TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
|
|
- Jacopo Beretta
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 R.G /2017 E.I. TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO Esecuzioni immobiliari Il Giudice dell'esecuzione a scioglimento della riserva precedentemente assunta; ribadito che, nel caso in cui venga proposta opposizione, il giudice dell'esecuzione può sospendere la procedura quando ravvisi gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c., i quali ricorrono quando appare fondata la questione di puro diritto prospettata dall'opponente, ovvero sono ravvisabili fatti impeditivi, modificativi, estintivi della pretesa creditoria verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (cfr. Cass., III, 16 gennaio 2006, n. 707; Cass., III, 3 agosto 1997, n. 7413); rilevato - che con il ricorso depositato in data , FICCADENTI IRMA proponeva opposizione all esecuzione eccependo la nullità del titolo per cui vi è esecuzione in ragione: A) della ritenuta usurarietà del contratto di mutuo del 2003 in relazione alla pattuizione relativa alla commissione di estinzione anticipata, B) della violazione dell art. 1346, art 117 TUB e art 6 Delib. CICR per omessa indicazione del TAE e violazione dell art in ragione del regime finanziario in capitalizzazione composta; C) dell omessa indicazione, in termini univoci, del parametro di indicizzazione; D) della violazione della legge n. 287 del 10/10/1990, dell art c.c., art. 117 TUB e artt. 85 e 86 del Trattato UE, per manipolazione tasso Euribor; E) degli oneri addossati come costo sul mutuatario; F) dell inidoneità del mutuo del 2010 (oggetto di separato intervento dello stesso creditore procedente) a costituire valido titolo ex art 474 c.p.c in quanto contenente pattuizioni che escludono l immediato trasferimento della somma in favore della società mutuataria; G) della ritenuta usurarietà del contratto di mutuo del 2010 riguardo alle pattuizioni relative alla mora commissione di estinzione anticipata e della ritenuta nullità della clausola floor. Al ricorso venivano allegate, tra gli altri documenti, perizia tecnica a firma dell ING. Porzani (relativa al contratto rep dell 11 marzo 2010) ed una perizia contratto mutuo a firma del Dott. Alessandro Giacomelli; - che il creditore opposto depositava memoria con la quale contestava l infondatezza dell opposizione argomentando, in sintesi, l erroneità dei conteggio effettuato dall opponente laddove questi procede a sommare gli interessi di ammortamento con la penale di anticipata estinzione e l infondatezza e genericità delle ulteriori censure avanzate di cui al ricorso in opposizione; osserva
2 1) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub A): - Pare apprezzarsi, al sommario esame proprio della presente fase, la probabile fondatezza di tale motivo. - Va doverosamente premesso che il titolo esecutivo azionato dal procedente è il mutuo del , rep ed è relativamente a tale mutuo che la parte opponente contesta l usurarietà della clausola di estinzione anticipata. - Relativamente al contratto del 2003 l opponente suffraga le proprie posizioni mediante rinvio all elaborato tecnico di parte a firma del Dott. Giacomelli e, per il contratto del Appare opportuno premettere che, giusto insegnamento di cui alla sentenza Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., , n (invocata da entrambe le parti a sostegno delle rispettive posizioni) allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto. - La perizia di parte opponente a firma del Dott. Giacomelli procede quindi a quantificare il TAEG (comprensivo del costo relativo all estinzione anticipata) in 8,46% (maggiore del TSU del 6,225%); - Tale conclusione è contestata dalla parte opposta mediante perizia affidata al dott. Giacobetti il quale evidenzia l erroneità dei calcoli della parte opponente, posto che gli stessi sarebbero stati effettuati non già simulando l estinzione alla data del (data pure espressamente indicata nel ricorso in opposizione), ma arbitrariamente ed ingiustificatamente alla data del : il tecnico della parte opposta riporta gli schemi di calcolo in base ai quali in caso di estinzione anticipata intervenuta al il tasso effettivo andrebbe fissato in 4,518%, e cioè ben al di sotto del tasso soglia; il tecnico di parte opposta riporta, inoltre, l estratto del piano di ammortamento dal quale desumere che in realtà alla data del la rata era stata dalla debitrice regolarmente pagata, per cui l ipotesi formulata dall opponente deve ritenersi meramente fantasiosa e comunque mai verificata nella realtà. - In sintesi, la parte opposta, argomentando sul carattere meramente eventuale dei costi connessi all estinzione anticipata, ne predica la non rilevanza al fine del calcolo del TAEG (in ciò invocando a sostegno anche le note istruzioni della Banca d Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi). - La questione di diritto sottesa alla decisione dell opposizione proposta è dunque data dall incidenza o meno della pattuizione relativa all estinzione anticipata nel calcolo relativo al TSU. Trattasi di questione ampiamente dibattuta e sulla quale, allo stato, si registrano ancora -sia in dottrina che in
3 giurisprudenza- posizioni non univoche. - Giova tuttavia segnalare che, con recente pronuncia, i giudici di legittimità (cfr. Cass. civ. Sez. III, Ord., , n ) hanno avuto modo di ribadire che Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 Marzo 1996, n. 108 art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari. Nella motivazione di tale sentenza la Corte ha avuto modo di precisare, nella piena consapevolezza dell esistenza di contrasti e orientamenti difformi, soprattutto nella giurisdizione di merito, come tale conclusione è l'unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione finalistica e quella storica. - A tale indirizzo ha inteso da ultimo uniformarsi anche l intestato Tribunale, laddove ha di recente concluso nel senso per cui pur non disconoscendo le differenti caratteristiche giuridiche ed ontologiche ravvisabili tra interessi corrispettivi, interessi moratori, commissione per anticipata estinzione, costi fissi legati all erogazione del credito, penali, ecc., non può che giungere alla conclusione che, in ogni caso, si rientra sempre nell alveo degli oneri connessi alla erogazione del credito ovvero nell alveo di somme pattuite a titolo di interessi o altri vantaggi ex art. 644 c.p. (così Trib. Ascoli Piceno in composizione Collegiale il ) - Ciò posto, (e salvo ogni accertamento che, relativamente al caso di specie, dovrà essere debitamente ed approfonditamente svolto nella opportuna sede di merito mediante debita istruttoria tecnica), giova nel caso di specie evidenziare come, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte opposta, la parte opponente ha pure allegato di avere, alla data di comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, già versato la somma di ,36, somma superiore al capitale mutuato (pari ad ,00). - La stessa parte opposta, peraltro, già nell atto di pignoramento attesta l avvenuto versamento da parte dell opposta della somma di ,73 nonché la predisposizione di un piano di rientro in parziale (e poi interrotta) esecuzione del quale sarebbero state pagate ulteriori somme da parte dell odierna opponente. 2) Quanto al motivo di opposizione di cui ai precedenti punti sub B) e sub C: Non appaiono invece, allo stato, ravvisabili, elementi atti a far ritenere sussistenti le invocate violazioni degli articoli art e 1283 c.c., art. 117 TUB e art. 6 Delibera CICR , così come insussistenti le lamentate cesure in ordine all omessa chiara indicazione del parametro di indicizzazione. Nel contratto azionato risultano infatti ben indicate e determinate le voci contestate, così come condivisibilmente riportato dal tecnico di parte opposta, giusto contenuto dell art. 4 del contratto di mutuo e del documento di sintesi allegato sub A nonché il piano di ammortamento allo stesso allegato. 3) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub D):
4 Neppure le cesure in ordine all asserita violazione di legge per manipolazione tasso Euribor appaiono idonee a fondare la richiesta sospensione. Trattasi di doglianza che, per come formulata, appare eccessivamente generica in relazione sia agli interessi corrispettivi eventualmente versati in eccedenza da parte dell opponente, sia agli effetti della asserita manipolazione sul mancato pagamento delle rate del mutuo. 4) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub E): Anche tale motivo appare, per come formulato, inidoneo -da solo- a motivare il richiesto provvedimento di sospensione posto che i riferiti costi, quand anche risultassero illegittimamente addossati (del che l opponente si limita a richiedere verifica), potrebbero, a tutto voler concedere, incidere unicamente sul quantum e non sull an dell esecuzione. 5) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub F): Non appaiono, allo stato, ravvisabili, elementi atti a far ritenere la fondatezza di tale motivo. - Nel contratto in questione è data apprezzare nello stesso atto pubblico il rilascio della quietanza della somma concessa dall istituto di credito. - È dato infatti chiaramente leggere nell art. 1 del contratto qui in discorso che la parte mutuante concede la somma alla mutuataria la quale ne rilascia ampia quietanza: la parte mutuataria dichiara di aver ricevuto dalla Banca la predetta somma mediante erogazione sul conto corrente n. 08/01/16811, rilasciandone ampia quietanza con la sottoscrizione del presente atto. La prova della traditio, pertanto, nel caso di specie è ravvisabile nell espressa ed inequivoca dichiarazione di parte mutuataria circa l avvenuta consegna della somma e conseguente e quietanza. - La circostanza per cui, in via contestuale alla stipulazione del mutuo, la somma erogata e quietanzata sia stata riconsegnata alla banca non è idonea a porre nel nulla la dichiarazione di quietanza, atteso che tale riconsegna in deposito costituisce un passaggio giuridicamente distinto ed ulteriore, il quale postula sul piano logico e cronologico l avvenuta traditio (potendosi infatti riconsegnare e costituire in deposito solo ciò che si sia preventivamente conseguito). - Va peraltro evidenziato che la parte mutuante ha pure documentato l avvenuto accredito della somma su conto corrente intestato all odierna opponente. 6) Quanto al motivo di opposizione di cui al precedente punto sub G (usurarietà del mutuo del 2010): Valgano qui, per ragioni di sintesi del provvedimento, le considerazioni svolte al precedente punto 1. Richiamate le considerazioni svolte nella premessa iniziale del presente provvedimento, i rilievi sopra svolti in punto di apparente fondatezza del motivo principale di opposizione ex art. 615 c.p.c relativo (con carattere assorbente sugli altri motivi) importano l accoglimento dell istanza di sospensione; Ritenuto, conseguentemente, che l'istanza di sospensione debba essere accolta; Ritenuto, quanto alla statuizione sulle spese relative alla presente fase, di dover disporre l integrale compensazione delle stesse in considerazione dei contrasti giurisprudenziali tuttora esistenti in relazione alla
5 principale delle questioni trattate e nella consapevolezza della non univocità degli orientamenti esistenti in relazione a tale questione; ritenuta la propria competenza; P.Q.M. sospende la procedura esecutiva n. 54/2017; fissa il termine del novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per l'introduzione del giudizio di merito; compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase. Si comunichi. Ascoli Piceno, 11 giugno 2019 Il Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Simona D Ottavi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2311 Anno 2018 Presidente: AMENDOLA ADELAIDE Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 30/01/2018 ORDINANZA sul ricorso 25131-2016 proposto da: BOSCHI FEDERICA, elettivamente
DettagliCorte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n Pres. Rordof est. De Chiara
! Corte di Cassazione Sez. Un. sent. 18 luglio 2017, dep. 19 ottobre 2017 n. 24675 Pres. Rordof est. De Chiara USURA SOPRAVVENUTA LEGGE 108/1996 NULLITÁ CLAUSOLA DETERMINAZIONE TASSO INTERESSI Allorché
DettagliTribunale Ordinario di Benevento Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento
r.g.114-1/2016 r.g.114/2016 Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Esecuzioni Immobiliari di Benevento Il Giudice dell esecuzione, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e sentite le
DettagliOGGETTO: ANALISI PRELIMINARE SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO. I finanziamenti vengono analizzati allo scopo di evidenziare:
Lanciano, 27-02-2017 Spett. xxxxxxxx OGGETTO: ANALI PRELIMINARE SU CONTRATTO DI MUTUO IPOTECARIO I finanziamenti vengono analizzati allo scopo di evidenziare: eventuali pattuizioni di interessi usurari
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE Giudice dr.ssa Margherita Libri Il Giudice, sciogliendo la riserva in atti; letti gli atti, esaminati i documenti di causa; viste le richieste istruttorie
DettagliIL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI
Convegno telematico Nuova Direttiva UE sui mutui ipotecari Roma, 10 dicembre 2014 IL TASSO CONVENZIONALE DEGLI INTERESSI MORATORI Pietro Sirena Ordinario di Istituzioni di diritto privato Università degli
DettagliSentenza n. 685/2017 pubbl. il 17/07/2017 RG n. 75/2015
N. R.G. 75/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Tommaso Paone ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliDecisione N del 25 febbraio 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) SIRENA (RM) MELI (RM) SILVETTI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da Associazione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract: Si lamenta la violazione di norme di condotta attratte nella sfera dell esecuzione del contratto; viene tuttavia rigettata la domanda risarcitoria proposta, in quanto non supportata da precisa
DettagliUSURA SOPRAVVENUTA: LE SEZIONI UNITE CHIUDONO LA QUESTIONE
USURA SOPRAVVENUTA: LE SEZIONI UNITE CHIUDONO LA QUESTIONE Le Sezioni Unite risolvono in maniera definitiva il contrasto fra le tesi che riguardano l usura sopravvenuta e la sua configurabilità. (redattore
DettagliSentenza n. 1386/2018 pubbl. il 20/03/2018 RG n /2017
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 16900/2017 - Serena Pinto e Filomena Iannuzzi (difese dall avv. Elio Michele Gnocato) - Unicredit Spa (difesa dagli avv. Marco Pesenti ed Edoardo
Dettagliespropriazione - della pignorabilità dei beni, ovvero ancora dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere sop
_, *r ;. -.\,_ "'r-. - fl." "w'.' f\ - - '-'-fi.i_ z-' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO Sezione Prima Civile In persona del giudice dott. Alessandro Petronzi, in funzione
DettagliSENTENZA nella causa iscritta al n. 410 R.G. Cont. dell anno 2016 TRA atti C.F., rappresentata e difesa dall avv. ALESSANDRO AQUILI e domiciliata come
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA Verbale di udienza All udienza del 19/10/2016 innanzi al Giudice designato dott.ssa Paola Romana Lodolini è stato chiamato il giudizio recante RG n. 410 del 2016 Sono presenti:
DettagliTRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI. Il G.E. OSSERVA
TRIBUNALE DI BARI SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI n. 163 / 2017-1 R.G.E. Il G.E. letti gli atti del procedimento; OSSERVA L opposizione all esecuzione è stata proposta dai debitori
DettagliIllegittimità del credito azionato in via monitoria o esecutiva dalla banca
Illegittimità del credito azionato in via monitoria o esecutiva dalla banca Autore: Agnese Andrea In: Diritto civile e commerciale, Diritto tributario, Osservatorio diritto bancario È fattispecie assai
DettagliF O G L I O I N F O R M A T I V O I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE
I - INFORMAZIONI SULLA BANCA EMITTENTE - BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni - Sede legale e Direzione Generale: Via Vittorio Veneto 119 00187 Roma - Tel +390647021 http://www.bnl.it - Iscritta
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
N. R.G. 1142/2018 Avv. Dario Nardone Via Alento n. 127 65129 Pescara Avv. Emanuele Argento Via C. Battisti n. 31 65122 - Pescara TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Giudice a scioglimento della riserva che
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Rigon, ha pronunciato ex art. 281
DettagliVERIFICA SE IL TUO MUTUO E USURARIO
rexpira.it VERIFICA SE IL TUO MUTUO E USURARIO La rata del tuo mutuo ti sembra troppo alta? Oggi è possibile ottenere il rimborso degli interessi che hai pagato illegittimamente info@rexpira.it Numero
DettagliRiccardo Sarti Dottore Commercialista Revisore Contabile Ordine di Lucca. Anatocismo ed usura nei contratti bancari profili civilistici:
IL COMPUTO DELLA CMS AI FINI DEL CALCOLO DEL TEG E DELLA VERIFICA USURARIA NEI CONTI CORRENTI ANTE 2010: IL CD CRITERIO DEL MARGINE (Cass.SS.UU. N. 16303/2018) il ruolo del CTU Riccardo Sarti Dottore Commercialista
DettagliORDINANZA. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; contro
ORDINANZA sul ricorso 28067-2015 proposto da: - controricorrentec.u. +c 1. persona del Commissario Jjquidatore, elettivamente domiciliato 1n ROMA, VIA dell'avvocato ' procura in calce al ricorso; presso
DettagliLe fattispecie usurarie: usura contrattuale (originaria e sopravvenuta) e usura per dazione
TRIBUNALE DI TORINO Corso Vittorio Emanuele II, 130 Maxi Aula 2 L USURA DOPO LE SENTENZE DELLE SS.UU. Le fattispecie usurarie: usura contrattuale (originaria e sopravvenuta) e usura per dazione Dott. Rag.
DettagliPreavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria
Preavviso di fermo amministrativo: è impugnabile dinanzi alla Commissione Tributaria di Enzo Di Giacomo Pubblicato il 13 giugno 2009 il preavviso di fermo amministrativo concernente una pretesa creditoria
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZAEXART.281SEXIESC.P.C.
DettagliSentenza n. 2643/2019 pubbl. il 29/05/2019 RG n /2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 20929/2018 -... (difeso dall avv....) -... (difesa dagli avv....) All udienza in data 29/05/2019 ore 11:00, dinanzi al giudice dr. Ludovico Sburlati,
DettagliContratto di mutuo non è titolo esecutivo idoneo per
Contratto di mutuo non è titolo esecutivo idoneo per esecuzione forzata Contratto di mutuo non è titolo esecutivo idoneo per esecuzione forzata Con sentenza del 12 giugno 2017 il Tribunale Ordinario di
DettagliVERIFICA SE IL TUO MUTUO E USURARIO
rexpira.it VERIFICA SE IL TUO MUTUO E USURARIO La rata del tuo mutuo ti sembra troppo alta? Oggi è possibile ottenere il rimborso degli interessi che hai pagato illegittimamente info@rexpira.it // PERCHE
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI SEZIONE PRIMA CIVILE nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino ha pronunciato la seguente
DettagliNel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti. esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte
Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato non può ritenersi parte necessaria Nel giudizio di opposizione all esecuzione o agli atti esecutivi, il terzo pignorato
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. 727/ 16 R.G.A.C.C. REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI CHIETI rito civile monocratico IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha emesso la seguente IL GIUDICE dott. Nicola Valletta SENTENZA nella causa civile iscritta
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE III CIVILE. Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^^^^^^^^^^^^^ Il Giudice,
SEZIONE III CIVILE Giudice dr. Stefano Cardinali ^^^ Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, vista la richiesta, avanzata dalla banca convenuta, di emissione dell ordinanza ingiunzione ex art. 186ter
Dettagli* * * * * TRIBUNALE DI PERUGIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il tasso moratorio e quello corrispettivo non possono mai trovarsi ad essere applicati congiuntamente in relazione ad un medesimo periodo temporale: gli interessi corrispettivi si applicano sul
DettagliMutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Gratuità del mutuo. Rimborso del solo capitale.
Tribunale di Udine Ordinanza 9.3.2015 RILEVANTE Mutuo HYPO ALPE ADRIA BANK spa, in mora: - Nomina di CTU per verifica degli interessi pattuiti ed applicati; - Costo globale della erogazione del denaro
DettagliAccoglimento totale del 21/11/2018 RG n /2018
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati: Antonio Ruffino Presidente Assunta Napoliello Giudice Carlotta Soria Giudice rel. sentite le parti
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario
composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale IL COLLEGIO DI ROMA Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Massimiliano Silvetti Prof. Avv. Diego Corapi Prof. Avv. Maddalena Rabitti Membro designato dalla
DettagliDonazione e redditometro
Donazione e redditometro di Sentenze tributarie,, Corte di Cassazione Pubblicato il 23 ottobre 2012 la Cassazione analizza il caso del figlio che acquista i beni con soldi erogati drettamente dai genitori
DettagliAccoglimento totale del 11/05/2015 RG n /2014
N. R.G. 23103/2014 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SESTA SEZIONE CIVILE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 23103/2014 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da: COSTRUZIONI NAVALI SPA (c. f. 01092670189),
DettagliFORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA: LA CLAUSOLA DEVE ESSERE SPECIFICA
FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA: LA CLAUSOLA DEVE ESSERE SPECIFICA La Suprema Corte con la recentissima ordinanza n. 1838 del 2018 ha stabilito che, perché sia valida la clausola di esclusività del foro competente
DettagliCapitolo 3 par (Aggiornamento)
1 Capitolo 3 par. 10.2. (Aggiornamento) NON CONFIGURABILE L'USURA SOPRAVVENUTA NEI MUTUI (CASS., SEZ. UN., 19.10.2017, N. 24675) di Fabio Fiorucci Le Sezioni Unite della Cassazione, con decisione del 19
Dettagliwww.expartecreditoris.it REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CROTONE Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Alessandra
DettagliTRIBUNALE DI TERAMO Sezione Civile. n.3356/2013r.g. sull istanza ex art. 649 c.p.c. proposta da parte opponente e sulle richieste
TRIBUNALE DI TERAMO Sezione Civile n.3356/2013r.g. Il Giudice, dott.ssa Francesca Avancini, a scioglimento della riserva che precede, letti gli atti e i documenti allegati, sull istanza ex art. 649 c.p.c.
Dettagliai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385 L'anno..., il giorno... del mese di...
CONTRATTO DI MUTUO ai sensi dell'art. 38 e seguenti del decreto legislativo 1/9/1993 n. 385 PAGAMENTO CON SURROGAZIONE PER VOLONTÀ DEL DEBITORE ai sensi dell'art. 1202 cod. civ. e dell'art. 8 d.l. 7/2007
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 5598 Anno 2017 Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA Data pubblicazione: 06/03/2017 ORDINANZA sul ricorso 28067-2015 proposto da: GLELLE.A - GIOVANI LAVORATORI
DettagliN. R.G. 4245/2014. pagina 1! di 6!
N. R.G. 4245/2014 TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliCon atto di citazione notificato il 15 marzo 2016,la t- I n persona del legale rappresentante pt., esponeva:
Sentenza n. 545/2018 pubbl. il 02/08/201. RG n. 1049/2011 Con atto di citazione notificato il 15 marzo 2016,la t- I n persona del legale rappresentante pt., esponeva: che in data 29 giugno 2007 aveva stipulato,
DettagliIl Tribunale di Salerno si pronuncia sul contratto di mutuo fondiario e l'ammortamento alla francese
Il Tribunale di Salerno si pronuncia sul contratto di mutuo fondiario e l'ammortamento alla francese Autore: Maria Teresa De Luca In: Diritto civile e commerciale, Note a sentenza Con la sentenza n. 4442
DettagliCollegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768
Collegio di Roma, 22 luglio 2010, n.768 Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi Parole chiave: Agevolazioni mutui prima casa, Art. 2 comma 1 del d.l. n. 185/2008, Interpretazione estensiva, Mutui a
DettagliOnere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo
Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Onere della prova nel Giudizio di Opposizione a decreto ingiuntivo Con sentenza del 31 gennaio 2018 il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
DettagliTribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA. Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi:
N. R.G. 1254/2016 Tribunale di Como SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DI CAUSA Oggi 22 novembre 2017, innanzi al dr. Nicoletta Sommazzi, sono comparsi: per FRANCESCO NESA SNC l avv. Micaela Veronese, in sostituzione
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 281 sexies c.p.c., la seguente
Dettaglivia civico nr. Provincia qui legalmente rappresentata dal Sig. Provincia il, codice fiscale
Contratto per la VALUTAZIONE PRELIMINARE di Mutuo Tra la Ditta / Società avente sede in via civico nr. Provincia codice fiscale e partita IVA qui legalmente rappresentata dal Sig. nato a Provincia il,
DettagliDecisione N del 11 settembre 2015
COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: (RM) MASSERA (RM) DE CAROLIS (RM) GEMMA Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (RM) CARATELLI Membro designato da
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA
559g LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente - Oggetto FALLIMENTO Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - Dott.
DettagliTRIBUNALE DI CASSINO. Il Giudice. intrapresa per il pagamento della somma dovuta in forza del contratto di mutuo ipotecario
TRIBUNALE DI CASSINO R.G.E. n. 234-1/2017 Il Giudice Letta l opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Cuzzone Paolo avverso l esecuzione intrapresa per il pagamento della somma dovuta in forza del contratto
DettagliDecisione N del 16 dicembre 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) ORLANDI (MI) SANTONI (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SANTARELLI Membro designato da
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE XVI CIVILE Giudice dr.ssa Cecilia BERNARDO ^^^ Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta, viste le richieste istruttorie avanzate; seguenti quesiti: consulente risponda ai con riferimento ai contratti
DettagliUsura Mutui & Leasing. Quesiti ricorrenti CTU
Usura Mutui & Leasing Introduzione e approfondimento sulla Consulenza Tecnica d Ufficio 1 giornata In merito alla verifica dell USURA AB ORIGINE A) Verifichi il CTU se il tasso di interesse contrattuale
DettagliIL TRIBUNALE DI CATANIA DECRETO
IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE FALLIMENTI Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Mariano Sciacca Presidente Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Dott. Lucia De Bernardin
DettagliOpposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. Corte di Cassazione Civile, Sezione VI Lavoro, Ordinanza n. 10415 del 12/04/2019 Con ordinanza del 13 maggio 2019, la
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 13271/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
DettagliLa definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività
La definizione agevolata non preclude la sospensione dell esercizio dell attività di Angelo Buscema Pubblicato il 18 settembre 2008 Prassi: La definizione agevolata non interferisce con la chiusura dell
DettagliRepubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Roma Sezione specializzata in materia di impresa Terza Sezione civile riunito nella camera di consiglio del 15 dicembre 2015, composto dai Sig.ri
DettagliCONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE La Banca Caripe S.p.a. ha, con ricorso monitorio presentato il , chiesto ed ottenuto S.r.l. e
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pescara SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio pronuncia c.p.c., dandone lettura in udienza,
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliSentenza n. 165/2019 pubbl. il 07/02/2019 RG n. 3681/2017 Repert. n. 278/2019 del 07/02/2019
All udienza del 7 febbraio 2019 innanzi al GI assistito dalla tirocinante ex art. 73 DL 69/2013 Dott.ssa... sono presenti per gli opponenti l Avv.... in sostituzione dell Avv.... la quale conclude come
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE. Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Dott. DI AMATO Sergio -
DettagliSentenza n. 503/2017 pubbl. il 20/11/2017 RG n. 1171/2015 Repert. n. 971/2017 del 20/11/2017
N. 1171/2015 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Sondrio SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico
DettagliDECRETO INGIUNTIVO. Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile
DECRETO INGIUNTIVO Sommario non cautelare Diritto di credito (somma denaro / quantità cose fungibili) consegna bene mobile Esigenza : economia dei giudizi: evitare il costo del processo a cognizione piena
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 17640 Anno 2019 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO Data pubblicazione: 01/07/2019 ORDINANZA sul ricorso 29632-2017 proposto da: PURPLE SPV S.R.L.,
DettagliUfficio Esecuzioni Mobiliari
Mancata iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione all esecuzione [artt. 616 e 627 c.p.c] Tribunale Salerno, sez. IV civile, ordinanza 27.03.2007 Ufficio Esecuzioni Mobiliari L opposizione all esecuzione
DettagliFrancesco Olivieri Attuario professionista - C.T.U del Tribunale di Roma. Anatocismo ed usura nei contratti bancari profili civilistici:
Analisi contabile di un mutuo con ammortamento alla francese in capitalizzazione composta e semplice Criteri di computo degli interessi moratori ai fini del calcolo del T.A.E.G.: metodologie operative
DettagliTribunale di Roma Terza Sezione Civile. Il Giudice,
n 23261/15 RG Tribunale di Roma Terza Sezione Civile Il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 22/12/15 fra Coalova Elio e Rasetto Maria Teresa (attori) e Unicredit Spa (convenuta); viste
DettagliCOLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) FERRETTI Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) ORLANDI (MI) SANTONI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) FERRETTI Membro designato da
DettagliIL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Prof. Avv. Diego Corapi Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Andrea Gemma Membro designato dalla Banca d'italia
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI FORLI Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mazzino Barbensi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado
DettagliTribunale Ordinario di Verona Sezione terza civile
N.9281/2018 R.G. Tribunale Ordinario di Verona Sezione terza civile Il Giudice Dott. Massimo Vaccari Ha emesso la seguente ORDINANZA ai sensi dell art. 702 ter c.p.c. Nel procedimento ai sensi degli artt.
DettagliReintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita
Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 03/02/2017 n 2975 Una nota di Giuseppina Mattiello in caso di fallimento dell impresa datrice
DettagliCass., Sez. III, Sent., 30 novembre 2018 n
Cass., Sez. III, Sent., 30 novembre 2018 n. 30990 OMISSIS Svolgimento del processo L'Agenzia del Demanio e l'agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati alla criminalità
DettagliContratti preliminari - Dazione di somme a titolo di acconto o di caparra. Con istanza di interpello n..., presentata ai sensi dell'articolo
Agenzia delle Entrate DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO Risoluzione del 01/08/2007 n. 197 Oggetto: Contratti preliminari - Dazione di somme a titolo di acconto o di caparra confirmatoria Testo:
DettagliTribunale di Udine. - sezione II civile. Il Giudice designato,
Tribunale di Udine - sezione II civile Il Giudice designato, nel procedimento d urgenza n. 5056/013 Racc.; Sciogliendo la riserva che precede; letti gli atti ed i documenti di causa e le memorie depositate
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:
DettagliSentenza n. 620/2018 pubbl. il 06/03/2018 RG n. 6935/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Taranto, II sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice d.ssa Claudia Calabrese, ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE. Presidente Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere - Rel.
' 19 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIO DIDONE GUIDO FEDERICO ANDREA FIDANZIA ALDO ANGELO DOLMETTA LUCA SOLAINI
DettagliDecisione N del 05 aprile 2013 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena
COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Pietro Sirena Prof. Avv. Gustavo Olivieri Prof. Avv. Claudio Colombo Presidente Membro designato dalla Banca
DettagliLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO
26608/17 Ptk ft LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA Presidente dott. Lina RUBINO dott. Francesco Maria CIRILLO dott. Marco DELL'UTRI
DettagliCass. Civ., Sez. I, sentenza 18 maggio 2015, n Lunedì 08 Giugno :00 - Ultimo aggiornamento Lunedì 08 Giugno :01
Corte di Cassazione, I Sezione civile, sentenza 18 maggio 2015, n. 10087 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Presidente Ceccherini Estensore
DettagliDecisione N del 14 aprile 2015
COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) LAPERTOSA (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) ORLANDI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) RONDINONE Membro
DettagliTRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
R.G.E. n. 83/ 2012 TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI Il giudice dell esecuzione, dott.ssa Valentina di Leo; a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31.05.2016; esaminate
DettagliREPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione in persona del dott. ssa Maria Rosaria Palumbo, all'udienza del 6/11/2018, ha emesso la seguente sentenza nella
Dettagliconti correnti - Leggi di riferimento Codice Civile L. 385/93 Testo Unico Bancario L. 108/96 e art. 644 c.p. Dlgs 342/99 Delibera C.I.C.R.
conti correnti normativa di riferimento conti tecnici e collegati elementi di criticità nei c/c giurisprudenza prevalente controllo di costi consulenza e strumenti per lo sviluppo dell attività conti correnti
DettagliQUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO
QUESITI IN TEMA BANCARIO SEZIONE CIVILE - TRIBUNALE DI LIVORNO VERSIONE DEL 24/11/16 QUESITO 1) COMMISSIONE DI MASSIMO SCOPERTO 1a) C.m.s. clausola in astratto valida con contestazione di difformità tra
DettagliRoma, 21 gennaio 2014 Prot. n /AS AGLI ASSOCIATI LORO SEDI
Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR Il Presidente Roma, 21 gennaio 2014 Prot. n. 129677/AS AGLI ASSOCIATI LORO SEDI Alla cortese attenzione di: - Responsabile
DettagliLa competenza è del Giudice di Pace, come espressamente stabilito dall art. 7 comma 2 del D. Lgs n. 150/2011.
Il procedimento di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada. Sulla natura del termine stabilito dall art. 7 co. 7 D. Lgs 150/2011. Autore: Maiolino Vincenzo In: Diritto
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
Dettagli