STATUTO COMPRENSORIO ALPINO CA CN 4 VALLE STURA. Articolo 1 Denominazione, durata e sede
|
|
- Fabrizio Pavone
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 STATUTO COMPRENSORIO ALPINO CA CN 4 VALLE STURA Articolo 1 Denominazione, durata e sede 1. Il Comprensorio Alpino CN 4 Valle Stura promosso e costituito ai sensi della Legge 11 febbraio 1992 n 157 e della Legge Regionale 4 settembre 1996 n 70 nella forma del Comitato per la gestione faunistica, ambientale e venatoria del territorio agro-silvo-pastorale assume la denominazione di C.A. CN 4 Valle Stura. 2. La durata del C.A. CN 4 Valle Stura è a tempo indeterminato. 3. Il C.A. CN 4 Valle Stura ha sede nel Comune di Demonte in Via Divisione Cuneense, n 5 Articolo 2 Il riconoscimento giuridico 1. Il C.A. CN 4 Valle Stura dovrà, al fine acquistare la personalità giuridica, richiedere il riconoscimento mediante domanda rivolta al Presidente della giunta Regionale. Articolo 3 Finalità del Comprensorio alpino 1. Il C.A. CN 4 ha come finalità il gestire senza scopo di lucro il territorio agro-silvo-pastorale compreso nell ambito territoriale C.A. CN 4 Valle Stura in relazione all attività di carattere venatorio, promuovendo ed organizzando le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programmando gli interventi per il miglioramento degli habitat anche mediante lo svolgimento di attività imprenditoriali e la partecipazione a specifici progetti utili a garantire la salvaguardia dei diritti e degli interessi in materia faunistica, ambientale, venatoria ed agricola nonché di gestire le eventuali zone di addestramento ed allenamento cani e degli altri istituti di protezione se ricompresi nel territorio del C.A. CN A tal fine il C.A. CN 4 potrà svolgere tutte le attività previste per la gestione di cui al precedente comma delle norme vigenti in materia ed in particolare dalla Legge 11 febbraio 1992, n 157, e della Legge Regionale 4 settembre 1996, n 70. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 1
2 Articolo 4 Organi del C.A. CN 4 1. Sono organi del C.A. CN 4 Valle Stura : - Il Presidente; - Il Comitato di Gestione; - Il Consiglio esecutivo, se nominato. Articolo 5 Il Presidente 1. Il Preside rappresenta il C.A. CN 4 Valle Stura di fronte ai terzi ed in giudizio. 2. Il Presidente è eletto dal Comitato di Gestione tra i suoi componenti nella prima seduta di insediamento. 3. L elezione del Presidente avviene in forma palese con la partecipazione di almeno i due terzi dei componenti del Comitato di Gestione. Risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancato raggiungimento della prevista maggioranza si procederà ad un ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti all esito della prima votazione. 4. Il comitato di gestione elegge con le modalità e nei tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Nel caso di dimissioni, decadenza o decesso del Presidente il Vice Presidente, convoca entro quindici giorni il comitato di Gestione per l elezione del nuovo Presidente. 5. Il Presidente e il Vice Presidente durano normalmente in carica quanto il Comitato di Gestione. 6. Non possono essere nominati Presidente o Vice Presidente e se nominati decadono dal loro ufficio, l interdetto, l inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l incapacità ad esercitare uffici direttivi. 7. Il Presidente ed il Vice Presidente, anche disgiuntamente, sono revocabili dal Comitato di Gestione in qualunque tempo con le modalità, la partecipazione e la maggioranza assoluta di cui al precedente comma 3. In tal caso ed immediatamente il Comitato di Gestione deve provvedere all elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 2
3 . Articolo 6 Il Comitato di Gestione 1. Il Comitato di Gestione è nominato dalla Provincia o dalla Città Metropolitana secondo le modalità attuative del disposto dell art. 18 comma 4, della Legge Regionale 4 settembre 1996, n Il Comitato di Gestione dura in carica quattro anni. 3. Il Comitato di Gestione viene rinnovato alla scadenza dall Ente delegato con le modalità indicate dalle norme attuative delle direttive della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 4 settembre 1996 n.70, vigenti. 4. Il Comitato di gestione uscente resta in carica sino alla nomina del nuovo Comitato. Articolo 7 Funzionamento del Comitato di gestione 1. Il Comitato di Gestione si intende validamente costituito con la nomina effettuata dall Ente delegato. 2. Le riunioni sono convocate dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, nonché su richiesta formulata da un terzo dei componenti il Comitato di Gestione. 3. L avviso di convocazione, da inviarsi almeno tre giorni liberi prima a mezzo lettera raccomandata, telegramma, posta elettronica certificata o fax, deve contenere l indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione nonché l ordine del giorno. 4. Le riunioni del Comitato di Gestione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza ed impedimento, dal Vice Presidente e si intendono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, fatti salvi i casi di cui ai successivi commi 6 e Il Comitato di Gestione in sede di convocazione ordinaria approva il bilancio preventivo ed il rendiconto tecnico e finanziario; nomina e revoca il segretario ed eventuali commissioni utili allo svolgimento dell attività del C.A. CN 4 con facoltà di determinare un rimborso spese; nomina e revoca i componenti del Consiglio esecutivo e determina l eventuale rimborso spese; delibera sulla responsabilità degli amministratori; delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Comitato riservati alla sua competenza dallo Statuto. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 3
4 6. Il Comitato deve riunirsi almeno due volte in via ordinaria nell arco di un anno per l approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto tecnico e finanziario ed in sede di approvazione consuntiva entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio economico e comunque,a fronte di motivate giustificazioni, non oltre il 30 giugno di ogni anno. In tali occasioni la riunione del Comitato di Gestione si intende validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza. 7. Il Comitato di Gestione in sede di convocazione straordinaria delibera l approvazione e le modificazioni dello Statuto da sottoporre all approvazione della Giunta Regionale nelle forme indicate dagli artt. 14 e 12 del c.c. con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti e delibera altresì sulla nomina e sulla revoca del Presidente e del Vice Presidente con le maggioranze e le modalità previste dall art. 5 comma In sede di convocazione ordinaria il Comitato di Gestione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti e, in caso di parità, il voto del Presidente determinerà la prevalenza. 9. Le riunioni del Comitato di Gestione sono riservate ai suoi componenti e convocati con le modalità di cui all art. 7, comma 3, salvo che venga deliberata la pubblicità della seduta con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Comitato. 9.bis Alle riunioni del Comitato di gestione sono invitati a partecipare, esclusivamente come uditori e senza diritto di voto, un rappresentante di ogni Associazione venatoria non rappresentata nel Comitato di gestione, che abbia una rappresentatività nel CA. 10. Fatte salve le condizioni ostative, di incompatibilità e di decadenza previste dalla Legge e dalle norme attuative di regolamento, i componenti del Comitato di Gestione decadono dalla carica ove siano assenti ingiustificati a tre riunioni nell arco di un anno o, in ogni caso, consecutive. E compito del Presidente comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana l intervenuta causa di decadenza, recesso ed esclusione così come il decesso del componente il comitato entro dieci giorni dal suo accadimento. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 4
5 11. L esclusione del componente il Comitato di Gestione è ammessa solo per giusta causa. Il recesso deve essere comunicato a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente. 12. Al verificarsi di una delle cause di recesso, esclusione o decadenza nei confronti di uno dei componenti il Comitato di Gestione, entro giorni quindici il Presidente provvederà a darne comunicazione all Ente delegato che provvederà alla sua sostituzione. 13. Ai componenti del Comitato di Gestione può competere un rimborso delle spese di trasporto sostenute dai componenti del Comitato di Gestione per compiti di istituto autorizzate dal Comitato stesso, che devono essere documentate. In caso di utilizzo dell automezzo proprio, il rimborso non può superare quello previsto dalle tabelle ACI. 14. Le deliberazioni del Comitato di Gestione contrarie alla legge o allo Statuto possono essere annullate su istanza di qualunque componente del Comitato di Gestione del C.A. CN 4 Valle Stura o del pubblico ministero con le modalità di cui all art. 23 c.c. L esecuzione delle deliberazioni contrarie all ordine pubblico, al buon costume o agli atti di indirizzo e programmazione della Regione può essere sospesa anche dalla Giunta Regionale. Articolo 8 Compiti del comitato di gestione 1. Il Comitato di Gestione esercita tutti i poteri in ordine alla gestione della caccia programmata che le disposizioni statali, regionali e provinciali e della Città metropolitana nonché il presente statuto non devolvono ad altri organi. 2. In particolare il Comitato di Gestione, in conformità agli indirizzi della pianificazione faunistica regionale e provinciale e della Città metropolitana, svolge i seguenti compiti: a) Predispone lo statuto del C.A. CN 4 Valle Stura e lo approva con le maggioranze di cui all art. 7 comma 7; b) Predispone, nel limite massimo di un anno dal suo insediamento, il piano di utilizzazione del territorio venabile per il biennio successivo, corredandolo con i programmi di immissione e riqualificazione faunistica e con le indicazioni circa i prelievi di fauna selvatica; Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 5
6 c) Promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica; provvede sulla base di appositi censimenti effettuati sotto il coordinamento di esperti faunistici regionali, ove previsti, a formulare le proposte dei piani di abbattimento selettivo agli ungulati, e dei piani numerici di prelievo alle specie appartenenti alla tipica fauna alpina, starna e pernice rossa e li sottopone all approvazione della Giunta regionale. Le proposte di cui sopra devono essere conformi agli indirizzi regionali in materia; d) Promuove ed organizza gli interventi volti a migliorare gli habitat e provvede alla documentazione cartografica degli stessi; e) Determina per ogni annata venatoria il quantitativo di fauna selvatica da immettere, prevedendo eventuali limitazioni nonché azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche; f) Svolge gli incombenti relativi alle procedure di ammissione dei cacciatori previsti dalle norme e dai provvedimenti regionali; g) Esercita la facoltà di ammettere un numero di cacciatori superiori a quello fissato dalla normativa regionale, nei limiti ed alle condizioni di cui al comma 8 dell art. 14 della legge n 157 ed alla legge regionale 4 settembre 1996, n 70. h) Esprime, ai sensi del comma 5 del citato art. 14, le proprie determinazioni in ordine all eventuale accesso al C.A. CN 4 Valle Stura di cacciatori già ammessi in altro C.A. sulla base delle norme regionali; i) Avanza proposte sul piano faunistico-venatorio regionale, e relative agli altri strumenti di pianificazione provinciali previsti dal comma 7 dell art. 10 della legge 157/92; l) Predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari e/o ai conduttori di fondi rustici per i seguenti obiettivi, previsti al comma 11 dell art. 14 della Legge 157/92: - la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; - le coltivazioni per l alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del reg. CEE n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 e successive modificazioni; - Il ripristino di zone umide e di fossati; Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 6
7 - la differenziazione delle colture; - la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica; - la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori; - la collaborazione operativa, ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; m) Provvede, ai sensi dell art. 14 comma 14 della legge 157/92, all erogazione di eventuali contributi integrativi a quelli primari erogati dall Ente delegato di cui all art. 26 della legge 157/92, per i risarcimenti dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica cacciabile e dall esercizio dell attività venatoria, in base alle disponibilità del proprio bilancio con stanziamenti definiti anno per anno in sede di bilancio preventivo ed alle eventuali risorse finanziarie trasferite dalla Regione, nonché all erogazione di contributi per interventi volti alla prevenzione dei danni medesimi e previamente concordati in sede di bilancio; n) Può proporre alla Giunta regionale la sospensione della caccia anche solo temporanea e per aree e/o per specie determinate in deroga al calendario venatorio; o) Può stabilire una ripartizione interna del territorio del C.A. CN 4 individuando, ai fini di una migliore gestione del patrimonio faunistico, aree di caccia specifica. La individuazione di tali aree e gli eventuali regolamenti gestionali devono essere proposti alla Giunta regionale per l approvazione; p) Può gestire zone di ripopolamento e cattura, oasi, zone di addestramento e allenamento cani, aziende per la produzione della fauna selvatica e centri pubblici riproduzione della stessa che si trovino ricompresi nel territorio del C.A. CN4, nei limiti e nelle forme stabilite dalle norme regionali, provinciali e della Città Metropolitana; q) Può assumere iniziative, anche di gestione, in aziende per la produzione della fauna selvatica; Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 7
8 r) Assume e licenzia personale da inquadrare con riferimento al C.C.N.L. vigente in materia di agricoltura; s) Avanza ai competenti organi regionali, provinciali e della Città Metropolitana proposte e richieste in materia faunistica, venatoria ed ambientale che riguardino il territorio del C.A. CN 4; t) Promuove ed organizza iniziative culturali, di studio e ricerca, anche collaborando con enti pubblici e privati; u) Predispone ed approva con la maggioranza di cui all art. 7 comma 8 il regolamento per il prelievo venatorio del C.A. CN 4; v) Può introdurre una graduazione sulla quota di sottoscrizione conferita dai cacciatori sulla base di abbattimenti selezionati ed individuati nel regolamento di cui al precedente punto u). 3. Il Comitato di gestione è tenuto a predisporre opportuni centri per il controllo degli ungulati e della tipica fauna alpina, anche sotto l aspetto quali- quantitativo affidato a tecnici faunistici qualificati, in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 17, comma 5 della L.R. 70/96, nonché a tecnici laureati in scienze biologiche. I dati relativi devono essere elaborati annualmente e trasmessi alla Regione, alla Provincia o alla Città Metropolitana entro 30 giorni il termine della stagione venatoria, corredati da una relazione tecnica in ordine all attività svolta ed ai risultati dei prelievi. Le spese per i tecnici faunistici sono a carico del Comitato di gestione. 4. L ordine del giorno delle sedute del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo è trasmesso alla Direzione Compente ed alla Provincia o alla Città Metropolitana. 5. Gli atti di interesse pubblico del Comitato di gestione e del Consiglio esecutivo sono trasmessi alla Direzione Compente, alla Provincia o alla Città Metropolitana, ove richiesti. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 8
9 Articolo 9 Il Consiglio esecutivo 1. Il Comitato di gestione può nominare nel suo seno un Consiglio esecutivo composto da sei membri, due in rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole, due in rappresentanza delle associazioni venatorie, uno in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale ed uno in rappresentanza degli enti locali. Il Presidente ed il Vice Presidente fanno parte di diritto del Consiglio esecutivo e sono compresi tra i componenti come sopra indicati. 2. I componenti il Consiglio esecutivo vengono separatamente scelti e proposti dai rappresentanti di ciascuna categoria in seno al comitato di gestione. Durano in carica quanto il comitato di gestione ed esercitano i compiti dallo stesso delegati. 3. Il Comitato di gestione ratifica la nomina del Consiglio esecutivo prendendo atto delle indicazioni effettuate dalle singole categorie. Per il caso in cui taluna indicazione manchi o non avvenga nei tempi richiesti dal Comitato di gestione, con la maggioranza di cui all art. 7, comma 8, il Comitato di gestione potrà ratificare la nomina di un Consiglio esecutivo composto dai soli membri delle categorie che avranno fornito l indicazione dovuta. 4. Il Consiglio esecutivo può essere delegato con la maggioranza di cui all art. 7 comma 8 all ordinaria amministrazione del C.A. CN 4 Valle Stura, fermo il rispetto dei parametri di bilancio ed il controllo del comitato di gestione. 5. Il consiglio esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, del Vice Presidente in sua assenza o impedimento o su richiesta di un terzo dei suoi membri con le modalità ed i termini di cui all art. 7, comma 3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e delle stesse verrà steso verbale sottoscritto dagli intervenuti. Alle riunioni del Consiglio esecutivo possono partecipare gli osservatori incaricati dalla Giunta Regionale di cui all art. 7, comma 9, i quali devono essere convocati con le modalità di cui al presente comma. 6. Il Consiglio esecutivo delibera validamente con l intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti degli intervenuti. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 9
10 Articolo 10 Gestione finanziaria 1. Le entrate del C.A. CN 4 Valle Stura sono costituite dalle seguenti sottoscrizioni: a) Quote di sottoscrizione conferite annualmente dai singoli cacciatori ammessi all esercizio dell attività venatoria nel territorio del C.A. CN 4, previste dall art. 19 comma 3 della Legge regionale 4 settembre 1996, n 70; b) Quote di sottoscrizione applicate dal C.A. CN 4 ed approvate dalla Giunta regionale, finalizzate ai piani di abbattimento selettivo degli ungulati; c) Quote di sottoscrizione demandate alla determinazione statutaria del C.A. CN 4 ed approvate dalla Giunta regionale in relazione alla valutazione qualitativa del soggetto abbattuto; d) Contributi della Regione, della Provincia o della Città Metropolitana, anche su progetti finalizzati al raggiungimento di obiettivi della pianificazione faunistica territoriale presentati dal Comitato di gestione; e) Contributi della Regione destinati al risarcimento e alla prevenzione dei danni arrecati alle produzioni agricole della fauna selvatica e dall esercizio venatorio; f) Eventuali contributi di altri soggetti pubblici o privati. 2. Il Presidente o il Consiglio esecutivo se nominato predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio di previsione relativo all esercizio successivo. Il Comitato di gestione provvede alla sua approvazione entro il successivo 30 dicembre nei modi di cui all art. 7, comma. Tale bilancio deve essere trasmesso in copia alla Regione entro 20 giorni dalla sua approvazione. 3. L esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l anno solare. 4. Nel bilancio del CA debbono essere iscritte tutte le entrate e tutte le spese; è vietata la gestione di fondi fuori bilancio. 5. Le entrate sono iscritte e bilancio separatamente, secondo la loro natura e provenienza. Le entrate corrispondenti a contributi per progetti finalizzati sono evidenziate distintamente per ciascun progetto. 6. Le spese sono classificate per categorie, evidenziando la loro destinazione. In particolare, debbono comunque essere indicate: Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 10
11 a) Le spese per l acquisto di beni durevoli; b) Le spese per il personale; c) Le spese di gestione e di funzionamento (godimento e manutenzione dei locali, utenza di servizio, uso e manutenzione di automezzi e altri strumenti tecnici, etc.); d) Le spese per l allevamento e l immissione di fauna selvatica e quelle per il controllo ed il prelievo della stessa; e) Le spese per il miglioramento ambientale; f) Le spese per la vigilanza; g) Le spese per la prevenzione dei danni cagionati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria; h) Le spese per l erogazione di contributi per il risarcimento dei danni; i) Le spese per la predisposizione e l attuazione di progetti finalizzati; j) Altre spese. 7. I progetti finalizzati predisposti dal CA debbono essere coerenti con il piano faunistico regionale, provinciale e della Città Metropolitana. 8. I progetti finalizzati per i quali venga richiesto un contributo alla Giunta regionale e/o alla Provincia o alla Città Metropolitana, debbono essere presentati all Ente interessato entro il 31 agosto dell anno precedente quello in cui è prevista l attuazione. 9. L approvazione da parte dell ente, è condizione per l iscrizione al bilancio del contributo e della spesa corrispondente. 10. Il Comitato di Gestione ha facoltà di spesa nei limiti della disponibilità di bilancio. 11. Il bilancio deve essere previsto a pareggio. 12. I componenti del Comitato di gestione rispondono personalmente per le spese non previste a bilancio e per importi eccedenti quelli autorizzati. 13. Non rientrano tra i fini istituzionali le spese per il contenzioso con la Regione. Articolo 11 Rendiconto tecnico finanziario 1. Il Comitato di gestione predispone ed approva entro il 30 aprile di ogni anno il rendiconto tecnico finanziario relativo all esercizio precedente. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 11
12 2. Il rendiconto deve comprendere lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa. Lo stato patrimoniale ed il conto economico devono essere certificati. 3. Allo stesso devono essere allegati una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e progetti del C.A. CN 4 Valle Stura. 4. Per i progetti finalizzati per i quali siano stato erogati contributi da parte della Regione, della Provincia o della Città Metropolitana, i predetti documenti debbono fornire specifica indicazione circa l utilizzo dei contributi stessi ed i risultati conseguiti. 5. Il rendiconto approvato, certificato e corredati dai relativi allegati, è trasmesso in copia alla Direzione competente entro il 30 aprile di ogni anno. * Articolo 12 Estinzione Scioglimento 1. Per il caso in cui i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile o, raggiunto lo scopo, si abbia un residuo di fondi il Presidente del comitato di Gestione deve comunicare l intervenuta situazione alla Giunta Regionale cui sono demandati il provvedimento di estinzione e l eventuale devoluzione dei fondi residui, entro giorni 30 dall accertamento della situazione stessa. 2. Non è ammesso lo scioglimento volontario del comitato. 3. Non è ammessa la trasformazione del comitato né la trasformazione delle finalità dello stesso. Articolo 13 Norme di rinvio Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi vigenti dell ordinamento giuridico italiano. Statuto CA CN4 Valle Stura aggiornamento 2017 Pagina 12
STATUTO. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCTO5 Collina Torinese
STATUTO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCTO5 Collina Torinese Ultimo aggiornamento gennaio 2015 1 ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della
Art. 1 - Denominazione, durata e sede. 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della L.11 febbraio 1992 n.
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA di BIELLA STATUTO del COMITATO AMBITO TERRITORIALE PER LA CACCIA BIELLA 1 STRUTTURA di DIRITTO PRIVATO di INTERESSE PUBBLICO Art. 1 - Denominazione, durata e sede 1. L Ambito
STATUTO DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. AT 1 Nord Tanaro.
STATUTO DELL AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. AT 1 Nord Tanaro. Art. 1 - Denominazione, durata e sede 1. L ambito Territoriale di Caccia, promosso e costituito ai sensi della l.11 febbraio 1992 n.
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 ZONA PINEROLESE STATUTO
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA TORINO 3 ZONA PINEROLESE STATUTO ART.1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della legge n.157 dell 11 Febbraio 1992
STATUTO TIPO DEL COMITATO AMBITO TERRITORIALE PER LA CACCIA (O COMPRENSORIO ALPINO) Art. 1 Denominazione, durata e sede
Statuto tipo degli Ambiti Territoriali di caccia e dei Comprensori Alpini approvato con DGR n. 5-24032 del 2 marzo 1998 e modificato con DDGR n. 95-7849 del 17 dicembre 2007, n. 33-2150 del 6 giugno 2011.
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VCO 2 OSSOLA NORD STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO2
COMPRENSORIO ALPINO DI CACCIA VCO 2 OSSOLA NORD STATUTO DEL COMPRENSORIO ALPINO VCO2 Trontano (Vb) 18 dicembre 2014 Art. 1 Denominazione, durata e sede 1. Il Comprensorio Alpino è promosso e costituito
STATUTO. AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCTO5 Collina Torinese
STATUTO AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA ATCTO5 Collina Torinese Ultimo aggiornamento gennaio 2019 1 ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. L Ambito Territoriale di Caccia promosso e costituito ai sensi della
Via Valle San Giovanni n. 8 int Nizza Monferrato (AT) Telefono e fax 0141/
AMBITO TERRITORIALE CACCIA ATC - AT2 SUD TANARO Via Valle San Giovanni n. 8 int. 6 14049 Nizza Monferrato (AT) Telefono e fax 0141/793679 E-mail: atcat2@alice.it 1 STATUTO AMBITO TERRITORIALE CACCIA ATC
STATUTO DEL C.A. TO2 ALTA VALLE SUSA Modificato ai sensi della D.G.R. n del
STATUTO DEL C.A. TO2 ALTA VALLE SUSA Modificato ai sensi della D.G.R. n.39-7612 del 28.09.2018 ART. 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE 1. Il Comprensorio Alpino promosso e costituito ai sensi della L. 11 febbraio
Art. 1 Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificati con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38 8084 del 23.12.2002 e n. 56 9630 del
CACCIA. Art. 1. Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38
Art. 1 Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38 8084
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA
CACCIA ATTI PROGRAMMATICI ATC E CA Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.4.199, n. 38
Art. 1. Natura degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini
Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia programmata approvati con DGR n. 10 26362 del 28.12.1998 modificata con DDGR n. 37 26995 dell 1.04.199, n. 38 8084 del 23.12.2002, n. 56 9630 del
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O
UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O VENEZIA 15/06/2010 Art. 1 Denominazione Sede L Unione Regionale Veneta delle Bonifiche, delle Irrigazioni
Associazione Italiana di Acustica
Associazione Italiana di Acustica A.I.A. 1 Statuto della Associazione Italiana di Acustica Cap. I Denominazione e finalità 1.1 E costituita una associazione denominata Associazione Italiana di Acustica
STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)
STATUTO Articolo 1 (Denominazione e finalità) L Associazione Professionale Insegnanti di Discipline Giuridiche e Economiche (APIDGE) non ha fini di lucro, adotta per tutte le sue attività i principi generali
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE
STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE DELL ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ACCADEMIA DEL GUSTO DEL MEDITERRANEO Art. 1 Costituzione È costituita un Associazione non riconosciuta denominata: Accademia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia
Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la
BOZZA DI NUOVO STATUTO in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale (in riferimento alla L.R. n. 7 del 29 aprile 2013)
BOZZA DI NUOVO STATUTO in corso di approvazione da parte del Consiglio Regionale (in riferimento alla L.R. n. 7 del 29 aprile 2013) STATUTO DEL CENTRO STUDI E RICERCHE STORICHE SULL ARCHITETTURA MILITARE
Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.
STATUTO Atto costitutivo 12/3/1965 n. 196454/2731 rep. Dr. Giudice. Modificato in sede d Assemblee Straordinarie dei Soci Del 19/11/1980, del 9/4/1981, del 26/6/1991, del 24/6/1992 E del 28/6/1994. Art.
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO
A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO associazione di volontariato nell ambito del disagio psichiatrico PER LA PROVINCIA DI RAVENNA STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE ART.1 Nello spirito della Costituzione
Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno
Regolamento Gruppo Prime Lavorazioni Legno Articolo 1 - Costituzione E costituito, nell ambito di Assolegno - Associazione di settore di Federlegno-Arredo - con sede presso la stessa, il Gruppo Prime Lavorazioni
Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri
Organi sociali Quali sono gli organi obbligatori in una struttura organizzativa di una associazione? - Il consiglio direttivo - L assemblea dei soci, che è l organo sovrano e deliberativo Quale è la funzione
art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELL AFRICA ONLUS art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus. 2. L Associazione ha sede in provincia di
AMBITO TERRITORIALE di CACCIA LUCCA 12 STATUTO
AMBITO TERRITORIALE di CACCIA LUCCA 12 STATUTO Art. 1. Costituzione - Denominazione - Dimensione Sede L AMBITO TERRITORIALE di CACCIA LUCCA 12, è costituito dal territorio dei Comuni di seguito elencati:
Relazione della I Commissione permanente
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA Relazione della I Commissione permanente AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO (Seduta del 22 dicembre 2016) Relatore di maggioranza:
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri REGOLAMENTO COMMISSIONE RAGGRUPPAMENTO DONNE INGEGNERI TITOLO PRIMO COSTITUZIONE E SCOPI Art. 1 Costituzione
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI
COMUNE DI NERVIANO (Città Metropolitana di Milano) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONSULTA GIOVANI Approvato con deliberazione n. 85/C.C. del 30.11.2016 e modificato con deliberazione n. 73/C.C. del 25.7.2017
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2
CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Articolo 1 Costituzione, denominazione e sede. E costituita in Schio con sede in Via Cavour n. 3 l Associazione denominata CENTRO DI CULTURA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA
LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 3-01-1985 REGIONE CAMPANIA Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 39 del 9 agosto 1974 - Istituzione dell' Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' artigianato
ART. 11 NORMA FINALE
REGOLAMENTO DELEGAZIONE TERRITORIALE ART. 1 COSTITUZIONE 1. La Delegazione territoriale è la struttura istituzionale di partecipazione attraverso la quale il Cesvot articola la propria presenza sul territorio
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO
ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO Articolo 1 (Nome e sede) 1. È costituita l Associazione: Dirigenti per l innovazione - Associazione Allievi
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa
Statuto dell Associazione denominata L Abruzzo in Europa Art.1 Costituzione 1. E' costituita, ai sensi della legge regionale dell Abruzzo 24 agosto 2018, n. 27 l Associazione denominata L Abruzzo in Europa,
REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO
Allegato alla deliberazione C.C. n. 24 del 2/4/2012 Il Presidente Il Segretario F.to Frigerio Ft.to Urbano Unità Organizzativa Servizi Sociali REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO 1 INDICE Articolo
Associazione Direttori Casse Rurali Trentine
STATUTO 2010 TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE SCOPO DURATA Articolo 1. E costituita la ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI DELLE CASSE RURALI TRENTINE E DEGLI ORGANISMI DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
Città di Seregno. Regolamento delle Consulte
Città di Seregno Regolamento delle Consulte Art. 1 - Istituzione delle Consulte Comunali 1. Il Comune di Seregno valorizza le libere forme associative per la partecipazione dei cittadini all attività amministrativa,
STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.
STATUTO STATUTO dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti. 1) DENOMINAZIONE E SEDE E costituita l Associazione di Promozione Turistica Pro Loco denominata
REGOLAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO. Art.1 (RIUNIONE-CONVOCAZIONE)
REGOLAMENTO CONSIGLIO DIRETTIVO Art.1 (RIUNIONE-CONVOCAZIONE) Le riunioni del Consiglio Direttivo ai sensi dell art. 14 comma 3 dello statuto sono convocate dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente
Art. 1 (Costituzione e carattere dell Associazione)
STATUTO UNIONCAMERE LOMBARDIA (Approvato in Consiglio il 29 novembre 2011) -------------------------------------------------- Art. 1 (Costituzione e carattere dell Associazione) Le Camere di Commercio,
FEDERFARMA LAZIO - STATUTO
ARTICOLO 1 E costituita, con sede in Roma, Via dei Tizii n. 10, l Associazione denominata: FEDERFARMA LAZIO ARTICOLO 2 1. La FEDERFARMA LAZIO riunisce e rappresenta le Associazioni Sindacali Provinciali
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA. Articolo 1. Denominazione, natura e scopi e durata
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi e durata 1. L associazione è denominata Ambito Territoriale di Caccia n 8 Siena Sud in abbreviazione
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA DEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI COMO Art. 1 Enti locali partecipanti e funzioni 1. Fanno parte della Conferenza dei Comuni
Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili
Regolamento Gruppo Giovani Imprenditori Edili Testo approvato dal Consiglio Direttivo del Gruppo il 13 settembre 2001 e dall Assemblea del 7 febbraio 2002 Ratifica del Consiglio Direttivo dell ACEN il
proposta di legge n. 102
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 102 a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Biancani, Traversini presentata in data 22 dicembre 2016 MISURE URGENTI DI ADEGUAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
REGOLAMENTO (Nuovo Regolamento approvato dall Assemblea Straordinaria dei soci il 14/09/2006)
REGOLAMENTO (Nuovo Regolamento approvato dall Assemblea Straordinaria dei soci il 14/09/2006) REGOLAMENTO Articolo 1 Funzionamento del Fondo 1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento: degli
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE L associazione è denominata Associazione dei Dottori Commercialisti e degli
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA
DELIBERAZIONE DELCONSIGLIO DIRETTIVO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI - CESENA SEDUTA DEL 04/04/2002 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO del Consiglio
STATUTO. Associazione Sportiva Dilettantistica. Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
STATUTO Associazione Sportiva Dilettantistica Non Riconosciuta DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE Art.1 E costituita in Olbia via delle Felci, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del
A relazione dell'assessore Ferrero:
REGIONE PIEMONTE BU39S1 29/09/2016 Deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 33-3978 Art. 38 l.r. n. 26 del 22 dicembre 2015 "Razionalizzazione dei Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1
CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1 COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E costituita, con sede in Torino, Corso
Legge regionale 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Previsioni statutarie unioni di comuni.
Legge regionale 27/12/2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali). Previsioni statutarie unioni di comuni. Materia Norme generali 1. Lo statuto dell unione detta i principi e le norme generali
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA. Articolo 1. Denominazione, natura e scopi
STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE SCOPI DELL ASSOCIAZIONE - SEDE DURATA Articolo 1 Denominazione, natura e scopi 1. L associazione è denominata Ambito Territoriale di Caccia n 8 Siena Sud in abbreviazione
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA» Art. 1: Costituzione - E costituita l associazione di promozione sociale denominata «Accademia Musicæsena», con sede legale a Cesena in Via Ex
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL REGIONE PUGLIA. Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali
LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 26-10-2006 REGIONE PUGLIA Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA N. 139 del 27 ottobre 2006 ARTICOLO 1 (Finalità) 1.
COSTITUZIONE DI COMITATO
COSTITUZIONE DI COMITATO L'anno duemilasedici il giorno 09 del mese di giugno in Piazza del Popolo n.7 - Montecatini Terme, c/o Grand Hotel Plaza I Signori: - Pasquale Passaretti - Stefano Luigi Poggetti
Piazza Regina Margherita, Robilante (Cuneo)
Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Peveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante Piazza Regina Margherita, 27 12017 Robilante
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O
FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA S T A T U T O depositato in data 09.08.2004 presso il Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche ART. 1 E' costituita per iniziativa dell'istituto
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015
Club Milanese Automotoveicoli d Epoca Statuto approvato dall Assemblea in data 18 marzo 2015 Art. 1 - Costituzione Il Club Milanese Automotoveicoli d Epoca (C.M.A.E.) è un Associazione libera, senza fini
Indice. Art. 1 (Finalità) Art. 2 (Organi)
Regolamento interno per i lavori della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini Indice Art. 1 Finalità Art. 2 Organi Art.
S T A T U T O APPROVATO il
ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE LINEA GOTICA DELLA LUCCHESIA S T A T U T O APPROVATO il 30.11.2008 Art.1 COSTITUZIONE L Associazione, che non ha fini di lucro, è costituita da appassionati di storia, proprietari
L.R. 5/2012, art. 8, c. 3 B.U.R. 28/10/2015, n. 43. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2015, n. 0214/Pres.
L.R. 5/2012, art. 8, c. 3 B.U.R. 28/10/2015, n. 43 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 ottobre 2015, n. 0214/Pres. Regolamento disciplinante il funzionamento della Consulta regionale dei giovani ai
COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma
COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma CONSULTA PER LA TUTELA AMBIENTALE LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI Approvato con deliberazione di C.C n. 40 del 28/11/2012. Art 1 COSTITUZIONE
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011
STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011 Art. 1 Costituzione, sede, durata Il giorno 7 (sette) dicembre
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.)
ASSOCIAZIONE DIPENDENTI ENTI LOCALI (A.D.E.L.E.) ART. I DENOMINAZIONE STATUTO E costituita l Associazione Dipendenti Enti Locali Eventi (A.D.E.L.E.) con sede legale in Varese, via Como 40, salvo diversa
SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede)
\ SVILUPPO ECONOMICO ISERNIA (Azienda Speciale C.C.I.A.A. Isernia) STATUTO Articolo 1 (Denominazione e sede) E costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Isernia (in
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia. STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO. Art.
GRUPPI DI VOLONTARIATO VINCENZIANO A.I.C. Italia STATUTO Approvato dal Consiglio Nazionale Il 25 Maggio 1995 STATUTO Art. 1 Costituzione I Gruppi di Volontariato Vincenziano, A.I.C. Italia (1), sono un
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)
CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE) 1. È costituita fra gli Enti pubblici di ricerca l Associazione denominata
STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO
STATUTO ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL LODIGIANO Articolo 1: Costituzione, Denominazione, Sede. 1. E costituita l Associazione dei Comuni del Lodigiano (A.C.L.) per assistere e rappresentare gli Enti Locali,
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA Art. 1 E costituita in Verona l Associazione Montessori Verona. L Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Scopo
STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI
STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI (Testo aggiornato alla approvazione del Consiglio UNIREC del 20 novembre 2018.) Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede La Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI - in
COMUNE DI ACI CASTELLO REGOLAMENTO
COMUNE DI ACI CASTELLO ( CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA) REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI APPROVATO CON DELIBERA CONSIALRE N. 22 DEL 01.04.2011 (Integrato con la delibera
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari
ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII Indice Degli Articoli Statutari Art.1 - Denominazione Art.2 - Fini dell Associazione Art.3 - Soci effettivi ed Aggregati Art.4 - Ammissione dei
BASSA PIANURA AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA STATUTO A.T.C. MO1 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
STATUTO A.T.C. MO1 TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 1 Denominazione e durata 1. L associazione denominata A.T.C. MO1 Bassa Pianura è costituita quale associazione
LA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994 n. 8
LA LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994 n. 8 DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀVENATORIA a cura di: Mauro Ferri m.ferri@ausl.mo.it con le modifiche apportate
TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.
STATUTO della Associazione PROmozione RAdiotelevisiva - Associazione Diocesana Milanese (in forma abbreviata PRO.RA.) SEDE: Via Guglielmo Silva, 36 20145 MILANO TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo Art.
REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI. Capo I NORME GENERALI
SItI Sez Reg ER Regolamento 2012 REGOLAMENTO SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA SItI Capo I NORME GENERALI Art. 1 La Sezione Regionale Emilia Romagna SItI è un organo periferico della Società Italiana di
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea
Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea Approvato con deliberazione del Consiglio regionale n 290 del 17 marzo 2003. Pubblicato nel BUR del 16 aprile 2003 Art 1 (Natura e sede) 1.
DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI. Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.
REGIONE LIGURIA LEGGE REGIONALE 1 FEBBRAIO 2011 N. 1 DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI Il Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO DELLE STRADE VICINALI DI CASTAGNETO CARDUCCI".
STATUTO PER IL CONSORZIO RIUNITO DELLE STRADE VICINALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. del ART. 1: COSTITUZIONE DEL CONSORZIO Per iniziativa del Comune di Castagneto Carducci è costituito,
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE
ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE Art.1 Denominazione E costituita a Roma, con sede legale
STATUTO Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4
Articolo 1 E' costituita una Associazione sotto la denominazione di "ICEPS - Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale e i Problemi dello Sviluppo" con sede in Roma. Articolo 2 L'Associazione
Regolamento. Gruppo Giovani Ance Como
REGOLAMENTO Regolamento Gruppo Giovani Ance Como Sommario Art. 1 - Costituzione Art. 2 - Scopi Art. 3 - Membri ordinari Art. 4 - Membri aggregati Art. 5 - Organi del Gruppo Art. 6 - Assemblea Art. 7 -
COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI
COMUNE DI SONNINO REGOLAMENTO COMMISSIONI CONSILIARI Approvato con deliberazione n 3 del 25/01/2000 Modificato con deliberazione n 32 del 24/7/2007. Modificato con Deliberazione n 25 del 07/11/2013 1 INDICE
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori
Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori Art. 1 Costituzione La Fondazione Forum Permanente ANIA - Consumatori, di seguito Forum, è costituita su iniziativa dell ANIA Associazione Nazionale
La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.
STATUTO della ZEITBANK BRIXEN BANCA DEL TEMPO BRESSANONE Art. 1: Costituzione e sede Si è costituita, ai sensi dell art. 36 del Codice Civile, l associazione senza fini di lucro, denominata ZEITBANK BRIXEN
A.T.C. VR 2 DEI COLLI
A.T.C. VR 2 DEI COLLI Via Dante Alighieri - 37031 Illasi (VR) Tel.: 045.6520489 fax: 045.6528035 e-mail: atc.vrdue@gmail.com codice fiscale : 93096680231 Art. 1 - Natura giuridica e sede. 1. L ambito territoriale
LO STATUTO TITOLO UNO. Denominazione Sede Scopi - Durata. Articolo 1
LO STATUTO TITOLO UNO Denominazione Sede Scopi - Durata Articolo 1 1. E costituita ai sensi del titolo 4 dello statuto nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), approvato con DM
REGIONE LIGURIA. Consulta statutaria
REGIONE LIGURIA Consulta statutaria Regolamento interno Allegato alla deliberazione n. 1 del 20/09/2007 Capo I Oggetto Articolo 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento interno, in attuazione degli articoli
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo
DR/2019/2648 del 01/07/2019 Firmatari: De Vivo Arturo U.S.R. IL RETTORE VISTO il vigente Statuto dell Ateneo e, in particolare, l art 35; VISTO il D.R. n. 2480 del 20.06.2003 con il quale è stato istituito
STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità
STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede È costituita in Reggio Emilia lʹassociazione culturale senza fini di lucro denominata Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani (di seguito, denominata l
REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO
CONSIGLIO METROPOLITANO della CITTA METROPOLITANA di ROMA CAPITALE REGOLAMENTO PROVVISORIO DI FUNZIONAMENTO Gli articoli da 1 a 9 della proposta di Regolamento provvisorio di funzionamento del Consiglio