Per eventuali chiarimenti, si invita a contattare Galante e Associati Studio Legale. * * * * *
|
|
- Bonifacio Arena
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 28 maggio 2014 Consultazione pubblica su "Regolamento attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Oicr italiani". Disposizioni di recepimento della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (Direttiva AIFMD). Si informa che è stata pubblicata sul sito del Dipartimento del Tesoro (url ne_corrente/consultazione_pubblica_art_39.html) la documentazione relativa alla consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dell articolo 39 del d.lgs , n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani. Tale regolamento sostituirà il regolamento adottato con il decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni (DM 228/1999), emanato in attuazione del previgente art. 37 del TUF. Lo schema di regolamento oggetto della consultazione pubblica sarà adottato in attuazione dell art. 39 del TUF, recentemente modificato con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 recante Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (D.LGS. 44/2014). Si allega alla presente comunicazione una versione dello schema di regolamento che reca evidenza, in modalità revisione, delle modifiche ipotizzate rispetto al testo del vigente DM 228/1999. Il confronto è reso più agevole dalla circostanza che la struttura dello schema di regolamento in consultazione è molto simile alla struttura del DM 228/1999. Nel ricordare che il termine per l invio delle osservazioni fissato dal Ministero è il 10 giugno p.v. (il termine ultimo fissato dalla direttiva AIFMD e dal D.LGS. 44/2014 per l adozione delle misure di recepimento della direttiva è infatti il 22 luglio 2014), si formulano di seguito alcune osservazioni sulle principali proposte di modifica, senza pretesa di esaustività e con l avvertenza che, trattandosi di un documento in consultazione, tali previsioni sono suscettibili di modifica in occasione dell adozione del testo definitivo. Per eventuali chiarimenti, si invita a contattare Galante e Associati Studio Legale. * * * * * (Art.1 Definizioni). A parte alcune modifiche volte a uniformare le definizioni contenute nel regolamento alle definizioni contenute nel TUF, come modificato dal D.LGS. 44/2014, la ROMA OFFICE.RM@GA-LEX.IT MILANO VIA DEL CONSOLATO, 6 OFFICE.MI@GA-LEX.IT VIA PAOLO DA CANNOBIO, 9 TEL TEL FAX C.F. e P. IVA FAX
2 principale innovazione è quella concernente l eliminazione della definizione dei fondi riservati e, conseguentemente, anche della nozione di investitori qualificati e delle relative categorie. Ciò in quanto le tipologie dei fondi riservati e dei fondi speculativi sono unificate nella nuova tipologia di FIA italiano riservato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m quater), del TUF. Simmetricamente, è stata inserita la definizione di "investitori professionali" ( i clienti professionali privati, i clienti professionali pubblici, nonché coloro che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 quinquies e 2 sexies, del TUF ), conforme con quella contenuta nel TUF e coincidente con le nozioni di clienti professionali, privati e pubblici, già note alla disciplina previgente alle modifiche introdotte dal D.LGS. 44/2014. Per gli altri soggetti cui è consentita la partecipazione ai FIA italiani riservati, si fa rinvio alle osservazioni sub articolo 14 dello schema di regolamento. (Artt.2 3 Obblighi informativi per gli OICVM e per i FIA). Lo schema di regolamento disciplina distintamente gli obblighi informativi per OICVM italiani (fondi comuni di investimento e Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE) e FIA. Ancorché la norma non lo preveda espressamente, si deve ritenere che per FIA si intendano i FIA italiani (fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf rientranti nell ambito di applicazione della direttiva AIFMD). Per quanto riguarda i documenti contabili, nello schema di regolamento è previsto sia per gli OICVM sia per i FIA che la relazione annuale (attualmente denominato rendiconto della gestione ) e la relazione semestrale devono essere pubblicate, rispettivamente, entro 4 mesi dalla chiusura dell esercizio (o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi) ed entro 2 mesi dalla fine del periodo di riferimento. Si fa ora riferimento al termine entro il quale provvedere alla pubblicazione e non più al termine entro il quale provvedere alla redazione. Tra le novità si segnala abche che lo schema di regolamento: a) non prevede più la redazione del prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo dei fondi aperti; b) limitatamente ai FIA non prevede più la redazione del libro giornale. Si noti che, allo stato, lo schema di regolamento non prevede più la possibilità attualmente consentita dal DM 228/1999 di prorogare di 30 giorni il termine per la redazione dei documenti contabili, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all oggetto del fondo da esplicitare in un apposita relazione. Si dovrebbe quindi valutare l opportunità di mantenere tale previsione, che potrebbe essere utile in caso di Oicr che versino in situazioni di particolare difficoltà. Quanto alle modalità di pubblicazione dei documenti contabili degli OICVM, si fa riferimento alle clausole del regolamento di gestione/statuto. I documenti contabili relativi agli OICVM devono inoltre essere tenuti a disposizione del pubblico nel sito internet e nella sede della società; i documenti contabili relativi a FIA devono essere tenuti a disposizione degli investitori. Nel silenzio dello schema di regolamento, si può ipotizzare che le modalità di messa a disposizione dei documenti contabili relativi ai FIA vadano definite nel regolamento di gestione/statuto le cui clausole, probabilmente, si uniformeranno alle modalità previste per gli OICVM (sito internet e sede della società). 2
3 Con riguardo ai FIA è inoltre previsto che, se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 154 ter del TUF, sono fornite agli investitori, su richiesta degli stessi, solo le informazioni supplementari. Sono mantenuti obblighi specifici di pubblicità di alcuni atti e informazioni relativi a FIA italiani immobiliari; in particolare, rispetto al vigente DM 228/1999 viene meno la sola pubblicità relativa al gruppo dell intermediario finanziario incaricato della valutazione dell art. 12 bis, comma 3, lettera b), del DM 228/1999, atteso che tale valutazione non è più prevista nello schema di regolamento. (Art.4 Oggetto dell investimento). Un importante modifica, che riconosce implicitamente la possibilità di erogare prestiti nell ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, è data dall introduzione, nelle categorie di beni possibile oggetto di investimento, della previsione che l investimento in crediti comprende anche i crediti erogati a valere sul patrimonio dell'oicr. La formulazione è incerta nel lessico (giacché non di investimento in crediti si tratta in questo caso, quanto di impiego del patrimonio dell OICR per erogare crediti), ma il senso della stessa è certamente quello commentato. (Art.5 Ammissione alle negoziazioni). Non è più previsto l obbligo di quotazione in un mercato regolamentato (ove l'ammontare minimo della sottoscrizione sia inferiore a venticinquemila euro. Oltre alla quotazione in un mercato regolamentato viene prevista anche la possibilità di quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione. Viene inoltre previsto che non è possibile avvalersi della facoltà di chiedere la quotazione ove nel regolamento di gestione o nello statuto del FIA sia prevista la riapertura delle sottoscrizioni. (Art.7 OICVM italiani). Non sono state mantenute le disposizioni, ora contenute nell art. 7 del DM 228/1999 e comuni a tutti gli Oicr (armonizzati e non), secondo le quali quando è previsto nel decreto un ammontare minimo di sottoscrizione il valore iniziale di quote o azioni non può essere a esso inferiore e le stesse non possono essere anche successivamente frazionate, ove non siano ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato. Viene precisato che gli OICVM italiani sono quelli il cui patrimonio è investito nei beni previsti dalla direttiva 2009/65/CE, nel rispetto di limiti e criteri stabiliti dalla Banca d Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del TUF. Viene altresì precisato che gli OICVM italiani possono essere istituiti solamente nella forma del fondo comune di investimento aperto o di Sicav. (Art.8 FIA italiani aperti). Viene previsto che i FIA italiani aperti possano investire sino al 20% (si presume del totale delle attività del FIA stesso, ancorché non sia specificato nello schema di regolamento) in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato (attualmente il DM 228/1999 prevede un limite del 10%) con la precisazione che non rientra nel computo di tale limite l'investimento in quote o azioni di Oicr aperti non quotati. (Art.9 Modalità di partecipazione agli Oicr aperti). Una importante modifica consiste nell estensione della possibilità di sottoscrizione mediante conferimento di strumenti finanziari (oggi limitata ai soli fondi indicizzati). Lo schema di regolamento richiede a tal fine che questa modalità di sottoscrizione sia prevista nel regolamento di gestione del fondo (ovvero nello 3
4 statuto della SICAV, ancorché lo schema faccia riferimento solo al regolamento di gestione) e che si tratti di strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato e per i quali i volumi di negoziazione siano rilevanti e la frequenza degli scambi sia tale da consentire la formazione di prezzi significativi. Al riguardo si osserva che, ai fini della sottoscrizione in natura, sarebbe opportuno considerare tra gli strumenti finanziari ammissibili anche le parti di Oicr (quanto meno di tipo aperto). La periodicità di calcolo del valore delle quote o delle azioni, anche ai fini dell'emissione e del rimborso delle stesse, deve essere almeno quindicinale (attualmente settimanale) per gli OICVM e almeno annuale (attualmente mensile) per i FIA aperti. La norma ipotizzata prevede inoltre che i partecipanti all'oicr aperto hanno diritto di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento del fondo o dallo statuto della Sicav e dalla documentazione d'offerta: attualmente la norma del DM 228/1999 prevede che tale diritto di chiedere il rimborso possa essere esercitato in qualsiasi tempo. Infine, l ultimo comma della norma in commento prevede che, in caso di sospensione dei rimborsi di OICVM italiani, il gestore debba informare anche le autorità di vigilanza degli altri Stati membri dell'ue ove sono commercializzate le quote: al riguardo, oltre alla necessità di inserire un espresso riferimento anche alle azioni delle SICAV, si osserva che sarebbe opportuno estendere tale obbligo informativo nei confronti delle autorità di vigilanza di tutti gli stati esteri ove siano commercializzati Oicr italiani. (Art.10 FIA italiani chiusi). In raccordo con quanto previsto all articolo 8, è previsto che deve essere istituito in forma chiusa il FIA italiano il cui patrimonio è investito in misura superiore al 20 per cento (del totale delle attività) in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato (diversi dalle quote o dalle azioni di Oicr aperti). Viene inoltre eliminato l ammontare minimo (attualmente pari a cinquantamila euro) di ciascuna sottoscrizione di quote/azioni di Oicr il cui patrimonio sia investito prevalentemente in strumenti finanziari non quotati in un mercato regolamentato, crediti o altri beni per i quali esiste un mercato e che abbiano un valore determinabile con certezza con una periodicità almeno semestrale. Viene confermato il divieto di investimento di carattere generale, contenuto nell attuale articolo 12, comma 3, del DM 228/1999, relativo ad operazioni di compravendita/apporto di beni tra il patrimonio del FIA chiuso, da un lato, e il socio, l amministratore, il direttore generale o il sindaco del gestore, o una società del gruppo (del gestore stesso), dall altro lato; del pari viene mantenuto il divieto concernente l investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci del gestore o da soggetti appartenenti al loro gruppo (il DM 228/1999 consente tale investimento entro il limite del 3 per cento del valore del fondo). È tuttavia possibile prevedere nel regolamento di gestione/statuto del FIA chiuso i casi e i modi in cui, nell'interesse dei partecipanti, il patrimonio può essere investito in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da un socio del gestore o da una società del gruppo e i casi in cui tali beni possono essere direttamente o indirettamente ceduti ai medesimi soggetti, nel rispetto delle misure in materia di conflitti di interesse disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione e dalle disposizioni della Banca d'italia e della Consob emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis del TUF. Ne discende che la possibilità di deroga rispetto al divieto di generale, attualmente prevista dal DM 228/1999 con esclusivo riferimento ai fondi immobiliari, vale ora per tutti i FIA chiusi 4
5 relativamente alle sole operazioni di compravendita/apporto di beni tra il patrimonio del FIA chiuso e socio del gestore o una società del gruppo (del gestore stesso), a condizione che nel regolamento/statuto siano indicati i casi e i modi in cui tali operazioni possano essere effettuate; restano quindi vietate, senza possibilità di deroga, le operazioni in contropartita, diretta o indiretta, con esponenti aziendali del gestore o relative all investimento in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti ceduti da soci del gestore o da soggetti appartenenti al loro gruppo. Al riguardo si rileva che in realtà la direttiva AIFMD e il regolamento delegato n. 231/2013 della Commissione non prevedono alcun divieto di operazioni in conflitto di interessi, fermo restando l obbligo per i gestori di FIA di dotarsi e applicare modalità organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare ogni misura ragionevole volta a individuare, prevenire, gestire e monitorare i conflitti di interesse per far sì che non ledano gli interessi dei FIA e dei loro investitori. Per tale ragione sarebbe auspicabile l eliminazione del divieto (e della relativa deroga parziale) dallo schema di regolamento al fine di disciplinare le operazioni in discorso in modo analogo ad altre operazioni in conflitto di interessi sulla base della normativa comunitaria e nazionale tempo per tempo vigente. (Art.11 Modalità di partecipazione ai FIA chiusi). Si osserva che, diversamente da quanto previsto all articolo 9 per gli Oicr aperti, lo schema di regolamento non consente la sottoscrizione di quote/azioni di FIA chiusi mediante conferimenti in natura (salvo quanto previsto all articolo 12 per i FIA italiani immobiliari). Si riterrebbe opportuno, al contrario, lasciare tale opzione al gestore che dovrebbe disciplinare tale modalità di sottoscrizione nel regolamento di gestione/statuto del FIA: peraltro risulta che nella prassi, già attualmente vi sono fondi riservati/speculativi mobiliari che prevedono tale modalità di sottoscrizione delle quote. Al comma 2 è previsto specificamente (ma già è così nella prassi) che il termine massimo di ventiquattro mesi per la raccolta delle sottoscrizioni delle quote/azioni in occasione della prima emissione, nel caso dei FIA italiani riservati di cui all'articolo 14, decorre dalla data di approvazione del regolamento da parte del gestore. Per le Sicaf, il termine di sottoscrizione delle azioni decorre dalla data di costituzione della società. Se, dopo la costituzione, la Sicaf intende istituire un nuovo comparto, previa modifica dello statuto, il termine di sottoscrizione è calcolato dalla data di efficacia della modifica dello statuto. Rispetto al DM 228/1999 è ora previsto che nel regolamento/statuto del FIA possano essere disciplinati i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a 12 mesi per il completamento della raccolta del patrimonio (sul tema, per i FIA già esistenti, si veda anche l art. 18, comma 2). (Art.12 FIA italiani immobiliari). Con riferimento ai FIA italiani immobiliari è confermata la possibilità di sottoscrizione delle quote/azioni mediante conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari partecipazioni in società immobiliari e parti di altri fondi immobiliari (rectius FIA immobiliari), anche esteri, a condizione che tale modalità sia prevista nel regolamento/statuto del FIA stesso. In tal caso è confermata la necessità della relazione di stima elaborata, in data non anteriore a trenta giorni dalla stipula dell'atto, da esperti indipendenti mentre, come anticipato, non è più richiesta la valutazione di un intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei conferimenti rispetto alla politica di gestione in relazione all'attività di sollecitazione all'investimento svolta dal fondo medesimo. Inoltre non è 5
6 più prevista la deroga al divieto di alcune operazioni in conflitto di interessi attualmente prevista dall articolo 12 bis, comma 4, del DM 228/1999, né sono previste le cautele che bisogna adottare e i limiti da rispettare in presenza di tali situazioni di conflitto in quanto la possibile deroga è ora di carattere generale ed è disciplinata all articolo 11 dello schema di decreto. Parimenti non sono più previsti nello schema di regolamento i limiti di leva finanziaria e le relative eccezioni; si segnala che la materia è ora di esclusiva competenza della Banca d Italia che, ai sensi dell art. 6, comma 1, lettera c) del TUF come modificato dal D.LGS. 44/2014, può prevedere l applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l integrità del mercato finanziario (tale previsione intende evitare che i limiti massimi di leva finanziaria fissati discrezionalmente dal gestore di FIA italiani riservati siano tali da poter creare rischi sistemici, in conformità all art. 15, paragrafo 4, della direttiva AIFMD). (Art.13 Fondi immobiliari con apporto pubblico). Ai fondi previsti dall'articolo 14 bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni è ora applicabile integralmente il regolamento ministeriale: il DM 228/1999 prevede attualmente l eccezione dei limiti indicati al comma 4 dell'articolo 12 bis, ma, come sopra evidenziato, le norme del citato comma 4 non sono più riprodotte nello schema di regolamento. (Art.14 FIA italiani riservati). Fondi riservati a investitori qualificati e fondi speculativi sono unificati nella nuova tipologia di FIA italiani riservati che possono essere istituiti in forma aperta o chiusa. La partecipazione a tali Oicr è riservata a investitori professionali (in merito ai quali si veda quanto osservato con riferimento all articolo 1 dello schema di regolamento). La nuova disposizione stabilisce inoltre che il gestore possa prevedere la partecipazione ai FIA italiani riservati anche da parte di investitori non professionali a condizione che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'ammontare minimo di sottoscrizione delle quote o delle azioni sia di importo non inferiore a cinquecentomila euro; b) l'investitore non professionale dichiari per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per la sottoscrizione delle quote o delle azioni, di essere consapevole dei rischi connessi all'investimento previsto, con particolare riferimento agli elementi indicati nel comma 5 (si tratta, in particolare, di elementi ulteriori rispetto a quelli previsti negli articoli 35 quater, 35 quinquies e 37, commi 1 e 2, del TUF, quali: i) la circostanza che il regolamento del fondo non è soggetto all'approvazione della Banca d'italia; ii) la possibilità per il FIA di derogare ai divieti e alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'italia per i FIA non riservati; iii) l'obiettivo, il profilo di rischio, lo stile di gestione e le tecniche di investimento del FIA; iv) il livello massimo di leva finanziaria del FIA; v) i limiti prudenziali del FIA); c) l'efficacia del contratto sia sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'investitore non professionale può comunicare al gestore il proprio recesso ed ottenere il rimborso di quanto versato senza incorrere in penalità. Con riferimento alle predette condizioni si osserva che: 1) il limite di importo di cinquecentomila euro (probabile retaggio dell attuale previsione in tema di fondi speculativi del DM 228/1999) appare eccessivo e potrebbe limitare 6
7 sensibilmente l apertura di tale tipologia di Oicr a investitori non professionali. È dunque auspicabile che tale limite venga eliminato o quantomeno ridotto sensibilmente: a tal proposito un parametro di riferimento potrebbe essere il limite di centomila euro previsto all art. 34 ter, comma 1, lettera f) del regolamento Consob n /99 e successive modifiche e integrazioni quale fattispecie di esenzione dagli obblighi in materia di offerta al pubblico; 2) non si comprende il motivo per il quale la dichiarazione dell investitore professionale non possa essere acquisita, eventualmente con una approvazione specifica, nell ambito del modulo di sottoscrizione, obbligando in tal modo il gestore (e/o il collocatore) a predisporre un ulteriore documento da far sottoscrivere all investitore; 3) la sospensione dell efficacia della sottoscrizione per la durata di sette giorni (non rinunziabile dall investitore) e scollegata da modalità di offerta fuori sede appare irrituale oltre ad avere un impatto sulla tempistica della sottoscrizione che potrebbe pregiudicare l investitore, in particolare nel caso di FIA riservati di forma aperta. Limitatamente ai FIA riservati immobiliari, è inoltre previsto che possano partecipare anche enti pubblici che non hanno le caratteristiche per essere classificati come clienti professionali pubblici ai sensi del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 con esclusivo riferimento al caso di apporto diretto di beni immobili o di diritti reali immobiliari per operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico ai sensi dell'articolo 33 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n Nel regolamento/statuto del FIA italiano riservato andranno specificate le categorie di investitori alle quali il fondo (rectius, il FIA) è riservato. È infine previsto che le quote o le azioni dei FIA italiani riservati sottoscritti dagli investitori non professionali di cui al comma 1 non possono essere frazionate in nessun caso (si tratta, anche in questo caso di un retaggio dell attuale previsione in materia di fondi speculativi contenuta nel DM 228/1999). Al riguardo, a parte il refuso nel riferimento al comma 1 che andrebbe corretto con il riferimento ai commi 2 e 3, la previsione appare criticabile sotto più profili. In particolare, si osserva che: a) nello schema di regolamento non è stata mantenuta la previsione attualmente contenuta all art. 7 del DM 228/1999 che impone un divieto di frazionamento delle quote in presenza di un ammontare minimo di sottoscrizione stabilito nel decreto; b) l esigenza di precludere l accesso, da parte del c.d. risparmio inconsapevole, a forme di investimento potenzialmente (ma non necessariamente) più rischiose rispetto all investimento in FIA non riservati o in OICVM, può essere realizzata attraverso l imposizione di un ammontare minimo di sottoscrizione (su cui si vedano i rilievi critici di cui sopra) senza peraltro impedire, durante il rapporto di partecipazione al fondo, la detenzione di frazioni di quota; c) la coesistenza fra classi di quote frazionabili e classi di quote non frazionabili all interno dello stesso FIA appare di difficile gestione pratica; d) la necessità di poter detenere frazioni di quote è evidente tanto nei FIA riservati di tipo aperto, con riferimento ai quali non è possibile ipotizzare che le sottoscrizioni nel corso della durata del FIA avvengano esclusivamente per un numero intero di quote, quanto nei FIA riservati di tipo chiuso, caratterizzati come noto da versamenti graduali dell impegno assunto in sede di sottoscrizione. 7
8 (Art.18 Disposizioni transitorie). Con l entrata in vigore del nuovo regolamento è prevista l abrogazione del DM 228/1999 a eccezione dell art. 12 bis, comma 4, che continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'italia e della Consob emanate ai sensi dell'articolo 6, comma 2 bis, del TUF. I FIA chiusi per i quali, alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, non sia ancora scaduto il termine entro il quale devono essere sottoscritte le quote o le azioni, possono modificare il regolamento o lo statuto, previa deliberazione dell'assemblea dei quotisti nel caso di fondi, per prevedere i casi in cui è possibile una proroga del termine di sottoscrizione non superiore a dodici mesi per il completamento della raccolta del patrimonio. La proroga deve in ogni caso essere deliberata, previa modifica del regolamento o dello statuto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento. Viene in tal modo riconosciuta ai FIA chiusi preesistenti la facoltà di prorogare il termine di sottoscrizione delle quote/azioni, come previsto dall articolo 11, comma 3, dello schema di regolamento per i FIA chiusi di nuova istituzione. A tal fine è necessaria una deliberazione dell assemblea dei quotisti (e ciò anche se tale competenza non rientri tra quelle previste nel regolamento di gestione). È inoltre previsto che i cc.dd. fondi di side pocket, originati dalla scissione di attività illiquide dal patrimonio di fondi comuni di investimento speculativi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, lettera b), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento possano cedere, nell'interesse dei partecipanti e in deroga al divieto di cui all articolo 10, comma 4 dello schema di regolamento, direttamente o indirettamente a un socio del gestore o a una società del gruppo (del gestore) i beni del loro patrimonio per il completamento della fase di liquidazione. In tal modo, come si legge nel documento di presentazione del MEF, si intende favorire lo smobilizzo delle attività di tali fondi e consentire il rimborso delle quote ai partecipanti. Si osserva, infine, che lo schema di decreto ministeriale non contiene più alcuna previsione in materia di assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi (attuali articoli 18 bis, 18 ter e 18 quater del DM 228/1999). La mancata previsione di norme in materia non comporta tuttavia l eliminazione di tale organo dei fondi chiusi. Al riguardo, vale ricordare che l art. 37, comma 3, del TUF, modificato dal D.LGS. 44/2014 e sostitutivo del previgente art. 37, comma 2 bis, del TUF, stabilisce che Il regolamento dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati prevede che i partecipanti possono riunirsi in assemblea esclusivamente per deliberare sulla sostituzione del gestore. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione della società di gestione anche su richiesta dei partecipanti che rappresentano almeno il 5 per cento del valore delle quote in circolazione e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote degli intervenuti all assemblea. Il quorum deliberativo non può in ogni caso essere inferiore al 10 per cento del valore di tutte le quote in circolazione.. La norma così introdotta, da un lato, limita (alla sola sostituzione del gestore) rispetto alla normativa previgente le competenze dell assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi diversi dai FIA riservati, riducendo ulteriormente il quorum deliberativo della stessa dal 30% al 10% delle quote in circolazione, dall altro rimette esclusivamente alla trattativa tra SGR e partecipanti ai FIA riservati l assetto della fund governance con riferimento a tale tipologia di fondi. Tale ultima osservazione trova conferma anche nella Relazione del Governo allo schema di decreto legislativo poi emanato come D.LGS. 44/2014 (rinvenibile all url pdf) ove si precisa che nella 8
9 consultazione pubblica è stato chiesto agli operatori del settore di esprimere le proprie valutazioni sull eventuale eliminazione o modificazione del comma 2 bis dell art. 39 [in realtà 37, ndr] sull assemblea dei partecipanti dei fondi chiusi, stante le difficoltà riscontrate, per i fondi chiusi destinati al pubblico retail, nel coinvolgimento dei quotisti nelle decisioni di governance del fondo. Sono pervenuti numerosi commenti a questa proposta e si è scelto di optare per una modifica dei poteri assembleari dei fondi non riservati a investitori professionali che consenta ai quotisti di riunirsi in assemblea solo per deliberare la sostituzione del gestore. Per facilitare l assunzione delle decisioni assembleari sono stati abbassati i quorum costitutivi e deliberativi. Inoltre, per semplificare e ridurre gli oneri per l industria e le autorità, è stata tolta l approvazione delle delibere assembleari da parte della Banca d Italia. Ai fondi chiusi riservati a investitori professionali viene lasciata la massima libertà negoziale. L istituzione dell assemblea dei partecipanti e i diritti dei partecipanti al fondo sono normalmente oggetto di negoziazione tra sottoscrittori e gestori. È il regolamento del fondo che deve individuare le materie su cui l assemblea dei quotisti è chiamata a deliberare. In questi tipi di fondi l assemblea dei partecipanti funziona in maniera efficiente in quanto in tale sede gli investitori possono partecipare attivamente al funzionamento del fondo in cui hanno investito.. 9
di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
1 Dicembre 2010, ore 09:14 In GU il decreto Fondi comuni d investimento: modificati i criteri generali Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 novembre 2010, del decreto del 5 ottobre
DettagliVigilanza bancaria e finanziaria
Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
Dettagli1 Macerata, 14 novembre 2014 IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO
1 Macerata, 14 novembre IL FINANZIAMENTO DELLE PMI ALTERNATIVO AL CREDITO BANCARIO 2 Macerata, 14 novembre LE INIZIATIVE A LIVELLO EUROPEO: EUVECA, EUSEF Il 17 aprile 2013 sono stati pubblicati: (i) il
DettagliFEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA VIA TEVERE, 46 TEL. 06.84.15.751/2/3/4 FAX 06.85.59.220 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it E-MAIL: federazione@fabi.it FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI Ai Sindacati
DettagliREVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO
Vigilanza bancaria e finanziaria REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO MODIFICHE AL REGOLAMENTO SULLA GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO IN MATERIA DI APPROVAZIONE
DettagliDocumento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su
Documento dell ABI, in risposta al documento di consultazione del MEF su Consultazione pubblica relativa allo schema recante recepimento della direttiva 2009/110/CE e, concernente l avvio, l esercizio
DettagliII.11 LA BANCA D ITALIA
Provvedimento del 24 marzo 2010. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d Italia nell esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria
DettagliPagina 1 di 6 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Pagina 1 di 6 DECRETO 14 ottobre 2005, n.256 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Modifiche al regolamento emanato con decreto ministeriale 24 maggio 1999, n. 228, attuativo dell'articolo 37 del TUF,
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliIMMOBILIARE DINAMICO
SUPPLEMENTO AL PROSPETTO RELATIVO ALL OFFERTA AL PUBBLICO E AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHIUSO IMMOBILIARE DINAMICO depositato presso la Consob in
Dettagli( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI )
( PROCEDURA REGISTRO PERSONE RILEVANTI ) PROCEDURA RELATIVA ALLA TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI PRIVILEGIATE IN GIOVANNI CRESPI SPA Approvata dal Consiglio
Dettagliin qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento
in qualità di Emittente e Responsabile del Collocamento Società per Azioni Via Lucrezia Romana, 41/47-00178 Roma P. IVA, Codice Fiscale e n. di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 04774801007
DettagliALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA
ALLEGATO 4 STUDIO DI FATTIBILITA Procedura aperta per la selezione di una Società di Gestione del Risparmio per l'istituzione e la gestione di un fondo di investimento, immobiliare, chiuso per il patrimonio
DettagliAllegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.
Allegato 1 Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Art.42. Reti di imprese 1. (soppresso dalla legge di conversione) 2. Alle imprese
DettagliInviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it
Milano, 10 giugno 2014 Spettabile Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Via XX Settembre, n. 97 00187 - ROMA Inviata all indirizzo e-mail: dt.direzione4.ufficio3@tesoro.it Oggetto:
DettagliASTALDI Società per Azioni. Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65. Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.
ASTALDI Società per Azioni Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65 Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers. Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma al numero di Codice Fiscale
DettagliDATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI
DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea
DettagliCIRCOLARE N. 14/E. Roma,10 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,10 aprile 2009 OGGETTO: Transazione fiscale Articolo 32, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
DettagliProcedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale
Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliAvvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avvertenza: il presente Regolamento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Regolamento recante la disciplina dell adozione degli atti di natura normativa o di
DettagliIn caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo
Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di
DettagliRoma, 24 ottobre 2011
CIRCOLARE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Settore Imposte Indirette Ufficio Registro e altri tributi indiretti Direzione Centrale Normativa Roma, 24 ottobre 2011 OGGETTO:Imposta di bollo sulle comunicazioni
DettagliMODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI
MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al
Dettagliconcernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliOggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati.
RISOLUZIONE N. 139/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 7 maggio 2002 Oggetto: Quesiti in merito alla negoziazione in Borsa di OICR italiani ed esteri armonizzati. Con nota del 4 aprile 2002,
DettagliDecreto 24 maggio 1999, n. 228 (modificato con DM 22/05/00 n.180 - G.U. n.153 del 03/07/00 e DM 31/01/03 n. 47 - G.U. n. 70 del 25/03/03).
Decreto 24 maggio 1999, n. 228 (modificato con DM 22/05/00 n.180 - G.U. n.153 del 03/07/00 e DM 31/01/03 n. 47 - G.U. n. 70 del 25/03/03). Regolamento attuativo dell art. 37 del decreto legislativo 24
Dettaglicapitale sociale e per emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, delega che non è stata esercitata dall organo
Relazione Illustrativa - Parte Straordinaria 1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell articolo 2443 del codice civile, della facoltà (i) di aumentare in una o più volte, a pagamento
DettagliRelazioni Illustrative degli Amministratori
Relazioni Illustrative degli Amministratori da sottoporre all'assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 28 aprile 2010, 29 aprile 2010, e 30 aprile 2010. Buzzi Unicem SpA
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato
DettagliRISOLUZIONE N.80/E QUESITO
RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche
DettagliUniversità degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA
Università degli Studi di Bergamo QUARTA UNITA DIDATTICA L esercizio dei servizi di investimento: riserva di attività e regole generali di comportamento dei soggetti abilitati 1 Riserva di attività (art.
DettagliLA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Delibera Consob 19 dicembre 2014 n. 19084 Modifiche al regolamento di attuazione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera del 14 maggio 1999 n.
DettagliPolicy per la negoziazione e per il rimborso delle Azioni di propria emissione
Azioni di propria emissione Marzo 2016 SOMMARIO Premessa... 5 Regole interne per la negoziazione di Azioni BPC... 5 Strategia di esecuzione... 5 Soggetti ammessi alla negoziazione... 6 Modalità di conferimento
DettagliASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014)
CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2015 ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del 23.12.2014) Gentile Cliente, con la presente desideriamo informarla
DettagliVisto l'art. 2, comma 221, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante modalità di dismissione delle partecipazioni;
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 16 aprile 2003 Modificazioni al decreto ministeriale 4 aprile 2001 concernente le modalita' e le procedure di partecipazione del Ministero dell'industria, del
DettagliRISOLUZIONE N. 74/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia
DettagliE U R O T E C H S. P. A.
E U R O T E C H S. P. A. SED E IN AMARO (UD) VIA F RAT ELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGIST RO IMPRESE DI UDIN E AL N. 01791330309 CAPITALE SO CIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V.
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliIL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Prestiti ai dipendenti pubblici anche da intermediatori finanziari (Decreto Ministero delle economia e delle Finanze 27.12.2006, n. 313) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 32, serie generale, del
DettagliAIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale
AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio
DettagliREGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE
REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliStrategia di classificazione della clientela relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA
relativamente ai servizi d investimento offerti dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA Classification Policy PREMESSA, FONTI NORMATIVE ED OBIETTIVO DEL DOCUMENTO... 3 1. DEFINIZIONI... 3 1.1. CLIENTI PROFESSIONALI...
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELL ADUNANZA DEL 28/06/2013 Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI
DettagliAl Presidente del Collegio Geometri e Geometri laureati della Provincia di xxx. Al Responsabile dell Area Governo del Territorio del Comune di xxx
DIREZIONE GENERALE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI EUROPEE E RELAZIONI SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA INTERNAZIONALI IL RESPONSABILE GIOVANNI
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliAd uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013
ORIENTAMENTI FISCALI Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Anno VIII N. 4 / 2013 Redditi di capitale: certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliGROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama
GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR SpA appartenente al gruppo Groupama SUPPLEMENTO AL PROSPETTO D OFFERTA AL PUBBLICO DI QUOTE DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO MOBILIARE GROUPAMA FLEX APERTO DI DIRITTO ITALIANO
DettagliNUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO
NUOVO REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO TITOLO I - FUNZIONI E ORGANI Articolo 1 (Funzioni) 1.1 La Cassa conguaglio per il settore elettrico,
DettagliCAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliRISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015
RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con
DettagliDisciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari.
TITOLO I Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari. Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare Art 4. Partecipazione al capitale
DettagliIl Ministro dell Economia e delle Finanze
Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto l articolo 1, comma 91, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quale dispone, tra l altro, che, a decorrere dal periodo di imposta 2015, agli enti di previdenza
DettagliPirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013
Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell
DettagliVIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO
VIANINI LAVORI S.p.A. CODICE DI COMPORTAMENTO 2 1. Finalita Il presente Codice di Comportamento viene emanato, ai sensi dell art. 114 comma 7 - del Testo Unico Finanziario e degli articoli 152-sexies,
DettagliREGIME FISCALE DEI MINIBOND
I MINIBOND: nuovi canali di finanziamento alle imprese a supporto della crescita e dello sviluppo 15Luglio 2015 REGIME FISCALE DEI MINIBOND Dr. Angelo Ragnoni Agenzia delle Entrate Angelo Ragnoni Articolo
DettagliIL FONDO DI CREDITO DIRETTO. Convegno di studi dell Università di Macerata Laboratorio Fausto Vicarelli per lo studio dei rapporti tra banca e impresa
IL FONDO DI CREDITO DIRETTO prof. Maurizio Sciuto - Università di Macerata Convegno di studi dell Università di Macerata Laboratorio Fausto Vicarelli per lo studio dei rapporti tra banca e impresa Il finanziamento
DettagliREGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO 1 INDICE AMBITO DI APPLICAZIONE p. 3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Art. 1 Finalità del processo di gestione del patrimonio
DettagliDocumento per la consultazione Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring
Documento per la consultazione Obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dello Sviluppo Economico Visto la legge 15 aprile 1886, n. 3818, recante la disciplina della costituzione legale delle società di mutuo soccorso (in seguito SMS), modificata dall art. 23 D.L.
DettagliSERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B. Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. C.F. e P.I. 02683380402 * * * * *
SERVIZI CITTA S.P.A. Sede in Rimini Via Chiabrera n. 34/B Capitale Sociale: 5.461.040= I.V. Iscritta al Registro Imprese al N.02683380402 C.F. e P.I. 02683380402 * * * * * RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Dettagliwww.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)
CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA
DettagliPOLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3
DettagliRelazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti
Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche
Dettaglidi Massimo Gabelli, Roberta De Pirro
12 Gennaio 2011, ore 09:03 Agevolazione 36% - Il caso La ritenuta del 10% si applica sui bonifici a favore di fondi immobiliari? E applicabile la ritenuta d acconto del 10% ai bonifici disposti a favore
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie
Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti
DettagliREGOLAMENTO EMITTENTI
REGOLAMENTO EMITTENTI ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI SUL BILANCIO D ESERCIZIO E CONSOLIDATO E SULLA RELAZIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 101/E
RISOLUZIONE N. 101/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 SOSTITUTO D IMPOSTA - CESSIONE QUOTE FONDI MOBILIARI
Dettagli3. Regime fiscale dei partecipanti... 15
Circolare n. 33/E Direzione Centrale Normativa Roma, 15 luglio 2011 OGGETTO: Articolo 2, commi da 62 a 79, del decreto-legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
DettagliProvvedimenti di carattere generale delle autorità creditizie Sezione II - Banca d'italia
Comunicazione del 25 marzo 2015. Recepimento della direttiva 2011/61/UE (AIFMD). Modifiche alla disciplina in materia di risparmio gestito. Adempimenti per le SGR che intendono essere iscritte all'albo
DettagliCOMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell
DettagliMinistero dell Interno
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE - FL 7/2012 LINEE GUIDA PER L ISCRIZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI nell elenco, di cui al Decreto del Ministro dell Interno 15 febbraio 2012, n. 23, recante il Regolamento
DettagliCorso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II. Le banche cooperative
Corso di Governance e Gestione del Rischio Modulo II Le banche cooperative Capo V Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative
DettagliMinistero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca
Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto
DettagliProposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata
DettagliRISOLUZIONE N. 430/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliCIRCOLARE N. 21/E. Roma, 10 luglio 2014
CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 luglio 2014 OGGETTO: Fondi di investimento alternativi. Articoli da 9 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 emanato in attuazione della
DettagliSpett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it
Spett.le Dipartimento del Tesoro Direzione IV dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it dt.direzione5.ufficio4@tesoro.it Oggetto: osservazioni al documento di consultazione del Ministero dell economia e delle finanze,
DettagliINVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A. DOCUMENTO INFORMATIVO
INVESTIMENTI E SVILUPPO S.p.A. Sede in Milano, Corso Monforte n. 20 Capitale sociale sottoscritto e versato Euro 18.313.552,79 Registro delle Imprese di Milano n. 00723010153 DOCUMENTO INFORMATIVO relativo
DettagliParere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.
Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito
DettagliBanca di Credito Cooperativo di Roma
Banca di Credito Cooperativo di Roma BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954 sede legale,presidenza e Direzione Generale Via Sardegna,
DettagliApprovata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,
DettagliIl Ministro dello Sviluppo Economico. Il Ministro dell Economia e delle Finanze. di concerto con
Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con Il Ministro dell Economia e delle Finanze Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito
DettagliCamfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie
Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliCod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di
SCHEMA DI CONVENZIONE per la regolamentazione della gestione ed erogazione delle agevolazioni in abbuono interessi in favore degli imprenditori del settore agricolo beneficiari degli aiuti previsti dalla
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SUL RAGGRUPPAMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ predisposta ai sensi dell art. 72 e secondo lo schema n. 3 dell Allegato 3A del Regolamento adottato con Delibera
DettagliRISOLUZIONE N. 52 /E
RISOLUZIONE N. 52 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 maggio 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica Disciplina IVA delle prestazioni, rese alle imprese assicuratrici, di gestione degli attivi a copertura
DettagliI Grandi Viaggi S.p.A.
Sede legale in Milano, Via della Moscova n. 36 Codice fiscale, P. IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09824790159 R.E.A. 1319276 Capitale sociale di Euro 23.400.000,00 i.v. SUPPLEMENTO
Dettaglidel 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE
Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime
DettagliDeterminazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2016
Delibera n. 19461 1 Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell art. 40 della legge n. 724/1994, per l esercizio 2016 LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA VISTA
DettagliCONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO. Isin IT0004233943
BANCA DI CESENA CREDITO COOPERATIVO DI CESENA E RONTA SOCIETA COOPERATIVA CONDIZIONI DEFINITIVE della NOTA INFORMATIVA BANCA DI CESENA OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO BANCA DI CESENA 01/06/07-01/06/10 - TF
Dettagli