Regolamento 1272/2008 -CLP Regolamento 630/2015 -SDS FARANDA FRANCESCO. ASP MESSINA Dipartimento di Prevenzione Referente regionale REACH
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1 Regolamento 1272/2008 -CLP Regolamento 630/2015 -SDS FARANDA FRANCESCO ASP MESSINA Dipartimento di Prevenzione Referente regionale REACH
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4 La Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro (ex art. 6 D.Lvo81/08) ha elaborato un documento per fornire indicazioni sugli aggiornamenti di obblighi e procedure conseguenti alla ricaduta dei Reg.REACH, CLP e SDS sul Tit.IX del D.Lvo81/08
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6 CLP -Definizione E considerata pericolosauna sostanza o una miscela(preparatonel REACH) che corrisponde ai criteri relativi ai pericoli : fisici, per la saluteo per l ambientedefiniti nel CLP (da 2 a 5 dell allegato 1) ed èclassificata nelle rispettive classi di pericolo
7 Rischio Chimico SDS -Reach Lo strumento piu completo per ricavare e trasferire informazioni di pericolosità per S e M resta la SDS disciplinata dal Reg. 453/10 ( che aggiorna l All.II del REACH) sostituito dal reg. 830/15 (nuovo all. II)
8 Finalità della SDS Strumento centrale per il trasferimento delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento di sostanze e miscele, è lo strumento usato per comunicare ai DU le informazioni sui pericoli (sez. 2, 3, 9, 11 e 12), le misure di precauzione e manipolazione (sez. 7) e le misure per la gestione del rischio (sez. 8) destinata ai datori di lavoratori responsabili della sicurezza, deve fornire informazioni adeguate che consentano al datore di lavoro di determinare se agenti chimici pericolosi sono presenti sul luogo di lavoro e valutare i rischi per la salute umana e la sicurezza dei lavoratori derivanti dal loro uso non è destinata ai lavoratori
9 La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immessi, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente. VALE ANCHE PER LO SCENARIO DI ESPOSIZIONE
10 CSR - Chemical Safety Report Relazione sulla sicurezza chimica Va effettuata per le sostanze prodotte e/o importate > 10 ton/anno: indica le misure di gestione del rischio da adottare e gli SE pertinenti, allegati alla SDS, che diventerà esds La CSR include la valutazione della sicurezza chimica (CSA) che deve contenere: valutazione dei pericoli x salute umana (propr. Fis-chim Tox) Valutazione dei pericoli x l ambiente; Valutazione in relazione a PBT e vpvb.
11 TITOLO IV INFORMAZIONI ALL'INTERNO DELLA CATENA D'APPROVVIGIONAMENTO Art. 31 Fornitura della SDS Art Informazioni anche per SOSTANZE NON PERICOLOSE come tali o in preparati, non nel formato SDS Art Articoli contenenti sostanze SVHC in concentrazione > 0,1%: informazioni a valle e anche a consumatori, a seguito di richiesta ed entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta Art Obbligo di comunicare nuove informazioni a monte Art si ricollega alla 81/08: informazione ai lavoratori Art Obbligo di conservare i documenti per 10 anni dopo l ultimo uso ALLEGATO II GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DATI DI SICUREZZA
12 FORNITURA DELLA SDS OBBLIGATORIA (art. 31.1a, 1b e 1c) OBBLIGATORIA MA SU RICHIESTA (art. 31.3) Non è richiesta SDS (art. 31.4) Altri casi (art. 32)
13 SDS obbligatoria ART a) per sostanzeche soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo il Regolamento 1272/2008 e per miscele che soddisfano i criteri per la classificazione come pericolose secondo la direttiva 1999/45/CE ; b) la sostanza èpbt o vpvb(vedi allegato XIII); c) quando una sostanza èinclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) (Candidate List of SVHC for authorisation).
14 SDS a richiesta ART Richiesta dall utilizzatore a valle se il preparato non è pericoloso, ma contiene: una sostanza pericolosa per la salute o per l ambiente 1% p/p (0,2% per preparati gassosi); una sostanza PBT o vpvb o inclusa nell elenco stabilito a norma dell art. 59 paragrafo 1 (escluso punto a) 0,1% p/p; sostanza che ha un limite di esposizione comunitario
15 Dal I giugno 2015 l OBBLIGO DI FORNIRE UNA SDS su richiesta VIENE ESTESO ANCHE SE PRESENTE una sostanza (a una conc. individuale 0,1% in peso) classificata: Cancerogena di categoria 2 (secondo il CLP) Tossica per la riproduzione di cat 1A, 1B o 2 Sensibilizzante cutaneo o respiratorio di cat 1 Che abbia effetti sull allattamento
16 Nessun obbligo di fornire la SDS art Sostanze e miscele non classificate pericolose NON contenenti cioè una sostanza pericolosa per la salute o l ambiente (a conc. 0,2% vol/vol per miscele gassose; 1% peso/peso per miscele diverse da quelle gassose) Sostanze e miscele pericolose destinate al pubblico generale ( non occorre fornire la SDS quando le sostanze o le miscele offerte o vendute al pubblico sono corredate di informazioni sufficienti a permettere agli utilizzatori di adottare le misure necessarie ai fini della protezione della salute umana, della sicurezza e dell ambiente Sostanze e miscele pericolose vendute al dettaglio o utilizzate a livello professionale, SALVO QUALORA un utilizzatore a valle o un distributore ne faccia richiesta
17 La SDS prescinde da limiti quantitativi Non vi è alcun obbligo formale di una SDS pronta per tutti i prodotti per cui non vi è obbligo legale di SDS Nessuna delle informazioni contenute nella SDS può essere considerata confidenziale (ad eccezione del nome chimico Possibilità di identificare i nomi dei componenti con una identificazione alternativa quando esistono motivi di riservatezza
18 COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PER CHI NON HA OBBLIGO DELLA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (SdS) ART. 32 Il fornitore di una sostanza che non è tenuto a fornire una scheda dati di sicurezza comunica al destinatario le informazioni seguenti: a) il numero o i numeri di registrazione per le sostanze per le quali le informazioni sono comunicate in forza delle lettere b), c) o d); b) se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate; c) precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte; d) ogni altra informazione pertinente, necessaria per consentire l'identificazione e l'applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi.
19 NOVITÀ introdotta dal Reg. 1907/2006 NESSUN OBBLIGO DI SDS PER GLI ARTICOLI MA se l articolo contiene una sostanza SVHC > 0,1% p/p.
20 Obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze e sui preparati a monte della catena d'approvvigionamento Art. 34 Ogni attore della catena d'approvvigionamento di una sostanza o di un preparato comunica le seguenti informazioni all'attore o al distributore situato immediatamente a monte nella catena stessa: FORNITORE della SOSTANZA o della MISCELA a) nuove informazioni sulle proprietà pericolose, indipendentemente dagli usi interessati; Scenari d uso SDS b) ogni altra informazione che potrebbe porre in dubbio l'adeguatezza delle misure di gestione dei rischi identificate in una scheda di dati di sicurezza che gli è stata fornita; queste informazioni sono comunicate soltanto per gli usi identificati. DESTINATARIO della SOSTANZA/MISCELA
21 Accesso dei lavoratori alle informazioni Art. 35 I datori di lavoro consentono ai lavoratori e ai loro rappresentanti di accedere alle informazioni fornite a norma degli articoli 31 e 32 in relazione alle sostanze o ai preparati che essi utilizzano o ai quali possono essere esposti nel corso della loro attività professionale.
22 Obbligo di conservare le informazioni Art. 36 Ciascun fabbricante, importatore, utilizzatore a valle e distributore riunisce tutte le informazioni di cui necessita per assolvere gli obblighi che gli impone il presente regolamento e ne assicura la disponibilità per un periodo di almeno dieci anni dopo che ha fabbricato, importato, fornito o utilizzato per l'ultima volta la sostanza o il preparato.
23 ATTENZIONE! Le disposizioni relative al titolo IV non si applicano ai seguenti preparati allo stato finito: medicinali per uso umano o veterinario, prodotti cosmetici, dispositivi medici invasivi, alimenti e alimenti per animali.
24 La struttura della SDS rimane quella a 16 sezioni Dir. 91/155/CEE e 2001/58/CEE 1.Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Composizione/informazioni sugli ingredienti;* 3. Identificazione dei pericoli;* 4. Interventi di primo soccorso; 5. Misure antincendio; 6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale; 7. Manipolazione e immagazzinamento; 8. Protezione personale/controllo dell'esposizione; 9. Proprietà fisiche e chimiche; 10. Stabilità e reattività; 11. Informazioni tossicologiche; 12. Informazioni ecologiche; 13. Osservazioni sullo smaltimento; 14. Informazioni sul trasporto; 15. Informazioni sulla normativa; 16. Altre informazioni. Regolamento 1907/ Allegato II (Guida alla compilazione delle SDS) 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 2. Identificazione dei pericoli;* 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti;* 4. Misure di pronto soccorso; 5. Misure di lotta antincendio; 6. Misure in caso di rilascio accidentale; 7. Manipolazione e immagazzinamento; 8. Controlli dell'esposizione/protezione individuale; 9. Proprietà fisiche e chimiche; 10. Stabilità e reattività; 11. Informazioni tossicologiche; 12. Informazioni ecologiche; 13. Considerazioni sullo smaltimento; 14. Informazioni sul trasporto; 15. Informazioni sulla regolamentazione; 16. Altre informazioni. * Le 16 sezioni sono coerenti con quelle previste dal GHS pertanto, le sez. 2 e 3 sono invertite
25 Vengono introdotte nuove sub-sezioni La SDS non deve contenere sottosezioni prive di testo!
26 Se è indicato che una determinata proprietà non si applica o se non sono disponibili informazioni su una determinata proprietà, se ne forniscono i motivi. Alcuni esempi di frasi standard riferiti alle PCF Non applicabile Non determinato Calcolato Valore di letteratura Nessun dato disponibile Informazione non disponibile Non pertinente Informazione di letteratura Dato ottenuto per analogia (es. (Q)SAR) Per le PT Mancanza di dati Dati non applicabili Impossibilità tecnica di ottenere dati Dati non conclusivi Dati conclusivi ma insufficienti per la classificazione. In questo caso specificare: Sulla base dei dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti Segnalare QSAR e read-across
27 Cambiamenti introdotti dal Reg. 1907/2006 (REACH) Punto 1.1 Identificazione della sostanza o del preparato Per le sostanze soggette a registrazione deve essere indicato il numero di registrazione assegnato tipo 01 xxxxxxxxxx - xx xxxx numero base somma di controllo numero d indice (identifica l azienda) Il numero di registrazione va riportato per ogni componente classificato pericoloso Le ultime quattro cifre possono essere omesse.
28 Punto 1.2 Usi pertinenti della sostanza o miscela e usi sconsigliati Si deve inserire l'uso/i della sostanza o preparato. Si deve inoltre includere una descrizione sintetica dell'effetto reale, ad esempio ignifugo, antiossidante, ecc. NON E UNA NOVITA Quando è prescritta una relazione sulla sicurezza chimica (CSR, t>10t), la scheda di dati di sicurezza contiene informazioni su tutti gli usi identificati pertinenti per il destinatario della scheda in questione. Tali informazioni devono corrispondere agli usi identificati e agli scenari d esposizione riportati nell allegato della scheda dati di sicurezza. La SDS deve includere un Allegato contenente una sintesi degli scenari di esposizione rilevanti per tutti gli usi identificati della sostanza
29 Punto 1.3 Identificazione della società/dell impresa Indicare indirizzo di posta elettronica della persona competente responsabile della SDS Punto 1.4 Numero telefonico di chiamata urgente Specificare se il numero telefonico è disponibile solo nelle ore d ufficio
30 Inversione dei Punti 2 e 3 Punto 2 Identificazione dei pericoli (ex punto 3) Punto 3 Composizione/informazione sugli ingredienti (ex 2) Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore il Reg. 1272/2008 (CLP)
31 Il Regolamento 1278/2008 modifica alcune disposizioni dell art. 31 Dal 20 gennaio 2009 introduzione dell obbligo di fornitura della SDS gratuitamente su carta o in formato elettronico entro la data di fornitura della sostanza o della miscela
32 Impatto del Regolamento 1272/2008 (CLP) sulla SDS In conseguenza sulle SDS esistenti andranno aggiornati: Punto 2 Identificazione dei pericoli Indicare la classificazione della sostanza o del preparato Punto 3 Composizione/informazione sugli ingredienti Per i preparati classificati pericolosi indicare la classificazione delle sostanze ; Punto 15 Informazioni sulla regolamentazione (etichettatura) Punto 16 Altre informazioni (elenco frasi R..) Tutti i dati della SDS devono essere coerenti con la nuova classificazione
33 Nella costruzione di una SDS c è una sequenza che va rispettata e che assicura la coerenza interna della SDS Sez.1 Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa Sez. 3. Conoscere la composizione: informazioni sugli ingredienti Sez. 14 Informazioni sul trasporto Sez. 15 Informazioni sulla regolamentazione Sez. 9. Proprietà Chimico fisiche Sez. 10. Stabilità e reattività Sez. 11. Informazioni tossicologiche Sez. 12. Informazioni ecologiche Sez. 8 Controllo della esposizione e protezione individuale Sez. 7 Manipolazione e stoccaggio Sez. 4 Misure di pronto soccorso Sez. 5 Misure antincendio Sez. 6 Misure in caso di fuoriuscita accidentale Sez.13 Considerazioni sullo smaltimento Sez. 2 Identificazione dei pericoli Sez.16 Altre informazioni
34 Coerenza tra le sezioni X 2 X X X X X 3 X 4 X X 5 X X X 6 X X X X X 7 X X X X X 8 X X 9 X X X X X X X X X 10 X X X X X X 11 X X X X X X X X X X 12 X X X X X X X X 13 X X X X X 14 X X X X 15 X X X 16 X
35 AGGIORNAMENTO DELLA SDS - art I fornitori aggiornano la SDS tempestivamente nelle seguenti circostanze: a)in caso di nuove informazioniche possono incidere sulle misure di gestione del rischio nuove informazioni sui pericoli; b)allorché è stata rilasciata o rifiutata un'autorizzazione; c)allorché è stata imposta una restrizione. Alla prima pagina deve essere identificato il numero della revisione come «Revisione:(data)», alla sezione 16 devono essere specificati i cambiamenti effettuati. La SDS aggiornata e identificata come Revisione verrà inviata gratuitamente (carta o in forma elettronica) a tutti i destinatari precedenti (che hanno ricevuto la sostanza/miscela negli corso degli ultimi 12 mesi). Negli aggiornamenti successivi alla registrazione, sulla SDS figurerà il numero di Registrazione della sostanza
36 Come identificare la nuova versione: suggerimenti per segnalare le modifiche Modifiche importanti aumento di un numero intero Cambiamenti minori aumento di un decimale Esempio Versione 1.0: emissione iniziale Versione 1.1: prima versione con modifiche minori Version 1.2: seconda versione con modifiche minori Versione 2.0: prima versione con modifiche di rilievo
37 D. Lgs n. 133 del 14 settembre 2009 Art. 10 Trasmissione di informazioni Da a mancata fornitura della SDS Da a mancato aggiornamento SDS (in casi definiti riguardanti autorizzazione, restrizione, nuovi pericoli) Da a mancato aggiornamento SDS Da a mancata fornitura SDS in italiano Da a omissione scenari nella SDS Da a mancata fornitura della SDS
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