Pensioni - Pensioni -

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Pensioni - Pensioni -"

Transcript

1 Pensioni - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Reversibilità - In genere. Pensioni - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione ai superstiti - Reversibilità - In genere - Trattamenti di reversibilità derivanti da pensione di vecchiaia - Divieto dì cumulo con le rendite vitalizie, ex art. 1, comma 43, Legge n. 335 del Esclusione - Morte del dante causa conseguente all'infortunio indennizzato - Irrilevanza. Corte di Cassazione / , n /00 - Pres. Dell'Anno - Rel. Amoroso - P.M. Buonajuto (Conf.) - INPS (Avv.ti De Angelis, Di Lullo, Pescosolido) - Coppo Ida (Avv. Cabibbo). Il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n fra le pensioni di inabilità, dì reversibilità o l'assegno ordinario di inabilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del DPR n del 1965, non riguarda i trattamenti di reversibilità di vecchiaia, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma 43, alle pensioni di reversibilità deve intendersi come fatto solo alla reversibilità originata dalla titolarità del dante causa di un trattamento a carico dell'inps derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'inail (persistendo per i superstiti, in caso di morte del pensionato per ragioni legate causalmente all'infortunio o alla malattia, il divieto di cumulare il trattamento di reversibilità e la rendita INAIL); pertanto, anche ove l'infortunio indennizzato con rendita abbia per conseguenza la morte dell'assicurato, i superstiti possono cumulare il trattamento di reversibilità di vecchiaia con la rendita vitalizia a carico dell'inail, allo stesso modo di come il pensionato diretto può cumulare i due trattamenti (e configurandosi in caso contrario un dubbio di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione). FATTO Con ricorso, del 14 ottobre 1997 Coppo Ada aveva adito il pretore di Casale Monferrato assumendo di essere titolare di rendita erogata dall'inail quale

2 superstite del marito Lino Narciso Bragion, titolare di pensione di vecchiaia. Si doleva del fatto che l'inps non avesse posto in pagamento il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia sulla base dell'erroneo assunto del divieto di cumulo con la rendita INAIL in godimento. Si costituiva l'inps chiedendo il rigetto della domanda. Il pretore adito con sentenza del 10 dicembre 1997 accoglieva la domanda condannando l'inps al pagamento in favore della ricorrente della pensione di reversibilità di vecchiaia. Compensava tra le parti le spese di giudizio. Con atto d'appello del 21 gennaio 1998 l'inps impugnava tale pronuncia sostenendo sussistere il divieto di cumulo tra la rendita vitalizia INAIL ed il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia. Si costituiva l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello; proponeva altresì appello incidentale con riferimento alla disposta compensazione delle spese di lite. Il tribunale di Casale Monferrato con sentenza del 6/11 maggio 1998 rigettava l'appello condannando l'istituto appellante alla rifusione delle spese processuali in favore dell'appellata. Accoglieva poi l'appello incidentale e per l'effetto liquidava le spese di lite relativamente al giudizio di primo grado. Avverso tale pronuncia, notificata il 14 maggio 1998, ricorre l'inps con un unico motivo. L'intimata ha soltanto depositato procura. DIRITTO Con l'unico motivo di ricorso l'inps denuncia la violazione dell'art. 1, comma 43, della legge n.335 del Secondo la difesa dell'inps deve ritenersi operante l'incumulabilità della pensione ai superstiti con la rendita INAIL prevista dall'art. 1, comma 43, legge 335/95 citata. Infatti la richiamata disposizione stabilisce che la pensione di reversibilità è incumulabile con la rendita INAIL, quindi non può fare riferimento all'evento morte, riconducibile al fatto invalidante. Erroneamente il Tribunale ricollega l'inapplicabilità della norma in questione alla circostanza che il dante causa risulta titolare di una pensione di vecchiaia per cui "l'istituto è obbligato alla prestazione in favore dei superstiti a ragione e conseguenza dell'anzianità anagrafica e/o contributiva del loro dante causa". Tale rilievo - secondo la difesa dell'inps - non è convincente in quanto, pure nella fattispecie della pensione ai superstiti proveniente da pensione di invalidità, l'inps è

3 obbligato alla prestazione in conseguenza dell'anzianità contributiva del dante causa. 2. Il ricorso è infondato L'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nel disegnare il sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso ed il regime dei cumuli, prevede - al 43 comma - che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Aggiunge poi, con disposizione a carattere transitorio, che sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge medesima con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Sostiene la difesa dell'inps che il divieto di cumulo riguarderebbe anche i trattamenti di reversibilità di vecchiaia i quali non potrebbero concorrere con le rendite INAIL spettanti ai superstiti ex art. 85 t.u. n. 1124/65 ove l'infortunio abbia per conseguenza la morte dell'assicurato. Tale tesi interpretativa però non può essere accolta perché contrasta sia con la ratio che con la lettera della disposizione sottoposta al sindacato di legittimità di questa Corte Lo scopo della incumulabilità (totale o parziale), prevista dall'art. 1, comma 43, L. n.335/95, cit., tra prestazione INPS (di inabilità, di reversibilità o assegno ordinario di invalidità) e rendita INAIL è quello di impedire che vengano erogate prestazioni a carico di enti diversi quando tali prestazioni siano originate dal medesimo evento invalidante e siano liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Ciò risponde ad una scelta del legislatore, ispirata essenzialmente ad un notevole rigore finanziario e giustificata dall'esigenza di contenimento della spesa previdenziale, accentuatasi all'epoca della riforma pensionistica. In mancanza di questa previsione espressa, opererebbe normalmente il cumulo, trattandosi di due assicurazioni distinte (quella contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e quella per invalidità, vecchiaia e superstiti), alimentate da distinte contribuzioni, tanto più che le prestazioni a carico dell'inail hanno una connotazione marcatamente risarcitoria, che non hanno i trattamenti di inabilità a carico dell'inps. Però, in un momento contingente

4 di difficoltà della finanza pubblica, il legislatore può porre la regola secondo cui il lavoratore assicurato e parimenti i suoi superstiti possono, per così dire, spendere l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale una sola volta, senza che da quella inabilità derivino, come conseguenza sul piano previdenziale, due distinte attribuzioni patrimoniali in senso lato compensative della medesima riduzione di capacità lavorativa e di guadagno. Una finalità analoga - ma con una portata più limitata - era già stata perseguita dal legislatore allorché, con l'art. 6 della legge n. 222 del 1984, ha previsto l'esclusione del diritto all'assegno privilegiato di inabilità, per causa di servizio, quando per lo stesso evento derivi il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici. Non è quindi irragionevole (ex art. 3 Cost.), né viola il precetto dell'art. 38 Cost. una disposizione che, a fronte di un evento invalidante del lavoratore assicurato, appronti un unico intervento del complessivo sistema di sicurezza sociale, sicché manifestamente infondati sono i dubbi di illegittimità costituzionale del divieto di cumulo in sé; mentre - può subito dirsi anticipando un rilievo che sarà svolto in seguito - tali dubbi insorgerebbero ove il divieto di cumulo fosse esteso si da operare anche tra il trattamento derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale ed altra prestazione previdenziale, quale il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, del tutto indipendente da quell'infortunio o da quella malattia Orbene, perché operi il divieto di cumulo in esame, occorre che ci sia lo "stesso evento invalidante", quale cerniera tra le due prestazioni previdenziali che altrimenti concorrerebbero tra loro. Ossia occorre che l'inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, rilevante al fine di far insorgere il diritto alla rendita INAIL, sia la stessa che viene valutata ai fine della spettanza, o meno, di (analoga) prestazione previdenziale a carico dell'inps. Orbene la morte del lavoratore assicurato, mentre può costituire l'evento di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale, non costituisce mai un evento invalidante nel sistema dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti, bensì l'ordinario presupposto del trattamento di reversibilità dei superstiti. L'inabilità, rilevante in tale sistema e che non può concorrere con quella presa in considerazione dal parallelo sistema dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è quella derivante da un evento diverso dalla

5 morte ed afferente direttamente al lavoratore assicurato; la quale poi, in caso di morte di quest'ultimo, può comportare un'attribuzione patrimoniale indiretta in favore dei superstiti (quale appunto il trattamento di reversibilità delle pensioni di inabilità) ed è questa che conserva, anche in capo ai superstiti, quella connotazione di sovrapposizione al trattamento riconosciuto all'inail in conseguenza dello stesso originario evento invalidante. Ed allora quando il cit. comma 43 dell'art. 1, nell'elencare le prestazioni a carico dell'inps, considerate in riferimento al divieto di cumulabilità così posto, richiama le pensioni di reversibilità (unitamente alle pensioni di inabilità e all'assegno ordinario di invalidità), non si riferisce agli ordinari trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia, in quanto appunto la morte del pensionato di vecchiaia non può considerarsi "evento invalidante", né il trattamento è dovuto solo a condizione che l'evento - morte sia legato con nesso di causalità all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale del titolare della pensione diretta, così come invece l'art. 1, comma 43, cit. richiede che sia. L'evento - morte nel trattamento di vecchiaia è un fatto neutro che non altera il regime di cumulo del quale in ipotesi si trovi a beneficiare il titolare della pensione diretta che sia anche titolare di rendita vitalizia a carico dell'inail. Non rileva affatto, al fine della spettanza del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia, distinguere secondo che il titolare diretto, già parimenti titolare di rendita INAIL, sia deceduto proprio a causa dei postumi dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale, ovvero per una causa del tutto diversa. In entrambe le ipotesi spetta indistintamente il trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia ai superstiti, mentre il quid pluris costituito eventualmente dal nesso di causalità tra la morte e l'infortunio sul lavoro o la malattia professionale rileva unicamente sul versante della spettanza, o meno, della rendita vitalizia INAIL ai superstiti (art. 85 DPR n. 1124/65). Ed allora il riferimento del comma 43 dell'art. 1 alla reversibilità deve intendersi come fatto solo a quella originata dalla titolarità del dante causa di trattamento a carico dell'inps (quale appunto la pensione di inabilità) derivante da infortunio o malattia professionale che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'inail. In tal caso la morte del pensionato per ragioni legate con nesso eziologico all'infortunio o alla malattia professionale lascia persistere il divieto di cumulo anche per i superstiti che, al pari del titolare diretto, si trovano a beneficiare contemporaneamente del trattamento di reversibilità e della rendita a carico dell'inail. Il cit. comma 43 dell'art. 1 non si riferisce invece alla pensione di vecchiaia: come il

6 pensionato diretto cumula tale trattamento con l'(eventuale) rendita vitalizia a carico dell'inail, così i suoi superstiti cumuleranno tali due trattamenti sempre che ricorrano i distinti presupposti per la loro attribuzione Non senza considerare poi sul piano più strettamente dell'interpretazione letterale che il riferimento ai trattamenti di reversibilità è preceduto da quello alle pensioni di inabilità e seguito da quello all'assegno ordinario di invalidità, collocazione questa che mostra una matrice comune (quello del trattamento di inabilità) ed un'esigenza più mirata: quella di estendere il regime del divieto di cumulo dai trattamenti diretti a quelli indiretti, ma sempre aventi come presupposto l'inabilità e non già la vecchiaia perché è l'inabilità, e (ovviamente) non la vecchiaia, che può trarre origine da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale come richiesto, sempre sul piano dell'interpretazione letterale, dalla disposizione in esame che appunto parla di trattamenti di "pensioni di [... ) di reversibilità [... ), liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale". D'altra parte, quando il legislatore ha invece inteso riferirsi al regime di cumulabilità del trattamenti di reversibilità in generale, liquidati a prescindere dal fatto che la morte sia, o meno, conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, lo ha fatto espressamente come nella fattispecie del precedente comma 41 del medesimo art Infine c'è da considerare che l'interpretazione accolta è anche quella conforme a Costituzione, mentre l'interpretazione opposta comporterebbe un non manifestamente infondato dubbio di legittimità costituzionale, apparendo contrario al principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) consentire il cumulo tra pensione diretta di vecchiaia e rendita vitalizia INAIL e vietarlo tra trattamento di reversibilità della medesima pensione di vecchiaia e la stessa rendita vitalizia INAIL in favore dei superstiti. Il dubbio si porrebbe anche con riferimento all'art. 38 Cost. per inadeguata tutela previdenziale in quanto, ricorrendo i presupposti dell'attribuzione della rendita vitalizia INAIL in favore dei superstiti, tale attribuzione sarebbe sistematicamente schermata - e quindi di fatto azzerata - tutte le volte in cui ci fosse anche la parallela attribuzione del trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia fondata su un titolo che prescinde del tutto dalla circostanza che la morte possa essere stata, o meno, conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale sofferti dal titolare diretto In conclusione l'interpretazione sistematica, quella letterale e quella conforme a Costituzione concorrono tutte nel senso di far ritenere che il divieto di cumulo in questione non riguardi i trattamenti di reversibilità delle pensioni di vecchiaia.

7 2.7. Può aggiungersi - a corollario di questa conclusione - che l'ambiguità di fondo della disposizione (art. 1, comma 43) così interpretata è stata probabilmente presente allo stesso legislatore, che successivamente (con l'art. 55, lett. p), della legge 17 maggio 1999, n. 144) ha delegato il Governo a rivedere la normativa in questione proprio quanto allo specifico profilo del cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti e la rendita per superstiti erogata dall'inail spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 DPR n. 1124/65. E' mancata la norma delegata, ma una modifica a tale legge n. 144/99 era contenuta nel disegno di legge S , approvato dal Senato della Repubblica il 24 maggio 2000, che all'art. 1, comma 3, recava l'espressa abrogazione di tale specifico divieto di cumulo a partire dal 1 luglio La questione è attualmente all'esame del Parlamento in sede di approvazione della legge finanziaria per l'anno 2001 (DDL C bis) che contiene una disposizione analoga (cfr. art. 66 del testo approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000 e trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 novembre 2000, recante ora il n. S ). Da ultimo identica disposizione (salvo il diverso riferimento temporale di applicazione) è poi contenuta nell'art. 1, comma 2, D.L. 24 novembre 2000 n. 346; disposizione questa che - con una tecnica alquanto insolita - rappresenta in sostanza un emendamento (governativo) della parallela disposizione all'esame del Senato. Tale normativa in fieri, pur in disparte il rilievo che essa è comunque destinata ad applicarsi per il futuro e quindi non rileva nella fattispecie che rimane regolata dalle disposizioni vigenti al momento della concorrenza delle prestazioni previdenziali in esame, tradisce comunque una formulazione altrettanto ambigua ed una tecnica legislativa imprecisa. Come il vigente art. 1, comma 43, cit. (applicabile nella fattispecie) nel porre il divieto di cumulo, parla tout court di pensioni di reversibilità - e quindi pone il problema di interpretazione finora esaminato - analogamente è ambigua una disposizione (quale quella dell'art. 66 DDL S cit. e dell'art. 1 D.L. n. 346 del 2000 cit.) secondo cui il divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma 43, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti erogata dall'inail spettante in caso di decesso del lavoratore conseguentemente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, perché si continua a non distinguere tra il trattamento di reversibilità della pensione di inabilità per lo stesso evento che ha comportato

8 l'attribuzione della rendita vitalizia INAIL ed il generico trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia. Sicché rimane il problema interpretativo sopra esaminato e le conclusioni raggiunte non sono revocate in dubbio da questi ultimi recenti sviluppi della normativa in materia Nella fattispecie l'intimata è titolare di trattamento di reversibilità della pensione di vecchiaia nonché di rendita vitalizia INAIL ai superstiti e pertanto - come ha correttamente ritenuta la sentenza impugnata - non ricorre l'ipotesi del divieto di cumulo posto dall'art. 1, comma 43, più volte citato. (Omissis)

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 maggio 2014, n. 9582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 1997 Equo indennizzo e pensione privilegiata: confermato il divieto di cumulo (Consiglio di Stato, Sentenza 24.8.2007 n. 4487) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4487/07 REG.DEC. N. 6706 REG.RIC.

Dettagli

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA

ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA ARROTONDAMENTO DELL ANZIANITA PENSIONISTICA Fino al 31/12/97 l arrotondamento veniva fatto ai sensi del comma 2 dell art. 40 del DPR 1092/73 (vedi allegato 1). L anzianità complessiva era arrotondata in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO

Risoluzione n. 17/E ESPOSIZIONE DEL QUESITO Risoluzione n. 17/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 gennaio 2003 Oggetto: Istanza di interpello Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina applicabile, ai fini dell Irpef,

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Cassazione Sezioni unite civili sentenza, n. 8433 del 12 febbraio-4 maggio 2004. Svolgimento del processo

Cassazione Sezioni unite civili sentenza, n. 8433 del 12 febbraio-4 maggio 2004. Svolgimento del processo Cassazione Sezioni unite civili sentenza, n. 8433 del 12 febbraio-4 maggio 2004 Svolgimento del processo Su domanda proposta da M. P., titolare di pensione di invalidità dal 1977, il Tribunale di Alessandria

Dettagli

Circolare Inps 790/1966

Circolare Inps 790/1966 Circolare Inps 790/1966 Oggetto: Cumulo dei contributi versati nella Gestione speciale con quelli versati nella assicurazione generale obbligatoria o in altra forma di assicurazione obbligatoria per lavoro

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N

ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MERITO ALL ARTICOLO 14, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 252/2005 RISCATTO DELLA POSIZIONE IN CASO DI DECESSO DELL ISCRITTO 1 Con i presenti Orientamenti si intendono fornire

Dettagli

N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23. ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo

N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23. ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo N. 125 Sezione regionale di controllo per l Umbria: parere 23 ottobre 2013: Pres. Sfrecola Rel. Di Stazio -Comune di Gualdo Cattaneo Comune e provincia Compenso incentivante a funzionari tecnici per progettazione

Dettagli

Limitazioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità A.C. 1847. reversibilità

Limitazioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità A.C. 1847. reversibilità Autore: Titolo: Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) Riferimenti: Servizio Studi - Dipartimento lavoro Limitazioni in materia di trattamenti pensionistici

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA

PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA PARAMETRAZIONE ECONOMICA DELL EQUO INDENNIZZO ALLA DATA DELLA RELATIVA DOMANDA - APPROFONDIMENTI NORMATIVI Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 era il regolamento che disciplinava i procedimenti di riconoscimento

Dettagli

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974

Sentenza della Corte. 12 febbraio 1974 Sentenza della Corte 12 febbraio 1974 Giovanni Maria Sotgiu contro Deutsche Bundespost - (domanda di pronunzia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgerischt) Causa 152/73 1. LIBERA CIRCOLAZIONE - LAVORATORI

Dettagli

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

Nota operativa n. 45 Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell Amministrazione Pubblica Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativo Roma, 28/11/2008 Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali Alle

Dettagli

Art. 54 decreto legge

Art. 54 decreto legge Art. 342 c.p.c. Forma dell appello L appello si propone con citazione contenente l esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell impugnazione nonché le indicazioni prescritte nell articolo

Dettagli

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Consiglio regionale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI PROGETTO DI LEGGE NAZIONALE N. 8 Presentato dai consiglieri Ferone, Battellino

Dettagli

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

RISOLUZIONE N. 285/E

RISOLUZIONE N. 285/E RISOLUZIONE N. 285/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - INAIL- Tassazione Agevolata (base imponibile

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

ft..,. 't" - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s..", ', ' t,

ft..,. 't - ..,.ffi;*.,,, T pronunziato la t}g*it?é(t 4s.., ', ' t, REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIAIIO TRIBUNALE DI NOVARA La Di.ssa Alessandra Danieli, in funzione di Giudice del Lavoro. ha guente SENTENZA ft..,. 't" - 4s..",..,.ffi;*.,,, T se-p,t"f ', '

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI Consigliere Giuseppa Maneggio ha pronunciato la seguente

Dettagli

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva)

Cumulo contributivo. ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva) Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo,

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni

PREMESSA. Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali. Direzione Centrale delle Prestazioni Studio e Ricerca per lo Sviluppo delle attività delle Convenzioni Internazionali Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 28 Ottobre 2002 Circolare

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale.

Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale. Direzione Centrale Pensioni Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici) Coordinamento Generale Medico Legale Roma, 03/10/2013 Circolare n. 140 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili

Dettagli

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI 1 LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011 2 1 Totalizzazione La nuova disposizione esordisce con

Dettagli

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi...

CIRCOLARE N. 49/E. 2. Rimborsi dovuti ai sensi dell articolo 68 del d.lgs. n. 546 del 1992...4. 2.1. Tempestiva esecuzione dei rimborsi... CIRCOLARE N. 49/E Roma, 01 ottobre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Esecuzione dei rimborsi dovuti per effetto di sentenze nei giudizi tributari INDICE 1. Premessa...2 2. Rimborsi

Dettagli

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990

Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Parere n. 69/2010 Norme da applicare per la cremazione. Legge di riferimento: D.P.R. n. 285/1990 Il sindaco del Comune di (omissis) segnala che nell ente che rappresenta occorre procedere ad estumulare

Dettagli

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell Ente

Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell Ente Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dell Ente Premessa La Legge di Stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190) ha imposto agli enti locali l avvio

Dettagli

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013

Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Circolare N.181 del 11 Dicembre 2013 Accordi di prepensionamento. L istituto ed i benefici Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirle alcuni chiarimenti circa l istituto del prepensionamento

Dettagli

SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.

SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV. SECURITY MANAGERIALE E RICONOSCIMENTO DELL INFORTUNIO PROFESSIONALE PATRONATO ANMIL ROMA- CONSULENTE CENTRALE AVV.MAURO DALLA CHIESA TENTATO OMICIDIO A SCOPO DI RAPINA VITTIMA AGGRESSORE direttore punto

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Segnalazione di contrasto Rel. n. 123 Roma, 21 giugno 2012 Oggetto: TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015

A tutti i Fondi Pensioni. Loro sedi. Milano, 11 gennaio 2015 A tutti i Fondi Pensioni Loro sedi Milano, 11 gennaio 2015 Oggetto: nuova comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contributi previdenziali. Prime osservazioni Come noto, con provvedimento

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

Guide operative. Le collaborazioni occasionali

Guide operative. Le collaborazioni occasionali Guide operative Schede di sintesi A cura di Stefano Liali - Consulente del lavoro Le collaborazioni occasionali Requisiti principali Differenze con le mini co.co.co. Caratteristiche lavoro autonomo occasionale

Dettagli

Roma, 09 settembre 2003

Roma, 09 settembre 2003 RISOLUZIONE N. 178/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 09 settembre 2003 Oggetto: Istanza di interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Articolo 48 del TUIR: regime tributario dei

Dettagli

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi - Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso

Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi - Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi - Aziende industriali - Determinazione del premio - Tasso specifico aziendale - Criteri di calcolo - Fondamento

Dettagli

5. Prestazioni di natura previdenziale

5. Prestazioni di natura previdenziale 5. Prestazioni di natura previdenziale Premessa Il tema della riforma delle pensioni in questi ultimi anni, è stato materia di grande dibattito e di aspri scontri. Ricordiamo ad esempio la riforma Maroni

Dettagli

Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n. 21737/2012) commento e testo

Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n. 21737/2012) commento e testo Dies a quo della conversione di pensione di invalidità in quella di vecchiaia (Cass. n. 21737/2012) commento e testo Staiano Rocchina Diritto.it Massima La conversione della pensione di invalidità in pensione

Dettagli

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons.

IX LEGISLATURA. Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. IX LEGISLATURA Bologna, 12 marzo 2014 Alla c.a. Presidente dell Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna Cons. Palma Costi INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA Il Sottoscritto Consigliere regionale

Dettagli

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009.

CITTÀ DI POTENZA. Deliberazione della Giunta Comunale n. 195 del 11/11/2009. Potenza, novembre 2009. CITTÀ DI POTENZA LINEE GUIDA PER LA ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI POTENZA FINANZIATE AI SENSI DELL ART. 208 D.Lgs. 285/92 e

Dettagli

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sent.637/2013 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio in sede monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio POZZATO

Dettagli

La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Pensioni La pensione ai superstiti Aggiornato al Febbraio 2006 E' la pensione che, alla morte del lavoratore assicurato o pensionato, spetta ai componenti del

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia

NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia NUOVE INTERPRETAZIONI DELLA NORMATIVA TESTAMENTARIA AD OPERA DELLA CASSAZIONE. Una recente sentenza della Cassazione Civile in materia testamentaria datata 7 luglio 2009 ha modificato l'interpretazione

Dettagli

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005

PIEMONTE. D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 PIEMONTE D.G.R. n. 76 688 del 1/8/2005 Oggetto: Programmazione della rete scolastica nella Regione Piemonte - anni scolastici 2005/06-2006/07 art. 138 del D.lgs 112/98. Indicazioni programmatiche inerenti

Dettagli

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO Informazione di risoluzione di contrasto Rel. n. 7 Roma, 20 gennaio 2012 Oggetto: TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it

«IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it «IL PROCESSO D APPELLO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE» www.lexacademy.it SPECIFICITA DELL APPELLO. Il D. LGS. 546/1992 disciplina le impugnazioni al Capo 3, la cui sezione seconda al suo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 242/E. Roma,13 giugno 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 242/E Roma,13 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Ministero Soggetti non residenti detrazioni

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 16 del 21 marzo 2011 DL 29.12.2010 n. 225 (c.d. milleproroghe ) convertito nella L. 26.2.2011 n. 10 - Novità in materia di agevolazioni INDICE 1 Premessa...

Dettagli

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All. Circolare n. 12/2009 Roma, 23 marzo 2009 All.1 AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI Deliberazione n. 19/2015/VSG REPUBBLICA ITALIANA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SEDE DI TRENTO composta dai Magistrati: Diodoro VALENTE Gianfranco POSTAL

Dettagli

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali.

Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici e società commerciali. RISOLUZIONE N.164/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 28 dicembre 2004 Oggetto: Istanza d interpello. Fondazione X. Acquisizione della qualifica di ONLUS. Partecipazione di enti pubblici

Dettagli

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.L. 21 maggio 2015, n. 65 (1). Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR. (1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2015, n. 116. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

Le pensioni in CUMULO ART.1 COMMI 239-246 LEGGE 24.12.2012, N 228 LEGGE DI STABILITA 2013

Le pensioni in CUMULO ART.1 COMMI 239-246 LEGGE 24.12.2012, N 228 LEGGE DI STABILITA 2013 Le pensioni in CUMULO ART.1 COMMI 239-246 LEGGE 24.12.2012, N 228 LEGGE DI STABILITA 2013 RICONGIUNZIONE Lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione: AGO INPS - IVS dipendenti e autonomi TOTALIZZAZIONE

Dettagli

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del

Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Testo coordinato del REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE DI RICERCA (emanato con D.R. n. 1107 del 27.06.2014 deliberazioni di approvazione del Senato Accademico n. 513/17630 del 26.05.2014, n. 514/17652

Dettagli

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 2616 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori MANZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA,

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Roma, 24 Luglio 2007. Circolare n. 107 Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Roma, 24 Luglio 2007 Circolare n. 107 OGGETTO: Regolamentazione comunitaria: periodi figurativi, periodi di residenza e pensione di SOMMARIO: Premessa - parte

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Amos Andreoni. Nota su recepimento Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale.

Amos Andreoni. Nota su recepimento Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Amos Andreoni Nota su recepimento Direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia interinale. Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio ha approvato il Decreto Legislativo, non

Dettagli

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau Approfondimento L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università Riferimenti

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO Sent.622/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO in composizione monocratica, in persona del Cons. Dr.ssa Chiara Bersani ha

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI. RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RICORSO CON ISTANZA ai sensi dell art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92 proposto dal sig. (riportare dati identificativi, domicilio fiscale, P. IVA), nato a il, C.F., rappresentato

Dettagli

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003

Circolare n. 41/E. Roma, 21 luglio 2003 Circolare n. 41/E Roma, 21 luglio 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione- Tassazione delle pensioni pagate ai sensi della legislazione

Dettagli

Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247)

Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) Regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 (in Gazz. Uff., 21 ottobre 1940, n. 247) TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MODELLI INDUSTRIALI (1). (1) La durata della protezione giuridica

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo Cataldi.it Il giudice del lavoro adito con impugnativa

Dettagli

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A. Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO

Dettagli

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE FONDO PENSIONE (iscritto al n. 1137 della Sezione Speciale I dei Fondi Preesistenti dell Albo Covip) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA N. 01763/2010 REG.SEN. N. 00879/2010 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente

Dettagli

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015

Direzione Centrale Pensioni. Roma, 21/04/2015 Direzione Centrale Pensioni Roma, 21/04/2015 Circolare n. 80 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Responsabili delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

LA TUTELA DELLA SALUTE

LA TUTELA DELLA SALUTE CAPITOLO I LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA 1. Salute e Costituzione L articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana recita: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo

Dettagli

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva

Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Parere n. 26/2010 - Trattamento economico del personale nella giornata festiva Il Comune (omissis) rivolge quesito per sapere quale sia il trattamento economico spettante al dipendente comunale che occasionalmente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 225/E

RISOLUZIONE N. 225/E RISOLUZIONE N. 225/E Roma, 5 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 cessione di quote sociali - art. 11 Tariffa

Dettagli

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI.

COMUNE DI CERVENO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. COMUNE DI CERVENO PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI. (Approvato con delibera di C.C. n. 10 del 07/05/2012)

Dettagli

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.

Dettagli

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica

istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Roma, 18/03/2008 DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E POSIZIONE ASSICURATIVA UFF. I NORMATIVA E CONTENZIOSO istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica Ai Direttori delle Sedi

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna. (Sezione Prima) SENTENZA N. 00376/2014 REG.PROV.COLL. N. 00440/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) ha pronunciato

Dettagli

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare numero 9 del 17-1-2008.htm legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi. Direzione centrale

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale

SENATO DELLA REPUBBLICA. Commissione Lavoro, Previdenza Sociale SENATO DELLA REPUBBLICA Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili Audizione Associazione

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE DI VECCHIAIA LE NUOVE PENSIONI Sintesi delle nuove regole per andare in pensione, contenute nel Decreto legge "Monti", n. 201, ovvero "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici",

Dettagli