AZIENDA LOMBARDA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA LODI (in sigla ALER di Pavia Lodi)
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- Enrichetta Zani
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1 AZIENDA LOMBARDA PER L EDILIZIA RESIDENZIALE DI PAVIA LODI (in sigla ALER di Pavia Lodi) CAPITOLATO DI GARA PER LA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA, SPESE LEGALI E PERITALI DURATA DEL CONTRATTO: DALLE ORE DEL ALLE ORE DEL DEFINIZIONI Assicurazione: il contratto di assicurazione Polizza: il documento che prova l'assicurazione; Contraente: il soggetto che stipula l assicurazione, nell interesse proprio nonché per conto dei soggetti sotto indicati, riportato sul frontespizio della presente polizza. Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato: L Ente Contraente la presente polizza Il Presidente; Gli Amministratori; I Consiglieri; Il Segretario/Direttore Generale; I Dirigenti; I Dipendenti tutti in connessione con lo svolgimento delle proprie mansioni e/o funzioni; I Consulenti ed i collaboratori in genere ai quali il Contraente debba, per legge o per contratto, fornire le garanzie di cui alla presente polizza. Società: l Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; Broker: ASSITUR SRL quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: l'insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. Fatto illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell ordinamento giuridico, fuori dell ipotesi di inadempimento contrattuale. L illecito è civile se consiste in violazione di norme civili, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. Atto illegittimo: atto viziato poiché privo di un requisito o presupposto di legittimità, ovvero atto privo delle qualità o delle condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica. Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ARTICOLO 1 PROVA DEL CONTRATTO La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato. ARTICOLO 2 EFFETTO DELLE GARANZIE, PAGAMENTO DEL PREMIO, ESCLUSIONE TACITA PROROGA La presente assicurazione ha decorrenza dalle ore del e termine alle ore del senza obbligo alcuno di disdetta. Al termine del periodo di assicurazione, a richiesta del Contraente: - la Società prorogherà l assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio, al fine di consentire l espletamento della procedura per l aggiudicazione di un nuovo contratto; - in alternativa, la Società rinnoverà l assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo di ulteriori 3 (tre) anni oltre la scadenza contrattuale. L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. In caso di mancato pagamento delle rate di premio trascorsi 30 giorni dalla rispettiva scadenza, la Compagnia è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L assicurazione avrà effetto dalle ore del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio in arretrato. ARTICOLO 3 DURATA POLIENNALE E FACOLTA DI RESCISSIONE DEL CONTRATTO Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante lettera raccomandata a/r, da inviarsi all altra parte almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso. ARTICOLO 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO E BUONA FEDE Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio entro 60 giorni dal suo verificarsi. L omissione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente/Assicurato all atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l intera annualità). Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rinuncia alle dichiarazioni inerenti ai sinistri avvenuti prima della decorrenza della presente polizza. ARTICOLO 5 REVISIONE DEL PREMIO E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI Per i contratti di durata pluriennale, contestualmente alla produzione dei dati relativi ai sinistri di cui all Art.11, la Società può segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all Art. 4 e richiedere, ai sensi dell art. 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l integrazione del premio entro trenta giorni. ARTICOLO 6 CLAUSOLA DI RECESSO Fino al trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all Art. 5, presentata dalla Società, ovvero fino al termine della trattativa instaurata, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso di 90 (novanta) giorni. La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente. Qualora alla data di effetto del recesso il Contrante non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest ultima, la Società si impegna a prorogare l assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. Il Contraente provvede a corrispondere l integrazione del premio entro 30 (trenta) giorni. Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali Pag. 2
3 ARTICOLO 7 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. ARTICOLO 8 FORO COMPETENTE Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente. ARTICOLO 9 FORMA DELLE COMUNICAZIONI Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall una all altra parte con lettera raccomandata o telex o telegramma o telefax o e mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza. ARTICOLO 10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quello che non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge. ARTICOLO 11 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI 1. Al termine di ogni anno dalla data di decorrenza del contratto stipulato e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 15 giorni solari successivi, pena l applicazione delle penali di cui al successivo punto 3, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabile e non modificabile (quale elenco ufficiale di riferimento) e dovrà riportare per ciascun sinistro: il numero del sinistro attribuito dalla Società; la data di accadimento dell evento; la data della denuncia; la tipologia dell evento; la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche del Capitolato; la tipologia di rimborso (se rimborso diretto o indiretto); l indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a ; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a. Inoltre il Fornitore si impegna a fornire semestralmente l elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata. 2. Salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesti dall Amministrazione contraente dovranno essere forniti secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate. 3. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel presente articolo, limitatamente al punto 1, il Fornitore dovrà corrispondere all Amministrazione un importo pari al 3,30% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo. 4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva. ARTICOLO 12 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato. ARTICOLO 13 CLAUSOLA BROKER Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contatto a ASSITUR SRL e di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla mandataria stessa. Per quanto concerne l incasso dei premi di polizza, la regolazione verrà effettuata dal Contraente alla ASSITUR SRL, che provvederà al versamento alla Compagnia assicuratrice. Resta intesa l efficacia liberatoria del pagamento così effettuato, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e dell art. 55 lettera b) del Regolamento ISVAP n 5 del 16/10/2006. Al broker la Compagnia si impegna a corrispondere una provvigione pari al 12% del premio al netto delle imposte. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia. ARTICOLO 14 COASSICURAZIONE E DELEGA Qualora la Società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l assicurazione può essere ripartita per quote tra altre Società. Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali Pag. 3
4 In tal caso l assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici, obbligatoriamente indicate dalla delegataria. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni Società partecipante ha accettato. Si precisa che in deroga a quanto disposto dall art del Codice Civile tutte le Imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Si conviene fra le Parti contraenti che l attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della presente polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza. La Società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell apposito prospetto di polizza. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato. Le imprese coassicuratrici dovranno delegare alla Società aggiudicataria, in qualità di delegataria, la gestione onnicomprensiva della polizza, con espresso conferimento, altresì, del potere di rappresentanza processuale ex art. 77 C.P.C. per tutte le controversie relative al rapporto. ARTICOLO 15 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA In ottemperanza all articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la società, il subappaltatore o l intermediario hanno notizia dell inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLE SPESE LEGALI E PERITALI ARTICOLO 16 ASSICURATI Rivestono la qualifica d'assicurato ai sensi della garanzia prestata con la presente polizza: a) L Ente Contraente, ALER di Pavia Lodi, rappresentato dal Presidente e/o da propri Amministratori Funzionari dotati dei necessari poteri; b) il Presidente; gli Amministratori; i Consiglieri; il Segretario/Direttore Generale; i Dirigenti; i Dipendenti tutti FIGURE ASSICURATE Nr ASSICURATI Ente (ALER di Pavia Lodi) 1 Presidente nell adempimento delle funzioni/mansioni a favore dell Ente Contraente 1 Dirigenti nell adempimento delle funzioni/mansioni a favore dell Ente Contraente 7 Dipendenti / Collaboratori nell adempimento delle funzioni/mansioni a favore dell Ente Contraente 52 A maggior precisazione, e comunque a titolo esemplificativo e non limitativo, si intendono comprese in garanzia tutte le attività e funzioni svolte dalle suddette figure a servizio e nell interesse dell Ente Contraente Per l individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione della garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. ARTICOLO 17 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE La Società alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume a proprio carico, - l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale (difesa tecnica) - in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità giudiziaria, - l onere relativo ad ogni spesa extragiudiziale e peritale, comprese le spese liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di soccombenza, che dovessero essere sostenute dal Contraente per la tutela dei diritti nell interesse proprio nonché per conto degli Assicurati, così come individuati in polizza, a tutela dei loro interessi a seguito di atti od eventi connessi: Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali Pag. 4
5 a) all esercizio delle attività istituzionali dell Ente Contraente, ivi incluse le attività accessorie, collegate e complementari; b) all'espletamento dell'incarico o del servizio ed all'adempimento delle funzioni esercitate per conto del Contraente. ARTICOLO 18 RISCHI INCLUSI La garanzia è operante per: 1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 2. La difesa penale per reato doloso, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa e tributaria limitatamente ai casi di: proscioglimento; archiviazione in istruttoria; assoluzione con decisione passata in giudicato; il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso; derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, c.p.p.). 3. Controversie in sede penale per delitto colposo o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione stradale, quando gli assicurati, per ragioni di servizio si trovino alla guida di veicoli a motore di loro proprietà o di proprietà dell Ente. 4. Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il Giudice Ordinario o al T.A.R. o al Consiglio di Stato. L intervento della società è sempre operante. Nel caso in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell art del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di responsabilità civile o patrimoniale stipulata dall Assicurato e prestata dalla Compagnia assicuratrice, la presente polizza opererà ad integrazione ed in eccedenza di ciò che è dovuto con la stessa. 5. L esercizio di pretese al risarcimento danni, a persone e/o a cose, subiti per fatti illeciti di terzi. 6. Resistenze a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi. 7. L'assistenza e la difesa volte ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona ed alle cose subiti dall'assicurato per fatto colposo o doloso di terzi, ovvero, quando ne sussistano i presupposti, per l'assistenza e la difesa necessaria a promuovere azione penale nei confronti di terzi in relazione ai medesimi fatti. 8. L'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e penale aperti a carico dell'assicurato in conseguenza di fatti commessi involontariamente. 9. L'assistenza e la difesa nei procedimenti di responsabilità civile e penale conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati. 10. L opposizione e/o impugnazione avverso provvedimenti amministrativi, sanzioni amministrative non pecuniarie e sanzioni amministrative pecuniarie. 11. L opposizione alle sanzioni amministrative, qualora l Assicurato debba presentare Ricorso Gerarchico e/o Opposizione al Giudice Ordinario di primo grado competente, avverso una sanzione amministrativa comminata dall Autorità preposta. Le garanzie tutte di polizza si intendono estese anche per le attività svolte in forma associata con altri Enti, escluse le vertenze tra gli Enti partecipanti all Associazione. ARTICOLO 19 SPESE COMPRESE NELL ASSICURAZIONE La garanzia è operante per le spese: 1. di assistenza consulenza e patrocinio per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo; 2. di assistenza stragiudiziale; 3. processuali nel processo penale (art.535 c.p.p.) 4. per l'intervento di un Legale per ciascun Assicurato, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati; 5. per l intervento di un consulente tecnico d ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; 6. per indagini per la ricerca di prove a difesa; 7. di giustizia; 8. liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'assicurato; 9. arbitrali rituali e/o irrituali, compreso l arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni ( atte a riconoscere il diritto dell Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso); 10. conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società; 11. di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; 12. per la redazione di denunce, querele, ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità giudiziarie competenti; 13. di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro; 14. degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri. Si intendono sempre escluse: Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali Pag. 5
6 1. le pene pecuniarie inflitte da un Autorità Giudiziaria; 2. le multe e le ammende; 3. tutti gli oneri fiscali per la regolarizzazione di atti da produrre nel processo, le spese per la registrazione delle sentenze e degli atti transattivi; 4. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art.541 c.p.p.) ARTICOLO 20 CONDIZIONI DI OPERATIVITA DELLA COPERTURA L Assicurazione di cui agli artt. 16 e 17 lettere b) si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dai soggetti di cui all art.16 lettere a) e b); b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dai soggetti di cui all art.16 lettera a) e l'ente; c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi. ARTICOLO 21 ESCLUSIONI L'assicurazione non obbliga la Società quando la controversia: a) deriva da fatto doloso dell'assicurato, salvo i casi previsti dall art.18 punto 2 ; b) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate; c) deriva dal rapporto di servizio e/o da vertenze sindacali con l'ente d'appartenenza; d) è originata da eventi di circolazione terrestre o di navigazione salvo quanto previsto dall art. 18 punto 3; e) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive; f) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo e sabotaggio organizzato, atti di vandalismo da chiunque provocati, g) limitatamente alle vertenze in sede civile ed amministrativa per le quali l'onere della gestione delle vertenze risulti a carico dell'assicuratore della responsabilità civile ai sensi dell'art comma c.c. h) controversie addebitabili a colpa grave dell'assicurato accertata con sentenza passata in giudicato nonché ai giudizi instaurati presso la Corte dei Conti per i quali non sia accertata la responsabilità amministrativa. ARTICOLO 22 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA / RETROATTIVITA E ULTRATTIVITA La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti ed i comportamenti sono stati posti in essere, purché non antecedenti a 5 anni dalla data di decorrenza della presente polizza. Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza l Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza. L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società successivamente alla cessazione della polizza fino ad un massimo di anni 5, a condizione che i sinistri siano afferenti ad atti o comportamenti posti in essere nel periodo di durata dell'assicurazione indicato in polizza. ARTICOLO 23 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino, nonché nel territorio dell'unione Europea e che in caso di giudizio siano trattate dall'autorità giudiziaria degli stessi Paesi. ARTICOLO 24 GESTIONE DEL SINISTRO La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti l'esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo tra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al Giudice superiore o divergenze nell'interpretazione del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma dell'art. 8. ARTICOLO 25 SCELTA DEL LEGALE L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che sono domiciliati nel luogo ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti. Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali Pag. 6
7 ARTICOLO 26 REGOLAZIONE DEL PREMIO Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili di rischio, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine d'ogni periodo annuo d'assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio nei termini e con le modalità sopra indicate, la Società fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. ARTICOLO 27 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSICURATI Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione dalla garanzia si farà riferimento agli atti e registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna a fornire copia a semplice richiesta della Società. ARTICOLO 28 MASSIMALI DI GARANZIA La garanzia è prestata fino alla concorrenza delle seguenti somme: - Euro ,00 per singolo assicurato - Euro ,00 per sinistro, qualunque sia il numero degli Assicurati coinvolti nell'evento; - Euro ,00 per annualità assicurativa. ARTICOLO 29 FONDO SPESE E ONORARI / ANTICIPO INDENNIZZI La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del fondo spese ed onorari richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti: - Euro 5.000,00 per persona; - Euro ,00 per evento. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all entità del fondo spese riconosciuto. La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell Assicurato stesso nell evento che ha dato origine alla controversia. Tutela Giudiziaria, Spese legali e peritali Pag. 7
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