particolare ( ) la sicurezza e l igiene del lavoro.. Carta dei diritti Fondamentali dell unione Europea, art. 3 e 31. Legge n. 833/1978, istitutiva del Servizio Nazionale Sanitario, che tutela la salute e si prefigge di prevenire gli infortuni. 5
6 La vendita di macchinari ed il sistema della sicurezza sul lavoro (V) Il principio di universalità della tutela della salute quale principio fondamentale dell ordinamento giuridico E quindi individuabile un principio di universalità della tutela della salute e sicurezza, che pare costituire principio fondamentale dell ordinamento italiano, utile ad orientare l interpretazione dell intero corpus normativo in materia. In questa logica, sin dal DPR 547/1955, si è affermato il principio per cui presupposto fondamentale della sicurezza del lavoro è, in primo luogo, la sicurezza strutturale di impianti, macchinari ed, in genere delle opere destinate ad ambienti di lavoro. In questa prospettiva, sin dagli anni 50, è prevista la responsabilità di soggetti estranei all impresa, nella consapevolezza che il massimo grado di tutela sia raggiungibile solo garantendo all origine la conformità alle regole di sicurezza delle attrezzature di lavoro, rendendo quindi destinatari di una posizione di garanzia tutti coloro che, in quanto costruttori, venditori, concedenti in uso di macchine, vedano coinvolti nella loro sfera di azione o di signoria interessi primari da tutelare. 6
7 L art. 23 del D.Lgs. 81/2008 (I) Si tratta di norma la cui ratio è diretta ad intervenire a monte del processo lavorativo, inibendo la messa in circolazione di macchine ab origine pericolose. La norma pone un esplicito divieto, penalmente sanzionato, di fabbricazione, vendita, noleggio, concessione in uso di attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni di legge. Dalle pronunce della Cassazione si ricavano principi interpretativi interessanti circa la portata del divieto, in quanto: i) nella responsabilità per non rispondenza delle attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza sarebbero coinvolti tutti i soggetti della filiera produttiva e circolatoria del bene, essendo ognuno onerato di un potere interdittivo del rischio prima che la cosa esca dalla sua sfera di disponibilità (Cassazione Penale, sez. III, ); ii) la norma introdurrebbe un generale divieto di negoziazione dei beni insicuri allo scopo di tutelare un bene fondamentale della collettività, quello della salute pubblica. Si tratterebbe quindi di un principio di ordine pubblico, limite all iniziativa privata (Cassazione Civile, , n. 3974) 7
8 L art. 23 del D.Lgs. 81/2008 (II) Il divieto di vendita non può ritenersi limitato agli industriali o ai commercianti che abitualmente forniscono macchine, attrezzature o impianti, ma va esteso a qualsiasi soggetto che esegua anche una sola vendita o rivendita (Cassazione Penale, sez. III, , n ). La concessione in uso, che pure viene annoverata dalla norma in commento, è stata considerata dalla dottrina (Basenghi, I soggetti dell obbligo di sicurezza), un espressione di ampio significato. L art. 6 del D.Lgs. 17/2010, comunque introduce la previsione di un interdizione della circolazione delle macchine marcate CE non rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza (estesa anche ai pericoli che possano anche interessare animali e cose), col ritiro della macchina dal mercato, il divieto di sua immissione o messa in servizio, o limitandone la circolazione. L art. 3, comma 7, del D.Lgs. 17/2010, prevede espressamente l impossibilità di disposizione delle macchine non conformi esposte in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni 8
9 L art. 23 del D.Lgs. 81/2008 (III) Il generale divieto in questione opera anche relativamente alle vendite operate dal curatore fallimentare in sede di liquidazione dell attivo? L argomentazione principe a supporto della tesi che vorrebbe escludere l applicabilità dell art. 23 alle vendite forzate operate in ambito esecutivo è quella che invoca la natura coattiva delle vendite fallimentari, come tali sfuggenti alla disciplina degli istituti civilistici e ricadenti, invece, in quella delineata dall art e seg. del codice civile, quando invece l art. 23 sarebbe riferito alle sole vicende circolatorie di natura privatistica. La vendita forzata sarebbe, inoltre, inserita in un procedimento finalizzato ad attuare la garanzia patrimoniale del debitore ed il soddisfacimento dei creditori. La vendita forzata non ha solo il fine di trasferire la proprietà di un bene, ma soprattutto quello di procurare quanto necessario per il soddisfacimento dei creditori. 9
10 La prospettiva interpretativa più convincente (I) L art. 23 del D.Lgs. 81/2008 non va invece letto con riferimento alla vicenda traslativa ex se, a prescindere dalla sua natura privatistica o meno? Le nozioni cui fa riferimento l art. 23 non sono forse da intendersi in senso meno tecnico e più generico? (Cassazione Penale, sez. III, , n ; Cassazione Penale, sez. III, , n. 5022, entrambe sulla nozione ampia del termine fornitore ) Una diversa interpretazione, non determinerebbe una falla non sopportabile nel sistema di tutela approntato dal legislatore? Nel bilanciamento tra interessi e beni costituzionalmente tutelati, la prevalenza va accordata a quelli della salute e sicurezza o a quelli di natura patrimoniale cui è preposta la disciplina fallimentare? 10
11 La prospettiva interpretativa più convincente (II) Le macchine non a norma, non costituiscono forse beni fuori commercio? La non conformità di una macchina ai requisiti essenziali di sicurezza, non determina comunque una situazione di fatto assolutamente corrispondente a quella della vendita di aliud pro alio (cioè la mancanza delle qualità necessarie perché la cosa assolva la sua naturale funzione economico sociale, atteso il generale divieto di utilizzo della stessa proprio per la mancanza delle caratteristiche funzionali predefinite ex lege), rispetto alla quale è generalmente ammessa l applicazione delle norme civilistiche e che pertanto, attese le ripercussioni sul bene salute, non giustificherebbe l applicazione del divieto, per una sorta di coerenza del sistema? L art. 3 del D.Lgs. 81/2008 non determina forse l applicazione dell art. 23 a questa tipologia di rischio, che è esattamente corrispondente a quello ascrivibile ad una normale vicenda circolatoria privatistica? L art. 72 del D.Lgs. 81/2008 imponendo l attestazione di conformità a chiunque dia luogo ad una vicenda circolatoria di macchine non conformi ai requisiti di legge, non fa comunque salva la responsabilità del soggetto agente, che ha la sua fonte nel divieto di cui all art. 23? L attestazione di conformità, non presuppone forse una posizione di garanzia del dichiarante in ordine alla sussistenza effettiva dei requisiti di legge della macchina? 11
12 La prospettiva interpretativa più convincente (III) Se l art. 23 è realmente interdittivo di qualsiasi vicenda circolatoria, il rimedio più verosimile può apparire quello dell adeguamento della macchina ad opera della Curatela o, in via eventuale, quello del ricorso a clausole d asta che rinviino il momento traslativo del bene ad un momento successivo alla sua messa a norma. E tuttavia concreto che sia contestabile il carattere puramente formale della precauzione suddetta, determinando comunque la vendita all asta una sostanziale vicenda circolatoria di beni che si conoscono non possedere i requisiti di legge. Il sistema delineato dagli art.li 23 e 72 D.Lgs. 81/2008 vincolerebbe poi il soggetto investito della posizione di garanzia all effettuazione di una preventiva valutazione del rischio macchina, all esito della quale, ove i costi di intervento dovessero risultare eccessivi rispetto ai verosimili realizzi, dovrebbe indurre il Curatore a rimodulare il proprio programma di liquidazione, rinunciando alla vendita dei beni non a norma. 12
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