SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO LOTTO A)
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1 ALLEGATO B) SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO LOTTO A) ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto la copertura assicurativa comunale della Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d Opera, per l importo complessivo, determinato al lordo di imposte e tasse, di ,00=; ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO L'affidamento avrà luogo mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55 D. Lgs 163/2006 e s.m.i con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell art. 82 DLgs 163/06 sull importo a base di gara. L Amministrazione si riserva altresì la facoltà di aggiudicare servizi ai sensi dell art. 57, comma 5, lett. b) D.Lgs. 163/06. L Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, di concedere un eventuale proroga del contratto, alle condizioni iniziali sottoscritte fino al conseguimento di una nuova copertura, impegnandosi ad indire una nuova procedura con un congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per il contratto. ART. 3 DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA Il contratto avrà la durata di complessivi 442 giorni, con decorrenza dalle ore 24,00 del 16/10/2012 alle ore 24,00 del 31/12/2013. Al termine dell'affidamento la polizza in atto s intende cessata senza necessità di disdetta. ART. 4 SOGGETTI AMMESSI Possono partecipare Compagnie assicuratrici autorizzate ad operare in Italia nei rami oggetto della presente gara, aventi organizzazioni e rappresentanza in Italia nonché le Compagnie Estere con rappresentanza in Italia. Le Compagnie concorrenti potranno, in caso di aggiudicazione, affidare la gestione del presente contratto assicurativo ai propri agenti regolarmente iscritti al Registro Intermediari Codice Assicurazione. La Compagnia aggiudicatrice dovrà mettere a disposizione del Comune, per l intera durata del contratto, un Referente responsabile della gestione delle polizze. Saranno ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale: 1. capitale sociale o il fondo di garanzia, interamente versato e di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con il provvedimento dell'isvap n. 10 del 02/01/2008 art. 5, in misura non inferiore ai cinque milioni di euro e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 209 del 07/09/ Possesso, ai sensi dell art. 13 del D.lgs. 209/2005 e s.m.i. e del Provvedimento dell ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) n. 10 del 02/01/2008, di specifica autorizzazione rilasciata, all esercizio dell attività assicurativa sul territorio nazionale, nel ramo danni oggetto della presente gara; 3. Requisiti generali per l affidamento di contratti pubblici; In caso di COASSICURAZIONE i requisiti di cui sopra sono posseduti come segue:
2 quello di cui al punto 1): cumulativamente dall insieme delle imprese coassicuratrice, e comunque: dalla delegataria nella misura minima del 60%. da ciascuna delle deleganti nella misura minima del 20%. quello di cui al punto 2) dalla delegataria; quello di cui al punto 3) da entrambi; ART. 5 COASSICURAZIONE E DELEGA (clausola valida solo in caso di polizza in coassicurazione) L assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. La Spettabile all uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall una all altra parte solo per il tramite della Spettabile, la cui firma in calce di eventuali futuri atti, impegnerà anche le Coassicuratrici, che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all art del codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d imprese concomitante o successivo all aggiudicazione della gara ART.6 CAUZIONI Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono presentare la cauzione provvisoria di cui all art. 75 del D.Lgs. 163/2006. L aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva di cui all art. 113 del D.Lgs. 163/2006. ART. 7 SPESE CONTRATTUALI E DI GARA Tutte le spese obbligatorie di contratto nessuna esclusa, saranno a carico della Compagnia aggiudicataria e così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e confacente alla gara con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune. ART. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO Il pagamento del premio avverrà anticipatamente, alla scadenza di ogni rata annuale in unica soluzione, a mezzo di mandato emesso dall'ufficio Ragioneria del Comune, salvo le regolazioni previste, direttamente all Agenzia alla quale è assegnata la polizza. ART. 9 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNI E SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso.
3 Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all azione promossa contro l Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale. ART. 10 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro il cui importo sia presumibilmente superiore al limite S.I.R. il Contraente deve darne avviso scritto all'intermediario designato alla gestione del contratto entro 30 giorni lavorativi da quando l ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza. E in facoltà della Società richiedere al Contraente tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all accertamento delle circostanze del sinistro. ART. 11 GESTIONE DEI SINISTRI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE E RECUPERO FRANCHIGIE CONTRATTUALI La gestione di tutti i danni di importo pari o superiore alla franchigia contrattuale sono a carico della Compagnia assicuratrice, che provvederà alla valutazione del danno e alla sua liquidazione. La Società risarcirà integralmente i terzi per l importo liquidato del danno senza tenere conto della franchigia, impegnandosi a presentare all Ente, con cadenza trimestrale, l elenco dei sinistri esaminati e/o liquidati, unitamente alle note salienti di ogni sinistro (data di accadimento, richiedente, cenni sulla dinamica, posizione della Società in merito alla responsabilità, conclusione commentata o apposizione di riserva commentata, indicazione dell importo liquidato, ecc.)., il consuntivo dei sinistri risarciti e l importo da versare: - a titolo di rimborso franchigia, che verrà calcolato richiedendo l intero importo della franchigia per quei sinistri risarciti per una somma superiore alla stessa; - a titolo di intero importo risarcito per quei sinistri di importo inferiore alla franchigia stessa. Il contraente si impegna e si obbliga a rimborsare le somme anticipate per suo conto entro e non oltre trenta giorni dalla relativa richiesta. La gestione dei danni di importo inferiore alla franchigia contrattuale è a carico dell Contraente (S.I.R.). Art. 12 GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DEL CONTRAENTE Si conviene che: 1) Per i danni il cui ammontare rientri nella S.I.R. medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente; 2) Per i danni il cui ammontare presumibilmente superi la S.I.R., ma non il massimale di capitolato d appalto, la gestione e la liquidazione sarà assunta per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. ART. 13 RINUNCIA ALLA RIVALSA La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti:
4 - degli Amministratori - dei dipendenti del Contraente/Assicurato; - di tutte le persone, non dipendenti, delle quali l Assicurato si avvale nello svolgimento delle proprie attività; salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo. ART. 14 VARIAZIONI DEL RISCHIO BUONA FEDE L Assicurato/Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonchè la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi dell art C.C. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del legale rappresentante del Comune. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell Assicurato, ai sensi dell art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 15 CLAUSOLA BROKER La gestione delle polizze è affidata alla società di brokeraggio assicurativo Adeia snc, di Foti Riccardo e Ginepro Raffaella, strada del Portone n. 10 Grugliasco (To), P. Iva , RUI B in qualità di broker ai sensi dell art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005. Ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell Contraente dalla suddetta Adeia snc. La remunerazione del broker è posta a carico dell Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura del 15% fino ad una massimo di Euro ,00= (diciottomila/00). Tale remunerazione è parte dell aliquota riconosciuta dall impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l Amministrazione Aggiudicatrice. ART. 16 OSSERVANZA LEGGI, DECRETI E SANZIONI AMMINISTRATIVE L Agenzia aggiudicataria, oltre alle disposizioni contenute nel presente Schema di contratto, sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti e regolamenti che disciplinano i rapporti con enti pubblici e in genere tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualsiasi forma, purché inerenti od attinenti od applicabili all'oggetto del presente Schema di contratto. L'affidamento è soggetto alle leggi antimafia. Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello di TORINO. ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato
5 dalle condizioni tutte di assicurazione. ART. 18 CESSIONE CONTRATTO ASSICURATIVO E' fatto divieto di cedere il contratto assicurativo inerente il presente affidamento. ART. 19 VALIDITÀ DELL'OFFERTA DEI PREZZI L'offerta formulata dovrà avere la validità per tutta la durata del rapporto, salvo gli eventuali aumenti stabiliti ai sensi di legge. ART. 20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L Aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
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