LOTTO 4 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZATUTELA LEGALE CIG: E24
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1 Allegato D Capitolato speciale di polizza - lotto 4 Tutela Legale LOTTO 4 CAPITOLATO SPECIALE POLIZZATUTELA LEGALE CIG: E24 Contraente: Siena Ambiente S.p.A. Strada Massetana Romana, 58/D Siena (SI) P. IVA: Durata del contratto: Dalle ore del: Alle ore del: Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 1
2 SOMMARIO DEFINIZIONI 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE 4 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 4 Art. 2 Decorrenza della garanzia Pagamento del premio 4 Art. 3 Durata dell assicurazione 4 Art. 4 Variazioni del rischio 4 Art. 5 Altre assicurazioni 4 Art. 6 Disdetta in caso di sinistro 5 Art. 7 Modifiche dell assicurazione 5 Art. 8 Oneri fiscali 5 Art. 9 Rinvio alle norme di legge 5 Art. 10 Foro competente 5 Art. 11 Interpretazione del contratto 5 Art. 12 Clausola Broker 5 Art. 13 Forma e validità delle comunicazioni dell Assicurato/Contraente 6 Art. 14 Estensione territoriale 6 Art. 15 Relazione sui sinistri 6 Art. 16 Coassicurazione e delega 6 Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari 7 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE 8 Art. 18 Oggetto dell assicurazione 8 Art. 19 Esclusioni 8 Art. 20 Inizio e termine della garanzia 8 Art. 21 Esistenza di coperture di responsabilità civile 9 Art. 22 Validità territoriale 9 Art. 23 Obblighi e gestione del sinistro 9 Art. 24 Liquidazione delle spese 9 Art. 25 Franchigie 10 Art. 26 Sostituti 10 Art. 27 Assicurazione parziale 10 Art. 28 Massimali 10 Art. 29 Calcolo del premio 10 Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 2
3 DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: SOCIETÀ: CONTRAENTE: ASSICURATO: RISCHIO: ASSICURAZIONE: POLIZZA: PREMIO: la Compagnia assicuratrice Siena Ambiente S.p.A. il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza la possibilità che si verifichi l evento dannoso il contratto di assicurazione il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte INDENNIZZO: la somma che la Compagnia eroga allo Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro SINISTRO: SCOPERTO: FRANCHIGIA: BROKER: SPESE LEGALI E PERITALI: COLPA GRAVE: il verificarsi del fatto, cioè la controversia, per il quale è prevista l Assicurazione la percentuale del danno indennizzabile che l Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito la parte del danno che rimane a carico dell Assicurazione Grifo Insurance Brokers S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza. Restano escluse dall Assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali) evidente e marcata trasgressione dagli obblighi di servizio o regole di condotta (compreso il rispetto delle leggi e dei regolamenti) con manifestazione di intensa negligenza. Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 3
4 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ. Tuttavia l omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Art. 2 Decorrenza della garanzia Pagamento del premio Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore del da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici. Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto. Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite. Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al di ogni annualità. I premi devono essere pagati all agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.. Art. 3 Durata dell assicurazione La durata del presente contratto è fissata in anni 2 (DUE), con effetto alle ore del e scadenza alle ore del Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l assicurazione a condizioni da concordare tra le parti, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Art. 4 Variazioni del rischio L Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art Cod. Civ. Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 1. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione dell Assicurato e/o Contraente, ai sensi dell art Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 5 Altre assicurazioni Premesso che il Contraente è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro il Contraente (o l Assicurato se abbia una polizza personale) deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell art C. C.. Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 4
5 Art. 6 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 30 (trentesimo) giorno dopo la sua definizione, le parti possono recedere dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni da darsi con lettera raccomandata; in tale caso al Contraente è dovuto il rimborso della quota di premio netto relativa al periodo di rischio pagato e non goduto. Art. 7 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 8 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è pattuito dalle condizioni pattuite nel presente testo, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile. Eventuali condizioni a stampa debbono pertanto ritenersi esplicitamente abrogate. Art. 10 Foro competente Foro competente per qualsiasi controversia è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente. Art. 11 Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l interpretazione più estensiva e più favorevole all Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 12 Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo Grifo Insurance Brokers S.p.A.. Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società Grifo Insurance Brokers S.p.A., e in particolare: - Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker. - Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente. - Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente. - La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti. In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all atto del perfezionamento. - Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d incasso Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 5
6 comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide. - I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili. - Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato). La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione. Art. 13 Forma e validità delle comunicazioni dell Assicurato/Contraente Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A. R., telegramma o telefax. Art. 14 Estensione territoriale Nell'ipotesi di azioni per il risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti, nonché di procedimento penale, l'assicurazione si estende ai casi assicurativi che insorgano in Europa o negli Stati Extraeuropei posti nel bacino del Mediterraneo, sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi la garanzia si estende ai casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino. Art. 15 Relazione sui sinistri La Società s impegna a fornire quadrimestralmente al Broker i dati afferenti l andamento del rischio (elenco dettagliato dello stato di gestione di ogni sinistro denunciato, con indicazione per ciascuna pratica degli estremi dell assicurato, della data di accadimento, degli importi liquidati o riservati e delle pratiche respinte o archiviate senza seguito). Tale relazione dovrà essere fornita non oltre 30 giorni dalla richiesta del broker o del Contraente. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di richiedere ed ottenere dalla Società un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art. 16 Coassicurazione e Delega Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell art del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate ai sensi dell art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 6
7 Art. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 7
8 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE Art. 18 Oggetto dell assicurazione La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, che devono essere sostenute dall Assicurato a tutela dei propri interessi a seguito di atti o fatti involontari connessi alla funzione esercitata per conto dell Ente di appartenenza. La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi: a) Danni subiti Controversie relative a danni subiti dall'assicurato in conseguenza di fatti illeciti, colposi o dolosi, di altri soggetti; b) Danni causati Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti lievemente colposi dell'assicurato oppure colposi o dolosi di persone delle quali debba rispondere a norma di legge; c) Difesa penale Difesa penale dell'assicurato per reato colposo o contravvenzione d) Spese di resistenza per azioni di responsabilità avanti il giudizio ordinario o al T.A.R. Art Esclusioni La garanzia non è operante per le controversie: a) derivanti da fatto doloso o colpa grave dell'assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato; b) derivante dalle circostanze di veicoli o natanti soggetti all assicurazione obbligatoria di proprietà o condotti dall Assicurato; c) che insorgono tra Assicurati; d) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia; e) inerenti al recupero di crediti; f) di diritto fiscale e tributario; g) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; h) relative ai sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure da radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge; j) derivanti da vertenze sindacali o di lavoro. Restano escluse dalla garanzia i giudizi davanti alla Corte dei Conti. Art. 20 Inizio e termine della garanzia a) La garanzia viene prestata per le controversie insorte in vigenza di polizza e determinate da fatti avvenuti non oltre due anni prima della data di effetto dell assicurazione, sempre che comunque la denuncia del sinistro venga presentata alla Compagnia durante la validità della polizza e che inoltre al momento di tale denuncia la persona coinvolta nella controversia risulti assicurata con la presente polizza. I fatti che hanno determinato la controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell inadempimento; qualora il fatto che ha dato origine la controversia si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. b) Cessazione dell incarico garanzia postuma nel caso di termine dell incarico la garanzia cessa nei confronti dell Assicurato uscente. Tuttavia nei soli casi di dimissioni volontarie o decesso dell'assicurato la copertura assicurativa continua ad operare per le richieste di risarcimento a lui presentate entro 5 anni successivi alla Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 8
9 cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza e sempreché comunque denunciati alla Società in vigenza della presente polizza. Art. 21 Esistenza di coperture di responsabilità civile Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera: 1) da integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza; 2) dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile. Art. 22 Validità territoriale L'assicurazione vale per le controversie derivanti da fatti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. Art. 23 Obblighi e gestione del sinistro 1) Se l Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, entro 15 giorni dal ricevimento deve fare denuncia di sinistro all'agenzia a cui è assegnata la polizza e, unitamente alla denuncia, deve fornire: a) Una copia dell eventuale atto da impugnare; b) Una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati; c) Il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa e la potrà, ove l Assicurato lo richieda, essere individuato tra uno dei nominativi indicati dalla Compagnia; 2) Se l Assicurato intende dar corso ad una azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa deve ottenere il preventivo benestare dalla Compagnia, fermo restando a suo carico l onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo l Assicurato deve: a) Fare denuncia all Agenzia a cui è assegnata la polizza; b) Fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia; c) Fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnarla vertenza. La Compagnia si impegna a far pervenire all Assicurato, entro 90 giorni dalla data della denuncia del sinistro, la propria valutazione sulla controversia e sull opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l Assicurato potrà dar corso all azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopra indicati, sconsigli di iniziare l azione giudiziaria, l Assicurato può comunque agire per proprio contro e qualora l esito sia a lui più favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute. 3) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti. 4) Diritto di scelta: l'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito. Art. 24 Liquidazione delle spese Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 9
10 La Compagnia liquiderà all'assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art del Codice Civile. Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia tiene indenne l'assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi. Art. 25 Franchigia L assicurazione si intende prestata senza alcuna franchigia. Art. 26 Sostituti Qualora uno o più Assicurati vengano sostituiti, parzialmente o totalmente, durante il periodo di validità della polizza, l'assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti, dal momento del loro incarico. Il premio relativo ai sostituti sarà compensato con quello già corrisposto per l'assicurato sostituito. Art. 27 Assicurazione parziale L'assicurazione si intende pienamente operante a condizione che risultino assicurati, come da elenco riportato in polizza, tutte le persone aventi una qualifica tra quelle previste in polizza. In caso di sinistro, se il numero delle persone assicurabili come sopra qualificate risulti superiore rispetto a quello delle persone indicate, la garanzia per le persone assicurate sarà operante con l applicazione della regola proporzionale di cui all art cod. civ. Art. 28 Massimali Le garanzie previste dalla presente polizza vengono prestate fino al massimale di ,00 per caso assicurativo, e di ,00 per anno assicurativo. Art. 29 Calcolo del Premio (premio comprensivo di imposte) e la sua regolazione La tabella sotto riportata individua le qualifiche per i quali opera l assicurazione con il relativo premio annuo finito. Qualifica Assicurati Numero Assicurati Membri del CdA 4 Amministratore Delegato 1 Dirigenti 2 Dipendenti 100 TOTALE Premio unitario annuo finito Premio annuo lordo complessivo Grifo Insurance Brokers S.p.A. Tutela Legale Rev. 0 Pagina 10
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