POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07)

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1 Pagina 1 di 11 POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI TUTELA GIUDIZIARIA (LOTTO N 07) La presente polizza è stipulata tra Comune di PORTOGRUARO Piazza della Repubblica, PORTOGRUARO (VE) C.F e Società Assicuratrice Agenzia di.. Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati Alle ore di ogni 31.01

2 Pagina 2 di 11 SOMMARIO SEZIONE 1 SEZIONE 2 Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Art.6 Art.7 Art.8 Art.9 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Definizioni NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Assicurazione presso diversi Assicuratori Durata del contratto Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Regolazione del premio Recesso a seguito di sinistro Modifiche dell assicurazione Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Oneri fiscali Foro competente Interpretazione del contratto Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio Coassicurazione e delega Clausola Broker Rinvio alle norme di legge Rinuncia alla rivalsa SEZIONE 3 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE Oggetto dell Assicurazione Spese assicurate Garanzie Esclusioni Validità territoriale Efficacia temporale delle garanzie SEZIONE 4 Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINSITRI Obblighi dell assicurato in caso di sinistro Denuncia del sinistro Scelta del legale Gestione del sinistro Pagamento dell'indennizzo Recupero di somme Esonero dalla comunicazione delle generalità degli Assicurati SEZIONE 5 Art. 1 Art. 2 Art. 3 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO Massimali Calcolo del premio Disposizione finale

3 Pagina 3 di 11 SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL ATTIVITA Art.1 - Definizioni Assicurazione : Polizza : Contraente : Assicurato Società : Broker : Premio : Rischio : Sinistro : Indennizzo : Il contratto di assicurazione; Il documento che prova l'assicurazione; Il soggetto che stipula l assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza; Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Rivestono la qualifica di Assicurato le categorie di persone identificate nell apposita tabella della Sez.5 della presente polizza, nonché l Ente in quanto tale. l impresa assicuratrice; la Aon S.p.A. Filiale di Pordenone, quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. la somma dovuta dal Contraente alla Società. la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. il verificarsi del fatto dannoso cioè la controversia - per il quale è prestata la garanzia assicurativa. la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

4 Pagina 4 di 11 SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.. Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art C.C.. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. Il Contraente e l Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte per gli stessi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione. Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'assicurato ha l obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza. Art. 3 - Durata del contratto Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo, senza obbligo di disdetta. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art del Codice Civile. Art.5 Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 5) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive e/o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

5 Pagina 5 di 11 Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art.6 - Recesso a seguito di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 90 (novanta) giorni da darsi con lettera raccomandata. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni. Art.7 - Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Art. 9 - Oneri fiscali Sono a carico dell Assicurato le imposte e gli altri oneri presenti e futuri stabiliti per legge in conseguenza del contratto. Art.10 - Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art.11 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art.12 - Obbligo di fornire dati sull andamento del rischio La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato);

6 Pagina 6 di 11 d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.13 - Coassicurazione e delega (opzionale) L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla AON Spa Filiale di Pordenone e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Art.14 - Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente assicurazione alla società di brokeraggio assicurativo AON Spa Filiale di Pordenone. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato e la Società assicuratrice sono tenuti devono essere fatte per iscritto per il tramite della società di brokeraggio. Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza: la Società assicuratrice dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come effettuata alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà effettuata dal Contraente/Assicurato stesso; il Contraente dà atto che ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come effettuata al Contraente stesso. La Società delegataria e le eventuali coassicuratrici riconoscono inoltre che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker e tale pagamento è considerato liberatorio per il Contraente/Assicurato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di una comunicazione ufficiale del Broker alla Società. Art.15 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art. 16 Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti assicurati, salvo il caso in cui il danno sia dovuto a fatto doloso o gravemente colposo.

7 Pagina 7 di 11 SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Art.1 Oggetto dell Assicurazione La Società assicura il rimborso delle spese peritali, legali, extragiudiziali e giudiziali per la difesa dell Assicurato, ivi compreso l Ente in quanto tale, in ogni stato e grado di giudizio, a seguito di un sinistro rientrante in garanzia, in relazione a procedimenti di responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, formale, per fatti ed atti connessi all attività istituzionale dell Ente, all espletamento del servizio e dell adempimento dei compiti d ufficio per conto del Contraente, verificatisi durante il periodo di validità della polizza o nei dodici mesi immediatamente antecedenti la decorrenza della copertura, sempre che non sussista conflitto d interesse tra Contraente ed Assicurato Fermi restando gli obblighi stabiliti in ordine ai termini ed alle modalità di denuncia dei sinistri, la garanzia resta efficace per le denunce di sinistro pervenute alla Società entro due anni dalla cessazione del contratto purché relative a fatti posti in essere durante il periodo di validità dello stesso. Quando un fatto, una violazione o un'inadempienza hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della prima manifestazione. Art. 2 Spese assicurate L assicurazione pertanto comprende: i compensi e le spese relativi a prestazioni svolte nell'interesse dell Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio - da legali, e/o periti di parte, informatori (investigatori) incaricati; i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice, e posti a carico dell'assicurato; le spese di giustizia nel processo penale (art.535 c.p.p.); eventuali spese legali e/o peritali di controparte, in caso di soccombenza dell Assicurato o di transazioni preventivamente autorizzate dalla Società; le spese di difesa penale in materia di inquinamento o in materia di sicurezza sul lavoro; spese per arbitrati rituali e/o irrituali; formulazioni di istanze o ricorsi da presentarsi alle competenti Autorità. Art. 3 - Garanzie Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate a favore dei soggetti Assicurati per le spese sostenute, a titolo esemplificativo e non limitativo, nei casi sotto indicati, sempreché connessi all espletamento del servizio e dei compiti istituzionali e d ufficio: 1) attività di lavoro: a) controversie in sede penale per delitti colposi e contravvenzioni; b) controversie per danni dovuti a fatti illeciti o ad inadempienze di terzi; c) controversie relative a fatti illeciti o ad inadempienze involontariamente causati a terzi; d) difesa penale in procedimenti penali per delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con sentenza passata in giudicato oppure nel caso in cui il reato venga derubricato da doloso a colposo o nei casi di estinzione del reato per qualsiasi causa; 2) circolazione stradale: e) controversie in sede penale per delitto colposo e/o contravvenzioni per eventi connessi alla circolazione di veicoli e natanti in genere; f) controversie relative a quanto i soggetti assicurati debbano recuperare dai terzi responsabili per danni alla persona o alle cose in sinistri sofferti dall Assicurato in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione di veicoli e natanti in genere di proprietà dell'ente contraente o di proprietà privata, sempreché connessi all'espletamento di servizi autorizzati dall'ente assicurato.

8 Pagina 8 di 11 Art.4 Esclusioni L'assicurazione non vale per le spese relative a: a) vertenze di natura valutaria; b) vertenze insorte tra due o più persone assicurate con la medesima polizza; c) le spese di bollo e registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario; d) pagamento di multe, ammende o sanzioni; Inoltre la garanzia non sarà operante : e) se il fatto che ha dato origine al procedimento giudiziario non è connesso al servizio, alle mansioni ovvero alle competenze dell Assicurato; f) se il sinistro è determinato da dolo o colpa grave giudizialmente accertata dell Assicurato; g) per controversie per le quali il valore di lite sia inferiore ad Euro 500,00.= Art.5 Validità territoriale L'assicurazione vale per le vertenze e procedimenti di competenza delle autorità giudiziarie italiane, della Repubblica di San Marino e Città del Vaticano o in qualsiasi altro Paese europeo. Art. 6 - Efficacia temporale della garanzia L assicurazione viene prestata per le controversie denunciate per la prima volta dall Assicurato nel corso del periodo di assicurazione a condizione che traggano origine da fatti e/o atti avvenuti non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione. Ai sensi di quanto previsto dall art del Codice Civile il Contraente dichiara, e la Società ne prende atto, di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano causare, durante il periodo di validità del contratto, controversie determinate da fatti e/o atti verificatisi prima della data di effetto della presente assicurazione. La garanzia è inoltre operante per i sinistri che siano, relativi a fatti e/o atti avvenuti durante il periodo di validità della presente assicurazione, denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto. Si precisa che i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

9 Pagina 9 di 11 SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINSITRI Art. 1 - Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro - Denuncia del sinistro Scelta del Legale In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società od al Broker che gestisce la presente assicurazione entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza fornendo una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo solo se la Società ne ha subito pregiudizio (art C.C.). Contemporaneamente con la denuncia, l'assicurato ha il diritto di indicare il nome del proprio legale e dell eventuale domiciliatario alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese e gli onorari relativi. Su preventivo benestare della Società, che terrà a proprio carico le spese e gli onorari, l Assicurato potrà avvalersi di altri legali, arbitri o periti ai fini della gestione della controversia. In caso di omissione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società, la stessa si intende delegata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'assicurato deve conferire mandato. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale dovrà fornirgli informazione completa e veritiera su tutti fatti ed indicare i mezzi di prova nonché la documentazione necessaria. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. La Società non è responsabile dell operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. L Assicurato unitamente alla nomina del/i legale/i e/o del/i perito/i deve dare agli stessi istruzioni per fornire alla Società un adeguata informativa circa lo svolgimento della vertenza trasmettendole documenti e notizie utili ai fini della predetta informativa. Art. 2 - Gestione del sinistro La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento. Per quanto riguarda le spese attinenti all esecuzione forzata, la Società tiene indenne l'assicurato limitatamente ai primi due tentativi. In caso di disaccordo fra l'assicurato e la Società sulla possibilità di esito favorevole del giudizio o del ricorso al giudice superiore o di divergenze nell'interpretazione delle norme del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. La Società e l Assicurato s impegnano ad avvisare l altra Parte del diritto di avvalersi di tale procedura. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. Art. 3 - Pagamento dell'indennizzo Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione delle spese sostenute, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini di polizza, oppure comunica all'assicurato eventuali riserve o contestazioni, nel qual caso il termine suddetto decorre dalla data dell'accordo sull'indennizzo. Il pagamento verrà effettuato previa detrazione, a titolo di franchigia fissa ed assoluta, della somma di. 500,00.= per ogni sinistro. Art. 4 Recupero di somme Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e d interessi. E convenuto che la Società rimborsa tutte le spese sostenute dall Assicurato ed indennizzabili ai sensi della presente assicurazione. Qualora la controversia si concluda con esito favorevole e le spese sostenute dall assicurato siano a totale carico della controparte, nulla è dovuto alla Società. Nel caso le spese sostenute siano solo in parte a carico della controparte, la Società rimborserà all Assicurato la differenza.

10 Pagina 10 di 11 Art. 5 Esonero dalla comunicazione delle generalità degli Assicurati Il Contraente è esonerato dalla comunicazione delle generalità degli Assicurati. Rimane stabilito che l individuazione degli stessi è operata facendo riferimento a documenti ufficiali del Contraente. SEZIONE 5 MASSIMALI E CALCOLO DEL PREMIO Art.1 Massimali La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali : Euro ,00.= Euro ,00.= Euro ,00.= per persona Per sinistro Per anno assicurativo Resta convenuto fra le parti che in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati. Art.2 Calcolo del premio Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato : Categoria di Assicurati Premio lordo per ciascun Assicurato Numero Assicurati. N 01 - l Ente. Ente Sindaco. 01. Assessori. 06. Consiglieri. 20. Segretario. 01. Dipendenti Premio annuo lordo (anticipato) TOTALE COMPLESSIVO l Ente. Scomposizione del premio Premio annuo imponibile Imposte TOTALE Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell Art.5 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base della variazione del numero degli Assicurati Art. 3 Disposizione finale Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. L'ASSICURATO LA SOCIETÀ

11 Pagina 11 di 11 Agli effetti degli artt. 1341/1342 C.C. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 3 sez. 2 Durata della polizza; Art. 5, sez. 2 Recesso in caso di sinistro ; Art. 9, sez. 2 Foro competente; L'ASSICURATO

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