ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO

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1 ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA CONSULENTI DEL LAVORO GUIDA ALL ENPACL Rev

2 ENPACL - Viale del Caravaggio, ROMA Indirizzo internet: info@enpacl.it tel fax Altri numeri fax: (Servizio Previdenza - Contributi) (Servizio Previdenza - Prestazioni) (Area Vigilanza e Contenzioso) 1

3 S O M M A R I O - Gli Organi dell Ente pag. 4 - La struttura dell Ente 5 - Iscritti all Enpacl 6 - Contributo Soggettivo 7 - Contributo Integrativo 9 - Obbligo di comunicazione 10 - Restituzione dei contributi 11 - Ricongiunzione dei periodi assicurativi 12 - Accenni sull istituto della totalizzazione 13 - Prestazioni 14 - Pensione di vecchiaia 15 - Come si calcola la pensione di vecchiaia 17 - Pensione di anzianità 18 - Pensione di inabilità 19 - Pensione di invalidità 20 - Pensione di reversibilità 21 - Pensione indiretta 22 - Supplemento della pensione di vecchiaia e anzianità 23 - Rideterminazione della pensione 24 - Integrazione al minimo del trattamento pensionistico 25 - Provvidenze straordinarie 26 - Indennità di maternità 27 - Mutui agli Iscritti 28 - Il Sistema Qualità Enpacl 29 2

4 L Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro, è stato istituito con la legge n allo scopo di erogare e gestire trattamenti di previdenza e di assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari. In data 25 agosto 1991 è entrata in vigore la legge 5 agosto 1991, n. 249, di riforma dell Ente. Dal 1 gennaio 1995 l E.N.P.A.C.L., ai sensi del decreto legislativo n. 509/94, ha trasformato la sua natura giuridica in Ente privato di tipo associativo per cui le modalità di gestione sono ora riconducibili alle norme statutarie. 3

5 GLI ORGANI DELL ENTE Lo statuto dell Ente prevede i seguenti organi: L Assemblea dei Delegati Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Il Collegio dei Sindaci L Assemblea dei Delegati è costituita dai rappresentanti degli iscritti all Ente. Il Consiglio di Amministrazione dall Assemblea dei Delegati. è composto da nove membri eletti a scrutinio segreto Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti, ha la rappresentanza legale dell Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, convoca l Assemblea dei Delegati. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, dei quali uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, uno nominato dal Ministro dell Economia e delle Finanze ed uno eletto dall Assemblea dei Delegati fra gli iscritti all Ente. Consiglio di Amministrazione Presidente Vice Presidente Consiglieri Vincenzo Miceli Giovanni Cirmi Adalberto Bertucci Elvira D Alessandro Luciano Malavolti Giuseppe Mastrototaro Gabriella Santolini Nazzario Scano Corrado Zovetti Collegio dei Sindaci Presidente Componenti Giovanni Corno Aligi Botteri Camillo Fattorel Direttore Generale Salvatore Magno 4

6 LA STRUTTURA DELL ENTE L Enpacl è composto di sei Unità organizzative, costituite da un Servizio e cinque Aree, che fanno capo al Direttore Generale:. Servizio Istituzionale Previdenza: Gilberto Magrone Area Amministrazione: Mauro Giuseppe de Gennaro Area Sistema Informativo: Roberto De Rossi Area Staff di direzione: Fabio Faretra Area Vigilanza e Contenzioso: Wanda Mazzi Area Risorse Umane e Materiali: Walter Squarcia 5

7 ISCRITTI ALL ENPACL L iscrizione all Ente è obbligatoria per tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all Albo professionale. Il rapporto assicurativo con l ENPACL decorre della data di iscrizione all Albo dei Consulenti del Lavoro. A tal fine il Consiglio Provinciale dell Ordine comunica all ENPACL l avvenuta iscrizione, così come l eventuale cancellazione e sospensione. A tutti i neo-iscritti è trasmessa una lettera di iscrizione, con la quale è comunicato il numero di matricola personale, il modello per l eventuale richiesta di riduzione contributiva, la presente Guida all ENPACL, l informativa riguardante il trattamento dei dati personali e una dichiarazione, che deve essere restituita agli uffici, con la quale il Consulente del Lavoro attesta di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la valida costituzione del rapporto assicurativo-previdenziale con l ENPACL. L iscritto all ENPACL è assoggettato alla contribuzione soggettiva (intera o ridotta) ed a quella integrativa. L iscritto all Albo dei Consulenti del Lavoro, iscritto obbligatoriamente ad altro Ente di previdenza per liberi professionisti, non ha l obbligo di iscrizione all ENPACL. Risultando iscritto in due o più Albi professionali, può optare per altra Cassa di previdenza per liberi professionisti; in questo caso è esonerato dall obbligo del versamento del contributo soggettivo all ENPACL, pur restando iscritto all Albo dei Consulenti del Lavoro. Il Consulente del Lavoro che ha esercitato la facoltà di opzione per altra cassa di previdenza per liberi professionisti, è assoggettato comunque alla contribuzione integrativa, ove mantenga l iscrizione all Albo dei Consulenti del Lavoro. 6

8 CONTRIBUTO SOGGETTIVO Il contributo soggettivo annuo obbligatorio a carico di ogni iscritto (anche se pensionato ENPACL) è frazionato in dodicesimi ed è dovuto in rapporto ai mesi o frazione di mese di effettiva iscrizione all Ente nell anno solare. Dall anno 2001, il contributo soggettivo è riscosso a mezzo di bollettini di pagamento M.AV. (Mediante Avviso) aventi, di norma, scadenza il sedici del mese o, se festivo, il primo giorno feriale successivo di aprile, giugno, settembre e novembre di ciascun anno (vedi Inserto informativo allegato). Il Consulente del Lavoro può effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario del territorio nazionale esibendo il bollettino M.AV., senza l addebito di alcuna commissione. Allegato al bollettino M.AV., il Consulente riceve il piano dei pagamenti per l intero anno. Unitamente alla prima rata del contributo soggettivo è riscosso il contributo per l indennità di maternità per libere professioniste (D. Lgs. 151/2001) Nel caso in cui il pagamento sia effettuato oltre le date stabilite, l Ente addebiterà una maggiorazione di 25,82 per ogni rata pagata in ritardo e, nel caso in cui al 31 dicembre una o più rate non risultino pagate, il Consulente sarà tenuto a versare anche gli interessi, al tasso legale aumentato di cinque punti, sul contributo omesso a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo sino alla data di regolarizzazione. La quota del contributo mensile è dovuta anche nel caso di un solo giorno di iscrizione nel mese. La misura del contributo soggettivo è perequata annualmente in proporzione alle variazioni dell indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolato dall ISTAT. Inoltre, la misura del contributo soggettivo può essere variata, ove necessario, su proposta degli Organi istituzionali dell Ente e sottoposta all approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni triennio. La riduzione a metà del contributo soggettivo è facoltativa per i Consulenti del Lavoro iscritti ad altra forma obbligatoria di previdenza. Gli iscritti all Enpacl che si iscrivono ad altra forma di previdenza obbligatoria debbono esercitare la facoltà di riduzione del contributo soggettivo entro e non oltre 30 giorni dalla data di detta iscrizione. 7

9 L iscritto che fruisce della riduzione del contributo soggettivo in quanto iscritto ad altro Ente previdenziale, deve comunicare la cessazione di detta iscrizione, con raccomandata, entro e non oltre 30 giorni dall evento. Il ritardo o l omissione di detta comunicazione è considerata evasione delle quote contributive dovute e pertanto comporta l obbligo di corresponsione delle quote integrative medesime nonché delle maggiorazioni dovute. L obbligo di versamento del contributo soggettivo in misura intera sorge dal primo giorno del mese successivo a quello di cancellazione ad altra forma obbligatoria di previdenza. Ai Consulenti del Lavoro che si iscrivono all Ente prima di aver compiuto trenta anni il contributo è ridotto d ufficio alla metà per l anno (o frazione di anno) di iscrizione e per i due anni solari successivi. La riduzione dei contributi soggettivi comporta una proporzionale riduzione della misura della pensione. Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche. 8

10 CONTRIBUTO INTEGRATIVO Dal primo gennaio 1992 tutti gli iscritti agli Albi provinciali dei Consulenti del Lavoro devono applicare sui corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA, relativi all esercizio dell attività professionale di Consulente del Lavoro, una maggiorazione pari al 2 per cento, con diritto di rivalsa sul cliente, e versare all Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall avvenuto pagamento da parte del cliente medesimo. Le associazioni o società di professionisti devono versare la maggiorazione predetta per la quota di competenza di ogni associato iscritto all Albo dei Consulenti del Lavoro. L ammontare complessivo annuo della maggiorazione, dovuta all Ente dal singolo professionista, deve essere calcolata in proporzione alla percentuale degli utili spettante. Per l iscritto al solo Albo dei Consulenti del Lavoro la maggiorazione del 2 per cento è da applicare sui corrispettivi derivanti dall attività professionale, compresi quelli derivanti da attività svolte nel campo fiscale, tributario e contabile. Per i Consulenti del Lavoro iscritti anche in altri albi professionali, la maggiorazione del due per cento da versare all Ente deve essere calcolata esclusivamente sui corrispettivi relativi all attività di consulente del Lavoro, escludendo dalla base imponibile quei corrispettivi che, per legge, sono riservati agli iscritti presso l altro Ordine professionale. L art.1 della legge 12/1979 è stato modificato dall art.58 della legge 144/1999. In base a detta modifica, i professionisti di cui al primo comma dell art.1 della legge 12/79 (Consulenti del Lavoro, Ragionieri e Periti Commerciali, Dottori Commercialisti ed Avvocati) possono costituire Centri Elaborazione Dati. Il volume di affari, prodotto dai Centri Elaborazione Dati aventi i requisiti previsti dalla legge citata, deve essere interamente assoggettato al contributo integrativo che ciascun professionista, in base alle quote di competenza, dovrà dichiarare e versare alla rispettiva Cassa di previdenza. I consulenti del Lavoro, titolari o soci dei centri elaborazione dati richiamati all articolo 58, comma 16, legge 144/99, devono applicare la maggiorazione del 2 per cento e versare all Ente la loro quota di competenza. I corrispettivi, su cui calcolare il contributo integrativo, sono quelli relativi all esercizio dell attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessi o riconducibili. Detti corrispettivi non sono assoggettabili ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria. 9

11 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE del volume d affari annuale su cui si è applicato il 2% Tutti gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro devono inviare all Ente, su apposito modulo, entro il termine deliberato dal Consiglio di Amministrazione, nell anno successivo a quello di competenza, la comunicazione obbligatoria contenente l ammontare del volume d affari ai fini IVA, prodotto nell anno precedente, sul quale è calcolato il contributo integrativo. La comunicazione deve essere comunque effettuata, anche in assenza di volume d affari o di partita IVA. L Ente ha predisposto appositi moduli e bollettini sia per ottemperare all obbligo di comunicazione che all obbligo di versamento. Il modulo e il bollettino, precompilati dall Ente nella parte anagrafica, sono spediti a tutti i Consulenti iscritti all Albo. La comunicazione obbligatoria deve essere resa anche nei casi in cui non sussista l obbligo di versamento, in quanto l iscritto non ha prodotto alcun volume di affari relativo all attività professionale di Consulente del Lavoro. La comunicazione deve essere resa da coloro che: - svolgono l attività in forma individuale; - svolgono l attività in associazione tra professionisti; - svolgono l attività nei Centri Elaborazione Dati. La comunicazione è contestuale al versamento. Il ritardo o l omissione della comunicazione e del relativo versamento comporta l aggravio delle sanzioni di cui al D.M Inoltre l inadempiente può essere soggetto, in caso di recidiva, a sanzione disciplinare da parte del Consiglio Provinciale. La mancata o non tempestiva ricezione del modulo e del bollettino non esonera comunque il Consulente dall obbligo di effettuare la prescritta comunicazione, per cui è tenuto a procurarsi tempestivamente altro modulo in bianco presso la sede del Consiglio Provinciale di appartenenza o presso la sede dell Enpacl. 10

12 RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI I Consulenti del Lavoro che abbiano compiuto almeno 65 anni di età e che siano cessati dall iscrizione all Ente senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione, possono ottenere, su domanda, la restituzione dei contributi soggettivi. La restituzione dei contributi spetta anche ai superstiti dell iscritto (deceduto in costanza di rapporto assicurativo) che non hanno titolo alla pensione indiretta (vedi pag.22) conseguibile anche mediante ricongiunzione (vedi pag.12). Sulle somme da restituire è corrisposto l interesse composto del 5% dal primo gennaio successivo al pagamento di ciascun contributo. 11

13 RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI La ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata trasferendo i contributi da altro Ente (o Enti) all Enpacl (ricongiunzione in entrata) ovvero trasferendo i contributi Enpacl ad altro Ente (ricongiunzione in uscita). Al Consulente del Lavoro, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o presso altre gestioni previdenziali per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un unica pensione, di chiedere la ricongiunzione, presso l Enpacl, di tutti i periodi maturati nelle citate forme previdenziali. I periodi assicurativi maturati presso altri gestioni previdenziali precedentemente all iscrizione all Enpacl si sommano a quelli maturati presso l Ente, incrementando quindi l anzianità contributiva totale. I periodi assicurativi maturati presso altre gestioni e coincidenti con quelli Enpacl, invece, sono utili esclusivamente ai fini dell eventuale integrazione dei contributi ridotti versati all Ente, incrementando quindi soltanto la misura della pensione, ma non il periodo assicurato. L ammontare dell onere della ricongiunzione, a carico del richiedente, è pari all importo risultante dalla differenza tra la riserva matematica (necessaria per la copertura assicurativa della maggior quota di pensione spettante per effetto della ricongiunzione) e l ammontare dei contributi, maggiorati dell interesse composto del 4,5%, trasferiti dalle gestioni interessate. Detto onere e il prospetto della possibile rateizzazione è comunicato all interessato. Entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l assicurato deve effettuare il pagamento dell intera somma o almeno la parte corrispondente alle prime 3 rate, oppure, entro lo stesso termine, ha facoltà di presentare una domanda di rateizzazione diversa da quella proposta dall ufficio. Il versamento, anche parziale, dell importo dovuto, determina l irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. La facoltà di ricongiunzione, in caso di decesso, può essere esercitata, entro 2 anni dall evento, anche dai superstiti dell iscritto. 12

14 TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI In alternativa alla ricongiunzione (onerosa), si può ricorrere alla totalizzazione (gratuita). In base alla norma che regola quest ultimo istituto, i periodi assicurativi non coincidenti maturati presso l Enpacl e presso altri Enti previdenziali, possono essere cumulati per il conseguimento della pensione di vecchiaia (vedi pag. 15) e di inabilità (vedi pag. 19), a condizione che tali periodi non siano sufficienti, separatamente considerati, a far maturare un autonomo diritto a pensione in ciascuna delle gestioni interessate. Tale facoltà opera anche in favore dei superstiti (vedi pag. 22) dell assicurato, anche se quest ultimo sia deceduto prima del compimento dell età pensionabile. La totalizzazione deve riguardare tutti i periodi contributivi maturati, nessuno escluso e, a differenza della ricongiunzione, non comporta il materiale trasferimento dei contributi da una gestione all altra. La domanda di pensione deve essere presentata alla gestione presso cui, da ultimo, si è stati iscritti. A questa spetta l onere di verificare che risultino maturati, in ciascun singolo istituto previdenziale, tutti i requisiti previsti per il riconoscimento del diritto a pensione di vecchiaia, inabilità o superstiti. Ciascuna gestione determina la quota pensionistica di propria competenza ; la somma di tutte le quote costituisce l ammontare del trattamento pensionistico, che viene materialmente liquidato dalla gestione che eroga il maggior importo di pensione. Possono accedere alla totalizzazione anche coloro che non hanno ancora concluso il pagamento rateale dell onere della ricongiunzione. In questo caso, possono recedere e chiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. La totalizzazione è preclusa, invece, a coloro che hanno presentato domanda di rimborso dei contributi (vedi pag.11) o domanda di ricongiunzione (vedi pag. 12) dopo la data di pubblicazione ( 5 Aprile 2003) del decreto ministeriale che regola l istituto in argomento. 13

15 PRESTAZIONI La legge 249/1991 prevede i seguenti di trattamenti pensionistici: vecchiaia; anzianità; inabilità; invalidità; reversibilità; indiretta. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto e sono pagate in n 13 rate mensili. Le pensioni erogate dall Ente sono perequate annualmente, in proporzione alle variazioni dell indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, calcolato dall ISTAT. La legge 249/1991 prevede inoltre la possibilità di corresponsione, da parte dell Ente, dei seguenti ulteriori trattamenti assistenziali: provvidenze straordinarie; indennità di maternità; mutui agli iscritti. Polizza sanitaria integrativa UniSalute Enpacl Con decorrenza 1 novembre 2001 l Enpacl ha stipulato per gli iscritti (anche se pensionati) una polizza sanitaria integrativa per la copertura di rischi riguardanti i grandi eventi morbosi. Ulteriori informazioni possono essere ottenute telefonando a UniSalute al numero verde , all Enpacl al numero oppure consultando il sito ufficiale dell Enpacl nella parte dedicata alla assistenza sanitaria integrativa Enpacl. 14

16 PENSIONE DI VECCHIAIA L Ente provvede, alla fine di ciascun anno solare, ad inviare a tutti coloro che matureranno nell anno successivo i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, lettera informativa per la presentazione della domanda di pensione, corredata dalla relativa modulistica. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che, al compimento del 65 anno di età, possono far valere 30 anni di contribuzione ed iscrizione all Ente. In deroga ai normali requisiti contributivi e di iscrizione per l accesso al pensionamento, gli iscritti che compiono il 65 anno di età entro il beneficiano di una riduzione dell anzianità contributiva e di iscrizione trentennale (art.24 comma 8 legge 249/91) come appresso indicato: a) 25 anni (300 mesi) di contribuzione e iscrizione per i nati 1929 e 1930; b) 26 anni (312 mesi) di contribuzione e iscrizione per i nati 1931 e 1932; c) 27 anni (324 mesi) di contribuzione e iscrizione per i nati 1933 e 1934; d) 28 anni (336 mesi) di contribuzione e iscrizione per i nati 1935 e 1936; e) 29 anni (348 mesi) di contribuzione e iscrizione per i nati 1937 e 1938; La pensione di vecchiaia è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti richiesti. Pertanto, la pensione decorre: - dal mese successivo a quello in cui l iscritto compie il 65 anno di età, semprechè abbia maturato il requisito di almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all Ente (salvo quanto sopra previsto); - dal mese successivo a quello di maturazione dell anzianità contributiva e di iscrizione richiesta nella ipotesi in cui, invece, il requisito contributivo e di iscrizione sia raggiunto dopo il compimento del 65 anno di età. La misura base della pensione di vecchiaia è stabilita, ogni anno, in misura fissa. L importo lordo annuo - per coloro che hanno sempre versato contributi soggettivi in misura intera è riportato nell inserto informativo allegato alla presente guida. Il versamento del contributo soggettivo in misura ridotta comporta una corrispondente riduzione della misura base della pensione. L importo lordo annuo - per coloro che hanno sempre versato contributi in misura ridotta è riportato nell inserto informativo allegato alla presente guida. L importo della pensione base è maggiorato di una quota: - del 7,5% dei versamenti effettuati per marche Russo Spena; - del 10% di quanto complessivamente dovuto e versato fino al a titolo di contribuzione integrativa e dell 8% di quanto dovuto e versato al medesimo titolo dopo tale data e, comunque, fino alla data di decorrenza della pensione. 15

17 La misura base della pensione di vecchiaia è aumentata di 1/30 per ogni annualità di contribuzione eccedente le 30 annualità di contribuzione e iscrizione dovuta a tutto il mese precedente quello di decorrenza della pensione. Ai fini del calcolo della misura della pensione spettante sono, pertanto, considerate le mensilità di contribuzione (intere o ridotte) eccedenti la 360sima, dovute e versate fino alla decorrenza del trattamento pensionistico. Allo scopo di garantire un servizio tempestivo ed efficace l Enpacl predispone ogni anno il modulo di domanda e il modulo per l eventuale richiesta delle deduzioni e detrazioni di imposta con i quali è possibile presentare la domanda di pensione e, nel contempo, fornire tutti i dati necessari per la rapida definizione della istruttoria. Si consiglia di presentare la domanda di pensione in anticipo di almeno un mese rispetto a quello di maturazione dei requisiti richiesti. In caso di ritardata presentazione della domanda di pensione, sono comunque dovuti gli arretrati senza interessi per un massimo di due annualità. E utile rammentare che nei confronti del pensionato di vecchiaia Enpacl che mantiene l iscrizione all Ordine dei Consulenti del Lavoro e, conseguentemente all Enpacl, permane l obbligo di versamento contributivo. In questo caso, i pensionati di vecchiaia ottengono a domanda il supplemento di pensione secondo le modalità descritte a pag. 23. I pensionati di vecchiaia possono inoltre ottenere a domanda la rideterminazione del trattamento pensionistico nel caso di cancellazione dall Ente (vedi pag. 24). 16

18 COME SI CALCOLA LA PENSIONE DI VECCHIAIA. Occorre rammentare che, ai fini del calcolo, la contribuzione soggettiva ridotta comporta una corrispondente riduzione della misura della pensione spettante, in rapporto ai periodi per i quali è versato il contributo ridotto alla metà. Pertanto, l Enpacl determina nel seguente modo l importo della pensione spettante: Importo pensione base Enpacl x ( numero mesi interi x 2) + (numero mesi ridotti) = Pensione spettante (anzianità contributiva minima 30 anni espressa in mesi x 2 )* *(anzianità contributiva minima -30 anni - espressa in mesi x 2 = 720) L importo spettante sarà poi incrementato delle quote di pensione integrativa. Detto incremento è pari al 10% dell'importo complessivamente dovuto e versato per contribuzione integrativa fino al 2002 (contributo sul volume di affari IVA 2001) e pari all 8% della contribuzione versata e dovuta dal 2003, aumentato del 7,5% dell'importo complessivamente accreditato per marche Russo Spena: Importo pensione spettante + 10% della contribuzione integrativa versata dal 1993 al % della contribuzione integrativa dal ,5% dell importo accreditato per marche Russo Spena = Importo pensione annua spettante alla decorrenza L importo della pensione annua spettante viene rivalutato di anno in anno della variazione percentuale dell indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per la famiglie di operai e impiegati, calcolato dall ISTAT. L adeguamento annuale ISTAT è applicato d ufficio dall Ente e viene corrisposto di norma per motivi tecnico/amministrativi - dalla mensilità di aprile, comprensiva degli arretrati. 17

19 PENSIONE DI ANZIANITA In base alla normativa vigente la pensione di anzianità è corrisposta ai consulenti con almeno 58 anni di età e che abbiano maturato almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all Enpacl. Con un anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, si prescinde da qualsiasi requisito anagrafico. La corresponsione della pensione di anzianità è subordinata alla cancellazione dall Albo professionale dei consulenti del Lavoro ed è incompatibile con l iscrizione a qualsiasi Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e qualsiasi attività di Lavoro dipendente salvo il caso di raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità previsti (reiscrizione a qualsiasi Albo professionale o elenco di lavoratori autonomi o Lavoro dipendente) l erogazione della pensione di anzianità Enpacl è sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l incompatibilità ed è ripristinata nel momento in cui l incompatibilità cessa. La legge 449/97 (riforma Prodi) ha introdotto le cosiddette finestre di accesso alla pensione di anzianità. La decorrenza del trattamento è fissata dalla data della finestra corrispondente al trimestre dell anno in cui si maturano i requisiti richiesti sempreché la data di presentazione della domanda e la cancellazione dall Albo professionale non siano successive a tale decorrenza. Nel caso in cui la cancellazione intervenga successivamente alla finestra di accesso, la decorrenza sarà fissata al mese successivo a quello di cancellazione. Nel caso in cui, invece, sussista già la cancellazione dall Albo e la domanda sia presentata oltre alla finestra di accesso, la decorrenza sarà fissata al mese successivo a quello di presentazione della domanda. I termini di accesso alla pensione di anzianità per l anno 2003 sono rappresentati nella seguente tabella: Finestre di accesso alla pensione 2003 Data maturazione requisiti Decorrenza 1 TRIMESTRE 2003 (01/01/03 31/03/03) 2 TRIMESTRE 2003 (01/04/03 30/06/03) 3 TRIMESTRE 2003 (01/07/03 31/09/03) 4 TRIMESTRE 2003 (01/10/03 31/12/03) 01/10/ /01/ /04/ /07/2004 L entità della pensione di anzianità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia. Peraltro, poiché il requisito minimo per la pensione di anzianità è pari a 35 anni, l entità della pensione è aumentata di almeno 5/30 della misura base della pensione di vecchiaia, oltre agli incrementi derivanti dalla contribuzione integrativa e dalla contribuzione per marche Russo Spena. I pensionati di anzianità possono ottenere, su domanda, la rideterminazione del trattamento pensionistico (vedi pag. 24). 18

20 PENSIONE DI INABILITA L iscritto ha diritto alla pensione di inabilità nel caso in cui, a causa di malattia o infortunio, abbia subito la perdita totale e permanente della capacità all esercizio della professione, semprechè sussistano i seguenti ulteriori requisiti: a) la domanda di pensione sia presentata in costanza di iscrizione all Ente; b) l iscritto abbia almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione. Si prescinde da tale requisito se l inabilità è causata da infortunio; c) la totale e permanente invalidità si sia verificata dopo l iscrizione all Ente. La liquidazione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dagli Albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione. In caso di riconoscimento del diritto alla pensione, il Consulente che non vi abbia già provveduto è tenuto alla cancellazione da ogni Ordine professionale entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento, pena la decadenza del diritto a pensione. La pensione di inabilità decorre dal mese successivo a quello di cancellazione dall Ordine dei Consulenti del Lavoro. Può decorrere dal mese successivo a quello della data di presentazione della domanda di pensione, se il richiedente, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della istanza e la notifica del provvedimento di riconoscimento della inabilità, ha ottenuto l anzidetta cancellazione. L entità della pensione di inabilità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia. La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi trattamento diretto da altro Istituto previdenziale, se erogato da data precedente quella di iscrizione all Enpacl. I pensionati di inabilità possono ottenere, su domanda, la rideterminazione del trattamento pensionistico (vedi pag. 24). 19

21 PENSIONE DI INVALIDITA La pensione di invalidità spetta all iscritto la cui capacità all esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo. Deve altresì coesistere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione all Ente, ovvero di cinque anni nel caso in cui l evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La pensione di invalidità è liquidata con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L entità della pensione di invalidità è determinata con le stesse modalità previste per quella di vecchiaia, ridotta al 70 per cento. La pensione di invalidità è incompatibile con qualsiasi trattamento diretto da altro Istituto previdenziale, se erogato da data precedente quella di iscrizione all Enpacl. Il pensionato di invalidità che continui ad esercitare la professione può chiedere, maturati i requisiti previsti dalla legge, la liquidazione della pensione di vecchiaia o di anzianità, in sostituzione della pensione di invalidità. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità, su domanda dell iscritto che abbia definitivamente perduto la residua capacità lavorativa. I pensionati di invalidità possono ottenere, su domanda e in caso di cancellazione dall Albo professionale nell anno di decorrenza della pensione, la rideterminazione del trattamento pensionistico (vedi pag. 24). 20

22 PENSIONE DI REVERSIBILITA Le pensioni di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure: 60% al coniuge; 80% al coniuge avente a carico un figlio minorenne o maggiorenne inabile al Lavoro; 100% al coniuge avente a carico 2 o più figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro. In mancanza del coniuge o al suo decesso: 60% a un figlio minorenne o maggiorenne inabile al Lavoro; 80% a due figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro; 100% a tre o più figli minorenni o maggiorenni inabili al Lavoro. In mancanza del coniuge o dei figli la pensione spetta: nella misura del 50% al genitore inabile al Lavoro purché privo di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge; nella misura del 60% a due genitori inabili al Lavoro purché privi di reddito o con redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge. La pensione di reversibilità decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso del pensionato. In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di reversibilità, gli arretrati spettano per un massimo di 2 annualità, senza interessi. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso seguito e, comunque, non oltre il compimento del 21 o 26 anno di età nel caso si tratti, rispettivamente, di studi medi o di studi universitari. Gli aventi diritto alla pensione di reversibilità, nel caso in cui il pensionato deceduto abbia mantenuto l iscrizione dopo la decorrenza della propria pensione diretta, possono chiedere la rideterminazione della pensione (vedi pag. 24 ). 21

23 PENSIONE INDIRETTA La pensione indiretta spetta al coniuge, ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori del Consulente iscritto (non pensionato) che, deceduto in costanza di rapporto assicurativo, abbia maturato almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all Ente. La pensione indiretta è liquidata nelle stesse misure e con le stesse modalità indicate per la pensione di reversibilità (vedi pag. 21). La pensione indiretta decorre dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell iscritto. In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione indiretta, gli arretrati spettano per un massimo di 2 annualità, senza interessi. I superstiti che versino il contributo integrativo sul volume di affari prodotto dal Consulente nell anno del decesso possono ottenere, su domanda, la rideterminazione della pensione (vedi pag. 24). 22

24 SUPPLEMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANZIANITA I pensionati che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o di anzianità con almeno 40 anni di contribuzione, continuano l esercizio della professione hanno diritto al supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione. Ciascun supplemento è erogato a domanda ed è determinato in relazione all ammontare complessivo dei contributi soggettivi e integrativi versati nel biennio, in misura pari al 12% fino all anno 2002 compreso e all 8% per gli anni successivi. Possono chiedere il supplemento di pensione anche gli aventi diritto alla pensione di reversibilità alle condizioni indicate e in relazione alla quota di pensione spettante. 23

25 RIDETERMINAZIONE DELLA PENSIONE I pensionati che fruiscono di pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità, di invalidità che si cancellano dall Ente nello stesso anno di decorrenza della pensione, possono ottenere la rideterminazione del trattamento pensionistico, con l integrazione del contributo integrativo versato nell anno successivo alla data di decorrenza della pensione. Tale integrazione è pari al 10% fino all anno 2002 compreso e all 8% per gli anni successivi. Anche i superstiti, che fruiscono della pensione di reversibilità o indiretta, possono ottenere a domanda la rideterminazione. La misura è in relazione alla quota di pensione. Per i soli pensionati di vecchiaia o di anzianità con 40 anni di contribuzione, la rideterminazione della pensione può essere richiesta anche nel caso in cui la cancellazione dall Ordine si verifichi entro il 2 anno di ogni biennio successivo a quello di decorrenza della pensione. 24

26 INTEGRAZIONE AL MINIMO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO Ai pensionati ENPACL ai quali è stato liquidato un importo lordo di pensione mensile inferiore al trattamento minimo previsto per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti che non posseggono redditi complessivi annui superiori all importo riportato nell inserto informativo allegato alla presente guida, viene corrisposta, su domanda, una integrazione del trattamento pensionistico, semprechè non fruiscano di tale integrazione su altra pensione. Dal computo dei redditi complessivi sono da escludere: il trattamento di fine rapporto il reddito della casa di abitazione gli arretrati soggetti a tassazione separata la pensione ENPACL L importo del trattamento minimo è parimenti riportato nell inserto informativo citato.. 25

27 PROVVIDENZE STRAORDINARIE Il Consiglio di Amministrazione dell Ente, previa presentazione di motivata domanda, può erogare provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati, ai familiari superstiti, che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità. Costituiscono circostanze o situazioni di particolare gravità quelle derivanti da: calamità naturali; furto o incendio del materiale e dell attrezzatura dello studio professionale; malattie e infortuni dell iscritto, del pensionato e dei suoi familiari; decesso dell iscritto o del pensionato. Le provvidenze straordinarie possono essere erogate a condizione che: l iscritto sia in regola col versamento delle quote di iscrizione all Albo provinciale di appartenenza; nei confronti dell iscritto non sia stato assunto provvedimento di sospensione dall esercizio dell attività professionale; l iscritto sia in regola col versamento dei contributi dovuti per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti dell Ente; in caso di decesso dell iscritto o del pensionato, alla data del decesso, sussistano tutti i requisiti suddetti. Sono esclusi dalle prestazioni in questione gli iscritti e i pensionati che fruiscono di redditi netti imponibili, di qualunque genere, di importo superiore a quello determinato dall Ente, pari, per l anno 2003, a ,96. Detto importo è aumentato di 2.887,83 per ogni persona a carico. Sono parimenti esclusi dalle prestazioni i familiari superstiti che fruiscono di redditi netti imponibili, di qualunque genere, di importo superiore a quello determinato dall Ente, pari, per l anno 2003 a 8.227,89 nel caso di un superstite, a ,98 nel caso di due superstiti e a ,69 nel caso di tre o più superstiti. La domanda di provvidenza straordinaria deve essere spedita entro e non oltre 180 giorni, salvo comprovati impedimenti, dalla data dell evento che ha determinato la condizione di particolare bisogno. Nel caso in cui la domanda sia presentata per circostanze o situazioni di particolare gravità derivanti da calamità naturali, la prestazione potrà essere erogata, indipendentemente dall entità del reddito prodotto, fino ad un importo massimo di ,47. Nel caso in cui la domanda sia presentata per circostanze o situazioni di particolare gravità derivanti da furto o incendio del materiale e dell attrezzatura dello studio professionale, da malattie e infortuni dell iscritto, del pensionato e dei suoi familiari e da decesso dell iscritto (o del pensionato), il contributo potrà essere erogato, in relazione alle spese documentate, fino ad un importo massimo di ,79. Particolari contributi, nel caso in cui la domanda sia presentata per malattia e/o infortunio dell iscritto che si venga a trovare per almeno quattro mesi nell impossibilità di esercitare proficuamente la professione, possono essere erogati in rapporto alla gravità della situazione in misura non superiore a 8.662,39. Sono esclusi dalla prestazione i familiari superstiti del professionista che, all atto del decesso, non era più iscritto all Ente. 26

28 INDENNITA DI MATERNITA L iscrizione all ENPACL dà diritto a domanda alla corresponsione di una indennità per i periodi di gravidanza e puerperio. La domanda per ottenere l indennità di maternità può essere presentata dopo il 6 mese di gravidanza oppure entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. L indennità compete per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi la data effettiva del parto e spetta anche in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza. L indennità spetta anche per l ingresso in famiglia di un bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i 6 anni di età. L indennità di maternità viene corrisposta in misura pari all 80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, nel secondo anno precedente quello di presentazione della domanda di prestazione. Alla copertura degli oneri si provvede con un contributo indivisibile annuo, a carico di tutti i Consulenti del Lavoro, che viene riscosso unitamente alla prima rata del contributo soggettivo. L importo del contributo e la misura minima dell indennità di maternità sono riportati nell inserto informativo allegato alla presente guida. 27

29 MUTUI AGLI ISCRITTI Tutti i Consulenti del Lavoro, aventi anzianità di iscrizione all Ente pari almeno a tre anni consecutivi, possono chiedere un mutuo all Enpacl, semprechè risultino in regola con il versamento dei contributi soggettivi obbligatori nonché con gli adempimenti previsti dagli articoli 17 e 18 della legge 249/91 (comunicazione obbligatoria del volume di affari ai fini dell IVA e versamento del contributo integrativo). A tal fine gli interessati debbono far pervenire all Ente apposita istanza ove siano riportati, oltre i dati anagrafici e di iscrizione all Ente, l importo richiesto e la finalità del mutuo. Il mutuo è concesso per l acquisto, la costruzione, la ristrutturazione o trasformazione di unità immobiliari (comprensive di pertinenze accessorie) destinate a: prima abitazione; studio professionale; prima abitazione e studio professionale a condizione che dalla documentazione tecnica risulti inequivocabilmente tale specifica doppia destinazione. L importo finanziabile non può essere superiore a ,22 né inferiore a ,84 e compreso entro i seguenti limiti: 75% del valore dell immobile al quale il mutuo si riferisce; 90% del costo di costruzione o ristrutturazione dell immobile oggetto del finanziamento. Il mutuo può essere concesso per un periodo non superiore a dieci anni, ma può essere estinto anticipatamente. Il tasso del mutuo è variabile ed è pari all Euribor a sei mesi, con pagamento di rata semestrale posticipata. Sull immobile, al momento della concessione del mutuo, è iscritta ipoteca di primo grado. L Ente, accertata la regolarità della posizione amministrativa, trasmette la domanda all Istituto cassiere per i successivi adempimenti (istruttoria tecnico legale e sottoscrizione del rogito notarile). 28

30 ENPACL ON LINE ENPACL ON LINE è il servizio, sicuro e gratuito, messo a disposizione di tutti gli iscritti che consente, attraverso internet, di accedere alle seguenti funzioni: visualizzazione e stampa dell estratto conto contributivo; compilazione e invio telematico della dichiarazione dei corrispettivi derivanti da attività professionale ai fini del versamento del contributo integrativo (vedi pag.10); simulazione del calcolo della riserva matematica, nel caso di ricongiunzione dei periodi assicurativi (vedi pag.12); simulazione del calcolo della pensione di vecchiaia (vedi pag.17); Nei prossimi mesi il servizio sarà integrato con ulteriori funzioni, quali la simulazione del calcolo della pensione di anzianità e dei mutui, nonché la variazione dei propri dati anagrafici. Per accedere a ENPACL ON LINE sono necessari solo alcuni minuti. Ci si collega al sito e si selezionano sulla parte sinistra dello schermo (Servizi CdL) le seguenti voci del menù: Servizi Enpacl On Line Registrazione Si compila la scheda relativa ai dati personali e l operazione è conclusa. Il contratto di adesione al servizio e il codice utente saranno recapitati in tempi brevi tramite servizio postale. Copia del contratto, debitamente firmato, dovrà essere restituita seguendo le modalità specificate e in questo modo si riceverà l autorizzazione, via o sms, al prelievo della password. Con il codice utente e la password si potrà accedere alle funzioni sopra indicate. ENPACL CARD Per i Consulenti del lavoro registrati a ENPACL ON LINE, dal prossimo mese di Settembre 2003 sarà possibile effettuare il pagamento dei contributi dovuti all Ente con ENPACL CARD. La carta di credito ENPACL CARD è dotata di 2 linee di credito: la prima esclusiva che consente il pagamento, sicuro e senza spese, dei contributi Enpacl; la seconda ordinaria, per effettuare acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati. Il rimborso del debito, in entrambi i casi, può avvenire anche in forma rateale. E possibile richiedere da subito ENPACL CARD. Collegandosi al sito digitare codice utente e password e successivamente selezionare la voce Richiedi Enpacl card. 29

31 IL SISTEMA QUALITA ENPACL L Enpacl è il primo, ancor oggi l unico, Ente di Previdenza ad aver ottenuto, sin dal febbraio 1999, la certificazione di Sistema Qualità secondo lo schema previsto dalle norme ISO9000:1994. Nel luglio del 2003, l Ente ha adeguato il sistema qualità al nuovo modello VISON2000, ottenendo così la certificazione di Sistema Qualità ISO9001:2000. La certificazione sta confermando ed incentivando la logica del miglioramento continuo nei confronti degli Iscritti, dei Collaboratori e dell ambiente. Come previsto dalle Norme, l Ente si è dotato di una politica della Qualità e ha definito gli obiettivi continuativi e migliorativi del Sistema stesso, riportati nelle pagine successive. 30

32 Politica della Qualità dell ENPACL Il passaggio dalla garanzia della qualità del servizio alla gestione per la qualità prevederà l attribuzione ai diversi livelli aziendali di obiettivi coerenti con lo scopo finale della totale soddisfazione dell associato/pensionato. L Alta Direzione dell Enpacl intende fornire servizi di elevata affidabilità, assicurando la continuità delle prestazioni e massimizzando il valore del patrimonio mediante: 1) diffusione di una cultura basata sulla qualità e sul miglioramento continuo; 2) conseguimento dell eccellenza operativa nel processo produttivo; 3) gestione per obiettivi delegando e responsabilizzando i collaboratori; 4) rispetto del budget di spesa; 5) ottimizzazione dei costi per conseguire superiori risultati finanziari; 6) definizione di, principi di comportamento che gli attori nei mercati finanziari dovranno seguire per rispettare principi etici fondamentali. 31

33 L Alta Direzione intende, inoltre: a) diffondere tra tutti i collaboratori una cultura orientata ai risultati con attitudine a rilevare e misurare gli obiettivi di ogni processo per un reale miglioramento dei servizi erogati; b) valorizzare in modo ottimale tutte le risorse professionali attraverso un percorso di formazione permanente che abbia un effetto di ritorno sull intero sistema Enpacl. 32

34 33

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