Gli enti pubblici territoriali. Il Comune ed i suoi organi di governo: il sindaco, il consiglio e la giunta comunale.

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1 La giunta comunale Autore : Sabrina Mirabelli Data: 08/03/2019 Gli enti pubblici territoriali. Il Comune ed i suoi organi di governo: il sindaco, il consiglio e la giunta comunale. Sei diventato maggiorenne da poco e voti per la prima volta alle elezioni comunali. Quali organi eleggi oltre al sindaco? Hai sentito parlare di consiglio e giunta comunale. Conosci le differenze? Per essere nominato assessore devi necessariamente fare parte del consiglio comunale? Spesso ci si reca alle urne senza avere la piena

2 consapevolezza del valore del nostro voto, senza sapere quali conseguenze deriveranno dalle nostre scelte. Votare alle elezioni comunali significa scegliere chi ci rappresenterà a livello locale per i prossimi 5 anni. Pertanto, è importante conoscere quali saranno gli organi che si formeranno a seguito di queste elezioni, avendo un occhio di riguardo per la giunta comunale, e le funzioni e i compiti che essi dovranno svolgere. I Comuni insieme alle regioni, alle province e alle città metropolitane, sono gli organismi attraverso i quali lo Stato Italiano svolge la sua funzione amministrativa. Essi costituiscono i così detti enti pubblici territoriali, i quali hanno come obiettivo quello di soddisfare i bisogni della collettività all interno di un determinato territorio. Il Comune in particolare, è quello tra tali enti pubblici più a diretto contatto con la comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo. Le funzioni amministrative del Comune sono numerose. In particolare il Comune ha competenza esclusiva in materia di assistenza sociale, trasporti urbani, assistenza scolastica, asili nido, pianificazione urbana (piani regolatori), disciplina degli orari di apertura dei negozi, organizzazione di fiere e mercati. Inoltre, svolge alcune funzioni delegate dallo Stato: gestisce l anagrafe, i registri dello stato civile e le liste elettorali. Gli organi di governo del Comune Gli organi di governo del Comune sono il sindaco, il consiglio, la giunta comunale. Il sindaco viene eletto dai cittadini residenti nel comune ogni 5 anni ed è rieleggibile solo per due volte consecutive. E un organo individuale che riveste la duplice qualità di capo dell amministrazione comunale e di ufficiale di Governo. Sono compiti del sindaco: rappresentare il Comune; sovraintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali; sovraintendere all esecuzione degli atti. Ha inoltre, competenza in materia di servizi alla persona (servizi sociali e assistenziali) ed alla comunità (beni e attività culturali attraverso i musei e le biblioteche civiche), di assetto ed uso del territorio e di sviluppo economico. Come ufficiale di Governo e quindi, organo delle Stato, deve provvedere ai compiti relativi all amministrazione della comunità e pertanto, ha competenza in materia di stato civile, igiene pubblica, ordine pubblico.

3 Il consiglio comunale Il consiglio comunale è il massimo organo istituzionale del Comune ed è rappresentativo della collettività in quanto è eletto direttamente dal corpo elettorale. A tale organo spettano le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Dura in carica 5 anni ed è composto dal Sindaco e da un numero di consiglieri che varia a seconda della popolazione comunale. Le funzioni di competenza del consiglio riguardano: gli statuti del comune, nei quali sono contenuti i principi dell ordinamento comunale e i regolamenti, attraverso i quali si definiscono più nel dettaglio ad esempio il funzionamento dell edilizia, della polizia urbana, l organizzazione degli uffici amministrativi; il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, stabilendo l impiego delle risorse disponibili e le priorità di intervento; le convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e la provincia e la costituzione di forme associative (si pensi alla gestione dei trasporti pubblici locali in collaborazione con la provincia); la concessione di servizi pubblici (ad esempio in materia di smaltimento dei rifiuti); i piani territoriali ed urbanistici (predisposizione dei piani regolatori,dei piani attuativi dei regolamenti edilizi, delle concessioni edilizie). La giunta comunale La giunta comunale è l organo esecutivo del Comune con competenza generale residuale in tutte le materie che non sono state affidate dalla legge al Consiglio o al sindaco. Alla giunta spettano cioè i compiti di gestione vera e propria, vale a dire di esecuzione degli atti di amministrazione. È un organo collegiale, composto dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori, che il Sindaco stesso elegge, stabilito dagli statuti e comunque non superiore a 1/3 del numero dei consiglieri. Il sindaco ha, secondo la legge, la più ampia discrezionalità nella nomina degli assessori. Nella pratica, però, deve tenere conto delle indicazioni delle forze politiche che lo sostengono e, nel caso di coalizione, ponderare la presenza in giunta delle stesse.

4 Dell'avvenuta nomina degli assessori viene data comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e può sostituire gli assessori dimissionari. Tra gli assessori inoltre, il sindaco sceglie il vicesindaco. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte delle giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi. La giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale. Il numero degli assessori Nei Comuni con popolazione pari o superiore a abitanti, gli assessori sono nominati anche al di fuori dei componenti del consiglio, tuttavia, in questi comuni, la carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere e pertanto, chi è stato nominato assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Nei comuni con popolazione inferiore a abitanti gli assessori sono nominati all'interno del consiglio comunale, salvo che lo statuto preveda la possibilità di nominarli anche al di fuori; in questo caso non esiste alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere. La legge stabilisce il numero degli assessori a seconda della popolazione residente nel Comune. Più precisamente è previsto: un massimo di 2 assessori per i comuni con popolazione fino a abitanti; un numero massimo di 4 assessori per i comuni con abitanti superiori a e fino a ; un massimo di 5 assessori per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; un numero massimo di 7 assessori per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; un numero massimo di 9 assessori per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti e per i comuni capoluoghi di provincia anche

5 con popolazione inferiore; un numero massimo di 10 assessori per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; un numero massimo di 11 assessori per i comuni con popolazione superiore a e fino a abitanti; un numero massimo di 12 assessori per i comuni con popolazione superiore a abitanti. Si tratta di una previsione di carattere generale in quanto è possibile che lo statuto comunale preveda un numero anche inferiore di assessori. La durata della nomina di assessore La carica di assessore ha una durata di 5 anni, esattamente come la durata della carica di sindaco, ma talvolta può cessare anche prima: in caso di impedimento, di dimissioni, di revoca disposta dal sindaco, di rimozione, con decreto del ministero dell Interno, di decadenza, di decesso del sindaco o dell assessore stesso, in caso di scioglimento del consiglio comunale e infine nel caso di mozione di sfiducia. Le funzioni della giunta comunale La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali [1]. La giunta comunale compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o degli organi di decentramento (circoscrizioni comunali); collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso; adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio. Inoltre, rientrano nelle competenze della giunta, le materie relative all ordinamento, alla programmazione, ai bilanci, alla pianificazione, urbanistica, alle aliquote di tributi e tariffe dei servizi, ai piani di lottizzazione, allo statuto e ai regolamenti dei tributi comunali, alla collaborazione istituzionale per la sicurezza. Il funzionamento della giunta comunale

6 La procedura per le deliberazioni si articola in più fasi. Più precisamente la giunta: 1. viene convocata e presieduta dal sindaco per un dato giorno e una data ora; 2. si riunisce secondo la convocazione; 3. discute gli argomenti all ordine del giorno, formulato dal Sindaco, tenuto conto anche delle proposte degli assessori; 4. vota; 5. proclama i risultati del voto; 6. verbalizza quanto votato. In assenza del sindaco, la giunta è presieduta dal vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano d'età. La giunta delibera validamente con la presenza della metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I compiti degli assessori Ciascun assessore può ricevere una o più deleghe relative a dei settori specifici (ambiente, sanità, cultura, ecc.). Talvolta il sindaco conferisce ai membri del consiglio comunale incarichi in ambiti specifici, per cui questi vengono a configurarsi come assessori esterni. La giunta comunale nelle regioni a statuto speciale Secondo parte della dottrina le disposizioni legislative dettate in materia di Giunta comunale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti regionali e dalle relative norme di attuazione. Gli statuti di queste regioni attribuiscono la materia dell ordinamento degli enti locali al legislatore regionale, il quale può anche prevedere delle deroghe a quanto previsto dalla legge nazionale. Nel Trentino-Alto Adige la giunta è composta al massimo da 10 assessori nei due capoluoghi di provincia, 8 nei comuni con più di abitanti, 6 nei comuni con più di abitanti e 4 negli altri comuni. Nella provincia autonoma di Bolzano gli assessori non sono nominati da sindaco ma vengono eletti dal consiglio comunale su sua proposta.

7 Powered by TCPDF ( Nella provincia autonoma di Trento il limite di popolazione al di sopra del quale è possibile nominare assessori al di fuori del Consiglio comunale è ridotto da a abitanti. In Friuli-Venezia Giulia non vi è alcuna incompatibilità tra la carica di assessore e quella di consigliere comunale, a prescindere dalla popolazione del comune. Note: [1] L. n.267/2000.

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