LA GIUNTA REGIONALE. VISTA la legge 23 dicembre 1978 n 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

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1 DELIBERAZIONE N. VII/5349 DEL OGGETTO: NUOVI CRITERI PER LA REMUNERAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI SVOLTE DALLE AZIENDE ED ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE PER GLI ANNI 2001/2002 LA GIUNTA REGIONALE VISTA la legge 23 dicembre 1978 n 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale»; VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n 502 e successive modifiche ed integrazioni, «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n 421»; VISTO il decreto legislativo 19 giugno 1999 n 229 «Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale»; VISTO la legge regionale 11 luglio 1997 n 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»; RICHIAMATA la d.g.r. 29 dicembre 1998 n VI/40903 «Determinazioni in ordine all'erogazione dell'assistenza sanitaria, in regime di servizio sanitario nazionale, in Lombardia, per gli anni 1999 e 2000 ed in merito al finanziamento della spesa corrente per detti esercizi», in particolare il punto 1, lettera b, del deliberato, dove sono tratteggiati alcuni criteri per l individuazione delle funzioni; RICHIAMATA la d.g.r. 3 agosto 2000 n VII/941 «Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere in regime di ricovero»; RICHIAMATA la d.g.r. 3 agosto 2000 n VII/943 «Modifica e integrazione d.g.r. 29 giugno 98, n 37042, e d.g.r. 29 dicembre 98, n 40903, così come modificata dalla d.g.r. 17 dicembre 99 n 47085, concernenti le indicazioni per l approvazione del bilancio preventivo economico nonché le indicazioni di gestione del Servizio Sanitario Regionale per l anno 2000»; RICHIAMATA la d.g.r. 22 dicembre 2000 n VII/2800 «Integrazione del nomenclatore tariffario di assistenza specialistica ambulatoriale con prestazioni erogabili dalle unita operative di neuropsichiatria infantile e definizione delle relative tariffe»; RITENUTO di esplicitare i criteri generali di individuazione delle attività sanitarie da remunerare tramite funzioni non tariffabili, applicabili già a decorrere dall anno 2001, a integrazione di quanto previsto dalla d.g.r. 22 dicembre 2000 n VII/2801 e successive modifiche ed integrazioni; VALUTATO il documento predisposto dalla U.O. Gestione Fondo Sanitario Regionale, di cui all allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge: D E L I B E R A Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento che qui si intendono integralmente riportate

2 1. Di esplicitare i criteri generali di individuazione delle attività sanitarie da remunerare tramite funzioni non tariffabili, applicabili a decorrere dall anno 2001, a integrazione di quanto previsto dalla d.g.r. 22 dicembre 2000 n VII/2801 e successive modifiche ed integrazioni; 2. Di approvare il documento predisposto dalla U.O. Gestione Fondo Sanitario Regionale, di cui all allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. Di dare mandato alla DG Sanità di valutare l opportunità di inserire ulteriori voci, da sottoporre all approvazione della Giunta Regionale, in accordo con i criteri generali di individuazione delle funzioni di cui all allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e nei limiti delle disponibilità finanziarie definite dalla Giunta Regionale; 4. Di procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia al fine della notifica a tutti i soggetti interessati e sul sito Internet della D.G. Sanità al fine della diffusione del provvedimento. IL SEGRETARIO

3 Allegato 1 INDIVIDUAZIONE DI NUOVI CRITERI PER LA REMUNERAZIONE DI ALCUNE FUNZIONI SVOLTE DALLE AZIENDE ED ENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI NON COPERTE DA TARIFFE PREDEFINITE PER GLI ANNI 2001/2002 Il presente documento introduce alcune modifiche nella individuazione dei criteri per la remunerazione delle funzioni non coperte da tariffe predefinite, rispetto alla situazione in essere fino all anno 2000, come delineata dalla d.g.r. 22 dicembre 2000 n VII/2801 e successive modifiche ed integrazioni. Per funzioni non coperte da tariffe predefinite si intendono principalmente quelle attività contraddistinte da: difficoltà di classificazione degli eventi, ovvero non omogeneità dell evento con le categorie tassonomiche in utilizzo per codificare le attività sanitarie (nomenclatore ambulatoriale, codifica ICD-9-CM etc.); difficoltà di definire una unità di misura dell evento, ovvero di ricondurre la misura dell attività a parametri standard tipo la giornata, l accesso, un pacchetto forfettario, etc.; forte incidenza sul costo totale delle spese per costi di attesa impliciti in alcune tipologie di attività erogate, tipo quelle afferenti all area dell emergenza urgenza (Pronto Soccorso, 118, terapie intensive, etc.); rilevanza strategica di attività individuate dalla programmazione regionale o nazionale e che possono ricadere nelle fattispecie di cui sopra (ricerca, formazione universitaria, attività di rilievo regionale, etc.); estrema variabilità dei costi di produzione, al punto da rendere difficile l individuazione di un costo medio o standard di riferimento remunerativo dei fattori produttivi utilizzati; straordinarietà dell evento e presumibile irripetibilità dello stesso, e che pertanto necessitano di trovare modalità di remunerazione alternative rispetto al finanziamento prospettico a prestazione. Vengono di seguito riportate le modifiche introdotte nel quadro delle funzioni non tariffabili a seguito delle considerazioni sopra esposte. Tali modifiche hanno valore solo per le voci espressamente citate, come riportate sulla d.g.r. 22 dicembre 2000 n VII/2801 e successive modifiche ed integrazioni.

4 Rete emergenza di 1 e di 2 livello Prendendo in considerazione la casistica di ricovero ordinario riferibile all anno 2000 si osserva che il numero di letti di terapia intensiva realmente riservati alle attività di emergenza urgenza, ottenuti rapportando ai 365 giorni dell anno le giornate dedicate a pazienti direttamente provenienti dall esterno ed individuate mediante una analisi delle schede di dimissione ospedaliera, non è proporzionale alla dotazione complessiva di letti delle U.O. di terapia intensiva. Risulta quindi necessario individuare una modalità di finanziamento più correlata alle attività rese in regime di emergenza - urgenza. Parimenti si evidenzia la mancanza di una valutazione specifica a riguardo dei costi di attesa sostenuti per la gestione delle attività di pronto soccorso. Per quanto riguarda la rete di emergenza di secondo livello, rappresentata dalle strutture dotate di U.O. di Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Chirurgia Vascolare, si evidenzia che l incidenza sulla attività delle suddette unità operative della componente di casistica trattata in regime di urgenza è inferiore sia a quella media regionale (calcolata su tutte le unità operative), sia a quella di altre unità operative chirurgiche. La media regionale di ricoveri urgenti, così come rilevata nell anno 2000 dalle schede di dimissione ospedaliera, è pari al 35% del totale, mentre per la Neurochirurgia, la Cardiochirurgia e la Chirurgia Vascolare risulta essere significativamente inferiore. Sulla base di quanto sopra esposto vengono modificati a partire dall anno 2001 i criteri in utilizzo per le funzioni della rete di emergenza di 1 e di 2 livello e di introdurre criteri che si basino sui seguenti indirizzi: Definizione di una quota forfettaria da riconoscere alle singole strutture dotate di P.S., D.E.A., E.A.S. dando mandato alla DG Sanità di individuare, entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente delibera, avvalendosi della commissione tecnica istituita con d.d.g. 1 dicembre 2000 n e successive modifiche e integrazioni, i criteri di ponderazione della suddetta quota considerando in modo particolare, tra le variabili rilevanti, gli aspetti organizzativi, i volumi di attività realmente erogati e le peculiari caratteristiche in termini di casistica trattata e di tipologie di unità operative operanti nelle strutture, in modo da definire una remunerazione che consideri gli aspetti di variabilità presenti nel sistema. Definizione di una quota da riconoscere alle singole strutture a sostegno di attività svolte a favore di pazienti accettati in modalità urgente a cui sono correlati costi organizzativi e gestionali superiori a quelli comportati dalle sole attività elettive. In questo ambito sono già stati raccolti dei dati organizzativi ed economici, riferiti all anno 2000, a riguardo delle attività di terapia intensiva che permetteranno la determinazione dei costi riconducibili ai già citati posti letto realmente riservati alle attività di emergenza urgenza. L aspetto critico non è la terapia intensiva in sé, bensì la necessità di dimensionare la terapia intensiva soprattutto in base alle necessità della casistica urgente proveniente dall esterno. Attenzione particolare dovrà essere dedicata anche alle attività che complessivamente le strutture erogano in emergenza urgenza, individuate tramite elaborazione delle schede di dimissione ospedaliera, e che comportano una variabilità significativa nell impiego delle risorse e nei processi di diagnosi e cura attuati negli ospedali. A partire quindi dal 2001 si porrà particolare attenzione alla individuazione delle modalità di accettazione, urgente od elettiva, dei pazienti, e si utilizzerà il campo della scheda di dimissione ospedaliera denominato tipo di ricovero che verrà quindi ad assumere una nuova valenza di tipo gestionale e come tale sarà oggetto di verifiche campionarie volte a valutare la corretta compilazione dello stesso.

5 Attività connesse al trapianto di organo: centri trapianto di organi La d.g.r. 3 agosto 2000 n VII/941 ha recepito la proposta formulata dalle commissioni per l Ematologia Clinica e per l impiego delle Cellule Staminali, volta a riclassificare le prestazioni che afferiscono al DRG 481 (trapianto di midollo osseo) e ad articolarne la remunerazione in quattro classi in base alla analisi dei costi presentati dalle commissioni. Ciò comporta a partire dal 1 Settembre del 2000 il superamento della necessità di riconoscere una funzione non tariffabile per le attività di trapianto di midollo osseo sia autologo sia allogenico. Attività connesse al trapianto di organo: altre attività connesse al trapianto di organi A partire dal 2001 saranno finanziate in via prioritaria le attività esplicitamente individuate da atti di programmazione regionale o nazionale. L erogazione dei fondi terrà comunque conto della effettiva necessità dell attività svolta, anche in base alla richiesta della stessa da parte delle strutture sanitarie potenzialmente interessate. Si precisa che il finanziamento delle suddette attività non sarà di sola pertinenza della Regione ma anche delle strutture che usufruiscono dei servizi stessi, ricorrendo alla stipula di appositi rapporti convenzionali tra Enti. Attività di ricerca didattica e formazione universitaria: presenza della facoltà di medicina e di chirurgia A partire dall anno 2001 saranno corrisposti i finanziamenti alle sole strutture in cui è presente il corso di studi pre - laurea della facoltà di medicina e chirurgia, come da atti ufficiali prodotti dalle competenti strutture regionali e universitarie. Il finanziamento sarà modulato sulla base della presenza completa nelle strutture del corso di studi o di frazioni dello stesso. La carenza di dati di riferimento a riguardo della incidenza sui costi complessivi delle strutture delle attività di formazione universitaria rende inoltre necessario che la DG sanità individui, entro 120 giorni dalla data di approvazione della presente delibera, avvalendosi della commissione tecnica istituita con d.d.g. 1 dicembre 2000 n e successive modifiche e integrazioni, i criteri aggiuntivi sulla base dei quali corrispondere le quote del suddetto finanziamento. Potenziamento dei centri dialisi di assistenza limitata (C.A.L.) La funzione sarà riconosciuta solo per l anno 2001 in quanto a partire dal 2002 il potenziamento delle suddette attività sarà assicurato tramite un adeguamento tariffario delle prestazioni di dialisi erogate in assistenza limitata. Unità spinali La d.g.r. 3 agosto 2000 n VII/941 ha incrementato la tariffa giornaliera in misura tale da rendere superato il riconoscimento della presente funzione a partire dal 1 Settembre del Riabilitazione ad alta complessità Gli incrementi tariffari ed i fondi per la qualità dell assistenza erogata in ambito riabilitativo introdotti dalla d.g.r. 3 agosto 2000 n VII/941 rendono superata l attribuzione di questa funzione a partire dal Protesi per correzione chirurgica della scoliosi

6 La funzione sarà riconosciuta solo per l anno 2001 in quanto a partire dal 2002 il riconoscimento economico delle suddette attività sarà assicurato tramite un finanziamento aggiuntivo per le endoprotesi utilizzate. Altre attività di rilievo regionale A partire dal 2001 saranno finanziate in via prioritaria le attività esplicitamente individuate da atti di programmazione regionale o nazionale. L erogazione dei fondi terrà comunque conto della effettiva necessità dell attività svolta, anche in base alla richiesta della stessa da parte delle strutture sanitarie potenzialmente interessate. Si precisa che il finanziamento delle suddette attività non sarà di sola pertinenza della Regione ma anche delle strutture che usufruiscono dei servizi stessi, ricorrendo alla stipula di appositi rapporti convenzionali tra Enti. Servizio di Neuropsichiatria dell infanzia e dell adolescenza La funzione sarà rimodulata a partire dal 2001 secondo quanto previsto dalla d.g.r. 22 dicembre 2000 n VII/2800. Introduzione di nuove funzioni non tariffabili Facendo seguito a quanto esposto sui criteri generali di individuazione delle funzioni si prevede l introduzione di una nuova funzione per il supporto alle attività di terapia intensiva neonatale. Tale funzione sarà introdotta dal 2001 per i neonati con peso alla nascita inferiore a 1500 grammi ed è giustificata dalla alta variabilità dei costi sostenuti per il trattamento in terapia intensiva neonatale.

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