PROPOSTA DI CONVENZIONE DIRETTA SU INCARICO DEL FASI

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1 SOCIETA PRO.GE.SA. S.R.L. Progetti e Gestioni Sanitarie Via Renato Fucini, ROMA PROPOSTA DI CONVENZIONE DIRETTA SU INCARICO DEL FASI La presente proposta sarà prima vagliata a livello tecnico-medico e di mercato sanitario dalla società di consulenza e studi in sanità PRO.GE.SA. S.r.l., attualmente incaricata, e se ritenuta equa, sarà presentata al FASI L Accordo che segue è inviato tramite posta elettronica e deve essere rinviato in forma cartacea, in un unico originale, esclusivamente alla società PRO.GE.SA. S.R.L. Via Renato Fucini, ROMA. 1

2 ACCORDO IN FORMA DIRETTA TRA FASI Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi Via Vicenza, ROMA - Codice Fiscale rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Stefano Cuzzilla E ragione sociale della Struttura Sanitaria NAZIONE: ITALIA REGIONE CITTA Provincia 2

3 NOTA INTEGRATIVA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELL ATTO DI CONVENZIONE IN DEROGA A QUANTO PREVISTO DALL ARTICOLO 8, LA VALIDITA DEL PRESENTE ATTO DI CONVENZIONE IN FORMA DIRETTA TRA IL F.A.S.I. E: Città: Prov. S INTENDE DAL AL fermo restando le premesse, gli articoli ed i punti descritti nell atto di convenzione. 3

4 Premesso che: A. il FASI è un fondo sanitario integrativo costituito da Confindustria in rappresentanza delle aziende industriali aderenti e da Federmanager in rappresentanza dei dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi aderenti; B. il FASI agisce in favore dei propri iscritti e loro familiari ed è una Associazione senza scopo di lucro; C. il FASI, con l intento di migliorare i servizi resi ai propri iscritti ha deciso di convenzionare in forma diretta le Strutture Sanitarie ritenute più idonee ed utili territorialmente per meglio assolvere alle proprie finalità istituzionali; D. la PRO.GE.SA. S.R.L. (Progetti e Gestioni Sanitarie) Società di consulenza e studi in sanità, è attualmente incaricata dal FASI, di proporre al Fondo le Strutture Sanitarie da convenzionare in forma diretta, che possano rispondere alle attese dei propri assistiti oltre che alle esigenze del territorio; E. con forma diretta s intende il rimborso da parte del FASI alla Struttura Sanitaria convenzionata delle spese dalla stessa anticipate in favore degli iscritti, nei limiti delle tariffe massime di rimborso esposte nel Nomenclatore-Tariffario FASI in vigore pubblicato sul sito Le eventuali eccedenze di spesa, determinate dalla differenza tra le tariffe massime concordate e quelle di rimborso previste dal Fondo sono sempre a carico degli iscritti. F. il FASI rimborserà direttamente alle Strutture Sanitarie convenzionate, in nome e per conto degli iscritti, quanto anticipato dalle Strutture Sanitarie stesse in loro favore, sempre nei limiti delle tariffe massime di rimborso esposte nel Nomenclatore-Tariffario FASI in vigore pubblicato sul sito G. eventuali aumenti o diminuzioni delle tariffe di rimborso da parte del FASI non determineranno una modifica delle tariffe massime concordate, bensì un eventuale diminuzione o od aumento delle eccedenze a carico degli iscritti salvo diversi accordi tra le parti; H. al solo fine informativo, per i propri iscritti, il FASI può pubblicare e/o comunicare i nominativi delle Strutture Sanitarie convenzionate in forma diretta attraverso le proprie circolari od elenchi informativi e/o sul proprio sito internet, e/o tramite la Centrale Informativa Sanitaria del FASI; I. la Struttura Sanitaria si assume tutte le responsabilità relative ad errori di natura amministrativa che dovessero verificarsi in merito alla documentazione di spesa ed a quella sanitaria ed alle pratiche incomplete inviate al FASI per ottenere la liquidazione delle proprie competenze. Le Suddette pratiche dovranno essere regolarizzate secondo le indicazioni fornite, in relazione alla/e anomalia/e rilevata/e, dall Ufficio Convenzioni Dirette del Fondo; 4

5 J. il presente atto di convenzione non è modificabile in nessuna delle sue parti, comprese le tariffe concordate, fino alla scadenza annuale, salvo nel caso in cui la Struttura Sanitaria diminuisca le proprie tariffe private, con la conseguente riduzione delle tariffe massime concordate con il presente atto, in favore degli iscritti/assistiti FASI, nonché del corrispondente decremento della quota a carico degli iscritti/assistiti stessi; K. la presente convenzione ha per oggetto l offerta del rimborso in forma diretta, da parte del FASI, di tutte le prestazioni/servizi consentiti dalla propria autorizzazione sanitaria e riconosciuti come rimborsabili da parte del Fondo. L. qualsiasi voce non prevista dal Nomenclatore-Tariffario FASI in vigore non è rimborsabile dal Fondo. Pertanto, la relativa spesa non potrà essere rimborsata neanche in forma indiretta rimarrà a totale carico dell iscritto/assistito (vedi allegato 2) M. il presente atto di convenzione prevede che le Strutture Sanitarie non accreditate applichino tariffe concordate in favore degli iscritti/assistiti FASI che siano sempre inferiori a quelle del proprio nomenclatore tariffario privato. N. le Strutture Sanitarie accreditate con il SSN/SSR, che ricoverano in regime di accreditamento l iscritto/assistito FASI, previa presentazione di idonea documentazione, devono attribuire all iscritto/assistito FASI unicamente i costi relativi a quanto NON riconosciuto dallo stesso SSN/SSR e facendo riferimento a quanto concordato in questo atto di convenzione; O. nella forma diretta, per la degenza per forme morbose croniche, il FASI rimborserà, in nome e per conto degli iscritti/assistiti, direttamente alle Strutture Sanitarie, la tariffa di rimborso giornaliera FASI che le strutture hanno anticipato in favore degli iscritti/assistiti, per i giorni di effettiva permanenza nella Struttura Sanitaria stessa; P. nel caso in cui a seguito del manifestarsi di un un evento acuto si renda necessario il trasferimento del paziente in altro luogo di cura, il FASI rimborserà la quota alberghiera solo se si provveda a mantenere il posto letto fino al rientro dell iscritto/assistito nella Struttura Sanitaria al termine del predetto evento acuto. Il rimorso avverrà sempre nel limite della tariffa massima di rimborso esposta nel Nomenclatore-Tariffario FASI in vigore (vedi allegato 2); Q. la Struttura Sanitaria deve emettere un unica fattura/ricevuta sanitaria che deve inviare in originale al F.A.S.I., in cui si evinca chiaramente l eventuale eccedenza pagata in proprio dall iscritto/assistito con la dicitura ECCEDENZA ECONOMICA NON A CARICO DEL F.A.S.I., SALDATA IN PROPRIO DALL ISCRITTO/ASSISTITO e la somma che deve saldare il F.A.S.I. in nome e per conto dell iscritto/assistito, con la dicitura SALDO A CARICO DEL FASI, utilizzando i timbri forniti dal F.A.S.I. stesso. La Struttura Sanitaria deve fornire agli iscritti/assistiti la fotocopia della predetta documentazione. Su richiesta dell iscritto/assistito, potrà essere fornita una copia conforme, utilizzabile anche ai fini fiscali; 5

6 R. gli iscritti/assistiti F.A.S.I. pagheranno in proprio alla Struttura Sanitaria le eventuali eccedenze di spesa rispetto ai rimborsi F.A.S.I. che sono state concordate e descritte nel presente atto ed approvate dal F.A.S.I.; le tariffe concordate con la Struttura Sanitaria sono esposte all interno del sistema telematico S@RMF sotto la colonna denominata tariffa centro ; S. se l iscritto/assistito, all atto della presa in carico o durante la degenza, dovesse risultare non assistibile in forma diretta dovrà essere attivata la forma indiretta ; T. per forma indiretta si intende che l iscritto/assistito salderà in proprio l importo dovuto alla Struttura Sanitaria, quindi provvederà ad inviare al F.A.S.I. la richiesta di rimborso per le prestazioni/servizi usufruiti. Il F.A.S.I. provvederà, se fosse diventato assistibile, a rimborsare all iscritto/assistito quanto dovuto. sempre nei limiti delle tariffe massime di rimborso esposte nel Nomenclatore-Tariffario F.A.S.I. in vigore (vedi allegato 2); U. il F.A.SI. non intrattiene alcun accordo diretto con i Professionisti medici-chirurghi operanti presso la Struttura Sanitaria, per cui la stessa è responsabile, verso il F.A.S.I., del rispetto del presente accordo anche da parte dei Professionisti medici-chirurghi stessi; V. il FASI, la PRO.GE.SA. S.R.L. e SDS Nuova Sanità Srl s impegnano a tenere riservata al proprio interno qualsiasi documentazione inviata dalla Struttura Sanitaria; si stipula e si conviene quanto segue ARTICOLO 1 Le premesse e gli allegati alla presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa; qualsiasi modifica della convenzione e degli allegati dovrà essere redatta per iscritto con espressa approvazione di entrambe le parti. ARTICOLO 2 la presente convenzione in forma diretta con il FASI è rivolta a tutte le Strutture Sanitarie che erogano prestazioni socio-assistenziali in regime residenziale dedicate alla cura della comorbilità di cui sono affetti i soggetti anziani non autosufficienti, parzialmente autosufficienti. Strutture Sanitarie in grado di assicurare, ai propri pazienti, cure finalizzate al mantenimento delle funzioni vitali, ovvero, al recupero dei livelli di autonomia attraverso un piano di cure personalizzato. ARTICOLO 3 La Struttura Sanitaria ed i Medici-Chirurghi in virtù degli accordi tra il FASI ed i propri iscritti/assistiti, sono sciolti dal segreto professionale nei confronti del FASI e dei consulenti medici della PRO.GE.SA. S.R.L. S.r.l. e/o del Fondo ed hanno il consenso a trasmettere al FASI, ai consulenti medici e alla S.D.S. Nuova Sanità S.r.l. che gestisce il sistema telematico, i dati personali, comuni e sensibili degli iscritti/assistiti, anche in forza dell allegato L firmato dall iscritto/assistito (Legge sulla Privacy). 6

7 ARTICOLO 4 la Struttura Sanitaria, (stampatello o timbro) Prende atto delle condizioni necessarie per ottenere la convenzione diretta assume i seguenti impegni, applicare tariffe in favore degli iscritti FASI che siano sempre e comunque inferiori al listino privato della Struttura Sanitaria; a) a non richiedere agli iscritti/assistiti FASI alcun deposito cauzionale b) anticipare agli iscritti/assistiti FASI, le spese per le prestazioni/e servizi sostenuti, all interno della Struttura Sanitaria, nei limiti delle tariffe massime di rimborso FASI previste dal Nomenclatore-Tariffario FASI in vigore (allegato 2) e successive edizioni; c) assumersi ogni responsabilità per eventuali propri errori amministrativi in relazione alla documentazione di spesa ed a quella sanitaria, in riferimento a pratiche incomplete inviate al Fondo ed a eventuali propri errori di calcolo circa il rimborso a carico del Fasi, ritenendo pertanto a proprio carico eventuali importi anticipati dalla Struttura Sanitaria ma non dovuti dal FASI; d) assumersi ogni responsabilità per le prestazioni erogate a non aventi diritto, come comunicato alla Struttura Sanitaria stessa attraverso il diniego dell autorizzazione telematica, ritenendo, anche in questo caso a proprio carico eventuali importi anticipati dalla Struttura Sanitaria ma non dovuti dal FASI; e) rispettare l'iter operativo definito nella Guida al sistema operativo FASI (Allegato 4), impegnandosi a darne ampia e dettagliata informazione ai propri addetti; f) inviare al FASI, per la definizione delle richieste di, le relazioni mediche o i diari clinici riferiti all iscritto/assistito; g) riservare all iscritto/assistito FASI, se possibile, un canale preferenziale d'accesso onde garantire lo svolgersi delle prestazioni, secondo le esigenze dell iscritto/assistito FASI medesimo; h) informare tempestivamente per iscritto la PRO.GE.SA. S.R.L. di qualsiasi variazione riguardante i propri dati anagrafici e nell ambito dell offerta di servizi e/o prestazioni sanitarie offerte. La stessa PRO.GE.SA. S.R.L. provvederà ai relativi aggiornamenti verificando, preventivamente, la congruenza e la coerenza delle modifiche richieste ed a comunicarli al FASI per le opportune variazioni; i) realizzare il collegamento informatico con il Fondo tramite la S.D.S. Nuova Sanità S.r.l., per poter accedere al sistema telematico di autorizzazione, che è l unica modalità possibile per essere convenzionati in forma diretta con il Fondo. A tal fine, dichiara di aver sottoscritto il contratto riferito all utilizzo dell applicativo S@RMF che avrà validità con la sottoscrizione da parte del FASI della presente convenzione. Il FASI e la PRO.GE.SA. S.R.L. S.r.l. sono assolutamente estranei a qualsiasi rapporto economico che intercorrerà tra la S.D.S. Nuova Sanità S.r.l. e la Struttura Sanitaria riguardo l applicativo in questione; 7

8 j) verificare che l importo complessivo delle fatture/ricevute sanitarie corrisponda esattamente al totale risultante dalla stampa della autorizzazione nello stato di pratica chiusa prodotta dall applicativo S@RMF. In caso di discordanza, il FASI comunicherà per iscritto alla struttura la anomalia rilevata, fornendo tutti i riferimenti della pratica, trattenendo in sospeso la richiesta di rimborso fino al ricevimento della documentazione necessaria o mancante o dei chiarimenti richiesti; g) non richiedere agli iscritti/assistiti FASI alcun costo aggiuntivo, sia per l esecuzione operativa della convenzione in forma diretta che, per la gestione della pratica telematica e/o amministrativa; k) non eseguire in forma diretta prestazioni non riconosciute come rimborsabili dal FASI, ed escluse dal Nomenclatore-Tariffario FASI vigente in vigore, che dichiara di conoscere attraverso l allegato 2 e le premesse dello stesso Nomenclatore-Tariffario in vigore; l) applicare sulla fattura originale, laddove previsto e per importi superiori ad 77,47, l imposta di bollo, attualmente pari ad 1,81. Il FASI, qualora riceva atti o documenti privi di marca o bollo a punzone, ove necessaria, ai fini dell esonero da responsabilità amministrativa, è obbligato alla presentazione di tali documenti all Ufficio del Registro; m) non applicare mai la forma indiretta pur se richiesta dall scritto/assistito FASI. Il Fondo non consente, infatti, che in una Struttura Sanitaria convenzionata si possano eseguire in forma indiretta prestazioni tra quelle riconosciute rimborsabili in forma diretta dal FASI stesso, anche se richiesto espressamente dagli assistiti. Se ciò accadesse, rappresenterebbe per il FASI motivo di risoluzione immediata dell accordo senza alcun preavviso; n) emettere un solo originale della fattura/ricevuta sanitaria, essendo proibito dalle normative vigenti in materia l emissione di due originali del medesimo documento di spesa. In caso ciò dovesse accadere, resta inteso che, ogni responsabilità civile e penale da ciò derivante, resta a carico della Struttura Sanitaria che ha posto in essere la condotta oggetto di divieto. Tale inadempienza rappresenta motivo di disdetta immediata ed unilaterale della convenzione da parte del FASI; l) comunicare tempestivamente al FASI, inviando possibilmente la relativa certificazione l eventuale decesso dell iscritto/assistito e provvede a fatturare, ed erogare telematicamente, la pratica relativa alle prestazioni/servizi eseguite al de cuius fino alla data del decesso; o) informare immediatamente, in caso di momentaneo mal funzionamento del collegamento telematico, la SDS Nuova Sanità S.r.l., per la soluzione del problema. Inoltre, la Struttura Sanitaria deve provvedere a darne immediata comunicazione anche agli iscritti; p) consegnare l Informativa sul trattamento dei dati personali comuni e sensibili agli iscritti/assistiti FASI, nonché ai loro familiari e raccoglierne il relativo consenso così come previsto dalla legislazione vigente ( Allegato L ). Tale documento dovrà essere 8

9 compilato in ogni sua parte insieme alla documentazione di rimborso ed inoltrato in originale, stante l obbligo per gli assistiti/iscritti FASI, che volessero accedere alla forma diretta, di rilasciare alla Struttura Sanitaria il suddetto consenso prima dell inizio delle cure ed al termine delle stesse. In mancanza di ciò il FASI non potrà dar luogo al rimborso atteso, determinando la temporanea sospensione della liquidazione fino alla ricezione dell allegato mancante; m) la Struttura Sanitaria offre agli iscritti/assistiti del FASI le prestazioni consentite dalla propria autorizzazione sanitaria e di cui fornisce copia alla PRO.GE.SA. S.R.L. comprese eventuali integrazioni/aggiornamenti; n) fornire alla PRO.GE.SA. S.R.L. il proprio tariffario privato. Quest ultimo è necessario per definire le tariffe concordate in questo atto di convenzione, che saranno inserite nella colonna denominata tariffa centro del sistema telematico S@RMF della Struttura Sanitaria; q) fornire ampia e dettagliata informazione, ai propri incaricati, circa le modalità di gestione del presente atto, con particolare riguardo all iter operativo allegato. o) il presente atto di convenzione si intende non modificabile in nessuna delle sue parti. Eventuali diminuzioni delle tariffe private da parte della Struttura Sanitaria comporteranno una modifica immediata delle tariffe concordate e descritte nella colonna tariffa centro del sistema operativo S@RMF; la Struttura Sanitaria riconosce che: p) il FASI, in relazione al particolare quadro clinico dei pazienti degenti presso le Strutture Sanitarie oggetto del presente atto di convenzione prevede delle procedure di liquidazione diverse, rispetto a quelle normalmente stabilite, per alcune prestazioni presenti nel proprio Nomenclatore Tariffario in vigore. In particolare: Non è previsto il rimborso per la Assistenza medica in degenza, per i ricoveri per forme morbose croniche. Non è necessario attivare la normale procedura di richiesta di estensione dell autorizzazione prevista, invece, per i ricoveri con degenza notturna con o senza intervento chirurgico. Per la Fisiokinesiterapia, il FASI si riserva di valutare il PAI (Piano Assistenza Individuale) e/o la relazione medica redatti dal medico curante o dalla Struttura Sanitaria stessa, al fine di valutare la non applicabilità della limitazione numerica prevista per i trattamenti fisiokinesiterapici Il FASI non prevede, in caso di ricovero per forme morbose croniche,il rimborso, sia nella forma diretta che nella forma indiretta, dei farmaci, parafarmaci e dei materiali (ad es.: presidi medici, pannoloni etc.) somministrati e/o forniti agli iscritti/assistiti, pur se presenti nella fattura rilasciata dalla Struttura Sanitaria; q) il FASI, la PRO.GE.SA. S.R.L. S.rl., la S.D.S. Nuova Sanità S.r.l. in qualità di erogatori di servizi, sono estranei ad ogni e qualsivoglia rapporto che andrà ad intercorrere fra 9

10 l'utilizzatore dei servizi/prestazioni e la Struttura Sanitaria e/o i Medici-Chirurghi e/o altri professionisti e/o personale paramedico e amministrativo. Riconosce, pertanto, che i soggetti indicati resteranno in ogni caso estranei a qualsiasi controversia tra le parti e comunque verranno ritenuti dalla Struttura Sanitaria e/o dai Medici-Chirurghi e/o altri professionisti e/o personale paramedico e amministrativo, integralmente ed incondizionatamente manlevati da ogni e qualsivoglia domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei loro confronti; r) nessuna delle pattuizioni contenute nel presente atto può essere considerata come obbligo del FASI a procurare, sotto qualsiasi forma, clientela alla Struttura Sanitaria e/o ai Medici- Chirurghi e/o altri professionisti e/o personale paramedico operanti presso la Struttura Sanitaria stessa; s) ha ottenuto dal FASI la convenzione diretta in modo completamente gratuito e nulla ha dovuto alla PRO.GE.SA. S.R.L. per l intermediazione tecnico-medica-sanitaria o alla S.D.S. Nuova Sanità S.r.l. per l utilizzo del sistema telematico S@RMF; t) il FASI la PRO.GE.SA. S.R.L., si riservano la facoltà di effettuare visite ispettive per verificare la sussistenza dei parametri tecnici-medici-amministrativi e di accoglienza dichiarati nell Allegato 1 che hanno determinato la proposta di PRO.GE.SA. S.R.L. e l approvazione della convenzione diretta da parte del FASI; u) la presente convenzione non è in esclusiva e pertanto il FASI ha la facoltà di stipulare analoghi accordi con altre Strutture Sanitarie; allo stesso modo anche la Struttura Sanitaria ha la facoltà di stipulare analoghi accordi con altri Fondi Sanitari Integrativi e/o Compagnie di assicurazione (clausola della non esclusività); v) non potranno essere inoltrate al FASI ne alla PRO.GE.SA. S.r.l. ne alla SDS Nuova Sanità S.r.l. richieste di informazioni, compresa la eventuale verifica del rimborso riconosciuto, per giustificativi di spesa emessi nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa. Qualora sia necessario ricevere chiarimenti, entro il limite temporale previsto, dovrà essere utilizzato il modulo già predisposto (allegato R), parte integrante del presente atto. Richieste formulate con modalità diversa da quella prevista, potrebbero non essere accolte dal Fondo ed avranno, comunque, tempi di verifica non definibili; w) in caso di pratiche non pervenute, si precisa che il Fondo fornirà informazioni per le sole richieste di rimborso riguardanti fatture di saldo emesse nei dodici mesi precedenti alla data della richiesta di verifica formulata della Struttura Sanitaria. Per tutte quelle pratiche che si riferiscono a prestazioni eseguite e fatturate oltre il dodicesimo mese dalla richiesta formulata dalla Struttura Sanitaria, il Fondo non potrà fornire alcuna indicazione. La verifica deve necessariamente essere inoltrata utilizzando il modulo predisposto (allegato R) Il FASI assume i seguenti impegni: ARTICOLO 5 per le pratiche complete e correttamente istruite, rimborsare alla Struttura Sanitaria convenzionata, in nome e per conto dei propri iscritti/assistiti, l'importo delle sole prestazioni autorizzate telematicamente, anticipato dalla 10

11 Struttura Sanitaria medesima, nei limiti di quanto esposto nel Nomenclatore- Tariffario FASI in vigore, secondo le modalità descritte nell'allegato 4, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di quella sanitaria e degli allegati amministrativi richiesti. Resta inteso che, qualora la pratica dovesse risultare incompleta, i tempi di definizione saranno senz altro maggiori e non quantificabili a priori. Gli importi saranno saldati secondo la normativa vigente. Le pratiche devono, essere inviate a cadenza mensile ovvero entro il mese successivo; ARTICOLO 6 Il FASI, la PRO.GE.SA. S.R.L. e la S.D.S. Nuova Sanità riconoscono che nulla sarà loro dovuto sotto nessuna forma dalla Struttura Sanitaria per gli assistiti FASI che usufruiscono delle prestazioni/servizi della Struttura Sanitaria. ARTICOLO 7 il FASI liquida le competenze alla Struttura Sanitaria, anche se riferite a più richieste di rimborso, con un unico bonifico bancario, utilizzando gli estremi comunicati dalla Struttura Sanitaria. Contestualmente, tramite il sistema telematico di prenotazione S@rmf, fornirà il dettaglio delle pratiche alle quali si riferisce il suddetto bonifico; ARTICOLO 8 La presente convenzione, con i suoi allegati, ha validità dal 1 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 e non è previsto alcun tacito rinnovo; ARTICOLO 9 La presente convenzione, con i suoi allegati ed eventuali modifiche contrattuali e/o tariffarie, potrà essere rinnovata solo tramite una nuova proposta scritta da parte del FASI o suoi incaricati, attualmente la società PRO.GE.SA. S.r.l.. Nel caso in cui la Struttura Sanitaria non ricevesse la proposta per il rinnovo dell accordo entro il 30 Settembre 2012 e così per gli anni successivi, la convenzione s intende automaticamente disdettata, anche senza alcuna motivazione. Qualora ciò accadesse si richiede alla Struttura Sanitaria convenzionata in forma diretta di fatturare ed erogare/chiudere telematicamente tutte le pratiche relative alle prestazioni eseguite, entro e non oltre il 31 dicembre. Si precisa, inoltre, che non sarà proposto il rinnovo della convenzione, se la Struttura Sanitaria dovesse risultare, per qualsiasi motivo, disattivata dal sistema S@RMF. Il FASI formalizzerà la disdetta con lettera raccomandata A.R. che invierà entro il 31 Dicembre 2012 e così di anno in anno. La Struttura Sanitaria, in riferimento a quanto suddetto, accetta incondizionatamente sin d ora per allora la possibilità che il FASI possa non rinnovare l accordo per l anno successivo anche senza alcuna motivazione. In tale ipotesi non potrà essere richiesta, dalla parte che ha ricevuto la disdetta, alcuna indennità di qualsivoglia natura ed a qualsiasi titolo. La Struttura Sanitaria riterrà valida la disdetta per l anno successivo anche se preannunciata via fax da PRO.GE.SA. S.r.l. entro il 31 Dicembre 2012 e così di anno in anno. E compito della Struttura Sanitaria, in caso di disdetta da parte del FASI, darne immediata comunicazione ai pazienti iscritti FASI che accedessero alla struttura. E altresì Suo obbligo chiudere le pratiche telematicamente ed emettere le fatture delle prestazioni eseguite fino alla data della risoluzione. 11

12 ARTICOLO 10 La presente convenzione potrà essere disdettata anche da parte della Struttura Sanitaria a mezzo lettera raccomandata A.R. o telefax da inviarsi entro e non oltre il 30 Settembre 2013, anche senza alcuna motivazione, con effetto allo scadere dell annualità in corso, ovvero al 31 dicembre 2013 e così di anno in anno. Anche in tale ipotesi non potrà essere richiesta dal F.A.S.I., che ha ricevuto la disdetta, alcuna indennità di qualsivoglia natura ed a qualsiasi titolo. La disdetta deve essere inviata in PRO.GE.SA, che la trasmetterà al F.A.S.I. E compito della Struttura Sanitaria, anche in caso di Sua disdetta, darne immediata comunicazione ai pazienti iscritti/assistiti F.A.S.I ricoverati o che dovessero accedere per la prima volta alla struttura; ARTICOLO 11 Il FASI, sin d ora per allora, si assume la prerogativa di disdettare la convenzione diretta, in qualsiasi momento, con effetto immediato, nel caso in cui, la Struttura Sanitaria procurasse in modo reiterato, errori amministrativi e/o procedurali per la definizione e/o la gestione delle pratiche di rimborso per i propri iscritti/assistiti. Il FASI, inoltre, nel caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente accordo, compreso quanto descritto in premessa, potrà risolvere con lettera inviata a mezzo raccomandata A.R. o telefax in qualsiasi momento, con effetto immediato al ricevimento della comunicazione. Anche in tale ipotesi non potrà essere richiesta, dalla Struttura Sanitaria che ha ricevuto la risoluzione, alcuna indennità di qualsivoglia natura ed a qualsiasi titolo. ARTICOLO 12 Ogni qualvolta la Struttura Sanitaria riceverà un rimborso in base alla presente convenzione, il FASI sarà automaticamente surrogato a norma degli articoli 1201 e seguenti del Codice Civile in tutti i diritti della Struttura Sanitaria e/o iscritto/assistito verso terzi, nessuno escluso, compresi i privilegi spettanti a norma di legge; ARTICOLO 13 Le parti, ai sensi ed agli effetti di cui all art. 5, comma 1 D. Lgs n 231 del 9/10/2002, tenuto anche conto dei reciproci vantaggi loro derivanti dal complessivo assetto di interessi, regolato dalla presente convenzione, espressamente escludono, in caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi, l applicazione degli interessi di mora di cui alla direttiva europea 2000/35/CE del 29/06/2000 recepita dal predetto D. Lgs 231/02, ritenendo il creditore che tale esclusione non sia lesiva di tali interessi. ARTICOLO 14 Qualora si manifestassero tra le parti controversie e/o divergenze in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione delle prestazioni indicate nella presente convenzione, le Parti s impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole, con spirito di reciproca collaborazione e perseguendo l equo soddisfacimento degli interessi di entrambe. Le controversie tra le parti che non potessero essere risolte con l accordo diretto saranno deferite ad arbitrato. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati uno dalla Struttura Sanitaria ed uno dal FASI ed il terzo, nominato dai 12

13 primi due, o, in caso di loro disaccordo, le parti sono concordi, dal Presidente del Tribunale di Roma, su ricorso della parte più diligente. La parte che intenderà deferire una controversia agli arbitri dovrà notificare a mezzo lettera raccomandata A/R alla controparte un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. Entro venti giorni dalla ricezione di tale atto l altro contraente dovrà notificare un atto contenente i propri quesiti e la nomina del proprio arbitro. Ove non vi provveda, alla nomina dell arbitro non designato provvederà, a richiesta dell altra parte, il presidente del Tribunale di Roma. Gli arbitri decideranno secondo equità. Nessuna azione giudiziaria potrà essere promossa a pena di improcedibilità, prima che sia stata esperita la procedura arbitrale. Qualora si rivelasse impossibile pervenire ad una composizione amichevole, le parti sono concordi, che la controversia sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. ARTICOLO 15 il sottoscritto Legale Rappresentante o Titolare della Struttura Sanitaria dichiara sotto la propria responsabilità, che il presente atto di convenzione in qualsiasi forma fosse stato ricevuto, ovvero in forma cartacea via postale o per posta elettronica in formato Pdf, non è stato modificato in nessuna delle sue parti; ARTICOLO 16 In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi precisati nel presente accordo, compreso quanto descritto in premessa, la convenzione potrà essere risolta previa disdetta inviata anche da una sola delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. in qualsiasi momento, con effetto immediato al ricevimento della comunicazione. Anche in tale ipotesi non potrà essere richiesta, dalla parte che ha ricevuto la disdetta, alcuna indennità di qualsivoglia natura ed a qualsiasi titolo. ARTICOLO 17 il presente accordo è redatto e sottoscritto dalla Struttura Sanitaria in un unico originale ed inviato esclusivamente alla società PRO.GE.SA, attualmente incaricata dal FASI. Nel caso di approvazione da parte del FASI della convenzione proposta da PRO.GE.SA. s.r.l., il Fondo trasmetterà alla Struttura Sanitaria una copia dell accordo, sottoscritta dal Presidente pro-tempore del FASI ARTICOLO 18 La Struttura Sanitaria è obbligata alla non divulgazione e riproduzione del presente atto di convenzione e del Nomenclatore-Tariffario concordato ad esso associato, essendo questi ad esclusivo utilizzo delle parti interessate e degli iscritti al Fondo. ARTICOLO 19 La Struttura Sanitaria, in seguito alla proposta del FASI o suoi incaricati, attualmente la società PRO.GE.SA. S.r.l., per il rinnovo dell accordo per l anno successivo, dovrà inviare al FASI o suoi incaricati, la accettazione scritta per il rinnovo dell accordo entro e non oltre il 15 Ottobre

14 Qualsiasi eventuale proposta di aumenti delle eccedenze tariffarie potrà divenire valida solo dal 1 Gennaio 2013 e così di anno in anno, a condizione che sia ritenuta equa e di mercato da PRO.GE.SA. S.r.l., proposta al FASI ed approvata dallo stesso. ARTICOLO 20 elenco allegati 1D, 2, 3, 4, 5, L, M, S, R Allegato 1D-Scheda Dati: scheda dati informativa della Struttura Sanitaria; Allegato 2: il nomenclatore tariffario FASI in vigore ed , con le tariffe massime di rimborso riconosciute dal FASI e le prestazioni escluse dai rimborsi FASI per le quali si intende che il costo rimane a totale carico dell iscritto/assistito; Allegato 3 - Tariffa centro: sono tutte le tariffe concordate, applicate dalla Struttura Sanitaria in favore degli iscritti/assistiti FASI, per le prestazioni/servizi previsti in questo atto di convenzione; Allegato 4: GUIDA al sistema operativo FASI; Allegato 5: nomenclatore tariffario privato della Struttura Sanitaria con specifica di tutte le prestazioni/servizi offerte dalla Struttura Sanitaria stessa; Allegato L: dichiarazioni di responsabilità consenso-segreto professionale; Allegato M: elenco dei professionisti operanti presso la Struttura Sanitaria che hanno accettato la convenzione diretta con il FASI in oggetto; Allegato S: similitudini - da utilizzare al fine di richiedere l autorizzazione per prestazioni (voci) mancanti nel nomenclatore-tariffario FASI in vigore; Allegato R: modulo richiesta informazioni in merito alle prenotazioni; 14

15 Le parti sono concordi che le firme della Struttura Sanitaria e del FASI apposte unicamente sulle pagine n 15/16 sono valide per l intero atto di convenzione, comprese le premesse e tutti gli allegati. LA PRO.GE.SA S.r.l. (Progetti e Gestioni Sanitarie) propone al FASI questa convenzione diretta Dott. Patrizio Maggiolini (firma ) Roma, / / PER LA STRUTTURA SANITARIA Il Legale Rappresentante o Titolare PER IL FASI Il Presidente pro-tempore Dott. Stefano Cuzzilla (timbro e firma) (timbro e firma), / / (città) Roma, / / Ai sensi ed agli effetti degli artt e 1342 Cod. Civ. i contraenti dichiarano di aver letto ed approvato tutti gli articoli della presente convenzione ed in particolare gli articoli: ARTICOLO 4 lett. s (manleva); ARTICOLO 8, 9, 10 (disdetta/risoluzione); ARTICOLO 11 (surroga); ARTICOLO 12 (arbitrato). PER LA STRUTTURA SANITARIA Il Legale Rappresentante o Titolare PER IL FASI Il Presidente pro-tempore Dott. Stefano Cuzzilla (timbro e firma) (timbro e firma), / / (città) Roma, / / 15

16 CONSENSO LEGGE SULLA PRIVACY Il sottoscrittore di questo atto di convenzione concede il proprio consenso (legge sulla Privacy - n.196 del 30 Giugno 2003 e successive integrazioni e modificazioni) e s impegna a raccogliere ed a conservare il consenso di tutti i medici-chirurghi operanti al proprio interno, affinché la Pro.ge.sa S.r.l., la S.D.S. Nuova Sanità S.r.l. ed il FASI, possano trattare i dati comuni generali ed inviare qualsiasi comunicazione alla Struttura Sanitaria stessa e/o ai medici-chirurghi, unicamente nell ambito delle procedure necessarie previste dalla convenzione, telefonicamente, telematicamente, via telefax, via , via postale. Inoltre concede il consenso affinché i propri dati possano essere pubblicati sulla Guida Fasi alle Strutture Sanitarie convenzionate e sul sito Web del FASI PER LA STRUTTURA SANITARIA E PER I SIGG. MEDICI-CHIRURGHI IN ESSA OPERANTI IL LEGALE RAPPRESENTANTE O IL TITOLARE, / / CITTA (timbro e firma) 16

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