CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE (DGR 1064/2014) ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE

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1 CONVENZIONE QUADRO TRA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE (DGR 1064/2014) ACCORDO ATTUATIVO DI COLLABORAZIONE Tra La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia (di seguito indicata come Direzione), CF , con sede a Trieste in via Giulia n. 75/1, rappresentata dal Direttore centrale dott. Roberto Giovanetti, domiciliato per la carica presso la Direzione centrale ambiente ed energia, PEC: ambiente@certregione.fvg.it e l Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali, nel seguito anche Università" o "Dipartimento", con sede legale in Udine, Via Palladio, 8 e sede operativa in Udine, Via delle Scienze,206 codice fiscale e p. IVA , rappresentato dal Direttore prof. Paolo CECCON domiciliato per la sua carica presso la sede operativa, il quale interviene in qualità di rappresentante legale autorizzato alla stipula del presente atto con decreto del Direttore n.69 del 17/05/2016.PEC: di4a@postacert.uniud.it PREMESSO CHE 1. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell assolvimento dei propri compiti istituzionali, interviene in materie complesse quali l ambiente e l energia, caratterizzate da scenari in rapida evoluzione che richiedono conoscenze tecniche e scientifiche, non sempre disponibili tra le risorse e le professionalità interne; 2. la Regione, in coerenza con la strategia Europa 2020, intende perseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche mediante la valorizzazione delle competenze presenti sul territorio regionale; 3. l Università degli Studi di Udine, soggetto di diritto pubblico, tra le proprie finalità statutarie prevede la promozione, l organizzazione e la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, nonché lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica anche a livello internazionale; 4. l articolo 4, commi 11 e 12, della legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23 Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014) autorizza l Amministrazione regionale ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli Studi della Regione, nell ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia nonché per le finalità di cui all articolo 8, comma 1, lettera x) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 recante Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque, mediante la stipula di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse; 5. la delibera della Giunta regionale n del 6 giugno 2014 ha approvato la convenzione quadro, ai sensi della quale la Regione e l Università si impegnano a sviluppare iniziative di collaborazione negli ambiti ambiente ed energia, in particolare mediante la realizzazione di iniziative che mirino a: a. attuare attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche con la condivisione di materiali, attrezzature e risorse umane e finanziarie; b. attivare iniziative in ordine ad attività scientifiche di comune interesse nel rispetto ambito istituzionale, anche con la condivisione di materiali, attrezzature e risorse umane e finanziarie; c. attivare iniziative in ordine ad attività di formazione negli ambiti di rispettiva competenza; 6. con decreto n del 19 giugno 2014 del Direttore centrale ambiente ed energia sono state fornite le direttive per la stipulazione degli accordi attuativi della convenzione quadro; 7. in attuazione della convenzione quadro, la Direzione e l Università hanno ravvisato l opportunità di stipulare un accordo di collaborazione funzionale allo studio della presenza e dell impatto, sulle attività umane e sugli ecosistemi, della nutria (Myocastor coypus) e del tasso (Meles meles) in Friuli Venezia Giulia per proporre soluzioni volte a ridurre tale impatto; 8. l accordo attuativo consentirà di coordinare le azioni della Direzione e dell Università al fine di perseguire, in relazione alle specifiche competenze tecnico scientifiche presenti nelle amministrazioni coinvolte, l obiettivo comune di valutare la presenza e la distribuzione della nutria e del tasso in Friuli Venezia Giulia, i relativi impatti sulle opere idrauliche ed in particolare sugli argini in terra, nonché di individuare gli strumenti utili alla mitigazione, alla prevenzione dei danni e al controllo numerico in Regione; 9. l articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme sul procedimento amministrativo e l articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, Testo unico delle norme in materia di

2 procedimento amministrativo e di diritto di accesso autorizzano le pubbliche amministrazioni a concludere, tra di loro, accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue Art. 1. Valore delle premesse 1.Le premesse fanno parte integrante del presente atto. Art. 2. Oggetto della convenzione 1. L Università collaborerà fornendo il supporto scientifico per l individuazione di metodi e strumenti scientifici di supporto alle tematiche ambientali sostenute dalla Direzione 2. La Direzione e il Dipartimento collaboreranno per: a. descrivere la distribuzione e la tendenza numerica della nutria e del tasso in Friuli Venezia Giulia e le loro esigenze ecologiche; b. valutare l impatto attuale e futuro della presenza della nutria e del tasso sulle attività antropiche, sugli ecosistemi, sulle opere idrauliche ed in particolare sugli argini in terra, sulla salute pubblica; c. individuare soluzioni innovative, ecologicamente ed eticamente sostenibili per ridurre l impatto della presenza della nutria e del tasso sugli ecosistemi e sui sistemi produttivi; 3. L Università, in particolare, collaborerà per: a. svolgere la propria parte di attività di coordinamento scientifico, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo; b. mettere a disposizione le proprie competenze e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico; c. mettere gratuitamente a disposizione della Direzione la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l esecuzione dell accordo; d. rendicontare alla Direzione le spese sostenute. 4. la Direzione analogamente provvederà a: a. svolgere la propria parte di attività di coordinamento delle attività interne, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo; b. mettere a disposizione le proprie competenze e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico; c. mettere gratuitamente a disposizione dell Università la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l esecuzione dell accordo; d. rimborsare all Università le spese sostenute per l esecuzione dell accordo. Art. 3. Modalità della collaborazione 1. La collaborazione avverrà, secondo le modalità descritte nel disciplinare allegato al presente accordo (Allegato A), che le parti dichiarano di conoscere e approvare. 2. Referenti delle parti per l esecuzione dell accordo sono: a. per l Università: dott. Stefano Filacorda ( stefano.filacorda@uniud.it; telefono: ) b. per la Direzione: Direttore pro tempore del servizio difesa del suolo ing. Giorgio Pocecco ( giorgio.pocecco@regione.fvg.it; telefono: ); 3. L Università, oltre al personale interno, potrà avvalersi anche di collaboratori esterni, nonché di studenti, assegnisti di ricerca, dottorandi, specializzandi, borsisti e tirocinanti post laurea, assumendone la responsabilità; in tale caso, comunicherà al referente per la Direzione i nominativi del personale coinvolto nell attività. Art. 4. Durata della collaborazione 1. La collaborazione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente accordo e fino allo scadere di 6 mesi dalla data della stipula. 2. Il presente accordo potrà essere prorogato d'intesa tra le parti prima della data di scadenza; in ogni caso, la durata dell accordo non potrà eccedere quella della convenzione quadro. Art. 5 Proprietà intellettuale dei risultati

3 1. Previo consenso dell altra parte, ciascun contraente avrà diritto d'uso per finalità scientificodivulgative dei risultati e degli elaborati degli studi realizzati in attuazione del presente accordo; tale autorizzazione potrà essere rifiutata solo per giustificati motivi, quali ad esempio la volontà di tutela brevettuale. 2. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati, dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di un iniziativa svolta in collaborazione tra l Università degli Studi di Udine e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell articolo 4, della legge regionale 23/2013. Art. 6 Clausola di riservatezza 1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l altra parte, di cui venissero a conoscenza in forza del presente accordo. Art. 7. Rimborso spese 1. L accordo è stipulato tra le parti a titolo non oneroso. 2. La Direzione, previa rendicontazione, rimborserà all Università le spese sostenute per l esecuzione dell accordo entro i limiti disponibili nel bilancio regionale. In via presuntiva si stima l entità del rimborso in euro ,00 (quindicimila). 3. La Direzione rimborserà le spese previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della collaborazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti. 4. Le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nell allegato B al presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere e approvare. Art. 8 Impossibilità sopravvenuta 1. La Direzione, qualora non possa proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare all Università tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto necessario per la copertura delle spese sostenute fino all avvenuto recesso. 2. L Università, qualora non possa proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare alla Direzione tempestiva comunicazione di recesso e sarà rimborsata delle spese sostenute fino all avvenuto recesso. 3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse esclusivamente via PEC. Art. 9 Clausola di salvaguardia 1. Qualora l attività derivante dal presente accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le risorse finanziarie delle parti, l Università e la Direzione si riservano il diritto di recedere per giusta causa. 2. Ciascuna parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dal presente accordo nel caso di inattività protratta o di attività che rappresenti una duplicazione di altre in corso tra le medesime. 4. La comunicazione di recesso è inviata, tramite PEC, con preavviso di almeno 30 giorni; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino all avvenuto recesso. Art. 10. Limitazione di responsabilità 1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né dalla Direzione né dall Università in relazione all'attività che l'altro contraente effettuerà in esecuzione del presente accordo. Art. 11. Sicurezza 1. L Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (RCT),compresi i danni alle apparecchiature in uso o in consegna da parte della Direzione, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale, inclusi i propri collaboratori esterni, gli studenti, i tirocinanti post laurea, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi e i borsisti, assumendone la responsabilità, impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi del presente accordo, anche se svolte presso i locali della Regione. 2. La Regione garantisce analoghe coperture assicurative RCT ed infortuni per i propri dipendenti a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell Università.

4 3. In caso di infortunio o di danni a terzi durante lo svolgimento dell'attività pattizia, le parti contraenti si impegnano a segnalare tempestivamente l una all altra l'evento affinché possano tempestivamente avviarsi le procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro). 4. Le parti contraenti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui al presente accordo si uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamentari per i luoghi di lavoro, in particolare a quelle in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. e s.m.i., oltre alle indicazioni fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante. 5. In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dal citato decreto legislativo 81/2008, durante lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo i soggetti inviati presso la Struttura ospitante sono equiparati ai lavoratori della Struttura stessa; in applicazione dell'articolo 10 del decreto ministeriale 363/1998, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro è individuato nel datore di lavoro della struttura ospitante. Art. 12. Trattamento dei dati personali 1. Le parti dichiarano di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i.. 2. I dati trattati in esecuzione del presente accordo saranno utilizzati per i soli fini istituzionali, nel rispetto della vigente normativa per la protezione e la sicurezza dei dati personali. Art. 13. Registrazione della collaborazione e spese di bollo 1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II) recante Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. 2. Nel caso di registrazione l'importo della spesa sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (articolo 57, decreto del Presidente della Repubblica 131/86). 3. L atto sottoscritto dalle parti è soggetto a imposta di bollo a carico dell Università, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante Disciplina dell'imposta di bollo (articolo 2 dell Allegato A tariffa ). Il Dipartimento assolve l imposta di bollo, per la propria parte, in modo virtuale autorizzazione Agenzia delle entrate n /2015 del 23/06/15. Art. 14 Forma dell accordo 1. Ai sensi dell articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990 l accordo è sottoscritto esclusivamente con firma elettronica. 2. Ugualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui agli aarticoli 4 comma 2 (Durata della collaborazione), 8 (Impossibilità sopravvenuta) e 9 (Clausola di salvaguardia). Art. 15 Controversie 1. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente, in via esclusiva, il Foro di Trieste Art. 16 Richiamo al Codice Civile 1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile. Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, Codice dell amministrazione digitale. Per la Direzione centrale ambiente ed energia: Direttore centrale dott. Roberto Giovanetti Per l Università degli Studi di Udine: Direttore del Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, Ambientali e Animali prof. Paolo Ceccon

5 ALLEGATO A MODALITÀ DI COLLABORAZIONE I referenti della Direzione e dell Università concorderanno gli incontri, ai quali parteciperanno i soggetti coinvolti nell esecuzione dell accordo attuativo finalizzato a valutare la presenza e la distribuzione della nutria e del tasso in Friuli Venezia Giulia, i relativi impatti sulle opere idrauliche ed in particolare sugli argini in terra, nonché di individuare gli strumenti utili alla mitigazione, alla prevenzione dei danni e al controllo numerico in Regione. In sede di incontri saranno stabiliti: a. le attività di ricerca e collaborazione necessarie; b. le figure professionali o i collaboratori coinvolti, e in quale ruolo; c. la tempistica di esecuzione (calendario delle attività); d. le sedi e luoghi in cui si svolgerà l attività, e con quali modalità. I referenti, inoltre, di comune accordo potranno: a. identificare una modalità di reportistica, al fine di monitorare l andamento dell attività; b. apportare al calendario delle attività le variazioni necessarie, imposte da ragioni oggettive; c. formulare proposte alla Direzione e all Università, finalizzate alla miglior esecuzione dell accordo, e in particolare alla pubblicazione dei risultati dell attività. Ciascun referente, inoltre, per la parte di propria competenza: a. manterrà periodicamente informato l ente di appartenenza sull andamento delle attività; b. si adopererà per rendere disponibili, per entrambe le parti contraenti, i locali e le dotazioni ritenuti necessari per l esecuzione dell accordo; c. si adopererà per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari; d. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi. Entro la data di scadenza dell accordo, infine, i referenti presenteranno congiuntamente alla Direzione e all Università i risultati del lavoro svolto in collaborazione.

6 ALLEGATO B RENDICONTAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE L Università trasmetterà alla Direzione una nota di rendicontazione trimestrale, sottoscritta dal referente, e una nota di rendicontazione riassuntiva entro 60 giorni dalla data di conclusione dell accordo. La nota evidenzierà, in dettaglio: 1. per il personale: a. il numero di unità di personale impiegate; b. la tipologia di personale (professori universitari di I o II fascia, specializzandi, assegnisti, ecc.); c. il numero di ore effettivamente dedicato all attività da parte di ogni unità di personale; d. il costo orario di ogni unità di personale, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo del personale impiegato; e. le spese di vitto e trasporto sostenute dall Università per gli spostamenti del proprio personale tra la sede universitaria e la Direzione; f. le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dall Università per la partecipazione del proprio personale a eventi formativi, incontri, riunioni o sopralluoghi in sedi diverse da quelle dell Università o della Direzione; g. il costo per fornire al proprio personale la formazione necessaria a dare esecuzione al progetto (partecipazione a seminari e convegni, inclusi la formazione sulla sicurezza e gli eventi organizzati dalla Regione, con indicazione del titolo, della data, del luogo, della durata e del costo dell evento formativo). 2. per le strumentazioni e le dotazioni: a. il numero e la tipologia di dotazioni acquistate o noleggiate, inclusi libri o pubblicazioni scientifiche hardware e software; b. il costo sostenuto dall Università per il loro acquisto o noleggio. 3. per gli oneri generali e amministrativi: a. il consumo delle dotazioni di cancelleria e le spese di manutenzione generale (energia elettrica, gas, acqua, pulizia dei locali), stimato in base ai bilanci dell Università e che tenga conto del rapporto proporzionale tra le ore di lavoro effettivamente dedicate all esecuzione dell accordo e le ore complessive di lavoro del personale universitario; b. il numero di ore dedicato alla cura degli aspetti amministrativi, derivanti dall esecuzione dell accordo, con indicazione del costo orario dei funzionari amministrativi, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo delle ore di lavoro dedicate. L Università dovrà inoltre rappresentare se, e in quale misura, sia dovuta l IVA, e se questa rappresenti un costo effettivamente sostenuto. Nella nota di rendicontazione l Università indicherà anche le modalità con cui la Direzione procederà alla liquidazione (pagamento mediante conto di Tesoreria Unica o presso conto corrente bancario o postale indicato) delle spese fina a quel momento sostenute, nel rispetto di quanto previsto nell articolo 7 dell accordo. La Direzione valuterà la congruità delle spese sostenute dall Università in base alla durata della collaborazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, inclusi gli oneri generali e amministrativi. Entro 30 giorni dal ricevimento della nota, la Direzione potrà chiedere, per una sola volta, chiarimenti, integrazioni e trasmissione di documenti, che l Università dovrà fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Al termine della propria istruttoria, la Direzione rimborserà le spese documentate.

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