IL RECLAMO E ALTRE NOVITA FISCALI
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2 IL RECLAMO E ALTRE NOVITA FISCALI Relatore: dott. Francesco Barone - 2 -
3 NOZIONE Si inserisce nel decreto sul contenzioso tributario (D lgs n. 546/1992) l articolo 17-bis rubricato Il reclamo e la mediazione. Il reclamo è uno strumento deflattivo del contenzioso con il quale si prevede la presentazione anticipata di un istanza che anticipa il contenuto del ricorso. La mediazione è un efficace rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall Agenzia delle entrate. E facoltà del contribuente inserire nel reclamo anche una proposta di mediazione
4 ESCLUSIONE DELLA CONCILIAZIONE Nelle controversie instaurate a seguito di rigetto del reclamo ovvero di mancata conclusione della mediazione E esclusa la conciliazione giudiziale - 4 -
5 I CRITERI DELLA NORMA I criteri attengono Alla tipologia di atto impugnato Alla parte resistente nell eventuale giudizio Al valore della controversia - 5 -
6 TIPOLOGIA DI ATTO IMPUGNATO Sono oggetto di reclamo e mediazione: l avviso di accertamento; l avviso di liquidazione; il provvedimento che irroga le sanzioni; il ruolo; il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni ed interessi o altri oneri accessori non dovuti; il diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie
7 ATTI ESCLUSI Non sono oggetto di mediazione ma sono impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie: La cartella di pagamento riferibile all attività dell Agente della riscossione con esclusione quindi del ruolo a cui si riferisce; L avviso di mora (avviso di intimazione); L iscrizione di ipoteca sugli immobili; Il fermo di beni mobili registrati; Gli atti relativi alle operazioni catastali; Gli atti relativi al recupero degli aiuti di Stato
8 PARTE RESISTENTE La norma trova applicazione solo per le controversie concernenti atti emessi dall Agenzia delle entrate. Ci deve essere la legittimazione processuale passiva dell Agenzia delle entrate nell eventuale successivo processo
9 PARTE RESISTENTE Con riferimento alle controversie relative ad atti emessi dall Agente della riscossione Se il contribuente solleva contestazioni attinenti a SOLO vizi propri della cartella: la mediazione NON si applica Se il contribuente solleva vizi attinenti SOLO all attività dell Agenzia delle entrate: la mediazione si applica - 9 -
10 SEGUE: PARTE RESISTENTE Eccezioni sollevate all Agenzia delle entrate e all Agente della riscossione può accadere che Il contribuente notifica il ricorso solo all Agente della riscossione Il contribuente avvia la mediazione senza notificare il ricorso all Agente della riscossione Il contribuente notifica il ricorso all Agente della riscossione e avvia la mediazione
11 VALORE DELLA CONTROVERSIA La norma si applica alle controversie del valore di lite non superiore a euro Per valore di lite si intende l importo del tributo al NETTO degli interessi e delle sanzioni irrogate con l atto impugnato. Per le controversie relative alle sanzioni il valore di lite è dato dalla somma di queste Il valore della lite si determina al netto dei contributi accertati
12 RETTIFICA DELLE PERDITE Atto di accertamento che rettifica la perdita fiscale Se la riduce o l azzera: il valore è dato dall imposta virtuale calcolata sulla differenza tra perdita dichiarata e perdita accertata Se l atto reca imponibile: il valore è dato dalla somma dell imposta virtuale e quella sul reddito accertato
13 RETTIFICA DELLE PERDITE Se la perdita d impresa è stata utilizzata da una persona fisica per compensare altri redditi Il valore di lite è dato dalla maggiore imposta accertata e da quella virtuale relativa all eventuale parte di perdita riportabile
14 ESEMPIO Riduzione di una perdita: Perdita Perdita Differenza Valore di dichiarata accertata lite * * Imposta calcolata sulla differenza con aliquota del 27,5%
15 ESEMPIO Recupero della perdita e accertato reddito imponibile: Perdita Reddito Imposta Valore imponibile della lite Dichiarato Accertato * ** *Pari all imposta calcolata sul reddito imponibile accertato con aliquota del 27,5%. **Pari alla somma dell imposta virtuale (27,5% di ) e della maggiore imposta accertata (2.750)
16 ESEMPIO Avviso di accertamento con recupero perdita riportabile dichiarata nel 2010 da persona fisica compensata con altri redditi Perdita Altri Reddito Reddito Imposta Valore redditi compl. imp. di lite Dichiarato * Accertato ** 7.720*** * La parte di perdita (20.000) non compensata è riportabile. ** Pari all imposta calcolata sul reddito imponibile accertato con aliquote previste nel *** Pari all imposta virtuale calcolata sulla somma dell ammontare del recupero della perdita riportabile (20.000) e dell imponibile accertato (10.000)
17 VALORE DI LITE INDETERMINABILE Restano escluse dalla mediazione i provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall Anagrafe unica delle Onlus oppure quelle concernenti esclusivamente la spettanza di un agevolazione. In questo caso non esiste il valore della lite. Vi è obbligo di mediazione qualora oggetto di contestazione sia non solo il diniego o la revoca dell agevolazione ma anche il tributo o il maggiore tributo accertato con il provvedimento impugnato e/o le relative sanzioni irrogate con il medesimo atto. In questo caso il valore della lite è dato dal tributo o maggiore tributo accertato
18 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI La mediazione produce effetti anche Sui contributi previdenziali e assistenziali. L atto di mediazione deve indicare i contributi ricalcolati sulla base del reddito imponibile determinato nell atto stesso Si tratta dei casi in cui la mediazione riguardi avvisi di accertamento o ruoli da liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni
19 L ISTANZA DI MEDIAZIONE Nel reclamo il contribuente può anche formulare una motivata proposta di mediazione COMPLETA DELLA RIDETERMINAZIONE DELL AMMONTARE DELLA PRETESA. L istanza di mediazione può essere presentata: dal contribuente o il suo procuratore; dal rappresentante legale del contribuente che non ha la capacità di stare in giudizio; dal difensore nelle controversie pari o superiore a 2.582, 28 euro
20 LITISCONSORZIO NECESSARIO Nella fase di mediazione i rapporti si considerano autonomi e indipendenti La società può concludere la mediazione in modo autonomo rispetto ai soci così come questi ultimi possono concludere autonomamente il proprio rapporto tributario
21 I COOBBLIGATI L Ufficio gestisce e conclude la mediazione nei confronti di tutti i coobbligati che abbiano o che potrebbero presentare istanza. La mediazione perfezionata con uno o più obbligati estingue l obbligazione tributaria per tutti gli altri
22 IL CONTENUTO DELL ISTANZA Nell istanza si indicano: 1. La Direzione nei cui confronti è avviato il procedimento; 2. Il contribuente e il suo legale rappresentante, la residenza o sede legale o il domicilio eletto nel territorio dello Stato, il codice fiscale e l eventuale indirizzo PEC; 3. L atto impugnato e l oggetto dell istanza; 4. I motivi che devono coincidere con quelli del ricorso; 5. Il domicilio presso il quale il contribuente intendere ricevere le comunicazioni; 6. Il valore della controversia; Nell istanza può essere formulata una motivata proposta di mediazione completa della rideterminazione dell ammontare della pretesa. In calce all istanza può essere richiesta la sospensione della riscossione
23 CONTRIBUTO UNIFICATO Il contributo unificato è dovuto solo nell ipotesi in cui il contribuente, all esito infruttuoso della mediazione, deposita il reclamo/ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale
24 GLI ALLEGATI ALL ISTANZA All istanza il contribuente allega Copia dell atto impugnato Copia di tutti i documenti che, in caso di esito negativo della mediazione, il contribuente dovrebbe allegare al ricorso e depositarli presso la segreteria della CTP
25 LA NOTIFICA DELL ISTANZA La notifica dell istanza nei confronti dell Ufficio può essere effettuata seguente modo A mezzo di ufficiale giudiziario Mediante consegna diretta all Agenzia delle entrate A mezzo servizio postale in plico senza busta con a. r
26 L UFFICIO COMPETENTE L istanza si presenta Per il contenzioso con il Centro operativo di Pescara Per il contenzioso con il Centro operativo di Pescara Alla Direzione che ha emanato l atto impugnato o non ha emanato l atto richiesto Per l attività di controllo e accertamento l istanza va notificata alla Direzione cui spettano le attribuzioni del tributo controverso Per tutte le altre attività l istanza va notificata al Centro Operativo di Pescara
27 I TERMINI DI PRESENTAZIONE L istanza va notificata Nel caso di rifiuto tacito opposto a una domanda di rimborso l istanza va notificata A pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto che il contribuente intende impugnare In caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la successiva istanza di mediazione è sospeso per 90 giorni Scaduti i 90 giorni dalla richiesta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto
28 I TERMINI DI PRESENTAZIONE Alla proposizione dell istanza di mediazione si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (1/8 15/9). Detta sospensione non trova applicazione nel corso della procedura di mediazione vera e propria che deve concludersi nel termine di 90 giorni
29 EFFETTI SOSTANZIALI DELL ISTANZA La notifica dell istanza di mediazione alla Direzione competente produce l effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l impugnazione dell atto. La chiamata in giudizio ossia il momento in cui il contribuente comunica all Ufficio resistente, attraverso la notifica del ricorso, l intenzione di adire il Giudice SI REALIZZA con la notifica dell istanza di mediazione alla competente Direzione
30 EFFETTI PROCESSUALI DELL ISTANZA Il termine di 30 giorni per instaurare la controversia avanti la CTP decorre a partire dal giorno successivo: a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte della Direzione senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l accordo di mediazione; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio respinge l istanza prima del decorso dei 90 giorni; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio prima del decorso dei 90 giorni accoglie parzialmente l istanza
31 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE Il contribuente può chiedere la sospensione degli effetti dell atto. Se le eccezioni sollevate dal contribuente nell istanza appaiono fondate la Direzione può concedere la formale sospensione in tutto o in parte dell esecuzione dell atto che non può protrarsi oltre il tempo necessario alla conclusione della fase di mediazione
32 TRATTAZIONE DELL ISTANZA Dopo la presentazione dell istanza l Ufficio procede nel seguente modo: 1. Esamina se sussistono i presupposti e i requisiti per proporre il reclamo e la mediazione; 2. Verifica la fondatezza dei motivi; 3. Se non sussistono i presupposti per un annullamento dell atto impugnato valuta la proposta di mediazione del contribuente; 4. In assenza della proposta di mediazione del contribuente valuta la possibilità di pervenire ad un accordo con il contribuente invitandolo al contraddittorio e formulando una proposta di mediazione; 5. Se non è possibile pervenire ad un accordo propone al contribuente una mediazione che consenta di versare i tributi richiesti con l atto impugnato con riduzione delle sanzioni irrogate; 6. In tutti gli altri casi provvede a comunicare il provvedimento di diniego
33 LA STRUTTURA COMPETENTE Le strutture diverse ed autonome da quelle che curano l istruttoria degli atti reclamabili sono gli Uffici legali delle Direzioni provinciali nonché le analoghe strutture delle Direzioni regionali e del Centro operativo di Pescara per i procedimenti di competenza di quest ultimo
34 ESAME DELL ISTANZA L Ufficio esamina preliminarmente l istanza tenendo conto di tutti gli elementi in essa contenuti data l affinità con il ricorso L Ufficio non tratta l istanza se sussistono carenza dei requisiti ovvero se non si individua l oggetto della controversia L Ufficio rigetterà l istanza per assoluta inammissibilità che determinerà anche l inammissibilità del ricorso
35 SEGUE: ESAME DELL ISTANZA L stanza è improponibile: Per importi superiori a euro; Per atti di valore indeterminabili; Per atti riguardanti l Agente della riscossione; Per atti non impugnabili; Per atti di cui non è parte l Agenzia delle entrate; Per atti notificati prima del 1 aprile 2012; Per atti riguardati il rifiuto tacito di rimborso per i quali alla data del 1 aprile 2012 siano già decorsi 90 giorni dalla presentazione dell istanza; Per atti riguardanti gli aiuti di Stato; Per i provvedimenti che applicano le sanzioni accessorie; Per le istanze concernenti l ipoteca e sequestro conservativo; Per il diniego della chiusura delle liti fiscali pendenti alla data del 1 maggio
36 ACCOGLIMENTO DELL ISTANZA Ove le motivazioni esposte nell istanza da parte del contribuente sono valide L Ufficio annulla l atto in autotutela L Ufficio accoglie l istanza per l ottenimento del rimborso. In questo caso è inammissibile il ricorso giurisdizionale
37 VALUTAZIONE DELLA MEDIAZIONE L Ufficio valuta la possibilità di estinguere la controversia con la mediazione tenendo conto Dell incertezza delle questioni controverse Del grado di sostenibilità della pretesa Del principio di economicità dell azione amministrativa
38 RESPONSABILITA DEI FUNZIONARI Con esclusivo riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate in sede di valutazione delle istanze la responsabilità dei funzionari è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo
39 ACCORDO DI MEDIAZIONE Se sussistono i presupposti per la mediazione l Ufficio Accoglie l istanza e invita il contribuente a sottoscrivere l accordo In mancanza di proposta comunica una propria proposta al contribuente invitandolo al contraddittorio Negli altri casi invita il contribuente per il contraddittorio
40 IL CONTRADDITTORIO L Ufficio invita il contribuente anche tramite PEC al contraddittorio quando non reputi possibile e/o opportuno formulare immediatamente una proposta di rideterminazione della pretesa
41 IL CONTRADDITTORIO Se in precedenza sia stata esperita inutilmente la procedura di accertamento con adesione l Ufficio valuta in sede di mediazione I motivi del ricorso che influenzano il contenzioso I documenti non disponibili o non esibiti dal contribuente in fase di accertamento con adesione L orientamento della Cassazione ovvero quello delle Commissioni tributarie locali sul caso esaminato
42 LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% delle somme irrogabili in rapporto dell ammontare del tributo risultante dalla mediazione. La misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40% dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. SI applica il cumulo giuridico
43 LA CONCLUSIONE DELL ACCORDO L accordo si conclude al momento della sottoscrizione da parte dell Ufficio e del contribuente dell atto di mediazione contenente: 1. l indicazione degli importi; 2. le modalità di versamento comprese quelle rateizzabili
44 LA SOTTOSCRIZIONE DELL ACCORDO Per l Ufficio è necessario, IN CASO DI DELEGA RILASCIATA DAL DIRETTORE, che il soggetto delegato appartenga all Ufficio legale. Il contribuente può sottoscrivere personalmente l accordo di mediazione ovvero farsi rappresentare da un difensore con procura alle liti rilasciata dal contribuente stesso o in un atto separato
45 IL PERFEZIONAMENTO DELLA MEDIAZIONE La procedura di mediazione si perfeziona con il versamento dell intero importo dovuto ovvero della prima rata in caso di pagamento rateale effettuato entro 20 giorni dalla conclusione dell accordo di mediazione. Il termine di 20 giorni decorre: dalla spedizione dell atto di adesione da parte del contribuente che l ha sottoscritto, quando la proposta è stata formulata dall Ufficio; dal ricevimento dell atto di adesione dell Ufficio se la proposta era contenuta nell istanza di mediazione presentata dal contribuente
46 IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE L accordo costituisce titolo per la riscossione o per l iscrizione a ruolo E ammessa la compensazione e lo scomputo di quanto già versato Si può versare per intero ovvero in 8 rate trimestrali con codici tributi indicati nella ris. n. 37/E del Il mancato pagamento comporta iscrizione a ruolo con sanzione al 60%
47 GLI EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO Con il versamento di TUTTE le somme dovute la pretesa tributaria si intende soddisfatta. In caso di pagamento rateale l atto si perfeziona con il pagamento della prima rata ma se non si versano le rate successive l Ufficio procede ad iscrizione a ruolo
48 GLI EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO In assenza di versamento INTEGRALE delle somme rivive l atto originario e il contribuente può Agire in giudizio costituendosi in CTP Non agire in giudizio e quindi l atto oggetto di istanza diviene definitivo con iscrizione a ruolo delle somme
49 IL DINIEGO DELL ISTANZA Entro 90 giorni dal ricevimento dell istanza l Ufficio porta a conoscenza del contribuente il diniego Nell atto di diniego sono esposte in modo completo e dettagliato le ragioni di fatto e di diritto del rigetto. Esso varrà come atto di controdeduzioni in sede di contenzioso Il provvedimento di diniego non è impugnabile
50 LA NOTIFICA DEGLI ATTI Gli atti relativi alla mediazione possono essere notificati nella forma prevista: Dall art. 60 del Dpr n. 600/1973; Utilizzando la PEC (preferibile per l Ufficio); Utilizzando la posta elettronica ordinaria o tramite fax indicati dal contribuente
51 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Il termine di 30 giorni per instaurare la controversia avanti la CTP decorre a partire dal giorno successivo: a quello di compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza da parte della Direzione senza che sia stato notificato il provvedimento di accoglimento della stessa ovvero senza che sia stato formalizzato l accordo di mediazione; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio respinge l istanza prima del decorso dei 90 giorni; a quello di comunicazione del provvedimento con il quale l Ufficio prima del decorso dei 90 giorni accoglie parzialmente l istanza
52 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Si applica la sospensione feriale per la costituzione in giudizio. Esempio: Istanza presentata con posta il 5.6 e ricevuta dall Ufficio il 7.6. Il termine di 90 giorni decorre dal 7.6 e scade il 5.9. il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dal
53 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Il ricorso depositato dal contribuente in Segreteria della CTP deve essere conforme a quello spedito o consegnato con l istanza di mediazione. Si possono depositare, successivamente alla costituzione in giudizio, documenti e memorie anche integrative. Nella fase di costituzione in giudizio si versa il contributo unificato
54 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO Se il ricorso è notificato sia all Agenzia delle entrate sia all Agente della riscossione il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio decorre dal giorno successivo alla scadenza dei 90 giorni dal ricevimento dell istanza o da quello successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell istanza o dell atto con il quale l Ufficio, prima del decorso dei 90 giorni, accoglie parzialmente l istanza
55 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO In caso di mancato pagamento delle somme dovute a seguito della mediazione il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dal giorno successivo al compimento dei 90 giorni
56 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL UFFICIO Il termine di 60 giorni per la costituzione in giudizio decorre Dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell istanza ovvero dal giorno successivo alla data di notifica dell atto di diniego o di accoglimento parziale dell istanza prima del decorso dei 90 giorni
57 LE SPESE La Commissione tributaria provinciale Condanna la parte soccombente a versare una somma a titolo di rimborso delle spese per la mediazione pari al 50% delle spese di giudizio Può compensare parzialmente o per intero le spese di lite se ricorrono giusti motivi
58 AUTOTUTELA PARZIALE Provvedimento di autotutela parziale per un atto superiore a euro pervenuto Prima dell impugnazione ed in pendenza dei termini per ricorrere: se l importo scende sotto i euro è necessario presentare l istanza Dopo l impugnazione: se l importo scende per effetto dell intervento di un atto di autotutela è valido il ricorso presentato alla CTP
59 VERIFICA DELLE SPESE Le informazioni derivano: Anagrafe tributaria; Dichiarazione dei redditi; Indagini e controlli tramite questionari; Segnalazioni dei Comuni; Elenco clienti e fornitori; Beni concessi in uso ai soci o familiari; Liste selettive
60 LE CATEGORIE Le sette categorie del nuovo redditometro: 1. Abitazione; 2. Mezzi di trasporto; 3. Assicurazioni e contributi; 4. Istruzione; 5. Attività sportive e ricreative; 6. Altre spese significative; 7. Investimenti immobiliari e mobiliari netti
61 I PARAMETRI DI RIFERIMENTO L ufficio tiene conto Della composizione del nucleo familiare Dell area territoriale di appartenenza del contribuente
62 COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE Sono suddivisi in 55 gruppi omogenei secondo i seguenti aggregati: Persona sola; Coppia senza figli; Coppia con figli; Un solo genitore; Altre tipologie
63 AREA GEOGRAFICA Sono 5 aree territoriali; 1. Nordovest; 2. Nordest; 3. Centro; 4. Sud; 5. Isole
64 LE FASCE DI PERICOLO L indice di evasione Scostamenti molto elevati Scostamenti elevati Scostamenti bassi
65 RISCHIO DI EVASIONE Valutare il rischio evasione Alto Medio alto Basso
66 LE PROVE Prove che giustificano le risorse economiche: Redditi esenti; Redditi soggetti a ritenuta a titolo d imposta; Disinvestimenti patrimoniali; Condoni fiscali; Scudi fiscali; Eredità, donazioni o vincite; Risarcimenti patrimoniali; Prestiti o finanziamenti (?); Tassazione di redditi in più esercizi; Beni ad uso promiscuo (attività d impresa o professionale); Elementi patrimoniali accumulati in anni precedenti
67 ALTRE PROVE Da considerare: Beni non rientranti, in tutto o in parte, nella disponibilità economica; Inserimento del contribuente in un campione significativo di riferimento non corretto; Composizione del nucleo familiare reale diversa da quella individuata; Dimostrazione delle spese effettivamente sostenute di entità inferiore rispetto a quelle presunte; Illegittimità della nuova versione del redditometro per l anno
68 COSTI DA REATO Sono indeducibili I costi e le spese sostenute per acquisto di beni e servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il PM abbia esercitato azione penale
69 COSTI DA REATO L indeducibilità opera anche qualora il giudice abbia emesso Un decreto che dispone il giudizio all esito dell udienza preliminare Una sentenza di non luogo a procedere fondata sulla prescrizione del reato
70 COSTI DA REATO Al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate oltre agli interessi Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione Nel caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere purché non fondata sulla prescrizione del reato ovvero nel caso di sentenza definitiva di non doversi procedere
71 COSTI DA REATO Non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi Se direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati nei limiti dell ammontare non ammesso in deduzione Si applica la sanzione dal 25% al 50% dell ammontare delle spese o altri componenti negativi indicati nella dichiarazione dei redditi
72 COSTI DA REATO La normativa si applica se più favorevole Anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell entrata in vigore delle nuove disposizioni
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