{Globale_LOGO_CX} FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

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1 FOGLIO INFORMATIVO ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO FINLOMBARDA CREDITO DI FUNZIONAMENTO FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE IMPRESE AGRICOLE LOMBARDE - "CREDITO DI FUNZIONAMENTO" - BANDO 2016/2017 (DGR 20/06/2016 n. 5316) INFORMAZIONI SULLA BANCA {Globale_BANCA_1 Banco BPM S.p.A. {Globale_BANCA_2 Sede Legale: Piazza F. Meda, Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, Verona {Globale_BANCA_3 Telefono Sede Legale: Telefono Sede Amministrativa: {Globale_BANCA_4 Sito Internet: contattaci@bancobpm.it {Globale_BANCA_5 Iscrizione all'albo delle banche presso Banca d'italia: n CHE COS E IL MUTUO Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine destinato a soddisfare esigenze di liquidità correlate allo sviluppo ed all attività aziendale (ad esempio realizzazione di investimenti materiali e immateriali, formazione di scorte, acquisto di servizi reali, reintegro del capitale circolante aziendale, consolidamento di passività a breve termine). In particolare, il mutuo può essere finalizzato al finanziamento della costruzione, dell acquisto, della ristrutturazione di fabbricati strumentali all attività d impresa (non destinati al frazionamento e alla vendita a soggetti terzi), oppure a finanziare le spese di acquisto di macchinari e attrezzature; a soddisfare le esigenze di liquidità dell azienda, ecc.. E rivolto esclusivamente alla clientela Imprese. Il mutuo può essere chirografario, cioè non assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno), oppure garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama ipotecario. Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili o trimestrali. TIPI DI MUTUO E LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. Il rischio principale è l aumento imprevedibile e consistente dell importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell importo delle rate. Il tasso di interesse varia in relazione all andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo. CHE COS E IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO CREDITO DI FUNZIONAMENTO ID Il finanziamento agevolato Credito di Funzionamento è un finanziamento chirografario, regolato a tasso variabile oppure, a scelta del cliente, a tasso fisso, ed erogato dalla Banca utilizzando fondi Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 1 di 10

2 propri; è assistito dalla concessione all impresa beneficiaria di un contributo in conto interessi erogato, direttamente all'impresa beneficiaria, in unica soluzione da Finlombarda S.p.A. per il tramite della Banca. Il contributo è determinato sull importo del finanziamento ammesso all agevolazione in misura pari a 2,00 punti percentuali per anno, comunque non superiore al tasso applicato, sulla base di un piano di ammortamento del finanziamento calcolato al Tasso di Riferimento Europeo 1, avente durata pari a quella del finanziamento, con rimborso a rate semestrali e quote costanti di capitale. Sono beneficiarie le Piccole e Medie Imprese (PMI) agricole: con sede legale ed operativa in Lombardia; iscritte nel registro delle Imprese presso le CCIAA alla sezione speciale imprenditori agricoli o alla sezione coltivatori diretti ; che abbiano attivato il Fascicolo Aziendale Informatizzato nel Sistema informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (SISCo). Il finanziamento è destinato al fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione di investimenti produttivi. Salvo che sia diversamente previsto da norme di legge speciali, la fruizione di servizi bancari non richiede obbligatoriamente l accensione di un rapporto di conto corrente presso la banca e l estinzione del conto corrente non comporta nessuna conseguenza sul permanere di altri rapporti contrattuali di lunga durata; ovvero, l estinzione del conto corrente non può avere come implicazione l estinzione o la revisione delle condizioni economiche degli altri rapporti contrattuali eventualmente in essere con la banca. Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia sussidiaria rilasciata da ISMEA, che garantisce la Banca in caso di inadempimento all obbligo di rimborso del finanziamento da parte del cliente (la normativa di riferimento e le Istruzioni Applicative sono consultabili sul sito internet In particolare, la garanzia sussidiaria, di natura mutualistica, è obbligatoria ove l operazione abbia i requisiti previsti dalle Istruzioni Applicative stesse (emanate ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro dell Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006) ed è sostanzialmente equiparabile ad una fideiussione. Tale garanzia rimborsa, per la quota di competenza, le perdite che residuano dopo la chiusura delle procedure di escussione delle garanzie primarie (che la Banca deve obbligatoriamente richiedere al Cliente e acquisire secondo percentuali predeterminate dalla normativa ISMEA), sulla base di percentuali di copertura predeterminate. 1 la misura del Tasso di Riferimento, di cui all Art. 2, D. Lgs. 123/98, è indicata ed aggiornata con Decreto del Ministro delle Attività Produttive in conformità con le disposizioni dell Unione Europea; è consultabile sul seguente sito internet: Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 2 di 10

3 PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO Finanziamento a tasso fisso Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) 2 {ISC_DX} 9,436 % calcolato al tasso {Tasso_Finito_ISC_DX} 8,070 % (parametrato all EUROIRS a 5 anni maggiorato di uno spread pari a {Spread_DX} 8,500 %) su un capitale di ,00 per la durata di 5 anni a rate semestrali. Finanziamento a tasso variabile {ISC_1_DX} 9,523 % calcolato al tasso {Tasso_Finito_ISC_1_DX} 8,152 % (indicizzato all Euribor 6 mesi media percentuale mese precedente maggiorato di uno spread pari a {Spread_1_DX} 8,500 %) su un capitale di ,00 per la durata di 5 anni a rate semestrali. Oltre al TAEG vanno considerati altri costi, quali le spese e le imposte per la stipula del contratto. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. PLI CO VOCI Importo agevolabile Garanzie Durata COSTI minimo: {FLUSSO_IMPORTO_MINIMO_DX} ,00 massimo (*): {FLUSSO_IMPORTO_MASSIMO DX} ,00 (*) in presenza di finanziamento di importo maggiore al predetto limite massimo, il contributo sarà calcolato comunque con riferimento a quest ultimo garanzia sussidiaria di SGFA (Società Gestione fondi per l'agroalimentare) in misura pari al 55% dell importo del finanziamento (obbligatoria, ai sensi della vigente normativa in materia di credito agrario); privilegio legale ai sensi dell art. 44 T.U. 385/93 così come modificato dal D.Lgs. 342 del 4 agosto N.B.: in caso di finanziamento di importo superiore a ,00, è necessaria la presenza di garanzia integrativa (avallo, fideiussione, privilegio convenzionale ex art. 46 T.U. 385/93, ecc.), che copra il 120% dell importo finanziato (il privilegio legale è valutato fino ad un massimo dell 80% dell importo erogato e comunque per una somma non inferiore a ,00). minimo: {FLUSSO_DURATA_MINIMA_DX} 24 mesi 60 mesi massimo: {FLUSSO_DURATA_MAX DX} compreso l eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 12 mesi (comprensivo a sua volta del preammortamento per allineamento scadenza rata) 2 Nel calcolo del TAEG sono inclusi, laddove previsti, i seguenti oneri: spese istruttoria, spese incasso rata, spese di perizia, imposta sostitutiva, {COSTO_GARANZIA_DX} 500,00 per il costo della garanzia ISMEA. Non è incluso il compenso di mediazione relativo a mediatori non convenzionati in quanto non conosciuto. Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 3 di 10

4 Tasso fisso parametro di riferimento (EUROIRS correlato alla durata del finanziamento; per i valori, vedi tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di {Spread_DX} 8,500 punti: {Tasso_Finito_ISC_DX} 8,070 %. TASSI Tasso di interesse nominale annuo Parametro di indicizzazione / riferimento oppure, a scelta del cliente Tasso variabile parametro di indicizzazione Euribor 6 mesi, media percentuale mese precedente (per i valori, si veda tabella sotto riportata) più spread. Esempio di tasso finito di finanziamento a 5 anni con spread di {Spread_1_DX} 8,500 punti: {Tasso_Finito_ISC_1_DX} 8,152 %. Vedi tabella dei Parametro di indicizzazione sotto riportata Spread massimo {Spread_CX} 8,500 punti Tasso di interesse di preammortamento pari al tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora pari al tasso applicato aumentato di {FLUSSO_TASSO_MORA_CX} 1,000 punti Spese stipula contratto Istruttoria {FLUSSO_ISTRUTTORIA_PERC_DX} 2,000 % con un minimo di {FLUSSO_ISTRUTTORIA_MIN_DX} 250,00 Gestione pratica Incasso rata {Spese_Incasso_Rata_DX} Invio comunicazioni non applicate 2,75 cartaceo: {FLUSSO_INVIO_COM_CART_DX} elettronico: {FLUSSO_INVIO_COM_ELETT_DX} 1,25 0,00 Avvisatura rata (applicate solo nel caso in cui la rata non venga pagata mediante addebito sul conto corrente) {FLUSSO_AVVISATURA_RATA_DX} 1,25 SPESE Spese per la gestione del rapporto Spese per richieste di certificazione / documenti catastali, legali contabili, interessi Compenso onnicomprensivo per estinzione anticipata Spese per accolli, sostituzioni di garanzie, atti di dilazione, proroghe nonché atti integrativi di qualsiasi natura Spese per variazioni delle condizioni economiche, richieste dal cliente, non in conformità con le pattuizioni contrattuali (concernenti, per esempio: - nel caso di operazioni a tasso indicizzato, la riduzione dello spread; - nel caso di operazioni a tasso fisso, la riduzione del tasso). {FLUSSO_RICHIESTE_CERTIF_DX} 1,25 operazioni a tasso fisso: {FLUSSO_PERC_EST_ANT_FISSO_DX} % operazioni a tasso variabile: {FLUSSO_PERC_EST_ANT_VARIA_DX} 2,000 % calcolato sul capitale rimborsato anticipatamente {FLUSSO_ACCOLLO_PERC_DX} % 0,500 sul debito residuo minimo {FLUSSO_ACCOLLO_MINIMO_DX} 200,00 massimo {FLUSSO_ACCOLLO_MASSIMO_DX} 350,00 oltre ad eventuali spese notarili, di registrazione, etc. {FLUSSO_VARIAZ_CONDIZ_DX} 50,00 3,000 Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 4 di 10

5 PIANO DI AMMORTAMENTO Tipo di ammortamento Tipologia di rata Periodicità delle rate rate con quota capitale costante ( italiano ), scadenti il 31/03 e il 30/09, ovvero il 30/06 e il 31/12 di ogni anno preammortamento: soli interessi ammortamento: capitale ed interessi semestrale IZIOPARAMETRO DI INDICIZZAZIONE EURIRS Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso fisso. E' diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'unione Europea realizzano l'interest Rate Swap. E' detto anche IRS. A. IRS - Interest rate swap ovvero EUROIRS più prossimo per scadenza a quella del periodo a tasso fisso (vedi tabella degli IRS) EURIBOR B. Euribor Euro Interbank Offered Rate 6 mesi media percentuale mese precedente (base 365) Quotazione lettera rilevata il 2 giorno lavorativo TARGET antecedente la data di stipula. Tasso interbancario di riferimento diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'unione Europea cedono i depositi in prestito. Il tasso viene aggiornato semestralmente. Nel mese in corso viene applicata la media del mese precedente. N.B. Qualora non fosse possibile effettuare la rilevazione di tale tasso, verrà preso in considerazione, quale parametro di indicizzo, il LIBOR 6 mesi, riferito all'euro, media percentuale mese precedente. ULTIME RILEVAZIONI DEI PARAMETRI DI INDICIZZAZIONE / RIFERIMENTO A. IRS - Interest rate swap Tipo di parametro Data decorrenza Valore - fino a 3 anni IRS a 3 anni {FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_C02_PE_DEC_DX} - oltre 3 anni e fino a 5 anni IRS a 5 anni {FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_C03_PE_DEC_DX} {FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_C02_PE_DX} % 01/08/2019-0,430 {FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_C03_PE_DX} % 01/08/2019-0,350 B. Euribor Euro Interbank Offered Rate 6 mesi media percentuale mese precedente (base 365) {FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_EU6_PE_DEC_DX} { {FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_EU6_PE_DE1_DX} { { FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_EU6_PE_DE2_DX} FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_EU6_PE_VA1_DX} FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_EU6_PE_DX} % 01/08/2019-0,348 { FORMULETAX_999_TASSI_TASSI_TAS_TASSI_TASSI_TASSI_EU6_PE_VA2_DX} % 01/07/2019-0,277 % 01/06/2019-0,239 Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi. Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 5 di 10

6 CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL IMPORTO DELLA RATA Tasso fisso (capitale ,00 euro - durata 5 anni) Tasso di interesse applicato Rata numero Importo della rata {Tasso_Finito_ISC_DX} 8,070 % 1 {RATAITA_TB_1_DX} ,00. {Tasso_Finito_ISC_DX} 8,070 % 4 {RATAITA_TB_4_DX} ,50. {Tasso_Finito_ISC_DX} 8,070 % 10 {RATAITA_TB_10_DX} ,50 Tasso variabile (capitale ,00 euro - durata 5 anni) Tasso di interesse applicato Rata numero Importo della rata Dopo 2 anni (dopo la 4 rata) rata numero Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni {Tasso_Finito_ISC_1_DX} 8,152 % 1 {RATAITA_TB1_1_DX} ,00. 5 {RATAITA_TA1_5_DX} ,60. {RATAITA_TD1_5_DX} ,60. {Tasso_Finito_ISC_1_DX} 8,152 % 6 {RATAITA_TB1_6_DX} ,00. 6 {RATAITA_TA1_6_DX} ,00. {RATAITA_TD1_6_DX} ,00. {Tasso_Finito_ISC_1_DX} 8,152 % 10 {RATAITA_TB1_10_DX} , {RATAITA_TA1_10_DX} ,60. {RATAITA_TD1_10_DX} ,60. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall art. 2 della legge sull usura (l.n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in qualsiasi Filiale e sito internet della banca {Globale_BANCA_INTERNET ALTRE SPESE DA SOSTENERE Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi: Se acquistati attraverso la banca Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/73 e successive modifiche e integrazioni) Commissione per il rilascio della garanzia ISMEA Calcolata in misura pari allo 0,25% dell'importo erogato pari allo 0,50% dell importo finanziato (un ulteriore 0,05% è a carico della Banca) TEMPI DI EROGAZIONE Durata dell istruttoria 45 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta, salvo i casi di cui (l elenco deve intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo): - vi sia sospensione dell attività istruttoria per volontà del cliente; - emergono nuovi elementi per i quali si rende necessaria una nuova valutazione; - sia necessaria un integrazione della documentazione tecnico/legale prodotta. Disponibilità dell importo L erogazione, di norma, è contestuale alla stipula. Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 6 di 10

7 ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI Obbligo di mantenimento della destinazione Il Cliente si obbliga a mantenere, materialmente e giuridicamente, la destinazione dichiarata, per tutta la durata del finanziamento, sotto pena di risoluzione del contratto ai sensi dell art cod. civ., e a consentire i controlli e gli accertamenti che la Banca e/o Cassa Depositi e Prestiti riterranno opportuni in qualunque momento e a rimborsarne i costi. Estinzione anticipata Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo, decorsi almeno 24 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, in ogni caso in coincidenza con una data di scadenza semestrale, con un preavviso di almeno 60 giorni, L impresa finanziata dovrà corrispondere alla Banca una commissione pari al 4,50% del capitale anticipatamente rimborsato (comprensiva della penale spettante a Cassa Depositi e Prestiti). L estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto tutto insieme prima della scadenza del mutuo. Impegno a fermo Il contratto prevede l'impegno della Banca a non recedere dal contratto per tutta la sua durata, salvo che ricorrano ipotesi di giusta causa o giustificato motivo; in tal caso troverà applicazione la clausola di cui all art. 9 del contratto di mutuo chirografario e all art. 11 del Capitolato delle condizioni generali di contratto, in caso di mutuo ipotecario o fondiario. Troverà applicazione, il regime di imposta sostitutiva di cui al D.P.R. 601/73 (e successive modifiche ed integrazioni) tenendo conto che, ai sensi dell art. 41 del citato D.P.R., le operazioni con fondi CDP sono attualmente esenti da tasse, imposte e tributi. Tempi massimi di chiusura del rapporto 45 giorni. Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca: - a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca; - a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: {Globale_BANCA_1 Banco BPM S.p.A. {Globale_BANCA_AUDIT Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, Lodi - a mezzo web, attraverso la sezione Contattaci Reclami del sito internet: {Globale_BANCA_INTERNET - a mezzo posta elettronica certificata all indirizzo: {Globale_BANCA_AUDIT_PEC reclami@pec.bancobpmspa.it La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo. Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 7 di 10

8 Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà: - rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito chiedere presso le filiali della Banca d'italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa; - attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Il procedimento avanti l'arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari. In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'arbitro Bancario Finanziario o all Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento. LEGENDA {TABELLALEGENDAINIZIO} Accollo Cliente consumatore Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all intermediario, cioè si accolla, il debito residuo. La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (Sez.I, Cap.3, Provvedimento Banca d'italia del 29 luglio 2009). Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 8 di 10

9 Clientela al dettaglio Clientela non consumatori Ente Ente Locale Ente Pubblico Imposta sostitutiva Imprese Pubbliche Indice di riferimento Istruttoria Piano di ammortamento Piano di ammortamento italiano Preammortamento Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata crescente Rata decrescente Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Oltre ai consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro imprese, cioè le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro (Sez. I, Cap. 3, Provvedimento Banca d Italia del 29 luglio 2009). I soggetti che non rientrano nelle categorie di cui sopra. Organizzazione di persone o di beni che assume una qualche rilevanza per l ordinamento giuridico. Ente pubblico la competenza dei cui organi è limitata entro una determinata circoscrizione territoriale e che persegue interessi pubblici propri di tale circoscrizione. Persona giuridica attraverso la quale la Pubblica Amministrazione svolge la sua funzione. Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi). Si intendono le unità istituzionali che producono beni e servizi destinati alla vendita e che hanno natura giuridica pubblica o sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente della Pubblica Amministrazione. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del finanziamento. Piano di rimborso del finanziamento con l indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi. Quota della rata costituita dall importo del finanziamento restituito. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento. La somma tra quota capitale e quota interessi aumenta al crescere del numero delle rate pagate. La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate. Maggiorazione applicata agli indici di riferimento. Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio dell ammortamento. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 9 di 10

10 Tasso di mora Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) {TABELLALEGENDAFINE} Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull usura. E utilizzato per il calcolo del cosiddetto tasso soglia, ossia il limite oltre il quale il tasso d interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il tasso soglia riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il tasso soglia dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato. Aggiornato al {Data_Agg_Documento 13/08/2019 Pagina 10 di 10

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