Riconosciuto agli eredi il danno biologico permanente anche in caso di brevissima agonia del de cuius. La Cassazione apre al danno tanatologico?

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1 Riconosciuto agli eredi il danno biologico permanente anche in caso di brevissima agonia del de cuius. La Cassazione apre al danno tanatologico? Autore: Cipriano Leonardo In: Diritto civile e commerciale Nell ambito della tematica del danno non patrimoniale, il danno c.d. tanatologico è istituto molto dibattuto in giurisprudenza in quanto il suo riconoscimento consentirebbe di risarcire la perdita del bene vita (in quanto tale) e la trasmissibilità del relativo diritto in favore degli eredi del deceduto. Secondo un consolidato e restrittivo orientamento della Cassazione 1 la perdita del bene vita non è in sé risarcibile ostandovi non poche ragioni di ordine logico e giuridico. Infatti, la morte comporta istantaneamente l impossibilità (o meglio l incapacità) giuridica del defunto di acquisire nel proprio patrimonio qualunque diritto, compreso, quindi quello relativo al risarcimento del danno alla lesione del bene vita (o di qualunque altro bene). Né la perdita della vita potrebbe considerarsi come la massima lesione del bene salute, in quanto la salute (anche se pregiudicata) presuppone logicamente la sopravvivenza del soggetto leso (venendo meno la vita quale bene supremo, la salute non può essere logicamente attinta dall illecito). Infine, un danno alla vita strictu sensu, non sarebbe giuridicamente ammissibile sia in relazione all ormai definitivamente acclarata natura riparatoria e non sanzionatoria dell illecito aquiliano (il soggetto danneggiato non può, infatti, ricevere, nel caso di morte, alcuna forma di riparazione) sia per l impossibilità oggettiva di configurare conseguenze dannose direttamente risarcibili in capo al defunto (la 1 di 9

2 mera lesione di un diritto, in assenza di conseguenze pregiudizievoli non è sufficiente, infatti, ad integrare la fattispecie della responsabilità aquiliana). Peraltro, in senso critico rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte, parte della giurisprudenza di merito ha ammesso la risarcibilità del danno tanatologico c.d. puro, in quanto, la vita quale bene supremo dell individuo - deve necessariamente trovare nell ordinamento, letto alla luce dei principi costituzionali (art. 2 e 32 Cost) un adeguata tutela risarcitoria. Inoltre, ad opinare diversamente, si finirebbe per non accollare alcun risarcimento al soggetto che uccide, paradossalmente agevolandolo rispetto a quello che determina nella vittima solo lesioni non mortali. In particolare, secondo tale orientamento, il diritto al risarcimento si concretizza nel patrimonio della vittima al momento della lesione mortale (danno evento) e quindi un istante prima dell evento morte (che come detto comporta la perdita della capacità giuridica), rendendo, per conseguenza, il diritto al risarcimento del danno tanatologico trasmissibile agli eredi. Sennonché, è stato autorevolmente osservato 2 che tale ricostruzione sistematica si scontra con l ormai consolidata tendenza della giurisprudenza 3 alla riconduzione del danno non patrimoniale nell ambito del danno conseguenza, comunque risarcibile ex art c.c.. Nonostante il citato atteggiamento preclusivo in ordine alla configurabilità del danno tanatologico, la Cassazione ha, peraltro, già da tempo, ammesso che, prima del decesso, si consolidi - jure proprio - in favore della vittima, il diritto al risarcimento del danno (non patrimoniale) c.d. terminale o da agonia. In particolare, in favore del soggetto attinto dalle lesioni (nonché, per successione, in favore degli eredi) è 2 di 9

3 stato riconosciuto sia il risarcimento del danno biologico, qualora la vittima abbia trascorso un apprezzabile lasso di tempo in condizione di lucida agonia (subendo, quindi, un notevole grado di sofferenza fisica), sia il (solo) danno morale allorché pur in mancanza di un intervallo di tempo apprezzabile tra le lesioni e la morte la vittima abbia assistito lucidamente allo spegnersi della propria vita (c.d. danno morale catastrofale). Non si è, invece, ritenuto configurabile alcun danno risarcibile nel caso in cui la morte intervenga istantaneamente o repentinamente, in modo tale da non consentire alla vittima di rendersene conto, ovvero, qualora quest ultima, a causa della gravità delle lesioni, abbia trascorso l intero periodo di agonia (eventualmente anche lungo) in totale stato d incoscienza o in coma. La pronuncia in commento si colloca apparentemente nell ambito del citato consolidato orientamento che disconosce la risarcibilità autonoma del danno tanatologico, attribuendo alla vittima (ancora in vita) ed agli eredi (dopo la morte del de cuius), il diritto al risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli di natura non patrimoniale della lesione dell integrità fisica (danno biologico permanente) allorché, appunto, intercorra un apprezzabile lasso di tempo (di lucida agonia)tra l incidente e la morte. Tuttavia, dopo aver precisato che le conseguenze di detta lesione devono essere liquidate unitariamente, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie (secondo quanto affermato dalle S.U. del 2008), la Corte entra nel merito della controversia posta al suo esame ed individua, quale lasso di tempo sufficiente a consolidare nel patrimonio della vittima il relativo diritto al risarcimento (trasmissibile agli eredi), un periodo di lucida agonia di appena sei giorni. Al riguardo, pur essendo assolutamente condivisibile la tendenza giurisprudenziale ad ampliare il più possibile in favore del defunto e degli eredi l ambito del danno non patrimoniale (biologico) risarcibile in caso di lesione del bene vita, risulta alquanto difficile conciliare la natura di detto danno con tempistiche così brevi di insorgenza del medesimo. 3 di 9

4 Detto altrimenti, le conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla permanente lesione dell integrità fisica diventano rilevanti, non nel breve (anzi brevissimo) periodo ma in una arco temporale medio - lungo (tanto è vero che anche in base ai vigenti criteri di liquidazione monetaria del danno biologico, l importo del risarcimento è tanto maggiore quanto è più lunga l aspettativa di vita del soggetto leso). Atteso quanto sopra, la decisione in esame diventa rilevante nell ambito della tematica del danno non patrimoniale, in quanto può considerarsi uno dei primi, sommessi tentativi di dare, finalmente, giuridico ed autonomo ristoro alla lesione del bene vita, in quanto tale, superando così le resistenze della giurisprudenza maggioritaria. Corte di Cassazione Civile sez. III. Sentenza n. 4229/2012, del 16/3/2012 (omissis) Svolgimento del processo S.A. + 13, fratelli, figli e nipoti di C. G., deceduta il (omissis) in conseguenza delle lesioni riportate in un sinistro avvenuto (omissis), propongono ricorso per cassazione, affidato a quindici motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha rigettato gli appelli principale ed incidentali da essi proposti contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Forlì, che aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva di C.D., assicurato con le Generali, nella causazione del sinistro, ma aveva rigettato le domande risarcitorie come proposte dagli attori. Resistono con controricorso le Assicurazioni Generali S.p.A.. Motivi della decisione 1.- Anche se la sentenza impugnata è stata depositata dopo l'abrogazione dell'art. 366-bis cod. proc. civ., non per questo la formulazione di quesiti di diritto può ritenersi colpita da nullità, trattandosi di una modalità di sintesi dei motivi di ricorso apprezzabile, anche se non più imposta dalla legge. 2.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione di legge e di principi costituzionali e fondamentali, 4 di 9

5 S.A., S.I. e S.S., figli della de cuius e appellanti principali, si dolgono della irrisoria liquidazione del danno morale (poco più di Euro per ciascuno) ed in particolare dell'utilizzo, da parte della Corte di Appello, delle Tabelle del Tribunale di Bologna, invece di quelle del Tribunale di Milano, ai fini della liquidazione del danno Il primo motivo è inammissibile per la sua novità, quanto alla questione delle tabelle. E' vero, infatti, - come affermato di recente da questa Corte (Cass. 7 giugno 2011 n ) - che deve ritenersi intollerabile, e violazione del principio di equità, la liquidazione di un medesimo danno alla persona in maniera difforme sul territorio nazionale. La medesima sentenza ora citata chiarisce peraltro che perchè, sotto il profilo della violazione di legge, possa porsi la questione dell'utilizzo, da parte del giudicante, di una tabella diversa da quella milanese, già prescelta dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, non è sufficiente che in appello sia stata prospettata l'inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorre che il ricorrente si sia specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione de danno in base ai valori delle tabelle elaborate a Milano (il che, nella specie, non risulta); e che, inoltre, nei giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia ancheversato in atti (il che neppure risulta). In tanto, dunque, la violazione della regola iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, in quanto la questione sia stata specificamente e ritualmente posta nel giudizio di merito (i ricorrenti assumono di averla sollevata solo nella comparsa conclusionale in appello). In difetto la questione dovrà ritenersi inammissibile, senza che possa prospettarsi violazione alcuna dei numerosi principi e diritti costituzionali e comunitari richiamati dai ricorrenti La questione è, quanto alla "irrisoria liquidazione del danno morale", del pari inammissibile in quanto posta sotto l'esclusivo profilo della violazione di legge. Questa Corte ha infatti ammesso che la liquidazione equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata se incongrua e quindi "sproporzionata" rispetto al caso concreto solo sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr., tra le tante, Cass. 12 dicembre 2008, n ; 28 novembre 2008, n ; 29 settembre 2005, n ; 3 agosto 2005, n ; 23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671). 3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i medesimi ricorrenti si dolgono, in via subordinata, della mancata rivalutazione della somma liquidata all'epoca della sentenza. 5 di 9

6 3.1.- Il secondo motivo è infondato. I ricorrenti tacciono infatti di avere percepito, accettandola in acconto, la somma di L ciascuno dalle Assicurazioni Generali, in data non risultante nè dalla sentenza nè dal ricorso, e che tale somma, secondo i giudici di primo e secondo grado, è da ritenersi esaustiva del danno da essi subito. Il principio, corretto, della necessaria rivalutazione del danno all'epoca della sentenza non può dunque trovare nella specie applicazione, trattandosi di somme già percepite, prima della sentenza, dagli aventi diritto. 4.- Con il terzo motivo i medesimi ricorrenti si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata personalizzazione del danno subito da essi, figli della vittima Il terzo motivo è infondato. Non sussiste, infatti, alcun automatismo liquidatorio - come lamentato dai ricorrenti - in quanto, nella sentenza impugnata, si da conto che la somma di L , già percepita da ciascuno dei figli, è superiore (e non semplicemente uguale) a quella prevista dalle tabelle ritenute applicabili. 5.- Con il quarto, quinto e sesto motivo i medesimi ricorrenti, sotto il profilo del vizio di motivazione, della violazione di legge e della violazione di diritti costituzionali e fondamentali, si dolgono delrigetto della domanda di risarcimento del danno morale e biologico jure hereditatis I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati nei sensi di seguito precisati. Premesso che unitaria deve essere la eventuale liquidazione del danno non patrimoniale, alla luce di SS.UU., 11 novembre 2008 n , al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, l'affermazione secondo cui (pag. 12 della sentenza) il danno biologico permanente jure hereditatis non può essere riconosciuto "perchè la morte della congiunta si è verificata nel breve termine di 6 giorni dall'incidente" è chiaramente erronea, atteso che un periodo di sei giorni non è talmente breve da escludere la sofferenza della vittima, che sìa rimasta lucida durante l'agonia, essendo jus receptum che il danno non patrimoniale della vittima sia risarcibile quando intercorra un "apprezzabile" lasso di tempo tra l'incidente e la morte. I ricorrenti, d'altro canto, diversamente da quanto si legge nella sentenza impugnata, hanno fornito la prova che la vittima sia rimasta lucida durante l'agonia, producendo copie della cartella clinica e del diario clinico. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in relazione. Il giudice di rinvio dovrà valutare a quanto ammonti il danno non patrimoniale riconoscibile ai figli jure hereditatis e se esso ecceda, unitamente al danno non patrimoniale liquidato jure proprio, la somma di L già percepita da ciascuno di essi. 6.- Con il settimo motivo S.S. si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, del rigetto della domanda di 6 di 9

7 risarcimento del danno patrimoniale, assumendo di essere "di fatto convivente per lungo periodo" con la de cuius Il settimo motivo è inammissibile e comunque infondato, basandosi su circostanza, quella della convivenza di fatto, non risultante dagli atti ed anzi smentita dalla sentenza, ove si afferma invece (pag. 11) "che i figli della de cuius (...) neppure erano conviventi con la madre C.G., all'epoca del fatto" ed in particolare, quanto all'apporto della de cuius all'attività di ristoratrice di S.S., con congrua e non contraddittoria motivazione, si afferma (pagg ) che, seppure i testi hanno affermato che C.G. "si recava dalla figlia, nei fine settimana e nei giorni festivi, per "dare una mano"", tuttavia manca la prova che la scomparsa della donna, ottantenne all'epoca del fatto, "possa avere inciso negativamente, in modo rilevante, nella gestione del ristorante". 7.- Con l'ottavo motivo S.A., S.I. e S.S. si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata liquidazione del danno esistenziale Il mezzoè infondato. A prescindere dall'esattezza della motivazione in diritto della Corte di Appello - secondo cui "gli attori avrebbero dovuto provare una sostanziale alterazione, assai rilevante, delle loro abitudini di vita" - è comunque assorbente il rilievo che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., SSUU 11 novembre 2008, n ), non esiste una autonoma categoria di danno esistenziale, essendo risarcibile il danno non patrimoniale, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Poichè nella specie risulta che tale danno, in ogni sua componente, è stato risarcito (pag. 14 della sentenza impugnata) in misura "ampiamente satisfattiva", ne consegue che il risarcimento anche del danno esistenziale si risolverebbe in una inammissibile duplicazione risarcitoria. 8.- Con il nono motivo C.B., C.O., C. R. e ****, fratelli della de cuius e appellanti incidentali, si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della liquidazione del danno morale operata in loro favore (poco più di Euro ciascuno), basata sulle tabelle del Tribunale di Bologna invece che su quelle di Milano Il mezzo è inammissibile per le ragioni esposte sub 2.1. e Con il decimo motivo i medesimi ricorrenti, sotto il profilo della violazione di legge, in via subordinata, si dolgono della mancata rivalutazione del danno all'epoca della sentenza Il mezzo è infondato per le ragioni esposte sub 3.1. I ricorrenti hanno infatti percepito dalle Generali la somma di L , ritenuta dalla Corte esaustiva del danno, nei corso del giudizio di primo grado e dunque ben prima della sentenza della Corte di Appello Con l'undicesimo motivo i medesimi ricorrenti (qualificandosi peraltro figli, e non fratelli, della de cuius) si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, della mancata personalizzazione del danno. 7 di 9

8 L'undicesimo motivo è infondato per le medesime ragioni esposte sub 4.1. quanto al terzo. Anche la somma di L percepita da ciascuno dei fratelli della vittima è detta (pag. 14) superiore a quella prevista dalle tabelle Con il dodicesimo motivo i medesimi ricorrenti si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, del rigetto della domanda di liquidazione del danno esistenziale Il mezzo è infondato per le medesime ragioni esposte sub Con il tredicesimo motivo Se.Si., Se.St. e Se.Mi., nonchè ****** e ****, quali successori della premorta Se.Mo., nipoti della de cuius e appellanti incidentali, lamentano, sotto il profilo della violazione di legge, la mancata liquidazione del danno morale jure proprio, mentre, con il quattordicesimo motivo, anche gli altri nipoti, appellanti incidentali, S.S., S. M. e S.L. si dolgono, sotto il profilo della violazione di legge, del rigetto della domanda di liquidazione del danno morale e di quello esistenziale Il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo sono inammissibili, sia - per le ragioni già esposte - nella parte in cui i ricorrenti sembrano dolersi della mancata adozione delle tabelle milanesi, sia perchè, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti lamentano in realtà la inadeguatezza della motivazione, che ha negato il chiesto risarcimento sulla base della mancanza di rapporti di coabitazione e della lontananza delle rispettive residenze Con il quindicesimo motivo i ricorrenti lamentano, conclusivamente, la violazione del Trattato di Lisbona, che avrebbe costituzionalizzato la Carta di Nizza, ed in particolare la violazione degli artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 47, 52 e 54 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'unione Europea Il quindicesimo motivo è infondato, non avendo i ricorrenti dimostrato le plurime violazioni di diritti lamentate, in specie per quanto riguarda il diritto ad un equo ed effettivo processo (art. 47) Il ricorso va pertanto accolto per quanto di ragione, in riferimento ai motivi quarto, quinto e sesto. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata in relazione, con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, che farà applicazione dei principi di diritti enunciati sub 5.1. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione. 8 di 9

9 1 Cass, sez. III. 16 maggio ti. 7632; Cass. sez. III. 13 gennaio n, ********** *******. Manuale di diritto Civile, ***********************, II edizione, pag e ss. 3 Inaugurata dalle sentenze gemelle del 2003 e confermata da S.U. n del 11/11/ onia-del-de-cuius-la-cassazione-apre-al-danno-tanatologico/ 9 di 9

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