STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA. È costituita una società per azioni denominata "Audiovisual Industry Promotion S.p.A.".
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- Nicolo Baldini
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1 STATUTO DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Articolo 1 - Denominazione È costituita una società per azioni denominata "Audiovisual Industry Promotion S.p.A.". La società potrà validamente denominarsi, ad ogni effetto di legge, in tutti gli atti che la riguardano, anche con l'indicazione abbreviata "AIP S.p.A.". Articolo 2 - Sede La società ha sede nel Comune di Roma. La società ha sede secondaria nel comune di Milano. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello che risulta dall'ultima annotazione sul libro soci. Articolo 3 - Durata La durata della società è stabilita fino al 30 giugno 2030, e può essere prorogata. Articolo 4 - Oggetto La società ha per oggetto: OGGETTO - CAPITALE SOCIALE - PATRIMONI DESTINATI la realizzazione, la gestione, l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, proprie o di terzi, nonché l'organizzazione di mostre ed eventi accessori e collaterali relativi a tali manifestazioni, quali congressi, conferenze e tavole rotonde, prevalentemente nel settore del cinema e audiovisivi; la fornitura di servizi (quali servizi di marketing, di organizzazione e di logistica) per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre ed eventi accessori e collaterali quali congressi, conferenze e tavole rotonde, prevalentemente nel settore del cinema e audiovisivi; la pubblicazione di cataloghi, programmi, comunicati e stampati, relativi a manifestazioni fieristiche, prevalentemente nel settore del cinema e audiovisivi; tutte le attività economiche connesse all'organizzazione delle manifestazioni fieristiche (e tra queste, ad esempio, il cosiddetto merchandising), prevalentemente nel settore del cinema e audiovisivi. La società, inoltre, ha per oggetto la promozione, la diffusione e la massimizzazione della commercializzazione nel mondo del prodotto cinematografico ed audiovisivo di nazionalità italiana, favorendone la presenza in eventi di carattere internazionale e, più in generale, nell'ambito del mercato internazionale. In particolare, la società potrà realizzare qualsivoglia iniziativa di carattere promozionale e non, utile a detto scopo.
2 La società ha facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, diritti di autore e di proprietà intellettuale in genere, inerenti l'oggetto sociale. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari o immobiliari, necessarie od utili, strumentali o connesse, al raggiungimento dei fini sociali, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, aventi scopi affini, complementari o strategicamente utili. Sono escluse dall'oggetto sociale l'attività di raccolta del pubblico risparmio nonché tutte le attività finanziarie regolamentate da apposite normative o comunque svolte nei confronti del pubblico. Articolo 5 - Capitale sociale Il capitale sociale è di euro suddiviso in n azioni ordinarie. La società potrà non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione, con apposita determinazione dell'assemblea. Articolo 6 - Patrimoni destinati La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria della società con la maggioranza prevista dal secondo comma del successivo articolo 12. Articolo 7 - Prelazione TRASFERIMENTO DELLE AZIONI Il socio che intende trasferire nel senso previsto dal secondo comma del presente articolo 7 in tutto o in parte le proprie azioni, diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili dovrà previamente offrirli in prelazione a tutti gli altri soci inviando loro, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione per conoscenza, una comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il nome del terzo acquirente disposto all'acquisto, nonché i termini, le condizioni e le modalità in base ai quali sarà effettuato il trasferimento. Tale comunicazione dovrà altresì descrivere le caratteristiche di tale terzo acquirente con particolare riguardo alla sua eventuale specifica esperienza nei settori di attività del socio alienante. Con il termine "trasferire" si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo: vendita, donazione, permuta, conferimento in società, dazione in pagamento, vendita in blocco, vendita forzata, espropriazione e fusione) in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento, anche a termine, della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali (ivi inclusi pegno o usufrutto) di azioni, diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione devono, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo 7, darne comunicazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al socio alienante e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tale comunicazione dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare tutte le azioni, diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili offerti in vendita.
3 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili verranno attribuiti ai soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. Fino a quando il diritto di prelazione non sia scaduto o rinunciato da tutti gli aventi diritto, il terzo acquirente non sarà iscritto nel libro soci, non sarà legittimato all esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni nonché ai diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili e non potrà trasferirli con effetto verso la Società a soggetti diversi dagli altri soci. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dal socio alienante nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo 7. Nel caso in cui (a) taluno dei soci ritenga che tale prezzo sia artatamente eccessivo, oppure (b) il corrispettivo per il trasferimento delle azioni o dei diritti di opzione, dei warrant, dei diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili non sia costituito da una somma di denaro, ciascun socio avrà diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili oggetto di prelazione al prezzo che sarà stabilito come indicato ai successivi commi del presente articolo 7. Il socio o i soci che intendano dar corso alla procedura di arbitraggio e il socio alienante dovranno provvedere congiuntamente alla nomina di una società di revisione di primaria levatura, dandone tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato accordo tra i soci sulla nomina della società di revisione di primaria levatura, questa sarà nominata dal Presidente del Tribunale di Roma su istanza della parte più diligente. La società di revisione, in qualità di arbitratore, dovrà emettere e comunicare ai soci la propria determinazione entro 30 giorni dalla data del conferimento dell'incarico e dovrà fondare la medesima su una valutazione, da effettuarsi con equo apprezzamento, della situazione patrimoniale della società, della sua redditività e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie. Le spese e gli onorari della società di revisione sono a totale carico del socio alienante nel caso in cui il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 5% rispetto al prezzo indicato nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo 7, oppure diviso per metà ciascuno tra il socio alienante e i soci che intendono esercitare il diritto di prelazione nel caso in cui le modalità di trasferimento non prevedano una somma di denaro quale corrispettivo del trasferimento. In tutti gli altri casi, tali spese e onorari sono invece a totale carico del socio o dei soci che hanno dato corso alla procedura di arbitraggio. I soci aventi diritto alla prelazione hanno diritto di rinunciare all'acquisto al prezzo determinato dalla società di revisione dandone comunicazione al socio alienante mediante lettera con avviso di ricevimento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della società di revisione. Qualora tutti gli aventi diritto alla prelazione abbiano rinunciato all'acquisto, le spese e gli onorari della società di revisione saranno, in ogni caso, a carico esclusivo dei soci rinuncianti e il socio alienante sarà libero di trasferire le azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili, alle condizioni indicate nell'offerta di cui al primo comma del presente articolo 7. Ove, peraltro, il socio alienante non trasferisca le
4 azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili entro due mesi dal momento in cui è diventato libero di procedere in tal senso egli, nel caso in cui intenda trasferire nel senso previsto dal secondo comma del presente articolo 7 le azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili dovrà nuovamente procedere ad offrire le azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili secondo quanto previsto ai sensi del presente articolo 7. Articolo 8 - Gradimento Il trasferimento nel senso previsto dal secondo comma dell'articolo 7 di azioni o di diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili è altresì soggetto al previo gradimento degli altri soci, secondo quanto previsto ai successivi commi. Pertanto, i soci che non intendano esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7, potranno negare il proprio gradimento al trasferimento qualora il potenziale acquirente: (i) non sia oggettivamente dotato di specifica esperienza nei settori di attività del socio alienante ovvero (ii) sia concorrente della Società o dei suoi soci o sia legato ad un concorrente della Società o dei soci da vincoli giuridici o di fatto tali influenzarne il comportamento. In tal caso, il socio o i soci che intendono negare il proprio gradimento dovranno inviare entro il medesimo termine previsto dal terzo comma dell'articolo 7 una comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al socio alienante e per conoscenza agli altri soci e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, contenente le motivazioni del loro diniego. Il gradimento si ritiene concesso qualora tali soci non si pronuncino entro il termine indicato al comma precedente. Articolo 9 - Esclusioni Le limitazioni al trasferimento delle azioni e diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili di cui ai precedenti articoli 7 e 8 non sono applicabili qualora il socio alienante intenda trasferire nel senso previsto dal secondo comma dell'articolo 7 azioni o i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili ad una società del proprio gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo, "controllo" così come definito dall art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile e dall'art. 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58). Tale trasferimento dovrà essere peraltro risolutivamente condizionato al fatto che nel caso in cui venga meno il rapporto di controllo il socio che abbia effettuato il libero trasferimento riacquisti le azioni, i diritti di opzione, warrant, diritti di sottoscrizione o di assegnazione di obbligazioni convertibili trasferiti. Articolo 10 - Convocazione dell'assemblea ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottantagiorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile.
5 L'Assemblea viene convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della data di seconda convocazione. L'avviso di convocazione viene comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipato via fax almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Articolo 11 - Riunione per videoconferenza o teleconferenza L'Assemblea si potrà svolgere con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario che: (i) (ii) (iii) (iv) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. Articolo 12 - Quorum costitutivo e deliberativo L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze stabilite dalla legge. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, le delibere di seguito indicate dovranno essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 75% dell'intero capitale sociale: (i) modifiche dello Statuto; (ii) aumenti di capitale, ad eccezione di quelli che si rendano necessari a copertura di eventuali perdite; (iii) fusione, scissione e messa in liquidazione della società; (iv) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare; (v) emissione di prestiti obbligazionari convertibili.
6 Articolo 13 - Partecipazione all'assemblea Al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare e a votare in Assemblea, i soci devono esibire i propri titoli o certificati, ove emessi. Ogni socio che abbia diritto di intervento in Assemblea può farsi rappresentare da altri, mediante delega scritta, in conformità e nei limiti di quanto disposto dalla legge. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni. Articolo 14 - Presidente e segretario dell'assemblea L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona nominata dall'assemblea a maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Articolo 15 - Composizione e nomina dei componenti La società adotta per la propria amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409-septies del codice civile. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di quindici a un massimo di diciannove componenti. L'Assemblea determina il numero degli amministratori entro i suddetti limiti. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti del suddetto articolo: se l'assemblea lo aumenta provvede alla loro nomina con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo che non può essere superiore a tre esercizi e scadono in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Qualora, per dimissioni o altre cause, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea con le maggioranze di legge. Articolo 16 - Presidente e segretario del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla nomina, elegge tra i propri membri un presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.
7 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri, salvo il caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. Articolo 17 - Compensi Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle normali spese sostenute per partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione stesso oltre ad un compenso se e in quanto determinato dall'assemblea all'atto della loro nomina. Articolo 18 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, nei casi di urgenza almeno ventiquattro ore prima, telegraficamente o a mezzo telex, telefax o posta elettronica. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza e il voto favorevole del 75% dei consiglieri in carica. Nell eventualità in cui uno o più consiglieri abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata deliberazione del Consiglio di Amministrazione e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2391, primo comma, del codice civile si astenga dalla relativa votazione, il quorum per la validità di tale deliberazione si calcolerà sul numero dei consiglieri votanti. Articolo 19 - Amministratore delegato Il Consiglio di Amministrazione può delegare, salve le limitazioni previste dalla legge, le attribuzioni o facoltà che ritiene opportune ad un Amministratore delegato determinandone i poteri e la relativa remunerazione. Articolo 20 - Firma e rappresentanza sociale La rappresentanza della società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria o amministrativa e ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spettano altresì agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate. Articolo 21 - Composizione e competenze COMITATO ESECUTIVO
8 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Comitato Esecutivo composto di sei dei suoi membri del quale fanno parte di diritto il Presidente e l'amministratore delegato. Il Comitato Esecutivo avrà la stessa durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e pertanto si intenderà automaticamente sciolto nel momento in cui tale Consiglio di Amministrazione sia sostituito. Il Comitato Esecutivo sarà competente ad esaminare e decidere, a maggioranza assoluta dei membri in carica, sulle seguenti materie attribuite dal Consiglio di Amministrazione nei limiti dallo stesso stabiliti: - approvazione del business plan e del budget annuale nonché di ogni eventuale modifica degli stessi; - strategie aziendali, ampliamenti e attuazione di nuove alleanze strategiche; - costituzione di società, joint venture o altre entità, di natura comunque associativa; - valutazione dell ingresso di nuovi soci nel capitale della società, anche mediante aumento del capitale sociale; - compimento di operazioni di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale della società aventi natura straordinaria e comunque implicanti un mutamento di strategia rispetto all ultimo business plan approvato; - proposte al Consiglio di Amministrazione di operazioni di fusione, scissione e conferimento; - richieste o concessioni di finanziamenti e/o leasing finanziari; - affitto di aziende o rami di azienda; - stipulazione di contratti con i soci o con società da questi controllate e/o collegate ai sensi dell'art del codice civile; - nomina o revoca di dirigenti, procuratori ad negozia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti determinandone, altresì, i poteri; - approvazione delle situazioni trimestrali e della situazione semestrale. Nell eventualità in cui uno o più membri del Comitato Esecutivo abbia un interesse per conto proprio o di terzi in una determinata decisione del Comitato Esecutivo e adempiuti gli obblighi di cui all'art. 2391, primo comma, del codice civile si astenga dalla relativa votazione, tale decisione dovrà essere approvata all'unanimità dei votanti. Nel caso in cui tutti i membri del Comitato Esecutivo si astengano, la decisione sarà sottoposta al Consiglio di Amministrazione. COLLEGIO SINDACALE Articolo 22 - Composizione e nomina del Collegio
9 Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società, sul concreto funzionamento della stessa. L'Assemblea elegge il Collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del Collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Articolo 23 - Durata in carica del Collegio sindacale Il Collegio sindacale resta in carica per tre esercizi e la scadenza del mandato dello stesso coincide con la data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della carica. Articolo 24 - Esercizio sociale ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E DIVIDENDI L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno. Articolo 25 - Bilancio e dividendi Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere certificato da società di revisione che svolgerà il controllo contabile. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotto il 5% (cinque per cento) da assegnare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi altri accantonamenti a fondi di riserva straordinaria. I dividendi non riscossi vanno prescritti a favore del fondo di riserva, trascorsi cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Articolo 26 - Recesso RECESSO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
10 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma, del codice civile, i soci hanno diritto di recedere qualora non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge. Articolo 27 - Scioglimento e liquidazione Il Consiglio d'amministrazione deve accertare senza indugio il verificarsi di una causa di scioglimento della società e procedere agli adempimenti previsti in materia. Esso convoca, nei casi previsti, l'assemblea sociale per la nomina dei liquidatori e per la deliberazione sugli altri elementi previsti dalla legge, cui ci si richiama per quanto non previsto in questo Statuto in materia di scioglimento e liquidazione. Articolo 28 - Autorità competente COMPETENZA GIUDIZIARIA Il Foro di Milano è competente in via esclusiva e inderogabile a conoscere delle controversie fra la società e i suoi componenti, in genere, riferibili alla vita sociale. Articolo 29 - Rinvio DISPOSIZIONI GENERALI Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle norme di legge vigenti in materia. Statuto in vigore dal 1 gennaio 2004.
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