REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ED ASSIMILATE A DOMESTICHE, CON RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA

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1 di TAVARNELLE VAL di PESA Provincia di Firenze REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ED ASSIMILATE A DOMESTICHE, CON RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA (Approvato con Delibera C.C. n. 79 del 29/11/2007)

2 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente U.O. Ambiente REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE, ED ASSIMILATE A DOMESTICHE, CON RECAPITO DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA INDICE TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Normativa di riferimento Art. 3 - Definizioni Art. 4 - Calcolo degli abitanti equivalenti Art. 5 - Assimilazione a domestico Art. 6 - Scarichi in aree servite da pubblica fognatura Art. 7 - Autorizzazione allo scarico Art. 8 - Presentazione della domanda Diritti di Segreteria Art. 9 - Durata del procedimento Art Contenuto della domanda Art Istruttoria TITOLO II - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISENTI Art Obblighi per i titolari di scarichi esistenti Art Contenuto delle domande per scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento Art Istruttoria per scarichi esistenti TITOLO III - DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI Art.15 - Priorità degli scarichi Art.16 - Trattamenti adeguati Art.17 - Caratteristiche degli impianti Art.18 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche Pagina 2 di 15

3 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente U.O. Ambiente TITOLO IV - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE Art Durata dell autorizzazione Art Modifiche dello scarico o della titolarità TITOLO V - NORME FINALIE SANZIONI Art Abrogazioni Art Entrata in vigore Art Piani di sviluppo fognature Art Inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione e Sanzioni Pagina 3 di 15

4 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente U.O. Ambiente TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 - Oggetto 1) Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina di competenza comunale relativa agli scarichi di acque reflue domestiche, e assimilate a domestiche, con recapito diverso dalla pubblica fognatura, ovvero in acque superficiali o nel suolo. 2) Per quanto non considerato dal presente regolamento, si fa riferimento diretto alle disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia. Art. 2 - Normativa di riferimento Delibera del C.I. del 04/02/1977; D.Lgs.11 maggio 1999 n 152 e successive modifiche e integrazioni; D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 21 dicembre 2001 n 64 e successive modifiche e integrazioni; L.R. 31 maggio 2006 n 20 e successive modifiche e integrazioni; Regolamento Regionale di attuazione della L.R. 64/01 approvato con il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n 28/ R e successive modifiche e integ razioni. Per quanto non disciplinato, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque. Art. 3 - Definizioni Il numero di Abitanti Equivalenti (A.E.) è una stima delle dimensioni dello scarico ed è calcolato secondo quanto riportato all art. 4. Per scarico in acque superficiali si intende lo scarico nei corsi d acqua definiti, con propri atti e provvedimenti, dalla Regione Toscana ed individuati nella cartografia regionale CTR 1:10000, con meno di 120 giorni all anno di portata naturale nulla. Per scarico sul suolo si intende lo scarico a dispersione sul terreno, nei fossi di scolo e drenaggio o nei corsi d acqua anche classificati dalla regione, ma con più di 120 giorni all anno di portata naturale nulla. Per scarico nel suolo interrato si intende lo scarico nello strato superficiale del terreno tramite sub-irrigazione. Pagina 4 di 15

5 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente Per tutte le U.O. altre Ambiente definizioni si fa riferimento alla L.R. 20/06 e s.m.i., al D.Lgs. 3 aprile 2006 n 152 e s. m. i., e per quanto non in contrasto col presente regolamento, al D.P.G.R. 23 maggio 2003 n 28/R e s.m.i.. Art. 4 - Calcolo degli abitanti equivalenti Il calcolo degli abitanti equivalenti deve essere riferito allo scarico giornaliero di punta e può essere eseguito secondo i seguenti criteri: a) in forma analitica, secondo il Regolamento Regionale 28R/03 e la L.R. 20/06, in ordine al carico di COD o di BOD o del consumo di acqua giornalieri, avendo cura di riferirsi al risultato maggiore ottenuto con tali metodi di calcolo. b) in forma sintetica, secondo quanto convenzionalmente di seguito riportato: Casa di civile abitazione: - 1 A.E. per camera con superficie inferiore a 14 mq - 2 A.E. per camera con superficie superiore o uguale a 14 mq Albergo o complesso ricettivo: come per le case di civili abitazione; aggiungere 1 A.E. ogni qualvolta la superficie di una stanza aumenta di 6 mq oltre i 14 mq Fabbriche e laboratori 1 A.E. ogni 2 dipendenti, fissi o stagionali, artigianali: durante la massima attività Ditte e uffici commerciali: 1 A.E. ogni 3 dipendenti fissi o stagionali, durante la massima attività Ristoranti e trattorie: 1 A.E. ogni 3 posti (massima capacità ricettiva delle sale da pranzo 1,20 mq per persona) Scuole: Cinema, Stadi e Teatri 1 A.E. ogni 10 posti banco 1 A.E. ogni 30 posti Art. 5 - Assimilazione a domestico 1) Ai fini del presente regolamento, sono assimilabili ad acque reflue domestiche le acque provenienti dagli insediamenti di cui al comma 7 dell art. 28 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i., nonché quelle provenienti dagli insediamenti individuati dalla Tabella 1, dell Allegato 1, del Regolamento Regionale 28R/03 e s.m.i., purché rispettino tutte le condizioni in esso indicate alla colonna D della stessa tabella. 2) Per le attività di conservazione, lavaggio, confezionamento di prodotti agricoli a altre attività dei servizi connessi all agricoltura, svolti per conto terzi, esclusa trasformazione di cui al punto 4 della Tabella 1, dell Allegato 1, del D.P.G.R. 28/R/2003, i limiti previsti alle note b) ed e) Pagina 5 di 15

6 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente della tabella U.O. stessa, Ambiente sono 80 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 25 mg/l per scarichi sul suolo, relativamente al parametro solidi sospesi totali. 3) Per le attività di servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e di piscine e stabilimenti idropinici e idrotermali di cui ai punti rispettivamente 26 e 27 della Tabella 1, dell Allegato 1, del D.P.G.R. 28/R/2003, il limite previsto alle note b) ed e) della tabella stessa, è di 0,2 mg/l, sia per scarichi in acque superficiali che per scarichi sul suolo, relativamente al parametro cloro attivo. Qualora vengano utilizzate anche sostanze anti-alghe, il limite per il COD è di 160 mg/l per scarichi in acque superficiali e di 100 mg/l per scarichi sul suolo. Art. 6 - Scarichi in aree servite da pubblica fognatura 1) Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo di allacciarsi alla stessa. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste. 2) Lo scarico in corpi ricettori diversi dalla fognatura è consentito esclusivamente nei casi di impossibilità oggettiva all allacciamento, o di distanza dalla rete fognaria definibile convenzionalmente eccessiva in base alle modalità di calcolo contenute nel regolamento del gestore della rete fognaria. Art. 7 - Autorizzazione allo scarico 1) Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati con formale atto del Comune, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.), il S.U.A.P., o sul sito internet del Comune. 2) Nel caso in cui lo scarico sia originato da più unità immobiliari con titolari diversi, l autorizzazione viene rilasciata al titolare dello scarico finale e tutti i soggetti che lo utilizzano in condominio sono responsabili in solido. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata: per le imprese, al titolare o legale rappresentante dell attività che origina lo scarico; per i privati, al proprietario dell immobile, ovvero al titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso, o all amministratore di condominio, o al legale rappresentante di un eventuale consorzio. Pagina 6 di 15

7 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente 3) Tutti U.O. i Ambiente soggetti che effettuano uno scarico di acque reflue domestiche, o assimilate, fuori dalla fognatura pubblica sono tenuti a conservare copia dell'atto autorizzativo ed a conoscerne ed a rispettarne le prescrizioni. 4) I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia della stessa ed a rispettarne le prescrizioni. Il titolare dell autorizzazione è altresì tenuto a fornirne loro copia. 5) L autorizzazione allo scarico non costituisce titolo autorizzativo in materia di vincoli idrogeologico e paesaggistico ed in materia edilizia-urbanistica. Allo stesso modo, non sostituisce l autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 per l esecuzione di opere nei corsi di acqua pubblici o la concessione di occupazione di suolo demaniale di competenza della Provincia Direzione Difesa del Suolo. Art. 8 - Presentazione della domanda Diritti di Segreteria 1) La domanda è presentata dagli aventi titolo, utilizzando gli appositi modelli reperibili presso l U.R.P., il S.U.A.P., o il sito internet del Comune. 2) I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda. 3) In ordine al pagamento dei diritti di segreteria, oltre a quanto stabilito nel Regolamento dello Sportello Unico SUAP/SUE, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 21/12/2004, sono dovuti i diritti di competenza ARPAT, nei casi in cui venga richiesto il parere di tale organo. Le spese di istruttoria dovute sono quelle individuate nel tariffario di tale Agenzia. 4) La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere indirizzata allo Sportello Unico del Comune di Tavarnelle V.P. e tutta la documentazione inerente deve essere presentata in duplice copia. 5) Per gli insediamenti di nuova costruzione, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. 6) L'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti. 7) In ogni caso l attivazione dello scarico è subordinata all ottenimento della prevista autorizzazione. Pagina 7 di 15

8 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente U.O. Ambiente Art. 9 - Durata del procedimento 1) Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico, prosegue con le modalità di cui al presente Titolo e si conclude con apposito provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni da tale data. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.R. 447/98 e s.m.i.. 2) Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata risulti non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento, nei quindici giorni successivi alla presentazione della domanda, avvisa il richiedente circa la necessità di presentare le integrazioni, ed assegna un termine fino a 60 giorni per la presentazione. Tale termine potrà essere prorogato su motivata domanda del richiedente. Al momento della presentazione della documentazione integrativa, riprendono a decorrere, per intero, i termini per la conclusione del procedimento. 3) Nel caso in cui la domanda non sia completata nel termine assegnato ed in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione, con diniego dell autorizzazione, e il richiedente è soggetto all applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. 4) I termini suddetti si applicano dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Art Contenuto della domanda 1) La domanda deve essere presentata in bollo di legge. 2) Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento in favore della tesoreria comunale dei diritti di segreteria di cui all art. 8. 3) Nella domanda di autorizzazione allo scarico, oltre al riferimento alla pratica edilizia collegata, i richiedenti devono indicare: i propri dati anagrafici e di residenza; ragione sociale ed indirizzo della sede dell azienda; identificazione del fabbricato da cui si originerà lo scarico; la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti; il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato; Pagina 8 di 15

9 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente il corpo U.O. ricettore Ambiente dello scarico; il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato, con il dettagliato dimensionamento. 4) Alla domanda devono essere allegati: fotocopia di un documento valido del richiedente; elaborati grafici e relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella pratica edilizia connessa ed aventi i requisiti di cui alle lettere a e b; perizia idrogeologica firmata da un tecnico abilitato e con i requisiti di cui alla lettera c, nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo, sia in superficie, che interrato; a. Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui dalla loro origine all interno dell immobile fino all'immissione nel corpo recettore, con l esatta indicazione catastale del punto di scarico. Devono essere opportunamente distinte, inoltre, le diverse tipologie delle acque di scarico ed i relativi percorsi. b. La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento, compresi: i dati progettuali di dimensionamento, lo schema a blocchi, gli spaccati costruttivi per subirrigazione e fitodepurazione, le disposizioni per una corretta gestione dell impianto (allegando l eventuale manuale d uso), una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso e l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui. Nel caso di scarico di acque reflue assimilate, la relazione deve fornire anche le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del Regolamento Regionale 28R/03 e s.m.i.. c. La perizia idrogeologica deve contenere le valutazioni sulla natura del terreno e sulla permeabilità dello stesso, giustificando il dimensionamento dell impianto e la scelta del tipo di dispersione del liquame chiarificato. Inoltre, la perizia deve contenere anche l attestazione di assenza di pozzi privati per la captazione delle acque in un raggio di almeno 30 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo o dall eventuale sistema di sub-irrigazione (come stabilito dalla Delibera del C.I. del 04/02/77), e le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche. Infine, detta relazione dovrà pure evidenziare la mancanza di pozzi per uso acquedottistico entro un raggio di 200 metri dal punto Pagina 9 di 15

10 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente in cui le acque U.O. Ambiente di scarico entrano in contatto con il suolo o dall eventuale sistema di subirrigazione (come stabilito dall art. 94 del D.Lgs. 152/06). 5) Il Responsabile del procedimento, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere ulteriore documentazione oltre a quella sopra elencata. Art Istruttoria 1) A seguito della presentazione della domanda, il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti. 2) Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, o qualora il Comune lo ritenga necessario, oltre alle verifiche di cui al comma precedente, copia della documentazione viene inviata all ARPAT e ne viene richiesto il parere tecnico. 3) Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, previa comunicazione ai sensi dell art. 10bis della L. 241/90. 4) Nel caso di idoneità dello scarico, l'autorizzazione viene rilasciata con l'obbligo, per quanto attiene la gestione dello scarico stesso, di rispettare le prescrizioni di carattere generale in base alla normativa in materia e le eventuali prescrizioni aggiuntive, imposte ai sensi dell art.124, comma 10, del D.Lgs. 152/06. 5) L autorizzazione è riferita alla documentazione tecnica allegata alla domanda. 6) Copia dell autorizzazione verrà inviata all ARPAT, per i controlli di competenza. TITOLO II - NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI Art Obblighi per i titolari di scarichi esistenti Fino all emanazione di apposite disposizioni, da definirsi a seguito dell approvazione del Regolamento Regionale in applicazione della L.R. 20/06, per gli scarichi esistenti di tipo domestico, esclusi gli assimilati, riferiti ad una capienza massima di 10 A.E., dotati di trattamento secondario e già autorizzati sulla base di precedenti disposizioni legislative o approvati dalla competente autorità sanitaria nell ambito di interventi edilizi regolarmente abilitati, è fatto obbligo di adeguarsi alle vigenti disposizioni e di richiedere l apposita autorizzazione, nei seguenti casi: Pagina 10 di 15

11 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente a. in caso di U.O. interventi Ambiente edilizi, comunque classificabili, che prevedano la realizzazione di opere che incidano sull impianto fognario e/o di trattamento dei reflui; b. in caso di interventi edilizi, comunque classificabili, che modifichino la distribuzione funzionale di più di una unità immobiliare; c. in caso di mutamento della destinazione d uso; d. in caso di interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla L.R. 1/05, art. 79, comma 2, lettera d, limitatamente ai punti 1), 2) e 3); e. in caso di interventi, comunque classificabili, che comportino un aumento degli abitanti equivalenti dello scarico, calcolati con il metodo di cui all art. 4 del presente regolamento; f. nel caso di edifici che siano stati costruiti, o che abbiano mutato la destinazione d uso, o che abbiano subito un frazionamento di unità immobiliari, in assenza del dovuto atto abilitativo, anche se successivamente condonati; g. quando venga riscontrata, dal Comune o da altro ente competente, una situazione di pericolo o di criticità sotto i profili igienico-sanitario o ambientale. Art Contenuto delle domande per scarichi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento Per le domande di Autorizzazione relative a scarichi esistenti dovranno essere presentati i seguenti documenti: - dichiarazione attestante che l impianto così come realizzato, descritto e rappresentato in apposito elaborato, non crea, e non ha creato in passato, inconvenienti ambientali e/o igienicosanitari, né danneggiamenti della falda acquifera; - dichiarazione attestante che l'impianto sia stato realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 o della legge regionale del 23/1/1986 n. 5; - dichiarazione che l'impianto sia stato conservato e mantenuto in perfetta efficienza mediante interventi di manutenzione periodica. In considerazione del tipo di impianto proposto, il Responsabile del Procedimento potrà richiedere adeguata documentazione integrativa per meglio valutare le caratteristiche dell impianto stesso. Pagina 11 di 15

12 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente Art Istruttoria U.O. Ambiente per scarichi esistenti 1) Per le domande presentate al Comune di Tavarnelle Val di Pesa entro il 31/12/04, il competente ufficio potrà richiedere le necessarie integrazioni assegnando un congruo periodo di tempo per la presentazione delle stesse. In tal caso, la relativa autorizzazione sarà rilasciata entro novanta giorni dal completamento della domanda. 2) Quando lo scarico esistente non sia considerato idoneo, il responsabile del procedimento assegna un periodo di tempo ritenuto congruo, fino ad un massimo di sei mesi, per individuare una soluzione impiantistica corretta, ottenere i necessari atti abilitativi, realizzare le opere e presentare la dichiarazione di fine lavori. Contestualmente a tale dichiarazione, dovrà essere presentata la documentazione che illustri i lavori eseguiti ed il nuovo sistema di trattamento dei reflui. 3) I termini di cui ai punti 1 e 2, possono essere prorogati una sola volta per ulteriori trenta giorni, a seguito di specifica richiesta e per motivate ragioni. 4) Trascorsi i termini di cui ai punti 1, 2 e 3, la domanda sarà archiviata con diniego dell autorizzazione e la conseguente applicazione delle sanzioni amministrative. 5) Nel caso di idoneità del trattamento proposto, l'autorizzazione viene rilasciata con le opportune prescrizioni generali in base alla normativa in materia e con eventuali prescrizioni aggiuntive, ai sensi dell art. 124, comma 10, del D.Lgs. 152/06. 6) Copia della autorizzazione viene inviata all ARPAT. TITOLO III - DISPOSIZIONI TECNICHE Art.15 - Priorità degli scarichi Nelle zone non servite da pubblica fognatura è sempre da privilegiare lo scarico in acque superficiali. Qualora sia accertata l impossibilità tecnica o l eccessiva onerosità a recapitare in corpi idrici superficiali, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, è da privilegiare un sistema di scarico nel suolo interrato rispetto ad uno scarico sul suolo. Art.16 - Trattamenti adeguati L adeguatezza degli impianti di trattamento di acque reflue domestiche, o assimilate alle domestiche, viene valutata in base a quanto disposto dal Regolamento Regionale 28R/03. Pagina 12 di 15

13 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente Art.17 Caratteristiche U.O. Ambiente degli impianti 1) Le acque bianche/saponose devono essere separate e sottoposte ad un trattamento primario in un pozzetto degrassatore prima di unirsi alle nere. 2) Gli impianti dovranno essere realizzati e dimensionati secondo le Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura del febbraio 2005, a cura del Dipartimento Provinciale di Firenze dell ARPAT. 3) Le acque meteoriche devono essere sempre mantenute separate dalla acque domestiche e smaltite per proprio conto. E consentito, qualora lo scarico avvenga in un corpo idrico superficiale, utilizzare la stessa tubazione di scarico immettendole però a valle dell ultimo pozzetto di controllo dell impianto di trattamento/smaltimento delle acque domestiche. 4) Lo scarico dello svuotamento delle piscine deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento delle altre acque domestiche, e in caso di sub-irrigazione, non può essere eseguito in una sola volta, ma gradualmente, con portate compatibili con la capacità di assorbimento del terreno e stabilite nella relazione geologica. Inoltre, lo svuotamento dovrà avvenire almeno 15 gg dopo l ultima disinfezione. 5) Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del funzionamento ed accessibile/i in sicurezza. Art.18 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche. 1) Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche ed assimilate sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nella normativa nazionale e regionale, nonché nell autorizzazione rilasciata. 2) Tutti gli impianti devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e manutenzione. 3) Per gli impianti che lo necessitano, devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie al corretto funzionamento dell impianto stesso. Di tali operazioni deve essere conservata documentazione. 4) Per gli impianti più complessi, formati da più componenti o macchinari specifici, la ditta fornitrice deve consegnare un manuale d uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico deve attenersi per un corretto funzionamento dell impianto stesso. 5) Per la sub-irrigazione nel suolo, il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che il terreno sul quale è ubicata la rete di sub-irrigazione non presenti avvallamenti o Pagina 13 di 15

14 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente affioramenti U.O. di liquami. Ambiente Qualora si verifichino tali eventualità, la rete dovrà essere ristrutturata completamente allo scopo di ripristinarne la corretta funzionalità. 6) Per la fitodepurazione, le essenze dovranno essere scelte in base ai seguenti criteri: - adattabilità al clima locale; - elevata attività fotosintetica; - elevata capacità di trasporto dell energia; - resistenza e capacità di assimilazione degli inquinanti. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche dell impianto e della flora ivi prevista, procedendo alle sostituzioni necessarie qualora si determini una perdita delle piante già attecchite, e necessarie al buon funzionamento dell'impianto. TITOLO IV - DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE Art. 19 Durata dell Autorizzazione 1) L autorizzazione rilasciata ha validità di quattro anni a decorrere dalla data di rilascio. 2) L autorizzazione è tacitamente rinnovata di quattro anni in quattro anni, salvo quanto previsto all art. 20. Art. 20 Modifiche dello scarico o della titolarità 1) Quando interviene una modifica della titolarità dell Autorizzazione, il titolare ha l obbligo di comunicare al Comune la variazione su apposita modulistica, sottoscritta anche dal subentrante e contenente copia di un documento di identità di entrambi i soggetti. 2) E fatto obbligo di chiedere nuova autorizzazione in seguito a qualunque intervento che determini una variazione quali-quantitativa dello scarico e/o una modifica dell impianto di trattamento/smaltimento.. TITOLO V - NORME FINALI E SANZIONI Art Abrogazioni Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune in contrasto con lo stesso. Pagina 14 di 15

15 DI TAVARNELLE VAL DI PESA Ambiente U.O. Ambiente Art Entrata in vigore 1) Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio Comunale con cui viene approvato. 2) Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti. Art Piani di sviluppo fognature 1) Gli scarichi esistenti non adeguati alle vigenti disposizioni potranno essere mantenuti in esercizio in attesa del loro allacciamento, se posti in zone del territorio comunale dove sono previsti piani di sviluppo fognario programmati nel triennio successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2) Ai fini del comma precedente, s'intendono per piani di sviluppo fognario programmati, gli interventi di estensione della rete fognaria compresi nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune, nei Piani Attuativi di iniziativa privata già convenzionati, nei piani e nei bilanci preventivi dell'ente gestore. 3) Il comma 1 del presente articolo si applica esclusivamente se non sussistono situazioni di danno igienico/ambientale ed a condizione che il titolare dello scarico provveda a mantenere in perfetta efficienza il sistema attualmente in uso. Art Inosservanza delle prescrizioni dell autorizzazione e Sanzioni L inosservanza delle prescrizioni contenute nell autorizzazione allo scarico idrico nonché di quelle previste dal Titolo V parte terza del D.Lgs. 152/06, comporta l applicazione delle sanzioni previste ivi previste e, secondo la gravità dell infrazione, l attivazione dei seguenti procedimenti ai sensi dell art. 130 del D.Lgs.152/06: I. diffida, stabilendo un termine entro il quale dovranno essere eliminate le irregolarità; II. diffida e contestuale sospensione dell autorizzazione per un determinato periodo, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e per l ambiente; III. revoca dell autorizzazione in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute e per l ambiente. Pagina 15 di 15

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