itirocini: istruzioni per l uso una guida per la diffusione della cultura degli stage in provincia di Reggio Emilia I tirocini: istruzioni per l uso

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1 INDUSTRIALI REGGIO EMILIA via Toschi 30/a Reggio Emilia tel fax itirocini: istruzioni per l uso I tirocini: istruzioni per l uso una guida per la diffusione della cultura degli stage in provincia di Reggio Emilia

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3 una guida per la diffusione della cultura degli stage in provincia di Reggio Emilia

4 Il presente volume è stato realizzato nell ambito delle attività condotte dall Area Education e Rapporti con la Scuola di Industriali Reggio Emilia. Il manuale è stato curato da Alberto Seligardi. Industriali Reggio Emilia Via Toschi 30/a Reggio Emilia E mail: formazione@assindustria.re.it Il volume I tirocini: istruzioni per l uso. Una guida per la diffusione della cultura degli stage in provincia di Reggio Emilia è scaricabile in formato pdf dal portale

5 INDICE Prefazione... pag. 5 Il tirocinio formativo e di orientamento... pag. 7 I vantaggi del tirocinio... pag. 8 Natura giuridica del tirocinio... pag. 9 I diversi attori del tirocinio... pag.10 Durata del tirocinio... pag.12 Limiti numerici... pag.14 Obblighi a carico delle parti... pag.15 I tutor... pag.17 Gli obblighi assicurativi... pag.18 Borse di studio e rimborsi spesa... pag.20 Crediti formativi... pag.23 Tirocinio e sicurezza sul lavoro... pag.24 Attivazione e gestione del tirocinio... pag.26 Accoglienza e inserimento... pag.29 Monitoraggio e valutazione... pag.30 Altre opportunità di tirocinio per particolari categorie di destinatari... pag.31 Domande frequenti... pag.33 Strumenti operativi di gestione del tirocinio... pag.37 Appendice normativa... pag.51

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7 PREFAZIONE I tirocini costituiscono un esperienza formativa che consente agli studenti di applicare le conoscenze acquisite durante gli studi e, nello stesso tempo, di capire dove e come indirizzare il proprio percorso di crescita personale e professionale. Ecco quindi che l impresa diventa luogo, anche istituzionale, di apprendimento, in grado di favorire la trasmissione di competenze all interno di un più articolato percorso di formazione. Caratterizzati da procedure di attivazione semplici e da una vasta platea di beneficiari, i tirocini hanno trovato nella provincia di Reggio Emilia una diffusione sempre più ampia, diventando un importante strumento per l alternanza tra scuola e lavoro. L idea di una guida sui tirocini nasce dalla convinzione che il sistema formativo e le imprese possono lavorare insieme per consentire ai giovani di acquisire quel mix tra sapere, sapere fare e saper essere, oggi sempre più richiesto per inserirsi con successo nel mondo del lavoro. La monografia si propone di mettere a disposizione delle aziende una serie di strumenti utili per progettare e gestire con successo i tirocini. Contestualmente, anche gli insegnanti e gli operatori della formazione potranno trovare nel presente volume una guida di facile consultazione per la programmazione e l organizzazione delle esperienze di tirocinio. Nell uno e nell altro caso, auspichiamo che la Guida I tirocini: istruzioni per l uso possa favorire la diffusione della cultura dei tirocini presso le imprese e le istituzioni formative della provincia di Reggio Emilia. Cristina Strozzi Vice Presidente Industriali Reggio Emilia con delega a Education e Rapporti con la Scuola 5

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9 IL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO Va chiarito che in questa guida i termini tirocinio e stage sono considerati sinonimi, e di tirocinio parla tutta la normativa italiana di riferimento. In talune sedi è invalso l uso del termine francese per indicare le brevi esperienze di inserimento lavorativo nell ambito di un più ampio e complesso percorso formativo. Tale consuetudine non è però giustificata dal vocabolario della lingua italiana, per il quale tirocinio è la letterale traduzione del termine francese stage. Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, è un esperienza formativa di inserimento temporaneo di un soggetto che abbia assolto l obbligo scolastico realizzata presso un azienda o un ente pubblico, finalizzata a sostenere le scelte professionali e a favorire l acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del lavoro. Il tirocinio ha, per il tirocinante, una duplice valenza: formativa: attraverso l inserimento temporaneo e guidato all interno di un azienda, il giovane ha la possibilità di contestualizzare e finalizzare le conoscenze acquisite con la frequenza a corsi scolastici, di formazione professionale, universitari e postuniversitari; orientativa: attraverso la conoscenza diretta dell'ambiente lavorativo, dell'organizzazione e dei compiti specifici dei diversi ruoli aziendali, il tirocinante ha l opportunità di verificare sul campo le proprie aspirazioni professionali. Nel contempo, il tirocinio può favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. 7

10 I VANTAGGI DEL TIROCINIO Quali sono i benefici che l impresa può trarre dall ospitare dei tirocinanti e che possono motivarla ad affrontare un'esperienza importante ma impegnativa come il tirocinio? È innegabile che, attivando un tirocinio, l impresa risponde ad una missione più generale che investe il mondo imprenditoriale: rafforzare lo sviluppo del sistema formativo del proprio territorio tramite l arricchimento del percorso formativo dei singoli studenti, contribuire alla programmazione dei contenuti dei loro percorsi formativi, sostenere le attività di orientamento. Altri vantaggi sono di carattere più operativo e danno all'azienda dei risultati diretti. Attraverso il tirocinio essa può infatti: raccogliere stimoli nuovi elaborati da giovani ancora inseriti nel percorso formativo; attivare investimenti di tempo e risorse per lo svolgimento di attività che durante le ordinarie situazioni di lavoro possono essere ripetutamente posticipate; crearsi un bacino di candidature utili per il futuro (con il tirocinio, l'azienda dispone di un opportunità di contatto con le giovani risorse umane di cui può essere valutato non solo il bagaglio di conoscenze professionali e di abilità operative ma anche il carattere, le modalità di relazione, l'autonomia nel lavoro, le capacità intellettive). 8

11 NATURA GIURIDICA DEL TIROCINIO Il tirocinio formativo e di orientamento è definito e regolamentato dall art. 18 della Legge 196 del 24 giugno 1997, dal successivo regolamento attuativo emanato con il Decreto Ministeriale n. 142 del 25 marzo 1998, nonché, in Emilia Romagna, dalla Legge Regionale n. 17/2005. La disposizione contenuta nell articolo 18 della Legge 196/1997 precisa che il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro dipendente, né può costituire vincolo per l'impresa al fine di una eventuale assunzione. Pertanto: il tirocinio può essere interrotto in qualunque momento, tanto dal tirocinante che dall azienda ospitante. Pur non essendo richiesto dalla legge, è opportuno che l eventuale interruzione del tirocinio venga comunicata per iscritto, oltre che al tirocinante (ovviamente nell ipotesi che sia l azienda ad interrompere il tirocinio), anche al soggetto promotore con cui il tirocinio era stato attivato; il rapporto di tirocinio non dà diritto ad alcuna retribuzione. L azienda di sua iniziativa può comunque decidere di riconoscere al tirocinante una somma a titolo di rimborso spese o di borsa di studio, oppure altre agevolazioni; il tirocinante non ha diritto ad alcuna prestazione economica in caso di malattia, infortunio o maternità. Elemento decisivo ai fini della qualificazione concreta del rapporto instaurato tra il tirocinante e l impresa ospitante è la rispondenza tra il progetto formativo sottoscritto tra le parti e l attività effettivamente espletata dal tirocinante durante la permanenza in azienda. 9

12 I DIVERSI ATTORI DEL TIROCINIO Il tirocinio è un rapporto regolato da un apposita convenzione che coinvolge tre soggetti: soggetto promotore; tirocinante; azienda ospitante. La convenzione viene stipulata tra soggetto promotore e soggetto ospitante. In riferimento ad essa, per ciascun tirocinante, gli stessi soggetti predispongono un progetto formativo. Ad ogni tirocinante vengono assegnate due figure di riferimento: un tutor formativo designato dal soggetto promotore e un tutor aziendale individuato all interno dell azienda ospitante. Il soggetto promotore Il tirocinio deve essere promosso da parte di un soggetto terzo rispetto all azienda ospitante e al tirocinante, che sia garante delle finalità formative dello stage. La legge dispone che possono essere soggetti promotori della stipulazione di convenzioni di tirocinio formativo e di orientamento: le Università, nonché altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo; le istituzioni scolastiche statali e paritarie; i soggetti accreditati per l'erogazione della formazione professionale dalla Regione territorialmente competente; le istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, in possesso di una specifica autorizzazione della Regione; le aziende regionali per il diritto allo studio universitario; le comunità terapeutiche, le cooperative sociali e gli enti ausiliari iscritti negli specifici albi regionali; le aziende sanitarie locali; 10

13 i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego; i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, nonché le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione all'esercizio di funzioni di intermediazione e delle connesse funzioni orientative; gli enti bilaterali. Il tirocinante In linea di principio non esistono limiti di età o altri requisiti per lo svolgimento di un tirocinio formativo e di orientamento; il Decreto Ministeriale n. 142/1998 pone come unica condizione che il tirocinante abbia assolto l obbligo scolastico. Per il resto, benché rivolto soprattutto ai giovani, il tirocinio può essere destinato a una platea molto ampia di soggetti: studenti, inoccupati, disoccupati, persone svantaggiate, disabili. La disciplina si estende anche ai cittadini comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno. L azienda ospitante Tutti i datori di lavoro, privati o pubblici, possono ospitare tirocinanti in relazione alle dimensioni e all attività dell azienda, stipulando una convenzione con un soggetto promotore. 11

14 DURATA DEL TIROCINIO La legge non impone una durata minima del tirocinio ma si limita a fissarne la durata massima. Nel rispetto di tali limiti, è opportuno determinare la durata effettiva del tirocinio in base agli obiettivi, ai contenuti e alle attività definite nel progetto formativo. Con riferimento alle diverse categorie di destinatari, il Decreto Ministeriale n. 142/1998 prevede i seguenti limiti temporali: Destinatari Studenti che frequentano la scuola secondaria di secondo grado Lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi quelli iscritti alle liste di mobilità Allievi degli Istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post diploma o post laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi Studenti universitari, compresi coloro che frequentano dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi Soggetti svantaggiati 1 Disabili Durata massima 4 mesi 6 mesi 12 mesi 24 mesi Sospensione del tirocinio Nel computo dei limiti di durata massima non si tiene conto degli eventuali periodi di sospensione per servizio civile nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. L azienda o il tirocinante potranno quindi richiedere una temporanea interruzione del tirocinio e riprenderlo dopo la sospensione. 1 Si considerano soggetti svantaggiati (comma 1, art. 4 Legge 381/91): invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. 12

15 Proroga del tirocinio Il tirocinio può essere prorogato entro i limiti di durata massima previsti dalla normativa, indicando i motivi che ne rendono necessario il prolungamento. La proroga determina il mantenimento di tutti gli obblighi e i doveri propri del rapporto di tirocinio, in particolare per quanto riguarda le coperture assicurative, il tutoraggio e il rispetto dell originario progetto formativo. 13

16 LIMITI NUMERICI La legge fissa dei limiti quantitativi all attivazione dei tirocini in relazione al numero dei dipendenti a tempo indeterminato operanti nell impresa ospitante. Tale vincolo è previsto al fine di garantire le finalità formative del tirocinio ed assicurare al tirocinante un assistenza e un supporto adeguati da parte del tutor aziendale, perché l inserimento contemporaneo in azienda di un numero eccessivo di tirocinanti renderebbe impossibile prestare a tutti un adeguata attenzione. Il numero massimo di tirocinanti che possono essere ospitati contemporaneamente è stabilito secondo la seguente progressione: Personale operante Fino a 5 lavoratori a tempo indeterminato Da 6 a 19 lavoratori a tempo indeterminato Più di 19 lavoratori a tempo indeterminato N. tirociniattivabili 1 2 Massimo il 10% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato Va ricordato che non ci sono vincoli al numero di tirocini che una persona può svolgere; fermo restando che un esperienza di tirocinio di identico contenuto non può essere ripetuta presso la stessa azienda. 14

17 OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI Di seguito sono riportati i principali obblighi a carico dei soggetti coinvolti, tenendo comunque presente che nella specifica convenzione di tirocinio possono essere disposti ulteriori adempimenti a carico delle parti. Al soggetto promotore spetta l onere di: elaborare il progetto formativo e definire le modalità attuative e gli obiettivi del tirocinio in accordo con il soggetto ospitante; attivare la convenzione di tirocinio; assicurare il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi; nominare un tutor con funzioni di responsabile formativo e organizzativo delle attività di tirocinio; garantire la coerenza delle attività del tirocinio con gli obiettivi fissati nel progetto formativo; verificare l andamento del tirocinio, mantenendo costanti rapporti con l azienda e con il tirocinante. L azienda ospitante è tenuta a: sottoscrivere la convenzione con il soggetto promotore; concordare e sottoscrivere il progetto formativo con il soggetto promotore; designare il tutor aziendale, come soggetto incaricato di seguire il tirocinante e verificare il corretto andamento del tirocinio; verificare, in base alla tipologia del tirocinio, se ricorre l obbligo della comunicazione obbligatoria on line tramite il sistema SARE e l invio telematico della convenzione e del progetto formativo 2 ; 2 L attivazione del tirocinio comporta di norma l obbligo della comunicazione preventiva. Sono esclusi dall obbligo di comunicazione soltanto i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri studenti frequentanti, intesi a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro (Circolare Ministero del lavoro 14 febbraio 2007). 15

18 favorire l'esperienza del tirocinante mediante la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale, dei processi produttivi e delle fasi di lavoro; evitare che l attività del tirocinante sia finalizzata all espletamento di mansioni lavorative oltre la misura e i tempi necessari per acquisire la padronanza delle tecniche operative, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dal progetto di tirocinio; nel caso in cui il soggetto promotore del tirocinio sia una struttura pubblica competente «in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro», assumere a proprio carico l onere economico connesso alle coperture assicurative INAIL e responsabilità civile verso terzi; informare il soggetto promotore e gli istituti assicurativi di eventuali incidenti o infortuni che possano coinvolgere il tirocinante. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a: svolgere diligentemente le attività previste dal progetto formativo da lui stesso sottoscritto; rispettare gli orari e i tempi indicati nel progetto formativo; rispettare il regolamento aziendale e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi del lavoro; mantenere la riservatezza sulle informazioni in merito ai processi produttivi e ai prodotti dell azienda acquisite durante il tirocinio; seguire le indicazioni dei tutor; compilare e aggiornare periodicamente l eventuale modulistica fornita dal soggetto promotore e dall azienda. 16

19 I TUTOR L esperienza del tirocinio deve rappresentare per il tirocinante un occasione di crescita formativa, senza trasformarsi in semplice esecuzione di compiti e mansioni. Affinché ciò avvenga, è necessario un confronto costante fra tutor aziendale e tutor formativo fin dalla fase iniziale della progettazione e organizzazione del tirocinio. Il tutor aziendale La scelta e la nomina del tutor aziendale hanno un'importanza fondamentale, dal momento che il suo ruolo è cruciale per la qualità dell'esperienza che il tirocinante potrà realizzare. Il tutor aziendale deve essere individuato dal datore di lavoro già all atto dell attivazione del tirocinio, indicandone il nominativo nel progetto. Oltre a rapportarsi con il soggetto promotore per la definizione del progetto di tirocinio, il monitoraggio e la valutazione, il tutor aziendale cura il processo di inserimento e integrazione del tirocinante nell ambiente di lavoro e ne guida il percorso di apprendimento all interno dell azienda. Il tutor formativo Il tutor formativo è una figura interna al soggetto promotore che ha il compito di sviluppare il progetto formativo e di facilitare l esperienza di tirocinio. Per tale motivo collabora con il tutor aziendale all inserimento del tirocinante nell ambiente di lavoro, costituisce il punto di riferimento per l azienda per tutte le problematiche che dovessero manifestarsi in ordine al rapporto di tirocinio e assicura il monitoraggio delle attività svolte affinché siano rispettati i contenuti del progetto formativo. Infine, relaziona al soggetto promotore circa l andamento e i risultati del tirocinio. 17

20 GLI OBBLIGHI ASSICURATIVI I tirocinanti devono essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. L obbligo assicurativo è, di norma, a carico del soggetto promotore. Può tuttavia essere previsto che tale onere sia a carico dell azienda ospitante come nel caso in cui il soggetto promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento. Assicurazione INAIL Il tirocinante deve essere assicurato per i rischi connessi alla sua presenza nei luoghi di lavoro: le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte al di fuori dell azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento (trasferte per visite a clienti, fiere, ecc.). In caso di infortunio al tirocinante, l impresa ha l obbligo di informare immediatamente il soggetto promotore. Ove l infortunio abbia una durata superiore a tre giorni, il soggetto promotore (o l impresa, nei casi in cui sia questa la titolare della posizione assicurativa) dovrà effettuare, secondo la normativa di legge, la denuncia di infortunio all INAIL e all autorità di Pubblica Sicurezza iscrivendo l infortunio nell apposito registro. Assicurazione per responsabilità civile verso terzi Il tirocinante deve essere assicurato presso idonea compagnia assicuratrice per i rischi e i danni che potrebbe causare a terzi. Come accennato in precedenza anche tale obbligo è di norma assolto dal soggetto promotore. 18

21 Nota sulle coperture assicurative Se le coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante, l azienda deve accertarsi di avere già aperta la voce di tariffa relativa ai tirocinanti. Se l azienda ne è sprovvista, è necessario comunicare all INAIL, entro 30 giorni dall inizio dell attivazione del tirocinio, l apertura di questa nuova voce di rischio. Ai fini dell assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il premio assicurativo viene calcolato sulla base della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle prestazioni INAIL. Attualmente, a seguito dell introduzione delle nuove tariffe dei premi, operata con il D.M. 12 dicembre 2000, la voce da prendere a riferimento è la 0611 ma il tasso sul quale calcolare il premio assicurativo varia al variare della gestione cui è stato inquadrato il datore di lavoro secondo la seguente tabella: Settore Tasso industria 9 per mille artigianato 5 per mille terziario 6 per mille altre attività 11 per mille Dal 1 gennaio 2008, l importo minimo giornaliero della retribuzione da assumere a riferimento, sia ai fini contributivi che risarcitivi, risulta fissato, in 46,33. Tale valore è soggetto a variazione a seguito di circolare INAIL. 19

22 BORSE DI STUDIO E RIMBORSI SPESA Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e come tale non dà diritto ad alcuna retribuzione. L azienda, di sua iniziativa, può comunque decidere di riconoscere al tirocinante una somma a titolo di rimborso spese o di borsa di studio, oppure altre agevolazioni di carattere economico (buoni pasto, rimborsi spese, ecc.). È buona norma inserire tali agevolazioni all interno del progetto formativo alla voce facilitazioni previste. La borsa di studio eventualmente elargita può essere corrisposta con cadenza mensile, oppure al termine del periodo di tirocinio. Le somme elargite al tirocinante non sono soggette ad alcuna contribuzione previdenziale, dal momento che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Nota sul trattamento fiscale delle borse di studio (aggiornata al 25 giugno 2009) La normativa non prevede alcun obbligo da parte dell azienda ospitante ad erogare rimborsi al tirocinante. Tuttavia, avendo riscontrato che in molti casi sono previste forme di borsa di studio, riteniamo utile riportare le norme che ne regolano il trattamento fiscale. L articolo 50, comma 1, lettera c) del Nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi (G.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344 integrativo del D.P.R. n. 917/1986) comprende fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente «le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti dell ente erogante». Si evince pertanto che condizione imprescindibile alla possibilità di erogazione di tali somme è che il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc.. 20

23 Come si determina il reddito assimilato a quello dipendente? L art. 52 del T.U.I.R. stabilisce che si applica tutta la disciplina concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Come sono assoggettate a tassazione? Queste tipologie di reddito devono essere assoggettate a tassazione con le modalità previste dall art. 24 del D.P.R. n. 600/1973. L art. 24 prevede che i sostituti d imposta, che corrispondono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, devono operare all atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta d acconto dell IRE (imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuta dai percepenti, commisurata alla parte imponibile di questi redditi. Come va calcolata la ritenuta? La ritenuta IRE deve essere effettuata con le modalità previste dall art. 23 dello stesso D.P.R. n. 600/1973 relativo alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e, quindi, almeno con l aliquota prevista per il primo scaglione di reddito. In capo al sostituto d imposta, sussiste l obbligo di effettuare il conguaglio di cui all art. 23, commi 3 e 4. Il percettore è tenuto a versare al sostituto l importo relativo alla ritenuta qualora questa ritenuta da operare sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro. Inoltre, le borse di studio fruiscono sia delle deduzioni per carichi di famiglia di cui all art. 12 del T.U.I.R. che della deduzione per il lavoro dipendente di cui all art. 13. Il periodo da assumere ai fini del calcolo delle deduzioni è quello considerato ai fini dell erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti. Pertanto, se la borsa di studio viene erogata come riconoscimento per il brillante rendimento scolastico o accademico, le detrazioni spettano per l anno scolastico/accademico intero, mentre se viene erogata in relazione alla frequenza di un particolare corso, le detrazioni spettano per il periodo di frequenza obbligatoria prevista. I percettori delle borse di studio dovranno dichiarare ai soggetti eroganti, sostituti d imposta, sia di averne diritto che le condizioni di spettanza impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Le borse di studio rientrano tra le tipologie di reddito che devono essere certificate utilizzando lo schema di certificazione unica modello CUD. 21

24 Gli adempimenti Prima dell inizio del tirocinio: è buona norma inserire l eventuale borsa di studio all interno del progetto formativo alla voce facilitazioni previste ; il tirocinante deve rilasciare al soggetto ospitante una dichiarazione in cui attesti di aver diritto alle deduzioni per carichi di famiglia ed alle deduzioni per lavoro dipendente. Per il datore di lavoro il costo è inerente alla propria attività, quindi deducibile dal reddito. All atto di ogni pagamento della borsa di studio il soggetto ospitante deve operare: una ritenuta a titolo di acconto IRE pari all aliquota del corrispondente scaglione di reddito (fino a ,00 è attualmente il 23%), tenendo però conto delle deduzioni spettanti rapportate ai giorni effettivi di lavoro (detrazioni che possono anche coprire le ritenute), se dovute. Si segnala che per bassi importi le deduzioni possono coprire interamente le imposte dovute, quindi può accadere che nessuna ritenuta venga effettuata; una ritenuta a titolo di addizionale regionale all Irpef (aliquota ed eventuali scaglioni di reddito vigenti nella regione in cui il tirocinante ha la residenza); una ritenuta a titolo di addizionale comunale all Irpef (nel caso in cui il comune di residenza del tirocinante l abbia deliberata). Alla fine del rapporto o al termine di ogni anno solare: il datore di lavoro deve consegnare al tirocinante il mod. CUD riassuntivo del compenso, di ritenute e detrazioni, includendo poi questi dati nel modello 770; per il tirocinante tale reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente (art. 50 comma 1, lettera c) del T.U.I.R.) e come tale va dichiarato nel proprio mod. UNICO. Tuttavia se questo è stato l unico reddito del tirocinante oppure se in presenza di altri redditi di lavoro dipendente il datore di lavoro ha operato i conguagli opportuni non esiste l obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi da parte del tirocinante. 22

25 CREDITI FORMATIVI Il periodo formativo può avere valore di credito formativo e può essere riportato nel curriculum vitae dello studente o del lavoratore. Per essere riconosciuto tale, il tirocinio deve essere debitamente documentato e coerente con il tipo di studi. Per quanto concerne la scuola superiore, il credito formativo concorre alla definizione del credito scolastico, che viene attribuito dal consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni (D.P.R. n. 323/1998). Per quel che riguarda gli studi universitari, la metodologia di conversione dei crediti formativi è lasciata all autonomia dei singoli atenei. Per le modalità di certificazione occorre far riferimento alle specifiche previsioni contenute nella convenzione stipulata con l ente promotore. 23

26 TIROCINIO E SICUREZZA SUL LAVORO Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori), i soggetti beneficiari dei tirocini formativi e di orientamento vengono espressamente equiparati ai lavoratori, come soggetti destinatari delle misure di prevenzione e protezione obbligatoriamente previste a carico del datore di lavoro. In tal senso l azienda ospitante viene ad identificarsi nei riguardi del tirocinante come datore di lavoro, soggetto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 a tutela del lavoratore, con conseguenti responsabilità penali ed amministrative. Allo scopo di assicurare al tirocinante adeguate condizioni di tutela in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro, è quindi senz altro opportuno che l azienda ospitante dichiari al soggetto promotore: di avere definito ruoli e competenze rispetto al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale; di aver assolto con i propri dipendenti agli obblighi informativi e formativi previsti in applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008; di non prevedere per il tirocinante lo svolgimento di attività o operazioni per le quali possa risultare fisicamente non idoneo, in particolare nelle ipotesi di tirocinio attivato con soggetti minori o portatori di limitazioni fisiche o psico fisiche accertate sotto il profilo sanitario; di impegnarsi a far accertare preventivamente dal medico competente così come per tutto il personale dipendente l idoneità del tirocinante rispetto all eventuale svolgimento di attività o operazioni per le quali sia previsto dalle normative vigenti un obbligo di visita medica preventiva e periodica; di impegnarsi a fornire al tirocinante: - attrezzature ed ambienti rispettosi delle normative in materia di sicurezza ed idonei al raggiungimento degli obiettivi contenuti nel progetto formativo; - materiale informativo adeguato e sufficiente sul Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale e sulla normativa generale di sicurezza nonché su quella specifica di comparto o settore; 24

27 - dispositivi di protezione individuali (ove necessari per lo svolgimento di particolari esperienze che possano comportare l esposizione a specifici rischi); di impegnarsi a garantire al tirocinante una informazione nonché una formazione adeguata e sufficiente sui: - rischi specifici aziendali, in particolare connessi all'uso di locali, macchine, attrezzature, con relative procedure di sicurezza a cui attenersi; - dispositivi di protezione individuale previsti dal documento di valutazione dei rischi aziendali, con necessario addestramento per il loro corretto utilizzo; - procedure per la gestione delle emergenze. Ovviamente, durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante deve a sua volta attenersi alle disposizioni dell azienda ospitante in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 25

28 ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL TIROCINIO La convenzione Il tirocinio è attivato sulla base di un apposita convenzione stipulata tra il soggetto promotore e l azienda ospitante. La convenzione, predisposta secondo il modello allegato al Decreto Ministeriale n. 142/1998, individua le modalità di svolgimento e definisce gli obblighi dei soggetti coinvolti. Essa può riguardare uno o più tirocini e viene stipulata solo in occasione del primo tirocinio: per i tirocini successivi con lo stesso soggetto promotore è sufficiente predisporre un nuovo progetto formativo richiamando la convenzione in essere. Allo scopo di snellire le pratiche burocratiche previste e di agevolare le imprese che intendono avviare un tirocinio, la legge ammette peraltro la stipula di convenzioni quadro a livello territoriale fra i soggetti istituzionalmente competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate. La convenzione quadro consente a un associazione di categoria di rappresentare i propri associati con un unico atto che può essere stipulato con uno o più soggetti promotori. Il progetto formativo Alla convenzione deve essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, predisposto secondo il modello allegato al Decreto Ministeriale n. 142/1998, che deve contenere i tempi, gli obiettivi e le modalità del tirocinio che si intende effettuare. Il tirocinante è tenuto a controfirmare il progetto formativo per presa visione e accettazione di quanto concordato bilateralmente tra l azienda e il soggetto promotore. Nel progetto formativo devono essere indicati: i riferimenti della convenzione stipulata; i dati identificativi del tirocinante; i riferimenti dell impresa ospitante; l area o la funziona aziendale nella quale viene ospitato il tirocinante, la sede (o le sedi) di svolgimento del tirocinio e gli orari di accesso agli ambienti di lavoro; la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio; 26

29 i riferimenti del tutor formativo e del tutor aziendale; gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL e responsabilità civile; il contenuto, gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio (fasi del percorso, attività operative richieste in ciascuna fase, risultati attesi, ecc.); le eventuali facilitazioni previste a favore del tirocinante (rimborso spese, servizio mensa, borsa di studio, ecc.); gli obblighi del tirocinante. La normativa di riferimento definisce chiaramente la dimensione formativa e di orientamento entro la quale i tirocini devono trovare attuazione. In quest ottica, diventa fondamentale per il buon esito dell esperienza di tirocinio che l azienda definisca i dettagli del programma concordato con il soggetto promotore, attribuisca al tirocinante compiti di lavoro che abbiano una certa significatività e coerenza con gli obiettivi formativi, e preveda momenti di riflessione e di verifica sull esperienza in corso. Comunicazioni obbligatorie La Legge n. 296/2006 ha introdotto l obbligo per i datori di lavoro di comunicare l instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l Impiego competente. Come precisato nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 14 febbraio 2007, la comunicazione preventiva si applica anche ai tirocini di formazione e orientamento. Restano invece esclusi dall obbligo di comunicazione i tirocini promossi da istituzioni formative a favore dei propri studenti per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Tutto ciò si sostanzia allorché si verifichino le seguenti condizioni: promozione del tirocinio da parte di una università, di una istituzione scolastica, di un ente di formazione accreditato; destinatari studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore o allievi di enti di formazione professionale iscritti al corso nel cui ambito il tirocinio è promosso; svolgimento all interno del periodo di frequenza del corso in questione. 27

30 Dal 1 settembre 2008 è divenuto obbligatorio inviare tramite il sistema SARE anche la convenzione e il progetto formativo dei tirocini che si svolgono nel territorio dell Emilia Romagna. Con tale invio si intende adempiuto integralmente l obbligo informativo di cui al Decreto Ministeriale n. 142/1998: non sarà quindi più necessario inviare copia della convenzione e del progetto di tirocinio agli altri destinatari indicati dall articolo 5 del regolamento attuativo 3. 3 Ai fini di trasparenza e certezza circa le modalità di svolgimento e la durata del tirocinio, l articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 142/1998 prevedeva l obbligo per il soggetto promotore di inviare copia della convenzione e del progetto formativo alla Direzione provinciale del Lavoro e alla Provincia territorialmente competenti, nonché alle rappresentanze sindacali provinciali. 28

31 ACCOGLIENZA E INSERIMENTO L inserimento in azienda è un momento strategico e cruciale per un positivo avvio del tirocinio. In quest ottica diventa importante creare i presupposti all'interno dell'impresa, affinché il tirocinante possa inserirsi agevolmente nell ambiente aziendale. È importante che il tutor informi preventivamente il personale dell'area nella quale si realizzerà l esperienza di tirocinio e le persone che incontreranno il tirocinante sui contenuti e sugli obiettivi del progetto formativo. Il tutor aziendale ha anche il compito di accogliere il tirocinante nel suo primo giorno di presenza in azienda. In questa fase lo strumento più utilizzato è un colloquio finalizzato alla presentazione della realtà operativa e funzionale in cui si svolgerà il tirocinio. Completa poi la fase di inserimento un percorso guidato nella sede aziendale in cui, oltre a mostrare gli ambienti di lavoro, si crea anche l occasione per far socializzare il tirocinante con le persone con le quali si troverà ad operare. 29

32 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE All interno della convenzione, l ente promotore e l impresa possono prevedere degli strumenti di monitoraggio del percorso formativo e di valutazione finale dei risultati. Non esistono una procedura e una modulistica unica a cui far riferimento, pertanto è possibile avvalersi di strumenti propri. Qui di seguito forniamo alcuni esempi degli strumenti più utilizzati: questionario d ingresso, in itinere e in uscita per il tirocinante: consente di conoscere le aspettative del tirocinante ed offre, sia all impresa che al soggetto promotore, uno strumento di monitoraggio in itinere dell attività, mentre, a conclusione dell esperienza, mette in luce il giudizio del tirocinante su aspetti quali il grado di soddisfazione, l apprendimento raggiunto, la coerenza tra le attività svolte e il progetto formativo, il contesto, i problemi emersi e i suggerimenti; questionario o relazione di valutazione da parte del tutor aziendale: raccoglie le valutazioni del tutor sugli aspetti comportamentali (puntualità, disponibilità, spirito di iniziativa, capacità di relazionarsi), sulle competenze specifiche possedute e sulle competenze acquisite dal tirocinante (autonomia nello svolgere i compiti assegnati, acquisizione di un metodo di lavoro, raggiungimento degli obiettivi stabiliti); quaderno giornaliero, nel quale il tirocinante appunta tutte le attività svolte; colloqui periodici tra l azienda e il tirocinante, con l obiettivo di confrontarsi direttamente su aspetti positivi ed eventuali problematicità dell esperienza di tirocinio; colloqui periodici tra il tirocinante e il tutor formativo, per agevolare la soluzione di eventuali problemi o incomprensioni e fornire al tirocinante le spiegazioni e i chiarimenti che si rivelino necessari, al fine di favorire la migliore riuscita del periodo di tirocinio; colloqui periodici tra l azienda e il soggetto promotore, per confrontarsi sull andamento del tirocinio e sulla coerenza delle attività svolte in azienda, in relazione ai contenuti del progetto formativo. 30

33 ALTRE OPPORTUNITÀ DI TIROCINIO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI DESTINATARI Tirocini con soggetti disabili I tirocini possono essere svolti anche da parte di soggetti con disabilità fisica o psichica ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio. Si tratta di un ipotesi di tirocinio specifica, prevista dal legislatore con una duplice finalità: permettere al disabile di conoscere il luogo in cui sarà chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, una volta perfezionatasi l assunzione; consentire all azienda di valutare direttamente sul posto di lavoro il disabile da assumere in ottemperanza alla legge, conservando il diritto di non dar corso all assunzione qualora l esperienza di tirocinio non abbia fornito i risultati sperati. Il tirocinio in questione ha la natura e la regolamentazione propria di ogni tipo di tirocinio, salvo che per queste particolarità: le aziende che, attraverso apposite convenzioni, assicurano ai disabili la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all'assunzione assolvono per la durata del tirocinio stesso l'obbligo di assunzione; la durata può arrivare, compresa l eventuale proroga, fino ad un massimo di 24 mesi; gli oneri contributivi per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile, che devono comunque essere anticipati dall azienda, possono essere posti a carico del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili; l attivazione del tirocinio è subordinata alla sottoscrizione di un apposita convenzione con gli uffici competenti, che stabilisce modalità e durata del tirocinio. Tirocini per lavoratori extracomunitari residenti all estero L'art. 8 del Decreto Ministeriale n. 142/1998 prevede che i tirocini possano essere effettuati sia da cittadini comunitari che da cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità. 31

34 Per quanto riguarda i lavoratori extracomunitari, l'art. 27 lettera f del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" (D.Llgs. n. 286 del 25 luglio 1998 e successive modificazioni) dispone che, al di fuori degli ingressi per lavoro contingentati annualmente, possono essere rilasciati dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato. 32

35 DOMANDE FREQUENTI Chi può essere inserito con un tirocinio? L unico requisito per effettuare un tirocinio è avere assolto l obbligo d istruzione ai sensi della normativa vigente. Quanti tirocinanti l azienda può ospitare contemporaneamente? Da calcolare in relazione al numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato. Quanto può durare un tirocinio? Da 4 a 24 mesi in funzione della tipologia dei destinatari. Il tirocinante deve essere iscritto nel libro unico? I tirocinanti sono esclusi dalle registrazioni sul libro unico del lavoro, anche se nei loro confronti vanno applicate le disposizioni dell art. 50 del TUIR in quanto percettori di redditi assimilati a quello di lavoro subordinato. Il tirocinio deve essere retribuito? Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e come tale non dà diritto ad alcuna retribuzione. L azienda può corrispondere una borsa di studio al tirocinante? È facoltà dell azienda ospitante riconoscere al tirocinante una borsa di studio o altre facilitazioni di carattere economico (buoni pasto, rimborsi spese, ecc.). Qual è il trattamento fiscale di eventuali borse di studio per un tirocinio? Hanno un trattamento assimilato al reddito da lavoro dipendente. Lo stage può essere interrotto? Può essere interrotto in qualsiasi momento anche per volontà di una parte senza obbligo di preavviso. Il tirocinio può essere prorogato? Sì, fino al raggiungimento del limite massimo fissato dalla legge. L azienda ha l obbligo di assumere il tirocinante al termine del tirocinio? No, non esistono vincoli di questo genere. 33

36 Il tirocinante è obbligato a seguire gli orari di lavoro aziendale? Il tirocinante è tenuto a seguire gli orari concordati nel progetto formativo da lui sottoscritto. In caso di maternità si può sospendere il tirocinio? Sì, il tirocinio può essere sospeso per l intera durata della maternità. In caso di assenza per malattia, è necessario portare il certificato medico? No, ma è buona norma avvisare tempestivamente l azienda. E possibile attivare un tirocinio formativo e di orientamento per un minore? Se il tirocinante è minorenne, il Progetto Formativo deve essere sottoscritto anche da chi esercita la patria potestà. Che cos è la convenzione? L accordo sottoscritto tra l azienda ospitante e il soggetto promotore contenente le modalità di svolgimento del tirocinio e gli obblighi dei soggetti coinvolti. Che cos è il progetto formativo? Il documento in cui vengono descritti i tempi, le modalità e gli obiettivi del tirocinio. Deve fornire i dati identificativi delle parti coinvolte. A chi spetta l onere delle coperture assicurative INAIL e per la responsabilità civile verso terzi? Al soggetto promotore del tirocinio. Se il promotore è un ente pubblico, può essere previsto che tale onere sia a carico dell azienda. Entro quando bisogna comunicare all INAIL la data di inizio del tirocinio? Entro trenta giorni dalla data di inizio del tirocinio stesso. L avvio di un tirocinio va comunicato al Centro per l impiego? L attivazione del tirocinio comporta di norma l obbligo della comunicazione preventiva e, per i tirocini che si svolgono in Emilia Romagna, l invio tramite SARE della convenzione e del progetto formativo. Sono esclusi dall obbligo i tirocini curriculari svolti all interno di un percorso formativo o scolastico. Chi può fare il tutor aziendale? Un socio/titolare o un dipendente a tempo indeterminato dell azienda. 34

37 L azienda deve fornire al tirocinante tutti i dispositivi di sicurezza nonché informarlo preventivamente sulle norme antinfortunistiche e di igiene in ambiente di lavoro? Sì. La sede del tirocinio deve essere unica? No, può variare purché venga comunicata all ente promotore del tirocinio e vi sia la necessaria copertura assicurativa. Nessun onere deve essere a carico del tirocinante. Cosa deve fare l azienda se il tirocinante è indisciplinato? Il tirocinante non è soggetto ad alcun potere disciplinare del datore di lavoro: in caso di comportamento indisciplinato o violazione, da parte del tirocinante, degli obblighi a suo carico, oltre all eventuale richiamo (anche attraverso l ente promotore) l unica possibilità è quella di far interrompere il tirocinio. Cosa deve fare l azienda in caso di infortunio? Segnalare l infortunio agli istituti assicurativi e al soggetto promotore, entro i termini di legge. 35

38 36

39 STRUMENTI OPERATIVI DI GESTIONE DEL TIROCINIO 37

40 38

41 CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO (su carta intestata del soggetto promotore) Tra Il/la... (soggetto promotore) con sede in... Via..., codice fiscale... d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato/a dal sig.... nato a... il...; e... (denominazione dell azienda ospitante) con sede legale in... Via... codice fiscale... d ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato dal Sig.... nato a... il...; Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l obbligo scolastico ai sensi art. 1 comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n Si conviene quanto segue: Art.1 Ai sensi dell art.18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, la... (riportare la denominazione del soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n.... soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta di... (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell art. del decreto attuativo dell art. 18 della legge n. 196 del Art.2 Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro. 39

42 Durante lo svolgimento del tirocinio l attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante. Per ciascun tirocinante inserito nell impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente: - il nominativo del tirocinante; - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l indicazione dei tempi di presenza in azienda; - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio; - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Art.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a: - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. Art.4 Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto ospitante) ed al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento. (data)... (firma per il soggetto promotore)... (firma per il soggetto ospitante)... 40

43 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (rif. Convenzione n.... stipulata in data...) Nominativo del tirocinante... nato a il... residente in.via... cod. fiscale... Attuale condizione (barrare la casella): studente scuola secondaria superiore universitario frequentante corso post diploma post laurea allievo della formazione professionale disoccupato/in mobilità inoccupato (barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap) sì no Azienda ospitante... Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)... Tempi di accesso ai locali aziendali... Periodo di tirocinio n. mesi dal.. al... Tutore (indicato dal soggetto promotore)... Tutore aziendale... Polizze assicurative: Infortuni sul lavoro INAIL posizione n.... Responsabilità civile posizione n.... compagnia... Obiettivi e modalità del tirocinio... 41

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